Sentenza 24 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/02/2026, n. 7291 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7291 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2026 |
Testo completo
07291-26
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE
Composta da:
EMANUELE DI SALVO RI TERESA ARENA ANNA LUISA ANGELA RICCI MARINA CIRESE
-Presidente-
Relatore
BI EZ
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ON RI ET nato a [...] il [...]
Sent. n. sez. 25/2026 UP - 13/01/2026 R.G.N. 24247/2025 Motivazione Semplificata
avverso la sentenza del 09/04/2025 della CORTE APPELLO di ROMA
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere MARINA CIRESE;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore ROBERTO PATSCOT che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso. E' presente l'avvocato DONATONE ANTONIO del foro di ROMA in difesa di ON RI ET, che insiste nell'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 9 aprile 2025 la Corte d'appello di Roma ha confermato la sentenza con cui il Gup del locale Tribunale in data 16.5.2018, all'esito di rito abbreviato, aveva ritenuto AR AR ET colpevole del reato di cui all'art. 589, comma 2, cod.pen. a lei ascritto e, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante, applicata la diminuente per il rito, la aveva condannata alla pena di mesi otto di reclusione con pena sospesa e non menzione della condanna nel certificato del casellario giudiziale oltre alla sospensione della patente di guida per anni uno.
2. Il fatto oggetto del procedimento può essere così sintetizzato: in data 3.9.2015, alle ore 7 e 15 circa, in condizioni di traffico normale e scorrevole, AR AR ET alla guida della sua autovettura Renault Clio tg. EY737RV, percorrendo Via E. Spalla, proveniente da Via del Tintoretto con direzione Via di Grotta Perfetta, giunta in prossimità del palo dell'illuminazione n. 14 avvertiva un urto sulla parte frontale sinistra della vettura e vedeva una sagoma cadere sulla parte sinistra della medesima. Il conducente di altra autovettura, che si trovava a distanza di circa 5-10 metri, tale AS AR NC, riferiva agli operanti che, in prossimità del palo dell'illuminazione pubblica n. 14, il veicolo condotto dalla AR aveva impattato sulla parte sinistra dell'auto un pedone che stava facendo running di spalle al flusso veicolare in prossimità del ciglio del marciapiede di destra. La vittima aveva improvvisamente tentato l'attraversamento della carreggiata a passo veloce ed era stata caricata sulla parte sinistra del cofano per poi ricadere sempre sulla parte sinistra. Identificata in LO AR IA e trasportata presso l'Ospedale San Camillo, rimaneva ricoverata fino all'exitus intervenuto in data 12.10.2015. Secondo la consulenza medico-legale disposta dal Pubblico Ministero, il decesso era stato causato da insufficienza cardio circolatoria e respiratoria, epifenomeno di uno shock traumatico in soggetto politraumatizzato per effetto di un
investimento.
Il consulente tecnico del Pubblico Ministero, nominato per ricostruire la dinamica del sinistro, accertava che, preso atto delle condizioni di tempo favorevoli e della buona visibilità del tratto stradale, l'incidente era da attribuire esclusivamente al conducente della Renault Clio che aveva violato gli artt. 140 e 141 C.d.S., non avendo adeguatamente regolato la velocità in ragione della limitata visibilità e soprattutto non avendo ridotto la velocità fino a fermarsi in corrispondenza delle strisce pedonali in quel frangente attraversate dal pedone.
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Il consulente della difesa sottolineava, invece, che l'avvistamento del pedone era stato vanificato per l'improvviso scarto a sinistra dello stesso in concomitanza con una fase di abbagliamento causata dal sole. Stante la divergenza delle posizioni dei consulenti tecnici, nel corso del giudizio di primo grado, veniva disposta una perizia all'esito della quale si accertava che la AR aveva violato gli artt. 141, comma 1 e 142, comma 1, per aver percorso la strada ad una velocità superiore al limite normativamente imposto ed a quello suggerito dalle condizioni concrete di viabilità in relazione alla scarsa visibilità imposta dalla presenza del sole frontale;
si segnalava altresì una responsabilità del pedone per aver violato l'art. 190, comma 2, C.d.S. in quanto aveva effettuato una manovra di attraversamento della carreggiata a circa 9 metri dalle strisce pedonali, senza fornire la dovuta precedenza ai veicoli che ivi
transitavano.
Alla stregua di tali risultanze istruttorie, il giudice di primo grado concludeva quindi per la responsabilità dell'imputata in ordine al reato a lei contestato. La sentenza d'appello, nel rigettare i motivi di gravame, confermava l'impianto motivatorio della sentenza di primo grado.
3. Avverso detta sentenza l'imputata, a mezzo del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione formulando tre motivi di ricorso. Con il primo deduce la mancanza della motivazione in relazione all'art. 606, lett. e), cod.proc.pen. Si assume che la sentenza impugnata non ha svolto alcuna ricognizione dei motivi di gravame proposti ed ha inoltre aderito al convincimento del giudice di primo grado, senza alcuna considerazione dei rilievi critici sollevati con l'atto di impugnazione, offrendo quindi una motivazione meramente apparente. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 521 cod.proc.pen. in relazione all'art. 606 lett. b) e c) cod.proc.pen. Si assume che nella specie il mutamento della configurazione del fatto contestato, intervenuto solo all'esito dell'accertamento peritale, ha concretamente inciso sul diritto di difesa in quanto ha completamente cambiato il quadro della accusa. Con il terzo motivo deduce la mancanza di motivazione in relazione all'art. 606, lett. e) cod.proc.pen. Si assume che, con riguardo al motivo di appello relativo al giudizio di bilanciamento delle circostanze, la sentenza impugnata ha adottato una mera formula di stile generica ed astratta.
4. Il Procuratore Generale presso la Corte di Cassazione ha rassegnato conclusioni scritte con cui ha chiesto il rigetto del ricorso.
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CONSIDERATO IN DIRITTO
1. La prima censura è manifestamente infondata. Ed invero, contrariamente all'assunto difensivo, la sentenza impugnata ha compiutamente analizzato la sentenza di primo grado alla luce delle doglianze proposte, non limitandosi quindi al mero e tralatizio rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado. Ed invero, ripercorrendo le risultanze istruttorie acquisite nel giudizio di primo grado e segnatamente le conclusioni illustrate dal perito nominato, ha ritenuto di confermare il giudizio di responsabilità penale dell'imputata per non aver moderato la velocità in relazione alle specifiche condizioni ambientali ed al tratto stradale percorso così ponendosi nella condizione di non poter adottare una adeguata manovra di emergenza ed investendo il pedone.
2. Del pari manifestamente infondato è il secondo motivo. Con riguardo alla invocata violazione dell'art. 521 cod. proc.pen., la Corte territoriale ha correttamente affermato che nella specie non ricorre un'ipotesi di "fatto diverso" (e ciò in quanto sarebbe stata recepita la tesi del perito secondo cui l'imputata avrebbe superato il limite massimo di velocità, circostanza non indicata nel capo di imputazione), atteso che per aversi mutamento del fatto occorre una trasformazione radicale nei suoi elementi essenziali della fattispecie concreta nella quale si riassume l'astratta ipotesi prevista dalla legge in modo che si configuri un' incertezza sull'oggetto dell'imputazione da cui scaturisca un reale pregiudizio dei diritti di difesa, ipotesi che nel caso in esame non ricorre.
3. Il terzo motivo di ricorso appare inammissibile. In primo luogo la doglianza é attinente ad una mera censura di merito, come tale non censurabile in sede di legittimità ma inoltre la Corte territoriale ha adeguatamente e logicamente motivato sul punto affermando che l'aggravante contestata é stata ritenuta equivalente, anziché subavalente, in ragione delle significative condotte imprudenti tenute dall'imputata.
4. Il ricorso manifestamente infondato va dichiarato inammissibile. Segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali. Tenuto conto della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000, e rilevato che non sussistono elementi per ritenere che il ricorrente non versasse in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, deve essere disposto a suo carico, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere di versare la somma di € 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende, somma così determinata in considerazione delle ragioni di inammissibilità.
P.Q.M.
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Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle ammende.
Così deciso in Roma il 13 gennaio 2026 Il Consiglierextensore Marina Cose
Il Presidente Emanuele Di Salvo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA oggi 94/07/2016
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Dott.ssa Irune Caliendo
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