Cass. pen., sez. V, sentenza 30/04/2026, n. 15881
CASS
Sentenza 30 aprile 2026

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  • Rigettato
    Violazione di norma penale e processuale e motivazione apparente in ordine alla ritenuta gravità indiziaria della partecipazione al clan SS

    Il Tribunale ha ricostruito il ruolo verticistico del ricorrente nel clan SS, in modo esauriente, logico e in aderenza agli elementi probatori acquisiti. EL SS, contrariamente a quanto dedotto dai difensori, non è semplicemente il figlio di uno dei promotori e capi storici del clan nolano (RE DR SS) ma è stato già stato già condannato, con sentenza irrevocabile, proprio per la sua partecipazione al clan SS alla pena di dodici anni di reclusione. Il suo ruolo di reggente del gruppo, quanto meno fino alla scarcerazione di altri esponenti (ed in particolare di ON SS), viene pacificamente riconosciuta dagli altri adepti del sodalizio, come emerge da una pluralità di conversazioni citate nell’ordinanza impugnata alle pagine 12 e seguenti. Gli stessi interventi, riconducibili al ricorrente, con i quali lo stesso blocca le richieste estorsive formulate da parte di altri associati nei confronti di imprenditori locali (come nel caso delle vicende riguardanti ZO LL e la De LC Immobiliare), testimoniano il suo ruolo direttivo, posto che i sodali, seppur malvolentieri, si adeguano ai suoi comandi, riconoscendone la figura di capo (“EL sta sopra a tutto”). Al di là di tali vicende, è EL SS a stabilire quale associato sarà deputato ad avere rapporti con gli altri clan (ovvero IC OL SS, sebbene ritenuto inadeguato da RO PI) e quale debba essere la destinazione delle somme derivanti dall’ingresso dell’associazione nel settore delle scommesse illegali (pur non rivendicando nulla per sé, dispone infatti che le somme siano destinate al mantenimento dei carcerati e al padre). E’ lo stesso ricorrente a redarguire esponenti storici dell’associazione, come NN AN, per ritenute condotte irrispettose verso altri affiliati (IC OL SS), a pretendere che eventuali insoddisfazioni gli vengano preventivamente comunicate al fine di dirimere ulteriori contrasti e ad avere il potere, riconosciuto dagli altri affiliati, di “picchiare” chi avesse impropriamente assunto impegni a nome della “famiglia”. Presso il suo studio vengono registrati numerosi incontri con altri affiliati all’associazione e del tutto determinante (come si avrà modo di osservare anche in seguito) è la sua iniziativa in relazione all’estorsione posta in essere ai danni di RE OC e alla conseguente intromissione del clan SS nel lucroso affare delle scommesse illegali, originariamente gestita dal solo clan IC che, non a caso, si rivolge proprio a EL SS per recuperare il proprio ingente credito nei confronti di RE OC. Dai dialoghi captati (indicati in modo specifico dal Tribunale del riesame), emerge dunque un’effettiva attività di direzione del sodalizio e nessun rilievo può essere attribuito al fatto che vengano manifestati dubbi e insoddisfazioni sull’operato del ricorrente da parte degli altri sodali o critiche per l’assenza di una sua diretta contribuzione economica (soprattutto in relazione agli incarichi personalmente ricevuti quale professionista), posto che dalle conversazioni intercettate emerge comunque il riconoscimento di una posizione di preminenza in capo al ricorrente, nonostante la sua ritenuta inadeguatezza. Parimenti irrilevante è la circostanza che il Tribunale abbia ritenuto insussistenti i gravi indizi in relazione al capo 3) dell’incolpazione provvisoria, non costituendo tale esclusione alcuna contraddizione con il restante contenuto dell’ordinanza.

  • Rigettato
    Violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza per il reato di associazione di stampo mafioso

    Il Tribunale ha ricostruito in modo esauriente e logico il ruolo verticistico del ricorrente, evidenziando la sua precedente condanna per partecipazione al clan, il suo ruolo di reggente riconosciuto dagli altri adepti, i suoi interventi nel bloccare richieste estorsive, la sua capacità di decidere rapporti con altri clan e la destinazione dei profitti, nonché la sua iniziativa nell'estorsione ai danni di RE OC e nell'ingresso nel settore delle scommesse illegali. Il riconoscimento di una posizione di preminenza è emerso dalle conversazioni, nonostante eventuali critiche o dubbi da parte di altri sodali.

  • Rigettato
    Illogicità della motivazione per aver escluso la responsabilità per tentata estorsione (capo 3) ma utilizzato tale condotta per il reato associativo

    La Corte rileva che l'esclusione dei gravi indizi per il capo 3 non costituisce contraddizione con il resto dell'ordinanza.

  • Rigettato
    Violazione di legge penale in relazione all'insussistenza di gravi indizi di reato associativo e ruolo di capo/promotore

    Il Tribunale ha ricostruito il ruolo verticistico del ricorrente nel clan SS, in modo esauriente, logico e in aderenza agli elementi probatori acquisiti. EL SS, contrariamente a quanto dedotto dai difensori, non è semplicemente il figlio di uno dei promotori e capi storici del clan nolano (RE DR SS) ma è stato già stato già condannato, con sentenza irrevocabile, proprio per la sua partecipazione al clan SS alla pena di dodici anni di reclusione. Il suo ruolo di reggente del gruppo, quanto meno fino alla scarcerazione di altri esponenti (ed in particolare di ON SS), viene pacificamente riconosciuta dagli altri adepti del sodalizio, come emerge da una pluralità di conversazioni citate nell’ordinanza impugnata alle pagine 12 e seguenti. Gli stessi interventi, riconducibili al ricorrente, con i quali lo stesso blocca le richieste estorsive formulate da parte di altri associati nei confronti di imprenditori locali (come nel caso delle vicende riguardanti ZO LL e la De LC Immobiliare), testimoniano il suo ruolo direttivo, posto che i sodali, seppur malvolentieri, si adeguano ai suoi comandi, riconoscendone la figura di capo (“EL sta sopra a tutto”). Al di là di tali vicende, è EL SS a stabilire quale associato sarà deputato ad avere rapporti con gli altri clan (ovvero IC OL SS, sebbene ritenuto inadeguato da RO PI) e quale debba essere la destinazione delle somme derivanti dall’ingresso dell’associazione nel settore delle scommesse illegali (pur non rivendicando nulla per sé, dispone infatti che le somme siano destinate al mantenimento dei carcerati e al padre). E’ lo stesso ricorrente a redarguire esponenti storici dell’associazione, come NN AN, per ritenute condotte irrispettose verso altri affiliati (IC OL SS), a pretendere che eventuali insoddisfazioni gli vengano preventivamente comunicate al fine di dirimere ulteriori contrasti e ad avere il potere, riconosciuto dagli altri affiliati, di “picchiare” chi avesse impropriamente assunto impegni a nome della “famiglia”. Presso il suo studio vengono registrati numerosi incontri con altri affiliati all’associazione e del tutto determinante (come si avrà modo di osservare anche in seguito) è la sua iniziativa in relazione all’estorsione posta in essere ai danni di RE OC e alla conseguente intromissione del clan SS nel lucroso affare delle scommesse illegali, originariamente gestita dal solo clan IC che, non a caso, si rivolge proprio a EL SS per recuperare il proprio ingente credito nei confronti di RE OC. Dai dialoghi captati (indicati in modo specifico dal Tribunale del riesame), emerge dunque un’effettiva attività di direzione del sodalizio e nessun rilievo può essere attribuito al fatto che vengano manifestati dubbi e insoddisfazioni sull’operato del ricorrente da parte degli altri sodali o critiche per l’assenza di una sua diretta contribuzione economica (soprattutto in relazione agli incarichi personalmente ricevuti quale professionista), posto che dalle conversazioni intercettate emerge comunque il riconoscimento di una posizione di preminenza in capo al ricorrente, nonostante la sua ritenuta inadeguatezza. Parimenti irrilevante è la circostanza che il Tribunale abbia ritenuto insussistenti i gravi indizi in relazione al capo 3) dell’incolpazione provvisoria, non costituendo tale esclusione alcuna contraddizione con il restante contenuto dell’ordinanza.

  • Rigettato
    Violazione di legge penale e motivazione apparente in ordine alla gravità indiziaria della partecipazione all'estorsione (capo 14)

    Il Tribunale di Napoli riporta il contenuto di una serie di conversazioni intercettate, che vedono come principale protagonista RO PI (storico esponente del clan SS), dalle quali è possibile ricostruire l’intera vicenda relativa all’ingresso del clan nolano nel settore delle scommesse illegali. E’ RO PI a raccontare ai propri interlocutori (prima Giuseppe ST, poi IN LO) di aver appreso dallo stesso EL SS che quest’ultimo era stato “chiamato” dai IC ed interessato per il recupero del credito vantato dal clan di DI nei confronti di RE OC in relazione alla gestione del settore delle scommesse illegali. A seguito di tale informazione, “EL”, tramite OL SS, aveva incaricato “NN” AN di costringere RE OC a pagare quanto dovuto (con modalità evidentemente estorsive, tanto che il OC si era “impaurito” per l’intervento del AN) e, contestualmente, aveva anche deciso che il clan RU subentrasse nell’affare delle scommesse, posto che non era concepibile che i proventi degli affari illeciti svolti nel nolano arricchissero altre organizzazioni criminali e non i SS. L’iniziale pretesa nei confronti del OC, pari ad 88.000 euro, frutterà poi il versamento di una somma di 10.000 euro nelle mani di ON LL. L’ordinanza riporta le conversazioni di interesse alle pagine 19 e seguenti e in modo coerente e logico ne ricava la prova del pieno coinvolgimento di EL SS nella vicenda, posto che le direttive da lui personalmente impartite affinché il OC venisse sottoposto ad estorsione vengono riportate e commentate da chi (RO PI) era stato messo a conoscenza di tale questione direttamente dal ricorrente. L’assenza, dedotta dalla difesa, di conversazioni o di incontri registrati tra RO PI e EL SS non è dirimente, non risultando essere stata disposta un’osservazione costante e continuativa di tutti gli spostamenti degli indagati. La difesa, al fine di dimostrare che IC OL SS avesse agito in modo autonomo e all’insaputa di EL SS, richiama altresì, in modo improprio, una conversazione (la n. 2993 del 16 maggio 2023) che viene invece citata dal Tribunale di Napoli in relazione a tutt’altra vicenda (quella relativa a tale Manzi di cui all’originario capo 10) e che in ogni caso non varrebbe a porre in discussione il tenore chiarissimo delle conversazioni precedentemente commentate. Alcuna disparità di trattamento, tra l’altro, è ravvisabile rispetto alla posizione di RO PI (per il quale la misura relativa a tali capi sarebbe stata annullata, come dedotto dalla difesa), il quale pare effettivamente solo ricevere delle confidenze ma non fornire un apporto diretto per la perpetrazione dei reati.

  • Rigettato
    Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza della concretezza e attualità delle esigenze cautelari

    Il ricorso non svolge alcuna considerazione in ordine alla doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere posta dall’art. 275, comma 3 cod. proc. pen. Il Tribunale dà peraltro atto di un concreto pericolo di recidiva desunto, oltre che dai precedenti specifici dell’imputato, anche dal suo ruolo direttivo dell’associazione.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 30/04/2026, n. 15881
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 15881
    Data del deposito : 30 aprile 2026

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