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Sentenza 9 dicembre 2025
Sentenza 9 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 09/12/2025, n. 2244 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 2244 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2673/2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AR AS Presidente dott. LA NO Giudice rel. dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 17.4.2024, promosso da
(c.f. ), nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Lorena Celotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Concorezzo, Via
Monsignor VE n. 5, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...], con l'Avvocato CP_1 C.F._2
BA LL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seregno, Galleria J.F. Kennedy n.
10/B, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
Pagina 1 CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Nel rifiutare il contraddittorio su ogni e qualsiasi domanda nuova, eccezione, produzione e conclusione ex adverso formulata, diversa da quella in atti, piaccia a questo Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, contrariis reiectis
Così giudicare
Nel merito e in via principale
Voglia il Tribunale adito, visto tutto quanto esposto in narrativa, esaminata la documentazione in atti, disporre la riduzione del mantenimento dei figli a carico del sig. da €. 1.335,00 mensili a Parte_1
€. 600,00 mensili, ovvero ad €. 300,00 mensili per figlio oltra al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Monza.
Confermare, quanto agli altri aspetti, le condizioni pattuite in sede di divorzio.
Disporre, contestualmente, la percezione dell'assegno unico nella misura del 50% per ciascun genitore, come già in vigore.
Nel merito e in via subordinata
Voglia il Tribunale adito, visto tutto quanto esposto in narrativa, esaminata la documentazione in atti, disporre la riduzione del mantenimento dei figli a carico del sig. nei termini che il Giudice Parte_1 dovesse ritenere congrui.
Confermare, quanto agli altri aspetti, le condizioni pattuite in sede di divorzio.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di causa
Per la resistente:
Nel merito, in via principale:
- respingere la domanda del ricorrente di riduzione del mantenimento dei figli a suo carico poiché infondata e sfornita di prova.
- Si chiede che il Giudice, in relazione a tutto quando dedotto dalla resistente sia in ordine alla capacità economica del ricorrente, sia in ordine alle nuove e maggiori esigenze economiche dei minori e sia in ordine alla maggiore permanenza dei figli presso la casa materna, valutata la sussistenza dei presupposti, disponga un aumento della somma a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori nella misura di € 1.600,00 al mese per entrambi i figli (€ 800,00 cadauno) da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla madre, somma da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie come già disciplinate in sede di divorzio, ossia secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Monza. Assegno unico per i figli al 100% in favore della madre, giusto accordo intervenuto tra i genitori nel mese di agosto 2025.
Pagina 2 Detrazione fiscale per i figli a carico e per le spese relative ai figli al 100% a beneficio della madre.
- Stante le gravi violazioni e inadempienze del signor rispetto alle modalità di visita dei Parte_1 figli statuite nella sentenza di divorzio tali da compromettere il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, come dedotto in atti e non contestato ed atteso, altresì, l'inadempimento del ricorrente nel versamento del contributo al mantenimento dei figli, posto che, come argomentato in atti e non contestato egli dal mese di giugno 2024 ha versato la minore somma di € 600,00 in luogo di quanto concordato e statuito in sede di divorzio (€ 1.343,61 importo rivalutato dal gennaio 2025), ha sospeso il versamento della somma mensile di € 200,00, a titolo di dilazione sulla rivalutazione pregressa e non versata e dal mese di maggio 2025 nulla ha più versato a tale titolo di mantenimento ordinario e per spese straordinarie, si chiede che il Giudice valuti, in considerazione delle gravi violazioni messe in atto dal ricorrente, ai sensi dell'art. 473 bis n. 39 comma
1) la sussistenza dei presupposti per la modifica delle statuizioni in vigore e di cui alla sentenza di divorzio in tema di affidamento dei minori e disponga che essi vengano affidati in via esclusiva alla madre, fermo il loro collocamento prevalente presso di lei e che disponga ai sensi dell'art. 473 bis n. 39 lettera b) c.p.c. l'applicazione nei confronti del signor di una misura sanzionatoria Parte_1 costituita da somma di denaro che verrà ritenuta di giustizia per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nel pagamento delle spese straordinarie, decorsi 5 giorni dalla richiesta e nel pagamento del mantenimento ordinario oltre il giorno 5 di ogni mese;
si chiede altresì che il Giudice disponga ai sensi dell'art. 473 bis n. 39 lettera c) c.p.c. l'applicazione nei confronti del signor di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 5.000,00 o di Parte_1 quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia a favore della Cassa delle Ammende, nonché ponga a carico del signor ed in favore della signora a titolo di risarcimento dei Parte_1 CP_1 danni la somma di € 5.000,00 ovvero una somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. Il tutto con ogni e conseguente statuizione di legge.
- In ragione del comportamento del ricorrente che nel presente procedimento ha reso informazioni ed ha effettuato produzioni documentali incomplete, contravvenendo a due ordini del Giudice si chiede che il Giudice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 n. 18 c.p.c. valuti tale comportamento ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 92 1 comma c.p.c. ed ai sensi dell'art. 96 c.p.c. adottando i provvedimenti che riterrà di giustizia.
Nel merito, in via subordinata:
- previa reiezione della domanda del ricorrente di riduzione dell'importo dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed in caso di mancato accoglimento della domanda di aumento del contributo economico per i figli a carico del ricorrente, confermare a suo carico, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 1.358,39 (corrispondente ad € 1.200,00 come concordato in sede di divorzio rivalutata al gennaio 2025) da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle
Pagina 3 spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. Assegno unico per i figli al
100% in favore della madre, giusto accordo intervenuto tra i genitori nel mese di agosto 2025.
Detrazione fiscale per i figli a carico e per le spese relative ai figli al 100% a beneficio della madre.
- Stante le gravi violazioni e inadempienze del signor rispetto alle modalità di visita dei Parte_1 figli statuite nella sentenza di divorzio tali da compromettere il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, come dedotto in atti e non contestato ed atteso, altresì, l'inadempimento del ricorrente nel versamento del contributo al mantenimento dei figli, posto che, come argomentato in atti, e non contestato egli dal mese di giugno 2024 ha versato la minore somma di € 600,00 in luogo di quanto concordato e statuito in sede di divorzio (€ 1.343,61 importo rivalutato dal gennaio 2025), ha sospeso il versamento della somma mensile di € 200,00, a titolo di dilazione sulla rivalutazione pregressa e non versata e dal mese di maggio 2025 nulla ha più versato a tale titolo di mantenimento ordinario, e per spese straordinarie, si chiede che il Giudice valuti, in considerazione delle gravi violazioni messe in atto dal ricorrente, ai sensi dell'art. 473 bis n. 39 comma 1) la sussistenza dei presupposti per la modifica delle statuizioni in vigore e di cui alla sentenza di divorzio in tema di affidamento dei minori e disponga che essi vengano affidati in via esclusiva alla madre, fermo il loro collocamento prevalente presso di lei e che disponga ai sensi dell'art. 473 bis n. 39 lettera b) c.p.c. l'applicazione nei confronti del signor di una misura sanzionatoria Parte_1 costituita da somma di denaro che verrà ritenuta di giustizia per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nel pagamento delle spese straordinarie, decorsi 5 giorni dalla richiesta e nel pagamento del mantenimento ordinario oltre il giorno 5 di ogni mese;
si chiede altresì che il Giudice disponga ai sensi dell'art. 473 bis n. 39 lettera c) c.p.c. l'applicazione nei confronti del signor di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 5.000,00 o di Parte_1 quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia a favore della Cassa delle Ammende, nonché ponga a carico del signor ed in favore della signora a titolo di risarcimento dei Parte_1 CP_1 danni la somma di € 5.000,00 ovvero una somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. Il tutto con ogni e conseguente statuizione di legge.
- In ragione del comportamento del ricorrente che nel presente procedimento ha reso informazioni ed ha effettuato produzioni documentali incomplete, contravvenendo a due ordini del Giudice si chiede che il Giudice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 n. 18 c.p.c. valuti tale comportamento ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 92 1 comma c.p.c. ed ai sensi dell'art. 96 c.p.c. adottando i provvedimenti che riterrà di giustizia.
In ogni caso: spese di lite rifuse.
Pagina 4 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 e 473bis.29 c.p.c. ha domandato nei Parte_1 confronti di la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 2223/2021 del CP_1
Tribunale di Monza nella parte in cui prevedeva che si obbliga a versare entro il giorno 5 di ogni mese Parte_1 la somma di € 1.200,00 a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e parteciperà in ragione del 50% alle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Monza 7 maggio 2018; ha esposto che le parti contraevano Per_ matrimonio nel 2015 e che dalla unione nascevano (26.12.2010) e (18.6.2013); che si Per_1 separavano consensualmente nel 2020, con impegno da parte del padre a corrispondere alla madre 1200 euro mensili (ad oggi aggiornato secondo gli indici Istat ad euro 1.335,60) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che egli aveva altresì ceduto alla moglie
3/10 di immobile in Monza;
le parti pattuivano altresì la vendita di un box in comproprietà e la divisione dei risparmi comuni;
la coppia divorziava su ricorso congiunto nel 2021, confermando le condizioni di separazione e sottoscriveva una scrittura privata nella quale si riconosceva Parte_1 debitore della moglie della somma di euro 12.000 per l'acquisto di attiva commerciale;
a tal proposito, egli esponeva di aver acquistato nel 2013, grazie ad un prestito da parte della ex moglie e degli ex suoceri, la società “Coffee Park S.r.l.”; che il locale era situato in una zona centrale e strategica e quindi aveva una clientela numerosa;
che dopo il divorzio la sua condizione economica era peggiorata;
che nel dicembre 2021 egli aveva ceduto l'attività per un prezzo di euro 100.000,00; che con una parte di tale somma aveva acquistato altre due attività, non redditizie come la precedente;
che nel novembre 2022 egli aveva iniziato a versare euro 427,00 mensili quale rata di rimborso di un prestito richiesto durante la pandemia;
che nell'ultima dichiarazione dei redditi il suo reddito annuo era pari a euro 4.263; che fino a marzo 2024 egli aveva vissuto in una casa in locazione, di proprietà di un suo amico, con canone mensile di 200,00 euro;
che il locatore aveva deciso di mettere in vendita la casa;
di essersi trasferito a vivere dalla di lui madre e di essere alla ricerca di nuova abitazione;
che egli in precedenza aveva anche venduto Fuochi d'artificio, ma gli erano stati sequestrati dalla Guardia di Finanza;
che era CP_1 impiegata con contratto a tempo indeterminato con una retribuzione mensile di circa 1.300 euro;
che la resistente si era trasferita a vivere con il nuovo compagno, dal quale aveva avuto un figlio;
concludeva domandando la riduzione del mantenimento dei figli da euro 1.335,00 a euro 600,00 mensili (euro
300,00 mensili per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
la conferma, quanto agli altri aspetti, delle condizioni pattuite in sede di divorzio;
in via subordinata, la riduzione del mantenimento dei figli in misura ritenuta congrua.
La resistente nel costituirsi ha esposto che il debito del ricorrente nei confronti propri e dei di lei genitori era stato saldato non con un pagamento in denaro, come allegato in ricorso, ma mediante la cessione della sua quota di immobile della ex casa coniugale;
che egli le aveva unicamente versato in denaro l'importo di 12.000 euro, dopo aver incassato euro 8.000 per la vendita del box;
di aver di
Pagina 5 contro dovuto versare, con l'aiuto dei genitori, la somma di euro 143.268,81 per estinguere il mutuo gravante sulla ex casa coniugale;
che il Bar di Monza era stato posto in vendita già prima della separazione e non a divorzio concluso;
che dunque, nessuna sopravvenienza era intervenuta dopo il divorzio;
che il ricorrente aveva investito oltre la metà del ricavato della vendita della prima attività commerciale sita in Monza;
che egli non aveva prodotto in giudizio gli estratti del conto corrente con il quale gestiva il né tutti gli estratti dei conti correnti 5615 e 2428 di Intesa San Paolo, Parte_2 della carta n. 4838, finale 10 e la dichiarazione 2024 relativa ai redditi 2023; che anche i redditi goduti al tempo del divorzio non avrebbero permesso di versare il contributo al mantenimento pattuito;
che anche il contratto di locazione stipulato con l'amico presentava irregolarità; di percepire reddito netto mensile di euro 2.000 già comprensivo di 13ma mensilità; di versare ogni mese, tra l'altro, Euro 170,94 per rata mensile mutuo fondiario trentennale acceso nell'anno 2023, euro 200 per restituzione prestito genitori;
230 euro mensili per spese condominiali;
di essere proprietaria esclusiva di un immobile e un box a Monza;
che nel 2024 dalla relazione con il suo nuovo compagno era nato;
che il resistente Per_3 teneva con sé i figli in tempi più ridotti rispetto a quelli stabiliti in sede di divorzio, e versava per il loro mantenimento solo 600 euro mensili;
concludeva domandando in via principale il rigetto della domanda del ricorrente;
l'aumento della somma a carico di parte ricorrente a titolo di contributo al mantenimento dei figli nella misura di euro 1.600,00 mensili per entrambi;
in via subordinata, previo rigetto della domanda del ricorrente di riduzione dell'importo a titolo di contributo al mantenimento dei figli, che quest'ultimo rimanesse invariato rispetto a quanto pattuito nel divorzio.
Alla udienza del 3.10.2024 le parti rispettivamente dichiaravano:
KO RR: vivo a casa di mia madre, con il compagno di mia mamma e mio fratello, in una casa di proprietà di mia mamma. Sono titolare di due bar a Carate Brianza, sono in zona semi centrale, uno è vicino a un supermercato. L'attività non va benissimo, li ho messi in vendita entrambi perché non ho liquidità, cerco di venderne almeno uno. Uno, il , è proprio a zero, anche perché ho le dipendenti da pagare;
l'altro il DS Caffè, mi dà Parte_2
2000 euro, 2200 euro per esempio, ma ho molti debiti. Sto prendendo il 50% dell'assegno unico, di 190 euro mensili per la mia metà. Non sono proprietario di immobili, non ho nemmeno la macchina.
IL VA: vivo a Monza, in una casa di mia proprietà, c'è un mutuo di 170 euro mensili per 30 anni. Ho venduto un altro immobile in Via Mercadante, a giugno 2023, per l'importo di 190.000 euro e ho acquistato la casa nuova a 328.000 euro, l'ho comprata nel 2023. Nella dichiarazione 2021 risulta il 50% di un box a Monza, il 100% di un alto box a Monza, il 70% della casa coniugale e il 100% di un altro immobile che è la casa coniugale, dal momento dell'acquisto del 30'% del ricorrente. Il box che avevo al 50% l'ho venduto nel settembre 2021. Io sono lavoratrice dipendente, presso l'Ospedale San Gerardo di Monza, con reddito mensile di circa 1700 oltre 13ma, poi faccio lezioni in università che mi danno un reddito di circa 600 euro annui, sono due lezioni l'anno. ho avuto un rinnovo contrattuale che mi ha portato un incremento reddituale. prendo il 50% dell'assegno unico. Ho un compagno che vive con
Pagina 6 me, dal 2021 circa, da dopo il divorzio, fa il taxista e prende 1200 euro al mese. Si chiama , nato a [...]
Monza il 9.1.1986. siamo residenti in [...] Monza.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, ordinava al ricorrente ex art. 210
c.p.c., la produzione in giudizio del conto corrente afferente il degli estratti di conto Parte_2 corrente 5615, 2428, della carta 4838 - 10 per gli anni dal 2021 sino al settembre 2024, e della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2023; disponeva altresì accertamenti di polizia tributaria sulle parti, (compagno della resistente), e sulle attività gestite da . Parte_3 Parte_1
Alla successiva udienza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza ex art. 473bis.28 c.p.c. per la discussione, assegnando alle parti termine per il deposito delle rispettive memorie.
Alla udienza del 27.11.2025 il legale del ricorrente si riporta ai propri atti e insiste per le conclusioni rassegnate, si oppone a tutte le istanze effettuate da controparte solo in sede di pc (affido esclusivo e condanne 473bis.39 c.p.c.) in quanto tardive e infondate nel merito, oltre che non suffragate dal punto di vista probatorio. Evidenzia la situazione di grave difficoltà economica di che ha venduto entrambe le attività e non ha fonti di reddito. è vero che è Parte_1 Parte_1 stato alle Canarie circa due mesi, ma era ospitato da una cugina e stava cercando lavoro, e comunque la signora gli aveva detto che i figli non volevano trascorrere con lui le vacanze estive. È stato alle Canarie, ma non è riuscito a lavorare molto.
Quando è tornato ad agosto ha proposto di vedere i figli un pomeriggio, e la signora ha detto va bene, tra le 14 e le 18
(documento 27 ricorrente). Le visite magari sono discontinue, ma ci sono.
Il legale della resistente si riporta agli atti, precisa che, nonostante la vendita dei due bar, non versa da Parte_1 tempo il mantenimento dei figli, neppure nella misura che lui ritiene corretta e durante le vacanze estive è stato via due mesi e non ha visto i figli nemmeno nei periodi concordati tra le parti, e il padre non si è presentato a visitare Per_1 neppure in ospedale. Eccepisce che non ci sono prove sul fatto che sia stato alle Canarie a cercare lavoro, e Parte_1 comunque non ha chiesto nemmeno ai figli di raggiungerlo, ospitando anche loro dalla cugina, e comunque non ha nemmeno recuperato il tempo quando è tornato in Italia. ha detto che non poteva andare a trovare il figlio in Parte_1 ospedale perché era a Gran Canaria, e invece forse era in Italia e non è andato lo stesso;
in ogni caso le parti non avevano bisogno di organizzare le visite, perché il diritto di visita era comunque già calendarizzato.
Il legale del ricorrente evidenzia che aveva il problema di trovare il volo per rientrare in Italia per Parte_1
l'operazione del figlio, come da messaggi prodotti.
*******
Ritenuto preliminarmente che la domanda volta all'affido esclusivo dei minori alla madre non si tardiva, in quanto – vertendosi in materia di diritti indisponibili – non è soggetta alle preclusioni assertive e probatorie ex articolo 473bis.19 c.p.c.
Sul punto, la formulazione degli art. 337bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove il nucleo familiare si disgreghi.
Pagina 7 Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 16593/2008, Cass.
24526/2010, Cass. sent. n. 977/2017) l'affido esclusivo, quale deroga al principio della bigenitorialità, è giustificato soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, all'esito di una valutazione comparativa dell'idoneità genitoriale di entrambe le parti.
Dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente non sta esercitando il diritto di visita secondo quanto stabilito in sede di precedenti provvedimenti (documento 44 resistente e verbale udienza 27.11.2025), non li ha tenuti con sé durante l'estate: dai documenti 44 resistente e 26 ricorrente emerge che le parti si accordano perché li tenga dal 4 al 18 agosto, gli dice che se lui Parte_1 CP_1 non va via i minori non vogliono stare con lui;
alla fine va due mesi a Gran Canaria, ma non Parte_1 prende con sé i figli (documento 44 e verbale di udienza 27.11.2025).
Alla comunicazione che il figlio verrà operato il 2 settembre, egli il 25 agosto risponde che non crede che riuscirà a rientrare in Italia, per i prezzi degli aerei (documento 44 resistente); al rientro da Gran
Canaria chiede di poterli tenere solo un lunedì pomeriggio (documento 27 ricorrente).
Egli non si sta occupando nemmeno delle esigenze materiali dei minori: alla richiesta della resistente di acquistare i libri di testo, egli risponde pensa a farti la vacanza, non ho soldi e tra poco parto., tanto la figura di merda la fai tu se non glieli prendi. (documento 41 resistente).
Alla luce di quanto precede, è evidente che l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale è impossibile, prima ancora che pregiudizievole per i minori perché la condizione di inaffidabilità paterna, il disinteresse da manifestato per esigenze basilari dei figli (salute, scuola..) e il fatto che egli Parte_1 condivide ormai pochissimo tempo con i ragazzi, non gli consente di essere pienamente partecipe delle scelte evolutive che la riguardano.
Di contro non sono stati allegati, né sono altrimenti emersi, elementi che debbano indurre a ritenere pregiudizievole per i minori l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre.
Viene dunque disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre.
Tale misura appare pienamente tutelante per i minori, anche in prospettiva futura, sé da non richiedersi l'adozione di ulteriori strumenti a loro tutela ex articolo 473bis.39 c.p.c.
Nel resto, il procedimento di revisione può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis in ordine ai procedimenti ex articoli 710 c.p.c. e articolo 9 l.
898/1970 Cass. sent. n. 1967/1994, Cass. sent. n. 12125/1993).
Ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in
Pagina 8 che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale.
La prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento ex articolo 9; l'onere della prova è a carico del deducente, in base ai principi generali in tema di onere probatorio.
I giustificati motivi che legittimano la modifica non possono risolversi nella presa di coscienza della non convenienza dell'accordo raggiunto per taluna delle parti (cfr. Tribunale di Verona decreto 15.11.2002).
Nel caso di specie la sentenza n. 2223/2021, pronunciata dal Tribunale di Monza su ricorso congiunto delle parti, prevedeva che il ricorrente versasse alla moglie entro il 5 di ogni mese la somma di euro
1.200,00 a titolo di concordo nel mantenimento dei figli oltre al 50% alle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale.
L'importo del contributo al mantenimento rivalutato ammonta ad oggi ad euro 1370 circa.
Dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente si evince che , all'epoca degli accordi Parte_1 precedentemente assunti, ha percepito un reddito complessivo per l'anno di imposta 2017 di circa euro
16.009,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad
IRPEF) ed i contributi previdenziali ed assistenziali- a euro 841 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità; per l'anno di imposta 2018 circa euro 11.227,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) ed i contributi previdenziali ed assistenziali - a euro 593 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità; per l'anno di imposta 2019 circa euro 9.036,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari
(IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) ed i contributi previdenziali ed assistenziali - a euro 434,00 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità.
Con riferimento all'ultimo triennio di imposta risulta che lo stesso abbia percepito redditi complessivi per gli anni di imposta 2020 e 2021 di circa euro 245,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari
(IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) ed i contributi previdenziali ed assistenziali – ad un netto negativo per euro 300 mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità; per l'anno di imposta 2022 circa euro 4.283,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) ed i contributi previdenziali ed assistenziali - a euro 27 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità; per l'anno di imposta 2023 di circa 245 euro pari – dedotti gli oneri tributari ed i contributi previdenziali ed assistenziali – ad un netto negativo per euro 300 mensili.
Già i redditi dichiarati al tempo del divorzio non sono coerenti con l'impegno assunto dallo stesso a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
in particolare a fronte di dichiarazioni dei redditi annui di euro 245,00 egli aveva acconsentito a versare alla moglie un contributo pari ad euro 1.200.
Pagina 9 Oggi SE ricorre al Tribunale per chiedere una modifica di predetti importi, adducendo una diminuzione dei redditi;
dopo il divorzio, egli ha venduto il bar che gestiva e ne ha comprati altri due, che allega non aver avuto un buon andamento economico;
di averli infine venduti;
espone di avere in corso finanziamento di euro 400 mensili.
Dall'esame degli estratti conto depositati in atti (cfr. doc. 10 ricorrente) risulta che lo stesso abbia effettuato versamenti in contati nell'ultimo trimestre 2021 di euro 19.140 (media mensile 6380); durante l'arco dell'anno 2022 per un importo totale di euro 53.706,00 (media mensile euro 4475) mentre per l'anno 2023 ha effettuato versamenti sino al mese di settembre di euro 54.180,00 (media mensile euro
6020, sostanzialmente analoga).
Occorre, inoltre, evidenziare che in data 5.1.2023 egli ha effettuato sul c/c n. 5615 un giroconto proveniente da altro conto corrente di cui non ha depositato gli estratti per un importo di euro 4.000.
Dalla relazione della Guardia di Finanza depositata in atti emerge che nei primi dieci mesi del 2024 i versamenti di contanti e gli accrediti non direttamente riconducibili alla sua società sono stati pari ad euro 48.490 (media mensile di euro 4900 circa), oltre ad entrate riferibili alla società, oltre ad euro 200 euro mensili di accredito di assegno unico.
Sul predetto conto si registravano spese per finanziamento (euro 430 mensili), affitto locale (euro 900), stipendio della dipendente (euro 700 mensili) e acquisto materiae prime (circa 1500 euro mensili), per circa 3500 mensili.
Sul predetto conto corrente si registravano altresì ingentissime spese per gioco on line (presso plenettwin360, bwin italia, gioco digitale…), e il saldo entrate/uscite dei primi nove mesi 2024 è stato di
7.000 negativo, nonostante anche un prestito di 12,000 euro da soggetto terzo.
Egli riferisce (senza provarlo) che le uscite afferenti il gioco d'azzardo erano effettuate per conto dei clienti, che lo rimborsavano appunto in contanti.
Anche sul contro corrente della società DF Cafè presso BCC nei primi nove mesi del 2024 si registrano versamenti contanti per euro 32.500 circa (media mensile euro 3610) cui si devono aggiungere i pagamenti con strumenti elettronici.
È dunque evidente che entrambe le attività del ricorrente registravano numerosi incassi in contanti, non dichiarati al Fisco, e che ingenti erano le spese per gioco.
non è attualmente proprietario di immobili;
egli allega di aver venduto entrambe le attività e di Parte_1 essersi recato questa estate due mesi a Gran Canaria, ospite da una cugina, alla vana ricerca di un lavoro;
allega di essere attualmente disoccupato.
La resistente allega che nonostante la cessione delle due attività (in atti risulta solo prova della vendita di
DS Cafè per 11.000 euro, documento 22 ricorrente) il ricorrente non sta provvedendo nemmeno al versamento dell'importo di euro 600 mensili che offre in questa sede.
Pagina 10 E dunque, dall'istruttoria condotta risulta che: a) i redditi dichiarati da non sono mai stati Parte_1 connotati da attendibilità, nemmeno all'epoca degli accordi di divorzio;
b) le due attività acquistate dopo il 2021 hanno registrato numerosi incassi in contanti, che sembrerebbero non emergere nelle dichiarazioni dei redditi, in uno con rilevanti spese;
c) la voce di spesa più notevole è comunque quella delle giocate effettuate su piattaforme on line, che ha irrimediabilmente compromesso il bilancio entrate
– uscite;
d) il ricorrente ha ceduto almeno una delle due attività, si è recato due mesi in luogo esotico, e ha nel frattempo cessato di contribuire in ogni modo al mantenimento dei figli.
È appena il caso di evidenziare che gli obblighi contributivi discendono direttamente dalla Carta
Fondamentale ex articolo 30 Cost (nella normativa primaria articolo 315 bis c.c.) e che il ricorrente, per età (anni 42), condizione personale, pregresse esperienze, appare dotato di piena ed integra capacità lavorativa e reddituale che ben potrà consentirgli il reperimento di ulteriori fonti di reddito utili al mantenimento proprio e della prole.
Parte resistente nella dichiarazione 2022 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2021 di circa euro 22.395,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 1.670,25 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità; nella dichiarazione 2023 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2022 di circa euro 27.188,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad
IRPEF) - a euro 1.945,16 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità; nella dichiarazione 2024 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2023 di circa euro 33.310,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 2.567 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità.
Il suo reddito è incrementato del 53% dalla data della precedente pronuncia.
Ella percepisce il 100% dell'assegno unico pari ad euro 191,90 per recente accordo con il ricorrente.
Ella risiede unitamente ai tre figli ed al nuovo compagno in un immobile di sua esclusiva proprietà gravato da mutuo per un importo mensile di circa 554 (con ultima rata nel mese di maggio 2053); allega, inoltre, di sostenere spese condominiali per un importo mensile di circa euro 221.
È proprietaria di due box ed una cantina.
Considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze (500 euro), la metà del mutuo e delle spese condominiali sul presupposto della suddivisione con il compagno, ne deriva che parte resistente ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 1.690.
Dalla relazione della Guardia di Finanza risulta che ella è titolare di rapporti bancari presso Fineco Bank
e conto deposito titoli presso tale istituto e presso MFM Investment.
Vive con il compagno, taxista, ed il figlio nato nel 2024 dalla nuova unione;
il compagno ha dichiarato nel 2023 un reddito complessivo di euro 21.902, pari – dedotti i contributi previdenziali ed assistenziali
Pagina 11 e gli oneri tributari per imposta sostitutiva– ad euro 1150 netti mensili circa, se si suddivide l'importo su
12 mensilità.
Egli è titolare di conto corrente presso BNL e Fineco Bank.
Ora, come è noto, i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie disponibilità economiche, mediante la corresponsione di un assegno periodico atto a realizzare il principio di proporzionalità (cfr. sul tema, ex plurimis, Cass. Civ., 4.11.2009, n. 23411; Cass. Civ.,
20.1.2012, n. 785; Cass. Civ., 16.9.2020, n. 19299) e ad assicurare ai figli un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale (cfr. Cass. Civ., 19.3.2002, n. 3974; Cass. Civ.,
28.1.2009, n. 2191; Cass. Civ., 10.11.2011, n. 367); anche l'eventuale condizione di disoccupazione non esime il non collocatario dal contribuire al mantenimento dei figli in una misura atta a soddisfarne le primarie esigenze di vita, come risulta dal disposto degli articoli 30 Cost. e 315 bis c.c.
Alla luce di quanto precede, considerati i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c., attesa la capacità lavorativa e reddituale di , i miglioramenti nella condizione economica di sia per Parte_1 CP_1 effetto dell'incremento retributivo, che della convivenza con soggetto con cui ella può dividere i costi di vita, visti le esigenze della prole (il cui incremento in relazione al progredire dell'età non abbisogna di dimostrazione, cfr. ex pluris Cass. sent n. n.34382/2023), ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore (attualmente tiene con sé i figli con tempistiche ridotte rispetto agli accordi assunti, Parte_1 come già evidenziato), deve essere determinato come in dispositivo quanto verserà a Parte_1 CP_1 per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla data della domanda.
L'intero importo dell'assegno unico verrà percepito dalla resistente, che sopporta in via prevalente il mantenimento dei figli.
Consegue alla prevalente soccombenza la condanna del ricorrente a rifondere alla resistente la metà delle spese di lite, liquidate in dispositivo in base allo scaglione di valore indeterminato individuato in euro 26.001,00, alle diverse fasi in cui si è articolato il giudizio (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) oltre alle spese documentate, con compensazione per la restante metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia n. 2673/2024 Per_ I. Dispone l'affidamento esclusivo (26.12.2010) e (18.6.2013) alla madre;
Per_4
II. con decorrenza aprile 2024 Pone a carico del ricorrente l'importo di euro 800,00, da versarsi alla resistente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (euro 400 per ciascuino). Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-
Pagina 12 costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da aprile 2025 e con riferimento ad aprile
2024. Pone inoltre a carico del ricorrente il 50 % delle spese scolastiche, mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
III. dispone che la resistente percepisca il 100% dell'assegno unico;
IV. rigetta ogni altra domanda;
Pagina 13 V. condanna il ricorrente a rifondere alla resistente la metà delle spese di lite, che in detta misura liquida in euro 2.538,50 per competenze, oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario spese generali, oltre ad oneri previdenziali ed assistenziali come per legge, con compensazione per la restante metà.
Si comunichi
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4.12.2025
Il Giudice est.
LA NO
Il Presidente
AR AS
Pagina 14
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
SEZIONE QUARTA CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. AR AS Presidente dott. LA NO Giudice rel. dott. Camilla Filauro Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data 17.4.2024, promosso da
(c.f. ), nato a [...] il [...], con Parte_1 C.F._1
l'Avvocato Lorena Celotti ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Concorezzo, Via
Monsignor VE n. 5, giusta procura alle liti in atti;
RICORRENTE
CONTRO
(c.f. ), nata a [...] il [...], con l'Avvocato CP_1 C.F._2
BA LL ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Seregno, Galleria J.F. Kennedy n.
10/B, giusta procura alle liti in atti;
RESISTENTE
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLE REPUBBLICA DI MONZA
INTERVENUTO
Pagina 1 CONCLUSIONI
Per il ricorrente:
Nel rifiutare il contraddittorio su ogni e qualsiasi domanda nuova, eccezione, produzione e conclusione ex adverso formulata, diversa da quella in atti, piaccia a questo Ill.mo Tribunale adito, previa ogni opportuna declaratoria del caso e di legge, contrariis reiectis
Così giudicare
Nel merito e in via principale
Voglia il Tribunale adito, visto tutto quanto esposto in narrativa, esaminata la documentazione in atti, disporre la riduzione del mantenimento dei figli a carico del sig. da €. 1.335,00 mensili a Parte_1
€. 600,00 mensili, ovvero ad €. 300,00 mensili per figlio oltra al 50% delle spese straordinarie come da protocollo in vigore presso il Tribunale di Monza.
Confermare, quanto agli altri aspetti, le condizioni pattuite in sede di divorzio.
Disporre, contestualmente, la percezione dell'assegno unico nella misura del 50% per ciascun genitore, come già in vigore.
Nel merito e in via subordinata
Voglia il Tribunale adito, visto tutto quanto esposto in narrativa, esaminata la documentazione in atti, disporre la riduzione del mantenimento dei figli a carico del sig. nei termini che il Giudice Parte_1 dovesse ritenere congrui.
Confermare, quanto agli altri aspetti, le condizioni pattuite in sede di divorzio.
In ogni caso
Con vittoria di spese e compensi di causa
Per la resistente:
Nel merito, in via principale:
- respingere la domanda del ricorrente di riduzione del mantenimento dei figli a suo carico poiché infondata e sfornita di prova.
- Si chiede che il Giudice, in relazione a tutto quando dedotto dalla resistente sia in ordine alla capacità economica del ricorrente, sia in ordine alle nuove e maggiori esigenze economiche dei minori e sia in ordine alla maggiore permanenza dei figli presso la casa materna, valutata la sussistenza dei presupposti, disponga un aumento della somma a carico del padre a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori nella misura di € 1.600,00 al mese per entrambi i figli (€ 800,00 cadauno) da versare entro il giorno 5 di ogni mese alla madre, somma da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle spese straordinarie come già disciplinate in sede di divorzio, ossia secondo il Protocollo in uso presso il
Tribunale di Monza. Assegno unico per i figli al 100% in favore della madre, giusto accordo intervenuto tra i genitori nel mese di agosto 2025.
Pagina 2 Detrazione fiscale per i figli a carico e per le spese relative ai figli al 100% a beneficio della madre.
- Stante le gravi violazioni e inadempienze del signor rispetto alle modalità di visita dei Parte_1 figli statuite nella sentenza di divorzio tali da compromettere il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, come dedotto in atti e non contestato ed atteso, altresì, l'inadempimento del ricorrente nel versamento del contributo al mantenimento dei figli, posto che, come argomentato in atti e non contestato egli dal mese di giugno 2024 ha versato la minore somma di € 600,00 in luogo di quanto concordato e statuito in sede di divorzio (€ 1.343,61 importo rivalutato dal gennaio 2025), ha sospeso il versamento della somma mensile di € 200,00, a titolo di dilazione sulla rivalutazione pregressa e non versata e dal mese di maggio 2025 nulla ha più versato a tale titolo di mantenimento ordinario e per spese straordinarie, si chiede che il Giudice valuti, in considerazione delle gravi violazioni messe in atto dal ricorrente, ai sensi dell'art. 473 bis n. 39 comma
1) la sussistenza dei presupposti per la modifica delle statuizioni in vigore e di cui alla sentenza di divorzio in tema di affidamento dei minori e disponga che essi vengano affidati in via esclusiva alla madre, fermo il loro collocamento prevalente presso di lei e che disponga ai sensi dell'art. 473 bis n. 39 lettera b) c.p.c. l'applicazione nei confronti del signor di una misura sanzionatoria Parte_1 costituita da somma di denaro che verrà ritenuta di giustizia per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nel pagamento delle spese straordinarie, decorsi 5 giorni dalla richiesta e nel pagamento del mantenimento ordinario oltre il giorno 5 di ogni mese;
si chiede altresì che il Giudice disponga ai sensi dell'art. 473 bis n. 39 lettera c) c.p.c. l'applicazione nei confronti del signor di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 5.000,00 o di Parte_1 quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia a favore della Cassa delle Ammende, nonché ponga a carico del signor ed in favore della signora a titolo di risarcimento dei Parte_1 CP_1 danni la somma di € 5.000,00 ovvero una somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. Il tutto con ogni e conseguente statuizione di legge.
- In ragione del comportamento del ricorrente che nel presente procedimento ha reso informazioni ed ha effettuato produzioni documentali incomplete, contravvenendo a due ordini del Giudice si chiede che il Giudice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 n. 18 c.p.c. valuti tale comportamento ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 92 1 comma c.p.c. ed ai sensi dell'art. 96 c.p.c. adottando i provvedimenti che riterrà di giustizia.
Nel merito, in via subordinata:
- previa reiezione della domanda del ricorrente di riduzione dell'importo dovuto a titolo di contributo al mantenimento dei figli ed in caso di mancato accoglimento della domanda di aumento del contributo economico per i figli a carico del ricorrente, confermare a suo carico, a titolo di contributo al mantenimento dei figli minori, la somma mensile di € 1.358,39 (corrispondente ad € 1.200,00 come concordato in sede di divorzio rivalutata al gennaio 2025) da rivalutarsi annualmente, oltre al 50% delle
Pagina 3 spese straordinarie come da Protocollo in uso presso il Tribunale di Monza. Assegno unico per i figli al
100% in favore della madre, giusto accordo intervenuto tra i genitori nel mese di agosto 2025.
Detrazione fiscale per i figli a carico e per le spese relative ai figli al 100% a beneficio della madre.
- Stante le gravi violazioni e inadempienze del signor rispetto alle modalità di visita dei Parte_1 figli statuite nella sentenza di divorzio tali da compromettere il corretto svolgimento delle modalità di affidamento e dell'esercizio della responsabilità genitoriale, come dedotto in atti e non contestato ed atteso, altresì, l'inadempimento del ricorrente nel versamento del contributo al mantenimento dei figli, posto che, come argomentato in atti, e non contestato egli dal mese di giugno 2024 ha versato la minore somma di € 600,00 in luogo di quanto concordato e statuito in sede di divorzio (€ 1.343,61 importo rivalutato dal gennaio 2025), ha sospeso il versamento della somma mensile di € 200,00, a titolo di dilazione sulla rivalutazione pregressa e non versata e dal mese di maggio 2025 nulla ha più versato a tale titolo di mantenimento ordinario, e per spese straordinarie, si chiede che il Giudice valuti, in considerazione delle gravi violazioni messe in atto dal ricorrente, ai sensi dell'art. 473 bis n. 39 comma 1) la sussistenza dei presupposti per la modifica delle statuizioni in vigore e di cui alla sentenza di divorzio in tema di affidamento dei minori e disponga che essi vengano affidati in via esclusiva alla madre, fermo il loro collocamento prevalente presso di lei e che disponga ai sensi dell'art. 473 bis n. 39 lettera b) c.p.c. l'applicazione nei confronti del signor di una misura sanzionatoria Parte_1 costituita da somma di denaro che verrà ritenuta di giustizia per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni giorno di ritardo nel pagamento delle spese straordinarie, decorsi 5 giorni dalla richiesta e nel pagamento del mantenimento ordinario oltre il giorno 5 di ogni mese;
si chiede altresì che il Giudice disponga ai sensi dell'art. 473 bis n. 39 lettera c) c.p.c. l'applicazione nei confronti del signor di una sanzione amministrativa pecuniaria pari ad € 5.000,00 o di Parte_1 quella diversa somma che verrà ritenuta di giustizia a favore della Cassa delle Ammende, nonché ponga a carico del signor ed in favore della signora a titolo di risarcimento dei Parte_1 CP_1 danni la somma di € 5.000,00 ovvero una somma maggiore o minore che verrà ritenuta di giustizia. Il tutto con ogni e conseguente statuizione di legge.
- In ragione del comportamento del ricorrente che nel presente procedimento ha reso informazioni ed ha effettuato produzioni documentali incomplete, contravvenendo a due ordini del Giudice si chiede che il Giudice ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 473 n. 18 c.p.c. valuti tale comportamento ai sensi dell'art. 116 comma 2 c.p.c., nonché ai sensi dell'art. 92 1 comma c.p.c. ed ai sensi dell'art. 96 c.p.c. adottando i provvedimenti che riterrà di giustizia.
In ogni caso: spese di lite rifuse.
Pagina 4 Motivi della decisione
Con ricorso ex articolo 473bis.12 e 473bis.29 c.p.c. ha domandato nei Parte_1 confronti di la modifica delle condizioni di cui alla sentenza n. 2223/2021 del CP_1
Tribunale di Monza nella parte in cui prevedeva che si obbliga a versare entro il giorno 5 di ogni mese Parte_1 la somma di € 1.200,00 a titolo di concorso nel mantenimento dei figli e parteciperà in ragione del 50% alle spese straordinarie come da protocollo del Tribunale di Monza 7 maggio 2018; ha esposto che le parti contraevano Per_ matrimonio nel 2015 e che dalla unione nascevano (26.12.2010) e (18.6.2013); che si Per_1 separavano consensualmente nel 2020, con impegno da parte del padre a corrispondere alla madre 1200 euro mensili (ad oggi aggiornato secondo gli indici Istat ad euro 1.335,60) a titolo di contributo al mantenimento dei figli, oltre al 50% delle spese straordinarie;
che egli aveva altresì ceduto alla moglie
3/10 di immobile in Monza;
le parti pattuivano altresì la vendita di un box in comproprietà e la divisione dei risparmi comuni;
la coppia divorziava su ricorso congiunto nel 2021, confermando le condizioni di separazione e sottoscriveva una scrittura privata nella quale si riconosceva Parte_1 debitore della moglie della somma di euro 12.000 per l'acquisto di attiva commerciale;
a tal proposito, egli esponeva di aver acquistato nel 2013, grazie ad un prestito da parte della ex moglie e degli ex suoceri, la società “Coffee Park S.r.l.”; che il locale era situato in una zona centrale e strategica e quindi aveva una clientela numerosa;
che dopo il divorzio la sua condizione economica era peggiorata;
che nel dicembre 2021 egli aveva ceduto l'attività per un prezzo di euro 100.000,00; che con una parte di tale somma aveva acquistato altre due attività, non redditizie come la precedente;
che nel novembre 2022 egli aveva iniziato a versare euro 427,00 mensili quale rata di rimborso di un prestito richiesto durante la pandemia;
che nell'ultima dichiarazione dei redditi il suo reddito annuo era pari a euro 4.263; che fino a marzo 2024 egli aveva vissuto in una casa in locazione, di proprietà di un suo amico, con canone mensile di 200,00 euro;
che il locatore aveva deciso di mettere in vendita la casa;
di essersi trasferito a vivere dalla di lui madre e di essere alla ricerca di nuova abitazione;
che egli in precedenza aveva anche venduto Fuochi d'artificio, ma gli erano stati sequestrati dalla Guardia di Finanza;
che era CP_1 impiegata con contratto a tempo indeterminato con una retribuzione mensile di circa 1.300 euro;
che la resistente si era trasferita a vivere con il nuovo compagno, dal quale aveva avuto un figlio;
concludeva domandando la riduzione del mantenimento dei figli da euro 1.335,00 a euro 600,00 mensili (euro
300,00 mensili per figlio) oltre al 50% delle spese straordinarie;
la conferma, quanto agli altri aspetti, delle condizioni pattuite in sede di divorzio;
in via subordinata, la riduzione del mantenimento dei figli in misura ritenuta congrua.
La resistente nel costituirsi ha esposto che il debito del ricorrente nei confronti propri e dei di lei genitori era stato saldato non con un pagamento in denaro, come allegato in ricorso, ma mediante la cessione della sua quota di immobile della ex casa coniugale;
che egli le aveva unicamente versato in denaro l'importo di 12.000 euro, dopo aver incassato euro 8.000 per la vendita del box;
di aver di
Pagina 5 contro dovuto versare, con l'aiuto dei genitori, la somma di euro 143.268,81 per estinguere il mutuo gravante sulla ex casa coniugale;
che il Bar di Monza era stato posto in vendita già prima della separazione e non a divorzio concluso;
che dunque, nessuna sopravvenienza era intervenuta dopo il divorzio;
che il ricorrente aveva investito oltre la metà del ricavato della vendita della prima attività commerciale sita in Monza;
che egli non aveva prodotto in giudizio gli estratti del conto corrente con il quale gestiva il né tutti gli estratti dei conti correnti 5615 e 2428 di Intesa San Paolo, Parte_2 della carta n. 4838, finale 10 e la dichiarazione 2024 relativa ai redditi 2023; che anche i redditi goduti al tempo del divorzio non avrebbero permesso di versare il contributo al mantenimento pattuito;
che anche il contratto di locazione stipulato con l'amico presentava irregolarità; di percepire reddito netto mensile di euro 2.000 già comprensivo di 13ma mensilità; di versare ogni mese, tra l'altro, Euro 170,94 per rata mensile mutuo fondiario trentennale acceso nell'anno 2023, euro 200 per restituzione prestito genitori;
230 euro mensili per spese condominiali;
di essere proprietaria esclusiva di un immobile e un box a Monza;
che nel 2024 dalla relazione con il suo nuovo compagno era nato;
che il resistente Per_3 teneva con sé i figli in tempi più ridotti rispetto a quelli stabiliti in sede di divorzio, e versava per il loro mantenimento solo 600 euro mensili;
concludeva domandando in via principale il rigetto della domanda del ricorrente;
l'aumento della somma a carico di parte ricorrente a titolo di contributo al mantenimento dei figli nella misura di euro 1.600,00 mensili per entrambi;
in via subordinata, previo rigetto della domanda del ricorrente di riduzione dell'importo a titolo di contributo al mantenimento dei figli, che quest'ultimo rimanesse invariato rispetto a quanto pattuito nel divorzio.
Alla udienza del 3.10.2024 le parti rispettivamente dichiaravano:
KO RR: vivo a casa di mia madre, con il compagno di mia mamma e mio fratello, in una casa di proprietà di mia mamma. Sono titolare di due bar a Carate Brianza, sono in zona semi centrale, uno è vicino a un supermercato. L'attività non va benissimo, li ho messi in vendita entrambi perché non ho liquidità, cerco di venderne almeno uno. Uno, il , è proprio a zero, anche perché ho le dipendenti da pagare;
l'altro il DS Caffè, mi dà Parte_2
2000 euro, 2200 euro per esempio, ma ho molti debiti. Sto prendendo il 50% dell'assegno unico, di 190 euro mensili per la mia metà. Non sono proprietario di immobili, non ho nemmeno la macchina.
IL VA: vivo a Monza, in una casa di mia proprietà, c'è un mutuo di 170 euro mensili per 30 anni. Ho venduto un altro immobile in Via Mercadante, a giugno 2023, per l'importo di 190.000 euro e ho acquistato la casa nuova a 328.000 euro, l'ho comprata nel 2023. Nella dichiarazione 2021 risulta il 50% di un box a Monza, il 100% di un alto box a Monza, il 70% della casa coniugale e il 100% di un altro immobile che è la casa coniugale, dal momento dell'acquisto del 30'% del ricorrente. Il box che avevo al 50% l'ho venduto nel settembre 2021. Io sono lavoratrice dipendente, presso l'Ospedale San Gerardo di Monza, con reddito mensile di circa 1700 oltre 13ma, poi faccio lezioni in università che mi danno un reddito di circa 600 euro annui, sono due lezioni l'anno. ho avuto un rinnovo contrattuale che mi ha portato un incremento reddituale. prendo il 50% dell'assegno unico. Ho un compagno che vive con
Pagina 6 me, dal 2021 circa, da dopo il divorzio, fa il taxista e prende 1200 euro al mese. Si chiama , nato a [...]
Monza il 9.1.1986. siamo residenti in [...] Monza.
Il Giudice, a scioglimento della riserva assunta alla predetta udienza, ordinava al ricorrente ex art. 210
c.p.c., la produzione in giudizio del conto corrente afferente il degli estratti di conto Parte_2 corrente 5615, 2428, della carta 4838 - 10 per gli anni dal 2021 sino al settembre 2024, e della dichiarazione dei redditi per l'anno di imposta 2023; disponeva altresì accertamenti di polizia tributaria sulle parti, (compagno della resistente), e sulle attività gestite da . Parte_3 Parte_1
Alla successiva udienza il Giudice, ritenuta la causa matura per la decisione fissava udienza ex art. 473bis.28 c.p.c. per la discussione, assegnando alle parti termine per il deposito delle rispettive memorie.
Alla udienza del 27.11.2025 il legale del ricorrente si riporta ai propri atti e insiste per le conclusioni rassegnate, si oppone a tutte le istanze effettuate da controparte solo in sede di pc (affido esclusivo e condanne 473bis.39 c.p.c.) in quanto tardive e infondate nel merito, oltre che non suffragate dal punto di vista probatorio. Evidenzia la situazione di grave difficoltà economica di che ha venduto entrambe le attività e non ha fonti di reddito. è vero che è Parte_1 Parte_1 stato alle Canarie circa due mesi, ma era ospitato da una cugina e stava cercando lavoro, e comunque la signora gli aveva detto che i figli non volevano trascorrere con lui le vacanze estive. È stato alle Canarie, ma non è riuscito a lavorare molto.
Quando è tornato ad agosto ha proposto di vedere i figli un pomeriggio, e la signora ha detto va bene, tra le 14 e le 18
(documento 27 ricorrente). Le visite magari sono discontinue, ma ci sono.
Il legale della resistente si riporta agli atti, precisa che, nonostante la vendita dei due bar, non versa da Parte_1 tempo il mantenimento dei figli, neppure nella misura che lui ritiene corretta e durante le vacanze estive è stato via due mesi e non ha visto i figli nemmeno nei periodi concordati tra le parti, e il padre non si è presentato a visitare Per_1 neppure in ospedale. Eccepisce che non ci sono prove sul fatto che sia stato alle Canarie a cercare lavoro, e Parte_1 comunque non ha chiesto nemmeno ai figli di raggiungerlo, ospitando anche loro dalla cugina, e comunque non ha nemmeno recuperato il tempo quando è tornato in Italia. ha detto che non poteva andare a trovare il figlio in Parte_1 ospedale perché era a Gran Canaria, e invece forse era in Italia e non è andato lo stesso;
in ogni caso le parti non avevano bisogno di organizzare le visite, perché il diritto di visita era comunque già calendarizzato.
Il legale del ricorrente evidenzia che aveva il problema di trovare il volo per rientrare in Italia per Parte_1
l'operazione del figlio, come da messaggi prodotti.
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Ritenuto preliminarmente che la domanda volta all'affido esclusivo dei minori alla madre non si tardiva, in quanto – vertendosi in materia di diritti indisponibili – non è soggetta alle preclusioni assertive e probatorie ex articolo 473bis.19 c.p.c.
Sul punto, la formulazione degli art. 337bis e segg. del codice civile declina nella normativa primaria il principio della bigenitorialità, intesa quale diritto del figlio ad un rapporto completo e stabile con entrambi i genitori, e ciò anche laddove il nucleo familiare si disgreghi.
Pagina 7 Come più volte affermato dalla giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. Civ. n. 16593/2008, Cass.
24526/2010, Cass. sent. n. 977/2017) l'affido esclusivo, quale deroga al principio della bigenitorialità, è giustificato soltanto ove risulti una condizione di manifesta carenza o inidoneità educativa di uno dei genitori, che renda quell'affidamento in concreto pregiudizievole per il minore, all'esito di una valutazione comparativa dell'idoneità genitoriale di entrambe le parti.
Dalla documentazione versata in atti emerge che il ricorrente non sta esercitando il diritto di visita secondo quanto stabilito in sede di precedenti provvedimenti (documento 44 resistente e verbale udienza 27.11.2025), non li ha tenuti con sé durante l'estate: dai documenti 44 resistente e 26 ricorrente emerge che le parti si accordano perché li tenga dal 4 al 18 agosto, gli dice che se lui Parte_1 CP_1 non va via i minori non vogliono stare con lui;
alla fine va due mesi a Gran Canaria, ma non Parte_1 prende con sé i figli (documento 44 e verbale di udienza 27.11.2025).
Alla comunicazione che il figlio verrà operato il 2 settembre, egli il 25 agosto risponde che non crede che riuscirà a rientrare in Italia, per i prezzi degli aerei (documento 44 resistente); al rientro da Gran
Canaria chiede di poterli tenere solo un lunedì pomeriggio (documento 27 ricorrente).
Egli non si sta occupando nemmeno delle esigenze materiali dei minori: alla richiesta della resistente di acquistare i libri di testo, egli risponde pensa a farti la vacanza, non ho soldi e tra poco parto., tanto la figura di merda la fai tu se non glieli prendi. (documento 41 resistente).
Alla luce di quanto precede, è evidente che l'esercizio condiviso della responsabilità genitoriale è impossibile, prima ancora che pregiudizievole per i minori perché la condizione di inaffidabilità paterna, il disinteresse da manifestato per esigenze basilari dei figli (salute, scuola..) e il fatto che egli Parte_1 condivide ormai pochissimo tempo con i ragazzi, non gli consente di essere pienamente partecipe delle scelte evolutive che la riguardano.
Di contro non sono stati allegati, né sono altrimenti emersi, elementi che debbano indurre a ritenere pregiudizievole per i minori l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte della madre.
Viene dunque disposto l'affido esclusivo dei minori alla madre.
Tale misura appare pienamente tutelante per i minori, anche in prospettiva futura, sé da non richiedersi l'adozione di ulteriori strumenti a loro tutela ex articolo 473bis.39 c.p.c.
Nel resto, il procedimento di revisione può essere utilmente incardinato quando siano insorte nuove circostanze rispetto a quelle precedentemente considerate, tali da rendere le condizioni originarie in tutto o in parte inadeguate alla nuova realtà e da imporre una loro modifica per adattarle al mutamento della situazione concreta (ex multis in ordine ai procedimenti ex articoli 710 c.p.c. e articolo 9 l.
898/1970 Cass. sent. n. 1967/1994, Cass. sent. n. 12125/1993).
Ciò che è dirimente nell'ambito del procedimento di revisione non è la prova della situazione di fatto attuale, ma il suo raffronto con quella esistente al momento della pronuncia, al fine di verificare se e in
Pagina 8 che misura le statuizioni precedentemente assunte debbano essere adattate alla mutata situazione fattuale.
La prova della sopravvenienza postula dunque la dimostrazione delle modifiche intervenute tra la precedente pronuncia e l'introduzione del procedimento ex articolo 9; l'onere della prova è a carico del deducente, in base ai principi generali in tema di onere probatorio.
I giustificati motivi che legittimano la modifica non possono risolversi nella presa di coscienza della non convenienza dell'accordo raggiunto per taluna delle parti (cfr. Tribunale di Verona decreto 15.11.2002).
Nel caso di specie la sentenza n. 2223/2021, pronunciata dal Tribunale di Monza su ricorso congiunto delle parti, prevedeva che il ricorrente versasse alla moglie entro il 5 di ogni mese la somma di euro
1.200,00 a titolo di concordo nel mantenimento dei figli oltre al 50% alle spese straordinarie come da protocollo di questo Tribunale.
L'importo del contributo al mantenimento rivalutato ammonta ad oggi ad euro 1370 circa.
Dalla documentazione versata in atti da parte ricorrente si evince che , all'epoca degli accordi Parte_1 precedentemente assunti, ha percepito un reddito complessivo per l'anno di imposta 2017 di circa euro
16.009,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad
IRPEF) ed i contributi previdenziali ed assistenziali- a euro 841 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità; per l'anno di imposta 2018 circa euro 11.227,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) ed i contributi previdenziali ed assistenziali - a euro 593 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità; per l'anno di imposta 2019 circa euro 9.036,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari
(IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) ed i contributi previdenziali ed assistenziali - a euro 434,00 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità.
Con riferimento all'ultimo triennio di imposta risulta che lo stesso abbia percepito redditi complessivi per gli anni di imposta 2020 e 2021 di circa euro 245,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari
(IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) ed i contributi previdenziali ed assistenziali – ad un netto negativo per euro 300 mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità; per l'anno di imposta 2022 circa euro 4.283,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) ed i contributi previdenziali ed assistenziali - a euro 27 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità; per l'anno di imposta 2023 di circa 245 euro pari – dedotti gli oneri tributari ed i contributi previdenziali ed assistenziali – ad un netto negativo per euro 300 mensili.
Già i redditi dichiarati al tempo del divorzio non sono coerenti con l'impegno assunto dallo stesso a titolo di contributo al mantenimento dei figli;
in particolare a fronte di dichiarazioni dei redditi annui di euro 245,00 egli aveva acconsentito a versare alla moglie un contributo pari ad euro 1.200.
Pagina 9 Oggi SE ricorre al Tribunale per chiedere una modifica di predetti importi, adducendo una diminuzione dei redditi;
dopo il divorzio, egli ha venduto il bar che gestiva e ne ha comprati altri due, che allega non aver avuto un buon andamento economico;
di averli infine venduti;
espone di avere in corso finanziamento di euro 400 mensili.
Dall'esame degli estratti conto depositati in atti (cfr. doc. 10 ricorrente) risulta che lo stesso abbia effettuato versamenti in contati nell'ultimo trimestre 2021 di euro 19.140 (media mensile 6380); durante l'arco dell'anno 2022 per un importo totale di euro 53.706,00 (media mensile euro 4475) mentre per l'anno 2023 ha effettuato versamenti sino al mese di settembre di euro 54.180,00 (media mensile euro
6020, sostanzialmente analoga).
Occorre, inoltre, evidenziare che in data 5.1.2023 egli ha effettuato sul c/c n. 5615 un giroconto proveniente da altro conto corrente di cui non ha depositato gli estratti per un importo di euro 4.000.
Dalla relazione della Guardia di Finanza depositata in atti emerge che nei primi dieci mesi del 2024 i versamenti di contanti e gli accrediti non direttamente riconducibili alla sua società sono stati pari ad euro 48.490 (media mensile di euro 4900 circa), oltre ad entrate riferibili alla società, oltre ad euro 200 euro mensili di accredito di assegno unico.
Sul predetto conto si registravano spese per finanziamento (euro 430 mensili), affitto locale (euro 900), stipendio della dipendente (euro 700 mensili) e acquisto materiae prime (circa 1500 euro mensili), per circa 3500 mensili.
Sul predetto conto corrente si registravano altresì ingentissime spese per gioco on line (presso plenettwin360, bwin italia, gioco digitale…), e il saldo entrate/uscite dei primi nove mesi 2024 è stato di
7.000 negativo, nonostante anche un prestito di 12,000 euro da soggetto terzo.
Egli riferisce (senza provarlo) che le uscite afferenti il gioco d'azzardo erano effettuate per conto dei clienti, che lo rimborsavano appunto in contanti.
Anche sul contro corrente della società DF Cafè presso BCC nei primi nove mesi del 2024 si registrano versamenti contanti per euro 32.500 circa (media mensile euro 3610) cui si devono aggiungere i pagamenti con strumenti elettronici.
È dunque evidente che entrambe le attività del ricorrente registravano numerosi incassi in contanti, non dichiarati al Fisco, e che ingenti erano le spese per gioco.
non è attualmente proprietario di immobili;
egli allega di aver venduto entrambe le attività e di Parte_1 essersi recato questa estate due mesi a Gran Canaria, ospite da una cugina, alla vana ricerca di un lavoro;
allega di essere attualmente disoccupato.
La resistente allega che nonostante la cessione delle due attività (in atti risulta solo prova della vendita di
DS Cafè per 11.000 euro, documento 22 ricorrente) il ricorrente non sta provvedendo nemmeno al versamento dell'importo di euro 600 mensili che offre in questa sede.
Pagina 10 E dunque, dall'istruttoria condotta risulta che: a) i redditi dichiarati da non sono mai stati Parte_1 connotati da attendibilità, nemmeno all'epoca degli accordi di divorzio;
b) le due attività acquistate dopo il 2021 hanno registrato numerosi incassi in contanti, che sembrerebbero non emergere nelle dichiarazioni dei redditi, in uno con rilevanti spese;
c) la voce di spesa più notevole è comunque quella delle giocate effettuate su piattaforme on line, che ha irrimediabilmente compromesso il bilancio entrate
– uscite;
d) il ricorrente ha ceduto almeno una delle due attività, si è recato due mesi in luogo esotico, e ha nel frattempo cessato di contribuire in ogni modo al mantenimento dei figli.
È appena il caso di evidenziare che gli obblighi contributivi discendono direttamente dalla Carta
Fondamentale ex articolo 30 Cost (nella normativa primaria articolo 315 bis c.c.) e che il ricorrente, per età (anni 42), condizione personale, pregresse esperienze, appare dotato di piena ed integra capacità lavorativa e reddituale che ben potrà consentirgli il reperimento di ulteriori fonti di reddito utili al mantenimento proprio e della prole.
Parte resistente nella dichiarazione 2022 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2021 di circa euro 22.395,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 1.670,25 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità; nella dichiarazione 2023 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2022 di circa euro 27.188,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad
IRPEF) - a euro 1.945,16 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità; nella dichiarazione 2024 ha esposto redditi complessivi per l'anno di imposta 2023 di circa euro 33.310,00 annui lordi, pari - dedotti gli oneri tributari (IRPEF, addizionale comunale e regionale ad IRPEF) - a euro 2.567 netti mensili, se si suddivide l'importo totale annuo su dodici mensilità.
Il suo reddito è incrementato del 53% dalla data della precedente pronuncia.
Ella percepisce il 100% dell'assegno unico pari ad euro 191,90 per recente accordo con il ricorrente.
Ella risiede unitamente ai tre figli ed al nuovo compagno in un immobile di sua esclusiva proprietà gravato da mutuo per un importo mensile di circa 554 (con ultima rata nel mese di maggio 2053); allega, inoltre, di sostenere spese condominiali per un importo mensile di circa euro 221.
È proprietaria di due box ed una cantina.
Considerati importi simili per vitto, abbigliamento ed utenze (500 euro), la metà del mutuo e delle spese condominiali sul presupposto della suddivisione con il compagno, ne deriva che parte resistente ha una disponibilità netta mensile, dopo aver soddisfatto i bisogni essenziali, di circa euro 1.690.
Dalla relazione della Guardia di Finanza risulta che ella è titolare di rapporti bancari presso Fineco Bank
e conto deposito titoli presso tale istituto e presso MFM Investment.
Vive con il compagno, taxista, ed il figlio nato nel 2024 dalla nuova unione;
il compagno ha dichiarato nel 2023 un reddito complessivo di euro 21.902, pari – dedotti i contributi previdenziali ed assistenziali
Pagina 11 e gli oneri tributari per imposta sostitutiva– ad euro 1150 netti mensili circa, se si suddivide l'importo su
12 mensilità.
Egli è titolare di conto corrente presso BNL e Fineco Bank.
Ora, come è noto, i genitori sono tenuti a provvedere al mantenimento dei figli in proporzione alle proprie disponibilità economiche, mediante la corresponsione di un assegno periodico atto a realizzare il principio di proporzionalità (cfr. sul tema, ex plurimis, Cass. Civ., 4.11.2009, n. 23411; Cass. Civ.,
20.1.2012, n. 785; Cass. Civ., 16.9.2020, n. 19299) e ad assicurare ai figli un tenore di vita analogo a quello goduto durante la convivenza matrimoniale (cfr. Cass. Civ., 19.3.2002, n. 3974; Cass. Civ.,
28.1.2009, n. 2191; Cass. Civ., 10.11.2011, n. 367); anche l'eventuale condizione di disoccupazione non esime il non collocatario dal contribuire al mantenimento dei figli in una misura atta a soddisfarne le primarie esigenze di vita, come risulta dal disposto degli articoli 30 Cost. e 315 bis c.c.
Alla luce di quanto precede, considerati i parametri di cui all'articolo 337 ter c.c., attesa la capacità lavorativa e reddituale di , i miglioramenti nella condizione economica di sia per Parte_1 CP_1 effetto dell'incremento retributivo, che della convivenza con soggetto con cui ella può dividere i costi di vita, visti le esigenze della prole (il cui incremento in relazione al progredire dell'età non abbisogna di dimostrazione, cfr. ex pluris Cass. sent n. n.34382/2023), ed i tempi di permanenza presso ciascun genitore (attualmente tiene con sé i figli con tempistiche ridotte rispetto agli accordi assunti, Parte_1 come già evidenziato), deve essere determinato come in dispositivo quanto verserà a Parte_1 CP_1 per le causali ivi indicate, con decorrenza dalla data della domanda.
L'intero importo dell'assegno unico verrà percepito dalla resistente, che sopporta in via prevalente il mantenimento dei figli.
Consegue alla prevalente soccombenza la condanna del ricorrente a rifondere alla resistente la metà delle spese di lite, liquidate in dispositivo in base allo scaglione di valore indeterminato individuato in euro 26.001,00, alle diverse fasi in cui si è articolato il giudizio (di studio, introduttiva, istruttoria, decisoria) oltre alle spese documentate, con compensazione per la restante metà.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla controversia n. 2673/2024 Per_ I. Dispone l'affidamento esclusivo (26.12.2010) e (18.6.2013) alla madre;
Per_4
II. con decorrenza aprile 2024 Pone a carico del ricorrente l'importo di euro 800,00, da versarsi alla resistente in via anticipata, entro il giorno 10 di ogni mese per 12 mensilità all'anno, a titolo di contributo al mantenimento dei figli (euro 400 per ciascuino). Sono comprese in tale ultima somma le spese per vitto, abbigliamento e mensa scolastica, abbonamenti e spese di trasporto relative alla frequenza scolastica;
farmaci da banco;
contributi alle spese di abitazione;
cancelleria e materiale didattico per la scuola successivi al corredo di inizio anno, eventuali oneri per baby sitter, tempo prolungato, pre scuola e dopo scuola. Detta somma verrà annualmente rivalutata, secondo indici Istat-
Pagina 12 costo della vita per famiglie di operai e impiegati a far tempo da aprile 2025 e con riferimento ad aprile
2024. Pone inoltre a carico del ricorrente il 50 % delle spese scolastiche, mediche e sportive dei figli, da concordarsi previamente tra i genitori (salvo che per le spese mediche urgenti e per le spese obbligatorie per la scuola pubblica), da versarsi a presentazione dei documenti giustificativi. Potranno essere erogate senza necessità di preventivo accordo le seguenti spese mediche: ticket per farmaci richiedenti prescrizione medica (escluso farmaci da banco), esami diagnostici non invasivi, trattamenti sanitari o visite specialistiche, se prescritti dal medico curante e eseguiti presso strutture pubbliche o convenzionate;
acquisto di dispositivi per assistenza protesica e integrativa (ad es. occhiali, scarpe ortopediche, protesi integrative ecc.) se prescritti dal medico, nei limiti di un costo medio di mercato;
accertamenti e trattamenti sanitari non invasivi anche se non erogabili dal Servizio Sanitario Nazionale se prescritti dal medico curante (es.: fisioterapia); spese mediche urgenti;
nonché le seguenti spese di istruzione: iscrizione o contributi obbligatori per la scuola pubblica;
libri di testo, materiali di cancelleria e attrezzature didattiche e informatiche di inizio anno, anche in caso di scuola privata;
per le sole materie tecniche o artistiche, materiali e attrezzature didattiche e informatiche richiesti dalla scuola anche in corso di anno;
corsi di recupero e lezioni private in caso di valutazioni scolastiche o di voti inferiori alla sufficienza;
partecipazione a gite scolastiche senza pernottamento;
frequentazione di centri estivi gestiti da Ente Pubblico (es. Comune) o da suoi delegati ovvero da istituti religiosi senza fine di lucro (es. oratori). Richiederanno il preventivo accordo tutte le restanti spese;
in via esemplificativa e non esaustiva, le seguenti spese mediche: esami diagnostici, trattamenti sanitari o visite specialistiche presso strutture private, salvo urgenze;
cure dentistiche o ortodontiche, pur se presso strutture pubbliche, anche ai fini del consenso informato;
interventi chirurgici e accertamenti invasivi, anche se presso strutture pubbliche, salvo urgenze, anche ai fini del consenso informato;
farmaci omeopatici, di medicina alternativa o sperimentali;
nonché le seguenti altre spese: gite scolastiche e viaggi di istruzione con pernottamento;
iscrizione e oneri di frequenza per istituti scolastici privati per corsi di studio successivi a quelli in atto (non è richiesto consenso per i percorsi scolastici già iniziati, in quanto il consenso prestato in origine ha efficacia sino alla conclusione di ciascun ciclo di studi); iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi extrascolastici (es. lingue, informatica, attività artistiche) ovvero successivi alla scuola secondaria superiore;
iscrizione, frequenza e materiali didattici per corsi universitari o post-universitari, nonché di alloggio e permanenza presso la sede universitaria;
iscrizione, corsi, oneri di frequenza e attrezzature per attività sportive;
viaggi e vacanze trascorse senza i genitori;
acquisto e utilizzo di mezzi di trasporto a motore (conseguimento della patente di guida, assicurazione, tassa di proprietà, carburanti, manutenzione);
III. dispone che la resistente percepisca il 100% dell'assegno unico;
IV. rigetta ogni altra domanda;
Pagina 13 V. condanna il ricorrente a rifondere alla resistente la metà delle spese di lite, che in detta misura liquida in euro 2.538,50 per competenze, oltre al 15% sulle competenze per rimborso forfettario spese generali, oltre ad oneri previdenziali ed assistenziali come per legge, con compensazione per la restante metà.
Si comunichi
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 4.12.2025
Il Giudice est.
LA NO
Il Presidente
AR AS
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