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Sentenza 22 gennaio 2026
Sentenza 22 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XVIII, sentenza 22/01/2026, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 947/2026
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: RICCI ENNIO, Presidente
NT ARMANDO, EL
ELEFANTE REGINA MARINA, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13901/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
-Ricorrente 2 CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 3 CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Campania - Via Diaz 11 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-RIGETTO Associazione 1 n. 32157 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18308/2025 depositato il 27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: COME IN ATTI
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
| Sigg.:
1) Ricorrente 2
2) Ricorrente 1
3) Ricorrente_3
4) Ricorrente 4
difesi come in atti, con ricorso notificato il dì 10.7.2025 (dato rilevato dalla pagina 2 dello scritto ex art. 23 della resistente) e costituzione in giudizio effettuata dopo 11 giorni, impugnano:
la comunicazione di rigetto dell'istanza di autotutela per la riammissione al beneficio del Superbonus scartato;
emessa da: Agenzia Entrate Direzione Regionale della Campania;
data notifica atto: 4.6.2025;
anno d'imposta: 2024;
importo complessivo: € 140.645,00.
I ricorrenti rappresentano: -) di aver sostenuto nel 2024 spese per interventi edilizi agevolati ex artt. 119 e 121 del DL 34/2020 per un importo complessivo di € 140.645,00;
-) di aver trasmesso in data 17 marzo 2025 all'AE le comunicazioni per l'opzione di cessione del credito/ sconto in fattura;
-) che tutte le comunicazioni sono state scartate dal sistema con la motivazione "Il codice identificativo Società_1 non esiste o non è associato ad un'asseverazione valida";
-) che con istanza del 19.3.2025 hanno chiesto la riammissione delle comunicazioni scartate, sostenendo che i codici identificativi Società_1 utilizzati risultavano corretti;
il rigetto era dovuto ad un errore tecnico non imputabile ai dichiaranti;
l'invio era avvenuto entro il termine di legge del 17.3.2025; gli interventi erano stati regolarmente completati ed asseverati;
-) che tramite il proprio intermediario hanno depositato l'istanza di autotutela il 19.3.2025, a soli due giorni dallo scarto;
-) che l'AE ha rigettato l'istanza il 4.6.2025 motivando che la comunicazione doveva essere inviata: "a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell'Società_1 della ricevuta" e che pertanto "va considerato fermo il necessario anticipo di cui all'adempimento in favore dell'Società_1".
I motivi di ricorso sono:
-1) "Violazione art. 23 Cost. e principio di legalità tributaria”;
-2) "Violazione di legge per contrasto con la giurisprudenza consolidata" poiché la comunicazione Società_1 avrebbe natura meramente ricognitiva e la sua omessa o tardiva trasmissione non comporterebbe decadenza dal beneficio fiscale (cita Cass. ord. 8019/2025; Cass. sent. 12422/2025; Cass. sent 12426/2025; Cass.ord.
15204/2025);
-3) "Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza";
-4) "Difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento";
-5) "Applicabilità della remissione in bonis"; invoca l'art. 2, comma 1, DL 16/2012 e la Circolare 33/E/2022
§ 6.1.3;
-6) "Eccesso di potere per contraddittorietà";
concludono con la richiesta di accoglimento del ricorso e l'annullamento del rigetto impugnato.
Il dì 8.10.2025 si costituisce l'Agenzia Entrate Direzione Regionale della Campania che resiste con le seguenti controdeduzioni:
-) "Inammissibilità del ricorso - violazione degli artt. 19 e 21 del D. Lgs. n. 546 del 1992" per l'assenza di un provvedimento da impugnare, poiché erroneamente i ricorrenti avrebbero qualificato l'atto impugnato
"diniego di autotutela" che, invece, presupporrebbe la sussistenza di un precedente provvedimento che si chiede di riformare mentre "nel caso di specie lo scarto della comunicazione non può essere ritenuto un atto provvedimentale, trattandosi esclusivamente della notifica che l'Agenzia delle Entrate usa per informare il contribuente che un'operazione o una richiesta non è stata accettata a causa di irregolarità o problemi tecnici. Si tratta di una notifica esecutiva, pertanto, non impugnabile".
L'AE per corroborare la propria tesi cita la sentenza della CGT di 1° grado di Avellino n. 1537 del 23.12.2024 ma ammette l'esistenza di differenti orientamenti che, pur volendo adottarli, cozzerebbero con l'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione, poiché il termine di 60 giorni per impugnare non decorrerebbe dal diniego di autotutela ma dalla data di comunicazione dello scarto, dunque, dal 17.3.2025; sul punto cita la sent. della CGT di 1° grado di Genova n. 705/01/2024 del 12.8.2024, che ha rilevato la mancata impugnazione del provvedimento di scarto del modello F24 contenente la compensazione, "ciò in quanto la successiva risposta dell'Ufficio rappresenta il riscontro alla richiesta di chiarimenti del Contribuente, ossia una mera conferma, priva di qualunque valenza giuridica, della precedente comunicazione ufficiale, lo scarto del modello F24, ormai divenuta definitiva"; conclude affermando che "delle due l'una, o il ricorso ha ad oggetto un atto non impugnabile ed è inammissibile per la violazione dell'art. 19 D.lgs. n. 546 del 1992 oppure, ammessa l'impugnabilità della comunicazione di scarto. il ricorso è stato proposto avverso un atto che si è reso definitivo per mancata impugnazione entro i termini di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992".
L'AE conclude con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Il 14.10.2025 la difesa attorea presenta memorie.
Il 24.10.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente va rilevata la non vagliabilità della memoria poiché inoltrata dalla difesa attorea il 14.10.2025, dunque tardivamente, infatti il termine perentorio, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, di dieci giorni liberi antecedenti all'udienza, ex art. 32, comma 2, del D. I.vo 546/92, era scaduto il 13.10.2025.
Ancora, premesso che lo scarto non impedisce di utilizzare il bonus sotto forma di detrazione, la comunicazione di diniego oggetto di causa non è suscettibile di impugnazione poiché non consegue ad una attività di controllo espletata dall'Ufficio né ad un provvedimento con il quale l'Amministrazione finanziaria porta a conoscenza del contribuente il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario, quindi, non è un atto riconducibile all'esercizio della potestà impositiva.
Il diniego di agevolazioni non si verifica quando l'Ufficio comunica il rigetto dell'istanza in autotutela ma all'atto della comunicazione di scarto, infatti è con il file informatico di scarto che viene notificato al contribuente il diniego di agevolazione mediante cessione del credito d'imposta concessa per non danneggiare i soggetti con reddito incapiente rispetto al credito spettante, ebbene, la possibilità di impugnare "il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari è contemplata dall'art. 19, comma 1. lettera "h" del D. L.vo 546/92.
I ricorrenti avrebbero dovuto impugnare la comunicazione di scarto entro 60 giorni dalla sua notifica ricevuta a mezzo file telematico del 17.3.2025, non avendovi provveduto tutte le successive istanze si palesano tardive e, pertanto, inammissibili.
Il ricorso è, dunque, inammissibile.
La complessità e controvertibilità della materia, unitamente alle note difficoltà ed agli alti rischi della gestione dei rapporti telematici con gli Uffici finanziari, sono motivo di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1) Dichiara inammissibile il ricorso
2)Compensa le spese.
Depositata il 22/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 18, riunita in udienza il 24/10/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale: RICCI ENNIO, Presidente
NT ARMANDO, EL
ELEFANTE REGINA MARINA, Giudice
in data 24/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 13901/2025 depositato il 11/07/2025
proposto da
Ricorrente 1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
-Ricorrente 2 CF_Ricorrente_2
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 3 CF_Ricorrente_3
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
Ricorrente 4 - CF_Ricorrente_4
Difeso da
Difensore 1 CF_Difensore_1 ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Agenzia Entrate Direzione Regionale Campania - Via Diaz 11 80134 Napoli NA
elettivamente domiciliato presso dr.Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
-RIGETTO Associazione 1 n. 32157 REC.CREDITO.IMP
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 18308/2025 depositato il 27/10/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: COME IN ATTI
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
| Sigg.:
1) Ricorrente 2
2) Ricorrente 1
3) Ricorrente_3
4) Ricorrente 4
difesi come in atti, con ricorso notificato il dì 10.7.2025 (dato rilevato dalla pagina 2 dello scritto ex art. 23 della resistente) e costituzione in giudizio effettuata dopo 11 giorni, impugnano:
la comunicazione di rigetto dell'istanza di autotutela per la riammissione al beneficio del Superbonus scartato;
emessa da: Agenzia Entrate Direzione Regionale della Campania;
data notifica atto: 4.6.2025;
anno d'imposta: 2024;
importo complessivo: € 140.645,00.
I ricorrenti rappresentano: -) di aver sostenuto nel 2024 spese per interventi edilizi agevolati ex artt. 119 e 121 del DL 34/2020 per un importo complessivo di € 140.645,00;
-) di aver trasmesso in data 17 marzo 2025 all'AE le comunicazioni per l'opzione di cessione del credito/ sconto in fattura;
-) che tutte le comunicazioni sono state scartate dal sistema con la motivazione "Il codice identificativo Società_1 non esiste o non è associato ad un'asseverazione valida";
-) che con istanza del 19.3.2025 hanno chiesto la riammissione delle comunicazioni scartate, sostenendo che i codici identificativi Società_1 utilizzati risultavano corretti;
il rigetto era dovuto ad un errore tecnico non imputabile ai dichiaranti;
l'invio era avvenuto entro il termine di legge del 17.3.2025; gli interventi erano stati regolarmente completati ed asseverati;
-) che tramite il proprio intermediario hanno depositato l'istanza di autotutela il 19.3.2025, a soli due giorni dallo scarto;
-) che l'AE ha rigettato l'istanza il 4.6.2025 motivando che la comunicazione doveva essere inviata: "a decorrere dal quinto giorno lavorativo successivo al rilascio da parte dell'Società_1 della ricevuta" e che pertanto "va considerato fermo il necessario anticipo di cui all'adempimento in favore dell'Società_1".
I motivi di ricorso sono:
-1) "Violazione art. 23 Cost. e principio di legalità tributaria”;
-2) "Violazione di legge per contrasto con la giurisprudenza consolidata" poiché la comunicazione Società_1 avrebbe natura meramente ricognitiva e la sua omessa o tardiva trasmissione non comporterebbe decadenza dal beneficio fiscale (cita Cass. ord. 8019/2025; Cass. sent. 12422/2025; Cass. sent 12426/2025; Cass.ord.
15204/2025);
-3) "Violazione del principio di proporzionalità e ragionevolezza";
-4) "Difetto di istruttoria e violazione del giusto procedimento";
-5) "Applicabilità della remissione in bonis"; invoca l'art. 2, comma 1, DL 16/2012 e la Circolare 33/E/2022
§ 6.1.3;
-6) "Eccesso di potere per contraddittorietà";
concludono con la richiesta di accoglimento del ricorso e l'annullamento del rigetto impugnato.
Il dì 8.10.2025 si costituisce l'Agenzia Entrate Direzione Regionale della Campania che resiste con le seguenti controdeduzioni:
-) "Inammissibilità del ricorso - violazione degli artt. 19 e 21 del D. Lgs. n. 546 del 1992" per l'assenza di un provvedimento da impugnare, poiché erroneamente i ricorrenti avrebbero qualificato l'atto impugnato
"diniego di autotutela" che, invece, presupporrebbe la sussistenza di un precedente provvedimento che si chiede di riformare mentre "nel caso di specie lo scarto della comunicazione non può essere ritenuto un atto provvedimentale, trattandosi esclusivamente della notifica che l'Agenzia delle Entrate usa per informare il contribuente che un'operazione o una richiesta non è stata accettata a causa di irregolarità o problemi tecnici. Si tratta di una notifica esecutiva, pertanto, non impugnabile".
L'AE per corroborare la propria tesi cita la sentenza della CGT di 1° grado di Avellino n. 1537 del 23.12.2024 ma ammette l'esistenza di differenti orientamenti che, pur volendo adottarli, cozzerebbero con l'inammissibilità del ricorso per tardiva proposizione, poiché il termine di 60 giorni per impugnare non decorrerebbe dal diniego di autotutela ma dalla data di comunicazione dello scarto, dunque, dal 17.3.2025; sul punto cita la sent. della CGT di 1° grado di Genova n. 705/01/2024 del 12.8.2024, che ha rilevato la mancata impugnazione del provvedimento di scarto del modello F24 contenente la compensazione, "ciò in quanto la successiva risposta dell'Ufficio rappresenta il riscontro alla richiesta di chiarimenti del Contribuente, ossia una mera conferma, priva di qualunque valenza giuridica, della precedente comunicazione ufficiale, lo scarto del modello F24, ormai divenuta definitiva"; conclude affermando che "delle due l'una, o il ricorso ha ad oggetto un atto non impugnabile ed è inammissibile per la violazione dell'art. 19 D.lgs. n. 546 del 1992 oppure, ammessa l'impugnabilità della comunicazione di scarto. il ricorso è stato proposto avverso un atto che si è reso definitivo per mancata impugnazione entro i termini di cui all'art. 21 del d.lgs. n. 546 del 1992".
L'AE conclude con la richiesta di rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Il 14.10.2025 la difesa attorea presenta memorie.
Il 24.10.2025, trattata la causa come da verbale di udienza, il Collegio così decide.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è inammissibile.
Preliminarmente va rilevata la non vagliabilità della memoria poiché inoltrata dalla difesa attorea il 14.10.2025, dunque tardivamente, infatti il termine perentorio, come da consolidata giurisprudenza di legittimità, di dieci giorni liberi antecedenti all'udienza, ex art. 32, comma 2, del D. I.vo 546/92, era scaduto il 13.10.2025.
Ancora, premesso che lo scarto non impedisce di utilizzare il bonus sotto forma di detrazione, la comunicazione di diniego oggetto di causa non è suscettibile di impugnazione poiché non consegue ad una attività di controllo espletata dall'Ufficio né ad un provvedimento con il quale l'Amministrazione finanziaria porta a conoscenza del contribuente il proprio convincimento in ordine ad un determinato rapporto tributario, quindi, non è un atto riconducibile all'esercizio della potestà impositiva.
Il diniego di agevolazioni non si verifica quando l'Ufficio comunica il rigetto dell'istanza in autotutela ma all'atto della comunicazione di scarto, infatti è con il file informatico di scarto che viene notificato al contribuente il diniego di agevolazione mediante cessione del credito d'imposta concessa per non danneggiare i soggetti con reddito incapiente rispetto al credito spettante, ebbene, la possibilità di impugnare "il diniego o la revoca di agevolazioni o il rigetto di domanda di definizione agevolata di rapporti tributari è contemplata dall'art. 19, comma 1. lettera "h" del D. L.vo 546/92.
I ricorrenti avrebbero dovuto impugnare la comunicazione di scarto entro 60 giorni dalla sua notifica ricevuta a mezzo file telematico del 17.3.2025, non avendovi provveduto tutte le successive istanze si palesano tardive e, pertanto, inammissibili.
Il ricorso è, dunque, inammissibile.
La complessità e controvertibilità della materia, unitamente alle note difficoltà ed agli alti rischi della gestione dei rapporti telematici con gli Uffici finanziari, sono motivo di compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
1) Dichiara inammissibile il ricorso
2)Compensa le spese.