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Sentenza 21 ottobre 2025
Sentenza 21 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Imperia, sentenza 21/10/2025, n. 198 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Imperia |
| Numero : | 198 |
| Data del deposito : | 21 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 544/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
Parte 1 , rapp.to e difeso dall'Avv.
RO AR
Ricorrente
Contro
,rapp.ta e difesa Controparte_1
dagli Avv. Davide Dulbecco e Valeria Negrini
Resistente
Motivi della Decisione
I fatti di causa sono del tutto pacifici tra le parti.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta, infatti, che:
-egli è stato ritenuto invalido dalla Commissione Medica locale con
"riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 3 L.118/71 e art. 9 DL 509/88). Percentuale 74%", con diagnosi di "disturbo bipolare - linfoma di Hodgkin classico in follow up". (verbale d'accertamento del 27-6-2013 - doc.
2).
-il ricorrente, dipendente dell' Pt_2 nei giorni del 24 e 25/6/2024 è stato legittimamente assente dal lavoro in virtù del certificato medico in atti (all.
3);
data 25 giugno 2024, ore 17.16, si recava presso l'indirizzo comunicato dal lavoratore il medico-legale per la visita domiciliare di controllo, senza però rinvenirlo nell'abitazione (doc. 2 Pt_2 ;
-con provvedimento del 10-9-2024 (all. 4) 1 applicava, ex art. 4, XIV
comma, D. L. 12/09/1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L.
11/11/1983, n. 638, la trattenuta dallo stipendio d'un importo di € 150,67,
per "il recupero del controvalore di 2 giorni di assenza per malattia... "
Ciò premesso, il Parte 1 , ha agito sul presupposto che il provvedimento emesso dal datore di lavoro sarebbe iniquo e illegittimo, avendo egli giustificato la sua temporanea assenza presso il domicilio producendo il certificato medico rilasciato in data 01/07/2024 dal Dott.all' Pt 2 Persona 1 certificato, dal quale risulta la sua presenza presso
,
l'ambulatorio di quest'ultimo alla data del 25 giugno 2024, con la diagnosi
"causa patologia depressiva in invalido civile al 67%" (doc. 5);.
Pertanto, al tempo della visita fiscale il ricorrente non poteva essere di principio considerato come soggetto volutamente sottrattasi ai controlli normativi, giacché si trovava dal proprio medico di fiducia per ragioni collegate alla sua invalidità (stato di depressione) e al suo periodo di assenza dal servizio nei giorni 24-25/06/2024, come risultante dal suddetto certificato medico di malattia.
Inoltre, l'esonero dalla reperibilità delle visite fiscali è sancito per i lavoratori con "stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%". Nella fattispecie, l'uomo s'era reso assente a causa della propria depressione cosicchè il provvedimento per cui è causa non poteva essere adottato.
Ciò premesso, Parte 1 così concludeva: "Piaccia al Tribunale
di Imperia, contrariis reiectis, previe le pronunce declaratorie inerenti ai fatti costitutivi della domanda come esposti in atti, accogliere il presente ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare nullo, ovvero annullare il provvedimento adottato in data
10/09/2024, notificato in pari data al ricorrente, o, comunque, accertarne l'illegittimità
e/o l'infondatezza per tutte le ragioni esposte in ricorso, e conseguentemente dichiarare tenuto e condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, alla restituzione al ricorrente di tutte le somme trattenute dallo stipendio nella busta-paga del mese di settembre 2024 pari ad euro 150,67. Con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. Con vittoria di spese, competenze e onorari, spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge"
Per il settore del pubblico impiego deve farsi riferimento al Decreto 17 del
Ministero Funzione Pubblica, ottobre 2017, n. 206. L'art. 4 così dispone:
"Esclusioni dall'obbligo di reperibilità
1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella
E del medesimo decreto;
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%."
Ciò, tuttavia, non implica affatto che all' CP_3 sia vietato sottoporre alla visita di controllo i lavoratori che si trovino nelle succitate situazioni ogni qual volta il periodo di malattia sia da ascrivere a causa diverse dalle patologie e dai trattamenti contemplati dall'art. 4.
Nel caso di specie il certificato di malattia telematico del 24-6-2024 (all. 3)
riporta la dicitura “la malattia è dovuto ad evento traumatico", riportandosi nel riquadro "note diagnosi” “depressione, riacutizzazione".
Che tali termini non figurino nell'analogo certificato del 24/6/2027 prodotto dal convenuto (all.3) è cosa del tutto comprensibile, così come la mancata spunta della casella relativa recitante “stato patologico sotteso o connesso alla situazione d'invalidità riconosciuta", stante i motivi di privacy imposti dalla legge,
atteso che il documento era destinato al datore di lavoro. ,A propria volta, il certificato del dott. Persona 1 sottoscritto l'1-7-2024,
presso il quale il Parte_1 s'è recato il 25-6-2024, attesta che costui era stato visitato anche nei giorni precedenti del 2/6/2024, 9/6/2024, 17/6/2024 e,
successivamente, l'1-7-2025 a cagione di "patologia depressiva in invalido civile al 67%".
Ebbene, a fronte di ciò, a meno di voler ritenere che il certificato del dott.
-Per 1 sia stato falsamente redatto a posteriori – eventualità non suffragata da alcun elemento deve ragionevolmente ipotizzarsi che il 25-6-2024 il
― Parte 1 non era presente nelle fasce orarie di reperibilità obbligatoria proprio in quanto s'era recato dal sanitario per curare la malattia fondante parzialmente la sua invalidità, ricorrendo, pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 4, comma 1, lett. c ossia l'assenza dovuta a “stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.” "
Al riguardo l' Pt 2 ha replicato richiamando la giurisprudenza di legittimità, che reputa giustificato l'allontanamento del lavoratore soltanto se ricorrono serie e comprovate ragioni, quale l'indifferibile necessità di recarsi presso un luogo diverso dal proprio domicilio (Cassazione civile sez. lav., 22/07/2019,
n.19668, Cass. 30 agosto 2006, n. 18718, Cassazione civile sez. lav.,
19/02/2016 n.3294) ovvero per apprezzabili motivi sul piano giuridico e sociale (Cass. 9 novembre 2002, 15766; Cass. 30 agosto 2006, n. 18718), il
che sta a significare che il Parte 1 dovrebbe dare anche prova della necessità di tale visita medica e dell'assoluta assoluta impossibilità di aver potuto le fasce orarie di reperibilità (sul punto Cass. 27 settembre 1996 n.
8553, 11 marzo 1996 n.1958). Tale orientamento, tuttavia, non è pertinente poiché tutte le pronunce sopra riportate e quelle citate nella memoria di costituzione riguardavano persone che non versavano in alcuna delle situazioni disciplinate dal comma 1, art. 4
DM, ottobre 2017, n. 206, diversamente dall'attore.
Essendosi costui assentato allo specifico fine di curare proprio la patologia che ha concorso nel giudicarlo invalido, patologia riacutizzatasi in quel periodo, e non, invece, per una malattia d'altra natura, ne consegue che l'obbligo di reperibilità era escluso alla radice.
Vale la pena soggiungere che nel certificato del dott. Per_1 è dichiarato che
egli suole ricevere i pazienti al pomeriggio, dato questo niente affatto irrilevante, come asserito dal resistente.
Inoltre, è verosimile ritenere che il Parte 1 si sia sottoposto ad un ciclo programmato di visite/incontri con il proprio medico personale, atteso che egli lo ha incontrato per ben 3 volte prima del 25/6/2024 e che ha continuato a far ciò l'1-7-2025, il che costituiva indice significativo della ricomparsa dello stato depressivo e della conseguenziale indispensabilità di recarsi nei giorni prestabiliti presso il proprio sanitario curante.
L'inesistenza dell'obbligo di reperibilità elide poi anche il successivo obbligo/onere per il lavoratore assente alla visita di controllo per qualsivoglia valida ragione di comunicare tempestivamente all' CP_3 i giustificati motivi dell'allontanamento, così come il ritardo o l'omissione della segnalazione (sul punto Cass. 9 novembre 2002, 15766). In sintesi, il ricorso va accolto, dovendosi condannare l' Pt_2 alla
restituzione della somma di euro 150,67, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dall'emissione della busta paga di settembre 2024.
Quanto alle spese di lite, si ritiene giustificato compensare integralmente quelle relative alla fase di studio e introduttiva poiché non consta che il datore di lavoro abbia avuto conoscenza del certificato “personale” nel quale si dava atto che il Parte 1 aveva subìto una riacutizzazione della sua depressione.
Non v'è invece alcun motivo per non porre a carico della resistente gli oneri relativi alle fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte 1
[...] così provvede:
,
al pagamento in favore del ricorrente NA Controparte_4
della somma di 150,67, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dall'emissione della busta paga di settembre 2024 sino al saldo.
Compensa integralmente le spese di lite relative alla fase di studio e introduttiva, ponendo a carico di Pt 2 il residuo, che si determina in € 80,00
per la fase di trattazione, € 95,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali,
Iva e Cpa come da legge, disponendo ai sensi dell'art. 133, d.p.r. 115 del
30/5/2022, il pagamento in favore dello Stato.
Imperia 19-10-2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Fabio Favalli
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Imperia, dott. Fabio Favalli, in funzione di
Giudice del Lavoro ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento iscritto al n. r.g. 544/2024 del ruolo generale degli affari contenziosi Lavoro e Previdenza del Tribunale di Imperia
TRA
Parte 1 , rapp.to e difeso dall'Avv.
RO AR
Ricorrente
Contro
,rapp.ta e difesa Controparte_1
dagli Avv. Davide Dulbecco e Valeria Negrini
Resistente
Motivi della Decisione
I fatti di causa sono del tutto pacifici tra le parti.
Dalla documentazione prodotta dal ricorrente risulta, infatti, che:
-egli è stato ritenuto invalido dalla Commissione Medica locale con
"riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% (art. 2 e 3 L.118/71 e art. 9 DL 509/88). Percentuale 74%", con diagnosi di "disturbo bipolare - linfoma di Hodgkin classico in follow up". (verbale d'accertamento del 27-6-2013 - doc.
2).
-il ricorrente, dipendente dell' Pt_2 nei giorni del 24 e 25/6/2024 è stato legittimamente assente dal lavoro in virtù del certificato medico in atti (all.
3);
data 25 giugno 2024, ore 17.16, si recava presso l'indirizzo comunicato dal lavoratore il medico-legale per la visita domiciliare di controllo, senza però rinvenirlo nell'abitazione (doc. 2 Pt_2 ;
-con provvedimento del 10-9-2024 (all. 4) 1 applicava, ex art. 4, XIV
comma, D. L. 12/09/1983, n. 463, convertito con modificazioni dalla L.
11/11/1983, n. 638, la trattenuta dallo stipendio d'un importo di € 150,67,
per "il recupero del controvalore di 2 giorni di assenza per malattia... "
Ciò premesso, il Parte 1 , ha agito sul presupposto che il provvedimento emesso dal datore di lavoro sarebbe iniquo e illegittimo, avendo egli giustificato la sua temporanea assenza presso il domicilio producendo il certificato medico rilasciato in data 01/07/2024 dal Dott.all' Pt 2 Persona 1 certificato, dal quale risulta la sua presenza presso
,
l'ambulatorio di quest'ultimo alla data del 25 giugno 2024, con la diagnosi
"causa patologia depressiva in invalido civile al 67%" (doc. 5);.
Pertanto, al tempo della visita fiscale il ricorrente non poteva essere di principio considerato come soggetto volutamente sottrattasi ai controlli normativi, giacché si trovava dal proprio medico di fiducia per ragioni collegate alla sua invalidità (stato di depressione) e al suo periodo di assenza dal servizio nei giorni 24-25/06/2024, come risultante dal suddetto certificato medico di malattia.
Inoltre, l'esonero dalla reperibilità delle visite fiscali è sancito per i lavoratori con "stati patologici connessi alla situazione di invalidità riconosciuta pari o superiore al 67%". Nella fattispecie, l'uomo s'era reso assente a causa della propria depressione cosicchè il provvedimento per cui è causa non poteva essere adottato.
Ciò premesso, Parte 1 così concludeva: "Piaccia al Tribunale
di Imperia, contrariis reiectis, previe le pronunce declaratorie inerenti ai fatti costitutivi della domanda come esposti in atti, accogliere il presente ricorso e conseguentemente accertare e dichiarare nullo, ovvero annullare il provvedimento adottato in data
10/09/2024, notificato in pari data al ricorrente, o, comunque, accertarne l'illegittimità
e/o l'infondatezza per tutte le ragioni esposte in ricorso, e conseguentemente dichiarare tenuto e condannare la resistente, in persona del suo legale rappresentate pro tempore, alla restituzione al ricorrente di tutte le somme trattenute dallo stipendio nella busta-paga del mese di settembre 2024 pari ad euro 150,67. Con la rivalutazione di ogni somma per effetto del maggior danno patito e patiendo in conseguenza della diminuzione di valore del credito per effetto dell'aumento del costo della vita, con decorrenza dalla data di maturazione dei singoli crediti accolti;
oltre agli interessi legali maturati e maturandi sulle somme via via rivalutate. Con vittoria di spese, competenze e onorari, spese generali,
I.V.A. e C.P.A. come per legge"
Per il settore del pubblico impiego deve farsi riferimento al Decreto 17 del
Ministero Funzione Pubblica, ottobre 2017, n. 206. L'art. 4 così dispone:
"Esclusioni dall'obbligo di reperibilità
1. Sono esclusi dall'obbligo di rispettare le fasce di reperibilità i dipendenti per i quali l'assenza è riconducibile ad una delle seguenti circostanze:
a) patologie gravi che richiedono terapie salvavita;
b) causa di servizio riconosciuta che abbia dato luogo all'ascrivibilità della menomazione unica o plurima alle prime tre categorie della Tabella A allegata al decreto del Presidente
della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, ovvero a patologie rientranti nella Tabella
E del medesimo decreto;
c) stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%."
Ciò, tuttavia, non implica affatto che all' CP_3 sia vietato sottoporre alla visita di controllo i lavoratori che si trovino nelle succitate situazioni ogni qual volta il periodo di malattia sia da ascrivere a causa diverse dalle patologie e dai trattamenti contemplati dall'art. 4.
Nel caso di specie il certificato di malattia telematico del 24-6-2024 (all. 3)
riporta la dicitura “la malattia è dovuto ad evento traumatico", riportandosi nel riquadro "note diagnosi” “depressione, riacutizzazione".
Che tali termini non figurino nell'analogo certificato del 24/6/2027 prodotto dal convenuto (all.3) è cosa del tutto comprensibile, così come la mancata spunta della casella relativa recitante “stato patologico sotteso o connesso alla situazione d'invalidità riconosciuta", stante i motivi di privacy imposti dalla legge,
atteso che il documento era destinato al datore di lavoro. ,A propria volta, il certificato del dott. Persona 1 sottoscritto l'1-7-2024,
presso il quale il Parte_1 s'è recato il 25-6-2024, attesta che costui era stato visitato anche nei giorni precedenti del 2/6/2024, 9/6/2024, 17/6/2024 e,
successivamente, l'1-7-2025 a cagione di "patologia depressiva in invalido civile al 67%".
Ebbene, a fronte di ciò, a meno di voler ritenere che il certificato del dott.
-Per 1 sia stato falsamente redatto a posteriori – eventualità non suffragata da alcun elemento deve ragionevolmente ipotizzarsi che il 25-6-2024 il
― Parte 1 non era presente nelle fasce orarie di reperibilità obbligatoria proprio in quanto s'era recato dal sanitario per curare la malattia fondante parzialmente la sua invalidità, ricorrendo, pertanto l'ipotesi prevista dall'art. 4, comma 1, lett. c ossia l'assenza dovuta a “stati patologici sottesi o connessi alla situazione di invalidità riconosciuta, pari o superiore al 67%.” "
Al riguardo l' Pt 2 ha replicato richiamando la giurisprudenza di legittimità, che reputa giustificato l'allontanamento del lavoratore soltanto se ricorrono serie e comprovate ragioni, quale l'indifferibile necessità di recarsi presso un luogo diverso dal proprio domicilio (Cassazione civile sez. lav., 22/07/2019,
n.19668, Cass. 30 agosto 2006, n. 18718, Cassazione civile sez. lav.,
19/02/2016 n.3294) ovvero per apprezzabili motivi sul piano giuridico e sociale (Cass. 9 novembre 2002, 15766; Cass. 30 agosto 2006, n. 18718), il
che sta a significare che il Parte 1 dovrebbe dare anche prova della necessità di tale visita medica e dell'assoluta assoluta impossibilità di aver potuto le fasce orarie di reperibilità (sul punto Cass. 27 settembre 1996 n.
8553, 11 marzo 1996 n.1958). Tale orientamento, tuttavia, non è pertinente poiché tutte le pronunce sopra riportate e quelle citate nella memoria di costituzione riguardavano persone che non versavano in alcuna delle situazioni disciplinate dal comma 1, art. 4
DM, ottobre 2017, n. 206, diversamente dall'attore.
Essendosi costui assentato allo specifico fine di curare proprio la patologia che ha concorso nel giudicarlo invalido, patologia riacutizzatasi in quel periodo, e non, invece, per una malattia d'altra natura, ne consegue che l'obbligo di reperibilità era escluso alla radice.
Vale la pena soggiungere che nel certificato del dott. Per_1 è dichiarato che
egli suole ricevere i pazienti al pomeriggio, dato questo niente affatto irrilevante, come asserito dal resistente.
Inoltre, è verosimile ritenere che il Parte 1 si sia sottoposto ad un ciclo programmato di visite/incontri con il proprio medico personale, atteso che egli lo ha incontrato per ben 3 volte prima del 25/6/2024 e che ha continuato a far ciò l'1-7-2025, il che costituiva indice significativo della ricomparsa dello stato depressivo e della conseguenziale indispensabilità di recarsi nei giorni prestabiliti presso il proprio sanitario curante.
L'inesistenza dell'obbligo di reperibilità elide poi anche il successivo obbligo/onere per il lavoratore assente alla visita di controllo per qualsivoglia valida ragione di comunicare tempestivamente all' CP_3 i giustificati motivi dell'allontanamento, così come il ritardo o l'omissione della segnalazione (sul punto Cass. 9 novembre 2002, 15766). In sintesi, il ricorso va accolto, dovendosi condannare l' Pt_2 alla
restituzione della somma di euro 150,67, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dall'emissione della busta paga di settembre 2024.
Quanto alle spese di lite, si ritiene giustificato compensare integralmente quelle relative alla fase di studio e introduttiva poiché non consta che il datore di lavoro abbia avuto conoscenza del certificato “personale” nel quale si dava atto che il Parte 1 aveva subìto una riacutizzazione della sua depressione.
Non v'è invece alcun motivo per non porre a carico della resistente gli oneri relativi alle fasi di studio e introduttiva.
P.Q.M.
Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Imperia, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto da Parte 1
[...] così provvede:
,
al pagamento in favore del ricorrente NA Controparte_4
della somma di 150,67, oltre a interessi legali e rivalutazione monetaria a far data dall'emissione della busta paga di settembre 2024 sino al saldo.
Compensa integralmente le spese di lite relative alla fase di studio e introduttiva, ponendo a carico di Pt 2 il residuo, che si determina in € 80,00
per la fase di trattazione, € 95,00 per la fase decisionale, oltre a spese generali,
Iva e Cpa come da legge, disponendo ai sensi dell'art. 133, d.p.r. 115 del
30/5/2022, il pagamento in favore dello Stato.
Imperia 19-10-2025
Il Giudice del Lavoro
dott. Fabio Favalli