CASS
Sentenza 16 febbraio 2021
Sentenza 16 febbraio 2021
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/02/2021, n. 6084 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6084 |
| Data del deposito : | 16 febbraio 2021 |
Testo completo
SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto nel procedimento nei confronti di UÒ ND, nato in [...] il [...] RI MA, nata a [...] il [...] avverso la ordinanza del 20/6/2020 del GIP Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal componente GElo AP;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IU Casella, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 6084 Anno 2021 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 04/11/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO é 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto non ha convalidato l'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di ND UÒ in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv.,73,commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990,n.309 sub A). 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto deducendo con violazione dell'art. 391,comma 4 e 382 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla mancata verifica della natura della sostanza sequestrata ed alla destinazione personale dello stupefacente,non rilevando questa rispetto alla coltivazione e tenuto conto delle concrete circostanze accertate. 3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. 4. Il Giudice della convalida non ha ritenuto sussistente la flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente in mancanza della effettuazione di narcotest e di una indicazione sulla capacità drogante incompatibile con l'uso personale dello stupefacente prospettato dall'indagato, di cui - invece - ha ritenuto indici il modesto quantitativo di vegetale in uno al rinvenimento di cartine e filtri. 5. Ritiene la Corte che il ricorso è fondato per la avvenuta violazione del criterio di valutazione che presiede alla convalida dell'arresto in flagranza secondo il quale il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015 Cc.(dep. 2016), Koraj,Rv. 265885). 6. Invero, la ritenuta mancanza di flagranza del reato di detenzione di stupefacente a fini di spaccio si pone all'esito di un giudizio di merito involgente 2 Il Presidente la responsabilità dell'arrestato che non compete al giudice della convalida, sulla base delle successive dichiarazioni dell'arrestato e che non ha tenuto conto delle concrete emergenze risultanti dal verbale di arresto e dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria,compreso il narcotest che ha dato esito positivo per la mariuhana,i1 rinvenimento indosso all'UÒ di circa 13,03 grammi di marijuhana,nella sua abitazione di altri 7,64 grammi della medesima sostanza e di sei piante di marijuhana in fase di coltivazione. 7. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, essendo l'arresto in ordine al reato sub A) legittimamente eseguito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente alla mancata convalida dell'arresto per il reato di cui al capo A), arresto di cui dichiara la legittimità. Così deciso il 4/11/2020. Il Componente estensore GE o AP ,
udita la relazione svolta dal componente GElo AP;
letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale IU Casella, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. Penale Sent. Sez. 6 Num. 6084 Anno 2021 Presidente: PETRUZZELLIS ANNA Relatore: CAPOZZI ANGELO Data Udienza: 04/11/2020 RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO é 1. Con l'ordinanza in epigrafe, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto non ha convalidato l'arresto eseguito dalla polizia giudiziaria nei confronti di ND UÒ in relazione al reato di cui agli artt. 81 cpv.,73,commi 1 e 4, d.P.R. 9 ottobre 1990,n.309 sub A). 2. Avverso la ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Barcellona Pozzo di Gotto deducendo con violazione dell'art. 391,comma 4 e 382 cod. proc. pen. e vizio cumulativo della motivazione in relazione alla mancata verifica della natura della sostanza sequestrata ed alla destinazione personale dello stupefacente,non rilevando questa rispetto alla coltivazione e tenuto conto delle concrete circostanze accertate. 3. Con requisitoria scritta il P.G. ha chiesto l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata. 4. Il Giudice della convalida non ha ritenuto sussistente la flagranza del reato di detenzione a fini di spaccio della sostanza stupefacente in mancanza della effettuazione di narcotest e di una indicazione sulla capacità drogante incompatibile con l'uso personale dello stupefacente prospettato dall'indagato, di cui - invece - ha ritenuto indici il modesto quantitativo di vegetale in uno al rinvenimento di cartine e filtri. 5. Ritiene la Corte che il ricorso è fondato per la avvenuta violazione del criterio di valutazione che presiede alla convalida dell'arresto in flagranza secondo il quale il giudice della convalida deve operare un controllo di mera ragionevolezza, ponendosi nella stessa situazione di chi ha operato l'arresto, per verificare, sulla base degli elementi al momento conosciuti, se la valutazione di procedere all'arresto rimanga nei limiti della discrezionalità della polizia giudiziaria e trovi quindi ragionevole motivo nella gravità del fatto ovvero nella pericolosità del soggetto, senza estendere il predetto controllo alla verifica dei presupposti per l'affermazione di responsabilità (Sez. 5, n. 1814 del 26/10/2015 Cc.(dep. 2016), Koraj,Rv. 265885). 6. Invero, la ritenuta mancanza di flagranza del reato di detenzione di stupefacente a fini di spaccio si pone all'esito di un giudizio di merito involgente 2 Il Presidente la responsabilità dell'arrestato che non compete al giudice della convalida, sulla base delle successive dichiarazioni dell'arrestato e che non ha tenuto conto delle concrete emergenze risultanti dal verbale di arresto e dagli accertamenti svolti dalla polizia giudiziaria,compreso il narcotest che ha dato esito positivo per la mariuhana,i1 rinvenimento indosso all'UÒ di circa 13,03 grammi di marijuhana,nella sua abitazione di altri 7,64 grammi della medesima sostanza e di sei piante di marijuhana in fase di coltivazione. 7. Ne consegue l'annullamento senza rinvio della ordinanza impugnata, essendo l'arresto in ordine al reato sub A) legittimamente eseguito.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata, limitatamente alla mancata convalida dell'arresto per il reato di cui al capo A), arresto di cui dichiara la legittimità. Così deciso il 4/11/2020. Il Componente estensore GE o AP ,