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Sentenza 26 giugno 2025
Sentenza 26 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 26/06/2025, n. 9661 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 9661 |
| Data del deposito : | 26 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 47889/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il giudice NA OV, in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 decies
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47889/2024 promossa da:
n. a PAKISTAN in data 15/11/1982 con il patrocinio Parte_1 dell'avv.to VENGU ELENA;
RICORRENTE contro
Controparte_1
, AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
[...]
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha chiesto la fissazione di un appuntamento presso l'Ambasciata di Islamabad per la formalizzazione della domanda di visto per ricongiungimento familiare in favore della moglie e dei due figli minori, avendo da tempo ottenuto il nulla osta e non avendo l mai risposto alle istanze di fissazione CP_2 dell'appuntamento.
Il si è costituito in giudizio chiedendo dichiararsi la cessazione della CP_1 materia del contendere tra le parti con compensazione delle spese di lite essendo stato fissato l'appuntamento richiesto con il ricorso.
Parte ricorrente nelle note scritte ha aderito alla richiesta.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti come richiesto anche da parte ricorrente .
Possono essere compensate le spese di causa, dal momento che notoriamente il
Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri , ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
“La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Roma, 25.6.2025
Il Giudice
NA OV
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI ROMA
SEZIONE DIRITTI DELLA PERSONA E IMMIGRAZIONE
Il giudice NA OV, in funzione monocratica, ha pronunciato la seguente
SENTENZA ex art 281 decies
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47889/2024 promossa da:
n. a PAKISTAN in data 15/11/1982 con il patrocinio Parte_1 dell'avv.to VENGU ELENA;
RICORRENTE contro
Controparte_1
, AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO;
[...]
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Parte ricorrente ha chiesto la fissazione di un appuntamento presso l'Ambasciata di Islamabad per la formalizzazione della domanda di visto per ricongiungimento familiare in favore della moglie e dei due figli minori, avendo da tempo ottenuto il nulla osta e non avendo l mai risposto alle istanze di fissazione CP_2 dell'appuntamento.
Il si è costituito in giudizio chiedendo dichiararsi la cessazione della CP_1 materia del contendere tra le parti con compensazione delle spese di lite essendo stato fissato l'appuntamento richiesto con il ricorso.
Parte ricorrente nelle note scritte ha aderito alla richiesta.
Deve essere dichiarata cessata la materia del contendere tra le parti come richiesto anche da parte ricorrente .
Possono essere compensate le spese di causa, dal momento che notoriamente il
Pakistan è interessato da un importante flusso migratorio e di conseguenza l'autorità consolare competente al rilascio dei visti è gravata da un enorme mole di lavoro ed opera in difficili condizioni ambientali, come peraltro riconosciuto dallo stesso legislatore che all'art. 3 del D.L. n. 145/2024, seppure con riferimento alla diversa materia del visto di ingresso per lavoratori stranieri , ha dato atto che in generale il Pakistan è un Paese caratterizzato da elevato rischio di presentazione di domande corredate da documentazione contraffatta o in assenza di presupposti di legge.
“La compensazione delle spese di lite allorché concorrano "gravi ed eccezionali ragioni", costituisce una norma elastica, quale clausola generale che il legislatore ha previsto per adeguarla ad un dato contesto storico-sociale o a speciali situazioni, non esattamente ed efficacemente determinabili "a priori", ma da specificare in via interpretativa da parte del giudice del merito (S.U 2572/12). Nel caso di specie va valorizzato l'atteggiamento soggettivo dell'amministrazione (Cass 21400/21), che si è subito adoperata al fine di fronteggiare con efficacia le evidenti difficoltà operative nel contesto descritto.
P.Q.M.
- Dichiara cessata la materia del contendere;
- dichiara le spese di lite integralmente compensate tra le parti.
Roma, 25.6.2025
Il Giudice
NA OV