CASS
Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 24/07/2025, n. 27191 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27191 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da: MU AN FR IO nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 23/01/2025 del TRIB. LIBERTA' di BARI udita la relazione svolta dal Consigliere GIUSEPPE SGADARI;
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Cagliari, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emesso 1'11 settembre 2023, che aveva disposto il sequestro preventivo di somme di danaro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti del ricorrente, indagato in relazione al reato di appropriazione indebita. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27191 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 11/06/2025 2. Ricorre per cassazione NI ES TO MU, deducendo violazione di legge ed, in particolare, del diritto di difesa per avere il Tribunale deciso sull'istanza di riesame senza avere a disposizione gli atti a corredo della misura, che il Pubblico ministero aveva trasmesso successivamente alla udienza di celebrazione del riesame. Tale circostanza aveva impedito al ricorrente di censurare nel merito il provvedimento genetico, come era stato eccepito anche in sede di udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, proposto con motivo complessivamente infondato, deve essere rigettato. 1.11 Tribunale ha dato atto di aver deciso sull'istanza di riesame senza gli atti del fascicolo del Pubblico ministero, che aveva effettuato il deposito successivamente all'udienza e prima della decisione assunta. L'ordinanza impugnata ha dato, altresì, conto del fatto che il difensore del ricorrente aveva eccepito all'udienza di riesame la mancata trasmissione degli atti. Vero è che, in astratto, ciò avrebbe potuto determinare una violazione delle prerogative difensive. Tuttavia, il ricorso non si sofferma se non in termini del tutto generici a spiegare quali specifici e ulteriori argomenti - rispetto a quelli comunque dedotti dall'interessato davanti al Tribunale - il ricorrente avrebbe voluto spendere al fine di contestare la sussistenza dei presupposti della misura qualora avesse avuto tempestiva contezza degli atti del fascicolo del Pubblico ministero, trasmessi dall'autorità giudiziaria procedente subito dopo la celebrazione dell'udienza di riesame e quindi conosciuti dal ricorrente all'atto della proposizione del ricorso. Ciò giustifica il rigetto del ricorso, non essendo stato dimostrato un concreto interesse a coltivare l'eccezione di nullità di cui si discute, pur in astratto sussistente. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 1'11/06/2025.
lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale LIDIA GIORGIO, che ha chiesto dichiararsi l'inammissibilità del ricorso;
RITENUTO IN FATTO 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Tribunale di Cagliari, in sede di riesame di provvedimenti impositivi di misure cautelari reali, ha confermato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del medesimo Tribunale, emesso 1'11 settembre 2023, che aveva disposto il sequestro preventivo di somme di danaro finalizzato alla confisca per equivalente nei confronti del ricorrente, indagato in relazione al reato di appropriazione indebita. Penale Sent. Sez. 2 Num. 27191 Anno 2025 Presidente: VERGA GIOVANNA Relatore: SGADARI GIUSEPPE Data Udienza: 11/06/2025 2. Ricorre per cassazione NI ES TO MU, deducendo violazione di legge ed, in particolare, del diritto di difesa per avere il Tribunale deciso sull'istanza di riesame senza avere a disposizione gli atti a corredo della misura, che il Pubblico ministero aveva trasmesso successivamente alla udienza di celebrazione del riesame. Tale circostanza aveva impedito al ricorrente di censurare nel merito il provvedimento genetico, come era stato eccepito anche in sede di udienza. CONSIDERATO IN DIRITTO Il ricorso, proposto con motivo complessivamente infondato, deve essere rigettato. 1.11 Tribunale ha dato atto di aver deciso sull'istanza di riesame senza gli atti del fascicolo del Pubblico ministero, che aveva effettuato il deposito successivamente all'udienza e prima della decisione assunta. L'ordinanza impugnata ha dato, altresì, conto del fatto che il difensore del ricorrente aveva eccepito all'udienza di riesame la mancata trasmissione degli atti. Vero è che, in astratto, ciò avrebbe potuto determinare una violazione delle prerogative difensive. Tuttavia, il ricorso non si sofferma se non in termini del tutto generici a spiegare quali specifici e ulteriori argomenti - rispetto a quelli comunque dedotti dall'interessato davanti al Tribunale - il ricorrente avrebbe voluto spendere al fine di contestare la sussistenza dei presupposti della misura qualora avesse avuto tempestiva contezza degli atti del fascicolo del Pubblico ministero, trasmessi dall'autorità giudiziaria procedente subito dopo la celebrazione dell'udienza di riesame e quindi conosciuti dal ricorrente all'atto della proposizione del ricorso. Ciò giustifica il rigetto del ricorso, non essendo stato dimostrato un concreto interesse a coltivare l'eccezione di nullità di cui si discute, pur in astratto sussistente. Al rigetto del ricorso consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. 2 Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso, 1'11/06/2025.