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Sentenza 19 dicembre 2025
Sentenza 19 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 19/12/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 2160/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2160/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 12.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., promossa
DA
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.4.1963, residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. CARMELINDA CUCINOTTA (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza C.F._2 al viale Marconi n. 301 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: , nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(PZ) il 25.1.1962 e ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONELLA PASQUA GRAVINA (C.F.:
, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Policoro C.F._4
1 R.G. N. 2160/2025 V.G.
(MT) alla via Lazio n. 19 presso lo studio del difensore, pec:
Email_2
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 7.11.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Viggiano (PZ) il 14.5.2022, deducendo che dall'unione coniugale non erano nati figli e che con sentenza di separazione personale n. 1893/2024 del
18.11.2024 l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni di separazione personale concordate.
Le parti hanno -altresì- dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo -pertanto- il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1,
n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 12.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. (il quale in data 28.11.2025 ha espresso parere favorevole), le parti hanno depositato note di trattazione scritta ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, nonché dichiarazioni sottoscritte di rinuncia alla comparizione personale in udienza, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio contratto tra loro in Viggiano (PZ) il 14.5.2022, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 12, Parte II, Serie C, Anno 2022, così concludendo (ovvero senza alcuna condizioni di ordine patrimoniale):
«- dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Viggiano (PZ) in data
14.5.2022 tra la Signora ed il Signor regolarmente Parte_1 Controparte_1
2 R.G. N. 2160/2025 V.G.
trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Viggiano (PZ) nell'anno
2022, Parte II, Serie C, N. 12;
-ordinare che l'emananda sentenza, una volta passata in giudicato, sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Viggiano (PZ) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'Ordinamento dello Stato Civile;
-compensare tra le parti le spese della presente procedura».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel
3 R.G. N. 2160/2025 V.G.
periodo compreso fra la celebrazione della prima udienza del giudizio di separazione personale, avvenuta in data antecedente all'emissione della sentenza di separazione n.
1893/2024 del 18.11.2024, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta il
7.11.2025.
Pertanto, atteso che dall'unione matrimoniale non sono nati figli e che le parti hanno chiesto esclusivamente emettersi sentenza divorzile, il Collegio ritiene che ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato iscritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Spese compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 2160 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa da e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1 necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Viggiano (PZ) il 14.5.2022 da
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.4.1963, e (C.F.: , nato a [...] Controparte_1 C.F._3
AR (PZ) il 25.1.1962, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Viggiano (PZ) al N.12, Parte II, Serie C, Anno 2022;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Viggiano (PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
3) spese compensate.
4 R.G. N. 2160/2025 V.G.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI POTENZA
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Licia Tomay Presidente dott.ssa Rossella Magarelli Giudice dott.ssa Adelia Tomasetti Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al n. 2160/2025 del ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione, posta in decisione a seguito del deposito di note scritte in sostituzione di udienza con scadenza in data 12.12.2025 ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c., promossa
DA
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.4.1963, residente in [...], cittadina italiana, rappresentata e difesa dall'Avv. CARMELINDA CUCINOTTA (C.F.:
), giusta procura in atti, elettivamente domiciliata in Potenza C.F._2 al viale Marconi n. 301 presso lo studio del difensore, pec:
Email_1
-RICORRENTE-
E
(C.F.: , nato a [...] Controparte_1 C.F._3
(PZ) il 25.1.1962 e ivi residente a[...], cittadino italiano, rappresentato e difeso dall'Avv. ANTONELLA PASQUA GRAVINA (C.F.:
, giusta procura in atti, elettivamente domiciliato in Policoro C.F._4
1 R.G. N. 2160/2025 V.G.
(MT) alla via Lazio n. 19 presso lo studio del difensore, pec:
Email_2
-RICORRENTE-
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale;
-INTERVENTORE EX LEGE-
OGGETTO: scioglimento del matrimonio;
CONCLUSIONI: come in atti.
MOTIVI DELLA DECISIONE
I Con ricorso depositato il 7.11.2025 ai sensi dell'art. 473 bis.51 c.p.c., le parti hanno avanzato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio tra di loro contratto in Viggiano (PZ) il 14.5.2022, deducendo che dall'unione coniugale non erano nati figli e che con sentenza di separazione personale n. 1893/2024 del
18.11.2024 l'intestato Tribunale aveva omologato le condizioni di separazione personale concordate.
Le parti hanno -altresì- dedotto di aver continuato a vivere separate, essendo venuta meno ogni possibilità di ricostituzione della comunione materiale e spirituale, esistendo -pertanto- il presupposto di proponibilità della domanda ex art. 3, comma 1,
n. 2), lett. b), e comma 2 della Legge n. 898/1970.
II All'udienza del 12.12.2025, celebrata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., previa trasmissione degli atti al P.M. (il quale in data 28.11.2025 ha espresso parere favorevole), le parti hanno depositato note di trattazione scritta ribadendo la volontà di ottenere la pronuncia domandata alle condizioni di cui al ricorso introduttivo, nonché dichiarazioni sottoscritte di rinuncia alla comparizione personale in udienza, sicché la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
III I coniugi hanno presentato domanda congiunta di scioglimento del matrimonio contratto tra loro in Viggiano (PZ) il 14.5.2022, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del medesimo Comune al N. 12, Parte II, Serie C, Anno 2022, così concludendo (ovvero senza alcuna condizioni di ordine patrimoniale):
«- dichiarare lo scioglimento del matrimonio civile contratto a Viggiano (PZ) in data
14.5.2022 tra la Signora ed il Signor regolarmente Parte_1 Controparte_1
2 R.G. N. 2160/2025 V.G.
trascritto presso i registri dello Stato Civile del Comune di Viggiano (PZ) nell'anno
2022, Parte II, Serie C, N. 12;
-ordinare che l'emananda sentenza, una volta passata in giudicato, sia trasmessa a cura della Cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Viggiano (PZ) per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui all'Ordinamento dello Stato Civile;
-compensare tra le parti le spese della presente procedura».
IV Occorre rilevare che il quadro normativo di riferimento deve essere individuato nella norma dettata dall'art. 3, comma 1, n. 2), lett. b) e comma 2 della Legge n.
898/1970, la quale nella formulazione attualmente vigente prevede che lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio può essere domandato da uno dei coniugi quando «[…] b) è stata pronunciata con sentenza passata in giudicato la separazione giudiziale fra i coniugi, ovvero è stata omologata la separazione consensuale ovvero è intervenuta separazione di fatto quando la separazione di fatto stessa è iniziata almeno due anni prima del 18 dicembre 1970.
In tutti i predetti casi, per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, le separazioni devono essersi protratte ininterrottamente da almeno dodici mesi dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale e da sei mesi nel caso di separazione consensuale, anche quando il giudizio contenzioso si sia trasformato in consensuale, ovvero dalla data certificata nell'accordo di separazione raggiunto a seguito di convenzione di negoziazione assistita da un avvocato ovvero dalla data dell'atto contenente l'accordo di separazione concluso innanzi all'ufficiale dello stato civile. Nei casi in cui la legge consente di proporre congiuntamente la domanda di separazione personale e quella di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, quest'ultima è procedibile una volta decorsi i termini sopra indicati. L'eventuale interruzione della separazione deve essere eccepita dalla parte convenuta;
nella separazione di fatto iniziatasi ai sensi del comma precedente, i cinque anni decorrono dalla cessazione effettiva della convivenza».
In punto di fatto non sussistono motivi per escludere che corrisponda al vero la circostanza allegata nel ricorso che i coniugi non abbiano ripreso la vita coniugale nel
3 R.G. N. 2160/2025 V.G.
periodo compreso fra la celebrazione della prima udienza del giudizio di separazione personale, avvenuta in data antecedente all'emissione della sentenza di separazione n.
1893/2024 del 18.11.2024, e la proposizione del ricorso in oggetto, avvenuta il
7.11.2025.
Pertanto, atteso che dall'unione matrimoniale non sono nati figli e che le parti hanno chiesto esclusivamente emettersi sentenza divorzile, il Collegio ritiene che ricorrano le condizioni previste per l'emissione della domandata pronuncia.
La presente sentenza sarà trasmessa dalla Cancelleria al competente Ufficiale dello Stato Civile del luogo in cui è stato iscritto il matrimonio per l'annotazione a margine dell'atto di matrimonio, ai sensi dell'art. 152 septies disp. att. c.p.c. (il quale al comma 2 prevede: «La sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, quando sia passata in giudicato, deve essere trasmessa in copia autentica, a cura del cancelliere del Tribunale o della Corte che l'ha emessa, all'ufficiale dello stato civile del comune in cui il matrimonio fu trascritto, per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al decreto del Presidente della Repubblica
3 novembre 2000, n. 396»), nonché degli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000.
Spese compensate.
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza in composizione collegiale, nella causa civile recante n. 2160 iscritta al ruolo generale degli affari della volontaria giurisdizione dell'anno 2025, promossa da e , con l'intervento Parte_1 Controparte_1 necessario del Pubblico Ministero presso il Tribunale di Potenza, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto in Viggiano (PZ) il 14.5.2022 da
(C.F.: , nata a [...] il Parte_1 C.F._1
15.4.1963, e (C.F.: , nato a [...] Controparte_1 C.F._3
AR (PZ) il 25.1.1962, iscritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di
Viggiano (PZ) al N.12, Parte II, Serie C, Anno 2022;
2) ordina al competente Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Viggiano (PZ) di procedere all'annotazione della presente sentenza e alle ulteriori incombenze di cui agli artt. 14 e 69, lett. d), del D.P.R. n. 396/2000;
3) spese compensate.
4 R.G. N. 2160/2025 V.G.
Così deciso in Potenza, nella camera di consiglio del 16.12.2025.
Il Giudice rel. ed est. La Presidente
dott.ssa Adelia Tomasetti dott.ssa Licia Tomay
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