Ordinanza cautelare 5 dicembre 2017
Ordinanza cautelare 23 marzo 2018
Parere definitivo 18 marzo 2019
Sentenza 11 luglio 2022
Ordinanza collegiale 16 maggio 2025
Ordinanza collegiale 6 ottobre 2025
Ordinanza collegiale 21 novembre 2025
Rigetto
Sentenza 7 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. IV, sentenza 07/04/2026, n. 2769 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 2769 |
| Data del deposito : | 7 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02769/2026REG.PROV.COLL.
N. 01827/2023 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1827 del 2023, proposto da
ER SO, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Saverio Esposito, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Piano di Sorrento, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Erik Furno, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Campania (Sezione Sesta) n. 4630/2022, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Piano di Sorrento;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 11 marzo 2026 il Cons. BE EL LM;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con ricorso introduttivo del giudizio innanzi al TAR Campania la sig.ra ER SO ha impugnato il provvedimento n. prot. 19931 del 4/8/2017, con cui il Comune di Piano di Sorrento ha esitato negativamente la richiesta di permesso di costruire dalla stessa avanzata in riferimento a un intervento a effettuarsi presso l’immobile di sua proprietà.
A sostegno del ricorso, ella ha dedotto la sussistenza di plurime violazioni di legge, nonché l’eccesso di potere da parte dell’Amministrazione.
Ha chiesto pertanto l’annullamento dell’atto impugnato, con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Piano di Sorrento ha chiesto il rigetto del ricorso, con vittoria delle spese di lite.
Con sentenza n. 4630/22 il TAR Campania ha respinto il ricorso.
Avverso tale statuizione giudiziale la sig.ra SO ha interposto appello, affidato ai seguenti motivi di gravame, appresso sintetizzati: 1) Error in procedendo et in iudicando - Illogicità della motivazione – Omesso esame della documentazione versata in atti dalla ricorrente - Motivazione errata perché fondata su errati presupposti e cioè sul presunto mancato deposito dei documenti a corredo dell’istanza di rilascio del titolo abilitativo; 2) Error in procedendo et in iudicando – Violazione ed erronea interpretazione dell’art. 17 L.r. 35/87 – Illogicità, contraddittorietà e insufficienza della motivazione – Omesso esame della documentazione prodotta dalla ricorrente – Violazione e falsa applicazione dell’art. 64 secondo comma c.p.a. -Violazione degli artt. 3, 10 e 22 d.P.R. n. 380/01; 3) Error in procedendo et in iudicando - Illogicità della motivazione – Erronea valutazione e rigetto della richiesta di declaratoria per cessata materia del contendere relativamente agli interventi assentiti con la SCIA del 17 maggio 2018 ritualmente assentita dall’Ufficio – Violazione e falsa applicazione art.34 c.p.a. - Contraddittorietà e illogicità della sentenza e della motivazione a sostegno - Erroneità della condanna alle spese di giudizio.
Ha chiesto pertanto, in accoglimento dell’appello, e in riforma dell’impugnata sentenza, l’annullamento dell’atto impugnato in primo grado. Il tutto con vittoria delle spese di lite.
Costituitosi in giudizio, il Comune di Piano di Sorrento ha chiesto il rigetto dell’appello, con vittoria delle spese di lite.
All’udienza di smaltimento dell’11.3.2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a. – l’appello è stato trattenuto in decisione.
2. L’appello è infondato.
3. Con i vari motivi di gravame, che possono essere esaminati congiuntamente, per comunanza delle relative censure, l’appellante deduce di aver prodotto già in sede procedimentale tutta la documentazione necessaria ai fini di ricostruire l’originaria consistenza dell’immobile. Inoltre, la legittimità del manufatto in esame emergerebbe anche dalla Scia presentata dall’appellante in data 17 maggio 2018, al fine di “ eseguire sulla restante porzione del fabbricato quegli interventi idonei a ripristinarvi condizioni necessarie a consentirne l’abitabilità. Ebbene l’Amministrazione non ha inibito tale SCIA consentendo così il pressoché completo recupero funzionale del fabbricato e la sua destinazione residenziale ” (atto di appello, p. 13).
Ad avviso dell’appellante tale SCIA avrebbe determinato una parziale cessazione della materia del contendere, in relazione alla parte oggetto dei relativi lavori.
3. Gli assunti sono infondati.
Dalle risultanze dell’espletata verificazione è emerso quanto segue.
L’immobile oggetto di causa è sito alla via Pomicino n. 21 del Comune di Piano di Sorrento, ed è individuato catastalmente al foglio 6 particella 1891 (ex 306).
Sotto l’aspetto urbanistico, l’immobile ricade in zona G4b - Attrezzature sportive integrate del vigente PRG. Inoltre, l’intero territorio della penisola sorrentina è normato dal PUT (piano urbanistico territoriale) di cui alla legge regionale n. 35 del 1987: l’area in cui è ubicato il fabbricato rurale de quo è identificata in “zona 12 – attrezzature sportive integrate”.
L’atto di divisione del 1894 descrive l’immobile de quo come articolato in tre vani e cucinetta, il tutto su un unico livello.
Con successivo atto rep. 44618 del 04.09.1977 per Notaio Adolfo Cannavale, l’immobile è stato trasferito all’odierna appellante. In particolare, si riporta di seguito uno stralcio di rilievo di tale atto di trasferimento immobiliare:
“[…] fondo rustico di complessive catastali are trentaquattro e centiare settanta (are 34,70), con entrostante rudere di fabbricato rurale composto da piano terra in parte coperto a volta e da primo piano di cui esistono solo alcuni muri perimetrali ”.
4. Dall’atto di trasferimento del 1977 si deduce pertanto che l’appellante ha acquistato un rudere composto da un piano terra con coperture a volta, e che al primo piano erano presenti alcuni muri perimetrali.
5. Tanto premesso, in sede di verificazione si è accertato che: “ Dalla copia agli atti della planimetria catastale del 01.04.1909 rilasciata al Sig. SC IC … nulla può desumersi sulla entità e la consistenza di un possibile volume sul lastrico solare. Infatti, in tale planimetria è visibile soltanto la sagoma del fabbricato rurale de quo e di un piccolo volume (identificabile con il pollaio). Inoltre, agli atti è presente una relazione integrativa del tecnico incaricato dalla parte ricorrente in cui si dichiara che non è rinvenibile alcuna scheda catastale antecedente al 2011 in quanto il fabbricato è sempre stato fin dall’origine rurale e pertanto non sussisteva l’obbligo di censimento catastale né era stato effettuato alcun passaggio al catasto urbano.
Pertanto, dagli atti catastali non è rinvenibile prova della sussistenza di un vano in copertura.
Per quanto attiene gli atti notarili di trasferimento, dall’atto di divisione del 1894 per Notaio Clemente Cafiero si evince che originariamente i comodi rurali consistevano in un primo basso scantinato adibito a cucina con una copertura a volta fortemente lesionata e pavimento di battuto roso. Internamente si trovava un altro basso con finestrino sulla strada pubblica, copertura a volta, suolo di battuto, tutto in mediocre stato. Ad est del primo un altro basso analogo al precedente; infine, una cucinetta a volta con suolo di battuto. Non si fa menzione di un vano al secondo livello.
Negli anni che intercorrono tra l’originario atto di divisione e l’atto del 1977 con cui la ricorrente acquista la proprietà dei comodi rurali, non sono presenti nella documentazione acquisita … atti autorizzativi inerente all’edificazione di ulteriori locali a livello superiore.
Non è stato possibile definire con esattezza la data di edificazione del vano che potrebbe essere anche stato realizzato sine titulo.
Ad ogni buon conto dall’atto del 1977 si deduce che la signora ER SO acquistò un rudere composto da un piano terra con coperture a volta e che erano presenti alcuni muri perimetrali al primo piano. Quindi già all’epoca dell’acquisto non era presente alcun locale a livello superiore, ma si menzionano dei muri perimetrali senza specificare altro.
Pertanto, anche dai titoli abilitativi non è stato possibile ricavare informazioni sull’oggetto di causa ” (rel. cit, p. 9).
Né tali carenze documentali possono dirsi supplite dalla documentazione fotografica di parte appellante, avendo il verificatore condivisibilmente chiarito che: “ Sebbene questa serie di foto testimonino la presenza di alcuni elementi architettonici in copertura, non è possibile ricostruirne la configurazione planovolumetrica … A ciò si aggiunga che sono state acquistate dall’ IGM (Istituto geografico militare) copie di ortofoto della zona nel periodo che intercorre dal 1954 al 1974 … ma da tali immagini, considerata la definizione fotografica però non è stato possibile rilevare la presenza e/o le dimensioni di un vano sulla copertura dell’immobile.
Anche dalle riprese aeree ricavate dall’applicazione Google earth e disposte in sequenza cronologica nel medesimo allegato, non è visibile alcun vano ”.
Sulla base di tali premesse, vanno condivise le conclusioni del verificatore, secondo cui: “ non siano stati forniti elementi sufficienti (atti e/o documenti storici e/o cartografici e/o fotografici) tali da consentire la ricostruzione fedele dal punto di vista planovolumetrico del vano diruto ” (rel. cit, p. 9).
6. Ciò esclude pertanto la legittimità della richiesta di ricostruzione di piano diruto, non essendo stata provata la sua esistenza, né la sua esatta consistenza.
7. Venendo ora all’ulteriore e connessa questione concernente il cambio di destinazione d’uso, da rurale a residenziale, ai sensi della L.R. n. 19/09, è emerso dalla disposta verificazione che l’area di sedime dell’immobile non era più una zona agricola “E” sin dal 1987, ovvero dalla data di vigenza delle norme tecniche di attuazione del PUT, e pertanto prima della emanazione della Legge regionale n.19/2009.
Ne consegue che il cambio di destinazione d’uso dell’immobile non risultava assentibile, ad esso ostando le contrarie previsioni del locale strumento urbanistico.
8. Tali conclusioni non sono in alcun modo smentite dal rilascio dell’autorizzazione paesaggistica, in quanto quest’ultima riposa su elementi diversi da quelli da valutarsi in caso di richiesta rilascio di titolo edilizio.
9. Alla stessa stregua, non si può ritenere contraddittoria la condotta del Comune di Piano di Sorrento, che ha assentito, precedentemente alla richiesta del Permesso di costruire, n. 3 denunce di inizio attività, trattandosi di tre interventi inerenti al ripristino strutturale e/o il consolidamento di parti dell’immobile, senza i quali l’edificio avrebbe perso i requisiti minimi di sicurezza per poter essere agibile.
10. Ancora, nessun rilievo assume, nel senso ipotizzato dall’appellante, la SCIA del 17 maggio 2018, al fine di eseguire sulla restante porzione del fabbricato quegli interventi idonei a ripristinarvi condizioni necessarie a consentirne l’abitabilità. Ciò per la dirimente considerazione che, come sopra esposto, non era in alcun modo assentibile alcun cambio di destinazione d’uso, ad esso ostando le contrarie previsioni del locale strumento urbanistico. Ne consegue che in alcun modo può dirsi realizzata una situazione di acquiescenza ipotizzata dall’appellante, non valendo in alcun modo la SCIA – eseguita su una porzione di immobile – a legittimare una costruzione non solo non provata quanto alle sue consistenze originarie (non essendo giammai stata provata la sussistenza di un piano ulteriore rispetto al piano terra), ma altresì contrastante con il locale strumento urbanistico.
Ciò esclude altresì la cessazione della materia del contendere sulla porzione di immobile oggetto di ristrutturazione a mezzo della predetta SCIA, permanendo il manufatto nella sua illegittimità anche dopo tale Segnalazione.
11. Infine, nessun rilievo assume la dedotta violazione della previsione di cui all’art. 10 bis l. n. 241/90, avuto riguardo alla natura strettamente vincolata dell’atto di diniego, emergente dalla suesposta situazione fattuale e urbanistica, la qual cosa consente di affermare che quand’anche l’appellante fosse stata ritualmente compulsata nel procedimento in esame, il provvedimento finale avrebbe avuto identico tenore contenutistico.
12. Per tali ragioni, i relativi motivi di gravame sono infondati, e vanno dunque disattesi.
13. Va altresì rigettato l’ultimo motivo di gravame, nella parte in cui si deduce l’illegittima condanna dell’appellante al pagamento delle spese di lite. Sul punto, è sufficiente osservare che tale condanna consegue naturaliter alla soccombenza in giudizio, non richiedendo alcuna motivazione al riguardo. E poiché l’appellante è rimasta soccombente in primo grado, del tutto correttamente il giudice di prime cure l’ha condannata al pagamento delle spese di lite.
14. Conclusivamente, l’appello è infondato.
Ne consegue il suo rigetto.
15. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
16. Le spese del giudizio di verificazione vanno definitivamente poste a carico dell’appellante.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo rigetta.
Condanna l’appellante al rimborso delle spese di lite sostenute dal Comune di Piano di Sorrento, che si liquidano in € 4.000 per onorario, oltre accessori di legge.
Pone gli oneri della verificazione a carico dell’appellante.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del giorno 11 marzo 2026 – tenutasi con modalità di collegamento da remoto in videoconferenza, ai sensi dell’art. 87 comma 4-bis c.p.a. – con l'intervento dei magistrati:
NO LA, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere
Maria Grazia Vivarelli, Consigliere
Ofelia Fratamico, Consigliere
BE EL LM, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| BE EL LM | NO LA |
IL SEGRETARIO