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Sentenza 14 febbraio 2025
Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 14/02/2025, n. 245 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 245 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. V.G. 8460 / 2024
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
18/12/2024 tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. BOMBINI LOREDANA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Avv. RENZANIGO FILIPPO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale di Monza modificare il decreto di omologa n.12556/2019 del 05.07.2019 emesso nel procedimento congiunto di regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio (R.G.1444/2019), e conseguentemente così decidere:
1.i figli e rimarranno affidati in via congiunta ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre nell'immobile sito in Camparada (MB) alla Via Cappelletta n.32, concessa alla stessa in comodato d'uso gratuito dai sigg. e , genitori del ricorrente, sino al mese di Pt_1 Per_3
Dicembre 2031 e, conseguentemente, le parti convengono che il sig. non sarà più tenuto a Pt_1 corrispondere l'importo di Euro 350,00 a titolo di contributo al canone di locazione in favore della sig.ra così come previsto dal precedente decreto oggetto della presente modifica, sia in caso di CP_1 cessazione del precitato comodato prima della scadenza pattuita, sia successivamente alla scadenza del precitato contratto, qualora la sig.ra dovesse nuovamente locare altro immobile;
CP_1
2.il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli e a week end alterni dal venerdì alle Pt_1 Per_1 Per_2
18.30, prelevando gli stessi presso la casa materna, sino alla domenica con riaccompagno alla madre per la cena e, comunque, entro le ore 19.00, oltre ad un giorno infrasettimanale, che si indica nel martedì, dalle ore 18.30, prelevando gli stessi presso la casa materna, con riaccompagno alla madre entro le ore
21.30;
3.il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei Pt_1 CP_1 figli, l'importo di Euro 700,00 (Euro 350,00 per ciascun figlio); tale importo sarà soggetto annualmente a rivalutazione Istat e sarà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sulle coordinate bancarie già note al sig. ; Pt_1
4.le parti contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie nell'interesse dei figli secondo quanto previsto ed indicato dal Protocollo sulle spese straordinarie della Corte di Appello di
Milano e che qui si trascrivono:
1-A) spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche per terapie prescritte dal pediatra di base dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
1-B) spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che due genitori ottengano;
2-A) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
2-B) spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastichecon pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
3-A) altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo scuola se necessarie per esigenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
d) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
3–B) altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi d'istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi genitori, in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e vacanze trascorse autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto tre 3 A-b che precede;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile e moto;
h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.
Il genitore che intende sostenere una spesa per i figli tra quelle che richiedono il preventivo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica
WhatsApp o simili); l'altro genitore avrà sette giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con valenze educative significative e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini ecc.) che dimostrino il pagamento.
Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purché la trasmissione delle copie dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno
20 del mese precedente.
Qualora la spesa sia sostenuta dal genitore che è tenuto a versare l'assegno, il pagamento da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro quindici giorni dalla trasmissione dei documenti.
Si dà atto che il minore è stato iscritto ad un istituto superiore privato, rispetto al quale il sig. Per_1
ha dato il proprio consenso, ma le parti hanno congiuntamente convenuto, che la retta relativa al Pt_1 precitato istituto sarà interamente sostenuta dalla sig.ra CP_1
Motivi della decisione Il Tribunale recepisce gli accordi intervenuti tra le parti, a modifica del precedente decreto pronunciato dal Tribunale di Monza in data 27.06.2019 (n. cron. 12556/19 del 05.07.2019 – RG 1444/2019).
Le condizioni di cui al ricorso congiunto sottoscritto personalmente dalle parti sono accoglibili, risultando le stessi non contrarie a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori (23.3.2011) e (07.9.2012) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 Per_2 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 18/12/2024, così provvede: CP_1
1. Provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportati e trascritti.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 febbraio 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona
REPUBBLICA ITALIANA
NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MONZA
Sezione Quarta Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio in persona dei seguenti magistrati:
Dott.ssa Claudia BONOMI Presidente
Dott.ssa Ethel Matilde ANCONA Giudice Rel.
Dott.ssa Camilla FILAURO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al numero di ruolo di cui sopra, promosso con ricorso depositato in data
18/12/2024 tra
(C.F. ) nato a [...] il [...], Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. BOMBINI LOREDANA, ed elettivamente domiciliato presso lo studio del difensore, giusta procura in atti;
e
(C.F. ), nata a [...] il [...], rappresentata e CP_1 C.F._2 difesa dall'Avv. RENZANIGO FILIPPO, ed elettivamente domiciliata presso lo studio del difensore giusta procura in atti;
e con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO – IN PERSONA DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA
PRESSO LA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI MONZA
OGGETTO: figli nati fuori dal matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE
Voglia il Tribunale di Monza modificare il decreto di omologa n.12556/2019 del 05.07.2019 emesso nel procedimento congiunto di regolamentazione dei figli nati fuori dal matrimonio (R.G.1444/2019), e conseguentemente così decidere:
1.i figli e rimarranno affidati in via congiunta ad entrambi i genitori con collocamento Per_1 Per_2 prevalente presso la madre nell'immobile sito in Camparada (MB) alla Via Cappelletta n.32, concessa alla stessa in comodato d'uso gratuito dai sigg. e , genitori del ricorrente, sino al mese di Pt_1 Per_3
Dicembre 2031 e, conseguentemente, le parti convengono che il sig. non sarà più tenuto a Pt_1 corrispondere l'importo di Euro 350,00 a titolo di contributo al canone di locazione in favore della sig.ra così come previsto dal precedente decreto oggetto della presente modifica, sia in caso di CP_1 cessazione del precitato comodato prima della scadenza pattuita, sia successivamente alla scadenza del precitato contratto, qualora la sig.ra dovesse nuovamente locare altro immobile;
CP_1
2.il sig. potrà vedere e tenere con sé i figli e a week end alterni dal venerdì alle Pt_1 Per_1 Per_2
18.30, prelevando gli stessi presso la casa materna, sino alla domenica con riaccompagno alla madre per la cena e, comunque, entro le ore 19.00, oltre ad un giorno infrasettimanale, che si indica nel martedì, dalle ore 18.30, prelevando gli stessi presso la casa materna, con riaccompagno alla madre entro le ore
21.30;
3.il sig. corrisponderà mensilmente alla sig.ra a titolo di contributo al mantenimento dei Pt_1 CP_1 figli, l'importo di Euro 700,00 (Euro 350,00 per ciascun figlio); tale importo sarà soggetto annualmente a rivalutazione Istat e sarà corrisposto entro il giorno 5 di ogni mese, mediante bonifico sulle coordinate bancarie già note al sig. ; Pt_1
4.le parti contribuiranno nella misura del 50% ciascuno alle spese straordinarie nell'interesse dei figli secondo quanto previsto ed indicato dal Protocollo sulle spese straordinarie della Corte di Appello di
Milano e che qui si trascrivono:
1-A) spese sanitarie che non richiedono il preventivo accordo: ticket per esami, per visite specialistiche per terapie prescritte dal pediatra di base dal medico di base, presso strutture pubbliche;
spese dentistiche ortodontiche presso strutture pubbliche;
spese farmaceutiche non coperte dal servizio sanitario nazionale solo se prescritte dal pediatra di base, dal medico di base o dallo specialista;
1-B) spese sanitarie che richiedono il preventivo accordo: visite e terapie, anche dentistiche ortodontiche, presso professionisti privati;
spese per occhiali e lenti: peraltro le spese per occhiali e lenti, in caso di prescrizione medica, sono comunque da rimborsare nel limite del preventivo più basso che due genitori ottengano;
2-A) spese di studio che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse e assicurazioni scolastiche imposte da istituti e università pubbliche (dopo il primo anno fuori corso, l'iscrizione all'università deve essere concordata tra i genitori); b) libri di testo e materiale scolastico indicato dalla scuola a inizio anno scolastico, anche nel caso di scuola privata;
c) gite e uscite scolastiche senza pernottamento;
d) abbonamenti al trasporto pubblico per e dalla scuola;
2-B) spese di studio che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche, rette assicurazioni imposte da istituti privati;
b) tasse universitarie delle università private e, a partire dal secondo anno fuori corso, anche per università pubbliche;
c) corsi di specializzazione e master;
d) gite scolastichecon pernottamento;
e) corsi di recupero e lezioni private;
f) alloggio e relative utenze presso la sede universitaria;
3-A) altre spese che non richiedono il preventivo accordo: a) pre-scuola e dopo scuola se necessarie per esigenze lavorative dei genitori;
b) spese per la partecipazione a centri estivi se necessaria per esigenze lavorative dei genitori: salvo diverso accordo, dovrà essere scelto il centro estivo più economico della zona di residenza del minore;
c) spese di manutenzione, bollo e assicurazione dell'automobile e della moto solo se il mezzo sia stato acquistato previo accordo tra i genitori;
d) spese necessarie per conseguire la patente (con limitazione delle lezioni al numero minimo, salvo diverso accordo, e con possibilità di ripetere l'esame solo una volta);
3–B) altre spese che richiedono il preventivo accordo: a) corsi d'istruzione (es. corsi di lingue estere, di musica, di teatro), attività sportive, ricreative, ludiche e pertinenti attrezzature e abbigliamento;
b) spese di custodia (babysitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi genitori, in caso di malattia dei minori;
c) viaggi e vacanze trascorse autonomamente dal figlio;
d) centri estivi che non rientrano nel caso di cui al punto tre 3 A-b che precede;
e) soggiorni estivi, di studio, sportivi, stage sportivi;
f) spese per l'acquisto di automobile e moto;
h) spese per la cura degli animali domestici presenti nel nucleo familiare e che restino presso il genitore collocatario dei figli.
Il genitore che intende sostenere una spesa per i figli tra quelle che richiedono il preventivo accordo dovrà inviare all'altro la richiesta, motivata, per iscritto (anche con modalità informatiche quali posta elettronica
WhatsApp o simili); l'altro genitore avrà sette giorni per rispondere motivatamente. Nel caso di mancata risposta entro il settimo giorno, la spesa dovrà intendersi approvata. Qualora pervenga invece tempestiva espressione di disaccordo, il genitore che intende comunque dare corso alla spesa potrà farlo, tenendola a proprio esclusivo carico, a meno che si tratti di una scelta con valenze educative significative e il disaccordo sia motivato in tal senso: in questo caso la scelta non potrà che essere demandata al giudice.
Il genitore che ha sostenuto la spesa per la quale è dovuto il rimborso dovrà trasmettere all'altro genitore copia dei documenti (fatture, ricevute, scontrini ecc.) che dimostrino il pagamento.
Il rimborso delle spese dovrà avvenire unitamente al versamento dell'assegno mensile del mese successivo, purché la trasmissione delle copie dei documenti comprovanti la spesa avvenga entro il giorno
20 del mese precedente.
Qualora la spesa sia sostenuta dal genitore che è tenuto a versare l'assegno, il pagamento da parte dell'altro genitore dovrà avvenire entro quindici giorni dalla trasmissione dei documenti.
Si dà atto che il minore è stato iscritto ad un istituto superiore privato, rispetto al quale il sig. Per_1
ha dato il proprio consenso, ma le parti hanno congiuntamente convenuto, che la retta relativa al Pt_1 precitato istituto sarà interamente sostenuta dalla sig.ra CP_1
Motivi della decisione Il Tribunale recepisce gli accordi intervenuti tra le parti, a modifica del precedente decreto pronunciato dal Tribunale di Monza in data 27.06.2019 (n. cron. 12556/19 del 05.07.2019 – RG 1444/2019).
Le condizioni di cui al ricorso congiunto sottoscritto personalmente dalle parti sono accoglibili, risultando le stessi non contrarie a disposizioni di legge oltre che in armonia con gli interessi morali e materiali dei figli minori (23.3.2011) e (07.9.2012) e, per le restanti pattuizioni, tali da comporre Per_1 Per_2 un quadro di equilibrato contemperamento dei contrapposti interessi.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da e Parte_1 [...]
con ricorso depositato in data 18/12/2024, così provvede: CP_1
1. Provvede in conformità agli accordi intervenuti tra le parti e di cui alle conclusioni in epigrafe, da intendersi qui riportati e trascritti.
Così deciso in Monza, nella camera di consiglio, in data 6 febbraio 2025
Il Presidente Dott.ssa Claudia Bonomi
Il Giudice est. Dott.ssa Ethel Matilde Ancona