Art. 3.
Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nel registro della popolazione stabile del comune.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 GENNAIO 1966, N. 1))
Sono iscritti d'ufficio nelle liste elettorali i cittadini che, possedendo i requisiti per essere elettori e non essendo incorsi nella perdita definitiva o temporanea del diritto elettorale attivo, sono compresi nel registro della popolazione stabile del comune.
((COMMA SOPPRESSO DALLA L. 22 GENNAIO 1966, N. 1))