Versione
18 dicembre 1942
18 dicembre 1942
Art. 53.
Nelle stagioni di rappresentazione o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto dell'ente indicato nel precedente articolo puo' essere esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti ogni cinque o frazioni di cinque concerti.
Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende quella risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.
Nelle stagioni di rappresentazione o di concerti di durata non inferiore a due mesi, il diritto dell'ente indicato nel precedente articolo puo' essere esercitato per le rappresentazioni una volta la settimana e per i concerti ogni cinque o frazioni di cinque concerti.
Per durata della stagione teatrale o di concerto s'intende quella risultante dai manifesti o dai programmi pubblicati prima dell'inizio della stagione.
Giurisprudenza • 3
- 1. Trib. Roma, sentenza 06/12/2022, n. 18022Provvedimento: N. R.G. 47863/2013 REPUBBLICA ITALIANA I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA SEZIONE XVII CIVILE SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA Il Tribunale, in composizione collegiale, composto dai seguenti magistrati: dr. Claudia PEDRELLI – Presidente dr. Vincenzo PICARO – Giudice dr. Tommaso MARTUCCI – Giudice relatore ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A nel procedimento civile di I grado iscritto al n. 47863/2013 del Ruolo Generale degli Affari Civili, posto in deliberazione all'udienza del 29/9/2022 e promosso da: Controparte_1 con sede legale in Roma, Viale della Letteratura n. 30, (C.F. P.IVA_1 – P. IVA n. P.IVA_2 , in persona del …Leggi di più...
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