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Sentenza 17 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Milano, sez. I, sentenza 17/04/2026, n. 1760 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Milano |
| Numero : | 1760 |
| Data del deposito : | 17 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01760/2026 REG.PROV.COLL.
N. 03225/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3225 del 2022, proposto da -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Alessandro Gariglio, con domicilio eletto presso il suo studio in Alessandria, P. S. Lucia n. 1;
contro
Ministero dell'Interno, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura dello Stato, domiciliataria ex lege in Milano, via Freguglia, 1;
per l'annullamento
- del provvedimento prot. -OMISSIS- del 5 settembre 2022, con il quale il Questore della Provincia di -OMISSIS- ha ordinato il rimpatrio della ricorrente con foglio di via obbligatorio al comune di sua abituale dimora e ha inibito alla predetta di fare ritorno nei comuni di -OMISSIS- e di -OMISSIS-per sei mesi, senza la preventiva autorizzazione della Questura;
Visto il ricorso, con i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno;
Vista l’ordinanza della sezione n. -OMISSIS- di rigetto della domanda di misure cautelari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella udienza camerale ex art. 72-bis del c.p.a. del 15 aprile 2026 il pres. Marco CE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Visto l’avviso di fissazione di udienza camerale ai sensi dell’art. 72-bis del c.p.a. ai soli fini della verifica della permanenza dell’interesse alla decisione, avviso regolarmente consegnato alla parte ricorrente e nel quale si precisa che la mancata manifestazione esplicita di interesse potrà essere valutata ai fini di una eventuale decisione di improcedibilità del ricorso ai sensi dell’art. 35, comma 1 lett. C) e dell’art. 84, comma 4, del c.p.a.;
dato atto che alla udienza camerale del 15.4.2026 nessuno è comparso per la parte ricorrente; che nemmeno è stata depositata una dichiarazione esplicita di persistenza dell’interesse alla decisione del ricorso nel merito e che nella udienza camerale stessa è stato dato avviso ai sensi dell’art. 73, comma 3, del c.p.a. circa la possibilità di una declaratoria di improcedibilità del giudizio per sopravvenuta carenza di interesse;
considerato che, indipendentemente da una dichiarazione d’ufficio – pur ammissibile - della improcedibilità del ricorso per sopraggiunta carenza di interesse sulla base delle disposizioni suindicate per le ragioni evidenziate nelle sentenze CGARS, n. 435/2022, TAR Veneto, I, n. 1010/2024 e TAR Sardegna, I, nn. 488/2025, p. 2. (e, ivi, svariati richiami giurisprudenziali ulteriori, alle cui argomentazioni si fa rinvio), il venire meno degli effetti, sin dal mese di marzo del 2023, del provvedimento di foglio di via obbligatorio, comporta la improcedibilità del giudizio per sopravvenuto difetto di interesse, dato che da un ipotetico accoglimento del ricorso nel merito la ricorrente non potrebbe trarre alcuna utilità;
che nondimeno concorrono giusti motivi per compensare tra le parti le spese del giudizio;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo dichiara improcedibile.
Spese compensate.
Dispone che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la parte ricorrente.
Così deciso in Milano nella camera di consiglio del 15 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Marco CE, Presidente, Estensore
Alberto Di Mario, Consigliere
Federico Giuseppe Russo, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| Marco CE |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.