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Sentenza 10 febbraio 2026
Sentenza 10 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Torino, sez. II, sentenza 10/02/2026, n. 95 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Torino |
| Numero : | 95 |
| Data del deposito : | 10 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 95/2026
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BI TI, Presidente
NICODANO IC, Relatore
MONACIS LUCIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1146/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via Veronese Paolo 199/a 10148 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G060100325 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G060100324 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. impugna gli avvisi di accertamento n. T7G060100324/2025 e T7G060100325/2025 relativi all'IVA - Anni d'imposta 2020 e 2021
l'Ufficio ha rilevato un'errata compilazione delle dichiarazioni Iva per il 2020 e 2021 da parte della società, laddove, pur in presenza incontestata di acquisti di oro in regime di sospensione d'imposta, non sono stati compilati i relativi campi dichiarativi, ben distinti e differenti rispetto a quelli del regime di reverse charge normalmente utilizzato dalla società, nei quali i predetti acquisti in sospensione d'imposta sono stati, invece, erroneamente inclusi. Ciò ha comportato una serie di conseguenze a cascata nella determinazione dell'imposta a credito che hanno condotto alla errata quantificazione dell'Iva detraibile. L'imposta ritenuta indetraibile veniva accertata in € 31.727,00 per il 2020 e in € 50.543,00 per il 2021.
Parte ricorrente ritiene che si sia trattato solo di un errore di natura formale nell'utilizzo delle Lettere di intento rispetto al prevalente Reverse Charge IVA negli acquisti di Oro. Inoltre, dal punto di vista sostanziale, la società Ricorrente_1 Srl sottolinea di non ha riscosso nessun importo a titolo di IVA e non ha detratto alcun importo IVA”.
Si costituiva l'Ufficio convenuto contestando le attoree deduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come riportato nello stesso ricorso introduttivo, la società “in sede di acquisto dell'oro, ha commesso l'errore di utilizzare le Lettere di Intento (art. 8, lett. C, D.P.R. 633/1972 – “sospensione IVA”), legate al proprio status di Esportatore Abituale, in luogo del prevalente Regime di inversione contabile Iva (reverse charge) di cui all'art. 17, comma 5, D.P.R. 633/1972”. A seguito di tale errore, prosegue lo stesso ricorso, “la ricorrente, necessariamente e per forza maggiore, in sede di redazione della Dichiarazione IVA, per evitare l'indetraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di Oro, ha omesso l'indicazione nel Rigo VF35 degli importi assoggettati al
Plafond IVA, i quali nel Rigo VF36, relativo all'IVA sugli acquisti di oro effettuati con il legittimo e prevalente regime di Inversione contabile IVA, sarebbero divenuti detraibili ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del DPR
633/1972”.
Sarebbe sufficiente la lucida ricostruzione della stessa parte ricorrente per escludere la rilevanza di ogni contestazione in merito alla correttezza del recupero operato dall'Ufficio: gli accertamenti si sono limitati, infatti, a riportare nell'alveo dichiarativo riconosciuto dalla stessa ricorrente come corretto gli acquisti effettuati mediante le Lettere di intento e a rideterminare l'Iva detraibile.
La ricorrente lamenta, inoltre, che l'Ufficio non abbia provveduto ad emendare gli errori dichiarativi della contribuente “mediante l'attività di un accertamento in sede (e non a “tavolino”) che avrebbe favorito la comprensione, in concreto, sia dell'attività esercitata dalla ricorrente, sia dell'errore commesso negli acquisti, nonché dell'anomalia compiuta in sede dichiarativa”.
Sul punto, non si può che ribadire che l'attività dell'Ufficio è circoscritta al controllo dell'operato fiscale del contribuente, dal momento che quest'ultimo ha la facoltà di emendare i propri errori attraverso i vari istituti messi a disposizione a tal fine dall'ordinamento fiscale, che vanno dalla dichiarazione integrativa al ravvedimento operoso.
Ne consegue che non si possa rinvenire alcun vizio nemmeno nelle modalità attraverso le quali l'Ufficio è intervenuto nella propria funzione di controllo, rimanendo in capo alla contribuente l'omessa attivazione a soluzione degli errori pacificamente riconosciuti dalla stessa come tali.
Il ricorso viene quindi respinto, la soccombenza comporta condanna alla refusione delle spese del giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio liquidate in euro 6000.
Depositata il 10/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TORINO Sezione 2, riunita in udienza il 13/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
BI TI, Presidente
NICODANO IC, Relatore
MONACIS LUCIA, Giudice
in data 13/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1146/2025 depositato il 21/07/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Rappresentato da Rappresentante_1 - CF_Rappresentante_1
Rappresentante difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Ii Di Torino - Via Veronese Paolo 199/a 10148 Torino TO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G060100325 IVA-ALTRO 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T7G060100324 IVA-ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 73/2026 depositato il 27/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1 S.R.L. impugna gli avvisi di accertamento n. T7G060100324/2025 e T7G060100325/2025 relativi all'IVA - Anni d'imposta 2020 e 2021
l'Ufficio ha rilevato un'errata compilazione delle dichiarazioni Iva per il 2020 e 2021 da parte della società, laddove, pur in presenza incontestata di acquisti di oro in regime di sospensione d'imposta, non sono stati compilati i relativi campi dichiarativi, ben distinti e differenti rispetto a quelli del regime di reverse charge normalmente utilizzato dalla società, nei quali i predetti acquisti in sospensione d'imposta sono stati, invece, erroneamente inclusi. Ciò ha comportato una serie di conseguenze a cascata nella determinazione dell'imposta a credito che hanno condotto alla errata quantificazione dell'Iva detraibile. L'imposta ritenuta indetraibile veniva accertata in € 31.727,00 per il 2020 e in € 50.543,00 per il 2021.
Parte ricorrente ritiene che si sia trattato solo di un errore di natura formale nell'utilizzo delle Lettere di intento rispetto al prevalente Reverse Charge IVA negli acquisti di Oro. Inoltre, dal punto di vista sostanziale, la società Ricorrente_1 Srl sottolinea di non ha riscosso nessun importo a titolo di IVA e non ha detratto alcun importo IVA”.
Si costituiva l'Ufficio convenuto contestando le attoree deduzioni.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Come riportato nello stesso ricorso introduttivo, la società “in sede di acquisto dell'oro, ha commesso l'errore di utilizzare le Lettere di Intento (art. 8, lett. C, D.P.R. 633/1972 – “sospensione IVA”), legate al proprio status di Esportatore Abituale, in luogo del prevalente Regime di inversione contabile Iva (reverse charge) di cui all'art. 17, comma 5, D.P.R. 633/1972”. A seguito di tale errore, prosegue lo stesso ricorso, “la ricorrente, necessariamente e per forza maggiore, in sede di redazione della Dichiarazione IVA, per evitare l'indetraibilità dell'IVA relativa all'acquisto di Oro, ha omesso l'indicazione nel Rigo VF35 degli importi assoggettati al
Plafond IVA, i quali nel Rigo VF36, relativo all'IVA sugli acquisti di oro effettuati con il legittimo e prevalente regime di Inversione contabile IVA, sarebbero divenuti detraibili ai sensi dell'art. 19, comma 5-bis, del DPR
633/1972”.
Sarebbe sufficiente la lucida ricostruzione della stessa parte ricorrente per escludere la rilevanza di ogni contestazione in merito alla correttezza del recupero operato dall'Ufficio: gli accertamenti si sono limitati, infatti, a riportare nell'alveo dichiarativo riconosciuto dalla stessa ricorrente come corretto gli acquisti effettuati mediante le Lettere di intento e a rideterminare l'Iva detraibile.
La ricorrente lamenta, inoltre, che l'Ufficio non abbia provveduto ad emendare gli errori dichiarativi della contribuente “mediante l'attività di un accertamento in sede (e non a “tavolino”) che avrebbe favorito la comprensione, in concreto, sia dell'attività esercitata dalla ricorrente, sia dell'errore commesso negli acquisti, nonché dell'anomalia compiuta in sede dichiarativa”.
Sul punto, non si può che ribadire che l'attività dell'Ufficio è circoscritta al controllo dell'operato fiscale del contribuente, dal momento che quest'ultimo ha la facoltà di emendare i propri errori attraverso i vari istituti messi a disposizione a tal fine dall'ordinamento fiscale, che vanno dalla dichiarazione integrativa al ravvedimento operoso.
Ne consegue che non si possa rinvenire alcun vizio nemmeno nelle modalità attraverso le quali l'Ufficio è intervenuto nella propria funzione di controllo, rimanendo in capo alla contribuente l'omessa attivazione a soluzione degli errori pacificamente riconosciuti dalla stessa come tali.
Il ricorso viene quindi respinto, la soccombenza comporta condanna alla refusione delle spese del giudizio liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Respinge il ricorso e condanna la ricorrente alla refusione delle spese del giudizio liquidate in euro 6000.