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Sentenza 2 febbraio 2026
Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XXXIII, sentenza 02/02/2026, n. 1637 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1637 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1637/2026
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TODISCO FRANCESCO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 14752/2025 depositato il 05/08/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 33
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione del ricorso per cessata materia del contendere.
Resistente/Appellato: idem
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 05.08.2025 Ricorrente_2 depositava ricorso per ottemperanza relativo al pagamento delle spese di lite liquidate in suo favore, nella sua qualità di avvocato antistatario, nella sentenza n. 4652/2025, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, ad esito del procedimento avente RGR n.
13760/2024;
- il ricorso veniva iscritto a ruolo con RGR n. 14752/2025 e veniva fissata l'udienza in camera di consiglio per il giorno 09.12.2025;
- nelle more del presente procedimento, Regione Campania provvedeva al pagamento delle spese liquidate nella sentenza della quale si chiedeva l'ottemperanza con conseguente cessazione della materia del contendere;
in data 24.11.2025 il ricorrente depositava rinunvia al ricorso e alle spese del giudizio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di quanto esposto va dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara estinto il ricorso con spese compensate.
Napoli, 9.12.2025 Il Giudice
dr. Francesco Todisco
Depositata il 02/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 33, riunita in udienza il 09/12/2025 alle ore 09:30 in composizione monocratica:
TODISCO FRANCESCO, Giudice monocratico per ottemperanza in data 09/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso per ottemperanza R.G.R. n. 14752/2025 depositato il 05/08/2025, relativo alla sentenza n. Ricorrente_1 sezione 33
proposto da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Ricorrente_2 - CF_Ricorrente_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania - Via Santa Lucia 81 80132 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso Email_1
a seguito di discussione in camera di consiglio
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: estinzione del ricorso per cessata materia del contendere.
Resistente/Appellato: idem
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
In data 05.08.2025 Ricorrente_2 depositava ricorso per ottemperanza relativo al pagamento delle spese di lite liquidate in suo favore, nella sua qualità di avvocato antistatario, nella sentenza n. 4652/2025, resa dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Napoli, ad esito del procedimento avente RGR n.
13760/2024;
- il ricorso veniva iscritto a ruolo con RGR n. 14752/2025 e veniva fissata l'udienza in camera di consiglio per il giorno 09.12.2025;
- nelle more del presente procedimento, Regione Campania provvedeva al pagamento delle spese liquidate nella sentenza della quale si chiedeva l'ottemperanza con conseguente cessazione della materia del contendere;
in data 24.11.2025 il ricorrente depositava rinunvia al ricorso e alle spese del giudizio;
MOTIVI DELLA DECISIONE
Alla luce di quanto esposto va dichiarata l'estinzione del processo ai sensi dell'art. 44 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, con compensazione delle spese di giudizio.
P.Q.M.
dichiara estinto il ricorso con spese compensate.
Napoli, 9.12.2025 Il Giudice
dr. Francesco Todisco