Sentenza 24 dicembre 2002
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 24/12/2002, n. 18314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 18314 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2002 |
Testo completo
Aula 'B' REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto SEZIONE LAVORO Lavoro Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: 1 83 1 4 /0 2 Dott. St fano Presidente R. G. N. 14828/00 Cron. 43085 Dott. Natale CAPITANIO Dott. Camillo FILADORO Consigliere Rep. Rel. Consigliere Ud.29/10/02 Dott. Paolo STILE - Dott. Giuseppe CELLERINO -- Consigliere ha pronunciato la seguente S ENTENZA sul ricorso proposto da: MINISTERO DELL'INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso 1'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope legis;
ricorrente
contro
NI SC;
- intimato avverso la sentenza n. 837/99 del Tribunale di CATANZARO, depositata il 05/07/99 R.G. N. 2098/97; udita la relazione della causa svolta nella pubblica2002 4237 udienza del 29/10/02 dal Consigliere Dott. Paolo -1- STILE;
udito il P.M Generale Dott l'accoglimento . in persona del Sostituto Procuratore . Orazio FRAZZINI che ha concluso per del ricorso. -2- -- - SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso depositato il 13 ottobre 1994, RA BE esponeva che la competente Commissione Medica, dopo averlo sottoposto a visita a distanza di anni dalla presentazione della domanda diretta ad ottenere il riconoscimento di invalido civile al 100% con diritto ad accompagnamento, accertava che lo stesso era affetto da infermità invalidanti tali da renderlo incapace di attendere alle ordinarie occupazioni nella percentuale prospettata e che gli spettava il diritto alla indennità di accompagnamento. Aggiungeva che detto diritto, tuttavia, veniva fatto decorrere non dalla data di presentazione della istanza amministrativa (30 giugno 1987), ma dalla data della visita (25 giugno 1991). Soggiungeva che tale decisione era illegittima, in quanto egli era affetto da patologie che ne determinavano l'invalidità sin dall'epoca della presentazione della domanda e che, inoltre, in data 23 maggio 1994, i benefici riconosciutigli gli erano stati revocati. Tanto esposto, si rivolgeva al RE di Paola per ottenere, nei confronti del Ministero dell'Interno, l'accertamento del suo diritto a percepire la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento continuativamente con decorrenza dal giorno della presentazione della domanda amministrativa, con conseguente condanna del detto Ministero alla corresponsione dei relativi ratei, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Il convenuto, costituitosi, contestava la fondatezza della domanda. Con sentenza del 13 giugno 1997, il RE, sulla base della disposta consulenza tecnica, dichiarava che il BE aveva diritto alla corresponsione della pensione di invalidità civile con decorrenza 1 giugno 1994 ed alla erogazione dell'indennità di accompagnamento con decorrenza 1 agosto 1991, condannando il Ministero al pagamento dei relativi ratei, oltre interessi e spese del giudizio. Avverso tale decisione proponeva appello, con ricorso depositato il 30 ottobre 1997, il Ministero dell'Interno deducendo che la pronuncia del RE era errata in quanto, come anche statuito dalla giurisprudenza di legittimità, la decorrenza del diritto all'indennità di accompagnamento non poteva essere collocata in un momento anteriore alla insorgenza delle patologie invalidanti, ove queste fossero successive alla data di presentazione della domanda amministrativa. Il BE resisteva al gravame. Con sentenza del 19 aprile-5 luglio 1999, l'adito Tribunale di Catanzaro, rilevato che il Giudice di primo grado aveva stabilito, quale decorrenza della pensione di inabilità, la data dell'1 giugno 1994, e, della indennità di accompagnamento, quella dell'1 agosto 1991, entrambe successive a quella accertata dalla competente Commissione Medica (1 luglio 1991), rigettava l'appello. Per la cassazione di tale decisione ricorre il Ministero dell'Interno con due motivi. Il BE non si è costituito. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE Con il proposto ricorso, il Ministero dell'Interno, denunciando violazione e falsa applicazione dell'art. 1 della legge n. 18/80 e motivazione omessa, insufficiente e contraddittoria (art.360 nn. 3 e 5 c.p.c.), sostiene che erroneamente il Tribunale di Catanzaro aveva affermato che le decorrenze rispettivamente per il riconoscimento della pensione di inabilità e dell'indennità di accompagnamento fossero successive a quelle accertate dalla Commissione Medica, mentre in realtà, risultava che il BE, già riconosciuto bisognoso di accompagnamento in data 25 giugno 1991 in sede amministrativa, successivamente, in data 23 maggio 1994, a seguito di visita di revisione, era stato riconosciuto solo totalmente inabile, ma non bisognoso di accompagnamento. Pertanto, il Tribunale avrebbe dovuto disporre il rinnovo della consulenza tecnica espletata in primo grado, specie considerando che il RE aveva riconosciuto il 2 presupposto sanitario della pensione di inabilità a far data da epoca successiva a quella in cui era stato accertato il diritto alla indennità di accompagnamento. Il ricorso è palesemente infondato, se si considera che come chiarito dal Giudice a quo- le uniche doglianze alla sentenza di primo grado riguardavano una pretesa decorrenza della pensione e dell'indennità di accompagnamento in data antecedente a quella accertata dalla Commissione Medica;
assunto, questo, smentito dall'ordine cronologico degli avvenimenti, che indicava come la decorrenza di entrambi i benefici (1 giugno 1994 la pensione, e 1 agosto 1991 l'indennità di accompagnamento) fosse successiva alla decorrenza accertata dalla Commissione Medica ( 1 luglio 1991), con conseguente passaggio in giudicato, in mancanza di contestazione, di tutti gli altri capi della sentenza -così come ancora correttamente ritenuto dal Tribunale-, concernente il diritto ai benefici richiesti e riconosciuti sulla base degli accertamenti effettuati in primo grado. Il ricorso va, pertanto, rigettato. Nulla per spese, non essendosi l'intimato costituito.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Nullaperlespese. Roma, 29 ottobre 2002. Трмосісічені Il Consigliere est. II Presidente reeft IL CANCELLIERE Depositato in Cancelleria logor 24 510 7887 E R P U S IL CANCELLIERE 3