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Sentenza 19 novembre 2025
Sentenza 19 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 19/11/2025, n. 3864 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 3864 |
| Data del deposito : | 19 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI ROMA IV Sezione Lavoro
La Corte composta dai signori Magistrati:
dott.ssa Gabriella Piantadosi Presidente rel. dott.ssa Isabella Parolari Consigliere dott.ssa Alessandra Lucarino Consigliere
all'udienza del 19.11.2025 ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello n. 2445/2023 Registro Generale Lavoro, vertente
TRA
, rappresentato e difeso dall'Avv. Paolo Campanati, presso il cui studio Parte_1 elettivamente domicilia in AN, alla via Maratta n. 14
APPELLANTE E
in persona del legale rappresentante pro tempore, Controparte_1 rappresentata e difesa dall'Avv. Riccardo Bolognesi e dall'Avv. Daniele Compagnone ed elettivamente domiciliata presso l'Avv. Bolognesi in Roma, alla via Crescenzio n. 38
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, n. 3549/2023 pubblicata il 4.4.2023
Conclusioni delle parti: come in atti.
IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso depositato in data 12 agosto 2022 innanzi al Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, la proponeva domanda ex art. 615, comma 1, Parte_2
1 c.p.c. avente ad oggetto l'accertamento negativo del credito retributivo, oggetto di diffida accertativa Con della di AN, in relazione al quale aveva notificato atto di precetto. La società Parte_1 contestava l'esistenza del diritto vantato dal lavoratore ex art. 38 C.C.N.L. ANISA, riconosciuto, in via amministrativa dall'Ispettorato Territoriale del Lavoro di AN per la somma di euro 20.799,00,
a titolo di differenze retributive asseritamente dovute dal 06/03/2015 al 31/07/2019, giusta diffida accertativa n. 55 del 4 novembre 2020. Chiariva che la diffida accertativa, che costituiva titolo esecutivo per l'atto di precetto opposto, discendeva dal verbale di accertamento dell' di AN CP_2
n. 9578 del 17/06/2020 con il quale erano stati conclusi gli accertamenti iniziati il 6 novembre 2018 relativamente alle attività svolte dalla società opponente presso il “Cantiere navale Fincantieri” di
AN, ove venivano svolti, con decorrenza 29 marzo 2014, servizi di sorveglianza e primo intervento antincendio presso le costruzioni navali in cantiere. La società sosteneva: l'inapplicabilità dell'art. 38 CCNL ANISA in quanto espressamente abrogato dalle parti sociali firmatarie del contratto collettivo;
l'erronea lettura da parte degli ispettori dell'art. 38 citato, comunque inapplicabile al caso di specie;
l'erronea quantificazione della pretesa.
Chiedeva di accogliere, nel merito le seguenti conclusioni: in via principale, “accertare
l'inesistenza del diritto del sig. alla percezione dell'indennità di cui all'art. 38 del Parte_1
CCNL applicato al rapporto di lavoro da questi intrattenuto con GSA e, conseguentemente, dichiarare la nullità e/o inammissibilità o comunque l'inefficacia totale o, in subordine, dell'atto di precetto da questi notificato all'odierna esponente”; in via subordinata, “qualora si ritenga sussistente il diritto dell'odierno opposto alla percezione dell'indennità di cui all'art. 38 del CCNL applicato al rapporto di lavoro da questi intrattenuto con GSA, rideterminare l'importo nella misura in cui la stessa risulta effettivamente dovuta sulla base delle giornate in cui il sig. ha Pt_1 effettivamente prestato attività antincendio ad alto rischio ovvero nella minore somma ritenuta di giustizia”, con vittoria delle spese di lite.
Si costituiva si costituiva in giudizio , contestando quanto dedotto dalla Parte_1 controparte e chiedendo di respingere l'opposizione.
All'esito del giudizio, il Tribunale – rilevato che: la norma applicata dagli ispettori, ovvero l'art. 38 del CCNL ANISA, risultava abrogata a far data dal 31.07.2014 e le stesse OO.SS. interpellate sul punto dal Tribunale di Trieste nell'esercizio dei poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c. avevano confermato tale circostanza;
la disciplina applicata dall'Ispettorato del lavoro non risultava presente nei successivi rinnovi dell'accordo collettivo de quo - così statuiva: «-dichiara che la parte opposta non ha diritto di procedere ad esecuzione forzata sulla base del credito indicato nell'atto di precetto impugnato che, per l'effetto, annulla;
2 -previa compensazione nella misura di 1/3 delle spese di lite per le ragioni di cui in motivazione condanna l'opposto al pagamento delle spese processuali in favore della società opponente che liquida, per la restante parte, in complessivi euro 1.400,00, oltre spese generali al 15%, Iva e cpa come per legge e contributo unificato si è dovuto».
Avverso tale decisione proponeva appello per i seguenti motivi: Parte_1
1) censurava la sentenza di prime cure laddove aveva ritenuto l'accordo di caducazione dell'art. 38 CCNL Sorveglianza e Antincendio pienamente valido ed efficace, pur essendo pacifico che non si era perfezionata la procedura di deposito ex art. 3 DL n. 318/96 convertito in L n. 412/96;
2) nell'ipotesi di mancato accoglimento del primo motivo di gravame, impugnava anche il capo della sentenza che lo aveva condannato alla rifusione delle spese processuali nella misura di due terzi dell'importo, non avendo tenuto conto il Tribunale di plurime circostanze che, ove considerate, avrebbero dovuto condurre alla integrale compensazione delle spese processuali.
Si costituiva in giudizio la società appellata, chiedendo il rigetto del gravame;
riproponeva tutte le questioni sottoposte in sede di opposizione al Tribunale e così concludeva: “In via principale e nel merito
- Rigettarsi le domande svolte dalla parte appellante nei confronti di Controparte_1
in quanto infondate in fatto e in diritto per le ragioni esposte in narrativa;
-per l'effetto
[...] confermare la sentenza n. 3549/2023, del Tribunale di Roma Sezione Lavoro, …, ribadendo
l'inesistenza del diritto del sig. alla percezione dell'indennità di cui all'art. 38 del Parte_1
CCNL applicato al rapporto di lavoro da questi intrattenuto con GSA, conseguentemente, riconfermando la nullità e/o inammissibilità o comunque l'inefficacia totale, dell'atto di precetto da questi notificato.
In via meramente subordinata,
-nella denegata e non temuta ipotesi che si ritenga sussistente il diritto dell'odierno appellante alla percezione dell'indennità di cui all'art. 38 del CCNL applicato al rapporto di lavoro da questi intrattenuto con GSA, rideterminare l'importo nella misura in cui la stessa risulta effettivamente dovuta sulla base delle giornate in cui il sig. ha effettivamente prestato attività antincendio Pt_1 ad alto rischio ovvero nella minore somma ritenuta di giustizia”, in ogni caso con refusione delle spese di lite.
All'udienza del 19 novembre 2025, sulle conclusioni delle parti come in atti, la causa veniva decisa con lettura della presente sentenza.
2. L'appello è parzialmente fondato e merita accoglimento nei termini di seguito precisati.
2.1. Il Tribunale ha accolto l'opposizione proposta dal avverso Controparte_1
l'atto di precetto notificato da , fondato sulla diffida accertativa n. 55 del 4 novembre Parte_1
3 2020, conseguente al verbale di accertamento dell' Ispettorato Territoriale del Lavoro di AN n.
9578 del 17 giugno 2020 (con il quale erano state concluse le verifiche relative alle attività svolte dalla società appellata presso il “Cantiere navale Fincantieri” di AN), sulla base delle seguenti argomentazioni: “Come dedotto da parte opponente la norma su cui l'Ispettorato ha fondato
l'accertamento presupposto della diffida accertativa ha fonte contrattuale e non legale ed alla luce della contrattazione collettiva deve esserne verificata la validità, l'efficacia e l'interpretazione che è stata fornita dalle parti sociali firmatarie del CCNL;
infatti la società opponente, dopo aver ricevuto le diffide accertative de quibus, risulta aver interpellato le parti stipulanti il CCNL “per il settore sorveglianza antincendio” al fine di acquisire l'interpretazione autentica della disposizione di cui all'art. 38 e rubricata “indennità per attività speciale avanzata” e di seguito riportata integralmente:
«Le parti prendono atto che:
a) considerato che i lavoratori che operano nei porti, oltre alle usuali obbligatorie abilitazioni, debbono altresì, ai sensi della legge n. 850 del 27 dicembre 1973 e s.m.i., essere “iscritti fra i volontari discontinui del Corpo nazionale dei Vigili del fuoco” e che, ad essi, si applicano le disposizioni che disciplinano tali volontari, tra cui gli artt. 13, 14 e 15 della legge 8 dicembre 1970,
n. 996 e successive modifiche o integrazioni;
b) considerato che, oltre a quanto sopra essi debbono essere sottoposti ad un ulteriore esame, che ne accerti i requisiti di idoneità soggettiva e di capacità tecnica, attestata dal comandante della competente Capitaneria di porto, su conforme parere del comandante provinciale dei Vigili del
Fuoco;
c) considerate le direttive in materia di classificazione di alto rischio incendio nei porti;
Concordano che ai lavoratori che operano nei porti e che siano chiamati ad interventi che prevedono la propria presenza, ad esempio, nella vicinanza o a bordo di navi, terminal petroliferi o gassificatori, aree portuali di bunkeraggio, depositi portuali di merci pericolose, spetta, nelle giornate in cui è previsto detto disagio, un'indennità giornaliera pari a euro 20,00».
- Vigili del Fuoco per parte sindacale e CP_3 Controparte_4
) per parte datoriale, associazione iscritta a , con
[...] CP_5 comunicazione a firma congiunta del 03.12.2020 in atti hanno comunicato che «con verbale di accordo dd. 4 febbraio 2014 (ndr allegato alla risposta di cui si discute) che si allega al presente parere le scriventi, nella loro veste di parti stipulanti il ccnl “per il settore sorveglianza antincendio”, hanno deliberato la soppressione della norma di cui si discute con decorrenza dal 31.07.2014. Tale disposizione infatti, per quanto, per come di seguito vedremo, nel concreto, di limitata applicazione pratica, poteva ingenerare negli operatori del mercato la percezione di un maggior costo del ccnl in
4 questione portandoli quindi a orientarsi verso altri ccnl aspecifici e più economici e quindi, in definitiva, a fenomeni di dumping contrattuale.
Sulla scorta di quanto precede, la risposta alla Vostra richiesta di interpretazione autentica si potrebbe concludere qui, non residuando alla norma alcuna ulteriore applicazione che non sia espressamente prevista a livello di contatto individuale di lavoro».
Risulta, peraltro, documentalmente anche che il Tribunale di Trieste - GL, con ordinanza di data 25.06.2021, ha sospeso l'efficacia esecutiva di altre diffide accertative dell'Ispettorato del
Lavoro di AN emesse per altri lavoratori, rilevando come risultasse comprovata per tabulas
l'abrogazione dell'art. 38 del CCNL a far data dal 31.07.2014 e le stesse OO.SS. interpellate sul punto dal Tribunale di Trieste nell'esercizio dei poteri ufficiosi ex art. 421 c.p.c. hanno confermato
l'avvenuta abrogazione dell'art. 38 dal CCNL e che la disciplina de qua non risulta nei successivi rinnovi dell'accordo collettivo di cui si tratta”.
Quanto al mancato deposito ex art. 3 DL n. 318/96 conv. dalla L. n. 402/96, il Tribunale ha rilevato che l'assenza delle pubblicità previste ex lege per le modificazioni delle disposizioni del
CCNL applicato al rapporto di lavoro “non incidono sulla loro validità ed efficacia tra le parti quale pattuizioni contrattuali di diritto comune atteso che, premesso che per i contratti collettivi di diritto comune la disciplina intertemporale è affidata, alla stregua delle norme civilistiche che regolano la successione nel tempo dei contratti, alla libera determinazione delle parti contraenti (Cass. n.
12716/98 – 762/92), è consolidato l'orientamento secondo il quale nel caso in cui ad una disciplina contrattuale collettiva soggettivamente applicabile ne succeda un'altra di analoga natura si verifica
l'immediata sostituzione delle nuove clausole a quelle precedenti, anche ove la nuova disciplina sia meno favorevole ai lavoratori, atteso che il divieto di deroga peggiorativa è posto dall'art. 2077 c.c. unicamente per il rapporto tra contratto individuale e contratto collettivo, con la conseguenza che i lavoratori non possono vantare posizioni di diritto quesito, trovando i loro interessi individuali tutela solo tramite quella dell'interesse collettivo ( Cass. n. 6190/95 – 21234/07); il limite dell'operatività delle modifiche risiede, quindi, nella garanzia dei diritti quesiti, intendendosi per tali le situazioni giuridiche che siano entrate a far parte del patrimonio del lavoratore subordinato, come nel caso di corrispettivi di prestazioni già rese e, nell'ambito, quindi, di un rapporto o di una fase già esauriti
(Cass. n. 1275/92), mentre non vi rientrano quelle situazioni future o in via di consolidamento da cui scaturisce un rapporto di durata con prestazione ad esecuzione periodica o continuativa, autonome tra loro e suscettibili come tale di essere differentemente regolate in caso di successione di pattuizioni collettive (Cass. n. 20838/09 – 1576/00).
Come dedotto dalla società opponente, l'eliminazione della disposizione applicata nella diffida accertativa al fine di accertare il credito retributivo, poi azionato, dalla normativa contrattuale che
5 disciplina il rapporto di lavoro degli opposti per volontà delle stesse parti stipulanti, le quali hanno eliminato con accordo del 4/07/14 l'art. 38 del CCNL, che disponeva il riconoscimento dell'indennità per “attività speciale avanzata alto rischio” a decorrere dal luglio 2014, in data quindi antecedente alla maturazione del credito vantato, determina l'insussistenza del credito retributivo che su esso di fonda.
Da quanto esposto discende l'insussistenza del diritto di procedere all'esecuzione forzata sulla base della diffida accertativa e dell'atto di precetto opposto che, per l'effetto, deve essere annullato”.
2.2. Il primo motivo di gravame - con cui ha lamentato che la sentenza di prime Parte_1 cure ha ritenuto l'accordo di caducazione dell'art. 38 CCNL Sorveglianza e Antincendio pienamente valido ed efficace – è infondato.
Innanzi tutto, avuto riguardo alle doglianze del Principi, giova evidenziare che la caducazione dell'art. 38 CCNL non è stata “veicolata” in un atto di interpretazione autentica, così come sostenuto alla pagina 5 dell'atto di gravame, ma risulta da un accordo, versato in atti, stipulato in data 4.2.2014
e sottoscritto dalla per la parte sindacale e dalla Controparte_6 [...]
per la parte Controparte_7 datoriale, ovvero dalle parti firmatarie del CCNL per il settore sorveglianza antincendio.
In tale accordo è espressamente caducata, a far data dal 31 luglio 2014, la norma di cui all'art. 38 del CCNL, avente ad oggetto la “indennità per attività speciale avanzata ad alto rischio”.
Né la parte appellante ha censurato la statuizione del primo giudice secondo cui, alla stregua delle informazioni fornite dalle organizzazioni sindacali, “la disciplina de qua non risulta nei successivi rinnovi dell'accordo collettivo di cui si tratta”.
Pertanto, è pacifico che l'art. 38 applicato dagli Ispettori, con riferimento agli anni cui si riferisce la diffida accertativa, non era più vigente.
Né è sostenibile che la clausola caducatoria in questione non fosse “opponibile” al lavoratore perché allo stesso “mai comunicata, né accettata”, dovendosi ribadire che gli accordi intervenuti tra le parti sociali sono vincolanti per i lavoratori, indipendentemente da una loro espressa accettazione.
In condivisione con quanto già evidenziato dal Tribunale, deve in proposito rilevarsi che, in armonia con i principi regolanti l'efficacia degli atti di autonomia privata, nel caso in cui ad una disciplina collettiva ne succeda un'altra di analoga natura, si realizza l'immediata sostituzione delle nuove clausole a quelle precedenti, ancorché la nuova disciplina sia meno favorevole ai lavoratori: il divieto di deroga “in peius” posto dall'art.2077 codice civile riguarda, infatti, esclusivamente il contratto individuale in relazione a quello collettivo (Sez. L, Sentenza n. 16043 del 2018).
Tale principio deve essere coordinato con l'altro, altrettanto consolidato, secondo il quale le disposizioni del contratto collettivo non si incorporano nel contenuto dei contratti individuali, dando
6 luogo a diritti quesiti, sottratti al potere dispositivo dei sindacati, ma, invece, operano dall'esterno sui singoli rapporti di lavoro come fonte individuale, sicché, nell'ipotesi di successione tra contratti collettivi, le precedenti disposizioni non sono suscettibili di essere conservate secondo il criterio del trattamento più favorevole per il lavoratore (Cass. 12 luglio 1986 n. 4517, 26 ottobre o 1995 n. 1119; cfr. anche Cass. 14 novembre 1995 n. 11805). Deve, tra l'altro, chiarirsi che di diritti acquisiti dei lavoratori può parlarsi solo con riferimento a quei diritti che siano già entrati a far parte del patrimonio del lavoratore, ad esempio quale corrispettivo di una prestazione già resa, e non con riferimento alla tutela di semplici pretese alla stabilità nel tempo di normative collettive più favorevoli.
Ne segue che la pattuizione intervenuta tra le parti sociali in data 4.2.2014 opera come fonte esterna sul singolo rapporto di lavoro, indipendentemente dall'adesione di . Né Parte_1
l'appellante – a fronte dell'esaustiva motivazione del Tribunale sul punto - ha dedotto la sussistenza di ragioni (diverse dalla mancata espressa accettazione del lavoratore, come detto non necessaria) per cui, nella specie, non avrebbe dovuto operare l'“immediata sostituzione delle nuove clausole a quelle precedenti, anche ove la nuova disciplina sia meno favorevole ai lavoratori”.
Ciò posto, non può neanche ritenersi, così come fa l'appellante, che la caducazione dell'art. 38, concordata dalle parti sociali, non sarebbe efficace in quanto non si è perfezionata la procedura di deposito ex art. 3 DL n. 318/96 convertito in l n. 412/96 (procedura cui, peraltro, le parti non hanno dato seguito ritenendo che il deposito non fosse richiesto nella fattispecie concreta, così come segnalato nella nota datata 8.11.2021, indirizzata al Tribunale di Trieste, sezione lavoro, e avente ad oggetto “Informazioni sul testo del CCNL a far data dal 31.07.2014”: doc. Controparte_4
17 della produzione della società odierna appellata).
E invero, rileva il Collegio che l'art. 3 citato, ai commi 1 e 2 così prevede:
“1. La retribuzione dovuta in base agli accordi collettivi di qualsiasi livello non può essere individuata in difformità dalle obbligazioni, modalità e tempi di adempimento come definiti negli accordi stessi dalle parti stipulanti, in riferimento alle clausole sulla non computabilità nella base di calcolo di istituti contrattuali e di emolumenti erogati a vario titolo, diversi da quelli di legge, ovvero sulla quantificazione di tali emolumenti comprensiva dell'incidenza sugli istituti retributivi diretti o indiretti. Allo stesso fine valgono le clausole per la limitazione di tale incidenza relativamente ad istituti retributivi introdotti da accordi integrativi aziendali in aggiunta a quelli previsti dal contratto collettivo nazionale di lavoro. Le predette disposizioni operano anche agli effetti delle prestazioni previdenziali.
2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, i contratti e gli accordi collettivi contenenti clausole
o disposizioni di cui al comma 1 sono depositati a cura delle parti stipulanti presso l'ufficio provinciale del lavoro e della massima occupazione e presso la competente sede degli enti
7 previdenziali interessati competenti territorialmente. Il deposito degli accordi di cui al comma 1 è effettuato entro trenta giorni dalla loro stipulazione;
i contratti già sottoscritti alla data di entrata in vigore del presente decreto sono depositati entro il 31 ottobre 1996. In conseguenza di esigenze organizzative e funzionali dei predetti uffici, il può Controparte_8 disporre modalità diverse di deposito ai fini di cui al presente comma”.
Ai fini dell'interpretazione di tale norma, e dell'individuazione del suo ambito di operatività, non deve sfuggire che il Decreto-Legge 14 giugno 1996, n. 318, convertito con modificazioni dalla
L. 29 luglio 1996, n. 402, detta “disposizioni urgenti in materia previdenziale e di sostegno al reddito”
e che l'art. 3 riguarda la “Determinazione contrattuale di elementi della retribuzione da considerarsi agli effetti previdenziali”.
Ebbene, il deposito di cui al comma 2 non riguarda la validità, l'efficacia o la forma del contratto, ma si pone come una forma di pubblicità che consente di determinare la retribuzione contrattuale da considerare come imponibile ai fini previdenziali.
Proprio la pronuncia della Corte di Cassazione richiamata dall'appellante (Sez. L, Ordinanza n.
11847 del 2018, revocata da Sez. L, Sentenza n. 29011 del 2020, ma per ragioni che non rilevano ai fini per cui è causa, bensì riconducibili ad un errore ex art. 395 c.p.c., n. 4, avendo la sentenza revocata ritenuto inapplicabile la fattispecie ai contributi di cui alla cartella di pagamento, laddove questi non potevano che rientrare - per l'incontestata riferibilità ad omissioni relative al periodo 1998-2003 - nel raggio di applicabilità della disposizione normativa per come interpretata dalla stessa Corte) chiarisce che:
1) “si tratta di una disposizione diretta a regolare il rapporto tra datore di lavoro ed ente di previdenza, in quanto, introducendo una sorta di regime di pubblicità per gli accordi collettivi, ne garantisce la opponibilità agli istituti previdenziali con riguardo ai trattamenti retributivi da considerare al fine del calcolo dei contributi”;
2) il mancato deposito non può costituire motivo di nullità dei contratti, in quanto una siffatta sanzione non è prevista nel disposto della norma, che introducendo un regime di pubblicità/opponibilità degli accordi depositati agli enti previdenziali.
L'ordinanza n. 11847 del 2018 chiarisce, dunque, che l'ambito di operatività dell'art. 3 D.L. n.
318/1996 è limitato ai rapporti tra il datore di lavoro e gli enti previdenziali;
infatti, il giudizio venuto all'attenzione dei giudici di legittimità aveva come parti l' ed una società datrice di lavoro e CP_9 riguardava la determinazione del minimale contributivo, sicché la S.C. si è limitata ad affermare che il mancato deposito dei contratti sia presso l'Ufficio Provinciale del Lavoro che presso le sedi degli
Enti previdenziali ne escludeva l'utilizzabilità “ai fini indicati”, ovvero ai fini della determinazione della base per il calcolo dei contributi.
8 Tale interpretazione risulta confortata dalla lettura della più recente Sez. L, Ordinanza n. 25730 del 2021, concernente sempre una causa avente ad oggetto pretese contributive dell' nei CP_9 confronti di una società.
Tale pronuncia, nel richiamare l'autorevole precedente costituito da Sez. L, Sentenza n. 2387 del 2004, chiarisce innanzi tutto che la legge n. 389/89 e la legge 402/96 dettano le regole per la determinazione della retribuzione da assumere ai fini del calcolo dei contributi previdenziali.
Aggiunge: “… le Sezioni unite di questa Corte, con sentenza n. 11199 del 29 luglio 2002, avevano affermato che l'importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei contributi previdenziali non può essere inferiore all'importo di quella che sarebbe dovuta, ai lavoratori di un determinato settore, in applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali più rappresentative su base nazionale;
si tratta del c.d. “minimale contributivo” secondo il riferimento ad essi operato, con esclusiva incidenza sul rapporto previdenziale, dall'art. 1 del DL 9 ottobre 1989 n.
338, convertito nella legge 7 dicembre 1989 n. 389, poi autenticamente interpretata dall'art. 2 venticinquesimo comma della legge n. 549 del 1995, nel senso che in caso di pluralità di contratti collettivi intervenuti per la medesima categoria, la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi è quella stabilita dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente più rappresentative della categoria (si tratta del c.d. contratto leader); la legge determina quindi un imponibile “minimo” da sottoporre a contribuzione, al di sotto del quale non è possibile scendere, ancorché la retribuzione dovuta ed erogata al lavoratore sia inferiore, perché parte datoriale non è astretta all'applicazione della contrattazione collettiva;
è pertanto quest'ultima che funge da parametro per la determinazione dell'obbligo contributivo minimo e per scelta legislativa questo parametro viene ritenuto il più idoneo ad adempiere alla funzione di tutela assicurativa, nonché a garantire l'equilibrio finanziario della gestione. La retribuzione contributiva è stata quindi ancorata ad una nozione di retribuzione
“virtuale”, poiché la retribuzione stabilita dal contratto collettivo non è sempre e necessariamente quella dovuta al dipendente, quest'ultima infatti ben può essere legittimamente inferiore nel caso appunto in cui non sia obbligatoria l'applicazione della contrattazione collettiva di diritto comune;
si è dunque posto un limite minimo “incomprimibile” di retribuzione valevole esclusivamente ai fini previdenziali, al di sotto del quale non si può scendere, con la precisazione che resta ferma la piena operatività degli accordi collettivi diversi da quelli stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale (ad es. gli accordi aziendali), ovvero gli accordi individuali, quando determinino una retribuzione superiore al minimale;
9 con la successiva legge 402/96 il legislatore è nuovamente intervenuto sulla materia, recando precisazioni sulla interpretazione della contrattazione collettiva che, come si è detto, è stata elevata dalla legge 389/89 a rango di parametro per la determinazione della retribuzione valevole per il calcolo dei contributi;
con tale legge del 1996, ha affermato la giurisprudenza di questa Corte sopra citata, si è inteso evitare che si addivenga ad una interpretazione della normativa contrattuale in contrasto con la volontà espressa dalle parti stipulanti, ammettendo, entro certi limiti, che (ai fini della determinazione della retribuzione contributiva) vengano conglobati o anche esclusi, dagli istituti retributivi diretti o indiretti, emolumenti istituiti dalla contrattazione collettiva”.
Così chiarito l'intento del legislatore del 1996, la S.C. ha precisato che l'osservanza dell'obbligo di deposito degli accordi presso l'ufficio provinciale del lavoro e presso le sedi competenti degli enti previdenziali integra “una condizione necessaria a rendere concreta la conoscenza dei loro contenuti proprio in quanto possano essere effettuati dagli enti preposti i necessari controlli e gli adeguamenti delle pretese contributive, che, come è noto, devono muoversi su un piano di massima certezza;
lasciare che le parti del rapporto di lavoro possano incidere con propri atti negoziali sulla certezza dei rapporti contributivi contrasterebbe con tale basilare principio del sistema contributivo”.
In definitiva, il mancato deposito degli accordi collettivi ai sensi dell'art. 3, comma 2, cit. incide solo ai fini della quantificazione della retribuzione rilevante per il calcolo dei contributi. Si tratta di principio consolidato, dovendosi rilevare che già Sez. L, Sentenza n. 2387 del 2004 in relazione all'art. 3 della legge 402/96 aveva affermato: “Nel merito non vi è dubbio che questa norma operi nel medesimo ambito già tracciato dall'art. 1 della legge 389/89, ossia sulla definizione della retribuzione da prendere in considerazione per la determinazione dei contributi”.
Si tratta, dunque, di un ambito del tutto estraneo a quello in esame. Né l'ambito oggettivo di operatività della norma può mutare in ragione del fatto che, nella specie, vi sia stato un accertamento dell'Ispettorato del lavoro. Tale circostanza non può comportare, per il lavoratore, il riconoscimento di un diritto che, secondo la vigente contrattazione collettiva, vincolante per le parti dei rapporti di lavoro, non sussisteva.
Alla luce delle argomentazioni che precedono il primo motivo di gravame va respinto, con assorbimento di ogni altra questione fatta valere dalla parte appellata in ordine alla debenza, in concreto, della somma pretesa.
2.3. Con il secondo motivo di gravame l'appellante lamenta la mancata integrale compensazione delle spese del primo grado di giudizio, avendo il Tribunale così statuito sul punto:
«Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo, previa loro compensazione
10 nella misura di 1/3, atteso che la parte opponente, pur vittoriosa nel giudizio di merito, è risultata soccombente nel procedimento diretto ad ottenere la sospensione dell'efficacia esecutiva del titolo in controversia».
In particolare, ha censurato la sentenza impugnata laddove, nel condannarlo Parte_1 al pagamento di una parte delle spese di lite, non ha considerato una serie di circostanze rilevanti, che avrebbero giustificato la compensazione integrale delle spese stesse.
La censura è fondata.
Come noto, la Corte Costituzionale, con la sentenza 19 aprile 2018, n. 77, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 92, co. 2, c.p.c. nel testo modificato dall'art. 13, comma 1, del decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, convertito, con modificazioni, nella legge 10 novembre
2014, n. 162, nella parte in cui non prevede che il giudice possa compensare le spese tra le parti, parzialmente o per intero, non solo nelle ipotesi di soccombenza reciproca, di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto a questioni dirimenti, già previste dalla norma, ma anche in presenza di altre analoghe gravi ed eccezionali ragioni.
La Consulta ha, quindi, evidenziato che è possibile compensare le spese di lite laddove siano ravvisabili situazioni di assoluta incertezza, in diritto o in fatto, riconducibili a “gravi ed eccezionali ragioni”.
Con particolare riguardo alle cause di lavoro, ha rilevato che il lavoratore, per la tutela di suoi diritti, deve talora promuovere un giudizio senza poter conoscere elementi di fatto, rilevanti e decisivi, che sono nella disponibilità del datore di lavoro. Tale circostanza costituisce elemento valutabile dal giudice della controversia al fine di riscontrare ipotesi che consentono al giudice la compensazione delle spese di lite.
Ebbene, nel caso in esame vi sono una pluralità di elementi - la circostanza che il lavoratore abbia azionato la propria pretesa sulla scorta di un accertamento dell'Ispettorato del lavoro e di un atto (la diffida accertativa) che, in ragione dell'autorità da cui proveniva, era certamente idoneo a fondare l'affidamento del lavoratore nella sua correttezza;
il fatto che l'errore in cui è incorso l'Ispettorato è dovuto al mancato assolvimento di un onere non imputabile al lavoratore;
il dato obiettivo che, a fronte di posizioni divergenti, è stato necessario anche per i giudici che si sono occupati della vicenda de qua acquisire informazioni dalle organizzazioni sindacali in ordine all'effettiva sussistenza dell'accordo del febbraio 2014; la novità delle questioni affrontate con specifico riferimento alla fattispecie concreta, su cui non risulta essersi ancora espressa la giurisprudenza di legittimità - integranti gravi ed eccezionali ragioni ai sensi dell'art. 92 c.p.c. (a seguito di Corte Cost. n. 77/2018), che legittimano la compensazione integrale delle spese del giudizio di primo grado.
11 3. Le medesime ragioni che hanno portato all'accoglimento del secondo motivo di gravame comportano la compensazione anche delle spese del grado.
P.Q.M.
- in parziale riforma della sentenza impugnata, per il resto ferma, compensa integralmente le spese del primo grado di giudizio;
- compensa le spese del presente grado di giudizio.
Il Presidente est. Gabriella Piantadosi
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