Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 7291
CASS
Sentenza 24 febbraio 2026

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  • Rigettato
    Mancanza di motivazione in relazione all'art. 606, lett. e) cod.proc.pen.

    La Corte ha ritenuto che la sentenza d'appello abbia analizzato la sentenza di primo grado alla luce delle doglianze proposte, confermando il giudizio di responsabilità per non aver moderato la velocità in relazione alle condizioni ambientali.

  • Rigettato
    Violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. in relazione all'art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen.

    La Corte ha affermato che non ricorre un'ipotesi di 'fatto diverso' in quanto non vi è stata una trasformazione radicale degli elementi essenziali della fattispecie che abbia generato incertezza sull'oggetto dell'imputazione e pregiudizio dei diritti di difesa.

  • Inammissibile
    Mancanza di motivazione in relazione all'art. 606, lett. e) cod.proc.pen. sul giudizio di bilanciamento delle circostanze

    La Corte ha ritenuto la doglianza attinente a una censura di merito non sindacabile in sede di legittimità e ha affermato che la Corte territoriale ha motivato adeguatamente sul punto, ritenendo le circostanze equivalenti in ragione delle condotte imprudenti dell'imputata.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 7291
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 7291
    Data del deposito : 24 febbraio 2026

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