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Sentenza 27 marzo 2025
Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 27/03/2025, n. 3743 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 3743 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta, depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 11931 dell'anno 2024 vertente
TRA con l'Avv.to FREDDINO PASQUALE per procura in atti Parte_1
E
, in p. del l.r.p.t. con l'Avv.to SCARLATO PAOLA per procura generale alle liti CP_1
in atti
OGGETTO: indebito pensionistico
Motivi in fatto e diritto
Risulta agli atti che con comunicazione del 4 luglio 2023, ( doc. 2 fascicolo di parte ricorrente )l ha richiesto in restituzione al ricorrente la somma lorda complessiva di CP_1
euro 33. 022, 83 di cui euro 21. 233, 42 per l'anno 2022 ed euro 12.267,99 per l'anno
2023 in ragione della titolarità in capo al ricorrente di pensione c.d. quota 100 e la rioccupazione del ricorrente con contratto a tempo determinato part time dal 21 Febbraio
2022 al 10 gennaio 2023 ( doc. 5 Unilav prodotto da parte resistente)
Col ricorso per cui è giudizio, parte ricorrente ha chiesto di dichiarare non dovuta la somma pretesa dall in ragione dell'affidamento ingenerato in buona fede sulla CP_1
legittimità del provvedimento pensionistico.
1 Parte resistente, tempestivamente costituitasi, ha chiesto il rigetto delle domande in ragione del disposto normativo di cui al comma 3 dell'articolo 14 del D.l. n. 4 /2019 e della circolare n. 117 del 21 agosto 2019, ove è specificatamente indicato la CP_1
incomunicabilità della pensione con i redditi da lavoro ai fini del conseguimento della pensione anticipata definita quota 100 ed ha altresì eccepito l'assenza di prova comunque offerta dal ricorrente sul diritto al mantenimento della somma richiesta in restituzione.
Parte resistente ha richiamato altresì la sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2022, con la quale, nel ribadire l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, la stessa
Corte aveva avuto modo di precisare che “ la prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di divieto di cumulo è per l'appunto rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta quota 100 dal mercato del lavoro anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel regime ora descritto alla percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce l'elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato e mette a rischio l'obiettivo occupazionale parte resistente.”
L' ha altresì replicato che nella seconda comunicazione ricevuta dal ricorrente ( all. CP_1
2 del fascicolo di parte ) del 6 luglio 2023 era stato indicato l'importo totale netto da restituire pari ad euro 29.031, 78 ed è stato altresì precisato la possibilità di concordare un piano di recupero con l'istituto.
Sulle produzioni documentali in atti ed all'esito del deposito di note scritte di trattazione la causa è stata trattenuta in decisione.
Al fine di decidere la presenta controversia, si premette che per orientamento anche di recente confermato dalla Suprema Corte ( Cass. 30 giugno 2021 n. 18615), l'onere di allegare e provare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto a trattenere la prestazione previdenziale, grava sul soggetto che deduca l'accertamento negativo del debito e a tanto non ha provveduto parte ricorrente.
Al riguardo si rileva che non è ravvisabile buona fede dell'accipiens, escludente il dolo atteso che, la rioccupazione del ricorrente è pacifica e la pronunzia della Corte
2 Costituzionale invocata dall è chiara nel ritenere che la stessa rioccupazione non CP_1
incide sulla misura della percezione della pensione anticipata, misura dichiarata eccezionale, ma costituisce fattore impeditivo della corresponsione della pensione anticipata negli anni solari in cui sono stati percepiti i redditi da lavoro, che nel caso in esame sono gli anni 2022 e 2023.
Con le note di trattazione scritta l' ha richiamato inoltre la recente pronuncia della CP_1
Suprema Corte di Cassazione nella materia oggetto di causa n. 30994/24 secondo cui :
“In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché
l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva “ nonché molteplici pronunce di questo Tribunale di senso sfavorevole alla prospettazione di parte ricorrente.
Alla luce delle considerazioni sopra espresse e dell'orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità e di merito, la domanda di accertamento dell'indebito è rimasta infondata.
Alla soccombenza di parte ricorrente dovrebbe seguire la sua condanna alle spese di lite
; tuttavia, in ragione della parziale novità della questione trattata, si ravvisano gravi ed eccezionali motivi per compensare parzialmente nella misura del 50% le spese di lite, restando il residuo a carico di parte ricorrente con liquidazione in dispositivo alla luce della natura previdenziale della controversia e dell'attività processuale svolta in applicazione dei valori medi previsti dal DM 147/ 22
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpp, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente
3 in epigrafe con ricorso depositato il 25 marzo 2024, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede :
1. Respinge le domande e per l'effetto accerta e dichiara dovuto all' dal ricorrente CP_1
l'importo netto di euro 29.031,78 ;
2. Dichiara compensate per la metà le spese di lite tra le parti e condanna il ricorrente a rifondere all' il residuo 50%, residua parte che liquida in complessivi euro 1.500,00. CP_1
Roma il 27 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma - II sezione Lavoro
In composizione monocratica, in persona del Giudice del Tribunale, dr. Giovanna
Palmieri, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta, depositate ai sensi dell'art. 127 ter cpc, ha pronunciato la seguente sentenza nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi di lavoro e previdenza al n. 11931 dell'anno 2024 vertente
TRA con l'Avv.to FREDDINO PASQUALE per procura in atti Parte_1
E
, in p. del l.r.p.t. con l'Avv.to SCARLATO PAOLA per procura generale alle liti CP_1
in atti
OGGETTO: indebito pensionistico
Motivi in fatto e diritto
Risulta agli atti che con comunicazione del 4 luglio 2023, ( doc. 2 fascicolo di parte ricorrente )l ha richiesto in restituzione al ricorrente la somma lorda complessiva di CP_1
euro 33. 022, 83 di cui euro 21. 233, 42 per l'anno 2022 ed euro 12.267,99 per l'anno
2023 in ragione della titolarità in capo al ricorrente di pensione c.d. quota 100 e la rioccupazione del ricorrente con contratto a tempo determinato part time dal 21 Febbraio
2022 al 10 gennaio 2023 ( doc. 5 Unilav prodotto da parte resistente)
Col ricorso per cui è giudizio, parte ricorrente ha chiesto di dichiarare non dovuta la somma pretesa dall in ragione dell'affidamento ingenerato in buona fede sulla CP_1
legittimità del provvedimento pensionistico.
1 Parte resistente, tempestivamente costituitasi, ha chiesto il rigetto delle domande in ragione del disposto normativo di cui al comma 3 dell'articolo 14 del D.l. n. 4 /2019 e della circolare n. 117 del 21 agosto 2019, ove è specificatamente indicato la CP_1
incomunicabilità della pensione con i redditi da lavoro ai fini del conseguimento della pensione anticipata definita quota 100 ed ha altresì eccepito l'assenza di prova comunque offerta dal ricorrente sul diritto al mantenimento della somma richiesta in restituzione.
Parte resistente ha richiamato altresì la sentenza della Corte Costituzionale n. 234/2022, con la quale, nel ribadire l'eccezionalità della misura pensionistica in esame, la stessa
Corte aveva avuto modo di precisare che “ la prevista sospensione del trattamento di quiescenza in caso di divieto di cumulo è per l'appunto rivolta a garantire un'effettiva uscita del pensionato che ha raggiunto la cosiddetta quota 100 dal mercato del lavoro anche al fine di creare nuova occupazione e favorire il ricambio generazionale all'interno di un sistema previdenziale sostenibile. Nel regime ora descritto alla percezione da parte del pensionato di redditi da lavoro, qualunque ne sia l'entità, costituisce l'elemento fattuale che contraddice il presupposto richiesto dal legislatore per usufruire di tale favorevole trattamento pensionistico anticipato e mette a rischio l'obiettivo occupazionale parte resistente.”
L' ha altresì replicato che nella seconda comunicazione ricevuta dal ricorrente ( all. CP_1
2 del fascicolo di parte ) del 6 luglio 2023 era stato indicato l'importo totale netto da restituire pari ad euro 29.031, 78 ed è stato altresì precisato la possibilità di concordare un piano di recupero con l'istituto.
Sulle produzioni documentali in atti ed all'esito del deposito di note scritte di trattazione la causa è stata trattenuta in decisione.
Al fine di decidere la presenta controversia, si premette che per orientamento anche di recente confermato dalla Suprema Corte ( Cass. 30 giugno 2021 n. 18615), l'onere di allegare e provare la sussistenza dei fatti costitutivi del diritto a trattenere la prestazione previdenziale, grava sul soggetto che deduca l'accertamento negativo del debito e a tanto non ha provveduto parte ricorrente.
Al riguardo si rileva che non è ravvisabile buona fede dell'accipiens, escludente il dolo atteso che, la rioccupazione del ricorrente è pacifica e la pronunzia della Corte
2 Costituzionale invocata dall è chiara nel ritenere che la stessa rioccupazione non CP_1
incide sulla misura della percezione della pensione anticipata, misura dichiarata eccezionale, ma costituisce fattore impeditivo della corresponsione della pensione anticipata negli anni solari in cui sono stati percepiti i redditi da lavoro, che nel caso in esame sono gli anni 2022 e 2023.
Con le note di trattazione scritta l' ha richiamato inoltre la recente pronuncia della CP_1
Suprema Corte di Cassazione nella materia oggetto di causa n. 30994/24 secondo cui :
“In tema di pensione anticipata, la violazione del divieto di cumulo tra redditi pensionistici e da lavoro subordinato - stabilito per la pensione cd. "quota cento" dall'art. 14, comma 3, del d.l. n. 4 del 2019, conv. dalla l. n. 26 del 2019 - comporta la perdita totale del trattamento pensionistico, non solo per i mesi in cui è stata espletata l'attività lavorativa, bensì per tutto l'anno solare di riferimento, in quanto la norma esprime una ratio solidaristica (come affermato nella sentenza della Corte cost. n. 234 del 2022), ma in concorso con il fine macroeconomico di creare nuova occupazione ed assicurare ricambio generazionale nella cornice della sostenibilità del sistema previdenziale, sicché
l'uscita dal mercato del lavoro deve essere effettiva “ nonché molteplici pronunce di questo Tribunale di senso sfavorevole alla prospettazione di parte ricorrente.
Alla luce delle considerazioni sopra espresse e dell'orientamento formatosi nella giurisprudenza di legittimità e di merito, la domanda di accertamento dell'indebito è rimasta infondata.
Alla soccombenza di parte ricorrente dovrebbe seguire la sua condanna alle spese di lite
; tuttavia, in ragione della parziale novità della questione trattata, si ravvisano gravi ed eccezionali motivi per compensare parzialmente nella misura del 50% le spese di lite, restando il residuo a carico di parte ricorrente con liquidazione in dispositivo alla luce della natura previdenziale della controversia e dell'attività processuale svolta in applicazione dei valori medi previsti dal DM 147/ 22
P. Q. M.
Il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, lette le note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpp, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dal ricorrente
3 in epigrafe con ricorso depositato il 25 marzo 2024, ogni altra istanza, deduzione ed eccezione disattesa così provvede :
1. Respinge le domande e per l'effetto accerta e dichiara dovuto all' dal ricorrente CP_1
l'importo netto di euro 29.031,78 ;
2. Dichiara compensate per la metà le spese di lite tra le parti e condanna il ricorrente a rifondere all' il residuo 50%, residua parte che liquida in complessivi euro 1.500,00. CP_1
Roma il 27 marzo 2025
Il Giudice
Dott.ssa Giovanna Palmieri
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