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Sentenza 2 novembre 2025
Sentenza 2 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 02/11/2025, n. 15301 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 15301 |
| Data del deposito : | 2 novembre 2025 |
Testo completo
1
Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 01/10/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 1383 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 tra
(cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma alla via Conca d'Oro n. 184/190 presso lo studio degli Avv.ti Diego RU e LD TI dai quali è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio– Roma
Attrice in riassunzione
E
Controparte_1
(già
[...] Controparte_2 di Roma), C.F. , P.I.
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 con in Roma, Lungotevere Tor di Nona, 1, con sede in Roma, P.IVA_3
Lungotevere Tor di Nona n. 1, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Arch. con i poteri previsti dallo CP_3
Statuto, elettivamente domiciliato in Roma, Via Fulcieri Paulucci de' Calboli,
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20/E, presso l'Avv. Manuela Cordova dell'Avvocatura Generale dell'Ente (C.F.:
), dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura C.F._2 generale alle liti depositata in atti (rep. n. 4.345-raccolta n.
3.102 del 20/09/2024)
Convenuta in riassunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Artt. 132 c.p.c. -127 ter c.p.c.
I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132
c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del
2009). Ne deriva che può procedersi alla immediata stesura delle ragioni della decisione.
II. Con atto di citazione ritualmente notificat e depositato in data
02.01.2025 ha adito il Tribunale di Roma onde sentire Parte_1 accogliere, nei confronti dell'Ater di Roma, le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, accogliere tutte le domande attoree e per l'effetto accerti e dichiari in favore dell'attore il diritto a succedere nel rapporto locatizio avente ad oggetto l'alloggio di sito in CP_4
Roma, località Ponte di Nona, via Padre Damiano de Veuster n. 46, scala M, interno 1, previo accertamento e declaratoria dell'illegittimità e quindi della nullità della Determinazione Dirigenziale – Servizio Rapporti con il Territorio -
n. 138 del 13.3.2019 comunicata al ricorrente il 28.3.2019, a mezzo della quale la convenuta Controparte_1
ha ritenuto non ammissibile il subentro nell'assegnazione a
[...] favore di avente ad oggetto il sopra indicato alloggio Parte_1 CP_4 richiesto con istanza acquisita agli atti in data 6.4.2017 al prot. n. 38635, reiterata con istanza acquisita agli atti in data 14.2.2019 al prot. n. 11427,
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nonché ha erroneamente ritenuto che non era componente del Parte_1 nucleo familiare originario né ampliato, negandogli illegittimamente il diritto a permanere nell'alloggio.
Con vittoria delle spese di lite”.
A sostegno della domanda ha allegato e dedotto quanto segue:
L'odierno riassumente proponeva in data 27.5.2019 ricorso dinnanzi al
TAR Lazio che di seguito integralmente si trascrive e si riporta, e di cui si deposita in questa sede l'intero fascicolo di parte: “TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO RICORSO Per: Parte_1
(cod. fisc. ) nato a [...] il [...] e
[...] C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Roma alla via Conca d'Oro n. 184/190 presso lo studio degli Avv.ti Diego
RU (cod. fisc. , C.F._3
fax:06/37513632) e LD TI (cod. Email_1 fisc. , fax: C.F._4 Email_2
06/37513632) dai quali è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto
- ricorrente -
Contro
:
Controparte_1
(cod. fisc. ) in persona del legale rapp.te p.t., con
[...] P.IVA_1 sede in Lungotevere Tor di Nona n. 1 – 00186 Roma - resistente - PER
L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA della Determinazione Dirigenziale
– Servizio Rapporti con il Territorio - n. 138 del 13.3.2019 comunicata al ricorrente il 28.3.2019, che “DETERMINA 1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. il subentro nell'assegnazione a favore di richiesto con istanza acquisita agli Parte_1 atti in data 6.4.2017 al prot. n. 38635, reiterata con istanza acquisita agli atti in data 14.2.2019 al prot. n. 11427, non è ammissibile in quanto il nucleo assegnatario è incorso nella causa di decadenza automatica dall'assegnazione di cui alla legge regionale 12/1999, art. 13, comma 1, lett. a) e b) e che, comunque,
non era componente del nucleo familiare originario né Parte_1 ampliato;
3. il richiedente non ha quindi diritto a permanere nell'alloggio e pertanto l'Azienda avvierà le procedure per il recupero dell'alloggio.”; di ogni altro atto e/o provvedimento connesso e/o presupposto e/o consequenziale
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ancorché non conosciuto, ivi compresi, ove occorra: - preavviso di rigetto ex art. 10bis legge 241/1990 n. prot. 111569 del 8.11.2018 con cui Ater Roma, sull'istanza di subentro del sig. n. prot. 38635 del 6.4.2017, Parte_1 riteneva detta istanza inammissibile e preannunciava il provvedimento dirigenziale di inammissibilità oggi impugnato. premesso in fatto che 1) in data
13.11.2008 con provvedimento n. 458, il Comune di Roma assegnava l'alloggio di sito in Roma, località Ponte di Nona, via Padre Damiano de Veuster n. 46, CP_4 scala M, interno 1, al Sig. , padre dell'odierno ricorrente;
2) in data Persona_1
23.11.2009 richiedeva all'assegnatario , al fine della CP_1 Persona_1 stipula del contratto di locazione relativamente all'alloggio assegnato, di fornire
“entro 5 gg. dalla data odierna” la necessaria documentazione tra cui il certificato di stato di famiglia e i certificati storico-anagrafici dei residenti nell'alloggio; 3) il sig. provvedeva quindi ad inoltrare alla resistente tutta la Persona_1 documentazione richiesta da ed in data 2.12.2009 veniva stipulato il CP_1 contratto di locazione dell'alloggio de quo;
4) dalle risultanze della sopraddetta certificazione anagrafica fornita ad per la stipula del contratto di CP_1 locazione, il Sig. risultava già residente nell'alloggio in Parte_1 questione sin dall'8.9.2009, all'interno del quale ha abitato ed è rimasto residente sino ad oggi senza soluzione di continuità; 5) dal modulo Ater Roma Censimento del 13.11.2010 per l'integrazione alla dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) ed il censimento anagrafico e reddituale relativo all'alloggio in questione, risultava il nominativo dell'istante contraddistinto dal codice “Q = familiare (non assegnatario) residente nell'alloggio con legami di parentela”; 6) in data 17.3.2016
presentava all' istanza di rateizzazione per canoni Parte_1 CP_1 non pagati al 30.9.2015 – n. prot.9373 del 24.2.2016, relativamente alla diffida stesso prot. n. 9373 del 24.2.2016, e provvedeva a pagare le relative rate;
7) in data 30.3.2017 il sig. richiedeva ad quale “avente Parte_1 CP_1 titolo al subentro dell'alloggio sito in Roma matricola 4306152853 codice utente
150529” di poter procedere al pagamento di € 6.517,38 per morosità per canoni e accessori risultante al 30.3.2017 oltre interessi di mora, a mezzo di n. 120 rate mensili di € 56,19 ciascuna, previo versamento di un acconto (prot. E – 37103 del
30.3.2017); 8) detta richiesta veniva accolta da e dal mese di agosto CP_1
2017 il ricorrente provvedeva e provvede al pagamento sia del canone mensile di
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locazione e degli oneri accessori, sia delle rate concordate con per CP_1 sanare la morosità pregressa, mediante bollettini precompilati da tutti CP_1 intestati al sig. ; 9) in data 3.4.2017 il sig. Parte_1 Parte_1 chiedeva il subentro nell'assegnazione dell'alloggio su indicato, istanza di subentro ricevuta dall'Ater in data 6.4.2017 n. prot. 38635; 10) in data 19/11/2018 l'istante riceveva da preavviso di rigetto ex art. 10 bis L.241/90 – Prot. n. CP_1
111569 dell'8.11.2018; 11) con istanza in autotutela del 28.11.2018, ricevuta da
Ater Roma – Ufficio Alloggi 4 il 29.11.2018 n. prot. 122060 l'istante chiedeva il riesame della istanza di assegnazione di cui al preavviso di rigetto suddetto;
12) in data 28.3.2019 riceveva la determinazione dirigenziale in questa sede impugnata.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Si legge nella parte motiva della determina oggi impugnata: “CONSIDERATO - che nel corso della verifica preliminare all'esame dell'istanza, è emerso che non ha abitato stabilmente l'alloggio Persona_1 assegnato e ha ceduto lo stesso;
- che, in particolare, ha Persona_1 abbandonato l'alloggio, trasferendo altrove la propria residenza anagrafica, dal CP_ 5.7.2012, senza restituirlo all per una nuova assegnazione;
- che, prima della sua uscita, in data 8.9.2009, ha iscritto per la prima volta la propria residenza anagrafica nell'alloggio il figlio , per cui non è stato chiesto Parte_1
l'ampliamento dall'assegnatario, ampliamento che non avrebbe potuto essere autorizzato in quanto la normativa dell'epoca (2012 anno di uscita dell'assegnatario) non contemplava tale possibilità per i figli non componenti del nucleo familiare originario;
-che la presenza di nell'alloggio è Parte_1 dunque abusiva ed integra la causa di decadenza della cessione dell'alloggio; - che il procedimento per la dichiarazione delle due cause di decadenza accertate CP_ dall è stato avviato con nota prot. n. 111565 del 8.11.2018 non concluso a causa dell'intervenuto decesso dell'assegnatario in data 13.1.2019; - che, non essendovi alcun diritto cui subentrare, in quanto la decadenza opera automaticamente al verificarsi della sua causa, con nota prot.n. 111569 del CP_ 8.11.2018, ha comunicato ad , ai sensi dell'art. 10 bis Parte_1
L.241/1990, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di subentro;
- che le osservazioni prodotte dall'interessato tramite legale incaricato, con nota in atti dell'Ater prot. n. 122280 del 29.11.2018, vertono sostanzialmente, da una parte, sulla propria presenza di fatto nell'alloggio e, dall'altra, sulle motivazioni
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personali che avrebbero indotto l'assegnatario ad allontanarsi dall'alloggio; - che evidentemente entrambe sono ininfluenti, in quanto la presenza nell'alloggio di
è appunto un mero fatto che non fonda alcun diritto ed anzi Parte_1 configura un abuso e, per quanto riguarda la seconda, è evidente e irrilevante la causa dell'allontanamento dall'alloggio a fronte dell'obbligo di legge di comunicarlo all'ente gestore e di restituire l'alloggio non più utilizzato. Ritenuto pertanto – che il subentro nell'assegnazione in favore di non è Parte_1 ammissibile;
determina..”. Tutto ciò premesso, il sig. impugna Parte_1 la descritta determinazione per i seguenti MOTIVI A)Violazione di legge in relazione al disposto di cui agli artt. 12 e 13 Legge Regionale n. 12/99, nonché contraddittorietà e illogicità del provvedimento impugnato in ragione delle condotte adottate dalla resistente in relazione alle norme richiamate E' errato sostenere, come si legge nell'atto impugnato, che l' “ampliamento” del nucleo famigliare originario “non avrebbe potuto essere autorizzato in quanto la normativa dell'epoca (2012 anno di uscita dell'assegnatario) non contemplava tale possibilità per i figli non componenti del nucleo familiare originario”; ed infatti risulta per tabulas che il ricorrente, nel momento in cui fu sottoscritto il contratto di locazione, fosse già componente del nucleo famigliare originario quale figlio dell'assegnatario, in quanto la resistente già aveva ricevuto, e quindi ne CP_1 era in rilevante giuridico possesso, la documentazione anagrafica attestante la composizione del nucleo famigliare dell'assegnatario – conduttore. Da essa documentazione si evinceva che il ricorrente fosse residente Parte_1 nell'alloggio concesso in locazione, come da certificazione storico anagrafica che si allega in atti, sin dal precedente 8.9.2009, e pertanto lo stesso faceva parte del nucleo familiare dell'assegnatario. Il ricorrente , sin da subito, Parte_1 ha assunto gli stessi obblighi dell'assegnatario, e, a prescindere dalla circostanza per cui il padre è stato costretto da gravi ed oggettivi problemi di salute a non poter abitare nell'alloggio da una certa data in poi, ha pagato a suo nome il CP_1 canone di locazione, nonchè ha sempre interloquito con la resistente assumendo la veste sostanziale e formale di legittimo conduttore dell'immobile de quo, e dunque ha riposto fiducia e legittimo affidamento sull'assenziente, pacifico e continuativo comportamento dell' che nulla ha mai eccepito al riguardo dal novembre CP_1
2009 sino al 19.11.2018. L'Ater in data 23.11.2009 richiedeva (doc. n. 1) al padre
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del ricorrente - per la regolarità del contratto da sottoscrivere e condizionando la stipula dello stesso al ricevimento - la seguente documentazione: 1) certificato di stato di famiglia, certificati storico-anagrafici dei residenti nell'alloggio, redditi
2007-2008 di tutti i maggiorenni facenti parte del nucleo famigliare residente nell'alloggio, oltre ad altra varia documentazione;
in data 2.12.2009, l' CP_1 ricevuta la detta documentazione, verificata la sua indispensabile completezza e regolarità , stipulava il contratto di locazione, per cui non vi è dubbio alcuno che il ricorrente a quella data facesse parte del nucleo famigliare ampliato dell'originario dell'assegnatario, e non vi è dubbio alcuno che detta posizione soggettiva sia stata conosciuta pre contractum anche dalla resistente. Stante quanto sopra dedotto sul punto, è ovvio che quanto descritto agli artt. 7 e 8 del contratto non rilevano, ovvero il loro contenuto è tamquam non esset, perché il nucleo famigliare convivente non era composto dalla sola persona del conduttore assegnatario
[...]
, ma anche dal figlio , essendo incontestato che l'Ente locatore Per_1 Pt_1 aveva, al momento e prima della sottoscrizione del contratto, la piena cognizione fattuale e giuridica della effettiva diversa composizione del detto nucleo famigliare. L'acquisizione da parte dell'Ater della certificazione anagrafica del ricorrente e del padre di questo, anteriormente alla stipula del contratto, costituisce e prova l'assolvimento dell'onere di comunicazione previsto dall'art. 12 comma 5
L.Reg.12/99, e da esso assolvimento deriva e discende il diritto del ricorrente al subentro ex art. 12 comma 1 L.Reg. 12/99. In fatto e in diritto, l'ampliamento di cui all'art. 8 del contratto di locazione si era già verificato, e l'errore in cui è incorso l'Ente, e il suo materiale redattore del contratto, nella stesura dell'art.7, può verosimilmente considerarsi un mero refuso, perché il dictum è in netto, oggettivo e documentale contrasto con la consapevolezza e la volontà di entrambe le parti. A conforto della descritta e reale evoluzione dei fatti di causa, si deduce anche il successivo e coerente manifestarsi degli intendimenti dell' ed CP_1 infatti la richiesta di rateizzazione di canoni e accessori insoluti del 17.3.2016
(doc. n. 4), ricevuta e accettata dalla resistente, è sottoscritta dal ricorrente, e nel corpo di essa viene espressamente indicato il dato errato, in quanto non aggiornato, riferito al solo sig. ed evidenziato quello corretto Persona_1 riferito ad , quale figlio. Ed ancora, in data 30.3.2017, Parte_1 nell'istanza inoltrata all' con Prot. E 37103 (doc. n. 5), avente come oggetto il CP_1
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“Riconoscimento debito e richiesta di pagamento dilazionato del debito per canoni di locazione accessori e servizi a rimborso”, è sempre che firma Parte_1
e si qualifica assegnatario/avente titolo al subentro. Rileva poi inconfutabilmente che detta istanza venga pienamente accolta da e i bollettini di pagamento CP_1 conseguenti alla detta richiesta dilazione, vengono emessi dall' Roma a nome CP_1 di , come si evince dalla lettura degli stessi, a mezzo dei quali Parte_1 possiamo anche apprendere la rilevante assegnazione al ricorrente dello stesso numero di matricola del contratto de quo, nonché l'imputazione del pagamento quale “pagamento fitti ed oneri accessori ”. Quanto sopra è ulteriormente confermato dalle periodiche missive, provenienti da a mezzo delle CP_1 quali l'Ente scrive al ricorrente, ricordandogli il pagamento del canone di locazione e dei suoi accessori, delle pregresse rate insolute della morosità concordata con la suddetta istanza del 30.3.2017, Prot. E 37103, le modalità di pagamento, ed anche in questo caso indicando il numero di matricola del conduttore, dando ancora una volta prova documentale della pacifica, incontestata e riconosciuta posizione soggettiva del ricorrente quale legittimo conduttore dell'alloggio in oggetto (doc. n. 7). Peraltro il sopra descritto riconoscimento della legittima posizione del ricorrente si evince, ai sensi del comma 5 dell'art.12
L.Reg. 12/99, dalla circostanza per cui i tre mesi previsti dalla norma per la verifica da parte dell'Ente della regolarità dell'ampliamento, sono abbondantemente trascorsi a decorrere a far data dal periodo immediatamente precedente alla stipula del contratto, ovvero dal novembre 2009 e prima del
2.12.2009, senza che l'Ente mai contestasse l'avvenuto ampliamento, anzi riconoscendolo come già ammesso a mezzo degli atti sopra descritti. Ritenuto come inconfutabile l'iter fattuale degli accadimenti per cui è ricorso, si evidenzia al Tribunale adito la fondatezza della posizione soggettiva del ricorrente – e quindi del suo qualificato interesse e diritto - di componente in ampliamento e/o subentrante, in quanto, a differenza di quanto sostenuto nella determinazione impugnata, sussistono tutti i presupposti in fatto e in diritto per il suo riconoscimento ai sensi dell'art. 12 L.Reg.12/99. Si vuole dunque far accertare e riconoscere dall'Ill.mo Tribunale adito, che il nucleo originario famigliare è stato ampliato e comunicato all' già in epoca precedente alla stipula del contratto di CP_1 locazione e conseguentemente il ricorrente ha pieno diritto al chiesto subentro, ed
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illeciti, di converso, appaiono il rigetto impugnato e la richiesta di riconsegna dell'immobile. B)Violazione di legge in relazione al disposto di cui agli artt.12 e
13 Legge Regionale n.12/99, nonché all'art 32 della Costituzione della Repubblica
Italiana. Risulta altresì viziato l'atto impugnato in ragione della omessa tutela del superiore diritto alla salute, laddove la Determinazione individua una presunta decadenza dell'assegnazione dell'alloggio da parte del Sig. , “per Persona_1 non essere più residente nell'alloggio medesimo dal 05/07/2012”, in quanto l'originario assegnatario non abbandonava l'immobile, ma era costretto a sottoporsi a cure mediche per gravi patologie che lo affliggevano, che lo portavano a continui e prolungati ricoveri ospedalieri, ragion per cui necessariamente doveva essere accudito dall'altra figlia diversamente residente, mentre il ricorrente rimaneva legittimamente, per i motivi di cui sopra, nel possesso dell'alloggio Ater. Ed infatti il Sig. nell'anno 2012, Persona_1 veniva più volte colpito da ictus e, considerata la momentanea assenza del figlio
, impossibilitato a prendersi cura del padre, si trovava nella indispensabile Pt_1 necessità di assistenza parentale determinata dal ricovero ospedaliero presso l'Ospedale Grassi di Ostia, a cui anche successivamente si sarebbe rivolto sempre per gli estremi postumi invalidanti che lo indicavano quale invalido civile al 100 ai sensi della legge 104/1992, e purtroppo ne cagionavano il successivo decesso.
La necessità di lasciare l'immobile assegnato è derivata quindi esclusivamente da importanti motivazioni di salute che non possono comportare la decadenza ex articolo 13 comma 1 Legge Regionale Lazio n. 12/1999 anche in considerazione del disposto ex articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana. In ogni caso alla data in cui asseritamente il defunto avrebbe abbandonato Persona_1
l'alloggio de quo, l'ampliamento in favore del ricorrente si era già ritualmente perfezionato per tutti i motivi sopra descritti per cui la citata causa ostativa indicata nella determinazione impugnata non sussiste e non rileva. L' CP_1 nella Determinazione impugnata dichiara che il ricorrente non ha diritto a permanere nell'alloggio e pertanto “avvierà le procedure per il recupero dell'alloggio”, circostanza questa che evidenzia la necessità di provvedere nell'immediato al fine di evitare al ricorrente le conseguenze gravemente pregiudizievoli costituite dal preannunciato forzoso rilascio, nelle more dei prevedibili tempi processuali del merito. Si chiede pertanto che sia disposta la
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sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio l' CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare le domande proposte dal Signor Pt_1
, poiché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la
[...]
Determinazione Dirigenziale n. 138 del 13.3.2019 assunta dall' , impugnata. CP_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari”
A tal fine ha esposto e dedotto in fatto ed in diritto che:
-l' è succeduta, in tutti i rapporti attivi e Controparte_1 passivi, allo per effetto della trasformazione intervenuta con Controparte_2
Legge della Regione Lazio n. 30/2002 e con i decreti regionali n. 427/432/433 del
2003. L è proprietaria dell'alloggio sito in Roma Via Padre Damiano de CP_1
Veuster n. 46, scala M int. 1, identificato con matricola 4306152853. Con
Determinazione Dirigenziale n. 235/2008 assunta dall'allora CP_1
l'alloggio di cui è causa veniva assegnato alla signora ed al Parte_2 proprio nucleo familiare, composto dal coniuge di quest'ultima, , e Persona_1 dal loro figlio, anch'egli di nome . Il signor Persona_1 Persona_1
(padre), con verbale del 12.6.2008 prendeva in consegna l'alloggio sito in Roma,
Via Padre Damiano de Veuster n. 46, scala G int. 3 . Successivamente, con la
Determinazione Dirigenziale n. 458 del 13.11.2008, l'allora CP_1 assegnava un altro alloggio al nucleo familiare del signor (padre), Persona_1 in sostituzione del precedente immobile, collocato anch'esso in via Padre
Damiano de Veuster n. 46, scala M int. 1 (matr. ), oggetto del P.IVA_4 presente giudizio. Il nucleo familiare indicato nella predetta determinazione era composto solo da padre e figlio, poiché nel Persona_1 Persona_1 frattempo la signora era deceduta in Roma. Il predetto alloggio Parte_2 veniva consegnato al signor (padre) in data 16.12.2008 ed al Persona_1 momento della sottoscrizione del contratto (in data 2.12.2009) veniva indicato però come unico componente il nucleo familiare il signor , padre. Persona_1
Tale ultima circostanza è attestata dalla certificazione anagrafica dello stato di famiglia dell'epoca. In data 3.4.2017 il signor (figlio di Parte_1 [...]
e , odierno attore, presentava all' istanza di Per_1 Parte_3 CP_1
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subentro nell'assegnazione dell'alloggio de quo . A seguito di tale richiesta l' svolgeva degli accertamenti dai quali emergeva che il signor CP_1 Pt_1
era residente presso l'alloggio in questione a far data dal 8.9.2009, senza
[...] alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'Ente, e che l'originario assegnatario, , aveva abbandonato lo stesso alloggio in data Persona_1
5.7.2012, spostando altrove la propria residenza (in data 13.1.2019 quest'ultimo decedeva in Roma). Tale istanza non risultava accoglibile, cosicché l' CP_1 comunicava al signor il preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis Parte_1 della legge n. 241/1990 (prot. 111569 dell'8.11.2048 - all. 11) e contestualmente veniva inviata al signor ed a comunicazione di Persona_1 CP_5 avvio del procedimento di decadenza dall'assegnazione – ai sensi dell'art. 7 e ss. della legge n. 241/1990 - per mancata stabile occupazione dell'alloggio de quo e per cessione dello stesso. Controparte faceva pervenire controdeduzioni non ritenute suscettibili di accoglimento, cosicché in data 25.3.2019 con la nota prot.
24043, gli veniva trasmessa copia della Determinazione Dirigenziale n. 138 del
13.3.2019, con la quale veniva dichiarata l'inammissibilità della istanza di subentro presentata dal signor . Avverso tale provvedimento il Parte_1 signor proponeva ricorso al TAR Lazio, il quale dichiarava il proprio Pt_1 difetto di giurisdizione, cosicché l'attore ha riassunto la causa innanzi all'intestato
Tribunale. Occorre rilevare come l'odierno attore non risulti in regola neanche con il pagamento delle indennità di occupazione/corrispettivi per il godimento dell'alloggio, tant'è che veniva diffidato per il mancato pagamento degli stessi, con atto prot. 9373 del 24.2.2016, a seguito del quale egli riconosceva il debito contestato dall'Azienda e chiedeva di essere autorizzato a saldare il dovuto tramite dilazione di pagamento , ma non onorava tale rateizzazione e proseguiva con la condotta inadempiente, cosicché l' gli inviava le diffide prot. 37454 del CP_1
30.9.2020 e prot. 30302 del 21.6.2024, entrambe rimaste prive di riscontro.
Inoltre, il signor ha presentato di domanda di assegnazione in Pt_1 regolarizzazione dell'alloggio de quo, di cui alla L.R. Lazio n. 12/2020;
- Sulla violazione di legge in relazione agli artt. 12 e 13 Legge Regione
Lazio n. 12/1999, nonché sulla contraddittorietà e illogicità del provvedimento impugnato in ragione delle condotte adottate dalla resistente in relazione alle norme richiamate. Le censure di Controparte sul punto appaiono del tutto prive di
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fondamento e, pertanto, non risultano accoglibili. Si osserva, in primo luogo, come un soggetto sia considerabile facente parte del nucleo assegnatario originario qualora il predetto soggetto faccia parte del nucleo familiare dell'assegnatario al momento dell'assegnazione dell'alloggio popolare e venga dunque inserito nel contratto di locazione stesso. Tale circostanza non è assolutamente ravvisabile nel caso de quo. Come attestato documentalmente da questa difesa, infatti, il signor non faceva parte del nucleo Parte_1 familiare del signor (padre) al momento dell'assegnazione Persona_1 dell'alloggio di cui è causa, né è stato inserito il suo nome nel contratto di locazione sottoscritto dal predetto signor ( ); contratto che indicava Pt_1 Per_1 esplicitamente come il nucleo familiare fosso composto da un solo soggetto
( ). Il signor , dunque, ha posto la propria Persona_1 Parte_1 residenza nell'alloggio di cui è causa senza alcuna autorizzazione preventiva da parte dell' e senza averne titolo. In primo luogo l'odierno ricorrente ha fatto CP_1 ingresso nell'alloggio de quo senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'Ente, violando le disposizioni di cui alla L.R. Lazio n. 12/1999; ciò ha comportato, infatti, l'avverarsi della decadenza dall'assegnazione a danno del signor , per aver ceduto parzialmente l'immobile, ai sensi dell'art. Persona_1
13, comma 1, lett. A) della predetta L.R. 12/1999. E' proprio la stessa normativa citata dal ricorrente a sostegno della propria pretesa, la L.R. 12/99, all'art. 12 co.
5, a stabilire in maniera inequivocabile come gli assegnatari siano tenuti a comunicare tempestivamente all'Ente gestore tutte le variazioni relative alle persone abitanti nell'alloggio affinché l'Ente stesso, nei successivi tre mesi dall'ingresso di uno dei soggetti indicati nel co. 4 (figli, parenti di secondo grado,
e del relativo coniuge, o parte dell'unione civile o convivente di fatto), possa verificare che non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione. Inoltre, al momento del verificarsi dell'evento in questione (ingresso del signor Pt_1
nell'alloggio) non era vigente la previsione normativa che consentiva
[...]
l'ampliamento anche a seguito dell'ingresso (e non del rientro) dei figli, previsione che ha modificato la L.R. 12/1999 solo nel 2016, con la L. R. Lazio n.
12/2016. Come è noto, la legge non può che disporre per l'avvenire, sicché non si può certamente applicare retroattivamente tale disposizione in favore dell'odierno ricorrente. Del resto, se anche la predetta norma venisse applicata, ciò non
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sanerebbe la posizione né del ricorrente né dell'assegnatario originario, considerato che comunque l'ingresso del signor avrebbe dovuto Parte_1 essere preventivamemte comunicato e poi autorizzato da parte dell'Ente gestore.
Inoltre Controparte ha richiesto il subentro nell'assegnazione solo successivamente al definitivo abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario
(altra ragione di decadenza, per mancata stabile occupazione), senza che si fosse prima verificato l'ampliamento in suo favore. In sostanza egli vorrebbe subentrare ad una assegnazione non più esistente. Come già evidenziato il diritto al subentro nell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è regolato dal combinato disposto degli artt. 11, co.5 (dedicato a descrivere i requisiti soggettivi per l'assegnazione), 12 (dedicato al subentro nell'assegnazione e all'ampliamento del nucleo familiare assegnatario) e 13 (dedicato a disciplinare le cause di decadenza dall'assegnazione) della L.R. Lazio n. 12/99. Ebbene, dalla lettura sistematica di tali disposizioni emerge con chiarezza come non sussista un diritto soggettivo ed indiscriminato delle persone stabilmente conviventi con l'assegnatario (e non è comunque questo il caso) a subentrargli nel contratto di locazione alla sua morte, bensì il principio, inverso, che tale diritto insorge solo a favore dei soggetti tassativamente individuati dall'art. 12 della L. regionale 12/99, purchè siasi in presenza delle condizioni di cui agli artt. 11 co. 5 e 12 cit., e non si sia verificata, nelle more del riconoscimento del diritto al subentro, una qualsiasi ragione di decadenza dei cui all'art. 13 cit. Come più volte osservato da costante giurisprudenza “in tema di assegnazione di alloggio popolare, se l'assegnatario non chiede l'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare in relazione ad un soggetto che intende risiedere stabilmente nell'alloggio, significa che, ove tale residenza comunque si abbia, si verifica un'ipotesi di cessione parziale dell'alloggio, non consentita;
infatti il nuovo inquilino fruisce pro quota dell'alloggio; certo tale fruizione parziale dell'alloggio si verifica anche nel caso di ampliamento autorizzato del nucleo familiare: la differenza è che nel caso di ampliamento autorizzato del nucleo familiare la cessione pro quota dell'alloggio è lecita e rientra nella fattispecie di ampliamento del nucleo familiare, mentre nel caso di ampliamento non autorizzato del nucleo familiare si verifica un'ipotesi di cessione pro quota dell'alloggio, illecita” (TAR Venezia – Veneto, n° 728/2009, in Foro Amministrativo TAR, 2009,3,647, v. anche TAR Roma – Lazio, n°
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9030/2008, in Foro Amministrativo TAR, 2008, 10, 2774). Il Tribunale di Roma, pronunciandosi su un caso del tutto analogo, ha precisato sul punto che “la pretesa presenza all'interno dell'abitazione della sig.ra costituisce, a termini dell'art. 13 lettera a) della L.R. n° 12/1999, un motivo di risoluzione di diritto del contratto di assegnazione (c.d. decadenza); l'avveramento di tale condizione risolutiva del contratto di locazione, posta direttamente dal legislatore regionale, con effetto ex tunc, costituisce ulteriore ragione impeditiva del diritto sostantivo vantato nell'atto introduttivo della lite” (Tribunale di Roma, Sez. VI, Sent. n. 5254/2016 dell'11/03/2016). Si osserva, infine, come a nulla rilevi l'intestazione dei bollettini di pagamento del canone di locazione a nome del ricorrente, considerato che l'Azienda intesta il predetto bollettino al soggetto che detiene/occupa un alloggio di e.r.p. anche allo scopo di consentire la corretta notificazione dello stesso ai fini del pagamento, nonché per la regolare imputazione delle somme inserite in bilancio. 10Il fatto, poi, che nelle diffida inviate si parli di “canoni di locazione” non può in alcun modo valere come riconoscimento alcuno di nessuna posizione legittimante la detenzione di un immobile pubblico, considerato che la
Pubblica Amministrazione, come noto, agisce solo attraverso provvedimenti, potendo manifestare la propria volontà soltanto attraverso atti scritti, i soli strumenti riconosciuti dalla legge in tal senso, e ciò anche nell'interesse della collettività, che tramite i medesimi atti può verificare l'operato dell'Amministrazione. Come è noto, infatti “la volontà di obbligarsi da parte della p.a. […] non può implicitamente desumersi da atti o fatti concludenti, dovendo, per converso, manifestarsi nelle forme prescritte dalla legge, tra cui l'atto scritto ad substantiam a firma del soggetto avente la rappresentanza esterna dell'ente, rispondendo tale requisito alla esigenza di identificare con precisione il contenuto negoziale dell'atto, onde consentire, tra l'altro, l'esercizio dei necessari controlli previsti ex lege” (Cass. Civ., Sent. n. 258/2005, in questo senso cfr. Cass. Civ.,
Sent. n. 12316/2015; Cass. Civ., Sent. n. 6555/2014). Ebbene, alcun provvedimento in favore del ricorrente è stai mai emesso dall' in relazione CP_1 al riconoscimento di alcun titolo per la detenzione del bene di cui è causa. Sulla violazione di legge in relazione al disposto di cui agli artt. 12 e 13 L.R. 12/1999, nonché all'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana. In merito a tali censure si rileva, preliminarmente, come l'odierno ricorrente sia carente del
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requisito della legittimazione attiva e dell'interesse ad agire con riguardo al provvedimento di decadenza adottato dall' a danno del signor CP_1 [...]
, ricadendo detto provvedimento nella sfera giuridica di quest'ultimo e Per_1 non del signor . Ciò premesso, si rileva la totale infondatezza Parte_1 delle avverse argomentazioni. In primo luogo il signor ha spostato Persona_1 la propria residenza altrove, non si è limitato ad assentarsi dall'alloggio de quo per ragioni di natura medica. Inoltre, come chiarito da costante giurisprudenza, “in materia di edilizia residenziale pubblica l'abbandono dell'alloggio, ancorché causato da ragioni di lavoro, legittima la revoca dell'assegnazione in locazione ai sensi dell'art. 17 D.P.R. n. 1035/1972 in quanto lo scopo della norma è quello di rendere disponibili gli alloggi, non più occupati stabilmente, per le esigenze dei soggetti del tutto privi di alloggio e senza che abbia rilevanza la ragione dell'abbandono da parte dell'assegnatario” (Cass. Civile, sez. I, 3 aprile 2008, n.
8519 in Riv. Giuridica edilizia 2008, 6, I, 1369). A tale riguardo, i Giudici hanno avuto modo di occuparsi anche di ipotesi limite quali, ad esempio, la carcerazione dell'assegnatario e, parimenti, è stato affermato in proposito che “è irrilevante l'elemento soggettivo (non volontaria assenza da casa per carcerazione connessa ad omicidio della consorte) ai fini della revoca dell'assegnazione per mancata effettiva e stabile dimora nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, tenuto conto che la funzione pubblicistica ora richiamata è prevalente sulle esigenze del privato e sulla sua volontà di assentarsi dall'alloggio per qualunque motivo non autorizzato dall'ente di gestione che, pertanto, non deve essere esaminato da quest'ultimo, come già ricordato dalla giurisprudenza prevalente (TAR Toscana,
Sez. II, 12.10.06, n. 4273; cfr. anche: TAR Lazio, Sez. III quater, 22.2.07, n. 1594
e Cons. Stato, Sez. VI, 27.2.06, n. 844)” (T.A.R. Toscana, sez. II, 3 settembre
2009, n. 1415 in Foro Amm. Tar 2009, 9, 2420 in motivazione). Ed ancora “[…] non rileva l'elemento soggettivo della condotta tenuta dall'assegnatario, ma la circostanza obiettiva della mancata utilizzazione dell'abitazione. Tanto al fine del corretto contemperamento degli interessi in gioco, vale a dire di quello, pubblico, alla assegnazione dell'alloggio a chi ne abbia reale necessità e di quello, privato, dell'assegnatario a non vedersi sottratto l'alloggio se non quando ricorrano effettivamente, e concretamente, i presupposti stabiliti dalla legge […]. La temporanea assenza dall'alloggio per motivi familiari, di salute, o di lavoro può
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ritenersi legittima solo nel caso in cui ne sia data tempestiva comunicazione all' (TAR Toscana sent. N. 437/2010). Anche il Regolamento degli CP_4 alloggi dell' del Comune di Roma all'art. 1, lettera f, dispone che “Gli CP_1 utenti sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel contratto di locazione nonché delle norme del presente Regolamento. In particolare gli utenti sono tenuti a (lettera f) comunicare all'Istituto ogni assenza dall'alloggio, che si protragga oltre i 90 giorni;
tali assenze devono essere autorizzate per iscritto dalla amministrazione”. Del resto, come è noto, il provvedimento di decadenza dall'assegnazione non possiede una efficacia costitutiva ma squisitamente ricognitiva dell'evento estintivo del diritto alla locazione di un alloggio sociale, in esito all'accertata causa integrativa della fattispecie di decadenza ex Legge prevista;
la decadenza – come chiarito da costante giurisprudenza - ha natura “legale”, si produce cioè ipso iure a seguito della mera verifica della violazione di quanto disposto dalla legge, essa – quindi - ha natura meramente dichiarativa dell'avvenuta estinzione “di diritto” all'assegnazione dell'alloggio, che si verifica nel momento stesso della violazione del divieto. Dunque, solo a seguito dell'abbandono dell'alloggio (oltre il termine temporale consentito dalla normativa ed in mancanza di autorizzazione) la decadenza si era già verificata, con la conseguenza che - contrariamente a quanto sostenuto da Controparte – il signor ha perduto la propria qualifica Persona_1 di assegnatario, essendo appunto venuto meno lo stesso provvedimento di assegnazione. In effetti, dal tenore letterale della norma (oltre che dalla sua intrinseca ratio) si può arguire come l'autorizzazione debba essere sempre richiesta prima dell'allontanamento e come la mancanza della stessa non possa in nessun modo essere sanata ex post.
All'esito dell'udienza del primo ottobre 2025, tenuta con trattazione scritta, la causa è stata trattenuta a sentenza ex art. 127 ter c.p.c. e decisa nei successivi termini di legge
III. In limine litis sussiste la giurisdizione dell'autorità adita.
Invero la materia dell'edilizia residenziale pubblica, per la finalità sociale che la connota, è compresa in quella dei servizi pubblici, ora disciplinata dal D.
Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, nel testo sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n.
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205, art. 7 e risultante dalla sentenza di illegittimità costituzionale parziale del 6 luglio 2004 n. 204 della Corte Costituzionale. In tale materia, il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica si articola in due fasi: a) quella attinente alla prenotazione ed all'assegnazione dell'alloggio ed alla posizione e qualità del richiedente;
b) quella della disciplina del rapporto così instaurato.
La prima fase ha natura pubblicistica ed è caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti. Nella seconda fase, la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo, poiché, in questa fase, la pubblica amministrazione non è titolare di poteri di supremazia di alcun genere e vede limitato il suo intervento alla verifica del corretto adempimento di obbligazioni civili che gravano sull'assegnatario.
La distinzione ha le sue ripercussioni sulla giurisdizione: le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase debbono essere attribuite alla giurisdizione del Giudice amministrativo, mentre quelle in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, poiché sottratte al discrezionale apprezzamento della pubblica amministrazione, vanno ricondotte alla giurisdizione del Giudice ordinario (S.U. 12.6.2006 n. 13527; S.U.23.6.2005 n. 13459). A parere delle S.U.
Civili, in conformità a una tale – ormai costante – ricostruzione, la giurisdizione del Giudice amministrativo si può configurare nella prima fase del procedimento di assegnazione, che è di natura pubblicistica, perché caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici mediante provvedimenti che esprimono il potere di supremazia della pubblica amministrazione.
La giurisdizione del Giudice amministrativo, invece, non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, in cui non vi sono atti o provvedimenti che esprimano una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma determinazioni assunte, non iure pubblicorum, nell'ambito del rapporto privatistico di locazione, variamente definite di revoca, decadenza o risoluzione che, a rigore, si configurano come atti di valutazione delle obbligazioni assunte dall'assegnatario al momento dell'assegnazione ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla
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scorta dei requisiti prescritti dalla legge (v. in tal senso, T.A.R. Lazio, III quater,
14.7.2011, n. 6331, cfr., conf. T.A.R. Lazio, III quater, n. 12944 del 2016). Gli atti posteriori all'assegnazione, in definitiva, incidono sulla posizione di diritto soggettivo che deve essere riconosciuta all'assegnatario e le controversie relative rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario.
È stato così sancito (v. S.U. ord. 28.12.2011 n. 29095; conf. S.U. ord.
16.1.2007 n. 758) che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, correlata non già ad un'asserita (nuova) valutazione dell'interesse pubblico a mantenerla, bensì all'avvenuto accertamento della carenza del requisito dell'impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge (nella specie della Regione Lazio) per il diritto alla conservazione dell'alloggio e perciò costituente atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario, rientrante nella seconda delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l'ente pubblico. È stato – ancora – ritenuto (v. S.U. 12.6.2006 n. 13527) rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto di rilascio emesso nei confronti di occupante abusivo dell'alloggio, fondata sulla deduzione della qualità di ospite dell'assegnatario e sulla negazione che quest'ultimo avesse abbandonato l'alloggio.
Così pure, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase fino all'assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. Da ultimo, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie che non attengono alla fase di formazione dell'atto autoritativo dell'amministrazione e, dunque, per quelle, non autoritative, successive al provvedimento di assegnazione.
Rientra, ancora, nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, ai sensi dell'art. 11 d.p.r. 1035 del 1972, per non essersi l'assegnatario presentato per la stipula del contratto di locazione e per non aver occupato l'alloggio (v. S.U. ord. 16.1.2007 n.
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755; S.U. ord. 28.12.2011 n. 29095). Su tale base, è di tutta evidenza che la controversia in esame postula il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario (v. espressamente, Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza 25 settembre – 23 novembre 2012, n. 20727, in simile fattispecie), contestando l'attuale ricorrente la legittimità dei provvedimenti di decadenza, di diffida al rilascio dell'immobile e di rigetto dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento del diritto di godimento dell'immobile.
Di recente, v. pure Cass. Civ., SS.UU. n. 22957 del 2013 secondo cui: “In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all'assegnazione medesima e caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione.”
Sussiste, poi, la legittimazione passiva di avverso CP_1
l'opposizione al decreto di decadenza ed all'accertamento del diritto al godimento dell'immobile.
IV. Le doglianze che si compendiano in censure di natura formale di illegittimità od invalidità, nel campo del diritto amministrativo, del decreto di decadenza dell'alloggio sono inconferenti ed inammissibili sul piano della cd. possibilità giuridica poiché – per pacifica giurisprudenza di legittimità ordinaria ed amministrativa – i provvedimenti adottati da e/o dall' CP_5 CP_1 variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione dell'interesse pubblico e di raffronto con quello privato bensì configurano atti di valutazione del rispetto da parte dell'assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti prescritti dalla legge.
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Ne consegue che la cognizione della controversia in esame non potrebbe condurre all'accertamento della violazione di principi e norme in tema di procedimento amministrativo, la cui inosservanza non inficia la validità e l'efficacia dell'atto, e per tale via alla disapplicazione od alla riforma e/o cassazione di un atto amministrativo provvedimentale. Il giudizio può postulare, se mai, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una situazione di occupazione abusiva dell'alloggio, in conseguenza della cessione parziale dell'alloggio assegnato, quale condizione positiva prevista per l'emissione di un decreto di rilascio ovvero negativa ricorrendo il diritto non affievolito alla assegnazione, il diritto alla conservazione della detenzione dell'alloggio od il diritto all'abitazione di un alloggio di edilizia pubblica a titolo di subentro od a titolo di ampliamento od in virtù di una assistenza domiciliare autorizzata.
IV. Dovendosi decidere la causa in virtù del principio cd. della “ragione più liquida”, rileva il Tribunale che, contrariamente agli assunti attorei, Parte_1
abbia legittimamente perduto, in costanza di rapporto, la disponibilità
[...] dell'immobile per cui è causa.
Come attestato documentalmente dall'Ater di Roma, il signor Pt_1
non faceva parte del nucleo familiare del signor (padre)
[...] Persona_1 al momento dell'assegnazione dell'alloggio di cui è causa, né è stato inserito il suo nome nel contratto di locazione sottoscritto dal predetto signor Pt_1
( ); contratto che indicava esplicitamente come il nucleo familiare fosso Per_1 composto da un solo soggetto ( ); Persona_1
Il signor ha posto la propria residenza nell'alloggio di cui è Parte_1 causa senza alcuna autorizzazione preventiva da parte dell' e senza averne CP_1 titolo, violando le disposizioni di cui alla L.R. Lazio n. 12/1999;
Infine, egli non è legittimato ad agire avverso il provvedimento di decadenza dall'assegnazione emesso a danno del signor . Persona_1
VI. La domanda subordinata volta ad accertare il diritto all'assegnazione non è fondata poiché esercitata da soggetto non legittimato.
E' provato che con Determinazione Dirigenziale n. 235/2008 assunta dall'allora l'alloggio di cui è causa veniva assegnato alla CP_1
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signora ed al proprio nucleo familiare, composto dal coniuge di Parte_2 quest'ultima, , e dal loro figlio, anch'egli di nome . Persona_1 Persona_1
Il signor (padre), con verbale del 12.6.2008 prendeva in consegna Persona_1
l'alloggio sito in Roma, Via Padre Damiano de Veuster n. 46, scala G int. 3 .
Successivamente, con la Determinazione Dirigenziale n. 458 del 13.11.2008,
l'allora assegnava un altro alloggio al nucleo familiare del CP_1 signor (padre), in sostituzione del precedente immobile, collocato Persona_1 anch'esso in via Padre Damiano de Veuster n. 46, scala M int. 1 (matr.
), oggetto del presente giudizio. P.IVA_4
Il nucleo familiare indicato nella predetta determinazione era composto solo da padre e figlio, poiché nel frattempo la signora Persona_1 Persona_1
era deceduta in Roma. Parte_2
Il predetto alloggio veniva consegnato al signor (padre) in data Persona_1
16.12.2008 ed al momento della sottoscrizione del contratto (in data 2.12.2009) veniva indicato però come unico componente il nucleo familiare il signor
[...]
, padre. Per_1
Tale ultima circostanza è attestata dalla certificazione anagrafica dello stato di famiglia dell'epoca. In data 3.4.2017 il nipote di , signor Persona_1 Pt_1
(figlio di e , odierno attore, presentava
[...] Persona_1 Parte_3 all' istanza di subentro nell'assegnazione dell'alloggio de quo . CP_1
A seguito di tale richiesta l' svolgeva degli accertamenti dai quali CP_1 emergeva che il signor era residente presso l'alloggio in Parte_1 questione a far data dal 8.9.2009, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'Ente, e che l'originario assegnatario, , aveva abbandonato lo Persona_1 stesso alloggio in data 5.7.2012, spostando altrove la propria residenza (in data
13.1.2019 quest'ultimo decedeva in Roma).
Tale istanza non risultava accoglibile, cosicché l' comunicava al signor CP_1
il preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della legge n. Parte_1
241/1990 (prot. 111569 dell'8.11.2048 - all. 11) e contestualmente veniva inviata al signor ed a comunicazione di avvio del Persona_1 CP_5 procedimento di decadenza dall'assegnazione – ai sensi dell'art. 7 e ss. della legge n. 241/1990 - per mancata stabile occupazione dell'alloggio de quo e per cessione dello stesso. Controparte faceva pervenire controdeduzioni non ritenute
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suscettibili di accoglimento, cosicché in data 25.3.2019 con la nota prot. 24043, gli veniva trasmessa copia della Determinazione Dirigenziale n. 138 del
13.3.2019, con la quale veniva dichiarata l'inammissibilità della istanza di subentro presentata dal signor . Parte_1
VII. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione del D.M. n.55 del 2014 e successive modificazioni, previa compensazione della metà in ragione delle ragioni della decisione e della peculiarità della lis
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione VI civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, ogni contraria pretesa, istanza, eccezione, deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
-rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda principale e la subordinata;
-condanna l'attrice al pagamento delle spese e delle competenze di lite in favore di parte convenuta che, liquida in euro 5.077,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a. se dovute come per legge.
Così deciso in Roma all'esito dell'udienza del 1/10/2025 tenuta con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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Repubblica Italiana
In Nome del Popolo Italiano
Tribunale Ordinario di Roma
Sezione 6^ Civile
Il Tribunale ordinario di Roma - VI Sezione civile, in composizione monocratica ed in persona del Giudice Unico, dott.ssa Maria Flora Febbraro, all'esito dell'udienza del 01/10/2025, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni della parte presente, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 127 ter cpc, la seguente
SENTENZA dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione, nella causa iscritta al n. 1383 del Ruolo generale affari contenziosi dell'anno 2025 tra
(cod. fisc. ), Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in Roma alla via Conca d'Oro n. 184/190 presso lo studio degli Avv.ti Diego RU e LD TI dai quali è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, in virtù di procura in calce al ricorso introduttivo del giudizio dinnanzi al Tribunale Amministrativo Regionale del
Lazio– Roma
Attrice in riassunzione
E
Controparte_1
(già
[...] Controparte_2 di Roma), C.F. , P.I.
[...] P.IVA_1 P.IVA_2 con in Roma, Lungotevere Tor di Nona, 1, con sede in Roma, P.IVA_3
Lungotevere Tor di Nona n. 1, in persona del Direttore Generale e legale rappresentante pro tempore, Arch. con i poteri previsti dallo CP_3
Statuto, elettivamente domiciliato in Roma, Via Fulcieri Paulucci de' Calboli,
1 2
20/E, presso l'Avv. Manuela Cordova dell'Avvocatura Generale dell'Ente (C.F.:
), dalla quale è rappresentato e difeso, giusta procura C.F._2 generale alle liti depositata in atti (rep. n. 4.345-raccolta n.
3.102 del 20/09/2024)
Convenuta in riassunzione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
E
CONCLUSIONI come in atti.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Artt. 132 c.p.c. -127 ter c.p.c.
I. In limine litis va osservato che la recente riforma del processo civile, intervenuta con legge 18 giugno 2009, n. 69, ha modificato l'art. 132
c.p.c. ed il correlato art. 118 disp. att. c.p.c. escludendo dal contenuto della sentenza (art. 132, n. 4, c.p.c.) lo svolgimento del processo. La novella dell'art. 132 c.p.c. è applicabile ai giudizi pendenti in primo grado alla data di entrata in vigore della legge, ossia dal 4 luglio 2009 (v. art. 58 L. n. 69 del
2009). Ne deriva che può procedersi alla immediata stesura delle ragioni della decisione.
II. Con atto di citazione ritualmente notificat e depositato in data
02.01.2025 ha adito il Tribunale di Roma onde sentire Parte_1 accogliere, nei confronti dell'Ater di Roma, le seguenti conclusioni:
“Piaccia all'Ill.mo Tribunale adìto, contrariis reiectis, accogliere tutte le domande attoree e per l'effetto accerti e dichiari in favore dell'attore il diritto a succedere nel rapporto locatizio avente ad oggetto l'alloggio di sito in CP_4
Roma, località Ponte di Nona, via Padre Damiano de Veuster n. 46, scala M, interno 1, previo accertamento e declaratoria dell'illegittimità e quindi della nullità della Determinazione Dirigenziale – Servizio Rapporti con il Territorio -
n. 138 del 13.3.2019 comunicata al ricorrente il 28.3.2019, a mezzo della quale la convenuta Controparte_1
ha ritenuto non ammissibile il subentro nell'assegnazione a
[...] favore di avente ad oggetto il sopra indicato alloggio Parte_1 CP_4 richiesto con istanza acquisita agli atti in data 6.4.2017 al prot. n. 38635, reiterata con istanza acquisita agli atti in data 14.2.2019 al prot. n. 11427,
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nonché ha erroneamente ritenuto che non era componente del Parte_1 nucleo familiare originario né ampliato, negandogli illegittimamente il diritto a permanere nell'alloggio.
Con vittoria delle spese di lite”.
A sostegno della domanda ha allegato e dedotto quanto segue:
L'odierno riassumente proponeva in data 27.5.2019 ricorso dinnanzi al
TAR Lazio che di seguito integralmente si trascrive e si riporta, e di cui si deposita in questa sede l'intero fascicolo di parte: “TRIBUNALE
AMMINISTRATIVO REGIONALE DEL LAZIO RICORSO Per: Parte_1
(cod. fisc. ) nato a [...] il [...] e
[...] C.F._1 residente in [...], elettivamente domiciliato in Roma alla via Conca d'Oro n. 184/190 presso lo studio degli Avv.ti Diego
RU (cod. fisc. , C.F._3
fax:06/37513632) e LD TI (cod. Email_1 fisc. , fax: C.F._4 Email_2
06/37513632) dai quali è rappresentato e difeso, congiuntamente e disgiuntamente, giusta procura in calce al presente atto
- ricorrente -
Contro
:
Controparte_1
(cod. fisc. ) in persona del legale rapp.te p.t., con
[...] P.IVA_1 sede in Lungotevere Tor di Nona n. 1 – 00186 Roma - resistente - PER
L'ANNULLAMENTO PREVIA SOSPENSIVA della Determinazione Dirigenziale
– Servizio Rapporti con il Territorio - n. 138 del 13.3.2019 comunicata al ricorrente il 28.3.2019, che “DETERMINA 1. di considerare la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. il subentro nell'assegnazione a favore di richiesto con istanza acquisita agli Parte_1 atti in data 6.4.2017 al prot. n. 38635, reiterata con istanza acquisita agli atti in data 14.2.2019 al prot. n. 11427, non è ammissibile in quanto il nucleo assegnatario è incorso nella causa di decadenza automatica dall'assegnazione di cui alla legge regionale 12/1999, art. 13, comma 1, lett. a) e b) e che, comunque,
non era componente del nucleo familiare originario né Parte_1 ampliato;
3. il richiedente non ha quindi diritto a permanere nell'alloggio e pertanto l'Azienda avvierà le procedure per il recupero dell'alloggio.”; di ogni altro atto e/o provvedimento connesso e/o presupposto e/o consequenziale
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ancorché non conosciuto, ivi compresi, ove occorra: - preavviso di rigetto ex art. 10bis legge 241/1990 n. prot. 111569 del 8.11.2018 con cui Ater Roma, sull'istanza di subentro del sig. n. prot. 38635 del 6.4.2017, Parte_1 riteneva detta istanza inammissibile e preannunciava il provvedimento dirigenziale di inammissibilità oggi impugnato. premesso in fatto che 1) in data
13.11.2008 con provvedimento n. 458, il Comune di Roma assegnava l'alloggio di sito in Roma, località Ponte di Nona, via Padre Damiano de Veuster n. 46, CP_4 scala M, interno 1, al Sig. , padre dell'odierno ricorrente;
2) in data Persona_1
23.11.2009 richiedeva all'assegnatario , al fine della CP_1 Persona_1 stipula del contratto di locazione relativamente all'alloggio assegnato, di fornire
“entro 5 gg. dalla data odierna” la necessaria documentazione tra cui il certificato di stato di famiglia e i certificati storico-anagrafici dei residenti nell'alloggio; 3) il sig. provvedeva quindi ad inoltrare alla resistente tutta la Persona_1 documentazione richiesta da ed in data 2.12.2009 veniva stipulato il CP_1 contratto di locazione dell'alloggio de quo;
4) dalle risultanze della sopraddetta certificazione anagrafica fornita ad per la stipula del contratto di CP_1 locazione, il Sig. risultava già residente nell'alloggio in Parte_1 questione sin dall'8.9.2009, all'interno del quale ha abitato ed è rimasto residente sino ad oggi senza soluzione di continuità; 5) dal modulo Ater Roma Censimento del 13.11.2010 per l'integrazione alla dichiarazione sostitutiva unica (ISEE) ed il censimento anagrafico e reddituale relativo all'alloggio in questione, risultava il nominativo dell'istante contraddistinto dal codice “Q = familiare (non assegnatario) residente nell'alloggio con legami di parentela”; 6) in data 17.3.2016
presentava all' istanza di rateizzazione per canoni Parte_1 CP_1 non pagati al 30.9.2015 – n. prot.9373 del 24.2.2016, relativamente alla diffida stesso prot. n. 9373 del 24.2.2016, e provvedeva a pagare le relative rate;
7) in data 30.3.2017 il sig. richiedeva ad quale “avente Parte_1 CP_1 titolo al subentro dell'alloggio sito in Roma matricola 4306152853 codice utente
150529” di poter procedere al pagamento di € 6.517,38 per morosità per canoni e accessori risultante al 30.3.2017 oltre interessi di mora, a mezzo di n. 120 rate mensili di € 56,19 ciascuna, previo versamento di un acconto (prot. E – 37103 del
30.3.2017); 8) detta richiesta veniva accolta da e dal mese di agosto CP_1
2017 il ricorrente provvedeva e provvede al pagamento sia del canone mensile di
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locazione e degli oneri accessori, sia delle rate concordate con per CP_1 sanare la morosità pregressa, mediante bollettini precompilati da tutti CP_1 intestati al sig. ; 9) in data 3.4.2017 il sig. Parte_1 Parte_1 chiedeva il subentro nell'assegnazione dell'alloggio su indicato, istanza di subentro ricevuta dall'Ater in data 6.4.2017 n. prot. 38635; 10) in data 19/11/2018 l'istante riceveva da preavviso di rigetto ex art. 10 bis L.241/90 – Prot. n. CP_1
111569 dell'8.11.2018; 11) con istanza in autotutela del 28.11.2018, ricevuta da
Ater Roma – Ufficio Alloggi 4 il 29.11.2018 n. prot. 122060 l'istante chiedeva il riesame della istanza di assegnazione di cui al preavviso di rigetto suddetto;
12) in data 28.3.2019 riceveva la determinazione dirigenziale in questa sede impugnata.
:::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: Si legge nella parte motiva della determina oggi impugnata: “CONSIDERATO - che nel corso della verifica preliminare all'esame dell'istanza, è emerso che non ha abitato stabilmente l'alloggio Persona_1 assegnato e ha ceduto lo stesso;
- che, in particolare, ha Persona_1 abbandonato l'alloggio, trasferendo altrove la propria residenza anagrafica, dal CP_ 5.7.2012, senza restituirlo all per una nuova assegnazione;
- che, prima della sua uscita, in data 8.9.2009, ha iscritto per la prima volta la propria residenza anagrafica nell'alloggio il figlio , per cui non è stato chiesto Parte_1
l'ampliamento dall'assegnatario, ampliamento che non avrebbe potuto essere autorizzato in quanto la normativa dell'epoca (2012 anno di uscita dell'assegnatario) non contemplava tale possibilità per i figli non componenti del nucleo familiare originario;
-che la presenza di nell'alloggio è Parte_1 dunque abusiva ed integra la causa di decadenza della cessione dell'alloggio; - che il procedimento per la dichiarazione delle due cause di decadenza accertate CP_ dall è stato avviato con nota prot. n. 111565 del 8.11.2018 non concluso a causa dell'intervenuto decesso dell'assegnatario in data 13.1.2019; - che, non essendovi alcun diritto cui subentrare, in quanto la decadenza opera automaticamente al verificarsi della sua causa, con nota prot.n. 111569 del CP_ 8.11.2018, ha comunicato ad , ai sensi dell'art. 10 bis Parte_1
L.241/1990, i motivi ostativi all'accoglimento dell'istanza di subentro;
- che le osservazioni prodotte dall'interessato tramite legale incaricato, con nota in atti dell'Ater prot. n. 122280 del 29.11.2018, vertono sostanzialmente, da una parte, sulla propria presenza di fatto nell'alloggio e, dall'altra, sulle motivazioni
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personali che avrebbero indotto l'assegnatario ad allontanarsi dall'alloggio; - che evidentemente entrambe sono ininfluenti, in quanto la presenza nell'alloggio di
è appunto un mero fatto che non fonda alcun diritto ed anzi Parte_1 configura un abuso e, per quanto riguarda la seconda, è evidente e irrilevante la causa dell'allontanamento dall'alloggio a fronte dell'obbligo di legge di comunicarlo all'ente gestore e di restituire l'alloggio non più utilizzato. Ritenuto pertanto – che il subentro nell'assegnazione in favore di non è Parte_1 ammissibile;
determina..”. Tutto ciò premesso, il sig. impugna Parte_1 la descritta determinazione per i seguenti MOTIVI A)Violazione di legge in relazione al disposto di cui agli artt. 12 e 13 Legge Regionale n. 12/99, nonché contraddittorietà e illogicità del provvedimento impugnato in ragione delle condotte adottate dalla resistente in relazione alle norme richiamate E' errato sostenere, come si legge nell'atto impugnato, che l' “ampliamento” del nucleo famigliare originario “non avrebbe potuto essere autorizzato in quanto la normativa dell'epoca (2012 anno di uscita dell'assegnatario) non contemplava tale possibilità per i figli non componenti del nucleo familiare originario”; ed infatti risulta per tabulas che il ricorrente, nel momento in cui fu sottoscritto il contratto di locazione, fosse già componente del nucleo famigliare originario quale figlio dell'assegnatario, in quanto la resistente già aveva ricevuto, e quindi ne CP_1 era in rilevante giuridico possesso, la documentazione anagrafica attestante la composizione del nucleo famigliare dell'assegnatario – conduttore. Da essa documentazione si evinceva che il ricorrente fosse residente Parte_1 nell'alloggio concesso in locazione, come da certificazione storico anagrafica che si allega in atti, sin dal precedente 8.9.2009, e pertanto lo stesso faceva parte del nucleo familiare dell'assegnatario. Il ricorrente , sin da subito, Parte_1 ha assunto gli stessi obblighi dell'assegnatario, e, a prescindere dalla circostanza per cui il padre è stato costretto da gravi ed oggettivi problemi di salute a non poter abitare nell'alloggio da una certa data in poi, ha pagato a suo nome il CP_1 canone di locazione, nonchè ha sempre interloquito con la resistente assumendo la veste sostanziale e formale di legittimo conduttore dell'immobile de quo, e dunque ha riposto fiducia e legittimo affidamento sull'assenziente, pacifico e continuativo comportamento dell' che nulla ha mai eccepito al riguardo dal novembre CP_1
2009 sino al 19.11.2018. L'Ater in data 23.11.2009 richiedeva (doc. n. 1) al padre
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del ricorrente - per la regolarità del contratto da sottoscrivere e condizionando la stipula dello stesso al ricevimento - la seguente documentazione: 1) certificato di stato di famiglia, certificati storico-anagrafici dei residenti nell'alloggio, redditi
2007-2008 di tutti i maggiorenni facenti parte del nucleo famigliare residente nell'alloggio, oltre ad altra varia documentazione;
in data 2.12.2009, l' CP_1 ricevuta la detta documentazione, verificata la sua indispensabile completezza e regolarità , stipulava il contratto di locazione, per cui non vi è dubbio alcuno che il ricorrente a quella data facesse parte del nucleo famigliare ampliato dell'originario dell'assegnatario, e non vi è dubbio alcuno che detta posizione soggettiva sia stata conosciuta pre contractum anche dalla resistente. Stante quanto sopra dedotto sul punto, è ovvio che quanto descritto agli artt. 7 e 8 del contratto non rilevano, ovvero il loro contenuto è tamquam non esset, perché il nucleo famigliare convivente non era composto dalla sola persona del conduttore assegnatario
[...]
, ma anche dal figlio , essendo incontestato che l'Ente locatore Per_1 Pt_1 aveva, al momento e prima della sottoscrizione del contratto, la piena cognizione fattuale e giuridica della effettiva diversa composizione del detto nucleo famigliare. L'acquisizione da parte dell'Ater della certificazione anagrafica del ricorrente e del padre di questo, anteriormente alla stipula del contratto, costituisce e prova l'assolvimento dell'onere di comunicazione previsto dall'art. 12 comma 5
L.Reg.12/99, e da esso assolvimento deriva e discende il diritto del ricorrente al subentro ex art. 12 comma 1 L.Reg. 12/99. In fatto e in diritto, l'ampliamento di cui all'art. 8 del contratto di locazione si era già verificato, e l'errore in cui è incorso l'Ente, e il suo materiale redattore del contratto, nella stesura dell'art.7, può verosimilmente considerarsi un mero refuso, perché il dictum è in netto, oggettivo e documentale contrasto con la consapevolezza e la volontà di entrambe le parti. A conforto della descritta e reale evoluzione dei fatti di causa, si deduce anche il successivo e coerente manifestarsi degli intendimenti dell' ed CP_1 infatti la richiesta di rateizzazione di canoni e accessori insoluti del 17.3.2016
(doc. n. 4), ricevuta e accettata dalla resistente, è sottoscritta dal ricorrente, e nel corpo di essa viene espressamente indicato il dato errato, in quanto non aggiornato, riferito al solo sig. ed evidenziato quello corretto Persona_1 riferito ad , quale figlio. Ed ancora, in data 30.3.2017, Parte_1 nell'istanza inoltrata all' con Prot. E 37103 (doc. n. 5), avente come oggetto il CP_1
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“Riconoscimento debito e richiesta di pagamento dilazionato del debito per canoni di locazione accessori e servizi a rimborso”, è sempre che firma Parte_1
e si qualifica assegnatario/avente titolo al subentro. Rileva poi inconfutabilmente che detta istanza venga pienamente accolta da e i bollettini di pagamento CP_1 conseguenti alla detta richiesta dilazione, vengono emessi dall' Roma a nome CP_1 di , come si evince dalla lettura degli stessi, a mezzo dei quali Parte_1 possiamo anche apprendere la rilevante assegnazione al ricorrente dello stesso numero di matricola del contratto de quo, nonché l'imputazione del pagamento quale “pagamento fitti ed oneri accessori ”. Quanto sopra è ulteriormente confermato dalle periodiche missive, provenienti da a mezzo delle CP_1 quali l'Ente scrive al ricorrente, ricordandogli il pagamento del canone di locazione e dei suoi accessori, delle pregresse rate insolute della morosità concordata con la suddetta istanza del 30.3.2017, Prot. E 37103, le modalità di pagamento, ed anche in questo caso indicando il numero di matricola del conduttore, dando ancora una volta prova documentale della pacifica, incontestata e riconosciuta posizione soggettiva del ricorrente quale legittimo conduttore dell'alloggio in oggetto (doc. n. 7). Peraltro il sopra descritto riconoscimento della legittima posizione del ricorrente si evince, ai sensi del comma 5 dell'art.12
L.Reg. 12/99, dalla circostanza per cui i tre mesi previsti dalla norma per la verifica da parte dell'Ente della regolarità dell'ampliamento, sono abbondantemente trascorsi a decorrere a far data dal periodo immediatamente precedente alla stipula del contratto, ovvero dal novembre 2009 e prima del
2.12.2009, senza che l'Ente mai contestasse l'avvenuto ampliamento, anzi riconoscendolo come già ammesso a mezzo degli atti sopra descritti. Ritenuto come inconfutabile l'iter fattuale degli accadimenti per cui è ricorso, si evidenzia al Tribunale adito la fondatezza della posizione soggettiva del ricorrente – e quindi del suo qualificato interesse e diritto - di componente in ampliamento e/o subentrante, in quanto, a differenza di quanto sostenuto nella determinazione impugnata, sussistono tutti i presupposti in fatto e in diritto per il suo riconoscimento ai sensi dell'art. 12 L.Reg.12/99. Si vuole dunque far accertare e riconoscere dall'Ill.mo Tribunale adito, che il nucleo originario famigliare è stato ampliato e comunicato all' già in epoca precedente alla stipula del contratto di CP_1 locazione e conseguentemente il ricorrente ha pieno diritto al chiesto subentro, ed
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illeciti, di converso, appaiono il rigetto impugnato e la richiesta di riconsegna dell'immobile. B)Violazione di legge in relazione al disposto di cui agli artt.12 e
13 Legge Regionale n.12/99, nonché all'art 32 della Costituzione della Repubblica
Italiana. Risulta altresì viziato l'atto impugnato in ragione della omessa tutela del superiore diritto alla salute, laddove la Determinazione individua una presunta decadenza dell'assegnazione dell'alloggio da parte del Sig. , “per Persona_1 non essere più residente nell'alloggio medesimo dal 05/07/2012”, in quanto l'originario assegnatario non abbandonava l'immobile, ma era costretto a sottoporsi a cure mediche per gravi patologie che lo affliggevano, che lo portavano a continui e prolungati ricoveri ospedalieri, ragion per cui necessariamente doveva essere accudito dall'altra figlia diversamente residente, mentre il ricorrente rimaneva legittimamente, per i motivi di cui sopra, nel possesso dell'alloggio Ater. Ed infatti il Sig. nell'anno 2012, Persona_1 veniva più volte colpito da ictus e, considerata la momentanea assenza del figlio
, impossibilitato a prendersi cura del padre, si trovava nella indispensabile Pt_1 necessità di assistenza parentale determinata dal ricovero ospedaliero presso l'Ospedale Grassi di Ostia, a cui anche successivamente si sarebbe rivolto sempre per gli estremi postumi invalidanti che lo indicavano quale invalido civile al 100 ai sensi della legge 104/1992, e purtroppo ne cagionavano il successivo decesso.
La necessità di lasciare l'immobile assegnato è derivata quindi esclusivamente da importanti motivazioni di salute che non possono comportare la decadenza ex articolo 13 comma 1 Legge Regionale Lazio n. 12/1999 anche in considerazione del disposto ex articolo 32 della Costituzione della Repubblica Italiana. In ogni caso alla data in cui asseritamente il defunto avrebbe abbandonato Persona_1
l'alloggio de quo, l'ampliamento in favore del ricorrente si era già ritualmente perfezionato per tutti i motivi sopra descritti per cui la citata causa ostativa indicata nella determinazione impugnata non sussiste e non rileva. L' CP_1 nella Determinazione impugnata dichiara che il ricorrente non ha diritto a permanere nell'alloggio e pertanto “avvierà le procedure per il recupero dell'alloggio”, circostanza questa che evidenzia la necessità di provvedere nell'immediato al fine di evitare al ricorrente le conseguenze gravemente pregiudizievoli costituite dal preannunciato forzoso rilascio, nelle more dei prevedibili tempi processuali del merito. Si chiede pertanto che sia disposta la
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sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato.
Instaurato il contraddittorio si è costituita in giudizio l' CP_1 rassegnando le seguenti conclusioni:
“Piaccia a codesto Ecc.mo Tribunale, disattesa ogni contraria istanza, eccezione e deduzione, rigettare le domande proposte dal Signor Pt_1
, poiché infondate in fatto e in diritto e, per l'effetto, confermare la
[...]
Determinazione Dirigenziale n. 138 del 13.3.2019 assunta dall' , impugnata. CP_1
Con vittoria di spese, competenze e onorari”
A tal fine ha esposto e dedotto in fatto ed in diritto che:
-l' è succeduta, in tutti i rapporti attivi e Controparte_1 passivi, allo per effetto della trasformazione intervenuta con Controparte_2
Legge della Regione Lazio n. 30/2002 e con i decreti regionali n. 427/432/433 del
2003. L è proprietaria dell'alloggio sito in Roma Via Padre Damiano de CP_1
Veuster n. 46, scala M int. 1, identificato con matricola 4306152853. Con
Determinazione Dirigenziale n. 235/2008 assunta dall'allora CP_1
l'alloggio di cui è causa veniva assegnato alla signora ed al Parte_2 proprio nucleo familiare, composto dal coniuge di quest'ultima, , e Persona_1 dal loro figlio, anch'egli di nome . Il signor Persona_1 Persona_1
(padre), con verbale del 12.6.2008 prendeva in consegna l'alloggio sito in Roma,
Via Padre Damiano de Veuster n. 46, scala G int. 3 . Successivamente, con la
Determinazione Dirigenziale n. 458 del 13.11.2008, l'allora CP_1 assegnava un altro alloggio al nucleo familiare del signor (padre), Persona_1 in sostituzione del precedente immobile, collocato anch'esso in via Padre
Damiano de Veuster n. 46, scala M int. 1 (matr. ), oggetto del P.IVA_4 presente giudizio. Il nucleo familiare indicato nella predetta determinazione era composto solo da padre e figlio, poiché nel Persona_1 Persona_1 frattempo la signora era deceduta in Roma. Il predetto alloggio Parte_2 veniva consegnato al signor (padre) in data 16.12.2008 ed al Persona_1 momento della sottoscrizione del contratto (in data 2.12.2009) veniva indicato però come unico componente il nucleo familiare il signor , padre. Persona_1
Tale ultima circostanza è attestata dalla certificazione anagrafica dello stato di famiglia dell'epoca. In data 3.4.2017 il signor (figlio di Parte_1 [...]
e , odierno attore, presentava all' istanza di Per_1 Parte_3 CP_1
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subentro nell'assegnazione dell'alloggio de quo . A seguito di tale richiesta l' svolgeva degli accertamenti dai quali emergeva che il signor CP_1 Pt_1
era residente presso l'alloggio in questione a far data dal 8.9.2009, senza
[...] alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'Ente, e che l'originario assegnatario, , aveva abbandonato lo stesso alloggio in data Persona_1
5.7.2012, spostando altrove la propria residenza (in data 13.1.2019 quest'ultimo decedeva in Roma). Tale istanza non risultava accoglibile, cosicché l' CP_1 comunicava al signor il preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis Parte_1 della legge n. 241/1990 (prot. 111569 dell'8.11.2048 - all. 11) e contestualmente veniva inviata al signor ed a comunicazione di Persona_1 CP_5 avvio del procedimento di decadenza dall'assegnazione – ai sensi dell'art. 7 e ss. della legge n. 241/1990 - per mancata stabile occupazione dell'alloggio de quo e per cessione dello stesso. Controparte faceva pervenire controdeduzioni non ritenute suscettibili di accoglimento, cosicché in data 25.3.2019 con la nota prot.
24043, gli veniva trasmessa copia della Determinazione Dirigenziale n. 138 del
13.3.2019, con la quale veniva dichiarata l'inammissibilità della istanza di subentro presentata dal signor . Avverso tale provvedimento il Parte_1 signor proponeva ricorso al TAR Lazio, il quale dichiarava il proprio Pt_1 difetto di giurisdizione, cosicché l'attore ha riassunto la causa innanzi all'intestato
Tribunale. Occorre rilevare come l'odierno attore non risulti in regola neanche con il pagamento delle indennità di occupazione/corrispettivi per il godimento dell'alloggio, tant'è che veniva diffidato per il mancato pagamento degli stessi, con atto prot. 9373 del 24.2.2016, a seguito del quale egli riconosceva il debito contestato dall'Azienda e chiedeva di essere autorizzato a saldare il dovuto tramite dilazione di pagamento , ma non onorava tale rateizzazione e proseguiva con la condotta inadempiente, cosicché l' gli inviava le diffide prot. 37454 del CP_1
30.9.2020 e prot. 30302 del 21.6.2024, entrambe rimaste prive di riscontro.
Inoltre, il signor ha presentato di domanda di assegnazione in Pt_1 regolarizzazione dell'alloggio de quo, di cui alla L.R. Lazio n. 12/2020;
- Sulla violazione di legge in relazione agli artt. 12 e 13 Legge Regione
Lazio n. 12/1999, nonché sulla contraddittorietà e illogicità del provvedimento impugnato in ragione delle condotte adottate dalla resistente in relazione alle norme richiamate. Le censure di Controparte sul punto appaiono del tutto prive di
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fondamento e, pertanto, non risultano accoglibili. Si osserva, in primo luogo, come un soggetto sia considerabile facente parte del nucleo assegnatario originario qualora il predetto soggetto faccia parte del nucleo familiare dell'assegnatario al momento dell'assegnazione dell'alloggio popolare e venga dunque inserito nel contratto di locazione stesso. Tale circostanza non è assolutamente ravvisabile nel caso de quo. Come attestato documentalmente da questa difesa, infatti, il signor non faceva parte del nucleo Parte_1 familiare del signor (padre) al momento dell'assegnazione Persona_1 dell'alloggio di cui è causa, né è stato inserito il suo nome nel contratto di locazione sottoscritto dal predetto signor ( ); contratto che indicava Pt_1 Per_1 esplicitamente come il nucleo familiare fosso composto da un solo soggetto
( ). Il signor , dunque, ha posto la propria Persona_1 Parte_1 residenza nell'alloggio di cui è causa senza alcuna autorizzazione preventiva da parte dell' e senza averne titolo. In primo luogo l'odierno ricorrente ha fatto CP_1 ingresso nell'alloggio de quo senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'Ente, violando le disposizioni di cui alla L.R. Lazio n. 12/1999; ciò ha comportato, infatti, l'avverarsi della decadenza dall'assegnazione a danno del signor , per aver ceduto parzialmente l'immobile, ai sensi dell'art. Persona_1
13, comma 1, lett. A) della predetta L.R. 12/1999. E' proprio la stessa normativa citata dal ricorrente a sostegno della propria pretesa, la L.R. 12/99, all'art. 12 co.
5, a stabilire in maniera inequivocabile come gli assegnatari siano tenuti a comunicare tempestivamente all'Ente gestore tutte le variazioni relative alle persone abitanti nell'alloggio affinché l'Ente stesso, nei successivi tre mesi dall'ingresso di uno dei soggetti indicati nel co. 4 (figli, parenti di secondo grado,
e del relativo coniuge, o parte dell'unione civile o convivente di fatto), possa verificare che non sussistano cause di decadenza dall'assegnazione. Inoltre, al momento del verificarsi dell'evento in questione (ingresso del signor Pt_1
nell'alloggio) non era vigente la previsione normativa che consentiva
[...]
l'ampliamento anche a seguito dell'ingresso (e non del rientro) dei figli, previsione che ha modificato la L.R. 12/1999 solo nel 2016, con la L. R. Lazio n.
12/2016. Come è noto, la legge non può che disporre per l'avvenire, sicché non si può certamente applicare retroattivamente tale disposizione in favore dell'odierno ricorrente. Del resto, se anche la predetta norma venisse applicata, ciò non
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sanerebbe la posizione né del ricorrente né dell'assegnatario originario, considerato che comunque l'ingresso del signor avrebbe dovuto Parte_1 essere preventivamemte comunicato e poi autorizzato da parte dell'Ente gestore.
Inoltre Controparte ha richiesto il subentro nell'assegnazione solo successivamente al definitivo abbandono dell'alloggio da parte dell'assegnatario
(altra ragione di decadenza, per mancata stabile occupazione), senza che si fosse prima verificato l'ampliamento in suo favore. In sostanza egli vorrebbe subentrare ad una assegnazione non più esistente. Come già evidenziato il diritto al subentro nell'assegnazione degli alloggi di edilizia residenziale pubblica è regolato dal combinato disposto degli artt. 11, co.5 (dedicato a descrivere i requisiti soggettivi per l'assegnazione), 12 (dedicato al subentro nell'assegnazione e all'ampliamento del nucleo familiare assegnatario) e 13 (dedicato a disciplinare le cause di decadenza dall'assegnazione) della L.R. Lazio n. 12/99. Ebbene, dalla lettura sistematica di tali disposizioni emerge con chiarezza come non sussista un diritto soggettivo ed indiscriminato delle persone stabilmente conviventi con l'assegnatario (e non è comunque questo il caso) a subentrargli nel contratto di locazione alla sua morte, bensì il principio, inverso, che tale diritto insorge solo a favore dei soggetti tassativamente individuati dall'art. 12 della L. regionale 12/99, purchè siasi in presenza delle condizioni di cui agli artt. 11 co. 5 e 12 cit., e non si sia verificata, nelle more del riconoscimento del diritto al subentro, una qualsiasi ragione di decadenza dei cui all'art. 13 cit. Come più volte osservato da costante giurisprudenza “in tema di assegnazione di alloggio popolare, se l'assegnatario non chiede l'autorizzazione all'ampliamento del nucleo familiare in relazione ad un soggetto che intende risiedere stabilmente nell'alloggio, significa che, ove tale residenza comunque si abbia, si verifica un'ipotesi di cessione parziale dell'alloggio, non consentita;
infatti il nuovo inquilino fruisce pro quota dell'alloggio; certo tale fruizione parziale dell'alloggio si verifica anche nel caso di ampliamento autorizzato del nucleo familiare: la differenza è che nel caso di ampliamento autorizzato del nucleo familiare la cessione pro quota dell'alloggio è lecita e rientra nella fattispecie di ampliamento del nucleo familiare, mentre nel caso di ampliamento non autorizzato del nucleo familiare si verifica un'ipotesi di cessione pro quota dell'alloggio, illecita” (TAR Venezia – Veneto, n° 728/2009, in Foro Amministrativo TAR, 2009,3,647, v. anche TAR Roma – Lazio, n°
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9030/2008, in Foro Amministrativo TAR, 2008, 10, 2774). Il Tribunale di Roma, pronunciandosi su un caso del tutto analogo, ha precisato sul punto che “la pretesa presenza all'interno dell'abitazione della sig.ra costituisce, a termini dell'art. 13 lettera a) della L.R. n° 12/1999, un motivo di risoluzione di diritto del contratto di assegnazione (c.d. decadenza); l'avveramento di tale condizione risolutiva del contratto di locazione, posta direttamente dal legislatore regionale, con effetto ex tunc, costituisce ulteriore ragione impeditiva del diritto sostantivo vantato nell'atto introduttivo della lite” (Tribunale di Roma, Sez. VI, Sent. n. 5254/2016 dell'11/03/2016). Si osserva, infine, come a nulla rilevi l'intestazione dei bollettini di pagamento del canone di locazione a nome del ricorrente, considerato che l'Azienda intesta il predetto bollettino al soggetto che detiene/occupa un alloggio di e.r.p. anche allo scopo di consentire la corretta notificazione dello stesso ai fini del pagamento, nonché per la regolare imputazione delle somme inserite in bilancio. 10Il fatto, poi, che nelle diffida inviate si parli di “canoni di locazione” non può in alcun modo valere come riconoscimento alcuno di nessuna posizione legittimante la detenzione di un immobile pubblico, considerato che la
Pubblica Amministrazione, come noto, agisce solo attraverso provvedimenti, potendo manifestare la propria volontà soltanto attraverso atti scritti, i soli strumenti riconosciuti dalla legge in tal senso, e ciò anche nell'interesse della collettività, che tramite i medesimi atti può verificare l'operato dell'Amministrazione. Come è noto, infatti “la volontà di obbligarsi da parte della p.a. […] non può implicitamente desumersi da atti o fatti concludenti, dovendo, per converso, manifestarsi nelle forme prescritte dalla legge, tra cui l'atto scritto ad substantiam a firma del soggetto avente la rappresentanza esterna dell'ente, rispondendo tale requisito alla esigenza di identificare con precisione il contenuto negoziale dell'atto, onde consentire, tra l'altro, l'esercizio dei necessari controlli previsti ex lege” (Cass. Civ., Sent. n. 258/2005, in questo senso cfr. Cass. Civ.,
Sent. n. 12316/2015; Cass. Civ., Sent. n. 6555/2014). Ebbene, alcun provvedimento in favore del ricorrente è stai mai emesso dall' in relazione CP_1 al riconoscimento di alcun titolo per la detenzione del bene di cui è causa. Sulla violazione di legge in relazione al disposto di cui agli artt. 12 e 13 L.R. 12/1999, nonché all'art. 32 della Costituzione della Repubblica Italiana. In merito a tali censure si rileva, preliminarmente, come l'odierno ricorrente sia carente del
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requisito della legittimazione attiva e dell'interesse ad agire con riguardo al provvedimento di decadenza adottato dall' a danno del signor CP_1 [...]
, ricadendo detto provvedimento nella sfera giuridica di quest'ultimo e Per_1 non del signor . Ciò premesso, si rileva la totale infondatezza Parte_1 delle avverse argomentazioni. In primo luogo il signor ha spostato Persona_1 la propria residenza altrove, non si è limitato ad assentarsi dall'alloggio de quo per ragioni di natura medica. Inoltre, come chiarito da costante giurisprudenza, “in materia di edilizia residenziale pubblica l'abbandono dell'alloggio, ancorché causato da ragioni di lavoro, legittima la revoca dell'assegnazione in locazione ai sensi dell'art. 17 D.P.R. n. 1035/1972 in quanto lo scopo della norma è quello di rendere disponibili gli alloggi, non più occupati stabilmente, per le esigenze dei soggetti del tutto privi di alloggio e senza che abbia rilevanza la ragione dell'abbandono da parte dell'assegnatario” (Cass. Civile, sez. I, 3 aprile 2008, n.
8519 in Riv. Giuridica edilizia 2008, 6, I, 1369). A tale riguardo, i Giudici hanno avuto modo di occuparsi anche di ipotesi limite quali, ad esempio, la carcerazione dell'assegnatario e, parimenti, è stato affermato in proposito che “è irrilevante l'elemento soggettivo (non volontaria assenza da casa per carcerazione connessa ad omicidio della consorte) ai fini della revoca dell'assegnazione per mancata effettiva e stabile dimora nell'alloggio di edilizia residenziale pubblica, tenuto conto che la funzione pubblicistica ora richiamata è prevalente sulle esigenze del privato e sulla sua volontà di assentarsi dall'alloggio per qualunque motivo non autorizzato dall'ente di gestione che, pertanto, non deve essere esaminato da quest'ultimo, come già ricordato dalla giurisprudenza prevalente (TAR Toscana,
Sez. II, 12.10.06, n. 4273; cfr. anche: TAR Lazio, Sez. III quater, 22.2.07, n. 1594
e Cons. Stato, Sez. VI, 27.2.06, n. 844)” (T.A.R. Toscana, sez. II, 3 settembre
2009, n. 1415 in Foro Amm. Tar 2009, 9, 2420 in motivazione). Ed ancora “[…] non rileva l'elemento soggettivo della condotta tenuta dall'assegnatario, ma la circostanza obiettiva della mancata utilizzazione dell'abitazione. Tanto al fine del corretto contemperamento degli interessi in gioco, vale a dire di quello, pubblico, alla assegnazione dell'alloggio a chi ne abbia reale necessità e di quello, privato, dell'assegnatario a non vedersi sottratto l'alloggio se non quando ricorrano effettivamente, e concretamente, i presupposti stabiliti dalla legge […]. La temporanea assenza dall'alloggio per motivi familiari, di salute, o di lavoro può
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ritenersi legittima solo nel caso in cui ne sia data tempestiva comunicazione all' (TAR Toscana sent. N. 437/2010). Anche il Regolamento degli CP_4 alloggi dell' del Comune di Roma all'art. 1, lettera f, dispone che “Gli CP_1 utenti sono tenuti alla scrupolosa osservanza delle disposizioni contenute nel contratto di locazione nonché delle norme del presente Regolamento. In particolare gli utenti sono tenuti a (lettera f) comunicare all'Istituto ogni assenza dall'alloggio, che si protragga oltre i 90 giorni;
tali assenze devono essere autorizzate per iscritto dalla amministrazione”. Del resto, come è noto, il provvedimento di decadenza dall'assegnazione non possiede una efficacia costitutiva ma squisitamente ricognitiva dell'evento estintivo del diritto alla locazione di un alloggio sociale, in esito all'accertata causa integrativa della fattispecie di decadenza ex Legge prevista;
la decadenza – come chiarito da costante giurisprudenza - ha natura “legale”, si produce cioè ipso iure a seguito della mera verifica della violazione di quanto disposto dalla legge, essa – quindi - ha natura meramente dichiarativa dell'avvenuta estinzione “di diritto” all'assegnazione dell'alloggio, che si verifica nel momento stesso della violazione del divieto. Dunque, solo a seguito dell'abbandono dell'alloggio (oltre il termine temporale consentito dalla normativa ed in mancanza di autorizzazione) la decadenza si era già verificata, con la conseguenza che - contrariamente a quanto sostenuto da Controparte – il signor ha perduto la propria qualifica Persona_1 di assegnatario, essendo appunto venuto meno lo stesso provvedimento di assegnazione. In effetti, dal tenore letterale della norma (oltre che dalla sua intrinseca ratio) si può arguire come l'autorizzazione debba essere sempre richiesta prima dell'allontanamento e come la mancanza della stessa non possa in nessun modo essere sanata ex post.
All'esito dell'udienza del primo ottobre 2025, tenuta con trattazione scritta, la causa è stata trattenuta a sentenza ex art. 127 ter c.p.c. e decisa nei successivi termini di legge
III. In limine litis sussiste la giurisdizione dell'autorità adita.
Invero la materia dell'edilizia residenziale pubblica, per la finalità sociale che la connota, è compresa in quella dei servizi pubblici, ora disciplinata dal D.
Lgs. 31 marzo 1998, n. 80, art. 33, nel testo sostituito dalla L. 21 luglio 2000, n.
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205, art. 7 e risultante dalla sentenza di illegittimità costituzionale parziale del 6 luglio 2004 n. 204 della Corte Costituzionale. In tale materia, il procedimento di assegnazione degli alloggi di edilizia pubblica si articola in due fasi: a) quella attinente alla prenotazione ed all'assegnazione dell'alloggio ed alla posizione e qualità del richiedente;
b) quella della disciplina del rapporto così instaurato.
La prima fase ha natura pubblicistica ed è caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici ai quali corrispondono posizioni di interesse legittimo dei richiedenti. Nella seconda fase, la posizione del richiedente ha natura di diritto soggettivo, poiché, in questa fase, la pubblica amministrazione non è titolare di poteri di supremazia di alcun genere e vede limitato il suo intervento alla verifica del corretto adempimento di obbligazioni civili che gravano sull'assegnatario.
La distinzione ha le sue ripercussioni sulla giurisdizione: le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase debbono essere attribuite alla giurisdizione del Giudice amministrativo, mentre quelle in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, poiché sottratte al discrezionale apprezzamento della pubblica amministrazione, vanno ricondotte alla giurisdizione del Giudice ordinario (S.U. 12.6.2006 n. 13527; S.U.23.6.2005 n. 13459). A parere delle S.U.
Civili, in conformità a una tale – ormai costante – ricostruzione, la giurisdizione del Giudice amministrativo si può configurare nella prima fase del procedimento di assegnazione, che è di natura pubblicistica, perché caratterizzata dall'esercizio di poteri finalizzati al perseguimento di interessi pubblici mediante provvedimenti che esprimono il potere di supremazia della pubblica amministrazione.
La giurisdizione del Giudice amministrativo, invece, non è configurabile nella fase successiva al provvedimento di assegnazione, in cui non vi sono atti o provvedimenti che esprimano una ponderazione tra l'interesse pubblico e quello privato, ma determinazioni assunte, non iure pubblicorum, nell'ambito del rapporto privatistico di locazione, variamente definite di revoca, decadenza o risoluzione che, a rigore, si configurano come atti di valutazione delle obbligazioni assunte dall'assegnatario al momento dell'assegnazione ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla
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scorta dei requisiti prescritti dalla legge (v. in tal senso, T.A.R. Lazio, III quater,
14.7.2011, n. 6331, cfr., conf. T.A.R. Lazio, III quater, n. 12944 del 2016). Gli atti posteriori all'assegnazione, in definitiva, incidono sulla posizione di diritto soggettivo che deve essere riconosciuta all'assegnatario e le controversie relative rientrano nella giurisdizione del Giudice ordinario.
È stato così sancito (v. S.U. ord. 28.12.2011 n. 29095; conf. S.U. ord.
16.1.2007 n. 758) che appartiene alla giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, correlata non già ad un'asserita (nuova) valutazione dell'interesse pubblico a mantenerla, bensì all'avvenuto accertamento della carenza del requisito dell'impossidenza e/o del superamento dei limiti reddituali, quale previsto dalla legge (nella specie della Regione Lazio) per il diritto alla conservazione dell'alloggio e perciò costituente atto con valenza dichiarativa incidente su una posizione di diritto soggettivo dell'assegnatario, rientrante nella seconda delle menzionate fasi del rapporto intercorrente con l'ente pubblico. È stato – ancora – ritenuto (v. S.U. 12.6.2006 n. 13527) rientrare nella giurisdizione del giudice ordinario la cognizione della controversia avente ad oggetto l'opposizione avverso il decreto di rilascio emesso nei confronti di occupante abusivo dell'alloggio, fondata sulla deduzione della qualità di ospite dell'assegnatario e sulla negazione che quest'ultimo avesse abbandonato l'alloggio.
Così pure, sono attribuite alla giurisdizione del giudice amministrativo le controversie attinenti a pretesi vizi di legittimità dei provvedimenti emessi nella prima fase fino all'assegnazione, mentre sono riconducibili alla giurisdizione del giudice ordinario le controversie in cui siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o di risoluzione del rapporto. Da ultimo, sussiste la giurisdizione del giudice ordinario per tutte le controversie che non attengono alla fase di formazione dell'atto autoritativo dell'amministrazione e, dunque, per quelle, non autoritative, successive al provvedimento di assegnazione.
Rientra, ancora, nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia avente ad oggetto la decadenza dall'assegnazione dell'alloggio, ai sensi dell'art. 11 d.p.r. 1035 del 1972, per non essersi l'assegnatario presentato per la stipula del contratto di locazione e per non aver occupato l'alloggio (v. S.U. ord. 16.1.2007 n.
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755; S.U. ord. 28.12.2011 n. 29095). Su tale base, è di tutta evidenza che la controversia in esame postula il riconoscimento della giurisdizione del giudice ordinario (v. espressamente, Corte di Cassazione, Sez. Unite Civili, sentenza 25 settembre – 23 novembre 2012, n. 20727, in simile fattispecie), contestando l'attuale ricorrente la legittimità dei provvedimenti di decadenza, di diffida al rilascio dell'immobile e di rigetto dell'istanza volta ad ottenere l'accertamento del diritto di godimento dell'immobile.
Di recente, v. pure Cass. Civ., SS.UU. n. 22957 del 2013 secondo cui: “In tema di riparto di giurisdizione nelle controversie concernenti gli alloggi di edilizia economica e popolare, sussiste la giurisdizione del giudice amministrativo quando si controverta dell'annullamento dell'assegnazione per vizi incidenti sulla fase del procedimento amministrativo, fase strumentale all'assegnazione medesima e caratterizzata dall'assenza di diritti soggettivi in capo all'aspirante al provvedimento, mentre sussiste la giurisdizione del giudice ordinario quando siano in discussione cause sopravvenute di estinzione o risoluzione del rapporto locatizio, sottratte al discrezionale apprezzamento dell'amministrazione.”
Sussiste, poi, la legittimazione passiva di avverso CP_1
l'opposizione al decreto di decadenza ed all'accertamento del diritto al godimento dell'immobile.
IV. Le doglianze che si compendiano in censure di natura formale di illegittimità od invalidità, nel campo del diritto amministrativo, del decreto di decadenza dell'alloggio sono inconferenti ed inammissibili sul piano della cd. possibilità giuridica poiché – per pacifica giurisprudenza di legittimità ordinaria ed amministrativa – i provvedimenti adottati da e/o dall' CP_5 CP_1 variamente definiti di revoca, decadenza, risoluzione, non costituiscono espressione di una ponderazione dell'interesse pubblico e di raffronto con quello privato bensì configurano atti di valutazione del rispetto da parte dell'assegnatario di obblighi assunti al momento della stipula del contratto ovvero si sostanziano in atti di accertamento del diritto vantato dal terzo al subentro sulla base dei requisiti prescritti dalla legge.
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Ne consegue che la cognizione della controversia in esame non potrebbe condurre all'accertamento della violazione di principi e norme in tema di procedimento amministrativo, la cui inosservanza non inficia la validità e l'efficacia dell'atto, e per tale via alla disapplicazione od alla riforma e/o cassazione di un atto amministrativo provvedimentale. Il giudizio può postulare, se mai, la valutazione in ordine alla sussistenza o meno di una situazione di occupazione abusiva dell'alloggio, in conseguenza della cessione parziale dell'alloggio assegnato, quale condizione positiva prevista per l'emissione di un decreto di rilascio ovvero negativa ricorrendo il diritto non affievolito alla assegnazione, il diritto alla conservazione della detenzione dell'alloggio od il diritto all'abitazione di un alloggio di edilizia pubblica a titolo di subentro od a titolo di ampliamento od in virtù di una assistenza domiciliare autorizzata.
IV. Dovendosi decidere la causa in virtù del principio cd. della “ragione più liquida”, rileva il Tribunale che, contrariamente agli assunti attorei, Parte_1
abbia legittimamente perduto, in costanza di rapporto, la disponibilità
[...] dell'immobile per cui è causa.
Come attestato documentalmente dall'Ater di Roma, il signor Pt_1
non faceva parte del nucleo familiare del signor (padre)
[...] Persona_1 al momento dell'assegnazione dell'alloggio di cui è causa, né è stato inserito il suo nome nel contratto di locazione sottoscritto dal predetto signor Pt_1
( ); contratto che indicava esplicitamente come il nucleo familiare fosso Per_1 composto da un solo soggetto ( ); Persona_1
Il signor ha posto la propria residenza nell'alloggio di cui è Parte_1 causa senza alcuna autorizzazione preventiva da parte dell' e senza averne CP_1 titolo, violando le disposizioni di cui alla L.R. Lazio n. 12/1999;
Infine, egli non è legittimato ad agire avverso il provvedimento di decadenza dall'assegnazione emesso a danno del signor . Persona_1
VI. La domanda subordinata volta ad accertare il diritto all'assegnazione non è fondata poiché esercitata da soggetto non legittimato.
E' provato che con Determinazione Dirigenziale n. 235/2008 assunta dall'allora l'alloggio di cui è causa veniva assegnato alla CP_1
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signora ed al proprio nucleo familiare, composto dal coniuge di Parte_2 quest'ultima, , e dal loro figlio, anch'egli di nome . Persona_1 Persona_1
Il signor (padre), con verbale del 12.6.2008 prendeva in consegna Persona_1
l'alloggio sito in Roma, Via Padre Damiano de Veuster n. 46, scala G int. 3 .
Successivamente, con la Determinazione Dirigenziale n. 458 del 13.11.2008,
l'allora assegnava un altro alloggio al nucleo familiare del CP_1 signor (padre), in sostituzione del precedente immobile, collocato Persona_1 anch'esso in via Padre Damiano de Veuster n. 46, scala M int. 1 (matr.
), oggetto del presente giudizio. P.IVA_4
Il nucleo familiare indicato nella predetta determinazione era composto solo da padre e figlio, poiché nel frattempo la signora Persona_1 Persona_1
era deceduta in Roma. Parte_2
Il predetto alloggio veniva consegnato al signor (padre) in data Persona_1
16.12.2008 ed al momento della sottoscrizione del contratto (in data 2.12.2009) veniva indicato però come unico componente il nucleo familiare il signor
[...]
, padre. Per_1
Tale ultima circostanza è attestata dalla certificazione anagrafica dello stato di famiglia dell'epoca. In data 3.4.2017 il nipote di , signor Persona_1 Pt_1
(figlio di e , odierno attore, presentava
[...] Persona_1 Parte_3 all' istanza di subentro nell'assegnazione dell'alloggio de quo . CP_1
A seguito di tale richiesta l' svolgeva degli accertamenti dai quali CP_1 emergeva che il signor era residente presso l'alloggio in Parte_1 questione a far data dal 8.9.2009, senza alcuna preventiva autorizzazione da parte dell'Ente, e che l'originario assegnatario, , aveva abbandonato lo Persona_1 stesso alloggio in data 5.7.2012, spostando altrove la propria residenza (in data
13.1.2019 quest'ultimo decedeva in Roma).
Tale istanza non risultava accoglibile, cosicché l' comunicava al signor CP_1
il preavviso di rigetto di cui all'art. 10 bis della legge n. Parte_1
241/1990 (prot. 111569 dell'8.11.2048 - all. 11) e contestualmente veniva inviata al signor ed a comunicazione di avvio del Persona_1 CP_5 procedimento di decadenza dall'assegnazione – ai sensi dell'art. 7 e ss. della legge n. 241/1990 - per mancata stabile occupazione dell'alloggio de quo e per cessione dello stesso. Controparte faceva pervenire controdeduzioni non ritenute
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suscettibili di accoglimento, cosicché in data 25.3.2019 con la nota prot. 24043, gli veniva trasmessa copia della Determinazione Dirigenziale n. 138 del
13.3.2019, con la quale veniva dichiarata l'inammissibilità della istanza di subentro presentata dal signor . Parte_1
VII. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo con applicazione del D.M. n.55 del 2014 e successive modificazioni, previa compensazione della metà in ragione delle ragioni della decisione e della peculiarità della lis
P.Q.M.
Il Tribunale di Roma, sezione VI civile, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulle domande come proposte in narrativa, ogni contraria pretesa, istanza, eccezione, deduzione disattesa, nel contraddittorio tra le parti, così provvede:
-rigetta, per le ragioni di cui in motivazione, la domanda principale e la subordinata;
-condanna l'attrice al pagamento delle spese e delle competenze di lite in favore di parte convenuta che, liquida in euro 5.077,00 oltre rimborso forfettario delle spese generali, oltre c.p.a. ed i.v.a. se dovute come per legge.
Così deciso in Roma all'esito dell'udienza del 1/10/2025 tenuta con trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c..
Il Giudice Unico dott.ssa Maria Flora Febbraro
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