Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 947
CGT1
Sentenza 22 gennaio 2026

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  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per tardività dell'impugnazione

    La Corte dichiara inammissibile il ricorso, ritenendo che i ricorrenti avrebbero dovuto impugnare la comunicazione di scarto entro 60 giorni dalla sua notifica (17.3.2025). Tutte le successive istanze, inclusa l'istanza di autotutela e il suo rigetto, sono considerate tardive. Inoltre, la Corte rileva che la memoria difensiva dei ricorrenti è stata presentata tardivamente.

  • Accolto
    Inammissibilità del ricorso per assenza di un atto impugnabile

    La Corte, pur non esplicitando un accoglimento specifico di questo motivo, dichiara inammissibile il ricorso basandosi principalmente sulla tardività dell'impugnazione. La motivazione della Corte indica che la comunicazione di scarto non è suscettibile di impugnazione in quanto non deriva da un'attività di controllo dell'Ufficio né da un provvedimento impositivo.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 947
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli
    Numero : 947
    Data del deposito : 22 gennaio 2026

    Testo completo