Sentenza 25 settembre 2003
Massime • 1
È inammissibile l ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice - rilevata la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini che non era stato inserito nel fascicolo del dibattimento - abbia disposto la trasmissione degli atti al P.M., in quanto nel nostro ordinamento, che contempla il principio di tassatività delle impugnazioni, tale ordinanza non è suscettibile di essere impugnata, posto che non esiste un'espressa previsione in tal senso; ne', d'altro canto, essa può integrare gli estremi dell'atto abnorme, ricorribile, in quanto tale, in sede di legittimità, per violazione di legge, attesoché non si colloca al di fuori dell'ordinamento processuale vigente.
Commentario • 1
- 1. La restituzione degli atti al p.m.: l’erronea asserzione di nullità del decreto di citazione a giudizio e la conseguente regressione del provvedimento è da…Carlo Dell'Agli · https://www.filodiritto.com/ · 19 giugno 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 25/09/2003, n. 47389 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47389 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. Luigi Varola Presidente
1. Dott. Giuseppe Maria Cosentino (rel.) Consigliere
2. Dott. Franco Fiandanese Consigliere
3. Dott. Filiberto Pagano Consigliere
4. Dott. Giuliano Casucci Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
P.M. presso il Tribunale di Lecce;
avverso ordinanza Tribunale Lecce 18/12/2002. Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. G.M. Cosentino;
Letto il Pubblico Ministero nella persona del Dott. Anna Maria De Sandro che ha concluso per l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza.
OSSERVA
Con il provvedimento indicato in epigrafe il Giudice, rilevata la nullità dell'avviso di conclusione indagini, disponeva la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica per quanto di competenza.
In effetti il citato avviso non era stato inserito nel fascicolo del dibattimento.
Ricorre per cassazione il P.M. e rileva che il detto avviso non deve essere affatto inserito nel fascicolo del dibattimento;
che, comunque, la nullità, che si sarebbe verificata, non può essere rilevata di ufficio dal giudice, trattandosi di nullità relativa e non sussistendo una norma che preveda un siffatto inserimento;
che, infine, l'operato del giudice ha determinato una indebita e immotivata regressione del procedimento, essendo stata l'azione penale correttamente esercitata.
Il gravame va dichiarato inammissibile siccome manifestamente infondato.
Nel nostro ordinamento, infatti, vige il principio della tassatività dei mezzi di impugnazione e non è ritenuta impugnabile, perché non previsto, l'ordinanza di cui si discute. D'altro canto essa non costituisce neppure provvedimento abnorme, e come tale ricorribile per violazione di legge, in quanto non si colloca al di fuori dell'ordinamento processuale vigente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 25 settembre 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 10 DICEMBRE 2003.