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Sentenza 29 novembre 2025
Sentenza 29 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 29/11/2025, n. 366 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 366 |
| Data del deposito : | 29 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 740/2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati
Dr.ssa LE Stabile Presidente f.f.
Dr.ssa. LE Del Rio Giudice rel.
Dr. Leonardo Modica Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 740/2021 promossa da:
DI ID CE (C.F.: ) rappresentato e difeso, per procura in atti, C.F._1 dall'Avv. La Barbera Katia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Santo Stefano
Quisquina via Goethe 5;
ATTORE contro
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Controparte_1 C.F._2
Sottile ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a NA, in via Porta Palermo n. 111
(C.F.: ) rappresentata e difesa, per procura in atti, Controparte_2 CodiceFiscale_3 dall'Avv. Maurizio Traina del foro di Sciacca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
NA, via Piazza 4.
CONVENUTI
OGGETTO: impugnazione per lesione di legittima
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 pagina 1 di 9 e rappresentando: che il 5.2.2011 decedeva in NA ab intestato CP_1 Controparte_2 Per_1
, ivi nato il [...], padre dell'attore; che gli succedevano la moglie nata a
[...] Controparte_3
NA il 25.10.1934 e i figli , e . Controparte_1 CP_2 Pt_1
Che tra i fratelli si instaurava il procedimento n. 636/2013 concluso con ordinanza di progetto divisionale del 12.12.2017, dichiarato esecutivo, di cui alla relazione del CTU Geom. Per_2 indicato a pagine 51 e 52 della perizia in questione e alla scrittura privata sottoscritta tra le parti.
Che il Tribunale di Sciacca attribuiva a i seguenti beni: Controparte_3
F.M. 17 p.11a 32 sub. 4 - 5 - 6 e fabbricato non censito in catasto ricadente sulla p,lla 32 (unità immobiliari di c.da Case Sparse);
- F.M. 17 p.lla 1070 subb, 1 - 2, p.lla 1071 subb. 1 - 2 e p.lle 1064 e 1067 (unità immobiliari di c.da
Prato);
-Fiat Punto targata ED 282ZG;
-F.M. 16 p.lle 143 - 250 - 251 - 253 - 254 — 255 (fondo agricolo di c.da Casinella).
Che la divisione veniva effettuata previa collazione dei beni donati pro quota da , Persona_1 prima del suo decesso, con atto pubblico del 04.03.2009 in Notar registrato il 12.03.2009 e Per_3 trascritto il 20.03.2009, al solo figlio ed in particolare: Controparte_1
a) appezzamento di terreno sito in agro di NA in c.da Marcatesi iscritto al CT al f. 8 part.lla 88 porz. AA per ha 5.72.44 e part.lla 88 porz. AB per ha. 03.41.46, appezzamento di terreno sito in agro di
NA in c.da Aranci, iscritto al CT al f. 14 part.lla 257;
b) appezzamento di terreno sito in agro di NA in c.da Aranci Marcatesi iscritto al CT al f. 8 part.lla
178 porz. AA, part. 178 porz. AB, f. 14 agro di Bivoiia part. 238 porz. AA, part. 238 porz. AB;
c) appezzamento di terreno sito in agro di NA in c.da Cava iscritto al catasto al f.8 part.lla 158 porz.
AA, part. 158 porz. AB, part.lla 158 porz. AC, part.lla 159.
Che con il medesimo atto di donazione cedeva a la propria quota Controparte_3 Controparte_1 parte e pertanto, parte attrice, ne chiede la collazione.
Che, con atto di compravendita Notaio di NA il 2.9.1983 rep. 1802 trascritto Persona_4 ad Agrigento il 16.11.1983 n. 19869817424 acquistava da e un Persona_1 CP_4 CP_5 appezzamento di terreno in c.da Prato agro di NA, distinto in catasto al f. 17 part. 33 dichiarando di trovarsi in regime di comunione legale dei beni con la moglie e quindi che l'acquisto Controparte_3 doveva intendersi effettuato anche a favore della stessa.
Che il 19.2.2018 decedeva e, preso atto del mancato consenso di a Controparte_3 Parte_2 procedere alla divisione dell'asse ereditario, proponeva tentativo di mediazione Parte_1
pagina 2 di 9 avanti all'Organismo di mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca cui aderiva
[...] ma non , che si chiudeva con verbale negativo il 13.5.2021 per CP_2 Controparte_1 assenza del germano.
Che con testamento pubblico del 12.10.2011 , dopo aver revocato ogni precedente Controparte_3 disposizione, lasciava ai figli e soltanto tutti i suoi diritti sui terreni che possedeva in CP_2 Pt_1
NA contrada Boschetto, catasto f. 21 part. 140, 117, 115 e 118, disponendo di tutto il resto, nello stato e consistenza in cui si trovi al momento della sua morte, al figlio , a condizione che lo CP_1 stesso continui ad assisterla fino alla morte. In caso di inadempimento disponeva che l'intera eredità si devolvesse secondo le norme della successione legittima.
Che disponeva di beni non suoi in favore di e essendo i Controparte_3 Controparte_2 Pt_1 fondi di proprietà dell'attore, in virtù dell'ordinanza del Tribunale di Sciacca del 12.12.2017 nel procedimento di divisione ereditaria in morte di n. 636 del 2013. Persona_1
Che quindi la disposizione testamentaria è nulla e il testamento pubblicato da è Controparte_1 lesivo della legittima dei germani e . Parte_1 CP_2
Che i beni appartenenti a come, da indagini effettuate presso l'Agenzia delle Entrate Controparte_3 di Agrigento, sono i seguenti immobili di cui al catasto fabbricati: f. 17, part. 32, sub 4, 5, 6 (titolarità
1/1); f. 17, part. 1070 1, 2 (titolarità 1/1); f. 16, part. 143 (1/1), 250 (1/1), 251 (1/1), 253
(comproprietaria) 254 (1/1), 255 (1/1)); f. 17 part. 33 (in comunione dei beni); f. 21 part. 114 (1/1); 118
(1/1); ai quali devono essere aggiunti per collazione i seguenti beni donati a per atto Controparte_1 pubblico del 4.3.2009 in Notar registrato il 12.3.2009 e trascritto il 20.3.2009: F. 8 part. 88 Per_3
(1/2); F. 14 part. 257 (1/2); F. 8 part. 178 (1/2); F. 14 part. 238 (1/2); F. 8 part. 158 e 159 (1/2).
Che la de cuius poteva disporre solo di 1/3 del suo patrimonio spettando ai figli i 2/3 dell'asse ereditario.
Concludeva chiedendo di disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota della quale il de cuius , Controparte_3 nata a [...] il [...] poteva disporre nei limiti della quota medesima ammontante nella somma che il Tribunale vorrà determinare. Chiedeva in via istruttoria CTU tesa ad accertare l'asse ereditario della de cuius comprensivo dei beni di cui era titolare previa collazione dei beni già Controparte_3 donati e determinare la quota di legittima spettante a parte attrice.
Si costituiva, con comparsa di costituzione depositata il 5.1.2022, che rappresentava Controparte_1 come, sebbene il prima della morte ebbe a donare solo a lui i beni sopra descritti, è Persona_1 anche vero che, per espressa volontà del de cuius e della di lui moglie , tali beni non Controparte_3 devono essere computati in collazione atteso che, giusta scrittura privata in pari data, stipulata pagina 3 di 9 successivamente all'atto di donazione ed in presenza dello stesso ufficiale rogante, il. CP_1
, nel riceverli, si è assunto “l'onere di prestare assistenza e cura, anche in caso di malattia, ai
[...] donanti, loro vita natural durante”; che per il combinato disposto degli artt. 742 e 770 c.c. i beni ricevuti dal convenuto nel detto atto non devono comprendersi nella formazione della massa perché lo stesso ha natura di donazione remuneratoria e che non devono essere oggetto di collazione, mentre lo devono essere i beni donati ai signori e e che, in ogni caso, ai Controparte_2 Parte_1 sensi dell'art. 564 2° comma c.c., gli stessi devono imputare alla loro quota di legittima il valore delle loro donazioni. Che erroneamente controparte inserisce tra i beni della massa il trattore targato AG
19736 con rimorchio targato AG 1366. Tale veicolo, infatti, alla data dell'apertura della successione non era più nella disponibilità del de cuius che lo aveva venduto al nipote a cui oggi Persona_1 il veicolo risulta intestato. Ha concluso chiedendo: “ritenere e dichiarare la volontà irrevocabile del convenuto di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria;
ritenere e dichiarare che i beni donati al convenuto con atto di donazione del 4/9/2009 in Notar reg. Controparte_1 Persona_5 il 20/3/2009, non sono soggetti a collazione per espressa e/o tacita volontà del donante;
ritenere e Con dichiarare che i beni donati in vita dal de cuius ai fratelli e sono Controparte_2 Parte_1 soggetti a collazione;
ritenere e dichiarare che il trattore targato AG 19736 con rimorchio targato AG
13 non appartiene alla massa ereditaria;
in subordine, e nella denegata ipotesi di determinazione tendente a considerare i beni donati al convenuto soggetti a collazione, ma solo Controparte_1 nella misura di ½; disporre, relativamente ai suddetti immobili contenuti in atto di donazione del
4/9/2009 in Notar reg. il 20/3/2009, la collazione per imputazione, imputando, per Persona_5
l'effetto, il valore del donato alla quota ereditaria da attribuirsi al sig. . disporre, Controparte_1 quale mezzo al fine, CTU per valutare la consistenza della massa ereditaria e per la formazione delle quote con relativi conguagli, tenendo conto delle valutazioni di stima degli immobili contenute nella ctp a firma del dott. agronomo allegata alla produzione dei convenuti;
predisporre Persona_6 progetto di divisione che assegni ai convenuti quote contigue ed adiacenti nella misura di legge ed in applicazione del principio della collazione per imputazione di cui sopra”.
Si costituiva la convenuta ad adiuvandum in relazione alle richieste di Controparte_2 Parte_1
chiedendo previo accertamento e ricostruzione dell'asse ereditario con la collazione dei beni
[...] donati, di disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota della quale la de cuius poteva disporre, Controparte_3 nei limiti della quota medesima ammontante nella somma che codesto Tribunale vorrà determinare.
Con memoria 183 co. 6 n. 1 c.p.c. parte attrice prendeva posizione sulle deduzioni del convenuto relative alla scrittura privata stipulata il 4.3.2009 tra il convenuto ed i genitori, evidenziando come la pagina 4 di 9 stessa non abbia efficacia nei confronti di terzi e che nella sostanza configuri una donazione modale o comunque remuneratoria, che avrebbe dovuto essere stipulata per atto pubblico, conseguendone la nullità. Che inoltre detta scrittura privata non può essere ritenuta quale dispensa da collazione. Quanto al trattore con rimorchio ha rappresentato come il fatto che sia stato venduto è affermazione priva di riscontro. Così precisava le proprie domande: “Preliminarmente ritenere e dichiarare la nullità della scrittura privata del 4.03.2009 sottoscritta da , da e Controparte_1 Persona_1 CP_3
. Nel merito Previo accertamento e ricostruzione dell'asse ereditario con la collazione dei
[...] beni donati - disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota della quale la de cuius, , nata a [...]
NA il 25/10/1934 (C.F. ) poteva disporre, nei limiti della quota medesima C.F._4 ammontante nella somma che codesto Tribunale vorrà determinare;
- rigettare tutte le domande ed eccezioni di parte convenuta siccome infondate in fatto ed in diritto”. Controparte_1
All'esito dell'udienza del 12.12.2023 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e messa in decisione con termini 190 c.p.c. all'udienza del 15.10.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Quanto alla domanda proposta da parte attrice con memoria 183 co. 6 n.1 c.p.c. di dichiarare, in via preliminare, la nullità della scrittura privata stipulata il 4.3.2009 tra , e Controparte_1 Persona_1
, la domanda merita accoglimento. Controparte_3
Emerge come l'atto in questione sia stato dalle parti redatto con riferimento alla donazione stipulata il
4/3/2009 in Notar e trascritta. il 20/3/2009. Nello stesso le parti, a modifica dell'atto di Persona_5 donazione in questione, inseriscono l'obbligo per il donatario di prestare loro Controparte_1 assistenza e cura loro vita natural durante precisando che, in caso di inadempienza, la donazione deve intendersi risolta.
L'atto è stato redatto senza il rispetto delle forme di legge, essendo necessaria la redazione per atto pubblico, a pena di nullità ai sensi dell'art. 782, 793 c.c..
Va dichiarata quindi, in accoglimento della domanda preliminare proposta da parte attrice con memoria 183 co.
6 n. 1 c.p.c., la nullità della scrittura privata del 4/3/2009 stipulata tra , e Persona_1 Controparte_3 [...]
. CP_1
2.Quanto alla domanda di riduzione per lesione di legittima presentata da e da Parte_1 [...]
va preliminarmente dichiarata la parte di decaduta dalla possibilità di CP_2 CP_2 proporla ai sensi dell'art. 167 c.p.c., essendosi la stessa costituita oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c
Quanto alla domanda proposta da parte attrice, mette conto evidenziare in punto di diritto, che l'azione di riduzione è volta a far dichiarare l'inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie o degli pagina 5 di 9 atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius che, eccedendo la quota di disponibile, hanno leso la quota riservata dalla legge ad alcune categorie di successibili come legittimari.
Tale azione è di natura personale ed individuale ed ha, come causa petendi, la qualità di erede necessario e l'avvenuta lesione della quota di legittima, per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius e, come petitum, la diminuzione quantitativa od anche la totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore degli eredi o di terzi nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva e ciò con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione
(Cass. civ. sez. I, n. 9424 dell'11.06.2003). Il confronto avviene in base ad una certa rappresentazione patrimoniale che il legittimario deve indicare nei suoi estremi essenziali già nella domanda, perché la lesione di legittima deve essere enunciata in termini concreti e non come mera eventualità.
L'esito negativo del confronto non deve necessariamente essere enunciato in termini aritmetici, ma deve emergere con univocità dal rapporto tra relictum e donatum, potendo la lesione di legittima essere ravvisata anche attraverso presunzioni semplici.
Sul punto deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore;
a tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius (Cass. Civ. n. 1357/2017). Poiché l'azione di riduzione presuppone la ricostituzione della massa ereditaria del defunto, l'attore che agisce in riduzione ha altresì l'onere di allegare e di provare quali siano le componenti patrimoniali facenti parte di detta massa, in particolare dimostrando che i beni allegati siano effettivamente appartenuti al defunto. A tal fine, l'attore che agisce in riduzione ha l'onere di allegare e di provare i titoli di provenienza dei cespiti patrimoniali attribuiti al patrimonio ereditario. E ancora è stato osservato che l'attore che agisce in riduzione ha l'onere di indicare puntualmente quali siano i beni facenti parte del patrimonio ereditario, posto che in assenza di una estesa indagine sull'intero patrimonio del defunto, non è dato poter discutere di lesione della quota di legittima, giacché, quand'anche tale lesione fosse sussistente, alla stessa ben potrebbe porsi rimedio con una diversa distribuzione del patrimonio relitto, sia di natura immobiliare che mobiliare, come previsto dall'art. 553 c.c.” (cfr. Cass. Civ. n.
22325/2017). Sebbene sempre la Cassazione, abbia specificato come non sia necessaria una ricostruzione aritmetica del valore dell'asse ereditario e dell'entità della lesione, ha altresì affermato pagina 6 di 9 che, antecedente logico, è la allegazione e prova dell'entità del patrimonio del de cuius, di quanto spetterebbe per legittima e di quanto si è avuto (Cass. 17926/2020).
Di recente la Suprema Corte di Cassazione (Sezione II, sentenza 24 ottobre 2024, n. 27580), quanto all'indicazione del valore del patrimonio ha evidenziando come, con riferimento all'onere probatorio incombente sul legittimario che agisca in riduzione, la sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario non implica la necessità di precisare nella domanda l'entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima.
2.1Tanto premesso, la domanda di riduzione per lesione di legittima formulata da parte attrice è infondata, non essendo possibile avere certezza dell'entità del patrimonio e dei beni che compongono l'eredità della de IS . Controparte_3
2.2In citazione, infatti, viene dato atto del fatto che il compendio ereditario in questione è composto da vari beni immobili;
che a parte attrice e alla convenuta sono stati assegnati per Controparte_2 testamento tutti i diritti dei terreni che la de cuius possedeva in NA contrada Boschetto, catasto f. 21 part. 140, 117, 115 e 118; che la testatrice disponeva in favore di di tutto il restante Controparte_1 patrimonio nello stato e consistenza in cui si sarebbe trovato al momento della sua morte.
In relazione a tre immobili: f. 21 part. 140. 117 e 115, tra e i figli si è avuto un Controparte_3 giudizio di divisione in forza del quale detti beni sono stati attribuiti a . Per effetto Parte_1 della successiva divisione le disposizioni testamentarie relative ai beni in questione hanno perso efficacia e devono comunque ritenersi nulle. A parte attrice risulta quindi destinata, alla data di apertura della successione, un'unica particella (f. 21 n. 118). Di questa particella, così come di quella indicata in citazione al f. 21 n. 114, di proprietà esclusiva della de cuius, non vi sono elementi in atti utili a ricostruirne valore e tipologia, mancando i titoli di proprietà e le visure catastali o comunque atti dai quali desumere i dati in questione. Inoltre, in forza dell'atto di divisione effettuato tra la ed i CP_3 figli, alla stessa andava anche la Fiat Punto targata ED 282ZG, bene del quale viene fatta menzione da parte attrice non essendo tuttavia precisato se anche detto bene sia poi confluito nell'eredità materna, non essendovene più menzione a pagina tre dell'atto di citazione. La CTU depositata da parte attrice, relativa al pregresso giudizio di divisione effettuato tra le parti e la madre , riguarda Controparte_3 solo alcuni dei beni della stessa.
2.3Inoltre il convenuto nel costituirsi e nel chiedere la divisione dei beni ha fatto riferimento alla necessità che venga effettuata la collazione anche dei beni di cui alle donazioni effettuate ai fratelli
[...]
e , affermazione sulla quale parte attrice e la convenuta non CP_2 Pt_1 Controparte_2 pagina 7 di 9 hanno preso posizione, con conseguente possibilità che vi siano beni donati in vita dalla de cuius ai predetti che andrebbero comunque calcolati con il procedimento di riunione fittizia ai fini della valutazione della sussistenza di una lesione della legittima.
2.4D'altro canto in citazione parte attrice nell'indicare i dati catastali degli immobili facenti parte dell'eredità della , non afferma espressamente che questi siano gli unici beni inclusi nell'eredità CP_3 della stessa ed ha chiesto di disporre una consulenza tecnica d'ufficio tesa ad accertare l'asse ereditario della de cuius comprensivo di tutti i beni patrimoniali di cui era titolare previa collazione dei beni donati, CTU che tuttavia, non è stata disposta essendo esplorativa.
Mancano inoltre in relazione ad alcuni dei beni indicati in citazione i titoli che ne provino, anche per presunzioni, l'appartenenza all'asse ereditario della de cuius.
In particolare, la proprietà in capo alla de cuius di alcuni dei beni facenti parte dell'asse ereditario può ritenersi provata per presunzioni in relazione agli immobili di cui alle particelle 32 sub 4, 5, 6; 1070 sub
1, 2; 1071 sub 1, 2 1064, 1067, F.M. 16 part.lle 143, 250, 251, 253, 254, 255, essendovi il provvedimento emesso dal Tribunale di Sciacca il 12.12.2017 n. 5758 con cui è stata disposta la divisione dei beni tra la e i figli, odierne parti del giudizio, ed in forza del quale detti immobili CP_3 sono stati assegnati alla stessa;
può altresì desumersi in via presuntiva la titolarità in capo a CP_3
alla data del decesso, relativamente all'immobile al F.M. 17 part. 33, essendo stato allegato il
[...] titolo di provenienza. Mancano invece elementi indicativi della sussistenza della proprietà in capo alla stessa degli ulteriori beni indicati in citazione di cui al F.M. 21 part 114 e 118.
2.5La domanda deve essere quindi rigettata non essendo possibile determinare consistenza e valore del compendio ereditario della de cuius . Controparte_3
3. Quanto alla domanda di divisione presentata dal convenuto occorre rilevare che la stessa è inammissibile mancando i titoli di proprietà per alcuni dei beni da dividere.
Più nello specifico, in ordine alle domande di riduzione (così come in ordine alle domande di divisione), in mancanza della allegazione e prova di tutti i titoli di proprietà dei beni del dante causa che compongono l'asse ereditario non è possibile disporre una C.T.U. volta a ricostruire i beni caduti in successione, la loro stima e le quote di riserva spettanti, poiché l'onere probatorio di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire la composizione e il valore della massa ereditaria
è proprio in capo all'attore erede legittimario, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione (Cassazione 14473/2011); è indispensabile cioè che le suddette domande siano sorrette da certificati storici catastali e da documentazione concernente i titoli di provenienza, le iscrizioni e le trascrizioni relativamente ai beni nell'ultimo ventennio (o quanto meno, in sostituzione, di una relazione notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari). pagina 8 di 9 Ciò è necessario per la verifica dell'esistenza o meno di condizioni ostative dell'azione ivi esperita, quali quelle afferenti alla sussistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio, nonché
l'esistenza eventuale di altri litisconsorti necessari (creditori o aventi causa da un partecipante alla comunione).
Va, ancora, ricordato che ogni giudizio concernente la proprietà o altro diritto reale sulla cosa ha natura di “giudizio petitorio”; cosicché in tale nozione devono ricomprendersi altresì i giudizi di divisione, di restituzione a seguito di esperita azione per lesione di legittima (esperita nella fattispecie in esame) e di petitio hereditatis, i quali hanno, per fondamento, il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune e che importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione (cfr., in tal senso, Cass., n. 6202/1982 e, più di recente, Cass. 1210/2017).
3.1Nel caso di specie la parte non ha compiutamente assolto all'onere di prova dei fatti costitutivi dell'azione di divisione proposta mancando in relazione ad alcuni dei beni, i titoli che provino, anche per presunzioni, l'appartenenza dei predetti beni all'asse ereditario della de cuius.
La domanda di divisione ereditaria proposta dal convenuto, deve essere quindi dichiarata inammissibile, mancando elementi tali da far ritenere che nella comunione ereditaria siano entrati tutti i beni indicati in citazione, in particolare, con riguardo ai beni 1 part. 114 e 118. Pt_3
Le spese di lite, stante l'esito del giudizio, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
- Dichiara la nullità della scrittura privata stipulata tra , da e Controparte_1 Persona_1
il 4.3.2009; Controparte_3
- rigetta la domanda di riduzione proposta da parte attrice;
- dichiara inammissibile le domanda di riduzione presentata dalla convenuta;
Controparte_2
- Dichiara inammissibile la domanda di divisione proposta dal convenuto . Controparte_1
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Sciacca nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente f.f.
LE Del Rio LE Stabile.
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di SCIACCA
Sezione Civile Unica
Il Tribunale, nella persona dei seguenti magistrati
Dr.ssa LE Stabile Presidente f.f.
Dr.ssa. LE Del Rio Giudice rel.
Dr. Leonardo Modica Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 740/2021 promossa da:
DI ID CE (C.F.: ) rappresentato e difeso, per procura in atti, C.F._1 dall'Avv. La Barbera Katia ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Santo Stefano
Quisquina via Goethe 5;
ATTORE contro
(C.F.: ) rappresentato e difeso dall'Avv. Luigi Controparte_1 C.F._2
Sottile ed elettivamente domiciliato presso il suo studio a NA, in via Porta Palermo n. 111
(C.F.: ) rappresentata e difesa, per procura in atti, Controparte_2 CodiceFiscale_3 dall'Avv. Maurizio Traina del foro di Sciacca ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in
NA, via Piazza 4.
CONVENUTI
OGGETTO: impugnazione per lesione di legittima
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da verbale d'udienza, riportandosi integralmente ai propri scritti difensivi in atti.
Svolgimento del processo
Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva in giudizio Parte_1 CP_1 pagina 1 di 9 e rappresentando: che il 5.2.2011 decedeva in NA ab intestato CP_1 Controparte_2 Per_1
, ivi nato il [...], padre dell'attore; che gli succedevano la moglie nata a
[...] Controparte_3
NA il 25.10.1934 e i figli , e . Controparte_1 CP_2 Pt_1
Che tra i fratelli si instaurava il procedimento n. 636/2013 concluso con ordinanza di progetto divisionale del 12.12.2017, dichiarato esecutivo, di cui alla relazione del CTU Geom. Per_2 indicato a pagine 51 e 52 della perizia in questione e alla scrittura privata sottoscritta tra le parti.
Che il Tribunale di Sciacca attribuiva a i seguenti beni: Controparte_3
F.M. 17 p.11a 32 sub. 4 - 5 - 6 e fabbricato non censito in catasto ricadente sulla p,lla 32 (unità immobiliari di c.da Case Sparse);
- F.M. 17 p.lla 1070 subb, 1 - 2, p.lla 1071 subb. 1 - 2 e p.lle 1064 e 1067 (unità immobiliari di c.da
Prato);
-Fiat Punto targata ED 282ZG;
-F.M. 16 p.lle 143 - 250 - 251 - 253 - 254 — 255 (fondo agricolo di c.da Casinella).
Che la divisione veniva effettuata previa collazione dei beni donati pro quota da , Persona_1 prima del suo decesso, con atto pubblico del 04.03.2009 in Notar registrato il 12.03.2009 e Per_3 trascritto il 20.03.2009, al solo figlio ed in particolare: Controparte_1
a) appezzamento di terreno sito in agro di NA in c.da Marcatesi iscritto al CT al f. 8 part.lla 88 porz. AA per ha 5.72.44 e part.lla 88 porz. AB per ha. 03.41.46, appezzamento di terreno sito in agro di
NA in c.da Aranci, iscritto al CT al f. 14 part.lla 257;
b) appezzamento di terreno sito in agro di NA in c.da Aranci Marcatesi iscritto al CT al f. 8 part.lla
178 porz. AA, part. 178 porz. AB, f. 14 agro di Bivoiia part. 238 porz. AA, part. 238 porz. AB;
c) appezzamento di terreno sito in agro di NA in c.da Cava iscritto al catasto al f.8 part.lla 158 porz.
AA, part. 158 porz. AB, part.lla 158 porz. AC, part.lla 159.
Che con il medesimo atto di donazione cedeva a la propria quota Controparte_3 Controparte_1 parte e pertanto, parte attrice, ne chiede la collazione.
Che, con atto di compravendita Notaio di NA il 2.9.1983 rep. 1802 trascritto Persona_4 ad Agrigento il 16.11.1983 n. 19869817424 acquistava da e un Persona_1 CP_4 CP_5 appezzamento di terreno in c.da Prato agro di NA, distinto in catasto al f. 17 part. 33 dichiarando di trovarsi in regime di comunione legale dei beni con la moglie e quindi che l'acquisto Controparte_3 doveva intendersi effettuato anche a favore della stessa.
Che il 19.2.2018 decedeva e, preso atto del mancato consenso di a Controparte_3 Parte_2 procedere alla divisione dell'asse ereditario, proponeva tentativo di mediazione Parte_1
pagina 2 di 9 avanti all'Organismo di mediazione del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sciacca cui aderiva
[...] ma non , che si chiudeva con verbale negativo il 13.5.2021 per CP_2 Controparte_1 assenza del germano.
Che con testamento pubblico del 12.10.2011 , dopo aver revocato ogni precedente Controparte_3 disposizione, lasciava ai figli e soltanto tutti i suoi diritti sui terreni che possedeva in CP_2 Pt_1
NA contrada Boschetto, catasto f. 21 part. 140, 117, 115 e 118, disponendo di tutto il resto, nello stato e consistenza in cui si trovi al momento della sua morte, al figlio , a condizione che lo CP_1 stesso continui ad assisterla fino alla morte. In caso di inadempimento disponeva che l'intera eredità si devolvesse secondo le norme della successione legittima.
Che disponeva di beni non suoi in favore di e essendo i Controparte_3 Controparte_2 Pt_1 fondi di proprietà dell'attore, in virtù dell'ordinanza del Tribunale di Sciacca del 12.12.2017 nel procedimento di divisione ereditaria in morte di n. 636 del 2013. Persona_1
Che quindi la disposizione testamentaria è nulla e il testamento pubblicato da è Controparte_1 lesivo della legittima dei germani e . Parte_1 CP_2
Che i beni appartenenti a come, da indagini effettuate presso l'Agenzia delle Entrate Controparte_3 di Agrigento, sono i seguenti immobili di cui al catasto fabbricati: f. 17, part. 32, sub 4, 5, 6 (titolarità
1/1); f. 17, part. 1070 1, 2 (titolarità 1/1); f. 16, part. 143 (1/1), 250 (1/1), 251 (1/1), 253
(comproprietaria) 254 (1/1), 255 (1/1)); f. 17 part. 33 (in comunione dei beni); f. 21 part. 114 (1/1); 118
(1/1); ai quali devono essere aggiunti per collazione i seguenti beni donati a per atto Controparte_1 pubblico del 4.3.2009 in Notar registrato il 12.3.2009 e trascritto il 20.3.2009: F. 8 part. 88 Per_3
(1/2); F. 14 part. 257 (1/2); F. 8 part. 178 (1/2); F. 14 part. 238 (1/2); F. 8 part. 158 e 159 (1/2).
Che la de cuius poteva disporre solo di 1/3 del suo patrimonio spettando ai figli i 2/3 dell'asse ereditario.
Concludeva chiedendo di disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota della quale il de cuius , Controparte_3 nata a [...] il [...] poteva disporre nei limiti della quota medesima ammontante nella somma che il Tribunale vorrà determinare. Chiedeva in via istruttoria CTU tesa ad accertare l'asse ereditario della de cuius comprensivo dei beni di cui era titolare previa collazione dei beni già Controparte_3 donati e determinare la quota di legittima spettante a parte attrice.
Si costituiva, con comparsa di costituzione depositata il 5.1.2022, che rappresentava Controparte_1 come, sebbene il prima della morte ebbe a donare solo a lui i beni sopra descritti, è Persona_1 anche vero che, per espressa volontà del de cuius e della di lui moglie , tali beni non Controparte_3 devono essere computati in collazione atteso che, giusta scrittura privata in pari data, stipulata pagina 3 di 9 successivamente all'atto di donazione ed in presenza dello stesso ufficiale rogante, il. CP_1
, nel riceverli, si è assunto “l'onere di prestare assistenza e cura, anche in caso di malattia, ai
[...] donanti, loro vita natural durante”; che per il combinato disposto degli artt. 742 e 770 c.c. i beni ricevuti dal convenuto nel detto atto non devono comprendersi nella formazione della massa perché lo stesso ha natura di donazione remuneratoria e che non devono essere oggetto di collazione, mentre lo devono essere i beni donati ai signori e e che, in ogni caso, ai Controparte_2 Parte_1 sensi dell'art. 564 2° comma c.c., gli stessi devono imputare alla loro quota di legittima il valore delle loro donazioni. Che erroneamente controparte inserisce tra i beni della massa il trattore targato AG
19736 con rimorchio targato AG 1366. Tale veicolo, infatti, alla data dell'apertura della successione non era più nella disponibilità del de cuius che lo aveva venduto al nipote a cui oggi Persona_1 il veicolo risulta intestato. Ha concluso chiedendo: “ritenere e dichiarare la volontà irrevocabile del convenuto di procedere allo scioglimento della comunione ereditaria;
ritenere e dichiarare che i beni donati al convenuto con atto di donazione del 4/9/2009 in Notar reg. Controparte_1 Persona_5 il 20/3/2009, non sono soggetti a collazione per espressa e/o tacita volontà del donante;
ritenere e Con dichiarare che i beni donati in vita dal de cuius ai fratelli e sono Controparte_2 Parte_1 soggetti a collazione;
ritenere e dichiarare che il trattore targato AG 19736 con rimorchio targato AG
13 non appartiene alla massa ereditaria;
in subordine, e nella denegata ipotesi di determinazione tendente a considerare i beni donati al convenuto soggetti a collazione, ma solo Controparte_1 nella misura di ½; disporre, relativamente ai suddetti immobili contenuti in atto di donazione del
4/9/2009 in Notar reg. il 20/3/2009, la collazione per imputazione, imputando, per Persona_5
l'effetto, il valore del donato alla quota ereditaria da attribuirsi al sig. . disporre, Controparte_1 quale mezzo al fine, CTU per valutare la consistenza della massa ereditaria e per la formazione delle quote con relativi conguagli, tenendo conto delle valutazioni di stima degli immobili contenute nella ctp a firma del dott. agronomo allegata alla produzione dei convenuti;
predisporre Persona_6 progetto di divisione che assegni ai convenuti quote contigue ed adiacenti nella misura di legge ed in applicazione del principio della collazione per imputazione di cui sopra”.
Si costituiva la convenuta ad adiuvandum in relazione alle richieste di Controparte_2 Parte_1
chiedendo previo accertamento e ricostruzione dell'asse ereditario con la collazione dei beni
[...] donati, di disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota della quale la de cuius poteva disporre, Controparte_3 nei limiti della quota medesima ammontante nella somma che codesto Tribunale vorrà determinare.
Con memoria 183 co. 6 n. 1 c.p.c. parte attrice prendeva posizione sulle deduzioni del convenuto relative alla scrittura privata stipulata il 4.3.2009 tra il convenuto ed i genitori, evidenziando come la pagina 4 di 9 stessa non abbia efficacia nei confronti di terzi e che nella sostanza configuri una donazione modale o comunque remuneratoria, che avrebbe dovuto essere stipulata per atto pubblico, conseguendone la nullità. Che inoltre detta scrittura privata non può essere ritenuta quale dispensa da collazione. Quanto al trattore con rimorchio ha rappresentato come il fatto che sia stato venduto è affermazione priva di riscontro. Così precisava le proprie domande: “Preliminarmente ritenere e dichiarare la nullità della scrittura privata del 4.03.2009 sottoscritta da , da e Controparte_1 Persona_1 CP_3
. Nel merito Previo accertamento e ricostruzione dell'asse ereditario con la collazione dei
[...] beni donati - disporre la reintegrazione della legittima mediante la proporzionale riduzione delle predette disposizioni testamentarie eccedenti la quota della quale la de cuius, , nata a [...]
NA il 25/10/1934 (C.F. ) poteva disporre, nei limiti della quota medesima C.F._4 ammontante nella somma che codesto Tribunale vorrà determinare;
- rigettare tutte le domande ed eccezioni di parte convenuta siccome infondate in fatto ed in diritto”. Controparte_1
All'esito dell'udienza del 12.12.2023 la causa veniva rinviata per precisazione delle conclusioni e messa in decisione con termini 190 c.p.c. all'udienza del 15.10.2024.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1.Quanto alla domanda proposta da parte attrice con memoria 183 co. 6 n.1 c.p.c. di dichiarare, in via preliminare, la nullità della scrittura privata stipulata il 4.3.2009 tra , e Controparte_1 Persona_1
, la domanda merita accoglimento. Controparte_3
Emerge come l'atto in questione sia stato dalle parti redatto con riferimento alla donazione stipulata il
4/3/2009 in Notar e trascritta. il 20/3/2009. Nello stesso le parti, a modifica dell'atto di Persona_5 donazione in questione, inseriscono l'obbligo per il donatario di prestare loro Controparte_1 assistenza e cura loro vita natural durante precisando che, in caso di inadempienza, la donazione deve intendersi risolta.
L'atto è stato redatto senza il rispetto delle forme di legge, essendo necessaria la redazione per atto pubblico, a pena di nullità ai sensi dell'art. 782, 793 c.c..
Va dichiarata quindi, in accoglimento della domanda preliminare proposta da parte attrice con memoria 183 co.
6 n. 1 c.p.c., la nullità della scrittura privata del 4/3/2009 stipulata tra , e Persona_1 Controparte_3 [...]
. CP_1
2.Quanto alla domanda di riduzione per lesione di legittima presentata da e da Parte_1 [...]
va preliminarmente dichiarata la parte di decaduta dalla possibilità di CP_2 CP_2 proporla ai sensi dell'art. 167 c.p.c., essendosi la stessa costituita oltre il termine di cui all'art. 166 c.p.c
Quanto alla domanda proposta da parte attrice, mette conto evidenziare in punto di diritto, che l'azione di riduzione è volta a far dichiarare l'inefficacia, in tutto o in parte, delle disposizioni testamentarie o degli pagina 5 di 9 atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius che, eccedendo la quota di disponibile, hanno leso la quota riservata dalla legge ad alcune categorie di successibili come legittimari.
Tale azione è di natura personale ed individuale ed ha, come causa petendi, la qualità di erede necessario e l'avvenuta lesione della quota di legittima, per effetto delle disposizioni testamentarie ovvero degli atti di liberalità posti in essere in vita dal de cuius e, come petitum, la diminuzione quantitativa od anche la totale eliminazione delle attribuzioni patrimoniali compiute in favore degli eredi o di terzi nella misura necessaria per reintegrare la quota di riserva e ciò con effetto retroattivo al momento dell'apertura della successione
(Cass. civ. sez. I, n. 9424 dell'11.06.2003). Il confronto avviene in base ad una certa rappresentazione patrimoniale che il legittimario deve indicare nei suoi estremi essenziali già nella domanda, perché la lesione di legittima deve essere enunciata in termini concreti e non come mera eventualità.
L'esito negativo del confronto non deve necessariamente essere enunciato in termini aritmetici, ma deve emergere con univocità dal rapporto tra relictum e donatum, potendo la lesione di legittima essere ravvisata anche attraverso presunzioni semplici.
Sul punto deve rilevarsi che la giurisprudenza di legittimità ha stabilito che, in materia di successione testamentaria, il legittimario che propone l'azione di riduzione ha l'onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la sua quota di riserva, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore;
a tal fine, ha l'onere di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire se, ed in quale misura, sia avvenuta la lesione della sua quota di riserva oltre che proporre, sia pure senza l'uso di formule sacramentali, espressa istanza di conseguire la legittima, previa determinazione della medesima mediante il calcolo della disponibilità e la susseguente riduzione delle donazioni compiute in vita dal de cuius (Cass. Civ. n. 1357/2017). Poiché l'azione di riduzione presuppone la ricostituzione della massa ereditaria del defunto, l'attore che agisce in riduzione ha altresì l'onere di allegare e di provare quali siano le componenti patrimoniali facenti parte di detta massa, in particolare dimostrando che i beni allegati siano effettivamente appartenuti al defunto. A tal fine, l'attore che agisce in riduzione ha l'onere di allegare e di provare i titoli di provenienza dei cespiti patrimoniali attribuiti al patrimonio ereditario. E ancora è stato osservato che l'attore che agisce in riduzione ha l'onere di indicare puntualmente quali siano i beni facenti parte del patrimonio ereditario, posto che in assenza di una estesa indagine sull'intero patrimonio del defunto, non è dato poter discutere di lesione della quota di legittima, giacché, quand'anche tale lesione fosse sussistente, alla stessa ben potrebbe porsi rimedio con una diversa distribuzione del patrimonio relitto, sia di natura immobiliare che mobiliare, come previsto dall'art. 553 c.c.” (cfr. Cass. Civ. n.
22325/2017). Sebbene sempre la Cassazione, abbia specificato come non sia necessaria una ricostruzione aritmetica del valore dell'asse ereditario e dell'entità della lesione, ha altresì affermato pagina 6 di 9 che, antecedente logico, è la allegazione e prova dell'entità del patrimonio del de cuius, di quanto spetterebbe per legittima e di quanto si è avuto (Cass. 17926/2020).
Di recente la Suprema Corte di Cassazione (Sezione II, sentenza 24 ottobre 2024, n. 27580), quanto all'indicazione del valore del patrimonio ha evidenziando come, con riferimento all'onere probatorio incombente sul legittimario che agisca in riduzione, la sussistenza di oneri di deduzione a carico del legittimario non implica la necessità di precisare nella domanda l'entità monetaria della lesione, occorrendo, piuttosto, che la richiesta di riduzione di disposizioni testamentarie o donazioni sia giustificata alla stregua di una rappresentazione patrimoniale tale da rendere verosimile, anche sulla base di elementi presuntivi, la sussistenza della lesione di legittima.
2.1Tanto premesso, la domanda di riduzione per lesione di legittima formulata da parte attrice è infondata, non essendo possibile avere certezza dell'entità del patrimonio e dei beni che compongono l'eredità della de IS . Controparte_3
2.2In citazione, infatti, viene dato atto del fatto che il compendio ereditario in questione è composto da vari beni immobili;
che a parte attrice e alla convenuta sono stati assegnati per Controparte_2 testamento tutti i diritti dei terreni che la de cuius possedeva in NA contrada Boschetto, catasto f. 21 part. 140, 117, 115 e 118; che la testatrice disponeva in favore di di tutto il restante Controparte_1 patrimonio nello stato e consistenza in cui si sarebbe trovato al momento della sua morte.
In relazione a tre immobili: f. 21 part. 140. 117 e 115, tra e i figli si è avuto un Controparte_3 giudizio di divisione in forza del quale detti beni sono stati attribuiti a . Per effetto Parte_1 della successiva divisione le disposizioni testamentarie relative ai beni in questione hanno perso efficacia e devono comunque ritenersi nulle. A parte attrice risulta quindi destinata, alla data di apertura della successione, un'unica particella (f. 21 n. 118). Di questa particella, così come di quella indicata in citazione al f. 21 n. 114, di proprietà esclusiva della de cuius, non vi sono elementi in atti utili a ricostruirne valore e tipologia, mancando i titoli di proprietà e le visure catastali o comunque atti dai quali desumere i dati in questione. Inoltre, in forza dell'atto di divisione effettuato tra la ed i CP_3 figli, alla stessa andava anche la Fiat Punto targata ED 282ZG, bene del quale viene fatta menzione da parte attrice non essendo tuttavia precisato se anche detto bene sia poi confluito nell'eredità materna, non essendovene più menzione a pagina tre dell'atto di citazione. La CTU depositata da parte attrice, relativa al pregresso giudizio di divisione effettuato tra le parti e la madre , riguarda Controparte_3 solo alcuni dei beni della stessa.
2.3Inoltre il convenuto nel costituirsi e nel chiedere la divisione dei beni ha fatto riferimento alla necessità che venga effettuata la collazione anche dei beni di cui alle donazioni effettuate ai fratelli
[...]
e , affermazione sulla quale parte attrice e la convenuta non CP_2 Pt_1 Controparte_2 pagina 7 di 9 hanno preso posizione, con conseguente possibilità che vi siano beni donati in vita dalla de cuius ai predetti che andrebbero comunque calcolati con il procedimento di riunione fittizia ai fini della valutazione della sussistenza di una lesione della legittima.
2.4D'altro canto in citazione parte attrice nell'indicare i dati catastali degli immobili facenti parte dell'eredità della , non afferma espressamente che questi siano gli unici beni inclusi nell'eredità CP_3 della stessa ed ha chiesto di disporre una consulenza tecnica d'ufficio tesa ad accertare l'asse ereditario della de cuius comprensivo di tutti i beni patrimoniali di cui era titolare previa collazione dei beni donati, CTU che tuttavia, non è stata disposta essendo esplorativa.
Mancano inoltre in relazione ad alcuni dei beni indicati in citazione i titoli che ne provino, anche per presunzioni, l'appartenenza all'asse ereditario della de cuius.
In particolare, la proprietà in capo alla de cuius di alcuni dei beni facenti parte dell'asse ereditario può ritenersi provata per presunzioni in relazione agli immobili di cui alle particelle 32 sub 4, 5, 6; 1070 sub
1, 2; 1071 sub 1, 2 1064, 1067, F.M. 16 part.lle 143, 250, 251, 253, 254, 255, essendovi il provvedimento emesso dal Tribunale di Sciacca il 12.12.2017 n. 5758 con cui è stata disposta la divisione dei beni tra la e i figli, odierne parti del giudizio, ed in forza del quale detti immobili CP_3 sono stati assegnati alla stessa;
può altresì desumersi in via presuntiva la titolarità in capo a CP_3
alla data del decesso, relativamente all'immobile al F.M. 17 part. 33, essendo stato allegato il
[...] titolo di provenienza. Mancano invece elementi indicativi della sussistenza della proprietà in capo alla stessa degli ulteriori beni indicati in citazione di cui al F.M. 21 part 114 e 118.
2.5La domanda deve essere quindi rigettata non essendo possibile determinare consistenza e valore del compendio ereditario della de cuius . Controparte_3
3. Quanto alla domanda di divisione presentata dal convenuto occorre rilevare che la stessa è inammissibile mancando i titoli di proprietà per alcuni dei beni da dividere.
Più nello specifico, in ordine alle domande di riduzione (così come in ordine alle domande di divisione), in mancanza della allegazione e prova di tutti i titoli di proprietà dei beni del dante causa che compongono l'asse ereditario non è possibile disporre una C.T.U. volta a ricostruire i beni caduti in successione, la loro stima e le quote di riserva spettanti, poiché l'onere probatorio di allegare e comprovare tutti gli elementi occorrenti per stabilire la composizione e il valore della massa ereditaria
è proprio in capo all'attore erede legittimario, potendo solo in tal modo il giudice procedere alla sua reintegrazione (Cassazione 14473/2011); è indispensabile cioè che le suddette domande siano sorrette da certificati storici catastali e da documentazione concernente i titoli di provenienza, le iscrizioni e le trascrizioni relativamente ai beni nell'ultimo ventennio (o quanto meno, in sostituzione, di una relazione notarile attestante le risultanze delle visure catastali e dei registri immobiliari). pagina 8 di 9 Ciò è necessario per la verifica dell'esistenza o meno di condizioni ostative dell'azione ivi esperita, quali quelle afferenti alla sussistenza del diritto dominicale in capo alle parti del giudizio, nonché
l'esistenza eventuale di altri litisconsorti necessari (creditori o aventi causa da un partecipante alla comunione).
Va, ancora, ricordato che ogni giudizio concernente la proprietà o altro diritto reale sulla cosa ha natura di “giudizio petitorio”; cosicché in tale nozione devono ricomprendersi altresì i giudizi di divisione, di restituzione a seguito di esperita azione per lesione di legittima (esperita nella fattispecie in esame) e di petitio hereditatis, i quali hanno, per fondamento, il diritto di comproprietà o la titolarità di diritto reale su cosa comune e che importa, come necessario antecedente logico del provvedimento giudiziale conclusivo, l'accertamento del diritto medesimo e di quelli degli altri partecipanti alla comunione (cfr., in tal senso, Cass., n. 6202/1982 e, più di recente, Cass. 1210/2017).
3.1Nel caso di specie la parte non ha compiutamente assolto all'onere di prova dei fatti costitutivi dell'azione di divisione proposta mancando in relazione ad alcuni dei beni, i titoli che provino, anche per presunzioni, l'appartenenza dei predetti beni all'asse ereditario della de cuius.
La domanda di divisione ereditaria proposta dal convenuto, deve essere quindi dichiarata inammissibile, mancando elementi tali da far ritenere che nella comunione ereditaria siano entrati tutti i beni indicati in citazione, in particolare, con riguardo ai beni 1 part. 114 e 118. Pt_3
Le spese di lite, stante l'esito del giudizio, vengono interamente compensate tra le parti.
P.Q.M
Il Tribunale, definitivamente pronunciando
- Dichiara la nullità della scrittura privata stipulata tra , da e Controparte_1 Persona_1
il 4.3.2009; Controparte_3
- rigetta la domanda di riduzione proposta da parte attrice;
- dichiara inammissibile le domanda di riduzione presentata dalla convenuta;
Controparte_2
- Dichiara inammissibile la domanda di divisione proposta dal convenuto . Controparte_1
- Compensa le spese di lite tra le parti.
Così deciso in Sciacca nella camera di consiglio del 26.11.2025
Il Giudice rel. Il Presidente f.f.
LE Del Rio LE Stabile.
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