Sentenza 29 maggio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 29/05/2001, n. 7303 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7303 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2001 |
Testo completo
REPUBBLICA LT.7303 /0 1 IN NOME DEL POP LO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Oggetto AZIONI POSSESSORIS | PROCEDIMENTO RISESSORIO SEZIONE SECONDA CIVILE |-FASIBEL GIUDIZIO- Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. Franco PONTORIERI Presidente R.G.N. 6804/98 RIGGIO - Consigliere Cron. 16790 Dott. Ugo Consigliere Rep. 2695 Dott. Rosario DE JULIO - Rel. Consigliere Ud.06/03/01 SCHETTINO Dott. Olindo Dott. Francesco Paolo FIORE Consigliere ha pronunciato la seguente S EN TENZA CORTE SUPR ADICA UFFICIO CO sul ricorso proposto da: Richiesta copia studio IC TI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA dal Sig. JL SOLE 24 ORE 3000 per diritti. EMILIO FAA' DI BRUNO 4, presso lo studio dell'avvocato 29 F 2001 IL CANCELLIERS GIANNI SAVERIO, che lo difende unitamente all'avvocato GULMANELLI ENZO, giusta delega in atti%;B ricorrente -
contro
CO GI, LI NC;
CG507999 intimati avverso il provvedimento N.R.G. 45/98 del Tribunale di .FORLI' depositato il 09/02/98; 2001 udita la relazione della causa svolta nella pubblica 396 udienza del 06/03/01 dal Consigliere Dott. Olindo -1- SCHETTINO;
udito il P.M. Generale Dott. l'accoglimento de 2°. in persona del Sostituto Procuratore Orazio FRAZZINI che ha concluso l 1° motivo del ricorso, assorbito il -2- R.G.N. 6804/98 Oggetto:Azionipossessorie-procedimento possessorio-fasi del giudizio- SVOLGIMENTO DEL PROCESSO RI AT ricorre per l'annullamento dell'ordinanza in data 28-1-1998 del tribunale di Forlì, con la quale, sul reclamo proposto da OL RA e TI US avverso l'ordinanza del pretore della stessa città, sezione distaccata di SE - che aveva dichiarato inammissibile la domanda di tutela possessoria avanzata dagli stessi con ricorso ex artt. 1170 c.c. e 703 c.p.c. -, ha revocato l'ordinanza predetta ed ha ordinato a RI AT di consegnare la chiave del cancello a OL e TI e di consentire loro il libero, originario passaggio di cui al ricorso introduttivo del procedimento possessorio, condannandolo, inoltre, alle spese sia del procedimento pretorile sia della fase del reclamo. Con la proposta impugnazione il RI deduce tre motivi di gravame, che possono essere così riassunti: 1)"violazione dell'art.339 c.p.c. per contrasto con norme di diritto e per nullità del procedimento", in quanto la statuizione del pretore, che, pur essendo stata qualificata ordinanza, ha, in realtà, per il suo contenuto decisorio, natura di sentenza, avrebbe dovuto essere impugnata con appello al tribunale, e non invece, come è stato fatto, con reclamo, per cui questo avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile. Ed anche il provvedimento del tribunale, rientrando nell'ambito> delle sentenze impugnabili, (e non in quello delle ordinanze ex art.609 terdecies c.p.c.), deve essere cassato, in 2 quanto quel giudice non lo ha dichiarato inammissibile, come avrebbe dovuto, ma lo ha esaminato nel merito. 2) "violazione dell'effetto devolutivo del riesame per contrasto con norme di diritto e per nullità del procedimento". Secondo il ricorrente, il tribunale si sarebbe dovuto limitare a statuire in ordine alla intervenuta decadenza o non dell'azione possessoria, e, nel caso di ritenuta inammissibilità di questa, avrebbe dovuto rimettere gli atti al pretore per la decisione nel merito, e non decidere esso stesso, senza l'espletamento di alcuna attività istruttoria. 3) "omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa l'esistenza di un fatto decisivo della controversia", con riferimento all'epoca in cui sarebbe avvenuto il presunto spoglio, con lo sbarramento del passaggio;
fatto, questo, determinante ai fini di stabilire se i ricorrenti erano incorsi o non nella decadenza dall'azione possessoria. TI e OL non hanno svolto attività difensiva. Chiamato una prima volta il ricorso all'udienza del 22 marzo 2000, la Sezione ritenne di rimettere gli atti al Sig. Primo Presidente, per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, in considerazione del fatto che con precedenti decisioni di questa stessa Sezione (nn. 1161/99 e 647/2000) si era statuito, in difformità rispetto ai principi enunciati dalle Sezioni Unite The con la sentenza n. 1984 del 24 febbraio 1998, che i provvedimenti cautelari, adottati nell'ambito del c.d. < procedimento cautelare uniforme>, introdotto dagli artt.74 e segg. della legge 26 novembre 1990 n.353, non essendo idonei a pregiudicare irrimediabilmente i diritti della parte soccombente, non sarebbero impugnabili per cassazione, neppure in via straordinaria. Ma il primo Presidente, ritenuto che " i principi enunciati dalle SS.UU. con 3 la citata sentenza n.1984/99 consentono di risolvere i problemi sollevati, senza necessità di un ulteriore intervento delle stesse SS.UU.", ha restituito gli atti. Il ricorso è pervenuto, pertanto, nuovamente all'esame della Sezione. Motivi della decisione I tre motivi del ricorso si prestano ad essere esaminati congiuntamente. Si osserva, preliminarmente, che, nel pronunciarsi sul reclamo ex art.669 terdecies c.p.c. avverso l'ordinanza del pretore, di inammissibilità -per intempestività dell'azione del ricorso per la tutela possessoria presentato - da OL e TI ai sensi degli artt. 1168, 1170 c.c. e 703 c.p.c., e di condanna dei ricorrenti alle spese, il tribunale di Forlì, con il provvedimento qui impugnato, ha revocato l'ordinanza del pretore, e, riconosciuta fondata l'azione di spoglio esperita dai predetti ricorrenti, ha ordinato a RI AT di consegnare agli stessi la chiave del cancello, sì da consentire loro il libero, originario passaggio di cui al ricorso introduttivo del procedimento possessorio, condannandolo, altresì, al pagamento delle spese sia del procedimento possessorio sia della fase del reclamo. Non vi è dubbio, quindi, che il tribunale di Forlì, statuendo nei termini più sopra riportati, ha definito il procedimento possessorio, e che, pertanto, il The provvedimento adottato ( peraltro non qualificato) sottoscritto dal presidente estensore, in quanto avente contenuto chiaramente decisorio, ha natura sostanziale di sentenza, e, come tale, sarebbe stato ricorribile in cassazione con ricorso ordinario ex art.360 c.p.c., così come si è ritenuto e statuito, in caso analogo, da questa stessa Sezione con decisione n.5118 del 26 maggio 1999, che si è uniformata ai principi enunciati da SS.UU., 24 febbraio 1998 n. 1984; ed, infatti, siffatto mezzo di impugnazione è stato esperito nella concreta fattispecie. Ma l'odierno ricorrente si duole che avverso l'ordinanza del pretore, di declaratoria d'inammissibilità del ricorso per la tutela possessoria presentato da TI e OL, avente anch'essa contenuto decisorio, non sia stato proposto appello, bensì reclamo al tribunale ex art.669 terdecies c.p.c.; e, tuttavia, posto che, come si è detto, quest'ultimo si è sostanzialmente pronunciato sul reclamo con sentenza e, dunque, come giudice di appello, non è dato intravedere quale sia il pregiudizio - e neppure il ricorrente, per la verità, lo ha dedotto a lui derivato dal fatto che TI e OL abbiano proposto reclamo, anziché appello. "In altri termini, il tribunale, a seguito del "reclamo degli originari ricorrenti, ha esaminato e valutato come doveva sulla base delle - - deduzioni e allegazioni delle parti, tutte le risultanze processuali acquisite al processo, pervenendo, alla fine, a formulare un giudizio nel merito possessorio ed accordando ai ricorrenti-reclamanti la richiesta tutela, che invece il pretore non aveva loro accordato, per la mancanza del presupposto temporale per l'esperibilità della relativa azione (art. 1170 co. 1 c.c.). In definitiva, quindi, il procedimento si è svolto secondo lo schema tipico indicato da queste Sezioni Unite con la sentenza n.1984/98, di tal che l'odierno ricorrente ha potuto impugnare il provvedimento del tribunale di Forlì, avente la natura di sentenza, con il ricorso ordinario per cassazione ex art.360 c.p.c., in nulla rimanendo pregiudicato dalla qualificazione di reclamo data all'impugnazione esperita da TI e OL avverso il provvedimento del pretore. 5 Risolte, in tal modo, le questioni di carattere processuale sollevate con il ricorso, si osserva, con riguardo al terzo motivo, che la censura mossa con lo stesso alla sentenza impugnata attene ad apprezzamenti e valutazioni dei fatti di causa, che, rientrando nella cognizione esclusiva del giudice di merito, non possono essere ripetuti e rinnovati in sede di legittimità. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, senza alcun provvedimento julle spesenon avendo per intimati walls attritter dification και
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Cosi deciso in Roma, il 6 marzo 2001 4000 290000 Il presidente Il consigliere est. (Dr. Frango Pontonieri) (Dr.Olindo Schetting) wis fell thin IL CANCELLIERE C1 Paolo Talarico DEPOSITATO IN CANCELLERIA Roma 29 MAG. 2001 IL CANCELLIERE C1 Lolazico AGENZIA DELLE ENTRATE ROMA 1 an26917 Regi 14977 Leo CENTOYSU NOVE(77) e Grieg Responsabile Servizio Ard 02