TRIB
Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 17/12/2025, n. 714 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 714 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
n. 303/2025 R.G. Tribunale di Locri.
Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti della causa iscritta al n. 303/2025 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonino Lacopo (indirizzo
PEC: ; Email_1
opponente nei confronti di
(C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e per essa (C.F.: ), in CP_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, in forza di procura notarile del
18.11.2022, rep. 13562, racc. 8155, da Parte_2
(C.F.: ), quale mandataria della anzidetta
[...] P.IVA_3 società in virtù di procura notarile dell'11.11.2022, rep. 34441, racc. 15291, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti in atti, dagli Avv.ti Benedetto
NI (indirizzo PEC: e DO NI Email_2
(indirizzo PEC: ; Email_3
opposto preso atto che l'udienza del 16.12.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., con la concessione alle parti del termine entro cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con ordinanza di questo
Ufficio del 15.10.2025, ritualmente comunicato alle parti;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti dalle parti rispettivamente in data 10 e 13 dicembre 2025 (parte opponente) nonché 18 novembre e 10 dicembre
Pagina 1 di 11 n. 303/2025 R.G. Tribunale di Locri.
2025 (parte opposta), con le quali le stesse hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei loro precedenti atti e scritti difensivi.
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte il 29.03.2025,
[...]
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto, notificato in data Pt_1
10.03.2025, ove la società per il tramite della mandataria Controparte_1
aveva intimato alla società AU S.r.l. (dichiara fallita dal Tribunale di CP_2
Locri con sentenza n. 10 del 15.07.2002), in persona del curatore fallimentare, il pagamento dell'importo complessivo di € 204.796,08 (comprensivo di interessi e spese), in forza della sentenza n. 829/2015 Tribunale Civile di Locri la quale, revocando il decreto ingiuntivo 58/2003 del Tribunale di Locri – Sezione Decentrata di Siderno, condannava, tra gli altri, il fidejussore al pagamento Parte_3
della somma pari ad euro 154.392,27 oltre interessi dalla domanda, in ragione del contratto per rogito notarile del 19.06.1989, rep. 32626, racc. 12868, con cui il aveva concesso alla società Controparte_3
(poi AU S.r.l.) un finanziamento industriale di originarie £ Controparte_4
495.000.000 (pari ad € 255.646,00), nonché, a garanzia di tale finanziamento,
l'anzidetto , quale terzo datore di ipoteca, aveva consentito Parte_3
Pagina 2 di 11 n. 303/2025 R.G. Tribunale di Locri.
l'iscrizione di ipoteca volontaria in data 04.07.1989 su un immobile allora di sua proprietà, poi donato all'odierno opponente (atto notarile, repertorio Parte_1
84910, raccolta 32269 del 16.12.2015) a cui l'atto di precetto ed il titolo esecutivo sono stati notificati ai sensi dell'art. 602 C.P.C., con l'avvertimento che, in difetto di pagamento della somma precettata, si procederà ad esecuzione forzata sulla porzione immobiliare, già concessa in ipoteca da , nei confronti di Parte_3 [...]
divenuto nel frattempo proprietario del bene immobile. Pt_1
Parte opponente ha in sintesi eccepito, nei termini come argomentati nell'atto introduttivo a cui si rinvia, in via preliminare l'insussistenza del diritto dell'odierna opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del bene immobile di proprietà di , nonché, nel merito, a) difetto di legittimazione attiva di Parte_1
b) nullità del precetto;
c) erronea determinazione degli Controparte_1
interessi portati dal precetto.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'odierna opposta, la società per il tramite della mandataria Controparte_1 CP_2
con deposito in atti della relativa comparsa, ove si contestava ogni eccezione
[...]
addotta da controparte concludendo per il rigetto della proposta opposizione stante l'infondatezza della stessa, nei termini come argomentati in tela atto a cui si rinvia.
Una volta rigettate sia l'istanza di sospensione della esecutività del titolo sia la richiesta istruttoria di parte opponente di ammissione di CTU contabile volta alla quantificazione del dovuto, nei termini di cui all'ordinanza del 15.10.2025, all'udienza del 16.12.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
C.P.C., la causa, di agevole soluzione in fatto ed in diritto, viene discussa nei termini riportati in epigrafe con la successiva decisione ex artt. 281 sexies e 132 C.P.C., sulle conclusioni precisate dalle parti sempre come in epigrafe indicato.
L'opposizione a precetto risulta solo parzialmente fondata, limitatamente alla quantificazione degli interessi dovuti, sulla base delle argomentazioni che di seguito vengono illustrate.
Appare opportuno evidenziare, in via preliminare, relativamente alla qualificazione giuridica della proposta opposizione nei termini come sopra illustrati, che i motivi di censura sollevati vengono ad integrare in parte doglianze tipiche dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 C.P.C. (l'asserita insussistenza del diritto dell'odierna opposta di procedere ad esecuzione forzata
Pagina 3 di 11 n. 303/2025 R.G. Tribunale di Locri.
nei confronti del bene immobile di proprietà di;
l'eccepito Parte_1
difetto di legittimazione attiva di la richiesta Controparte_1
rideterminazione degli interessi portati dal precetto) ed in parte doglianze tipiche dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 C.P.C. (eccepita nullità del precetto opposto).
Ora, come è noto, in generale, con l'opposizione all'esecuzione (ex art. 615
C.P.C.) viene contestato l'an dell'esecuzione e cioè il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. Le ragioni su cui tale opposizione, secondo i principi in materia, si può svolgere attengono, dunque: a) alla contestazione dell'esistenza del titolo esecutivo;
b) alla contestazione che il titolo esecutivo è venuto a mancare;
c) alla contestazione dell'idoneità soggettiva del titolo;
d) alla contestazione di merito vera e propria;
e) alla denuncia di impedimenti giuridici alla realizzazione della situazione di vantaggio.
Con l'opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 C.P.C.), invece, si contesta la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo: la parte fa valere vizi formali degli atti e dei provvedimenti posti in essere o adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, fra i quali il titolo esecutivo ed il precetto, nonché la notificazione di questi (cfr. Cass. 15036/01).
Nella specie, è tra l'altro in contestazione il merito della pretesa fatta valere dall'odierno opposto con l'impugnato atto prodromico all'esecuzione, ovvero il diritto del creditore ad ottenere il pagamento della somma così come indicata nello stesso precetto in relazione al sotteso titolo giudiziale, sia a titolo di capitale sia a titolo di interessi legali – a cagione della lamentata inidoneità soggettiva del titolo sotteso all'opposto precetto e dell'addotto impedimento giuridico a procedere alla “minacciata” esecuzione forzata del bene immobile – oppure per i soli interessi così come indicati nell'opposto precetto.
Dunque, non v'è dubbio che, in tale parte, l'azione oggetto del presente giudizio vada qualificata come opposizione all'esecuzione, ed in quanto tale (a differenza dell'opposizione agli atti esecutivi) non è soggetta a termini di decadenza.
A sua volta, relativamente all'ulteriore motivo di opposizione, incentrandosi lo stesso in una censura circa il vizio di legittimità dell'atto di precetto, senza
Pagina 4 di 11 n. 303/2025 R.G. Tribunale di Locri.
quindi di per sé contestare il diritto del creditore ad ottenere il soddisfaci mento del credito di cui al sotteso titolo, dunque detta ulteriore censura, attenendo ad irregolarità del precetto e, quindi, al quomodo e non all'an dell'esecuzione, configura, senza dubbio, fattispecie di opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass.
n. 1709/78; Cass. n. 1524/94; Cass. n. 753/2000; Cass. n. 6845/1993; Cass., sez.
III, 14/07/2015, n. 14653, in motivazione: “La nullità del precetto, e del conseguente pignoramento, nei confronti degli eredi del debitore deceduto per mancato rispetto dell'art. 477 c.p.c., comma 1, è conseguenza di un'irregolarità formale del procedimento seguito dal creditore prima di procedere contro gli eredi. Attenendo ad una vicenda concernente il quomodo, e non l'an, dell'esecuzione forzata la relativa opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi.”) che, ai sensi dell'art. 617 C.P.C deve essere proposta entro il termine decadenziale di 20 giorni dalla notifica dell'atto che si assume viziato, come pacificamente avvenuto nel caso di specie.
Nel merito, quest'ultima doglianza non risulta suscettibile di positivo apprezzamento.
Invero, nel caso di specie non è prospettabile la nullità dell'opposto precetto in quanto privo dell'intimazione di pagamento nei confronti dell'odierno opponente
, quale donatario del bene già concesso in ipoteca dal coobbligato Parte_1
, atteso che correttamente sono stati notificati all'odierno opponente Parte_3
il titolo ed il precetto contenente l'intimazione rivolta al solo debitore principale l. e con l'espresso avvertimento che, in difetto di pagamento della somma CP_5
precettata, si procederà esecuzione forzata sulla porzione immobiliare, già concessa in ipoteca da , nei confronti di divenuto nel Parte_3 Parte_1
frattempo proprietario del bene immobile (cfr. Trib. Sassari sez. I, 21/09/2023, n.
918: “È scorretta la notifica al terzo datore di ipoteca del precetto in qualità di destinatario dell'intimazione di pagamento: infatti in base all'art. 603 c.p.c. al terzo datore devono essere notificati il titolo esecutivo ed il precetto, ma quest'ultimo deve contenere l'intimazione rivolta al solo debitore, nonché una specifica dichiarazione che si intende sottoporre ad esecuzione forzata il bene del terzo datore d'ipoteca, all'uopo non essendo sufficiente l'indicazione in generale che il credito è assistito da ipoteca su un determinato immobile”; Trib. Rimini, 26/09/2020, n. 589: “Quando un terzo costituisce ipoteca su beni propri a garanzia di un debito altrui, il creditore ha
Pagina 5 di 11 n. 303/2025 R.G. Tribunale di Locri.
diritto di far espropriare il bene ipotecato in caso di inadempimento del debitore e, ai fini dell'esercizio di tale diritto, è tenuto a notificare al terzo datore di ipoteca, oltre che al debitore, sia il titolo esecutivo che il precetto, specificando nel precetto il bene del terzo che intende eventualmente sottoporre ad esecuzione forzata”).
A sua volta, con le ulteriori eccezioni addotte da parte opponente – la lamentata inidoneità soggettiva del titolo sotteso all'opposto precetto, per assenza di prova dell'effettivo trasferimento del credito alla società nonché Controparte_1
l'addotto impedimento giuridico a procedere alla “minacciata” esecuzione forzata del bene immobile (in base alla circostanza per cui, nell'ambito del fallimento a carico della società debitrice principale, la AU S.r.l., è stata fissata l'asta per la vendita dei beni ipotecati di proprietà della società fallita) ed, ancora, l'eccepita erroneità della quantificazione degli interessi così come indicati nell'opposto precetto –
l'odierno opponente ha così contestato il merito della pretesa fatta valere da parte opposta con l'impugnato atto prodromico all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615
C.P.C..
Sul punto, occorre, preliminarmente, evidenziare che in tema di opposizione a precetto, per effetto dello stesso non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti in tema di ripartizione dell'onere della prova, secondo il quale la prova del fatto costitutivo del credito incombe al creditore opposto-convenuto, mentre quella dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto spetta all'opponente-attore.
Dunque, in applicazione dei principi generali spetta al creditore che ha agito con l'atto di precetto per l'adempimento del contratto fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto.
In particolare, rileva in questa sede il principio di diritto, più volte enunciato dalla
Suprema Corte, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione contrattuale o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, oppure modificativo od impeditivo
Pagina 6 di 11 n. 303/2025 R.G. Tribunale di Locri.
dello stesso;
parimenti, nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (cfr.
Corte di Cassazione S.U., sentenza n. 13533 del 30/10/2001 ed, ex multis, sentenza n.
15677 del 03/07/2009).
Nel caso di specie, a sua volta, costituisce un dato pacifico tra le parti, nonché documentato in atti, la sussistenza dei titoli sottesi all'atto di precetto impugnato, nei termini come riportati in premessa, mentre l'odierno opponente ha contestato in modo specifico l'intervenuta cessione del credito in favore della precettante società
Controparte_1
A quest'ultimo proposito, risulta in atti sufficiente dimostrazione della contestata titolarità del credito in capo all'odierna società opposta per essere subentrata nella posizione dell'originario creditore Intesa San Paolo S.p.a..
Sul punto, va evidenziato in linea generale che, in materia di cessione di crediti in blocco, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la prova della titolarità del credito non è soggetta a particolari vincoli di forma, potendo essere fornita anche attraverso elementi indiziari, il cui apprezzamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., ord. n. 17944/2023), e che, quando l'avviso in Gazzetta
Ufficiale contenga indicazioni sufficientemente precise da consentire di identificare con certezza il credito azionato, tale avviso può assumere valore probatorio idoneo a dimostrare l'avvenuta cessione (Cass., ord. n. 5478/2024), con l'ulteriore precisazione, comunque, che, qualora il debitore contesti l'inclusione del proprio rapporto nell'operazione di cessione in blocco, come appunto nel caso di specie, non può ritenersi sufficiente il solo avviso pubblicato, ma occorre un accertamento complessivo delle risultanze documentali (cfr. Cass., sez. III, 17/09/2025, n. 25547, in motivazione), che può comprendere anche la dichiarazione della banca cedente, la quale, provenendo da un soggetto privo di interesse a rilasciare dichiarazioni contrarie, costituisce un elemento di prova dotato di particolare attendibilità (Cass.,
n. 10200/2021; Corte App. Venezia, sez. II, 02/01/2023, n. 3: “Per regola generale, ai fini della validità della cessione dei crediti in bocco (c.d. cartolarizzazione) la pubblicazione dell'avviso della cessione nella Gazzetta Ufficiale non sostituisce la cessione stessa, ossia non ha efficacia costitutiva, posto che a questo adempimento
Pagina 7 di 11 n. 303/2025 R.G. Tribunale di Locri.
deve accompagnarsi la dichiarazione della banca cedente, che senza dubbio è idonea a dare la prova del negozio di cessione”).
Nel caso di specie, a sua volta, la società opposta ha in primo luogo dimostrato di avere la disponibilità dei titoli sottesi all'opposto precetto, ossia l'allegato contratto per rogito notarile del 19.06.1989, rep. 32626, racc. 12868, con cui il
[...] aveva concesso alla società (poi Controparte_3 Controparte_4
AU S.r.l.) un finanziamento industriale, nonché l'allegata e successiva sentenza emessa dal Tribunale di Locri n. 829/2015 e pubblicata in data 11.07.2025, nonché munito di formula esecutiva, con la quale il fidejussore e terzo datore di ipoteca era stato condannato al pagamento della somma indicata Parte_3 nell'opposto precetto a titolo di capitale dovuto.
Trattasi di circostanza che già depone in via inferenziale nel senso della riferibilità della posizione creditoria alla cessionaria a seguito degli addotti contratti di cessione in blocco (la prima in data 09.03.2012 in favore della cessionaria OA
nonché l'ulteriore contratto di cessione in blocco in data Controparte_6
23.12.2020, in cui aveva acquisto da OA Securitisation Controparte_7
S.r.l.).
In secondo luogo, in atti sono state prodotte le dichiarazioni scritte rispettivamente rese da entrambi i cedenti, prima Intesa San Paolo S.p.a. e poi OA Securitisation
S.r.l., ove vengono in ciascuna attestate sia l'avvenuta operazione di cessione in blocco sia l'inclusione nelle stesse del credito vantato nei confronti del debitore principale AU S.r.l. (rispetto al quale trattasi di fidejussore e Parte_3 terzo datore di ipoteca su un bene poi cedeto all'odierno opponente ), Parte_1
quali dichiarazioni che, provenendo dai rispettivi cedenti, non solo hanno il pregio di provenire da soggetti privi di interesse a dichiarare in senso contrario, ma confermano in modo puntuale e inequivoco l'avvenuta stipulazione dei contratti di cessione in blocco, sia quello intermedio sia il successivo in favore della cessionaria odierna parte opposta, nonché l'inclusione del credito oggetto dell'opposto precetto in tali operazioni di cessioni.
Inoltre, relativamente alla seconda operazione di cessione, è stata prodotto in atti il relativo contratto con l'allegata lista dei crediti ceduti (tra cui quello nei confronti del debitore principale AU S.r.l.).
Pagina 8 di 11 n. 303/2025 R.G. Tribunale di Locri.
Dunque, complessivamente considerati, l'avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale in ordine alla prima cessione, il contratto relativo alla seconda operazione di cessione con l'allegata lista dei crediti ceduti, la disponibilità del titolo esecutivo, le dichiarazioni delle rispettive cedenti in ordine all'inclusione del credito pienamente identificato con l'indicazione del debitore principale rispetto al coobbligato e terzo datore di ipoteca , consentono di affermare – Parte_3
sulla base di una considerazione unitaria e non parcellizzata di tali univoci dati fattuali – che la società opposta abbia pienamente assolto all'onere di provare la propria legittimazione attiva (cfr., per un caso analogo, Trib. Prato, sent. n. 514/2025 del 19.09.2025).
Va ancora evidenziata l'insussistenza, ai sensi dell'art. 2868 C.C., del beneficio della previa escussione dei beni di proprietà del debitore principale (in sede di
Co procedura fallimentare n. 1409/2002 nei confronti del debitore principale AU
S.r.l.), prima di poter aggredire quello concesso in ipoteca dal terzo datore e fidejussore nonché poi donato all'odierno opponente, tenuto altresì Parte_3 conto che quest'ultimo, essendo subentrato nella posizione del terzo donatario del bene ipotecato, potrebbe surrogarsi ex lege, nell'ipotesi di effettivo e completo soddisfacimento del creditore all'esito della anzidetta procedura, nei diritti dello stesso creditore verso il debitore principale ed il coobbligato a norma degli artt. 1203
n. 3 e 1204 C.C. (cfr. Cass., sez. III, 24/09/2019, n. 23648: “Il terzo datore di ipoteca
e il terzo acquirente dell'immobile ipotecato non sono obbligati in solido col debitore principale e col suo fideiussore, giacché essi non sono soggetti passivi del rapporto obbligatorio, ma soltanto assoggettati, nel caso d'inadempimento del debitore e dei suoi garanti, all'azione esecutiva del creditore sull'immobile ipotecato. Tuttavia, il terzo acquirente dell'immobile ipotecato ed il terzo datore di ipoteca, che abbiano pagato il debito, per la cui garanzia era stata costituita l'ipoteca, sono surrogati "ex lege" nei diritti del creditore verso il debitore ed i suoi fideiussori a norma degli artt.
1203 n. 3 e 1204 c.c., poiché la surrogazione legale va ammessa anche per coloro che sono tenuti al pagamento "propter rem" in virtù del vincolo, che assoggetta un loro bene all'esecuzione forzata per un debito altrui, e che, essendo posti nell'alternativa di pagare tale debito o di subire l'espropriazione, hanno interesse a soddisfarlo”).
Pagina 9 di 11 n. 303/2025 R.G. Tribunale di Locri.
Infime, nella sentenza costituente il titolo esecutivo sotteso all'opposto precetto emerge chiaramente che il fidejussore era stato condannato al Parte_3 pagamento della somma di € 154.392,27, “oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo” e, quindi, dalla data di presentazione dell'originario ricorso per decreto ingiuntivo, poi oggetto di opposizione esitata con l'anzidetta sentenza.
A sua volta, come emerge in atti, l'anzidetto ricorso monitorio era stato presentato in data 25.06.2003, con la conseguenza che gli interessi legali decorrenti da tale data al 21.04.2023 (indicata nell'opposto precetto) ammontano ad € 47.562,97 nei seguenti termini:
Capitale: € 154.392,27
Data Iniziale: 25/06/2003
Data Finale: 21/04/2023
Interessi: Nessuna capitalizzazione
Dal: Al: Capitale: Tasso: Giorni: Interessi:
25/06/2003 31/12/2003 € 154.392,27 3,00% 189 € 2.398,37
01/01/2004 31/12/2007 € 154.392,27 2,50% 1461 € 15.449,80
01/01/2008 31/12/2009 € 154.392,27 3,00% 731 € 9.276,23
01/01/2010 31/12/2010 € 154.392,27 1,00% 365 € 1.543,92
01/01/2011 31/12/2011 € 154.392,27 1,50% 365 € 2.315,88
01/01/2012 31/12/2013 € 154.392,27 2,50% 731 € 7.730,19
01/01/2014 31/12/2014 € 154.392,27 1,00% 365 € 1.543,92
01/01/2015 31/12/2015 € 154.392,27 0,50% 365 € 771,96
01/01/2016 31/12/2016 € 154.392,27 0,20% 366 € 309,63
01/01/2017 31/12/2017 € 154.392,27 0,10% 365 € 154,39
01/01/2018 31/12/2018 € 154.392,27 0,30% 365 € 463,18
01/01/2019 31/12/2019 € 154.392,27 0,80% 365 € 1.235,14
01/01/2020 31/12/2020 € 154.392,27 0,05% 366 € 77,41
01/01/2021 31/12/2021 € 154.392,27 0,01% 365 € 15,44
01/01/2022 31/12/2022 € 154.392,27 1,25% 365 € 1.929,90
01/01/2023 21/04/2023 € 154.392,27 5,00% 111 € 2.347,61
Totale colonna giorni: 7240
Totale interessi legali: € 47.562,97
In tal modo, non risulta corretta la somma indicata in precetto, pari ad €
49.783,68, in quanto calcolata, per come rilevato dalla parte opposta, a partire dal
01.01.2023, mentre non può ritenersi condivisibile la quantificazione di tali interessi in € 6.898,59, come addotto da parte opponente, atteso che risulta non conforme al suddetto titolo sotteso all'opposto precetto, nei termini poc'anzi evidenziati, la decorrenza degli stessi dalla data di pubblicazione della medesima sentenza,
Pagina 10 di 11 n. 303/2025 R.G. Tribunale di Locri.
l'11.07.2025, come testualmente indicato nell'opposto precetto ma, con tutta evidenza, a cagione di un mero refuso.
Dunque, risulta parzialmente fondato il motivo di doglianza di parte opponente limitatamente alla quantificazione degli interessi legali dovuti alla società precettante. Comunque, la relativa statuizione di accoglimento, lungi dal costituire una declaratoria di nullità dell'atto opposto, comporta invece la sola rideterminazione, nella non apprezzabile quantità da € 49.783,68 ad € 47.562,97, di quanto dovuto a titolo di interessi legali rispetto all'ingente capitale (cfr. Trib. Lecco, sez. I, 04/05/2021, n. 236: “Nel caso in cui venga promossa opposizione a precetto dal cui (anche parziale) accoglimento derivi la rideterminazione dell'importo precettato non consegue da ciò la nullità del precetto: l'intimazione al pagamento in esso contenuta, infatti, rimane valida, sebbene riportata all'esatta somma.”).
La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della sostanziale soccombenza e, quindi, si pongono a carico di parte opponente nonché sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori del D.M. n. 147/2022, vigente al momento della decisione, tenuto in particolare conto dell'assenza della fase istruttoria e della forma semplificata di quella decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- in parziale accoglimento dell'opposizione a precetto, ridetermina la somma dovuta a titolo di interessi legali, di cui all'atto di precetto notificato a
[...]
in data 10.03.2025, in € 47.562,97 dal 25.06.2003 al 21.04.2023; Pt_1
- rigetta nel resto l'opposizione a precetto;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite della controparte, che liquida in € 6.307,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA se dovute per legge.
Così deciso in Locri il 17 dicembre 2025
Il Giudice
(dr. Andrea Amadei)
Pagina 11 di 11
Il TRIBUNALE DI LOCRI
Sezione Civile in persona del giudice unico dott. Andrea Amadei;
letti gli atti della causa iscritta al n. 303/2025 del Ruolo Generale degli Affari
Contenziosi, promossa da
(C.F.: ), nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'Avv. Antonino Lacopo (indirizzo
PEC: ; Email_1
opponente nei confronti di
(C.F.: , in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1
rappresentante pro tempore, e per essa (C.F.: ), in CP_2 P.IVA_2
persona del legale rappresentante pro tempore, in forza di procura notarile del
18.11.2022, rep. 13562, racc. 8155, da Parte_2
(C.F.: ), quale mandataria della anzidetta
[...] P.IVA_3 società in virtù di procura notarile dell'11.11.2022, rep. 34441, racc. 15291, rappresentata e difesa, giusta procura generale alle liti in atti, dagli Avv.ti Benedetto
NI (indirizzo PEC: e DO NI Email_2
(indirizzo PEC: ; Email_3
opposto preso atto che l'udienza del 16.12.2025, destinata alla discussione e decisione della causa ai sensi dell'art. 281 sexies C.P.C., con la concessione alle parti del termine entro cinque giorni prima dell'udienza per il deposito di note conclusionali, è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico, oltre oppure unitamente alle note conclusionali, di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter C.P.C. con ordinanza di questo
Ufficio del 15.10.2025, ritualmente comunicato alle parti;
preso atto altresì che tali note sono state prodotte in atti dalle parti rispettivamente in data 10 e 13 dicembre 2025 (parte opponente) nonché 18 novembre e 10 dicembre
Pagina 1 di 11 n. 303/2025 R.G. Tribunale di Locri.
2025 (parte opposta), con le quali le stesse hanno insistito nelle proprie istanze, argomentazioni e conclusioni già rassegnate nei loro precedenti atti e scritti difensivi.
Il Giudice visti gli artt. 127 ter e 281 sexies C.P.C., provvede all'esito con l'emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Preliminarmente, deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello “svolgimento del processo” e, dunque, in base alle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 C.P.C., come modificato dalla legge n. 69/2009. Per consolidata giurisprudenza della Suprema Corte (Cass.
17145/2006; Cass. 11199/2012) il Giudice, nel motivare “concisamente” la sentenza secondo i dettami dell'art. 118 disp. att. c.p.c. (c.d. motivazione semplificata), non è tenuto ad esaminare specificatamente ed analiticamente tutte le questioni sollevate dalle parti, ben potendosi limitare alla trattazione delle sole problematiche – di fatto e di diritto – “rilevanti ai fini della decisione” adottata, con la conseguenza che le eventuali questioni non trattate saranno da ritenersi assorbite per incompatibilità logico-giuridica con quanto ritenuto provato dal giudicante.
Con atto di citazione ritualmente notificato alla controparte il 29.03.2025,
[...]
proponeva opposizione avverso l'atto di precetto, notificato in data Pt_1
10.03.2025, ove la società per il tramite della mandataria Controparte_1
aveva intimato alla società AU S.r.l. (dichiara fallita dal Tribunale di CP_2
Locri con sentenza n. 10 del 15.07.2002), in persona del curatore fallimentare, il pagamento dell'importo complessivo di € 204.796,08 (comprensivo di interessi e spese), in forza della sentenza n. 829/2015 Tribunale Civile di Locri la quale, revocando il decreto ingiuntivo 58/2003 del Tribunale di Locri – Sezione Decentrata di Siderno, condannava, tra gli altri, il fidejussore al pagamento Parte_3
della somma pari ad euro 154.392,27 oltre interessi dalla domanda, in ragione del contratto per rogito notarile del 19.06.1989, rep. 32626, racc. 12868, con cui il aveva concesso alla società Controparte_3
(poi AU S.r.l.) un finanziamento industriale di originarie £ Controparte_4
495.000.000 (pari ad € 255.646,00), nonché, a garanzia di tale finanziamento,
l'anzidetto , quale terzo datore di ipoteca, aveva consentito Parte_3
Pagina 2 di 11 n. 303/2025 R.G. Tribunale di Locri.
l'iscrizione di ipoteca volontaria in data 04.07.1989 su un immobile allora di sua proprietà, poi donato all'odierno opponente (atto notarile, repertorio Parte_1
84910, raccolta 32269 del 16.12.2015) a cui l'atto di precetto ed il titolo esecutivo sono stati notificati ai sensi dell'art. 602 C.P.C., con l'avvertimento che, in difetto di pagamento della somma precettata, si procederà ad esecuzione forzata sulla porzione immobiliare, già concessa in ipoteca da , nei confronti di Parte_3 [...]
divenuto nel frattempo proprietario del bene immobile. Pt_1
Parte opponente ha in sintesi eccepito, nei termini come argomentati nell'atto introduttivo a cui si rinvia, in via preliminare l'insussistenza del diritto dell'odierna opposta di procedere ad esecuzione forzata nei confronti del bene immobile di proprietà di , nonché, nel merito, a) difetto di legittimazione attiva di Parte_1
b) nullità del precetto;
c) erronea determinazione degli Controparte_1
interessi portati dal precetto.
Instauratosi ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio l'odierna opposta, la società per il tramite della mandataria Controparte_1 CP_2
con deposito in atti della relativa comparsa, ove si contestava ogni eccezione
[...]
addotta da controparte concludendo per il rigetto della proposta opposizione stante l'infondatezza della stessa, nei termini come argomentati in tela atto a cui si rinvia.
Una volta rigettate sia l'istanza di sospensione della esecutività del titolo sia la richiesta istruttoria di parte opponente di ammissione di CTU contabile volta alla quantificazione del dovuto, nei termini di cui all'ordinanza del 15.10.2025, all'udienza del 16.12.2023, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127 ter
C.P.C., la causa, di agevole soluzione in fatto ed in diritto, viene discussa nei termini riportati in epigrafe con la successiva decisione ex artt. 281 sexies e 132 C.P.C., sulle conclusioni precisate dalle parti sempre come in epigrafe indicato.
L'opposizione a precetto risulta solo parzialmente fondata, limitatamente alla quantificazione degli interessi dovuti, sulla base delle argomentazioni che di seguito vengono illustrate.
Appare opportuno evidenziare, in via preliminare, relativamente alla qualificazione giuridica della proposta opposizione nei termini come sopra illustrati, che i motivi di censura sollevati vengono ad integrare in parte doglianze tipiche dell'opposizione all'esecuzione ex art. 615 C.P.C. (l'asserita insussistenza del diritto dell'odierna opposta di procedere ad esecuzione forzata
Pagina 3 di 11 n. 303/2025 R.G. Tribunale di Locri.
nei confronti del bene immobile di proprietà di;
l'eccepito Parte_1
difetto di legittimazione attiva di la richiesta Controparte_1
rideterminazione degli interessi portati dal precetto) ed in parte doglianze tipiche dell'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 C.P.C. (eccepita nullità del precetto opposto).
Ora, come è noto, in generale, con l'opposizione all'esecuzione (ex art. 615
C.P.C.) viene contestato l'an dell'esecuzione e cioè il diritto del creditore di procedere ad esecuzione forzata. Le ragioni su cui tale opposizione, secondo i principi in materia, si può svolgere attengono, dunque: a) alla contestazione dell'esistenza del titolo esecutivo;
b) alla contestazione che il titolo esecutivo è venuto a mancare;
c) alla contestazione dell'idoneità soggettiva del titolo;
d) alla contestazione di merito vera e propria;
e) alla denuncia di impedimenti giuridici alla realizzazione della situazione di vantaggio.
Con l'opposizione agli atti esecutivi (ex art. 617 C.P.C.), invece, si contesta la legittimità dello svolgimento dell'azione esecutiva attraverso il processo: la parte fa valere vizi formali degli atti e dei provvedimenti posti in essere o adottati nel corso del processo esecutivo e di quelli preliminari all'azione esecutiva, fra i quali il titolo esecutivo ed il precetto, nonché la notificazione di questi (cfr. Cass. 15036/01).
Nella specie, è tra l'altro in contestazione il merito della pretesa fatta valere dall'odierno opposto con l'impugnato atto prodromico all'esecuzione, ovvero il diritto del creditore ad ottenere il pagamento della somma così come indicata nello stesso precetto in relazione al sotteso titolo giudiziale, sia a titolo di capitale sia a titolo di interessi legali – a cagione della lamentata inidoneità soggettiva del titolo sotteso all'opposto precetto e dell'addotto impedimento giuridico a procedere alla “minacciata” esecuzione forzata del bene immobile – oppure per i soli interessi così come indicati nell'opposto precetto.
Dunque, non v'è dubbio che, in tale parte, l'azione oggetto del presente giudizio vada qualificata come opposizione all'esecuzione, ed in quanto tale (a differenza dell'opposizione agli atti esecutivi) non è soggetta a termini di decadenza.
A sua volta, relativamente all'ulteriore motivo di opposizione, incentrandosi lo stesso in una censura circa il vizio di legittimità dell'atto di precetto, senza
Pagina 4 di 11 n. 303/2025 R.G. Tribunale di Locri.
quindi di per sé contestare il diritto del creditore ad ottenere il soddisfaci mento del credito di cui al sotteso titolo, dunque detta ulteriore censura, attenendo ad irregolarità del precetto e, quindi, al quomodo e non all'an dell'esecuzione, configura, senza dubbio, fattispecie di opposizione agli atti esecutivi (cfr. Cass.
n. 1709/78; Cass. n. 1524/94; Cass. n. 753/2000; Cass. n. 6845/1993; Cass., sez.
III, 14/07/2015, n. 14653, in motivazione: “La nullità del precetto, e del conseguente pignoramento, nei confronti degli eredi del debitore deceduto per mancato rispetto dell'art. 477 c.p.c., comma 1, è conseguenza di un'irregolarità formale del procedimento seguito dal creditore prima di procedere contro gli eredi. Attenendo ad una vicenda concernente il quomodo, e non l'an, dell'esecuzione forzata la relativa opposizione va qualificata come opposizione agli atti esecutivi.”) che, ai sensi dell'art. 617 C.P.C deve essere proposta entro il termine decadenziale di 20 giorni dalla notifica dell'atto che si assume viziato, come pacificamente avvenuto nel caso di specie.
Nel merito, quest'ultima doglianza non risulta suscettibile di positivo apprezzamento.
Invero, nel caso di specie non è prospettabile la nullità dell'opposto precetto in quanto privo dell'intimazione di pagamento nei confronti dell'odierno opponente
, quale donatario del bene già concesso in ipoteca dal coobbligato Parte_1
, atteso che correttamente sono stati notificati all'odierno opponente Parte_3
il titolo ed il precetto contenente l'intimazione rivolta al solo debitore principale l. e con l'espresso avvertimento che, in difetto di pagamento della somma CP_5
precettata, si procederà esecuzione forzata sulla porzione immobiliare, già concessa in ipoteca da , nei confronti di divenuto nel Parte_3 Parte_1
frattempo proprietario del bene immobile (cfr. Trib. Sassari sez. I, 21/09/2023, n.
918: “È scorretta la notifica al terzo datore di ipoteca del precetto in qualità di destinatario dell'intimazione di pagamento: infatti in base all'art. 603 c.p.c. al terzo datore devono essere notificati il titolo esecutivo ed il precetto, ma quest'ultimo deve contenere l'intimazione rivolta al solo debitore, nonché una specifica dichiarazione che si intende sottoporre ad esecuzione forzata il bene del terzo datore d'ipoteca, all'uopo non essendo sufficiente l'indicazione in generale che il credito è assistito da ipoteca su un determinato immobile”; Trib. Rimini, 26/09/2020, n. 589: “Quando un terzo costituisce ipoteca su beni propri a garanzia di un debito altrui, il creditore ha
Pagina 5 di 11 n. 303/2025 R.G. Tribunale di Locri.
diritto di far espropriare il bene ipotecato in caso di inadempimento del debitore e, ai fini dell'esercizio di tale diritto, è tenuto a notificare al terzo datore di ipoteca, oltre che al debitore, sia il titolo esecutivo che il precetto, specificando nel precetto il bene del terzo che intende eventualmente sottoporre ad esecuzione forzata”).
A sua volta, con le ulteriori eccezioni addotte da parte opponente – la lamentata inidoneità soggettiva del titolo sotteso all'opposto precetto, per assenza di prova dell'effettivo trasferimento del credito alla società nonché Controparte_1
l'addotto impedimento giuridico a procedere alla “minacciata” esecuzione forzata del bene immobile (in base alla circostanza per cui, nell'ambito del fallimento a carico della società debitrice principale, la AU S.r.l., è stata fissata l'asta per la vendita dei beni ipotecati di proprietà della società fallita) ed, ancora, l'eccepita erroneità della quantificazione degli interessi così come indicati nell'opposto precetto –
l'odierno opponente ha così contestato il merito della pretesa fatta valere da parte opposta con l'impugnato atto prodromico all'esecuzione, ai sensi dell'art. 615
C.P.C..
Sul punto, occorre, preliminarmente, evidenziare che in tema di opposizione a precetto, per effetto dello stesso non si verifica alcuna inversione della posizione sostanziale delle parti, nel senso che il creditore mantiene la veste di attore e l'opponente quella di convenuto, ciò che esplica i suoi effetti in tema di ripartizione dell'onere della prova, secondo il quale la prova del fatto costitutivo del credito incombe al creditore opposto-convenuto, mentre quella dei fatti estintivi, modificativi o impeditivi del diritto spetta all'opponente-attore.
Dunque, in applicazione dei principi generali spetta al creditore che ha agito con l'atto di precetto per l'adempimento del contratto fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto.
In particolare, rileva in questa sede il principio di diritto, più volte enunciato dalla
Suprema Corte, secondo cui, in tema di prova dell'inadempimento di un'obbligazione, il creditore che agisca per l'adempimento, per la risoluzione contrattuale o per il risarcimento del danno, deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, oppure modificativo od impeditivo
Pagina 6 di 11 n. 303/2025 R.G. Tribunale di Locri.
dello stesso;
parimenti, nel caso in cui sia dedotto l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza, gravando sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento (cfr.
Corte di Cassazione S.U., sentenza n. 13533 del 30/10/2001 ed, ex multis, sentenza n.
15677 del 03/07/2009).
Nel caso di specie, a sua volta, costituisce un dato pacifico tra le parti, nonché documentato in atti, la sussistenza dei titoli sottesi all'atto di precetto impugnato, nei termini come riportati in premessa, mentre l'odierno opponente ha contestato in modo specifico l'intervenuta cessione del credito in favore della precettante società
Controparte_1
A quest'ultimo proposito, risulta in atti sufficiente dimostrazione della contestata titolarità del credito in capo all'odierna società opposta per essere subentrata nella posizione dell'originario creditore Intesa San Paolo S.p.a..
Sul punto, va evidenziato in linea generale che, in materia di cessione di crediti in blocco, la giurisprudenza di legittimità ha precisato che la prova della titolarità del credito non è soggetta a particolari vincoli di forma, potendo essere fornita anche attraverso elementi indiziari, il cui apprezzamento è rimesso alla valutazione del giudice di merito (Cass., ord. n. 17944/2023), e che, quando l'avviso in Gazzetta
Ufficiale contenga indicazioni sufficientemente precise da consentire di identificare con certezza il credito azionato, tale avviso può assumere valore probatorio idoneo a dimostrare l'avvenuta cessione (Cass., ord. n. 5478/2024), con l'ulteriore precisazione, comunque, che, qualora il debitore contesti l'inclusione del proprio rapporto nell'operazione di cessione in blocco, come appunto nel caso di specie, non può ritenersi sufficiente il solo avviso pubblicato, ma occorre un accertamento complessivo delle risultanze documentali (cfr. Cass., sez. III, 17/09/2025, n. 25547, in motivazione), che può comprendere anche la dichiarazione della banca cedente, la quale, provenendo da un soggetto privo di interesse a rilasciare dichiarazioni contrarie, costituisce un elemento di prova dotato di particolare attendibilità (Cass.,
n. 10200/2021; Corte App. Venezia, sez. II, 02/01/2023, n. 3: “Per regola generale, ai fini della validità della cessione dei crediti in bocco (c.d. cartolarizzazione) la pubblicazione dell'avviso della cessione nella Gazzetta Ufficiale non sostituisce la cessione stessa, ossia non ha efficacia costitutiva, posto che a questo adempimento
Pagina 7 di 11 n. 303/2025 R.G. Tribunale di Locri.
deve accompagnarsi la dichiarazione della banca cedente, che senza dubbio è idonea a dare la prova del negozio di cessione”).
Nel caso di specie, a sua volta, la società opposta ha in primo luogo dimostrato di avere la disponibilità dei titoli sottesi all'opposto precetto, ossia l'allegato contratto per rogito notarile del 19.06.1989, rep. 32626, racc. 12868, con cui il
[...] aveva concesso alla società (poi Controparte_3 Controparte_4
AU S.r.l.) un finanziamento industriale, nonché l'allegata e successiva sentenza emessa dal Tribunale di Locri n. 829/2015 e pubblicata in data 11.07.2025, nonché munito di formula esecutiva, con la quale il fidejussore e terzo datore di ipoteca era stato condannato al pagamento della somma indicata Parte_3 nell'opposto precetto a titolo di capitale dovuto.
Trattasi di circostanza che già depone in via inferenziale nel senso della riferibilità della posizione creditoria alla cessionaria a seguito degli addotti contratti di cessione in blocco (la prima in data 09.03.2012 in favore della cessionaria OA
nonché l'ulteriore contratto di cessione in blocco in data Controparte_6
23.12.2020, in cui aveva acquisto da OA Securitisation Controparte_7
S.r.l.).
In secondo luogo, in atti sono state prodotte le dichiarazioni scritte rispettivamente rese da entrambi i cedenti, prima Intesa San Paolo S.p.a. e poi OA Securitisation
S.r.l., ove vengono in ciascuna attestate sia l'avvenuta operazione di cessione in blocco sia l'inclusione nelle stesse del credito vantato nei confronti del debitore principale AU S.r.l. (rispetto al quale trattasi di fidejussore e Parte_3 terzo datore di ipoteca su un bene poi cedeto all'odierno opponente ), Parte_1
quali dichiarazioni che, provenendo dai rispettivi cedenti, non solo hanno il pregio di provenire da soggetti privi di interesse a dichiarare in senso contrario, ma confermano in modo puntuale e inequivoco l'avvenuta stipulazione dei contratti di cessione in blocco, sia quello intermedio sia il successivo in favore della cessionaria odierna parte opposta, nonché l'inclusione del credito oggetto dell'opposto precetto in tali operazioni di cessioni.
Inoltre, relativamente alla seconda operazione di cessione, è stata prodotto in atti il relativo contratto con l'allegata lista dei crediti ceduti (tra cui quello nei confronti del debitore principale AU S.r.l.).
Pagina 8 di 11 n. 303/2025 R.G. Tribunale di Locri.
Dunque, complessivamente considerati, l'avviso di cessione pubblicato in
Gazzetta Ufficiale in ordine alla prima cessione, il contratto relativo alla seconda operazione di cessione con l'allegata lista dei crediti ceduti, la disponibilità del titolo esecutivo, le dichiarazioni delle rispettive cedenti in ordine all'inclusione del credito pienamente identificato con l'indicazione del debitore principale rispetto al coobbligato e terzo datore di ipoteca , consentono di affermare – Parte_3
sulla base di una considerazione unitaria e non parcellizzata di tali univoci dati fattuali – che la società opposta abbia pienamente assolto all'onere di provare la propria legittimazione attiva (cfr., per un caso analogo, Trib. Prato, sent. n. 514/2025 del 19.09.2025).
Va ancora evidenziata l'insussistenza, ai sensi dell'art. 2868 C.C., del beneficio della previa escussione dei beni di proprietà del debitore principale (in sede di
Co procedura fallimentare n. 1409/2002 nei confronti del debitore principale AU
S.r.l.), prima di poter aggredire quello concesso in ipoteca dal terzo datore e fidejussore nonché poi donato all'odierno opponente, tenuto altresì Parte_3 conto che quest'ultimo, essendo subentrato nella posizione del terzo donatario del bene ipotecato, potrebbe surrogarsi ex lege, nell'ipotesi di effettivo e completo soddisfacimento del creditore all'esito della anzidetta procedura, nei diritti dello stesso creditore verso il debitore principale ed il coobbligato a norma degli artt. 1203
n. 3 e 1204 C.C. (cfr. Cass., sez. III, 24/09/2019, n. 23648: “Il terzo datore di ipoteca
e il terzo acquirente dell'immobile ipotecato non sono obbligati in solido col debitore principale e col suo fideiussore, giacché essi non sono soggetti passivi del rapporto obbligatorio, ma soltanto assoggettati, nel caso d'inadempimento del debitore e dei suoi garanti, all'azione esecutiva del creditore sull'immobile ipotecato. Tuttavia, il terzo acquirente dell'immobile ipotecato ed il terzo datore di ipoteca, che abbiano pagato il debito, per la cui garanzia era stata costituita l'ipoteca, sono surrogati "ex lege" nei diritti del creditore verso il debitore ed i suoi fideiussori a norma degli artt.
1203 n. 3 e 1204 c.c., poiché la surrogazione legale va ammessa anche per coloro che sono tenuti al pagamento "propter rem" in virtù del vincolo, che assoggetta un loro bene all'esecuzione forzata per un debito altrui, e che, essendo posti nell'alternativa di pagare tale debito o di subire l'espropriazione, hanno interesse a soddisfarlo”).
Pagina 9 di 11 n. 303/2025 R.G. Tribunale di Locri.
Infime, nella sentenza costituente il titolo esecutivo sotteso all'opposto precetto emerge chiaramente che il fidejussore era stato condannato al Parte_3 pagamento della somma di € 154.392,27, “oltre interessi legali dalla data della domanda giudiziale al soddisfo” e, quindi, dalla data di presentazione dell'originario ricorso per decreto ingiuntivo, poi oggetto di opposizione esitata con l'anzidetta sentenza.
A sua volta, come emerge in atti, l'anzidetto ricorso monitorio era stato presentato in data 25.06.2003, con la conseguenza che gli interessi legali decorrenti da tale data al 21.04.2023 (indicata nell'opposto precetto) ammontano ad € 47.562,97 nei seguenti termini:
Capitale: € 154.392,27
Data Iniziale: 25/06/2003
Data Finale: 21/04/2023
Interessi: Nessuna capitalizzazione
Dal: Al: Capitale: Tasso: Giorni: Interessi:
25/06/2003 31/12/2003 € 154.392,27 3,00% 189 € 2.398,37
01/01/2004 31/12/2007 € 154.392,27 2,50% 1461 € 15.449,80
01/01/2008 31/12/2009 € 154.392,27 3,00% 731 € 9.276,23
01/01/2010 31/12/2010 € 154.392,27 1,00% 365 € 1.543,92
01/01/2011 31/12/2011 € 154.392,27 1,50% 365 € 2.315,88
01/01/2012 31/12/2013 € 154.392,27 2,50% 731 € 7.730,19
01/01/2014 31/12/2014 € 154.392,27 1,00% 365 € 1.543,92
01/01/2015 31/12/2015 € 154.392,27 0,50% 365 € 771,96
01/01/2016 31/12/2016 € 154.392,27 0,20% 366 € 309,63
01/01/2017 31/12/2017 € 154.392,27 0,10% 365 € 154,39
01/01/2018 31/12/2018 € 154.392,27 0,30% 365 € 463,18
01/01/2019 31/12/2019 € 154.392,27 0,80% 365 € 1.235,14
01/01/2020 31/12/2020 € 154.392,27 0,05% 366 € 77,41
01/01/2021 31/12/2021 € 154.392,27 0,01% 365 € 15,44
01/01/2022 31/12/2022 € 154.392,27 1,25% 365 € 1.929,90
01/01/2023 21/04/2023 € 154.392,27 5,00% 111 € 2.347,61
Totale colonna giorni: 7240
Totale interessi legali: € 47.562,97
In tal modo, non risulta corretta la somma indicata in precetto, pari ad €
49.783,68, in quanto calcolata, per come rilevato dalla parte opposta, a partire dal
01.01.2023, mentre non può ritenersi condivisibile la quantificazione di tali interessi in € 6.898,59, come addotto da parte opponente, atteso che risulta non conforme al suddetto titolo sotteso all'opposto precetto, nei termini poc'anzi evidenziati, la decorrenza degli stessi dalla data di pubblicazione della medesima sentenza,
Pagina 10 di 11 n. 303/2025 R.G. Tribunale di Locri.
l'11.07.2025, come testualmente indicato nell'opposto precetto ma, con tutta evidenza, a cagione di un mero refuso.
Dunque, risulta parzialmente fondato il motivo di doglianza di parte opponente limitatamente alla quantificazione degli interessi legali dovuti alla società precettante. Comunque, la relativa statuizione di accoglimento, lungi dal costituire una declaratoria di nullità dell'atto opposto, comporta invece la sola rideterminazione, nella non apprezzabile quantità da € 49.783,68 ad € 47.562,97, di quanto dovuto a titolo di interessi legali rispetto all'ingente capitale (cfr. Trib. Lecco, sez. I, 04/05/2021, n. 236: “Nel caso in cui venga promossa opposizione a precetto dal cui (anche parziale) accoglimento derivi la rideterminazione dell'importo precettato non consegue da ciò la nullità del precetto: l'intimazione al pagamento in esso contenuta, infatti, rimane valida, sebbene riportata all'esatta somma.”).
La regolamentazione delle spese di lite segue il criterio della sostanziale soccombenza e, quindi, si pongono a carico di parte opponente nonché sono liquidate come da dispositivo, facendo applicazione dei valori del D.M. n. 147/2022, vigente al momento della decisione, tenuto in particolare conto dell'assenza della fase istruttoria e della forma semplificata di quella decisoria.
P.Q.M.
Il Tribunale di Locri, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
- in parziale accoglimento dell'opposizione a precetto, ridetermina la somma dovuta a titolo di interessi legali, di cui all'atto di precetto notificato a
[...]
in data 10.03.2025, in € 47.562,97 dal 25.06.2003 al 21.04.2023; Pt_1
- rigetta nel resto l'opposizione a precetto;
- condanna l'opponente alla rifusione delle spese di lite della controparte, che liquida in € 6.307,00 per compensi, oltre rimborso spese generali, CPA ed IVA se dovute per legge.
Così deciso in Locri il 17 dicembre 2025
Il Giudice
(dr. Andrea Amadei)
Pagina 11 di 11