Legge 28 aprile 1975, n. 135

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    Giurisprudenza22

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    • 1Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 07/07/2020, n. 4360
      Provvedimento: Pubblicato il 07/07/2020 N. 04360/2020REG.PROV.COLL. N. 02186/2011 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 2186 del 2011, proposto dal Ministero dell'economia e delle finanze, in persona del Ministro pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura generale dello Stato, presso i cui uffici è domiciliato ope legis in Roma, via dei Portoghesi, n. 12, contro i signori AN OR, RO OR, LA CE, IC RI, LO LD, GI AR, MA DI, IC ON, IL OV, DO RR, RO AG, RA AT, NT IM, AL De ZI, NT ER, LF FR, PE ER, RE IF, AB …
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      • inammissibilità del ricorso·
      • indennità per servizi esterni·
      • violazione di legge·
      • giurisprudenza sul riconoscimento dell'indennità·
      • compensazione delle spese di lite·
      • riforma della sentenza·
      • art. 2 legge n. 135 del 1975·
      • violazione dell'obbligo di provvedere·
      • eccesso di potere·
      • onere della prova·
      • requisiti per il riconoscimento dell'indennità

    • 2TAR Venezia, sez. I, sentenza 20/10/2016, n. 1153
      Provvedimento: Pubblicato il 20/10/2016 N. 01153/2016 REG.PROV.COLL. N. 01091/2010 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 1091 del 2010, proposto dai sigg.ri -OMISSIS-, -OMISSIS--OMISSIS-,-OMISSIS--OMISSIS-tutti rappresentati e difesi dagli avv.ti Antonio Ferretto e Pierluigi Vinci e con domicilio eletto presso la Segreteria del T.A.R., in Venezia, Cannaregio nn. 2277/2278 contro Ministero della Difesa, in persona del Ministro pro tempore, ex lege rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di …
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      • compensazione delle spese·
      • servizi svolti all'esterno dei comandi·
      • prescrizione quinquennale·
      • giurisprudenza in materia di indennità di servizio esterno·
      • art. 50 del d.P.R. n. 254/1999·
      • indennità di servizio esterno·
      • enti e strutture di terzi·
      • specificità dei motivi di ricorso·
      • art. 42, comma 1, del d.P.R. n. 395/1995·
      • onere della prova·
      • turni di servizio

    • 3Corte dei Conti, sez. II Centrale di Appello, sentenza 18/07/2016, n. 751
      Provvedimento: SENT. 751/2016 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE DEI CONTI SEZIONE II GIURISDIZIONALE CENTRALE DI APPELLO composta dai seguenti magistrati: dott. Luciano Calamaro Presidente dott.ssa Angela Silveri Consigliere dott. Piero Floreani Consigliere dott.ssa Daniela Acanfora Consigliere-rel. dott.ssa Francesca Padula Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA nel giudizio d'appello iscritto al n.47817 del ruolo generale, proposto in data 27 giugno 2014 dal sig. P. F., nato il omissis, rappresentato e difeso dagli avv.ti Vincenzo W.Marzo e Loredana Papa e con questi elettivamente domiciliato in Roma alla via Cosseria n.2 (c/o Studio Placidi). contro l'INPS, …
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      • art. 15 l. 1077/1959·
      • art. 30 l. 131/1983·
      • spese legali·
      • art. 5 l. 65/1986·
      • indennità pubblica sicurezza·
      • principio iura novit curia·
      • fissità e continuatività emolumenti·
      • computo indennità pensionabile·
      • art. 12 l. 379/1955·
      • art. 16 l. 1077/1959·
      • retribuzione annua contributiva

    • 4TAR Roma, sez. 1T, sentenza 19/06/2014, n. 6536
      Provvedimento: N. 07606/2005 REG.RIC. N. 06536/2014 REG.PROV.COLL. N. 07606/2005 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Prima Ter) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 7606 del 2005, proposto da: NO NL, EG IE, NI CO, CI PE, EL AL IO, OV SS, OV IA, LL IU, ON RL, IO VI, CO LU, AN IO, RA NC, RI RC, RI RC, AV RI, IS ES, NA NO, AU EN, LL IO, UR IN, AS SS, EN AU, AG CO, LE NC, PE OB, ER CL, ZO ER, IE OB, IZ CO, OL IA, IN NT, UC PE, LL RI, TI IZ, RU IO, DO IA ed IA NC, tutti rappresentati e difesi dall'Avv. IZ Petrarchini, con domicilio eletto presso il suo studio in Roma, …
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      • indennità per servizi esterni·
      • prescrizione quinquennale·
      • disparità di trattamento·
      • art. 9 d.P.R. n. 395/1995·
      • interessi e rivalutazione delle somme·
      • art. 12 d.P.R. n. 147/1990·
      • servizi esterni di tutela e scorta·
      • art. 2948 c.c.·
      • onere della prova·
      • compensazione integrale delle spese

    • 5TAR Venezia, sez. I, sentenza 05/03/2014, n. 292
      Provvedimento: N. 00229/2004 REG.RIC. N. 00292/2014 REG.PROV.COLL. N. 00229/2004 REG.RIC. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Prima) ha pronunciato la presente SENTENZA sul ricorso numero di registro generale 229 del 2004, proposto da: ER DE e HI DO, rappresentato e difeso dall'avv. Andrea Pansini, con domicilio presso l'intestato Tribunale ai sensi dell'art. 25, I comma del DLgs n. 104/2010; contro Ministero dell'Interno - (Rm), rappresentato e difeso per legge dall'Avvocatura Distr.le Venezia, domiciliata in Venezia, San Marco, 63; per l'accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire il …
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      • art. 2 della legge n. 135/1975·
      • art. 25 del TU n. 3 del 1957·
      • indennità per servizi esterni·
      • compensazione delle spese di lite·
      • diritto soggettivo·
      • art. 12 del DPR n. 147/1990·
      • silenzio rifiuto·
      • accertamento del diritto a pretese patrimoniali·
      • principio di legalità
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    Versioni del testo

    • Art. 1.
      A decorrere dal 1 febbraio 1975, le misure dell'indennita' mensile per servizio di istituto previste nelle tabelle numeri 1 e 2 allegate alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , nelle parti successivamente rimaste immodificate, nelle tabelle 3 e 4 allegate alla legge 27 ottobre 1973, n. 628 , e dalla legge 22 dicembre 1973, n. 926 , sono aumentate di lire 25.000.
      Tale aumento spetta nella stessa misura alle ispettrici e alle assistenti del Corpo di polizia femminile.
      A decorrere dal 1 febbraio 1975, la quota pensionabile della indennita' mensile per servizio di istituto, prevista dall' articolo 10 della legge 27 ottobre 1973, n. 628 , e' elevata a lire 55.000.
    • Art. 2.
      A decorrere dal 1 aprile 1975, al personale contemplato nella tabella n. 1 allegata alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054 , e ai sottufficiali, guardie scelte e guardie del Corpo forestale dello Stato e' attribuito un supplemento giornaliero di indennita' di istituto nella misura di lire 1.300 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio.
      Se la presenza in servizio cade in giorno festivo il supplemento e' di lire 1.800 al giorno. Il supplemento e' dovuto nella stessa misura se il turno di servizio si effettua tra le ore 22 e le ore 6, per un numero di ore non inferiore a 4.
      Per il personale militare addetto a turni di servizio continuativo, eccezionalmente di durata non inferiore alle 12 ore comprendenti una prestazione notturna di almeno 8 ore, il supplemento e' di L. 3.300.
      Al personale di cui al presente articolo, in caso di malattia limitatamente al periodo di degenza e in caso di ferite o lesioni traumatiche limitatamente al periodo necessario per la guarigione clinica, quando sia intervenuto il riconoscimento di dipendenza da causa di servizio, la indennita' e' corrisposta nella misura di cui al primo comma.
      E' abrogato l' articolo 11 della legge 4 agosto 1971, n. 607 .(2)(3) ((4)) --------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D.P.R. 10aprile 1987 n. 150 ha disposto (con l'art. 7) che "1.
      Il supplemento giornaliero dell'indennita' di istituto previsto dall' art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135 , viene corrisposto nella misura di L. 1700 per ogni giornata di effettiva presenza in servizio. 2. Tale supplemento non e' corrisposto al personale che per qualsiasi motivo non presti servizio, fatta eccezione per le assenze dovute ad infermita' od infortunio dipendente da cause di servizio, e per le assenze previste dagli articoli 88 e 90 della legge 1 aprile 1981, n. 121 . 3. Gli importi dell'indennita' per lavoro notturno e festivo attualmente in vigore, sono incrementati rispettivamente di L. 200 per ciascuna ora e di L. 1000 per ciascun turno. 4. I benefici di cui al presente articolo decorrono dal primo giorno del mese successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto". -------------- AGGIORNAMENTO (3) Il D.P.R. 5 giugno 1990 n. 147 ha disposto (con l'art. 11 commi 1 e 2) che "Il supplemento giornaliero dell'indennita' d'istituto, previsto dall' art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135 , nella misura stabilita dall' art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 , per il personale che, a turno, e' tenuto ad assicurare l'obbligo di cui all' art. 64 della legge 1 aprile 1981, n. 121 , cosi' come disciplinato dall' art. 32 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782 , e' quintuplicata per ciascun turno, con effetto dal 1 luglio 1990. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri del tesoro e per la funzione pubblica, e' fissato il contingente di personale della Polizia di Stato da poter impiegare nei turni di cui al comma 1. La maggiorazione di cui al comma 1 non e' cumulabile con quella prevista nell'art. 12"; (con l'art. 12 commi 1 e 2) che "Il supplemento giornaliero dell'indennita' d'istituto, previsto dall' art. 2 della legge 28 aprile 1975, n. 135 , nella misura stabilita dall' art. 7, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 10 aprile 1987, n. 150 , e' triplicato per il personale impiegato nei servizi esterni, ivi compresi quelli di vigilanza esterna agli istituti di pena, organizzati in turni sulla base di ordini formali di servizio. Tale maggiorazione non e' cumulabile con quella di cui all'art. 11 ed ha decorrenza dal 1› luglio 1990. Il supplemento giornaliero di cui al comma 1 e' quintuplicato per il personale chiamato a prestare servizio in attivita' di istituto nei giorni di Natale, 26 dicembre, Capodanno, Pasqua, lunedi' di Pasqua e Ferragosto". --------------- AGGIORNAMENTO (4) D.P.R. 5 giugno 1990, n.147 come modificato dal D.P.R. 31 luglio 1995, n. 395 , ha conseguentemente disposto (con l'art. 11 commi 1 e 2) che "a decorrere dal 1 novembre 1995, al personale che assicura la presenza qualificata di cui al suddetto articolo e' corrisposta una indennita' nella misura di L. 8.500 lorde per ciascun turno".
    • Art. 3.

      All'onere derivante dall'applicazione della presente legge, valutato in lire 151 miliardi per l'anno finanziario 1975, si provvede quanto a lire 86 miliardi e quanto a lire 65 miliardi con riduzione, rispettivamente, del capitolo 6856 e del capitolo 9001 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'anno medesimo.
      Il Ministro per il tesoro e' autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.