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Sentenza 30 aprile 2026
Sentenza 30 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 30/04/2026, n. 15881 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 15881 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2026 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da SS EL, nato ad [...] il [...] avverso l'ordinanza del 5/12/2025 del Tribunale di Napoli Udita la relazione svolta dal Consigliere MA OR;
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Luca Sciarretta, che si è riportato alla requisitoria in atti e ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentiti i difensori, Avv. FA AR e RO Santorelli, i quali si sono riportati al ricorso e alle memorie in atti chiedendone l’accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza oggetto del presente ricorso, il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato a EL SS la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di associazione di stampo mafioso (capo 1), estorsione e tentata estorsione, aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., posta in essere ai danni di RE OC (capi 14 e 15), mentre ha annullato il titolo cautelare originariamente emesso in relazione ad altra condotta estorsiva contestata al capo 3 (ai danni di Rosa SC). Penale Sent. Sez. 5 Num. 15881 Anno 2026 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MORRA IO Data Udienza: 14/04/2026 2 La contestazione mossa al ricorrente è quella di essere stato tra i capi e promotori dell’organizzazione camorristica facente capo alla famiglia SS, operante nel comune di Nola e zone limitrofe, oltre quella di aver fornito un proprio contributo nella perpetrazione di condotte estorsive ai danni di RE Buoncoore. 2. Il ricorso proposto da EL SS consta di cinque motivi, di seguito riportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo ed il quarto motivo del ricorso si deduce violazione di legge penale (art. 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in relazione al reato di associazione di stampo mafioso. Il Tribunale del riesame avrebbe riconosciuto il ruolo verticistico del clan del SS basandosi solo sul rapporto di parentela con altre figure di spicco del sodalizio, ignorando il contenuto delle intercettazioni dalle quali emergeva, viceversa, che il SS era figura contestata all’interno del clan, spesso ignorata, dedita alla propria attività professionale di ingegnere e accusato di perseguire solo interessi personali e non nell’interesse dell’associazione, alla quale non avrebbe neanche mai fornito supporto economico. 2.2. Con il secondo motivo si evidenzia la illogicità della motivazione per aver escluso la responsabilità del ricorrente per la tentata estorsione di cui al capo 3) dell’imputazione, facendo comunque riferimento a tale condotta ai fini della dimostrazione del reato associativo. 2.3. Con il terzo motivo viene dedotta l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione del SS alla perpetrazione delle condotte estorsive nei confronti di RE OC o, comunque, il suo ruolo marginale nella vicenda e la mancata percezione di un profitto, rispetto invece alla posizione di maggiore rilievo rivestita da altri coindagati (segnatamente RO PI) nei confronti dei quali vi era stato annullamento della misura cautelare. 2.4. Con il quinto motivo si deduce, infine, la violazione della disposizione di cui all’art. 275 cod. proc. pen. per essere state ritenute sussistenti ed attuali le esigenze cautelari, nonostante la conclamata inidoneità del SS a fungere da reggente del clan. 2.5. Con memoria del 18.3.2026, i difensori (Avv. RO Santorelli e FA AR) hanno depositato motivi aggiunti, deducendo altresì: - violazione di legge penale (art. 416-bis cod. pen.) in relazione all’insussistenza dei gravi indizi di reato in relazione al reato associativo ed in particolare in relazione al ruolo di capo e promotore del SS, in considerazione 3 dell’assenza di elementi dimostrativi di una direzione effettiva del clan da parte del ricorrente;
- violazione di norma penale e processuale (416 bis cod. pen., 125 cod. proc. pen.) e motivazione apparente in ordine alla ritenuta gravità indiziaria della partecipazione di SS EL all’omonimo clan SS, in assenza di un suo contributo materiale a vantaggio del sodalizio e sulla base di una lettura erronea delle conversazioni valorizzate dal Tribunale del riesame (riportate in ricorso); - violazione di legge penale (629 cod. pen.) e motivazione meramente apparente in ordine alla gravità indiziaria riferita all’estorsione indicata al capo 14, rispetto alla quale EL SS non avrebbe rivestito alcun ruolo, come desumibile da un passaggio della motivazione dell’ordinanza di annullamento del titolo cautelare nei confronti di RO PI (stralcio allegato ai motivi aggiunti) e dalla stessa formulazione del capo di incolpazione, da cui risulta che EL SS sarebbe stato poi scavalcato da altri esponenti del sodalizio. 3. La Procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. I difensori del ricorrente hanno depositato ulteriore memoria di replica del 3.4.2026, con la quale hanno contestato le osservazioni della Procura Generale e ribadito i motivi di ricorso ed i motivi aggiunti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Il procedimento in esame trae origine da un’estesa e prolungata indagine, condotta dai Carabinieri del Nucleo operativo di Castello di Cisterna, sulle attività del gruppo camorristico facente capo alla famiglia SS, operante nel comune di Nola e zone limitrofe, nel corso degli anni 2023-2024. Dopo aver richiamato l’accertamento giudiziale dell’esistenza, fino agli anni 2000, del clan “SS”, fondato dai fratelli QU e RE DR SS, federato al clan “Alfieri” e operativo nella zona del nolano (come attestato con sentenze irrevocabili), il Tribunale di Napoli dava atto della ripresa delle attività criminali da parte di una serie di soggetti già precedentemente condannati per le attività commesse dal gruppo associativo, tra cui ON LL (condannato a 16 anni di reclusione), RO PI (già condannato a 13 anni e 11 mesi di reclusione), nonché l’odierno ricorrente SS EL classe 1981 (condannato alla pena di 12 anni di reclusione). Le indagini prendevano avvio da un’intercettazione tra presenti del 15.7.2022 tra il citato RO PI e MA OC (referente dell’omonimo clan 4 camorristico, storicamente alleato ai SS), nella quale venivano pianificate una serie di attività criminose (in prevalenza estorsioni ai danni di imprenditori locali), e si sviluppavano in seguito attraverso il monitoraggio di una serie di esponenti della famiglia SS e, principalmente, attraverso le intercettazioni ambientali all’interno dell’abitazione di RO PI, luogo di incontro e di organizzazione delle attività del clan. L’ordinanza impugnata, sulla base di un ponderoso materiale intercettivo, dedica ampio spazio alla dimostrazione dell’operatività del clan SS (non posta in discussione dal ricorrente), ne indica i luoghi di riunione e pianificazione delle condotte illecite, i principali settori di interesse (da quelli più tradizionali delle estorsioni agli imprenditori locali e ai danni degli acquirenti di complessi immobiliari, sino al lucrosissimo settore delle scommesse illegali, inizialmente appannaggio del clan IC di DI) ed il momento di difficoltà attraversato nella prima fase delle indagini, stante la detenzione dei capi storici del sodalizio (QU SS e RE DR SS) e del successore designato (ON SS, figlio di QU), la ritenuta inadeguatezza del reggente (EL SS cl. ’81, figlio di RE DR) e le crescenti mire di una fazione facente capo ad un altro vertice del sodalizio, ON LL, detto il “marziano”, anch’egli inizialmente detenuto ma destinato ad essere scarcerato circa un anno prima di ON SS e considerato in grado di assumere il comando del clan a detrimento della parte più storica, rappresentata, tra gli altri, da RO PI. 3. Preliminarmente - anche tenuto conto dell’insistito richiamo da parte dei difensori di EL SS a singoli passaggi delle conversazioni intercettate, a possibili letture alternative delle stesse e addirittura ad uno stralcio di ordinanza riguardante altro indagato, nella parte in cui riporta singole frasi di conversazioni più ampie – appare opportuno ribadire che questa Corte non è tenuta né autorizzata a dare una propria lettura alle emergenze processuali, ma può solo rilevare la palese illogicità o contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata. In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (tra le tante, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01). 5 E’ stato altresì ripetutamente osservato che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (tra le tante, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 – 01). La Corte di legittimità non può infatti procedere ad una rilettura degli elementi di indagine e avallare una ricostruzione alternativa dei fatti prospettata dalla difesa, laddove il ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale del riesame sia stato effettivamente espresso e non presenti profili di evidente illogicità. 4. Alla luce di tali premesse, il ricorso presentato nell’interesse di EL SS si appalesa infondato e ai limiti dell’inammissibilità. Iniziando dalla partecipazione del SS all’omonimo clan familiare e al suo ruolo verticistico (oggetto del primo, del secondo e del quarto motivo del ricorso principale e dei primi due motivi aggiunti), deve rilevarsi l’insussistenza di qualsiasi ipotesi di violazione di legge o di vizio di motivazione nell’ordinanza impugnata. Il Tribunale di Napoli ricostruisce il ruolo verticistico del ricorrente nel clan SS, in modo esauriente, logico e in aderenza agli elementi probatori acquisiti. EL SS, contrariamente a quanto dedotto dai difensori, non è semplicemente il figlio di uno dei promotori e capi storici del clan nolano (RE DR SS) ma è stato già stato già condannato, con sentenza irrevocabile, proprio per la sua partecipazione al clan SS alla pena di dodici anni di reclusione. Il suo ruolo di reggente del gruppo, quanto meno fino alla scarcerazione di altri esponenti (ed in particolare di ON SS), viene pacificamente riconosciuta dagli altri adepti del sodalizio, come emerge da una pluralità di conversazioni citate nell’ordinanza impugnata alle pagine 12 e seguenti. Gli stessi interventi, riconducibili al ricorrente, con i quali lo stesso blocca le richieste estorsive formulate da parte di altri associati nei confronti di imprenditori locali (come nel caso delle vicende riguardanti ZO LL e la De LC Immobiliare), testimoniano il suo ruolo direttivo, posto che i sodali, seppur 6 malvolentieri, si adeguano ai suoi comandi, riconoscendone la figura di capo (“EL sta sopra a tutto”). Al di là di tali vicende, è EL SS a stabilire quale associato sarà deputato ad avere rapporti con gli altri clan (ovvero IC OL SS, sebbene ritenuto inadeguato da RO PI) e quale debba essere la destinazione delle somme derivanti dall’ingresso dell’associazione nel settore delle scommesse illegali (pur non rivendicando nulla per sé, dispone infatti che le somme siano destinate al mantenimento dei carcerati e al padre). E’ lo stesso ricorrente a redarguire esponenti storici dell’associazione, come NN AN, per ritenute condotte irrispettose verso altri affiliati (IC OL SS), a pretendere che eventuali insoddisfazioni gli vengano preventivamente comunicate al fine di dirimere ulteriori contrasti e ad avere il potere, riconosciuto dagli altri affiliati, di “picchiare” chi avesse impropriamente assunto impegni a nome della “famiglia”. Presso il suo studio vengono registrati numerosi incontri con altri affiliati all’associazione e del tutto determinante (come si avrà modo di osservare anche in seguito) è la sua iniziativa in relazione all’estorsione posta in essere ai danni di RE OC e alla conseguente intromissione del clan SS nel lucroso affare delle scommesse illegali, originariamente gestita dal solo clan IC che, non a caso, si rivolge proprio a EL SS per recuperare il proprio ingente credito nei confronti di RE OC. Dai dialoghi captati (indicati in modo specifico dal Tribunale del riesame), emerge dunque un’effettiva attività di direzione del sodalizio e nessun rilievo può essere attribuito al fatto che vengano manifestati dubbi e insoddisfazioni sull’operato del ricorrente da parte degli altri sodali o critiche per l’assenza di una sua diretta contribuzione economica (soprattutto in relazione agli incarichi personalmente ricevuti quale professionista), posto che dalle conversazioni intercettate emerge comunque il riconoscimento di una posizione di preminenza in capo al ricorrente, nonostante la sua ritenuta inadeguatezza. Parimenti irrilevante è la circostanza che il Tribunale abbia ritenuto insussistenti i gravi indizi in relazione al capo 3) dell’incolpazione provvisoria, non costituendo tale esclusione alcuna contraddizione con il restante contenuto dell’ordinanza. 5. Passando alla trattazione dei capi 14 e 15 (oggetto del terzo motivo del ricorso principale e del terzo dei motivi aggiunti), anche in tal caso le doglianze espresse dalla difesa, circa un’asserita insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, non si confrontano con la motivazione dell’ordinanza impugnata. 7 Il Tribunale di Napoli riporta il contenuto di una serie di conversazioni intercettate, che vedono come principale protagonista RO PI (storico esponente del clan SS), dalle quali è possibile ricostruire l’intera vicenda relativa all’ingresso del clan nolano nel settore delle scommesse illegali. E’ RO PI a raccontare ai propri interlocutori (prima Giuseppe ST, poi IN LO) di aver appreso dallo stesso EL SS che quest’ultimo era stato “chiamato” dai IC ed interessato per il recupero del credito vantato dal clan di DI nei confronti di RE OC in relazione alla gestione del settore delle scommesse illegali. A seguito di tale informazione, “EL”, tramite OL SS, aveva incaricato “NN” AN di costringere RE OC a pagare quanto dovuto (con modalità evidentemente estorsive, tanto che il OC si era “impaurito” per l’intervento del AN) e, contestualmente, aveva anche deciso che il clan RU subentrasse nell’affare delle scommesse, posto che non era concepibile che i proventi degli affari illeciti svolti nel nolano arricchissero altre organizzazioni criminali e non i SS. L’iniziale pretesa nei confronti del OC, pari ad 88.000 euro, frutterà poi il versamento di una somma di 10.000 euro nelle mani di ON LL. L’ordinanza riporta le conversazioni di interesse alle pagine 19 e seguenti e in modo coerente e logico ne ricava la prova del pieno coinvolgimento di EL SS nella vicenda, posto che le direttive da lui personalmente impartite affinché il OC venisse sottoposto ad estorsione vengono riportate e commentate da chi (RO PI) era stato messo a conoscenza di tale questione direttamente dal ricorrente. L’assenza, dedotta dalla difesa, di conversazioni o di incontri registrati tra RO PI e EL SS non è dirimente, non risultando essere stata disposta un’osservazione costante e continuativa di tutti gli spostamenti degli indagati. La difesa, al fine di dimostrare che IC OL SS avesse agito in modo autonomo e all’insaputa di EL SS, richiama altresì, in modo improprio, una conversazione (la n. 2993 del 16 maggio 2023) che viene invece citata dal Tribunale di Napoli in relazione a tutt’altra vicenda (quella relativa a tale Manzi di cui all’originario capo 10) e che in ogni caso non varrebbe a porre in discussione il tenore chiarissimo delle conversazioni precedentemente commentate. Alcuna disparità di trattamento, tra l’altro, è ravvisabile rispetto alla posizione di RO PI (per il quale la misura relativa a tali capi sarebbe stata annullata, come dedotto dalla difesa), il quale pare effettivamente solo ricevere delle confidenze ma non fornire un apporto diretto per la perpetrazione dei reati. 8 I motivi di ricorso sono pertanto manifestamente infondati perché basati su una ricostruzione in netto contrasto con il contenuto del provvedimento impugnato. 6. Il quinto motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza della concretezza e attualità delle esigenze cautelari è parimenti infondato. Il ricorso non svolge alcuna considerazione in ordine alla doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere posta dall’art. 275, comma 3 cod. proc. pen. Il Tribunale dà peraltro atto di un concreto pericolo di recidiva desunto, oltre che dai precedenti specifici dell’imputato, anche dal suo ruolo direttivo dell’associazione. 7. Il ricorso è pertanto complessivamente infondato e deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Seguono le comunicazioni di rito, previste dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 14/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MA OR IC Vittorio ST Scarlini
sentite le conclusioni del Sostituto Procuratore generale, Luca Sciarretta, che si è riportato alla requisitoria in atti e ha concluso per il rigetto del ricorso;
sentiti i difensori, Avv. FA AR e RO Santorelli, i quali si sono riportati al ricorso e alle memorie in atti chiedendone l’accoglimento RITENUTO IN FATTO 1. Con l’ordinanza oggetto del presente ricorso, il Tribunale di Napoli, Sezione per il riesame, ha confermato l’ordinanza con la quale il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Napoli ha applicato a EL SS la misura cautelare della custodia in carcere per i reati di associazione di stampo mafioso (capo 1), estorsione e tentata estorsione, aggravata ai sensi dell’art. 416-bis.1 cod. pen., posta in essere ai danni di RE OC (capi 14 e 15), mentre ha annullato il titolo cautelare originariamente emesso in relazione ad altra condotta estorsiva contestata al capo 3 (ai danni di Rosa SC). Penale Sent. Sez. 5 Num. 15881 Anno 2026 Presidente: SCARLINI ENRICO VITTORIO STANISLAO Relatore: MORRA IO Data Udienza: 14/04/2026 2 La contestazione mossa al ricorrente è quella di essere stato tra i capi e promotori dell’organizzazione camorristica facente capo alla famiglia SS, operante nel comune di Nola e zone limitrofe, oltre quella di aver fornito un proprio contributo nella perpetrazione di condotte estorsive ai danni di RE Buoncoore. 2. Il ricorso proposto da EL SS consta di cinque motivi, di seguito riportati ai sensi dell'articolo 173 delle disposizioni di attuazione al codice di procedura penale, nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Con il primo ed il quarto motivo del ricorso si deduce violazione di legge penale (art. 273 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen.) e vizio di motivazione in ordine alla ritenuta sussistenza di gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente in relazione al reato di associazione di stampo mafioso. Il Tribunale del riesame avrebbe riconosciuto il ruolo verticistico del clan del SS basandosi solo sul rapporto di parentela con altre figure di spicco del sodalizio, ignorando il contenuto delle intercettazioni dalle quali emergeva, viceversa, che il SS era figura contestata all’interno del clan, spesso ignorata, dedita alla propria attività professionale di ingegnere e accusato di perseguire solo interessi personali e non nell’interesse dell’associazione, alla quale non avrebbe neanche mai fornito supporto economico. 2.2. Con il secondo motivo si evidenzia la illogicità della motivazione per aver escluso la responsabilità del ricorrente per la tentata estorsione di cui al capo 3) dell’imputazione, facendo comunque riferimento a tale condotta ai fini della dimostrazione del reato associativo. 2.3. Con il terzo motivo viene dedotta l’insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione del SS alla perpetrazione delle condotte estorsive nei confronti di RE OC o, comunque, il suo ruolo marginale nella vicenda e la mancata percezione di un profitto, rispetto invece alla posizione di maggiore rilievo rivestita da altri coindagati (segnatamente RO PI) nei confronti dei quali vi era stato annullamento della misura cautelare. 2.4. Con il quinto motivo si deduce, infine, la violazione della disposizione di cui all’art. 275 cod. proc. pen. per essere state ritenute sussistenti ed attuali le esigenze cautelari, nonostante la conclamata inidoneità del SS a fungere da reggente del clan. 2.5. Con memoria del 18.3.2026, i difensori (Avv. RO Santorelli e FA AR) hanno depositato motivi aggiunti, deducendo altresì: - violazione di legge penale (art. 416-bis cod. pen.) in relazione all’insussistenza dei gravi indizi di reato in relazione al reato associativo ed in particolare in relazione al ruolo di capo e promotore del SS, in considerazione 3 dell’assenza di elementi dimostrativi di una direzione effettiva del clan da parte del ricorrente;
- violazione di norma penale e processuale (416 bis cod. pen., 125 cod. proc. pen.) e motivazione apparente in ordine alla ritenuta gravità indiziaria della partecipazione di SS EL all’omonimo clan SS, in assenza di un suo contributo materiale a vantaggio del sodalizio e sulla base di una lettura erronea delle conversazioni valorizzate dal Tribunale del riesame (riportate in ricorso); - violazione di legge penale (629 cod. pen.) e motivazione meramente apparente in ordine alla gravità indiziaria riferita all’estorsione indicata al capo 14, rispetto alla quale EL SS non avrebbe rivestito alcun ruolo, come desumibile da un passaggio della motivazione dell’ordinanza di annullamento del titolo cautelare nei confronti di RO PI (stralcio allegato ai motivi aggiunti) e dalla stessa formulazione del capo di incolpazione, da cui risulta che EL SS sarebbe stato poi scavalcato da altri esponenti del sodalizio. 3. La Procura Generale ha chiesto il rigetto del ricorso. I difensori del ricorrente hanno depositato ulteriore memoria di replica del 3.4.2026, con la quale hanno contestato le osservazioni della Procura Generale e ribadito i motivi di ricorso ed i motivi aggiunti. CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Il ricorso è infondato e deve essere rigettato. 2. Il procedimento in esame trae origine da un’estesa e prolungata indagine, condotta dai Carabinieri del Nucleo operativo di Castello di Cisterna, sulle attività del gruppo camorristico facente capo alla famiglia SS, operante nel comune di Nola e zone limitrofe, nel corso degli anni 2023-2024. Dopo aver richiamato l’accertamento giudiziale dell’esistenza, fino agli anni 2000, del clan “SS”, fondato dai fratelli QU e RE DR SS, federato al clan “Alfieri” e operativo nella zona del nolano (come attestato con sentenze irrevocabili), il Tribunale di Napoli dava atto della ripresa delle attività criminali da parte di una serie di soggetti già precedentemente condannati per le attività commesse dal gruppo associativo, tra cui ON LL (condannato a 16 anni di reclusione), RO PI (già condannato a 13 anni e 11 mesi di reclusione), nonché l’odierno ricorrente SS EL classe 1981 (condannato alla pena di 12 anni di reclusione). Le indagini prendevano avvio da un’intercettazione tra presenti del 15.7.2022 tra il citato RO PI e MA OC (referente dell’omonimo clan 4 camorristico, storicamente alleato ai SS), nella quale venivano pianificate una serie di attività criminose (in prevalenza estorsioni ai danni di imprenditori locali), e si sviluppavano in seguito attraverso il monitoraggio di una serie di esponenti della famiglia SS e, principalmente, attraverso le intercettazioni ambientali all’interno dell’abitazione di RO PI, luogo di incontro e di organizzazione delle attività del clan. L’ordinanza impugnata, sulla base di un ponderoso materiale intercettivo, dedica ampio spazio alla dimostrazione dell’operatività del clan SS (non posta in discussione dal ricorrente), ne indica i luoghi di riunione e pianificazione delle condotte illecite, i principali settori di interesse (da quelli più tradizionali delle estorsioni agli imprenditori locali e ai danni degli acquirenti di complessi immobiliari, sino al lucrosissimo settore delle scommesse illegali, inizialmente appannaggio del clan IC di DI) ed il momento di difficoltà attraversato nella prima fase delle indagini, stante la detenzione dei capi storici del sodalizio (QU SS e RE DR SS) e del successore designato (ON SS, figlio di QU), la ritenuta inadeguatezza del reggente (EL SS cl. ’81, figlio di RE DR) e le crescenti mire di una fazione facente capo ad un altro vertice del sodalizio, ON LL, detto il “marziano”, anch’egli inizialmente detenuto ma destinato ad essere scarcerato circa un anno prima di ON SS e considerato in grado di assumere il comando del clan a detrimento della parte più storica, rappresentata, tra gli altri, da RO PI. 3. Preliminarmente - anche tenuto conto dell’insistito richiamo da parte dei difensori di EL SS a singoli passaggi delle conversazioni intercettate, a possibili letture alternative delle stesse e addirittura ad uno stralcio di ordinanza riguardante altro indagato, nella parte in cui riporta singole frasi di conversazioni più ampie – appare opportuno ribadire che questa Corte non è tenuta né autorizzata a dare una propria lettura alle emergenze processuali, ma può solo rilevare la palese illogicità o contraddittorietà della motivazione dell’ordinanza impugnata. In tema di misure cautelari personali, il ricorso per cassazione che deduca insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza o assenza delle esigenze cautelari è ammissibile solo se denuncia la violazione di specifiche norme di legge o la manifesta illogicità della motivazione del provvedimento ma non anche quando propone censure che riguardano la ricostruzione dei fatti o che si risolvono in una diversa valutazione degli elementi esaminati dal giudice di merito (tra le tante, Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01). 5 E’ stato altresì ripetutamente osservato che il ricorso per cassazione per vizio di motivazione del provvedimento del Tribunale del riesame in ordine alla consistenza dei gravi indizi di colpevolezza consente al giudice di legittimità, in relazione alla peculiare natura del giudizio ed ai limiti che ad esso ineriscono, la sola verifica delle censure inerenti la adeguatezza delle ragioni addotte dal giudice di merito ai canoni della logica e ai principi di diritto che governano l'apprezzamento delle risultanze probatorie e non il controllo di quelle censure che, pur investendo formalmente la motivazione, si risolvono nella prospettazione di una diversa valutazione di circostanze già esaminate dal giudice di merito (tra le tante, Sez. 2, n. 27866 del 17/06/2019, Mazzelli, Rv. 276976 – 01; Sez. 2, n. 31553 del 17/05/2017, Paviglianiti, Rv. 270628 – 01; Sez. F, n. 47748 del 11/08/2014, Contarini, Rv. 261400 – 01). La Corte di legittimità non può infatti procedere ad una rilettura degli elementi di indagine e avallare una ricostruzione alternativa dei fatti prospettata dalla difesa, laddove il ragionamento logico-giuridico seguito dal Tribunale del riesame sia stato effettivamente espresso e non presenti profili di evidente illogicità. 4. Alla luce di tali premesse, il ricorso presentato nell’interesse di EL SS si appalesa infondato e ai limiti dell’inammissibilità. Iniziando dalla partecipazione del SS all’omonimo clan familiare e al suo ruolo verticistico (oggetto del primo, del secondo e del quarto motivo del ricorso principale e dei primi due motivi aggiunti), deve rilevarsi l’insussistenza di qualsiasi ipotesi di violazione di legge o di vizio di motivazione nell’ordinanza impugnata. Il Tribunale di Napoli ricostruisce il ruolo verticistico del ricorrente nel clan SS, in modo esauriente, logico e in aderenza agli elementi probatori acquisiti. EL SS, contrariamente a quanto dedotto dai difensori, non è semplicemente il figlio di uno dei promotori e capi storici del clan nolano (RE DR SS) ma è stato già stato già condannato, con sentenza irrevocabile, proprio per la sua partecipazione al clan SS alla pena di dodici anni di reclusione. Il suo ruolo di reggente del gruppo, quanto meno fino alla scarcerazione di altri esponenti (ed in particolare di ON SS), viene pacificamente riconosciuta dagli altri adepti del sodalizio, come emerge da una pluralità di conversazioni citate nell’ordinanza impugnata alle pagine 12 e seguenti. Gli stessi interventi, riconducibili al ricorrente, con i quali lo stesso blocca le richieste estorsive formulate da parte di altri associati nei confronti di imprenditori locali (come nel caso delle vicende riguardanti ZO LL e la De LC Immobiliare), testimoniano il suo ruolo direttivo, posto che i sodali, seppur 6 malvolentieri, si adeguano ai suoi comandi, riconoscendone la figura di capo (“EL sta sopra a tutto”). Al di là di tali vicende, è EL SS a stabilire quale associato sarà deputato ad avere rapporti con gli altri clan (ovvero IC OL SS, sebbene ritenuto inadeguato da RO PI) e quale debba essere la destinazione delle somme derivanti dall’ingresso dell’associazione nel settore delle scommesse illegali (pur non rivendicando nulla per sé, dispone infatti che le somme siano destinate al mantenimento dei carcerati e al padre). E’ lo stesso ricorrente a redarguire esponenti storici dell’associazione, come NN AN, per ritenute condotte irrispettose verso altri affiliati (IC OL SS), a pretendere che eventuali insoddisfazioni gli vengano preventivamente comunicate al fine di dirimere ulteriori contrasti e ad avere il potere, riconosciuto dagli altri affiliati, di “picchiare” chi avesse impropriamente assunto impegni a nome della “famiglia”. Presso il suo studio vengono registrati numerosi incontri con altri affiliati all’associazione e del tutto determinante (come si avrà modo di osservare anche in seguito) è la sua iniziativa in relazione all’estorsione posta in essere ai danni di RE OC e alla conseguente intromissione del clan SS nel lucroso affare delle scommesse illegali, originariamente gestita dal solo clan IC che, non a caso, si rivolge proprio a EL SS per recuperare il proprio ingente credito nei confronti di RE OC. Dai dialoghi captati (indicati in modo specifico dal Tribunale del riesame), emerge dunque un’effettiva attività di direzione del sodalizio e nessun rilievo può essere attribuito al fatto che vengano manifestati dubbi e insoddisfazioni sull’operato del ricorrente da parte degli altri sodali o critiche per l’assenza di una sua diretta contribuzione economica (soprattutto in relazione agli incarichi personalmente ricevuti quale professionista), posto che dalle conversazioni intercettate emerge comunque il riconoscimento di una posizione di preminenza in capo al ricorrente, nonostante la sua ritenuta inadeguatezza. Parimenti irrilevante è la circostanza che il Tribunale abbia ritenuto insussistenti i gravi indizi in relazione al capo 3) dell’incolpazione provvisoria, non costituendo tale esclusione alcuna contraddizione con il restante contenuto dell’ordinanza. 5. Passando alla trattazione dei capi 14 e 15 (oggetto del terzo motivo del ricorso principale e del terzo dei motivi aggiunti), anche in tal caso le doglianze espresse dalla difesa, circa un’asserita insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza a carico del ricorrente, non si confrontano con la motivazione dell’ordinanza impugnata. 7 Il Tribunale di Napoli riporta il contenuto di una serie di conversazioni intercettate, che vedono come principale protagonista RO PI (storico esponente del clan SS), dalle quali è possibile ricostruire l’intera vicenda relativa all’ingresso del clan nolano nel settore delle scommesse illegali. E’ RO PI a raccontare ai propri interlocutori (prima Giuseppe ST, poi IN LO) di aver appreso dallo stesso EL SS che quest’ultimo era stato “chiamato” dai IC ed interessato per il recupero del credito vantato dal clan di DI nei confronti di RE OC in relazione alla gestione del settore delle scommesse illegali. A seguito di tale informazione, “EL”, tramite OL SS, aveva incaricato “NN” AN di costringere RE OC a pagare quanto dovuto (con modalità evidentemente estorsive, tanto che il OC si era “impaurito” per l’intervento del AN) e, contestualmente, aveva anche deciso che il clan RU subentrasse nell’affare delle scommesse, posto che non era concepibile che i proventi degli affari illeciti svolti nel nolano arricchissero altre organizzazioni criminali e non i SS. L’iniziale pretesa nei confronti del OC, pari ad 88.000 euro, frutterà poi il versamento di una somma di 10.000 euro nelle mani di ON LL. L’ordinanza riporta le conversazioni di interesse alle pagine 19 e seguenti e in modo coerente e logico ne ricava la prova del pieno coinvolgimento di EL SS nella vicenda, posto che le direttive da lui personalmente impartite affinché il OC venisse sottoposto ad estorsione vengono riportate e commentate da chi (RO PI) era stato messo a conoscenza di tale questione direttamente dal ricorrente. L’assenza, dedotta dalla difesa, di conversazioni o di incontri registrati tra RO PI e EL SS non è dirimente, non risultando essere stata disposta un’osservazione costante e continuativa di tutti gli spostamenti degli indagati. La difesa, al fine di dimostrare che IC OL SS avesse agito in modo autonomo e all’insaputa di EL SS, richiama altresì, in modo improprio, una conversazione (la n. 2993 del 16 maggio 2023) che viene invece citata dal Tribunale di Napoli in relazione a tutt’altra vicenda (quella relativa a tale Manzi di cui all’originario capo 10) e che in ogni caso non varrebbe a porre in discussione il tenore chiarissimo delle conversazioni precedentemente commentate. Alcuna disparità di trattamento, tra l’altro, è ravvisabile rispetto alla posizione di RO PI (per il quale la misura relativa a tali capi sarebbe stata annullata, come dedotto dalla difesa), il quale pare effettivamente solo ricevere delle confidenze ma non fornire un apporto diretto per la perpetrazione dei reati. 8 I motivi di ricorso sono pertanto manifestamente infondati perché basati su una ricostruzione in netto contrasto con il contenuto del provvedimento impugnato. 6. Il quinto motivo, con il quale il ricorrente deduce violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza della concretezza e attualità delle esigenze cautelari è parimenti infondato. Il ricorso non svolge alcuna considerazione in ordine alla doppia presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari e di adeguatezza della custodia cautelare in carcere posta dall’art. 275, comma 3 cod. proc. pen. Il Tribunale dà peraltro atto di un concreto pericolo di recidiva desunto, oltre che dai precedenti specifici dell’imputato, anche dal suo ruolo direttivo dell’associazione. 7. Il ricorso è pertanto complessivamente infondato e deve essere rigettato, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Seguono le comunicazioni di rito, previste dall’art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen. Così deciso, il 14/04/2026 Il Consigliere estensore Il Presidente MA OR IC Vittorio ST Scarlini