TRIB
Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 05/12/2025, n. 2217 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2217 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
N.R.G. 4220 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa RA GAGGIOTTI…………………………Presidente
Dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI.………………Giudice
Dott.ssa . Giudice rel. Persona_1
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 4220 /2024, promossa con ricorso depositato in data 19/06/2024
Da
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. SANTORO ELISABETTA GIULIANA ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nata a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. NOVO BARBARA ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 26.11.2025 all'esito del decorso dei termini ex art. 127 ter c.p.c. concessi all'udienza del 16.10.2025.
Le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini:
Per parte ricorrente (come da note di trattazione scritta depositate in data 26.11.2025)
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti il 4.9.2004 in PA
NO;
- Assegnare la casa coniugale al Sig. Parte_2
- Confermare le condizioni di separazione relative all'affidamento del minore ed al suo collocamento con la calendarizzazione ivi disciplinata;
- Prendere atto che l'assegno unico di verrà corrisposto direttamente a quest'ultimo, Per_2 mantenendone la quantificazione come in sede di separazione e nello specifico che il Sig. Parte_2 corrisponderà al figlio l'assegno mensile pari ad euro 100,00 finché l'A.U., rimarrà dell'importo Per_2 attuale di euro 57,00 al mese. Nel momento in cui l'A.U. dovesse essere percepito direttamente da in misura maggiore rispetto ad € 57,00, il concorso di si ridurrà in proporzione, con Per_2 Parte_2 una base di 50,00; il mantenimento ordinario di è diretto a carico di ciascun genitore. Le spese Per_3 straordinarie di entrambi i figli saranno a carico al 50% tra i genitori. CP_
- Stabilire che la Sig.ra trasmetta al Sig. tutta la documentazione riguardante la procedura Parte_2 di esdebitamento laddove depositata.
Per parte resistente (come da note di trattazione scritta depositate in data 26.11.2025):
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in PA
NO da e in data 6 settembre 2004 Controparte_1 Controparte_2
(registro atti di matrimonio Parte II -Serie A Numero 79);
2) Disporre che la sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di PA NO, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre
1970 n. 898,
3) Confermare le condizioni di affidamento e collocamento dei figli decise con la sentenza di separazione;
4) condannare il marito, stante il maggior reddito, a versare alla madre per il mantenimento dei figli l'importo di 150 euro per ciascun figlio;
5) Condannare, dal mese di novembre 2025 e fino al rilascio, il signor a versare alla moglie un Parte_2 importo mensile di €. 450,00 - somma aggiuntiva a quella indicata al precedente punto 4 e ad integrazione del contributo di mantenimento - a fronte del godimento gratuito della casa coniugale e del mancato pagamento del mutuo,
6) Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge.
****
Con ricorso depositato in data 19.06.2024 adiva l'intestato Tribunale al fine di Controparte_2 sentire pronunciare sentenza di separazione giudiziale nei confronti della moglie , Controparte_1 esponendo che dal loro matrimonio, contratto a PA NO in data 04.09.2004, erano nati i figli
(13.11.2006) e (08.12.2010). Per_2 Per_3
Il ricorrente esponeva che il progetto di vita comune era naufragato a causa di alcuni episodi che avevano CP_ segnato la coppia, ovvero da un lato il fallimento dell'attività imprenditoriale avviata da che aveva esposto la famiglia a un grave assetto di debiti, e dall'altro a causa dei comportamenti della moglie, contrari ai doveri coniugali.
In particolare, nel gennaio 2023 la resistente abbandonava il tetto coniugale per trasferirsi presso l'abitazione dei suoi genitori. CP_ Per tali ragioni, chiedeva addebitarsi la separazione a Con comparsa di risposta depositata in data 15.11.2024 si costituiva in giudizio la Controparte_1 quale, associandosi domanda sullo status, contestava la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente e adduceva che le cause del venire meno dell'affectio coniugalis fossero da ricercarsi nei comportamenti di il quale tramite uno stile di vita smoderato aveva eroso le risorse finanziare della famiglia. Parte_2
Inoltre, lamentava sia un eccessivo uso di sostanze alcoliche da parte dello stesso sia di non essere stata superata nella fase del fallimento dell'attività di impresa.
All'udienza del 17.12.2024 le parti venivano escusse e fornivano riscontro in merito alle rispettive condizioni patrimoniali;
quanto alle questioni genitoriali, e in particolare rispetto al collocamento dei figli,
i genitori chiedevano disporsi l'audizione degli stessi al fine di valutare la migliore soluzione.
All'esito, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e rinviava all'udienza del 06.02.2025 per l'audizione dei minori;
all'esito della predetta udienza i genitori raggiungevano un accordo su tutte le questioni oggetto di controversia.
La causa veniva rimessa al Collegio per la pronuncia della separazione, pronunciata in data 06.02.2025 e con ordinanza emessa in pari data il Giudice rimetteva la causa in istruttoria per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo altresì l'acquisizione di documenti di natura patrimoniale per entrambe le parti.
All'udienza del 16.10.2025 oggetto di principale confronto era l'impossibile perfezionarsi della procedura CP_ di esdebitazione tentata da anche a causa del mancato rilascio della casa ex coniugale da parte di
Parte_2
Data l'accesa conflittualità delle parti sul punto, il Giudice disponeva un rinvio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. alla data del 26.11.2025 per la discussione orale della causa e per verificare l'eventuale rilascio della casa da parte di condizione che era stata inserita negli accordi di separazione (e che sarebbe Parte_2 dovuta avvenire entro il 6.11.2025).
Con note scritte depositate ritualmente depositate le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale, poi consensualizzata, emessa dal Tribunale di Monza in data 06.02.2025 (sent. n.252/25 – pubbl. in data
07.02.2025).
Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. I. Quanto all'affidamento del figlio minore , essendo divenuto maggiorenne, è noto come Per_3 Per_2 il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità.
Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella
Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore.
Entrambe le parti hanno concordemente richiesto di disporsi l'affidamento in via condivisa, non essendo emerse circostanze tali da derogare a tale regime generale di affidamento.
Invero, il Collegio osserva che tra le odierne parti in causa non è mai sussistita discordia in ordine alle questioni genitoriali, essendosi le dinamiche conflittuali incentrate principalmente sulle questioni economiche e, secondariamente sul collocamento dei figli, fattispecie questa poi superata tramite accordo congiunto tra le parti in udienza.
La concorde volontà dei genitori sull'affidamento in via condivisa del figlio minore è stata avvalorata anche dall'audizione dello stesso all'udienza del 06.02.2025, dalla quale non sono emersi, un tal senso, elementi di segno contrario al preminente interesse di Per_3
Dunque, essendo i genitori idonei ad assumere in forma congiunta tutte le decisioni inerenti agli interessi del figlio, deve loro essere accordato l'affidamento congiunto come richiesto.
Quanto al collocamento di , deve confermarsi in forma paritetica presso ciascun genitore a Per_3 settimane alternate, essendo questa la modalità già adottata da tempo ed essendo risultata la soluzione ottimale per , il quale ha trovato il proprio equilibrio potendo trascorrere pari tempo con il padre Per_3
e con la madre.
III. Quanto al diritto di visita si osserva che, essendo collocato partiticamente presso ciascun Per_3 genitore a settimane, non è dato predisporre un calendario di visite posto che il minore trascorre pari tempo presso ciascun genitore.
IV. La domanda attorea relativa all'assegnazione della casa coniugale, formulata all'udienza del
16.10.2025, non può trovare margini di accoglimento nel presente giudizio in quanto proposta tardivamente oltre che non giustificata da un eventuale collocamento in forma prevalente del minore.
Altresì, rileva che tale richiesta appare in contrasto anche con gli accordi di cui alla sentenza di separazione che prevedevano la non assegnazione della casa né al marito né alla moglie, anche al fine di agevolare le procedure di esdebitamento.
V. Quanto al mantenimento indiretto dei figli da parte del padre, è noto come ai sensi degli artt. 337 ter e sexies c.c. ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014).
Durante il corso dell'istruttoria è emersa una difficile situazione economica per entrambe le parti, essendo il nucleo familiare esposto ad un grave assetto debitorio con difficoltà di avviare una procedura di esdebitazione, anche a causa della conflittualità delle parti che non collaborano rispetto a tale tema. all'udienza del 06.02.2025 aveva dichiarato (e documentato) di svolgere attività di lavoro Parte_2 subordinato presso “Vela Web” con uno stipendio mensile pari ad euro 1.730,00; il ricorrente ha continuato a vivere nell'abitazione ex coniugale, omettendo di onerare il mutuo;
non ha Parte_2 rilasciato l'immobile, così come concordato dalle parti in sede di separazione ed anche all'udienza del
16.10.2025 ha dichiarato e richiesto di poter rimanere nella ex cada coniugale sino alla primavera 2026.
Durante il corso del giudizio, le condizioni economiche di parte ricorrente sono migliorate come si evince dalla documentazione depositata in data 09.10.2025. ha reperito una nuova attività lavorativa presso la “Varigrafica Alto Lazio S.r.l.” con contratto Parte_2
a tempo indeterminato a far data dal 01.07.2025 e con retribuzione netta mensile pari a circa 1.835,00 euro.
Il ricorrente ha documentato di essere gravato di un pignoramento di 1/5 dallo stipendio, pari a 439,00 euro al mese, per il finanziamento acceso per l'acquisto dell'autovettura Toyota. CP_ ha dichiarato e documentato di svolgere attività lavorativa presso una famiglia dalla quale ricava una retribuzione mensile di 800,00 euro e di lavorare anche presso una cooperativa dalla quale percepisce la somma di euro 650,00 mensili.
All'udienza del 16.10.2025, ha confermato di continuare a vivere, come al momento della separazione, presso l'abitazione dei suoi genitori.
Alla luce dei dati sopra riportati si evince un lieve miglioramento della condizione economico-reddituale CP_ di rispetto a quella di che è rimasta sostanzialmente immutata. Parte_2
infatti, percepisce circa euro 100,00 in più al mese con il nuovo lavoro e continua a vivere Parte_2 nell'ex casa familiare senza oneri (da intendersi, senza onerare il mutuo gravante sull'abitazione).
Tali circostanze devono essere prese in considerazione per la rideterminazione dell'assegno per il contributo al mantenimento dei figli. Quanto al mantenimento di , in ragione del collocamento paritetico, in sede di separazione le parti Per_3 avevano concordato per il mantenimento diretto di quest'ultimo da parte di ciascun genitore, con suddivisione delle spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza al 50%.
Tale determinazione era stata dettata, sebbene vi fosse disparità reddituale tra le parti, anche dalla circostanza che il padre avrebbe dovuto reperire entro pochi mesi un'abitazione adeguata ai figli, con relativi oneri.
Tale condizione non si è verificata, né sembra intenzionato a rilasciare a breve l'abitazione; Parte_2 CP_ pertanto, alla luce della disparità reddituale delle parti si dispone che il padre debba versare a a titolo di mantenimento del figlio la somma mensile di euro 50,00. Per_3
Quanto al mantenimento di , maggiorenne non economicamente autosufficiente, e collocato Per_2 prevalentemente presso la madre, alla luce delle suesposte argomentazioni, deve disporsi un aumento ad CP_ euro 150,00 mensili della somma versata dal padre a per il mantenimento del figlio.
Deve, infine, trovare conferma la condizione oggetto di accordo delle parti per cui il padre verserà alla madre l'intero importo dell'A.U. da lui percepito.
Tutte le spese straordinarie relative ai figli saranno a carico di ciascun genitore al 50%.
VI. Il Tribunale rileva che il materiale probatorio presente in atti è idoneo e sufficiente a fondare una decisione su ogni domanda nel merito svolta dalle parti;
dunque, le istanze istruttorie e i capitoli di prova formulati nelle memorie ex art. 473-bis.17 sono da dichiararsi inammissibili.
VII. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dall'assenza di conflittualità in ordine alle questioni genitoriali, dichiara compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Controparte_2 nei confronti di , con ricorso depositato in data 19/06/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e a PA NO (MI) in data 04.09.2004 Controparte_2 Controparte_1
e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di PA NO (MI) atto n. 79, parte II, serie A, anno 2004);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di PA NO (MI) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
III. Affida il figlio minore in via condivisa a entrambi i genitori con collocamento paritetico presso Per_3 ciascun genitore, il quale trascorrerà pari tempo con il padre e con la madre e senza la necessità di un calendario di visite.
IV. Rigetta la domanda attorea di assegnazione della casa coniugale;
CP_ V. Dispone che dovrà versare a a titolo di assegno per il contributo al mantenimento dei Parte_2 figli la somma mensile di euro 200,00 (di cui euro 50,00 per ed euro 150,00 per ). Per_3 Per_2
Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da novembre 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Pone, inoltre, a carico di per entrambi i figli, il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive Parte_2 della figlia da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VI. Conferma e recepisce gli accodi delle parti rispetto all'Assegno Unico;
VII. Rigetta le istanze istruttorie come in parte motiva
VIII. Dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa RA Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa ET LD AN
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Riunito in camera di consiglio nelle persone dei sigg.ri magistrati:
Dott.ssa RA GAGGIOTTI…………………………Presidente
Dott.ssa Michela Benedetta BORDIERI.………………Giudice
Dott.ssa . Giudice rel. Persona_1
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile iscritta al R.G.N. 4220 /2024, promossa con ricorso depositato in data 19/06/2024
Da
, nato a [...] in data [...] (C.F.: Parte_1
), rappresentato e difeso dall'Avv. SANTORO ELISABETTA GIULIANA ed C.F._1 elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
- RICORRENTE -
contro
, nata a [...] in data [...] (C.F.: Controparte_1
), rappresentata e difesa dall'Avv. NOVO BARBARA ed elettivamente C.F._2 domiciliata presso lo studio del difensore, giusta procura alle liti in atti;
-RESISTENTE -
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO in persona del Procuratore della Repubblica
OGGETTO: divorzio contenzioso – cessazione degli effetti civili del matrimonio
Causa trattenuta in decisione all'udienza in data 26.11.2025 all'esito del decorso dei termini ex art. 127 ter c.p.c. concessi all'udienza del 16.10.2025.
Le parti hanno precisato le conclusioni nei seguenti termini:
Per parte ricorrente (come da note di trattazione scritta depositate in data 26.11.2025)
- Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto fra le parti il 4.9.2004 in PA
NO;
- Assegnare la casa coniugale al Sig. Parte_2
- Confermare le condizioni di separazione relative all'affidamento del minore ed al suo collocamento con la calendarizzazione ivi disciplinata;
- Prendere atto che l'assegno unico di verrà corrisposto direttamente a quest'ultimo, Per_2 mantenendone la quantificazione come in sede di separazione e nello specifico che il Sig. Parte_2 corrisponderà al figlio l'assegno mensile pari ad euro 100,00 finché l'A.U., rimarrà dell'importo Per_2 attuale di euro 57,00 al mese. Nel momento in cui l'A.U. dovesse essere percepito direttamente da in misura maggiore rispetto ad € 57,00, il concorso di si ridurrà in proporzione, con Per_2 Parte_2 una base di 50,00; il mantenimento ordinario di è diretto a carico di ciascun genitore. Le spese Per_3 straordinarie di entrambi i figli saranno a carico al 50% tra i genitori. CP_
- Stabilire che la Sig.ra trasmetta al Sig. tutta la documentazione riguardante la procedura Parte_2 di esdebitamento laddove depositata.
Per parte resistente (come da note di trattazione scritta depositate in data 26.11.2025):
1) Pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in PA
NO da e in data 6 settembre 2004 Controparte_1 Controparte_2
(registro atti di matrimonio Parte II -Serie A Numero 79);
2) Disporre che la sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di PA NO, affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre
1970 n. 898,
3) Confermare le condizioni di affidamento e collocamento dei figli decise con la sentenza di separazione;
4) condannare il marito, stante il maggior reddito, a versare alla madre per il mantenimento dei figli l'importo di 150 euro per ciascun figlio;
5) Condannare, dal mese di novembre 2025 e fino al rilascio, il signor a versare alla moglie un Parte_2 importo mensile di €. 450,00 - somma aggiuntiva a quella indicata al precedente punto 4 e ad integrazione del contributo di mantenimento - a fronte del godimento gratuito della casa coniugale e del mancato pagamento del mutuo,
6) Con vittoria di spese e compensi professionali del presente procedimento, oltre rimborso forfettario del 15%, IVA e CPA, come per legge.
****
Con ricorso depositato in data 19.06.2024 adiva l'intestato Tribunale al fine di Controparte_2 sentire pronunciare sentenza di separazione giudiziale nei confronti della moglie , Controparte_1 esponendo che dal loro matrimonio, contratto a PA NO in data 04.09.2004, erano nati i figli
(13.11.2006) e (08.12.2010). Per_2 Per_3
Il ricorrente esponeva che il progetto di vita comune era naufragato a causa di alcuni episodi che avevano CP_ segnato la coppia, ovvero da un lato il fallimento dell'attività imprenditoriale avviata da che aveva esposto la famiglia a un grave assetto di debiti, e dall'altro a causa dei comportamenti della moglie, contrari ai doveri coniugali.
In particolare, nel gennaio 2023 la resistente abbandonava il tetto coniugale per trasferirsi presso l'abitazione dei suoi genitori. CP_ Per tali ragioni, chiedeva addebitarsi la separazione a Con comparsa di risposta depositata in data 15.11.2024 si costituiva in giudizio la Controparte_1 quale, associandosi domanda sullo status, contestava la ricostruzione dei fatti operata dal ricorrente e adduceva che le cause del venire meno dell'affectio coniugalis fossero da ricercarsi nei comportamenti di il quale tramite uno stile di vita smoderato aveva eroso le risorse finanziare della famiglia. Parte_2
Inoltre, lamentava sia un eccessivo uso di sostanze alcoliche da parte dello stesso sia di non essere stata superata nella fase del fallimento dell'attività di impresa.
All'udienza del 17.12.2024 le parti venivano escusse e fornivano riscontro in merito alle rispettive condizioni patrimoniali;
quanto alle questioni genitoriali, e in particolare rispetto al collocamento dei figli,
i genitori chiedevano disporsi l'audizione degli stessi al fine di valutare la migliore soluzione.
All'esito, il Giudice autorizzava i coniugi a vivere separati e rinviava all'udienza del 06.02.2025 per l'audizione dei minori;
all'esito della predetta udienza i genitori raggiungevano un accordo su tutte le questioni oggetto di controversia.
La causa veniva rimessa al Collegio per la pronuncia della separazione, pronunciata in data 06.02.2025 e con ordinanza emessa in pari data il Giudice rimetteva la causa in istruttoria per la pronuncia della cessazione degli effetti civili del matrimonio, disponendo altresì l'acquisizione di documenti di natura patrimoniale per entrambe le parti.
All'udienza del 16.10.2025 oggetto di principale confronto era l'impossibile perfezionarsi della procedura CP_ di esdebitazione tentata da anche a causa del mancato rilascio della casa ex coniugale da parte di
Parte_2
Data l'accesa conflittualità delle parti sul punto, il Giudice disponeva un rinvio ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. alla data del 26.11.2025 per la discussione orale della causa e per verificare l'eventuale rilascio della casa da parte di condizione che era stata inserita negli accordi di separazione (e che sarebbe Parte_2 dovuta avvenire entro il 6.11.2025).
Con note scritte depositate ritualmente depositate le parti precisavano le rispettive conclusioni e la causa veniva rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I. La domanda di divorzio è fondata.
Risulta infatti dai documenti in atti che tra le parti è intervenuta separazione giudiziale, poi consensualizzata, emessa dal Tribunale di Monza in data 06.02.2025 (sent. n.252/25 – pubbl. in data
07.02.2025).
Le parti hanno poi concordemente riconosciuto che dalla data di comparizione dei coniugi avanti il
Presidente del Tribunale non vi è mai stata riconciliazione, né ripresa, sia pur temporanea, della convivenza.
Deve quindi ritenersi che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi sia ormai venuta definitivamente meno, così che sarebbe certamente impossibile il suo ricostituirsi.
Ricorrono pertanto i presupposti richiesti dall'art. 3 n. 2 lett. b della legge 1° dicembre 1970, n. 898, così come modificata dagli artt. 4 e 5 della legge 6 marzo 1987 n. 74 e dall'art. 1 legge n. 55 del 2015.
Va dunque emessa la richiesta pronuncia. I. Quanto all'affidamento del figlio minore , essendo divenuto maggiorenne, è noto come Per_3 Per_2 il legislatore del 2006 abbia prescelto come prioritaria la modalità di affido condiviso della prole minore di età a entrambi i genitori, dovendosi sempre tutelare, ove possibile, il diritto alla c.d. bigenitorialità.
Se questa è la regola, l'art. 337 quater c.c. consente al giudice di disporre l'affido esclusivo dei minori a un genitore quando l'affido all'altro sia contrario al superiore interesse del minore, interesse che deve ispirare ogni decisione del giudice nell'ambito dei procedimenti riguardanti minori e che trova la propria copertura normativa a livello primario, nella Convenzione Europea dei diritti dell'uomo (art. 8) e nella
Costituzione (artt. 2, 30 e 31). Tale regola, pertanto, è derogabile solo ove seriamente pregiudizievole per il minore.
Entrambe le parti hanno concordemente richiesto di disporsi l'affidamento in via condivisa, non essendo emerse circostanze tali da derogare a tale regime generale di affidamento.
Invero, il Collegio osserva che tra le odierne parti in causa non è mai sussistita discordia in ordine alle questioni genitoriali, essendosi le dinamiche conflittuali incentrate principalmente sulle questioni economiche e, secondariamente sul collocamento dei figli, fattispecie questa poi superata tramite accordo congiunto tra le parti in udienza.
La concorde volontà dei genitori sull'affidamento in via condivisa del figlio minore è stata avvalorata anche dall'audizione dello stesso all'udienza del 06.02.2025, dalla quale non sono emersi, un tal senso, elementi di segno contrario al preminente interesse di Per_3
Dunque, essendo i genitori idonei ad assumere in forma congiunta tutte le decisioni inerenti agli interessi del figlio, deve loro essere accordato l'affidamento congiunto come richiesto.
Quanto al collocamento di , deve confermarsi in forma paritetica presso ciascun genitore a Per_3 settimane alternate, essendo questa la modalità già adottata da tempo ed essendo risultata la soluzione ottimale per , il quale ha trovato il proprio equilibrio potendo trascorrere pari tempo con il padre Per_3
e con la madre.
III. Quanto al diritto di visita si osserva che, essendo collocato partiticamente presso ciascun Per_3 genitore a settimane, non è dato predisporre un calendario di visite posto che il minore trascorre pari tempo presso ciascun genitore.
IV. La domanda attorea relativa all'assegnazione della casa coniugale, formulata all'udienza del
16.10.2025, non può trovare margini di accoglimento nel presente giudizio in quanto proposta tardivamente oltre che non giustificata da un eventuale collocamento in forma prevalente del minore.
Altresì, rileva che tale richiesta appare in contrasto anche con gli accordi di cui alla sentenza di separazione che prevedevano la non assegnazione della casa né al marito né alla moglie, anche al fine di agevolare le procedure di esdebitamento.
V. Quanto al mantenimento indiretto dei figli da parte del padre, è noto come ai sensi degli artt. 337 ter e sexies c.c. ciascun genitore debba contribuire al mantenimento dei figli minorenni e maggiorenni non economicamente autosufficienti in misura proporzionale al proprio reddito e che il giudice possa stabilire un assegno periodico a favore di un genitore al fine di realizzare il principio di proporzionalità (c.d. assegno perequativo). Nel determinare la misura di tale assegno il giudice dovrà prendere in considerazione, in particolare, le esigenze attuali del figlio, il tenore di vita goduto dal figlio durante la convivenza dei genitori, i tempi di permanenza presso ciascun genitore e le risorse economiche di entrambi i genitori. Ove il figlio sia collocato in misura prevalente presso uno dei due genitori, in particolare, il genitore non collocatario non potrà ritenersi sollevato in tutto o in parte dell'obbligo di corrispondere l'assegno per il tempo in cui il minore si trovi presso di lui ed egli provveda in modo esclusivo al suo mantenimento, dal momento che “il contributo al mantenimento dei figli minori, quantificato in una somma fissa mensile in favore del genitore affidatario, non costituisce, in mancanza di diverse disposizioni, il mero rimborso delle spese sostenute da quest'ultimo nel mese corrispondente, bensì la rata mensile di un assegno annuale determinato, tenendo conto di ogni altra circostanza emergente dal contesto, in funzione delle esigenze della prole rapportate all'anno” (Cass. Civ., sez. I, sent. n. 18869 dello 08.09.2014).
Durante il corso dell'istruttoria è emersa una difficile situazione economica per entrambe le parti, essendo il nucleo familiare esposto ad un grave assetto debitorio con difficoltà di avviare una procedura di esdebitazione, anche a causa della conflittualità delle parti che non collaborano rispetto a tale tema. all'udienza del 06.02.2025 aveva dichiarato (e documentato) di svolgere attività di lavoro Parte_2 subordinato presso “Vela Web” con uno stipendio mensile pari ad euro 1.730,00; il ricorrente ha continuato a vivere nell'abitazione ex coniugale, omettendo di onerare il mutuo;
non ha Parte_2 rilasciato l'immobile, così come concordato dalle parti in sede di separazione ed anche all'udienza del
16.10.2025 ha dichiarato e richiesto di poter rimanere nella ex cada coniugale sino alla primavera 2026.
Durante il corso del giudizio, le condizioni economiche di parte ricorrente sono migliorate come si evince dalla documentazione depositata in data 09.10.2025. ha reperito una nuova attività lavorativa presso la “Varigrafica Alto Lazio S.r.l.” con contratto Parte_2
a tempo indeterminato a far data dal 01.07.2025 e con retribuzione netta mensile pari a circa 1.835,00 euro.
Il ricorrente ha documentato di essere gravato di un pignoramento di 1/5 dallo stipendio, pari a 439,00 euro al mese, per il finanziamento acceso per l'acquisto dell'autovettura Toyota. CP_ ha dichiarato e documentato di svolgere attività lavorativa presso una famiglia dalla quale ricava una retribuzione mensile di 800,00 euro e di lavorare anche presso una cooperativa dalla quale percepisce la somma di euro 650,00 mensili.
All'udienza del 16.10.2025, ha confermato di continuare a vivere, come al momento della separazione, presso l'abitazione dei suoi genitori.
Alla luce dei dati sopra riportati si evince un lieve miglioramento della condizione economico-reddituale CP_ di rispetto a quella di che è rimasta sostanzialmente immutata. Parte_2
infatti, percepisce circa euro 100,00 in più al mese con il nuovo lavoro e continua a vivere Parte_2 nell'ex casa familiare senza oneri (da intendersi, senza onerare il mutuo gravante sull'abitazione).
Tali circostanze devono essere prese in considerazione per la rideterminazione dell'assegno per il contributo al mantenimento dei figli. Quanto al mantenimento di , in ragione del collocamento paritetico, in sede di separazione le parti Per_3 avevano concordato per il mantenimento diretto di quest'ultimo da parte di ciascun genitore, con suddivisione delle spese straordinarie di cui al protocollo in uso presso il Tribunale di Monza al 50%.
Tale determinazione era stata dettata, sebbene vi fosse disparità reddituale tra le parti, anche dalla circostanza che il padre avrebbe dovuto reperire entro pochi mesi un'abitazione adeguata ai figli, con relativi oneri.
Tale condizione non si è verificata, né sembra intenzionato a rilasciare a breve l'abitazione; Parte_2 CP_ pertanto, alla luce della disparità reddituale delle parti si dispone che il padre debba versare a a titolo di mantenimento del figlio la somma mensile di euro 50,00. Per_3
Quanto al mantenimento di , maggiorenne non economicamente autosufficiente, e collocato Per_2 prevalentemente presso la madre, alla luce delle suesposte argomentazioni, deve disporsi un aumento ad CP_ euro 150,00 mensili della somma versata dal padre a per il mantenimento del figlio.
Deve, infine, trovare conferma la condizione oggetto di accordo delle parti per cui il padre verserà alla madre l'intero importo dell'A.U. da lui percepito.
Tutte le spese straordinarie relative ai figli saranno a carico di ciascun genitore al 50%.
VI. Il Tribunale rileva che il materiale probatorio presente in atti è idoneo e sufficiente a fondare una decisione su ogni domanda nel merito svolta dalle parti;
dunque, le istanze istruttorie e i capitoli di prova formulati nelle memorie ex art. 473-bis.17 sono da dichiararsi inammissibili.
VII. Data la natura e l'esito del giudizio, denotato dall'assenza di conflittualità in ordine alle questioni genitoriali, dichiara compensate le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da Controparte_2 nei confronti di , con ricorso depositato in data 19/06/2024, così provvede: Controparte_1
I. Pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con rito concordatario tra e a PA NO (MI) in data 04.09.2004 Controparte_2 Controparte_1
e trascritto nei registri di Stato Civile del Comune di PA NO (MI) atto n. 79, parte II, serie A, anno 2004);
II. Dispone che la presente sentenza, in copia autentica, sia inviata a cura del Cancelliere all'ufficiale di stato civile del Comune di PA NO (MI) affinché sia annotata ai sensi degli artt. 5 e 10 della legge 1° dicembre 1970 n. 898;
III. Affida il figlio minore in via condivisa a entrambi i genitori con collocamento paritetico presso Per_3 ciascun genitore, il quale trascorrerà pari tempo con il padre e con la madre e senza la necessità di un calendario di visite.
IV. Rigetta la domanda attorea di assegnazione della casa coniugale;
CP_ V. Dispone che dovrà versare a a titolo di assegno per il contributo al mantenimento dei Parte_2 figli la somma mensile di euro 200,00 (di cui euro 50,00 per ed euro 150,00 per ). Per_3 Per_2
Tale cifra dovrà essere corrisposta con decorrenza da novembre 2025, entro il giorno 10 di ogni mese e per 12 mensilità all'anno, con rivalutazione annuale secondo gli indici ISTAT. Pone, inoltre, a carico di per entrambi i figli, il 50% delle spese mediche, scolastiche e sportive Parte_2 della figlia da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto
(non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione). La richiesta di consenso dovrà pervenire alla controparte, in forma scritta, cartacea o telematica (posta elettronica, sms, messaggio whatsapp), almeno giorni quindici-salvo urgenze- prima del compimento della attività, con indicazione specifica della spesa;
l'altro genitore, con lo stesso mezzo, dovrà far pervenire il proprio eventuale dissenso motivato entro giorni sette dalla comunicazione;
in mancanza, la spesa si intenderà approvata ad ogni effetto. Nel medesimo termine, ove lo ritenga, potrà produrre eventuali diversi preventivi, a parità di condizioni. I conteggi di dare e avere dovranno essere effettuati tendenzialmente con cadenza mensile, prospettando mese per mese le spese di competenza. A tal fine, il genitore che ha anticipato le spese invierà la propria richiesta in forma scritta, cartacea o telematica, con i relativi documenti giustificativi -anche per le spese erogabili senza preventivo accordo- almeno quindici giorni prima della scadenza prevista per il mantenimento ordinario;
in tal caso il pagamento avverrà unitamente a quest'ultimo. Le richieste inviate oltre tale termine saranno soddisfatte unitamente al mantenimento ordinario del mese successivo. In caso di spese superiori a euro 500, ciascuno dei genitori dovrà anticipare -e quindi versare prima dell'erogazione- i relativi costi per la quota di propria spettanza;
VI. Conferma e recepisce gli accodi delle parti rispetto all'Assegno Unico;
VII. Rigetta le istanze istruttorie come in parte motiva
VIII. Dichiara compensate le spese di lite.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 27 novembre 2025
Il Presidente
Dott.ssa RA Gaggiotti
Il Giudice est.
Dott.ssa ET LD AN