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Sentenza 7 febbraio 2025
Sentenza 7 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 07/02/2025, n. 194 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 194 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2025 |
Testo completo
Proc. n. 739/2023 R.G. Lavoro
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 7.2.2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 739 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente TRA in persona del legale rappresentante pro tempore; in Parte_1 Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Libera Picardi e dall'avv. Yara Serafini ed elettivamente domiciliate presso e nello studio delle stesse in Firenze alla Via Francesco Puccinotti n. 56, come da procura allegata al ricorso ex art. 83, co. 3 c.p.c.;
OPPONENTI E
, con l'avv. Alessandro Gattai che la rappresenta e difende, come da mandato speciale in CP_1 calce alla memoria difensiva, contenente anche l'elezione di domicilio presso il suo studio sito in Prato alla Via Pallacorda n.6; RESISTENTE ha pronunciato, ex art. 1, co. 57 l. n. 92/2012, la seguente
SENTENZA MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 1, co. 51 ss. l. n. 92/2012, depositato il 9.3.2022 e ritualmente notificato, le società e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, la lavoratrice già dipendente di CP_1 [...] (d'ora innanzi anche solo ), per ivi sentir accogliere le seguenti Parte_1 Pt_1 conclusioni di merito: “- riformare l'Ordinanza, emessa in data 09.02.2023 nel procedimento R.G. n. 1678/2022, dal Tribunale Ordinario di Firenze, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 49, L. n. 92/2012 e, per l'effetto: - in tesi, dichiarare infondato il ricorso proposto dalla Sig.ra e, pertanto, dichiarare CP_1 legittima la risoluzione del rapporto di lavoro;
- in subordine e con espressa riserva di gravame, concedere alla ricorrente la tutela di cui all'art. 8 della Legge n. 604/1966 nella misura ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari della prima e della seconda fase.”.
2. La lavoratrice opposta si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo al Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni di merito: “NEL MERITO ED IN TESI: Accertare e dichiarare che
[...] e costituiscono un unico centro di imputazione del rapporto di Parte_1 Parte_2 lavoro di accertare e dichiarare la manifesta insussistenza del fatto posto a base del CP_1 licenziamento intimato a il 9.12.2021, pronunciarne l'annullamento e CP_1 conseguentemente ordinare alla convenuta la reintegrazione immediata della ricorrente nel posto di lavoro e condannare le convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente, ex art. 18 comma 4 L.300/70, dell'indennità risarcitoria corrispondente all'ultima retribuzione globale di fatto (pari a € 1.086,61 lordi) dal giorno del licenziamento alla data dell'effettiva reintegrazione, o
pagina 1 di 7 nella misura diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ISTAT e interessi nella misura legale da calcolarsi entrambi decorrenti dalla data di scadenza di ogni singola voce di credito al saldo. NEL MERITO ED IN IPOTESI: Accertare e dichiarare che Parte_1 e costituiscono un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro di
[...] Parte_2 CP_1
accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo a fondamento del
[...] licenziamento intimato a il 9.12.2021 e conseguentemente condannare le convenute, in CP_1 solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente, ex art. 18 c. 7 e 5 L.300/70, dell'indennità risarcitoria onnicomprensiva corrispondente a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari a € 1.086,61 lordi), o nella misura diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ISTAT e interessi legali. NEL MERITO ED IN IPOTESI SUBORDINATA: Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 9.12.2021 e conseguentemente condannare alla riassunzione della lavoratrice Parte_1 ovvero al risarcimento del danno ex art.8 L.604/66, nella misura massima ivi prevista di 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari a € 1.086,61 lordi), o nella misura diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Condannare, in ogni caso, la convenuta all'integrale refusione delle spese e competenze professionali del giudizio.”.
3. Il presente giudizio di opposizione è stato istruito a mezzo delle produzioni documentali delle parti e della prova testimoniale e, all'udienza del 7.2.2025, la causa è stata discussa e trattenuta in Tes_1 decisione ex art. 1, co. 57 l. n. 92/2012.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti e della prova testimoniale sfogata, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia infondata e che, pertanto, debba essere respinta con conseguente integrale conferma delle statuizioni di cui all'ordinanza opposta.
5. Con l'ordinanza opposta il giudice a quo ha così disposto: “Dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da a con lettera datata 9 dicembre 2021 e Parte_1 CP_1 condanna a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro;
accerta Parte_1 l'esistenza di un'ipotesi di codatorialità e, per l'effetto, condanna le convenute in solido tra di loro: - al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto ( pari ad € 1086,61 lordi mensili) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (con i limiti di cui alla motivazione) oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del licenziamento al saldo;
- al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi. Condanna le convenute, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3200 oltre iva, cpa e rimborso spese generali, come per legge.”.
6. Come risulta dal doc. 9 (fasc. Rossi fase sommaria), la società ha Parte_1 licenziato la lavoratrice odierna opposta con raccomandata a mano del 9.12.2021 adducendo, quale giustificato motivo oggettivo del proprio recesso unilaterale dal rapporto, l'aver deciso, nell'ambito del proprio progetto di ristrutturazione aziendale, di cessare l'attività di contact center outbound e di implementare l'attività di web marketing. Si legge, altresì, nel doc. 9 che, al fine di razionalizzare i costi, allo scopo di mantenere competitività sul mercato, le mansioni di segreteria (commerciale e di marketing), svolte da unitamente a quella di contact center outbound, sarebbero state espletate CP_1 dai dipendenti che si sarebbero occupati di sviluppare e implementare l'attività di web marketing, con conseguente soppressione della mansione della ricorrente di addetta alla segreteria commerciale e di marketing, divenuta superflua.
7. A fronte di tale motivazione, diviene, allora, dirimente rilevare, in accordo con il giudice a quo, che, in fatto, sono le stesse società opponenti ad allegare che “a seguito del diffondersi della pandemia diffusa dal virus meglio noto come Covid 19 …”, e più precisamente dal novembre 2020, “le mansioni affidate
pagina 2 di 7 alla ricorrente erano quelle di segreteria e di contact center inbound ovvero ricevere telefonate in entrata per clienti che necessitano di assistenza”.
8. Pertanto, poiché nella lettera di licenziamento ha espressamente allegato che le mansioni di Pt_1 segreteria sarebbero state riassegnate ai dipendenti addetti sviluppare e implementare l'attività di web marketing, mentre nulla ivi si dice riguardo alle mansioni di contact center inbound (consistenti nel ricevere richieste commerciali/amministrative/assistenza tecnica, da inoltrare all'apposito reparto e nell'aprire, se necessario, dei ticket per segnalazioni di guasti), ne discende l'insussistenza del nesso causale tra la soppressione del posto di lavoro dell'opposta e la motivazione addotta. In altri termini, l'azienda datrice ha individuato, quale g.m.o. del licenziamento, la dismissione di un'attività che la lavoratrice non svolgeva più da oltre un anno, senza, invece, nulla dedurre in merito alle differenti mansioni dalla stessa pacificamente espletate in quel medesimo lasso temporale.
9. La circostanza che la lettera di licenziamento del 9.12.2021 ometta completamente qualunque riferimento alle mansioni di contact center inbound assegnate a fin dal novembre 2020, CP_1 individuando il g.m.o. a fondamento del recesso esclusivamente nella cessazione dell'attività di contact center outbound e nella redistribuzione delle ulteriori mansioni di segreteria, rende del tutto irrilevanti, sia, il numero medio giornaliero e la durata media delle telefonate cui rispondeva, sia, CP_1 il fatto che in nessuna risorsa sia mai stata adibita esclusivamente all'attività di contact center Pt_1 inbound. Come, infatti, è provato per tabulas, la società datrice non ha assolutamente addotto a motivo del licenziamento che l'attività di contact center inbound, per la sua entità, fosse insufficiente a occupare l'orario di lavoro part time di e, quindi, a giustificare il mantenimento in azienda del CP_1 relativo posto, fermo restando, in ogni caso, che per oltre un anno l'opposta è stata adibita proprio a mansioni di contact center inbound e di segreteria, atteso che la stessa assume che solo Pt_1 CP_1 occasionalmente pubblicava dei post nel profilo aziendale su Linkedin.
10. Il licenziamento è, dunque, illegittimo per l'insussistenza del fatto posto a base dello stesso.
11. Ma il Tribunale concorda con il giudice a quo anche in merito alla ritenuta sussistenza nella fattispecie concreta di un unico sostanziale centro di imputazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dell'odierna opposta, costituito dalle due società opponenti.
12. Come è noto, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.” (così, fra le tante, Cass. n. 19023/2017).
13. In fatto, deve ritenersi provato che per tutta la durata del rapporto, abbia svolto le sue mansioni CP_1 indifferentemente in favore di entrambe le società resistenti, contattando telefonicamente potenziali clienti, non solo, di ma anche, di e rispondendo alle chiamate dei clienti di entrambe (teste Pt_1 Pt_2
dipendente di con mansioni di responsabile della parte commerciale: “Questa Testimone_2 Pt_1 attività di ricezione delle telefonate era svolta indifferentemente per e per , i clienti Pt_1 Pt_2
pagina 3 di 7 chiamano per segnalare un guasto a prescindere dall'azienda coinvolta nella problematica, a volte chiamano anche per TI o Vodafone.”).
14. Assumono, però, le opponenti che “la ha contrattualizzato e fattura Parte_1 annualmente alla il servizio di contact center (settore nel quale operava la ricorrente) Parte_2 assicurando così ai clienti un servizio migliore e maggiormente efficiente (All.ti 3, 3bis e 4).”; che ha fornito e continua a fornire il servizio di contact center (sia esso inbound che outbound) ai Pt_1 propri clienti e che, pertanto, allorquando rispondeva alle telefonate rivolte o effettuate per conto CP_1 di altro soggetto giuridico, altro non faceva che adempiere alle mansioni che la stessa
[...] le affidava. Parte_1
15. Ritiene il Tribunale, alla luce degli esiti dell'istruttoria espletata, che la tesi delle resistenti non sia condivisibile.
16. Risulta, infatti, dai documenti in atti (rispetto ai quali, tra l'altro, si evidenzia la presenza sulle email di entrambe le società del logo “TelexFitel”) che era assoggettata al potere direttivo, organizzativo CP_1 e di controllo (anche1) di personale di (in particolare, di e Parte_2 Parte_3 [...]Persona_
, dipendenti di con mansioni amministrative) che, ad esempio, stabiliva il calendario Pt_2 delle chiusure e inviava il piano ferie da compilare con indicazione delle regole di presidio (doc. 12 fasc. ric. fase sommaria); fissava le regole di gestione delle timbrature nel sistema Badgebox, in uso a entrambe le aziende (docc. 13, 14 fasc. ric. fase sommaria); stabiliva le regole “di gestione delle approvazioni di ferie e permessi” (doc. 15 fasc. ric. fase sommaria)2; organizzava attività formative rivolte al personale di entrambe le aziende (doc. 16 fasc. ric. fase sommaria;
doc. 34 fasc. opposta); adottava variazioni di orario o sospensioni di alcune attività aziendali in occasione di periodi festivi (doc. 20 fasc. ric. fase sommaria;
docc. 33, 37, 38, 41 fasc. opposta); inviava buste paga e curava altri aspetti relativi alla gestione amministrativa del rapporto di lavoro della ricorrente (docc. 21, 22 fasc. ric. fase sommaria); trasmetteva alla ricorrente la lettera di riconoscimento del premio di produzione (doc. 24 fasc. ric. fase sommaria); impartiva disposizioni circa l'uso della posta elettronica aziendale (doc. 35 fasc. opposta); regolava la gestione dei ritardi nell'inizio dell'attività lavorativa (doc. 36 fasc. opposta); richiedeva alla ricorrente dati necessari all'effettuazione dei bonifici per il pagamento delle retribuzioni (doc. 39 fasc. opposta) etc.
Persona_ 17. Si evidenzia, altresì, come nel doc. 40 fasc. opposta, il summenzionato (dipendente , Pt_2 lo si ripete) comunicasse per conto di a tutti i dipendenti (di entrambe le aziende) la cessazione Pt_1 del mandato di agenzia conferito da Telecom Italia s.p.a. alla stessa e fornisse istruzioni al Pt_1 personale in merito a cosa fare di materiale e dati acquisiti e detenuti in costanza del rapporto di agenzia.
18. Si rileva, infine, che nelle certificazioni CUD annuali consegnate alla lavoratrice,
[...] indicava come proprio indirizzo di posta “ e, Parte_1 Email_1 successivamente, “ (doc. 32 fasc. opposta). Email_2
19. Pare, pertanto, al Tribunale di una certa evidenza come si tratti di interferenze che, per la loro natura, non possono trovare causa (e, quindi, valida giustificazione) nella circostanza che l'attività di contact
pagina 4 di 7 center outbound e inbound svolta da nell'interesse di fosse oggetto di un appalto di CP_1 Parte_2 servizi fra le due aziende.
20. E quanto emerge già univocamente dai documenti sopra esaminati, circa l'esercizio dei poteri datoriali (art. 2094 c.c.) da parte delle due convenute indistintamente nei confronti del personale alle loro dipendenze, ha trovato conferma anche nella deposizione della teste , rispetto alla quale Testimone_3 non sono emersi elementi che ne inficino attendibilità e credibilità. La teste ha, infatti, riferito quanto segue: “… Ho fatto stage formativi in e . Ho fatto il primo stage in a fine agosto- Pt_1 Pt_2 Pt_1 inizio settembre 2021 ed è durato sei mesi;
poi, dopo una decina di giorni, ho effettuato un altro stage in fino al giugno 2022 quando ho interrotto l'attività per assumere un altro impiego. In entrambi Pt_2 gli stage avevo una parte di creazione di contenuti per i social media dell'azienda, e poi mi occupavo di back office e customer care. Ho sempre svolto entrambi gli stage presso la sede di Via Cosseria a Firenze. La mia referente era per entrambi gli stage. Dal rientro di dalla Persona_2 CP_1 malattia fino alla cessazione del suo rapporto di lavoro, ho lavorato nella stessa stanza di Per CP_1 quello che vedevo si occupava di gestione delle telefonate in entrata e forse anche di qualche CP_1 telefonata in uscita. Non ricordo con certezza se vi siano state anche delle telefonate in uscita effettuate da seguiva principalmente la parte dei social media, mentre CP_1 CP_3
aveva una mansione simile alla mia, occupandosi anche di back office. Entrambe si Persona_3 occupavano anche di ricezione delle telefonate. Per non ho mai svolto la mia attività in Roma. Pt_2 Io nello svolgimento delle mie mansioni mi interfacciavo con personale che era tutto quanto Pt_2 addetto alla sede di Roma di tale azienda. Io mi sono interfacciata con personale Telex durante entrambi gli stage.”.
21. Ancora, la teste , rispetto alla quale non sono emersi elementi che ne denotino un Testimone_4 interesse anche solo di mero fatto all'esito del giudizio, ha riferito quanto segue: “… Sono stata dipendente dal 1995 a novembre 2023; in questo percorso per un anno o due mi tolsero delle ore Pt_1 in e le misero in dopo di che sono rientrata per 8 ore in Non mi ricordo cosa firmai;
Pt_1 Pt_2 Pt_1 ricevevo buste paga da entrambe le aziende;
se non ricordo male, al tempo serviva un certo numero di dipendenti per avere i patentini di primo o secondo livello e per questo mi spostarono un po' di là. Mi sembra che questa finalità mi fu riferita da . Mi sono dimessa io. Non ho allo stato Persona_1 avanzato alcuna rivendicazione nei confronti delle società convenute. Non ho crediti residui. Io mi occupavo di segreteria;
inoltre, facevo recupero crediti per e , inserimento ordini clienti e Pt_1 Pt_2 fornitori per tranne il caso in cui fosse assente la collega a Roma, nel qual caso, siccome io e Pt_1 lei eravamo interscambiabili, essendo il programma on line, inserivo gli ordini anche per . Non Pt_2 ero nella stessa stanza di so che , CP_1 CP_1 Persona_4 Persona_5 Per_6 e, comunque, le altre persone addette via via nel tempo al call center, ricevevano le telefonate
[...] in entrata e facevano anche telefonate in uscita per fissare gli appuntamenti per il commerciale. Io affermo che l'attività di effettuazione delle telefonate in uscita per fissare appuntamenti per il commerciale è proseguita fino alla fine della mia permanenza in azienda, fermo restando che non ero costantemente nella stanza del call center. Io sono stata assente per motivi di salute dal 22 dicembre 2022 alla metà di aprile 2023 e poi in seguito per altre tre settimane. Io ribadisco che, in base a quanto sentivo in ufficio, mi sembra che l'attività delle telefonate in uscita per appuntamenti commerciali sia proseguita anche nel 2020 e successivamente. Non so essere più precisa sulle mie fonti di conoscenza di questa circostanza. e si occupavano anche di CP_3 Persona_3 seguire la parte web. è sempre stata nel call center. I dipendenti lavorano a Roma, poi è CP_1 Pt_2 capitato che qualche volta qualcuno venisse a Firenze, per esempio per qualche riunione. Io ho avuto come referente prima e poi dopo il suo pensionamento; io mi Persona_1 Parte_3 interfacciavo con la sede di Roma di . Io interagivo con queste persone per tutto il mio lavoro.”. Pt_2
22. E nel senso della convergenza delle diverse attività delle due imprese verso uno scopo comune depongono ulteriormente i docc. 17 e 18 fasc. ric. fase sommaria, dai quali emerge come Tes_2
pagina 5 di 7 dipendente della con mansioni di project manager, Tes_2 Parte_1 comunicasse congiuntamente all'intero personale dipendente di e i dati relativi Pt_1 Pt_2 all'andamento delle vendite di entrambe le società.
23. Ciò posto, e venendo a trattare della tutela conseguentemente applicabile nel caso di specie, deve rammentarsi che “Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti.” (art. 18, co. 9 l. n. 300/70).
24. Deducono le opponenti4 che, alla data del licenziamento di CP_1 Parte_1 occupava, tutti su Firenze, presso la sua unità produttiva (ove si è verificato il licenziamento) in Via Cosseria n. 26, n. 11 dipendenti, fra cui (rapporto a tempo parziale); mentre CP_1 Parte_2 occupava, tutti su Roma, presso la sua unica unità produttiva in Via delle Fornaci n. 1 (unità denominata nei prospetti paga “Fornaci”), n. 11 dipendenti (di cui uno con rapporto a tempo parziale); e che, pertanto, diversamente da quanto affermato dal giudice a quo, le due società non condividono affatto la “sede operativa”, avendo, invece, pacificamente sedi operative distinte e poste in comuni distinti, e occupando ciascuna delle due società meno di 15 dipendenti (in unità operative distinte e in comuni distinti) e, unite fra loro, meno di 60.
25. Orbene, in base alla ferma giurisprudenza di legittimità in argomento (v., fra le molte, Cass. n. 29241/2017, poiché ai fini dell'accertamento del requisito dimensionale richiesto per l'applicabilità dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 il numero dei dipendenti di una articolazione aziendale priva di autonomia va sommato a quello dei lavoratori operanti presso la unità produttiva a cui la medesima fa capo, anche se ubicata in un altro comune (cfr., tra le altre, Cass. 04/10/2004, n. 19837 e Cass. 10/11/1997, n. 11092), ove il datore di lavoro intenda avvalersi di questa autonomia organizzativa ed amministrativa, è tenuto ad allegare specificatamente che le unità sono autonome sia sotto il profilo organizzativo che sotto quello amministrativo (v. anche Cass. 11/04/2012, n. 7989).
26. Applicati tali consolidati principi di diritto al caso di specie, ritiene allora il giudicante che le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte e in forza delle quali si è affermato che e costituiscono, Pt_1 Pt_2 rispetto all'odierna opposta, un unico centro di imputazione del rapporto (i.e. un unico sostanziale datore di lavoro), valgano, necessariamente, anche a dimostrare che la sede sita in Firenze alla Via Cosseria n. 26 non fosse affatto autonoma, sotto il profilo organizzativo e amministrativo, rispetto alla sede sita in Roma alla Via delle Fornaci n. 15. In altri termini, poiché nel presente giudizio si è
pagina 6 di 7 accertato che e , pur essendo due distinti soggetti di diritto, costituiscono un unico Pt_1 Pt_2 sostanziale centro di imputazione del rapporto di lavoro di ne discende che le sedi di Roma e CP_1 Firenze devono essere assimilate, ai fini che ci occupano, a dipendenze di un'unica azienda datrice dislocate in comuni diversi, rispetto alle quali, pertanto, deve verificarsi, in concreto, se esse costituiscano o meno unità produttive autonome ex art. 18, co. 9 l. n. 300/70.
27. Infine, si rammenta che il giudice di legittimità ha ripetutamente chiarito (v., fra le tante, Cass. n.
31593/2023) che, in ipotesi di sussistenza di un unico centro di imputazione datoriale, i requisiti dimensionali utili per definire la tutela da accordare al lavoratore illegittimamente licenziato devono essere calcolati tenendo conto dei dipendenti di tutte le imprese coinvolte.
28. Come è noto, con sentenza n. 59/2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» – invece che «applica altresì»
– la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma;
e, con sentenza n. 125 del 19.05.2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della L. 300/1970, nella parte in cui richiede, ai fini della reintegra del lavoratore licenziato per g.m.o., che l'insussistenza del fatto posto alla base del recesso sia manifesta.
29. In conclusione, quindi, il Tribunale ritiene corretto il riconoscimento alla lavoratrice della tutela di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 18 l. n. 300/70.
30. È assorbita ogni ulteriore questione agitata dalle parti.
31. Il regolamento delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo, segue il criterio legale della soccombenza delle società opponenti.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza opposta;
- condanna le società opponenti, in solido tra loro, a rifondere a le spese di lite della CP_1 presente opposizione che, ex D.M. n. 147/22, liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Firenze, 7 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sono, pertanto, irrilevanti ai fini di causa le produzioni documentali delle convenute volte a dimostrare l'esercizio (anche) da parte di dei poteri datoriali nei confronti di e del restante personale alle sue Pt_1 CP_1 dipendenze. 2 Diviene, quindi, irrilevante, ai fini che ci occupano, il fatto che, come riferito dalla stessa in sede di CP_2 esame testimoniale, fossero coordinatrice in del customer service dal 2003, o Parte_4 Pt_1 [...]
responsabile in della parte commerciale, ad autorizzare le ferie alle ragazze del customer Tes_2 Pt_1 service. 3 Dipendente di con mansioni di coordinatrice del customer service dal 2003. Pt_1 4 Si rammenta che il ricorso in opposizione di cui all'art. 1, co. 51 l. n. 92/2012 non introduce un giudizio di impugnazione, essendosi, infatti, in presenza di un giudizio unico a composizione bifasica;
che, a partire da Cass. 26 febbraio 2016, n. 3836, la Cassazione ha affermato che “non è possibile ipotizzare la formazione del giudicato su alcune statuizioni e non su altre della ordinanza, atteso che quest'ultima è destinata ad acquisire il carattere della definitività nella sola ipotesi in cui l'opposizione non venga promossa” e ad essere integralmente sostituita dalla sentenza pronunciata all'esito della seconda fase soltanto in seguito all'opposizione; e che in Cass. n. 10263/2024 la Suprema Corte ha ribadito che, in sede di opposizione nel rito Fornero, possono essere introdotte eccezioni nuove rispetto a quelle già avanzate nella fase sommaria, purchè fondate sui medesimi fatti, subentrando l'applicazione delle preclusioni e la cristallizzazione del thema decidendum soltanto nella seconda fase . 5 Si richiamano, in particolare, le plurime comprovate interferenze di nell'esercizio dei poteri di Parte_2 direzione, organizzazione e controllo sul personale di Pt_1
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, in data 7.2.2025, nella causa di primo grado iscritta al n. 739 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023, pendente TRA in persona del legale rappresentante pro tempore; in Parte_1 Parte_2 persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentate e difese, unitamente e disgiuntamente, dall'avv. Libera Picardi e dall'avv. Yara Serafini ed elettivamente domiciliate presso e nello studio delle stesse in Firenze alla Via Francesco Puccinotti n. 56, come da procura allegata al ricorso ex art. 83, co. 3 c.p.c.;
OPPONENTI E
, con l'avv. Alessandro Gattai che la rappresenta e difende, come da mandato speciale in CP_1 calce alla memoria difensiva, contenente anche l'elezione di domicilio presso il suo studio sito in Prato alla Via Pallacorda n.6; RESISTENTE ha pronunciato, ex art. 1, co. 57 l. n. 92/2012, la seguente
SENTENZA MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO
1. Con ricorso in opposizione ex art. 1, co. 51 ss. l. n. 92/2012, depositato il 9.3.2022 e ritualmente notificato, le società e hanno convenuto in Parte_1 Parte_2 giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, la lavoratrice già dipendente di CP_1 [...] (d'ora innanzi anche solo ), per ivi sentir accogliere le seguenti Parte_1 Pt_1 conclusioni di merito: “- riformare l'Ordinanza, emessa in data 09.02.2023 nel procedimento R.G. n. 1678/2022, dal Tribunale Ordinario di Firenze, in composizione monocratica ed in funzione di Giudice del Lavoro, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1, comma 49, L. n. 92/2012 e, per l'effetto: - in tesi, dichiarare infondato il ricorso proposto dalla Sig.ra e, pertanto, dichiarare CP_1 legittima la risoluzione del rapporto di lavoro;
- in subordine e con espressa riserva di gravame, concedere alla ricorrente la tutela di cui all'art. 8 della Legge n. 604/1966 nella misura ritenuta di giustizia;
- in ogni caso, con vittoria di spese, diritti ed onorari della prima e della seconda fase.”.
2. La lavoratrice opposta si è ritualmente costituita in giudizio chiedendo al Tribunale adito di accogliere le seguenti conclusioni di merito: “NEL MERITO ED IN TESI: Accertare e dichiarare che
[...] e costituiscono un unico centro di imputazione del rapporto di Parte_1 Parte_2 lavoro di accertare e dichiarare la manifesta insussistenza del fatto posto a base del CP_1 licenziamento intimato a il 9.12.2021, pronunciarne l'annullamento e CP_1 conseguentemente ordinare alla convenuta la reintegrazione immediata della ricorrente nel posto di lavoro e condannare le convenute, in solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente, ex art. 18 comma 4 L.300/70, dell'indennità risarcitoria corrispondente all'ultima retribuzione globale di fatto (pari a € 1.086,61 lordi) dal giorno del licenziamento alla data dell'effettiva reintegrazione, o
pagina 1 di 7 nella misura diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ISTAT e interessi nella misura legale da calcolarsi entrambi decorrenti dalla data di scadenza di ogni singola voce di credito al saldo. NEL MERITO ED IN IPOTESI: Accertare e dichiarare che Parte_1 e costituiscono un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro di
[...] Parte_2 CP_1
accertare e dichiarare che non ricorrono gli estremi del giustificato motivo a fondamento del
[...] licenziamento intimato a il 9.12.2021 e conseguentemente condannare le convenute, in CP_1 solido tra loro, al pagamento in favore della ricorrente, ex art. 18 c. 7 e 5 L.300/70, dell'indennità risarcitoria onnicomprensiva corrispondente a ventiquattro mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari a € 1.086,61 lordi), o nella misura diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre alla rivalutazione monetaria ISTAT e interessi legali. NEL MERITO ED IN IPOTESI SUBORDINATA: Accertare e dichiarare l'illegittimità del licenziamento intimato alla ricorrente in data 9.12.2021 e conseguentemente condannare alla riassunzione della lavoratrice Parte_1 ovvero al risarcimento del danno ex art.8 L.604/66, nella misura massima ivi prevista di 10 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto (pari a € 1.086,61 lordi), o nella misura diversa che sarà ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione monetaria;
Condannare, in ogni caso, la convenuta all'integrale refusione delle spese e competenze professionali del giudizio.”.
3. Il presente giudizio di opposizione è stato istruito a mezzo delle produzioni documentali delle parti e della prova testimoniale e, all'udienza del 7.2.2025, la causa è stata discussa e trattenuta in Tes_1 decisione ex art. 1, co. 57 l. n. 92/2012.
4. Date per conosciute le allegazioni in fatto e le argomentazioni in diritto delle parti, da intendersi in questa sede integralmente richiamate e trascritte, all'esito dell'istruttoria espletata, valutato il complesso delle risultanze probatorie dei documenti in atti e della prova testimoniale sfogata, ritiene il Tribunale che l'opposizione proposta sia infondata e che, pertanto, debba essere respinta con conseguente integrale conferma delle statuizioni di cui all'ordinanza opposta.
5. Con l'ordinanza opposta il giudice a quo ha così disposto: “Dichiara l'illegittimità del licenziamento intimato da a con lettera datata 9 dicembre 2021 e Parte_1 CP_1 condanna a reintegrare la lavoratrice nel posto di lavoro;
accerta Parte_1 l'esistenza di un'ipotesi di codatorialità e, per l'effetto, condanna le convenute in solido tra di loro: - al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto ( pari ad € 1086,61 lordi mensili) dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione (con i limiti di cui alla motivazione) oltre rivalutazione monetaria ed interessi dalla data del licenziamento al saldo;
- al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione, oltre interessi. Condanna le convenute, in solido tra di loro, al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € 3200 oltre iva, cpa e rimborso spese generali, come per legge.”.
6. Come risulta dal doc. 9 (fasc. Rossi fase sommaria), la società ha Parte_1 licenziato la lavoratrice odierna opposta con raccomandata a mano del 9.12.2021 adducendo, quale giustificato motivo oggettivo del proprio recesso unilaterale dal rapporto, l'aver deciso, nell'ambito del proprio progetto di ristrutturazione aziendale, di cessare l'attività di contact center outbound e di implementare l'attività di web marketing. Si legge, altresì, nel doc. 9 che, al fine di razionalizzare i costi, allo scopo di mantenere competitività sul mercato, le mansioni di segreteria (commerciale e di marketing), svolte da unitamente a quella di contact center outbound, sarebbero state espletate CP_1 dai dipendenti che si sarebbero occupati di sviluppare e implementare l'attività di web marketing, con conseguente soppressione della mansione della ricorrente di addetta alla segreteria commerciale e di marketing, divenuta superflua.
7. A fronte di tale motivazione, diviene, allora, dirimente rilevare, in accordo con il giudice a quo, che, in fatto, sono le stesse società opponenti ad allegare che “a seguito del diffondersi della pandemia diffusa dal virus meglio noto come Covid 19 …”, e più precisamente dal novembre 2020, “le mansioni affidate
pagina 2 di 7 alla ricorrente erano quelle di segreteria e di contact center inbound ovvero ricevere telefonate in entrata per clienti che necessitano di assistenza”.
8. Pertanto, poiché nella lettera di licenziamento ha espressamente allegato che le mansioni di Pt_1 segreteria sarebbero state riassegnate ai dipendenti addetti sviluppare e implementare l'attività di web marketing, mentre nulla ivi si dice riguardo alle mansioni di contact center inbound (consistenti nel ricevere richieste commerciali/amministrative/assistenza tecnica, da inoltrare all'apposito reparto e nell'aprire, se necessario, dei ticket per segnalazioni di guasti), ne discende l'insussistenza del nesso causale tra la soppressione del posto di lavoro dell'opposta e la motivazione addotta. In altri termini, l'azienda datrice ha individuato, quale g.m.o. del licenziamento, la dismissione di un'attività che la lavoratrice non svolgeva più da oltre un anno, senza, invece, nulla dedurre in merito alle differenti mansioni dalla stessa pacificamente espletate in quel medesimo lasso temporale.
9. La circostanza che la lettera di licenziamento del 9.12.2021 ometta completamente qualunque riferimento alle mansioni di contact center inbound assegnate a fin dal novembre 2020, CP_1 individuando il g.m.o. a fondamento del recesso esclusivamente nella cessazione dell'attività di contact center outbound e nella redistribuzione delle ulteriori mansioni di segreteria, rende del tutto irrilevanti, sia, il numero medio giornaliero e la durata media delle telefonate cui rispondeva, sia, CP_1 il fatto che in nessuna risorsa sia mai stata adibita esclusivamente all'attività di contact center Pt_1 inbound. Come, infatti, è provato per tabulas, la società datrice non ha assolutamente addotto a motivo del licenziamento che l'attività di contact center inbound, per la sua entità, fosse insufficiente a occupare l'orario di lavoro part time di e, quindi, a giustificare il mantenimento in azienda del CP_1 relativo posto, fermo restando, in ogni caso, che per oltre un anno l'opposta è stata adibita proprio a mansioni di contact center inbound e di segreteria, atteso che la stessa assume che solo Pt_1 CP_1 occasionalmente pubblicava dei post nel profilo aziendale su Linkedin.
10. Il licenziamento è, dunque, illegittimo per l'insussistenza del fatto posto a base dello stesso.
11. Ma il Tribunale concorda con il giudice a quo anche in merito alla ritenuta sussistenza nella fattispecie concreta di un unico sostanziale centro di imputazione del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato dell'odierna opposta, costituito dalle due società opponenti.
12. Come è noto, per consolidata giurisprudenza di legittimità, “Il collegamento economico-funzionale tra imprese gestite da società del medesimo gruppo non è, di per sé solo, sufficiente a far ritenere che gli obblighi inerenti ad un rapporto di lavoro subordinato, formalmente intercorso fra un lavoratore ed una di esse, si debbano estendere anche all'altra, a meno che non sussista una situazione che consenta di ravvisare un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro. Tale situazione ricorre ogni volta vi sia una simulazione o una preordinazione in frode alla legge del frazionamento di un'unica attività fra i vari soggetti del collegamento economico-funzionale e ciò venga rivelato dai seguenti requisiti: a) unicità della struttura organizzativa e produttiva;
b) integrazione tra le attività esercitate dalle varie imprese del gruppo ed il correlativo interesse comune;
c) coordinamento tecnico ed amministrativo-finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faccia confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune;
d) utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari delle distinte imprese, nel senso che la stessa sia svolta in modo indifferenziato e contemporaneamente in favore dei vari imprenditori.” (così, fra le tante, Cass. n. 19023/2017).
13. In fatto, deve ritenersi provato che per tutta la durata del rapporto, abbia svolto le sue mansioni CP_1 indifferentemente in favore di entrambe le società resistenti, contattando telefonicamente potenziali clienti, non solo, di ma anche, di e rispondendo alle chiamate dei clienti di entrambe (teste Pt_1 Pt_2
dipendente di con mansioni di responsabile della parte commerciale: “Questa Testimone_2 Pt_1 attività di ricezione delle telefonate era svolta indifferentemente per e per , i clienti Pt_1 Pt_2
pagina 3 di 7 chiamano per segnalare un guasto a prescindere dall'azienda coinvolta nella problematica, a volte chiamano anche per TI o Vodafone.”).
14. Assumono, però, le opponenti che “la ha contrattualizzato e fattura Parte_1 annualmente alla il servizio di contact center (settore nel quale operava la ricorrente) Parte_2 assicurando così ai clienti un servizio migliore e maggiormente efficiente (All.ti 3, 3bis e 4).”; che ha fornito e continua a fornire il servizio di contact center (sia esso inbound che outbound) ai Pt_1 propri clienti e che, pertanto, allorquando rispondeva alle telefonate rivolte o effettuate per conto CP_1 di altro soggetto giuridico, altro non faceva che adempiere alle mansioni che la stessa
[...] le affidava. Parte_1
15. Ritiene il Tribunale, alla luce degli esiti dell'istruttoria espletata, che la tesi delle resistenti non sia condivisibile.
16. Risulta, infatti, dai documenti in atti (rispetto ai quali, tra l'altro, si evidenzia la presenza sulle email di entrambe le società del logo “TelexFitel”) che era assoggettata al potere direttivo, organizzativo CP_1 e di controllo (anche1) di personale di (in particolare, di e Parte_2 Parte_3 [...]Persona_
, dipendenti di con mansioni amministrative) che, ad esempio, stabiliva il calendario Pt_2 delle chiusure e inviava il piano ferie da compilare con indicazione delle regole di presidio (doc. 12 fasc. ric. fase sommaria); fissava le regole di gestione delle timbrature nel sistema Badgebox, in uso a entrambe le aziende (docc. 13, 14 fasc. ric. fase sommaria); stabiliva le regole “di gestione delle approvazioni di ferie e permessi” (doc. 15 fasc. ric. fase sommaria)2; organizzava attività formative rivolte al personale di entrambe le aziende (doc. 16 fasc. ric. fase sommaria;
doc. 34 fasc. opposta); adottava variazioni di orario o sospensioni di alcune attività aziendali in occasione di periodi festivi (doc. 20 fasc. ric. fase sommaria;
docc. 33, 37, 38, 41 fasc. opposta); inviava buste paga e curava altri aspetti relativi alla gestione amministrativa del rapporto di lavoro della ricorrente (docc. 21, 22 fasc. ric. fase sommaria); trasmetteva alla ricorrente la lettera di riconoscimento del premio di produzione (doc. 24 fasc. ric. fase sommaria); impartiva disposizioni circa l'uso della posta elettronica aziendale (doc. 35 fasc. opposta); regolava la gestione dei ritardi nell'inizio dell'attività lavorativa (doc. 36 fasc. opposta); richiedeva alla ricorrente dati necessari all'effettuazione dei bonifici per il pagamento delle retribuzioni (doc. 39 fasc. opposta) etc.
Persona_ 17. Si evidenzia, altresì, come nel doc. 40 fasc. opposta, il summenzionato (dipendente , Pt_2 lo si ripete) comunicasse per conto di a tutti i dipendenti (di entrambe le aziende) la cessazione Pt_1 del mandato di agenzia conferito da Telecom Italia s.p.a. alla stessa e fornisse istruzioni al Pt_1 personale in merito a cosa fare di materiale e dati acquisiti e detenuti in costanza del rapporto di agenzia.
18. Si rileva, infine, che nelle certificazioni CUD annuali consegnate alla lavoratrice,
[...] indicava come proprio indirizzo di posta “ e, Parte_1 Email_1 successivamente, “ (doc. 32 fasc. opposta). Email_2
19. Pare, pertanto, al Tribunale di una certa evidenza come si tratti di interferenze che, per la loro natura, non possono trovare causa (e, quindi, valida giustificazione) nella circostanza che l'attività di contact
pagina 4 di 7 center outbound e inbound svolta da nell'interesse di fosse oggetto di un appalto di CP_1 Parte_2 servizi fra le due aziende.
20. E quanto emerge già univocamente dai documenti sopra esaminati, circa l'esercizio dei poteri datoriali (art. 2094 c.c.) da parte delle due convenute indistintamente nei confronti del personale alle loro dipendenze, ha trovato conferma anche nella deposizione della teste , rispetto alla quale Testimone_3 non sono emersi elementi che ne inficino attendibilità e credibilità. La teste ha, infatti, riferito quanto segue: “… Ho fatto stage formativi in e . Ho fatto il primo stage in a fine agosto- Pt_1 Pt_2 Pt_1 inizio settembre 2021 ed è durato sei mesi;
poi, dopo una decina di giorni, ho effettuato un altro stage in fino al giugno 2022 quando ho interrotto l'attività per assumere un altro impiego. In entrambi Pt_2 gli stage avevo una parte di creazione di contenuti per i social media dell'azienda, e poi mi occupavo di back office e customer care. Ho sempre svolto entrambi gli stage presso la sede di Via Cosseria a Firenze. La mia referente era per entrambi gli stage. Dal rientro di dalla Persona_2 CP_1 malattia fino alla cessazione del suo rapporto di lavoro, ho lavorato nella stessa stanza di Per CP_1 quello che vedevo si occupava di gestione delle telefonate in entrata e forse anche di qualche CP_1 telefonata in uscita. Non ricordo con certezza se vi siano state anche delle telefonate in uscita effettuate da seguiva principalmente la parte dei social media, mentre CP_1 CP_3
aveva una mansione simile alla mia, occupandosi anche di back office. Entrambe si Persona_3 occupavano anche di ricezione delle telefonate. Per non ho mai svolto la mia attività in Roma. Pt_2 Io nello svolgimento delle mie mansioni mi interfacciavo con personale che era tutto quanto Pt_2 addetto alla sede di Roma di tale azienda. Io mi sono interfacciata con personale Telex durante entrambi gli stage.”.
21. Ancora, la teste , rispetto alla quale non sono emersi elementi che ne denotino un Testimone_4 interesse anche solo di mero fatto all'esito del giudizio, ha riferito quanto segue: “… Sono stata dipendente dal 1995 a novembre 2023; in questo percorso per un anno o due mi tolsero delle ore Pt_1 in e le misero in dopo di che sono rientrata per 8 ore in Non mi ricordo cosa firmai;
Pt_1 Pt_2 Pt_1 ricevevo buste paga da entrambe le aziende;
se non ricordo male, al tempo serviva un certo numero di dipendenti per avere i patentini di primo o secondo livello e per questo mi spostarono un po' di là. Mi sembra che questa finalità mi fu riferita da . Mi sono dimessa io. Non ho allo stato Persona_1 avanzato alcuna rivendicazione nei confronti delle società convenute. Non ho crediti residui. Io mi occupavo di segreteria;
inoltre, facevo recupero crediti per e , inserimento ordini clienti e Pt_1 Pt_2 fornitori per tranne il caso in cui fosse assente la collega a Roma, nel qual caso, siccome io e Pt_1 lei eravamo interscambiabili, essendo il programma on line, inserivo gli ordini anche per . Non Pt_2 ero nella stessa stanza di so che , CP_1 CP_1 Persona_4 Persona_5 Per_6 e, comunque, le altre persone addette via via nel tempo al call center, ricevevano le telefonate
[...] in entrata e facevano anche telefonate in uscita per fissare gli appuntamenti per il commerciale. Io affermo che l'attività di effettuazione delle telefonate in uscita per fissare appuntamenti per il commerciale è proseguita fino alla fine della mia permanenza in azienda, fermo restando che non ero costantemente nella stanza del call center. Io sono stata assente per motivi di salute dal 22 dicembre 2022 alla metà di aprile 2023 e poi in seguito per altre tre settimane. Io ribadisco che, in base a quanto sentivo in ufficio, mi sembra che l'attività delle telefonate in uscita per appuntamenti commerciali sia proseguita anche nel 2020 e successivamente. Non so essere più precisa sulle mie fonti di conoscenza di questa circostanza. e si occupavano anche di CP_3 Persona_3 seguire la parte web. è sempre stata nel call center. I dipendenti lavorano a Roma, poi è CP_1 Pt_2 capitato che qualche volta qualcuno venisse a Firenze, per esempio per qualche riunione. Io ho avuto come referente prima e poi dopo il suo pensionamento; io mi Persona_1 Parte_3 interfacciavo con la sede di Roma di . Io interagivo con queste persone per tutto il mio lavoro.”. Pt_2
22. E nel senso della convergenza delle diverse attività delle due imprese verso uno scopo comune depongono ulteriormente i docc. 17 e 18 fasc. ric. fase sommaria, dai quali emerge come Tes_2
pagina 5 di 7 dipendente della con mansioni di project manager, Tes_2 Parte_1 comunicasse congiuntamente all'intero personale dipendente di e i dati relativi Pt_1 Pt_2 all'andamento delle vendite di entrambe le società.
23. Ciò posto, e venendo a trattare della tutela conseguentemente applicabile nel caso di specie, deve rammentarsi che “Le disposizioni dei commi dal quarto al settimo si applicano al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che in ciascuna sede, stabilimento, filiale, ufficio o reparto autonomo nel quale ha avuto luogo il licenziamento occupa alle sue dipendenze più di quindici lavoratori o più di cinque se si tratta di imprenditore agricolo, nonché al datore di lavoro, imprenditore o non imprenditore, che nell'ambito dello stesso comune occupa più di quindici dipendenti e all'impresa agricola che nel medesimo ambito territoriale occupa più di cinque dipendenti, anche se ciascuna unità produttiva, singolarmente considerata, non raggiunge tali limiti, e in ogni caso al datore di lavoro, imprenditore e non imprenditore, che occupa più di sessanta dipendenti.” (art. 18, co. 9 l. n. 300/70).
24. Deducono le opponenti4 che, alla data del licenziamento di CP_1 Parte_1 occupava, tutti su Firenze, presso la sua unità produttiva (ove si è verificato il licenziamento) in Via Cosseria n. 26, n. 11 dipendenti, fra cui (rapporto a tempo parziale); mentre CP_1 Parte_2 occupava, tutti su Roma, presso la sua unica unità produttiva in Via delle Fornaci n. 1 (unità denominata nei prospetti paga “Fornaci”), n. 11 dipendenti (di cui uno con rapporto a tempo parziale); e che, pertanto, diversamente da quanto affermato dal giudice a quo, le due società non condividono affatto la “sede operativa”, avendo, invece, pacificamente sedi operative distinte e poste in comuni distinti, e occupando ciascuna delle due società meno di 15 dipendenti (in unità operative distinte e in comuni distinti) e, unite fra loro, meno di 60.
25. Orbene, in base alla ferma giurisprudenza di legittimità in argomento (v., fra le molte, Cass. n. 29241/2017, poiché ai fini dell'accertamento del requisito dimensionale richiesto per l'applicabilità dell'art. 18 della legge n. 300 del 1970 il numero dei dipendenti di una articolazione aziendale priva di autonomia va sommato a quello dei lavoratori operanti presso la unità produttiva a cui la medesima fa capo, anche se ubicata in un altro comune (cfr., tra le altre, Cass. 04/10/2004, n. 19837 e Cass. 10/11/1997, n. 11092), ove il datore di lavoro intenda avvalersi di questa autonomia organizzativa ed amministrativa, è tenuto ad allegare specificatamente che le unità sono autonome sia sotto il profilo organizzativo che sotto quello amministrativo (v. anche Cass. 11/04/2012, n. 7989).
26. Applicati tali consolidati principi di diritto al caso di specie, ritiene allora il giudicante che le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte e in forza delle quali si è affermato che e costituiscono, Pt_1 Pt_2 rispetto all'odierna opposta, un unico centro di imputazione del rapporto (i.e. un unico sostanziale datore di lavoro), valgano, necessariamente, anche a dimostrare che la sede sita in Firenze alla Via Cosseria n. 26 non fosse affatto autonoma, sotto il profilo organizzativo e amministrativo, rispetto alla sede sita in Roma alla Via delle Fornaci n. 15. In altri termini, poiché nel presente giudizio si è
pagina 6 di 7 accertato che e , pur essendo due distinti soggetti di diritto, costituiscono un unico Pt_1 Pt_2 sostanziale centro di imputazione del rapporto di lavoro di ne discende che le sedi di Roma e CP_1 Firenze devono essere assimilate, ai fini che ci occupano, a dipendenze di un'unica azienda datrice dislocate in comuni diversi, rispetto alle quali, pertanto, deve verificarsi, in concreto, se esse costituiscano o meno unità produttive autonome ex art. 18, co. 9 l. n. 300/70.
27. Infine, si rammenta che il giudice di legittimità ha ripetutamente chiarito (v., fra le tante, Cass. n.
31593/2023) che, in ipotesi di sussistenza di un unico centro di imputazione datoriale, i requisiti dimensionali utili per definire la tutela da accordare al lavoratore illegittimamente licenziato devono essere calcolati tenendo conto dei dipendenti di tutte le imprese coinvolte.
28. Come è noto, con sentenza n. 59/2021 la Corte Costituzionale ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della legge 20 maggio 1970, n. 300, come modificato dall'art. 1, comma 42, lettera b), della legge 28 giugno 2012, n. 92, nella parte in cui prevede che il giudice, quando accerti la manifesta insussistenza del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo, «può altresì applicare» – invece che «applica altresì»
– la disciplina di cui al medesimo art. 18, quarto comma;
e, con sentenza n. 125 del 19.05.2022, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 18, settimo comma, secondo periodo, della L. 300/1970, nella parte in cui richiede, ai fini della reintegra del lavoratore licenziato per g.m.o., che l'insussistenza del fatto posto alla base del recesso sia manifesta.
29. In conclusione, quindi, il Tribunale ritiene corretto il riconoscimento alla lavoratrice della tutela di cui ai commi 4 e 7 dell'art. 18 l. n. 300/70.
30. È assorbita ogni ulteriore questione agitata dalle parti.
31. Il regolamento delle spese di lite del presente giudizio di opposizione, liquidate come in dispositivo, segue il criterio legale della soccombenza delle società opponenti.
P.Q.M.
il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, disattesa e reietta o assorbita ogni ulteriore e/o diversa domanda, deduzione ed eccezione, definitivamente pronunciando,
- rigetta il ricorso in opposizione e, per l'effetto, conferma l'ordinanza opposta;
- condanna le società opponenti, in solido tra loro, a rifondere a le spese di lite della CP_1 presente opposizione che, ex D.M. n. 147/22, liquida in complessivi € 5.000,00 per compensi professionali, oltre 15% per spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge.
Firenze, 7 febbraio 2025
Il Giudice del Lavoro Carlotta Consani
pagina 7 di 7 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Sono, pertanto, irrilevanti ai fini di causa le produzioni documentali delle convenute volte a dimostrare l'esercizio (anche) da parte di dei poteri datoriali nei confronti di e del restante personale alle sue Pt_1 CP_1 dipendenze. 2 Diviene, quindi, irrilevante, ai fini che ci occupano, il fatto che, come riferito dalla stessa in sede di CP_2 esame testimoniale, fossero coordinatrice in del customer service dal 2003, o Parte_4 Pt_1 [...]
responsabile in della parte commerciale, ad autorizzare le ferie alle ragazze del customer Tes_2 Pt_1 service. 3 Dipendente di con mansioni di coordinatrice del customer service dal 2003. Pt_1 4 Si rammenta che il ricorso in opposizione di cui all'art. 1, co. 51 l. n. 92/2012 non introduce un giudizio di impugnazione, essendosi, infatti, in presenza di un giudizio unico a composizione bifasica;
che, a partire da Cass. 26 febbraio 2016, n. 3836, la Cassazione ha affermato che “non è possibile ipotizzare la formazione del giudicato su alcune statuizioni e non su altre della ordinanza, atteso che quest'ultima è destinata ad acquisire il carattere della definitività nella sola ipotesi in cui l'opposizione non venga promossa” e ad essere integralmente sostituita dalla sentenza pronunciata all'esito della seconda fase soltanto in seguito all'opposizione; e che in Cass. n. 10263/2024 la Suprema Corte ha ribadito che, in sede di opposizione nel rito Fornero, possono essere introdotte eccezioni nuove rispetto a quelle già avanzate nella fase sommaria, purchè fondate sui medesimi fatti, subentrando l'applicazione delle preclusioni e la cristallizzazione del thema decidendum soltanto nella seconda fase . 5 Si richiamano, in particolare, le plurime comprovate interferenze di nell'esercizio dei poteri di Parte_2 direzione, organizzazione e controllo sul personale di Pt_1