Articolo 10 della Legge 15 ottobre 1991, n. 344
Articolo 9Articolo 11
Versione
15 novembre 1991
Art. 10. Disposizioni transitorie 1. Le provvidenze economiche sono corrisposte nelle misure previste dalla presente legge, previa detrazione di quanto gia' erogato, anche in favore dei cittadini italiani e dei loro familiari a carico rimpatriati dalla Somalia e dall'Etiopia a seguito dei decreti del Ministro degli affari esteri rispettivamente del 4 gennaio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 1991, e 31 maggio 1991, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 143 del 20 giugno 1991, nonche' dalla Liberia a seguito del decreto del Ministro degli affari esteri del 5 dicembre 1990, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 14 dicembre 1990.
2. Le provvidenze economiche nelle misure stabilite dall'articolo 2 si applicano limitatamente al triennio
1991-1993.
Note all'art. 10:
- Il D.M. 4 gennaio 1991 reca: "Dichiarazione dell'esistenza dello stato di necessita' al rimpatrio dalla Somalia dei cittadini ivi residenti".
- Il D.M. 31 maggio 1991 reca: "Dichiarazione dell'esistenza dello stato di necessita' al rimpatrio dall'Etiopia dei cittadini ivi residenti".
- Il D.M. 5 dicembre 1990 reca: "Dichiarazione dell'esistenza dello stato di necessita' al rimpatrio dalla Liberia dei cittadini ivi anagraficamente residenti".
Entrata in vigore il 15 novembre 1991