Articolo 9 della Legge 23 novembre 1939, n. 1814
Articolo 8Articolo 10
Versione
31 dicembre 1939
Art. 9.

L'obbligo della ritenuta, di cui al n. 3 dell'articolo precedente, decorre dal mese successivo a quello in cui e' avvenuta la nomina con stipendio a cancelliere o segretario. La ritenuta stessa rimane sospesa in caso di privazione dello stipendio e per la durata di questa. Essa termina all'atto della cessazione del servizio attivo del funzionario.


Entrata in vigore il 31 dicembre 1939