Cass. pen., sez. II, sentenza 25/09/2003, n. 47389
CASS
Sentenza 25 settembre 2003

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Massime1

È inammissibile l ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con cui il giudice - rilevata la nullità dell'avviso di conclusione delle indagini che non era stato inserito nel fascicolo del dibattimento - abbia disposto la trasmissione degli atti al P.M., in quanto nel nostro ordinamento, che contempla il principio di tassatività delle impugnazioni, tale ordinanza non è suscettibile di essere impugnata, posto che non esiste un'espressa previsione in tal senso; ne', d'altro canto, essa può integrare gli estremi dell'atto abnorme, ricorribile, in quanto tale, in sede di legittimità, per violazione di legge, attesoché non si colloca al di fuori dell'ordinamento processuale vigente.

Commentario1

  • 1La restituzione degli atti al p.m.: l’erronea asserzione di nullità del decreto di citazione a giudizio e la conseguente regressione del provvedimento è da…
    Carlo Dell'Agli · https://www.filodiritto.com/ · 19 giugno 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 25/09/2003, n. 47389
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 47389
Data del deposito : 25 settembre 2003

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