TRIB
Sentenza 16 luglio 2025
Sentenza 16 luglio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 16/07/2025, n. 5942 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 5942 |
| Data del deposito : | 16 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 26089/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Andrea Ruocco Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO 29, 71121 FOGGIA (FG) presso lo studio del difensore
- RICORRENTE -
contro
:
(P. I.V.A. ), con il patrocinio dell'Avv. Zeroli elettivamente Parte_2 P.IVA_1 domiciliata in CORSO MONFORTE 13, 20122 MILANO (MI), presso lo studio del difensore
- RESISTENTE -
Oggetto: contratto finanziamento
CONCLUSIONI: come precisate in ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e da foglio di precisazione delle conclusioni
Parte_1
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario. pagina 1 di 5 Parte_2
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto:
In via pregiudiziale, accertare il mancato esperimento del procedimento di mediazione e conseguentemente dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio;
In via principale nel merito, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria e con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, controdedurre, eccepire, provare anche per testi e con testi da indicare, il tutto nel rispetto dei termini di legge
FATTO E DIRITTO
− Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha chiesto, in via principale, la declaratoria di Parte_1 nullità della clausola di determinazione degli interessi ed in subordine di dichiarare nullo il contratto di finanziamento revolving concluso con la resistente.
Il ricorrente allega che in data 7 agosto 2009 ha stipulato con un contratto Parte_2 di finanziamento per “spese familiari” e con il medesimo contratto gli è stata concessa una linea di credito tramite carta revolving.
Il ricorrente allega che sarebbe nulla per indeterminatezza, in violazione dell'art. 117 TUB, la clausola del contratto de quo relativa alla determinazione degli interessi, in quanto la stessa si limiterebbe a prevedere un limite e un massimo del tasso di interesse senza indicare il tasso effettivamente applicato all'interno di tale forbice. Da tale nullità discenderebbe il diritto dell'esponente a restituire le somme mutuategli ai tassi BOT ex art. 117 T.U.B., comma 7, ovvero ai tassi legali ex art. 1284 c.c.
Si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità Parte_2 della domanda attorea per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D.lgs. 28/2010 e contestando integralmente quanto ex adverso dedotto.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza delle doglianze dedotte dal ricorrente, in relazione all'asserita nullità per indeterminatezza della clausola del medesimo contratto relativa alla determinazione degli interessi.
Conclusivamente ha chiesto il rigetto delle domande attoree. pagina 2 di 5 Con separata istanza ha chiesto l'annotazione di cui all'art. 52 D. lgs. n. 196/2003, volta a precludere l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato, a tutti i provvedimenti relativi al giudizio che ci occupa.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
La domanda è procedibile, non sussiste infatti l'obbligo per tali tipi di contratto di esperire il tentativo di mediazione ex D.lgs. 28/2010.
E' fondata la doglianza relativa alla nullità per indeterminatezza della clausola del contratto di finanziamento tramite carta revolving relativa alla determinazione dei tassi di interesse.
Leggendo la clausola numero 1 delle condizioni contrattuali comuni e la clausola 1/C delle condizioni contrattuali particolari del contratto de quo (doc. n. 1 ricorrente) si evince che con la sottoscrizione di tale documento, contestualmente alla conclusione di un contratto di finanziamento al fine di provvedere a non meglio specificate spese familiari, il ricorrente ha di fatto sottoscritto una proposta contrattuale indirizzata alla convenuta avente ad oggetto la richiesta di concessione di una linea di credito tramite carta revolving.
Tale clausola specifica che il relativo contratto si sarebbe concluso con la semplice conferma scritta di accettazione della proposta da parte di È evidente, tuttavia, Pt_2 Parte_2 che al momento della sottoscrizione della proposta, il ricorrente non aveva la possibilità di conoscere le condizioni contrattuali che gli sarebbero state effettivamente applicate al momento della conclusione del contratto. Leggendo la clausola che contiene le condizioni economiche relative alla carta c.d. revolving emerge infatti con evidenza l'indeterminatezza della stessa, con riferimento in particolare ai tassi d'interesse si legge (non senza difficoltà) che esso è compreso tra un minimo pari al 1,16% (TAN 13,92% e TAEG 14,84%) ed un massimo pari al 1,60% (TAN
19,20% e TAEG 20,98%).
Sul punto, la convenuta ha evidenziato che in realtà il contratto indicava chiaramente i tassi e che il ricorrente ha avuto piena cognizione che il tasso di interesse applicato sarebbe stato contenuto all'interno di una forbice ben individuata e destinata ad essere specificatamente precisata nel momento stesso in cui la proposta fosse stata accettata dalla convenuta stessa.
Come già rilevato da questa giudice con sentenza 3077/2024 del 20.03.24: “Tali argomentazioni, tuttavia, non sono condivisibili. La clausola richiamata da (…) Parte_2 infatti, seppur scarsamente leggibile, non pare avere valore di proposta contrattuale, ma pare pagina 3 di 5 piuttosto avere scopo pubblicitario, di promozione del prodotto finanziario. La clausola che effettivamente regola le condizioni economiche relative alla carta revolving, come già evidenziato, è invece viziata da indeterminatezza, in quanto indica una forbice all'interno della quale il tasso effettivamente applicato non è chiaro fin dall'origine”.
La convenuta ha dedotto che le condizioni riportate in contratto si limitano ad indicare un minimo ed un massimo che sarebbero poi stati applicati nel caso cui la finanziaria avesse deciso di Part accettare la richiesta del Sig. di disporre di una carta revolving, e che al ricevimento della carta avrebbe poi avuto contezza del limite massimo di utilizzo della linea di credito, nonché del tasso puntuale applicato.
Fermo restando che ai sensi dell'art. 124 TUB (nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto), dell'art. 117, comma 3, TUB e dell'art. 1284, comma 3, c.c. la misura del tasso di interesse ultralegale deve essere convenuta per iscritto tra le parti a pena di nullità e non può essere determinata per formazione progressiva o comportamento concludente.
In ogni caso, la si limita a depositare un estratto conto al 30.11.2016 (con contratto Pt_2 sottoscritto il 7 agosto 2009) in cui viene allegata una tabella da cui risultano le condizioni applicate al rapporto (doc. 3 produzione parte convenuta).
Tale unico documento prova solo che il ricorrente ha potuto avere contezza delle effettive condizioni contrattuali solo dopo molti anni dalla conclusione del contratto, con grave violazione degli obblighi di trasparenza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1337 c.c. nonché delle norme a tutela del consumatore.
Va pertanto dichiarata la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse applicabile con riferimento al contratto di finanziamento con carta di credito revolving, con conseguente applicazione del “tasso sostitutivo BOT”, secondo quanto imposto dall'art. 117 comma 7 T.U.B..
L'accoglimento della domanda principale proposta da parte ricorrente rende superfluo l'esame della domanda proposta in via subordinata;
in ogni caso la stessa non risulta accompagnata da alcuna allegazione, deduzione e prova.
Da ultimo, non può trovare accoglimento l'istanza formulata da di apposizione, in tutti i Pt_2 provvedimenti relativi al presente procedimento, dell'annotazione di cui all'art. 52 D. lgs. n.
196/2003 volta a precludere l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato. pagina 4 di 5 Come precisato dalla Suprema Corte nella ordinanza n. 16807 del 07/08/2020, dalla quale non si ha motivo di discostarsi, non è soggetto legittimato: In tema di diritto all'anonimato Pt_2 delle parti in giudizio o dei soggetti interessati garantito dall'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 40 d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011 all'art.
4 - che ha eliminato il riferimento (anche) alla persona giuridica -, riveste la qualità di
"interessato", legittimato a presentare l'istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi, solamente la persona fisica, la quale può proporla in presenza di motivi
"legittimi", da intendersi come motivi "opportuni" (cfr. anche Cass. n.14865/2017 e n.
4167/2022).
Le spese seguono la soccombenza di parte resistente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e per le sole fasi effettivamente svolte, applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 per la fase di studio ed introduttiva, minimi per la fase decisoria, solo orale.
Le spese dovranno essere corrisposte da parte resistente direttamente in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda principale e, per l'effetto, dichiara la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse di cui al contratto per il quale la causa e la sostituzione della stessa con il tasso di cui all'art. 117 comma 7 lett.a) D.lgs. 385/93;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.268,50 Parte_2 per compensi ed € 518,00 per spese esenti, oltre al 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA sull'importo imponibile, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Milano, 16 luglio 2025
Il giudice Laura Massari
pagina 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA SEZIONE CIVILE
Il giudice Laura Massari ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 26089/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. Andrea Ruocco Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliato in VIA LUSTRO 29, 71121 FOGGIA (FG) presso lo studio del difensore
- RICORRENTE -
contro
:
(P. I.V.A. ), con il patrocinio dell'Avv. Zeroli elettivamente Parte_2 P.IVA_1 domiciliata in CORSO MONFORTE 13, 20122 MILANO (MI), presso lo studio del difensore
- RESISTENTE -
Oggetto: contratto finanziamento
CONCLUSIONI: come precisate in ricorso ex art. 281 decies c.p.c. e da foglio di precisazione delle conclusioni
Parte_1
a) Accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità della clausola di determinazione degli interessi, con conseguente diritto del ricorrente di restituire soltanto le somme ricevute in prestito ai tassi BOT ex art. 117, comma 7, TUB ovvero ai tassi legali ex art. 1284 cc.
b) In via subordinata, accogliere la domanda e, per gli effetti, accertare e dichiarare la nullità del contratto di finanziamento revolving, con conseguente diritto di restituire soltanto le somme ricevute in prestito al tasso legale, ai sensi dell'art. 1284, comma 3°, c.c.
c) Con condanna della Società convenuta al pagamento delle spese e competenze di lite, con distrazione in favore del sottoscritto difensore antistatario. pagina 1 di 5 Parte_2
Voglia l'Ecc.mo Tribunale adito, disatteso ogni contrario assunto:
In via pregiudiziale, accertare il mancato esperimento del procedimento di mediazione e conseguentemente dichiarare l'improcedibilità del presente giudizio;
In via principale nel merito, respingere tutte le domande avversarie in quanto infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa.
Con vittoria di spese e compensi.
In via istruttoria e con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, controdedurre, eccepire, provare anche per testi e con testi da indicare, il tutto nel rispetto dei termini di legge
FATTO E DIRITTO
− Con ricorso ex art. 281 decies c.p.c., ha chiesto, in via principale, la declaratoria di Parte_1 nullità della clausola di determinazione degli interessi ed in subordine di dichiarare nullo il contratto di finanziamento revolving concluso con la resistente.
Il ricorrente allega che in data 7 agosto 2009 ha stipulato con un contratto Parte_2 di finanziamento per “spese familiari” e con il medesimo contratto gli è stata concessa una linea di credito tramite carta revolving.
Il ricorrente allega che sarebbe nulla per indeterminatezza, in violazione dell'art. 117 TUB, la clausola del contratto de quo relativa alla determinazione degli interessi, in quanto la stessa si limiterebbe a prevedere un limite e un massimo del tasso di interesse senza indicare il tasso effettivamente applicato all'interno di tale forbice. Da tale nullità discenderebbe il diritto dell'esponente a restituire le somme mutuategli ai tassi BOT ex art. 117 T.U.B., comma 7, ovvero ai tassi legali ex art. 1284 c.c.
Si è costituita in giudizio eccependo, in via preliminare, l'improcedibilità Parte_2 della domanda attorea per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di mediazione ex art. 5 D.lgs. 28/2010 e contestando integralmente quanto ex adverso dedotto.
Nel merito ha eccepito l'infondatezza delle doglianze dedotte dal ricorrente, in relazione all'asserita nullità per indeterminatezza della clausola del medesimo contratto relativa alla determinazione degli interessi.
Conclusivamente ha chiesto il rigetto delle domande attoree. pagina 2 di 5 Con separata istanza ha chiesto l'annotazione di cui all'art. 52 D. lgs. n. 196/2003, volta a precludere l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato, a tutti i provvedimenti relativi al giudizio che ci occupa.
Tanto premesso, si osserva quanto segue.
La domanda è procedibile, non sussiste infatti l'obbligo per tali tipi di contratto di esperire il tentativo di mediazione ex D.lgs. 28/2010.
E' fondata la doglianza relativa alla nullità per indeterminatezza della clausola del contratto di finanziamento tramite carta revolving relativa alla determinazione dei tassi di interesse.
Leggendo la clausola numero 1 delle condizioni contrattuali comuni e la clausola 1/C delle condizioni contrattuali particolari del contratto de quo (doc. n. 1 ricorrente) si evince che con la sottoscrizione di tale documento, contestualmente alla conclusione di un contratto di finanziamento al fine di provvedere a non meglio specificate spese familiari, il ricorrente ha di fatto sottoscritto una proposta contrattuale indirizzata alla convenuta avente ad oggetto la richiesta di concessione di una linea di credito tramite carta revolving.
Tale clausola specifica che il relativo contratto si sarebbe concluso con la semplice conferma scritta di accettazione della proposta da parte di È evidente, tuttavia, Pt_2 Parte_2 che al momento della sottoscrizione della proposta, il ricorrente non aveva la possibilità di conoscere le condizioni contrattuali che gli sarebbero state effettivamente applicate al momento della conclusione del contratto. Leggendo la clausola che contiene le condizioni economiche relative alla carta c.d. revolving emerge infatti con evidenza l'indeterminatezza della stessa, con riferimento in particolare ai tassi d'interesse si legge (non senza difficoltà) che esso è compreso tra un minimo pari al 1,16% (TAN 13,92% e TAEG 14,84%) ed un massimo pari al 1,60% (TAN
19,20% e TAEG 20,98%).
Sul punto, la convenuta ha evidenziato che in realtà il contratto indicava chiaramente i tassi e che il ricorrente ha avuto piena cognizione che il tasso di interesse applicato sarebbe stato contenuto all'interno di una forbice ben individuata e destinata ad essere specificatamente precisata nel momento stesso in cui la proposta fosse stata accettata dalla convenuta stessa.
Come già rilevato da questa giudice con sentenza 3077/2024 del 20.03.24: “Tali argomentazioni, tuttavia, non sono condivisibili. La clausola richiamata da (…) Parte_2 infatti, seppur scarsamente leggibile, non pare avere valore di proposta contrattuale, ma pare pagina 3 di 5 piuttosto avere scopo pubblicitario, di promozione del prodotto finanziario. La clausola che effettivamente regola le condizioni economiche relative alla carta revolving, come già evidenziato, è invece viziata da indeterminatezza, in quanto indica una forbice all'interno della quale il tasso effettivamente applicato non è chiaro fin dall'origine”.
La convenuta ha dedotto che le condizioni riportate in contratto si limitano ad indicare un minimo ed un massimo che sarebbero poi stati applicati nel caso cui la finanziaria avesse deciso di Part accettare la richiesta del Sig. di disporre di una carta revolving, e che al ricevimento della carta avrebbe poi avuto contezza del limite massimo di utilizzo della linea di credito, nonché del tasso puntuale applicato.
Fermo restando che ai sensi dell'art. 124 TUB (nella versione vigente alla data di stipulazione del contratto), dell'art. 117, comma 3, TUB e dell'art. 1284, comma 3, c.c. la misura del tasso di interesse ultralegale deve essere convenuta per iscritto tra le parti a pena di nullità e non può essere determinata per formazione progressiva o comportamento concludente.
In ogni caso, la si limita a depositare un estratto conto al 30.11.2016 (con contratto Pt_2 sottoscritto il 7 agosto 2009) in cui viene allegata una tabella da cui risultano le condizioni applicate al rapporto (doc. 3 produzione parte convenuta).
Tale unico documento prova solo che il ricorrente ha potuto avere contezza delle effettive condizioni contrattuali solo dopo molti anni dalla conclusione del contratto, con grave violazione degli obblighi di trasparenza e di buona fede di cui agli artt. 1175 e 1337 c.c. nonché delle norme a tutela del consumatore.
Va pertanto dichiarata la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse applicabile con riferimento al contratto di finanziamento con carta di credito revolving, con conseguente applicazione del “tasso sostitutivo BOT”, secondo quanto imposto dall'art. 117 comma 7 T.U.B..
L'accoglimento della domanda principale proposta da parte ricorrente rende superfluo l'esame della domanda proposta in via subordinata;
in ogni caso la stessa non risulta accompagnata da alcuna allegazione, deduzione e prova.
Da ultimo, non può trovare accoglimento l'istanza formulata da di apposizione, in tutti i Pt_2 provvedimenti relativi al presente procedimento, dell'annotazione di cui all'art. 52 D. lgs. n.
196/2003 volta a precludere l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi dell'interessato. pagina 4 di 5 Come precisato dalla Suprema Corte nella ordinanza n. 16807 del 07/08/2020, dalla quale non si ha motivo di discostarsi, non è soggetto legittimato: In tema di diritto all'anonimato Pt_2 delle parti in giudizio o dei soggetti interessati garantito dall'art. 52 del d.lgs. n. 196 del 2003 nella riproduzione di provvedimenti giurisdizionali per finalità di informazione giuridica, per effetto delle modifiche apportate dall'art. 40 d.l. n. 201 del 2011, conv. in l. n. 214 del 2011 all'art.
4 - che ha eliminato il riferimento (anche) alla persona giuridica -, riveste la qualità di
"interessato", legittimato a presentare l'istanza di anonimizzazione delle generalità e degli altri dati identificativi, solamente la persona fisica, la quale può proporla in presenza di motivi
"legittimi", da intendersi come motivi "opportuni" (cfr. anche Cass. n.14865/2017 e n.
4167/2022).
Le spese seguono la soccombenza di parte resistente ai sensi dell'art. 91 c.p.c. e vengono liquidate in dispositivo tenuto conto del valore della controversia e per le sole fasi effettivamente svolte, applicando i parametri medi previsti dal DM 55/2014 per la fase di studio ed introduttiva, minimi per la fase decisoria, solo orale.
Le spese dovranno essere corrisposte da parte resistente direttamente in favore del difensore di parte ricorrente, dichiaratosi anticipatario, ai sensi dell'art. 93 c.p.c.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, così provvede:
1) Accoglie la domanda principale e, per l'effetto, dichiara la nullità della clausola di determinazione del tasso di interesse di cui al contratto per il quale la causa e la sostituzione della stessa con il tasso di cui all'art. 117 comma 7 lett.a) D.lgs. 385/93;
2) Condanna al pagamento delle spese di lite che liquida in € 3.268,50 Parte_2 per compensi ed € 518,00 per spese esenti, oltre al 15% dell'importo liquidato per compensi a titolo di rimborso per spese generali, CPA ed IVA sull'importo imponibile, da distrarsi in favore del procuratore antistatario.
Milano, 16 luglio 2025
Il giudice Laura Massari
pagina 5 di 5