TRIB
Sentenza 4 aprile 2025
Sentenza 4 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 04/04/2025, n. 740 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 740 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del Tribunale di Torre Annunziata, dr. Rosa Molè, in funzione di giudice del lavoro, in seguito al deposito di note scritte ex art.127 ter c.p.c., in sostituzione dell'udienza del 03.04.25 ha emesso la seguente sentenza, nella causa iscritta al n. 5646.22 R.G. Lavoro
TRA
, rapp.to e difeso dall'avv.to Emanuele Guarino, come in Parte_1 atti
RICORRENTE E
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. Francesca CP_1
Ammendola, come in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 20.10.2022 il ricorrente in epigrafe ha esposto: di essere dipendente della società a far data dal 28/03/2019, per l'effetto di CP_1 passaggio diretto ed immediato di cantiere eseguito tra il e la Parte_2 resistente, con mansioni di operatore ecologico ed inquadramento al livello 2A del CCNL Fise Assoambiente del 06/12/2016 e successivi accordi di rinnovo;
l'assunzione avveniva con contratto di lavoro indeterminato a tempo pieno ed il lavoratore veniva assegnato al cantiere di Torre Del Greco (NA); il rapporto di lavoro nasceva ed aveva corso presso il cantiere sito in Torre Del Greco (NA), ove si trovava una dipendenza della resistente;
il rapporto di lavoro tra il ricorrente e la resistente società cessava in data 30/04/2022 a seguito di fitto di ramo d'azienda; dunque, il lavoratore transitava nella società con la quale Controparte_2 instaurava un rapporto di lavoro a far data dal 01/05/2022; di avere diritto al pagamento del TFR, in virtù di quanto previsto dall'art. 5 del contratto di fitto di ramo d'azienda; all'atto del transito del ricorrente, da a CP_1 CP_2 costui non riceveva neanche la liquidazione e/o il pagamento delle ex festività e dei permessi cantrattuali fissi – riduzione orario lavorativo - maturati e non goduti al 31/12/2021, per complessivi € 1.041,55 titolo di permessi maturati e non goduti, nonché € 85,56 a titolo di ex festività; di avere altresì diritto, in virtù della contrattazione aziendale di secondo livello, ad ottenere il pagamento della somma di
€ 780,00 quale premio giornaliero dal mese di ottobre 2020 al mese di febbraio 2021, nonché la somma di € 520,00 quale premio bimestrale dal mese di maggio 2020 al mese di febbraio 2021; inoltre il ricorrente aveva diritto a ricevere la somma di € 2.912,00 a titolo di premio giornaliero previsto dall'accordo del 18/03/2021 dal mese di marzo 2021 al mese di aprile 2022 . Su tali premesse, ha chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “ accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento della somma di € 6.174,84 a titolo di TFR maturato al 30/04/2022 e rimasto in azienda, diritto che nasce dalla disposizione dell'art 5 del contratto di fitto ramo di azienda tra locatrice
e conduttrice;
2) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento dei permessi fissi – ex riduzione oraria – maturati e non goduti alla data della cessazione del rapporto di lavoro e/o al 31/12/2021 pari ad € 1.041,55; 3) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento delle ex festività maturate e non godute alla data della cessazione del rapporto di lavoro e/o al 31/12/2021 pari ad € 85,56; 4) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento delle somme dovute in favore del ricorrente in ragione dell'accordo di secondo livello siglato tra la resistente e le OS in data 26/06/2020 pari ad € 1.300,00; 5) accertare e dichiarare il diritto del ricorrente ad ottenere il pagamento delle somme dovute in favore del ricorrente in ragione dell'accordo di secondo livello siglato tra la resistente e le OS in data 18/03/2021 pari ad € 2.912,00; 6) per l'effetto condannare la società convenuta al pagamento, in favore del ricorrente della somma complessiva di € 11.514,94 , per le causali di cui in premessa così come risulta dai conteggi effettuati nel corpo dell'atto; 7) condannare la resistente al pagamento di spese, diritti ed onorari di giudizio, con attribuzione.” Si è costituita la società convenuta, resistendo all'avversa domanda e chiedendone il rigetto. Sulla base della documentazione in atti, questo giudicante designato per la trattazione del procedimento, ha deciso la causa.
Il ricorso è parzialmente fondato e va accolta nei termini e per le motivazioni che seguono. La domanda ha ad oggetto: la richiesta di pagamento del TFR maturato e rimasto in azienda;
la richiesta di liquidazione dei permessi e delle ex festività maturate e non godute al 31/12/2021; la richiesta di pagamento delle somme previste dalla contrattazione collettiva di secondo livello aziendale non versate. Per quanto concerne il TFR si condividono i rilievi della società convenuta (nonché i precedenti di questa Sezione allegati in atti 1415/23, n. 242/24, n. 307/24, n. 390/24, n. 1199/24; n. 80/25) secondo cui è dirimente la considerazione che il rapporto di lavoro non è terminato per la cessazione dell'appalto ed assegnazione ad altra impresa, ma solo perché a decorrere dall'1.5.2022, per effetto del contratto di affitto del ramo di azienda summenzionato, il rapporto di lavoro del ricorrente è proseguito/transitato – senza soluzione di continuità - alle dipendenze della affittuaria ai sensi dell'art. 2112 c.c., il cui ambito di operatività, com'è Controparte_2 noto, è stato ampliato dalla legge 2/2/2001, n. 18, in applicazione della direttiva CE n
. 98/50, facendo rientrare nel concetto di “trasferimento d'azienda qualsiasi operazione che, in seguito a cessione contrattuale o fusione, comporti il mutamento nella titolarità di un'attività economica organizzata, con o senza scopo di lucro, preesistente al trasferimento e che conserva nel trasferimento la propria identità a prescindere dalla tipologia negoziale o dal provvedimento sulla base del quale il trasferimento è attuato ivi compresi l'usufrutto o l'affitto di azienda”. Pertanto, , le clausole negoziali richiamate in ricorso (in particolare art. 5 del contratto di fitto) si limitano ad una disciplina diversa della responsabilità solidale prevista dalla legge fra “concedente” e “concessionario”, senza incidere sulla continuità dei rapporti di lavoro alle dipendenze della “subentrante” Per tale ragione, l'erogazione del T.F.R. parziale, maturato durante il periodo in cui gli istanti erano dipendenti della non può essere chiesta in maniera CP_1 unilaterale dai lavoratori. Infatti, il pagamento del T.F.R. costituirà obbligazione datoriale esigibile solo alla cessazione dei rapporti che sono unici, in quanto sono continuati con Controparte_2
Analoghe considerazioni, a parere di questo giudicante, vanno espresse per quanto concerne il capo di domanda relativo alle somme dovute per “permessi” ed “ex festività”, per cui il ricorrente, ha chiesto la condanna della al relativo CP_1 pagamento. Invero, con riferimento ai permessi fissi ed alle ex festività maturate e non godute all'atto della cessazione del rapporto, la ha dedotto e provato che gli stessi CP_1 sono stati inseriti nel contatore delle buste paga della in atti (doc. Controparte_2
5, foliario memoria difensiva). Pertanto il riconoscimento di tali voci anche in questa sede determinerebbe una duplicazione delle ore dei permessi fissi e delle ex festività maturate e non godute dai lavoratori alle dipendenze della già riportate nelle buste paga della CP_1 [...]
alle cui alle cui dipendenze gli stessi prestano attualmente servizio. In CP_2 effetti, anche ai sensi dell'art. 2112 c.c., in caso di trasferimento, i dipendenti mantengono ogni diritto acquisito, quindi ferie non godute, ROL, anzianità lavorativa e quindi scatti di anzianità, TFR, passano semplicemente da un'azienda all'altra, rimanendo immutati i relativi diritti. Occorre passare alla disamina delle ulteriori domande. Invero l'accordo sindacale del 26 giugno 2020 prevedeva il “premio di risultato” o
“di produttività”, suddiviso in due distinte sezioni, la prima giornaliera (6 €/die), la seconda bimestrale (2 €/die). Il ricorrente ha dedotto di avere percepito solo il premio giornaliero di produttività fino a settembre 2020 e di non avere più nulla ricevuto per detto titolo dal mese di ottobre, mentre il premio “bimestrale” non sarebbe mai stato corrisposto dalla convenuta. Si osserva che le previsioni dell'accordo sindacale del 26 giugno 2020 rimandano, per l'erogazione del premio “giornaliero”, alla corretta esecuzione della missione e alla disponibilità di ciascun dipendente a coprire l'intero orario di lavoro, con espressa previsione di pubblicazione, ad opera dell'Azienda, di tabelle della produttività entro 48 ore dal turno di lavoro. Tale profilo attiene al fatto costitutivo del diritto azionato ed è espressamente contestato dalla società datoriale per il periodo rivendicato nel ricorso. A fronte dell'assenza di supporti allegatori e probatori sul punto da parte del lavoratore, deve rilevarsi che la resistente ha allegato e documentato di avere pagato il premio fino al mese di ottobre (non quindi di settembre), esponendo di non avere elargito nulla più successivamente per mancata ricorrenza delle condizioni legittimanti un tale pagamento. Pertanto, in mancanza di prova della ricorrenza di tali cndizioni, nulla può essere riconosciuto a titolo di premio “giornaliero” di cui all'accordo sindacale del 26 giugno 2020. Ad analoga conclusione si perviene riguardo il premio “bimestrale” di cui al predetto accordo. L'intesa prevedeva che il premio sarebbe stato corrisposto in maniera proporzionale sulla base di elementi che sarebbero stati condivisi in appositi verbali da stipulare in seguito, mentre restava a carico della resistente il compito di inviare una proposta da porre al centro delle intese. La resistente ha evidenziato che non essendo mai stato raggiunto alcun accordo, e, comunque, non essendo mai stati individuati i presupposti per il relativo riconoscimento, tale premio non è stato di conseguenza mai corrisposto al ricorrente né agli altri lavoratori. In ogni caso nulla è stato allegato e dimostrato sul punto dal ricorrente. Infine va esaminato il quarto capo di domanda, relativo alle rivendicazioni per il mancato percepimento - nella misura dovuta - del premio giornaliero di 8 €/die, decorrente da marzo 2021, in conseguenza dell'accordo sindacale del 18/03/2021. Riguardo al premio concordato nell'intesa del 18 marzo 2021, quindi, va escluso il pagamento dei mesi di agosto 2021 e dei mesi successivi per i motivi appena indicati. In relazione invece ai mesi da marzo a luglio 2021, è da osservare che la società resistente ha affermato che queste somme sono state conteggiate in busta paga, sotto la voce “buoni pasti fig.”, con calcolo riferito alle giornate di effettiva prestazione lavorativa;
ciò che manca, tuttavia, è la prova che tali somme portate in busta paga siano state realmente erogate ai destinatari. La società si è limitata a documentare di avere versato su una certa piattaforma asseritamente utilizzata dai suoi dipendenti determinati importi a causale, peraltro, diversa. Il lavoratore ha contestato la legittimità del pagamento in buoni pasto e la ricezione di quegli importi. Ciò comporta che il datore di lavoro è venuto meno all'onere su di esso gravante di dimostrare il c.d. “fatto estintivo” dell'obbligazione retributiva al quale era tenuto sulla base delle sue stesse ammissioni inerenti alla ricorrenza dei presupposti della relativa monetizzazione. Va rigettata quindi l'eccezione di prescrizione presuntiva del debito, atteso che essa si fonda sull'assunto dell'adempimento integrale della obbligazione, circostanza non provata. La società resistente sul mancato pagamento del premio nel mese di agosto, ha evidenziato l'insussistenza dei presupposti di erogazione;
nulla ha contestato l' istante sul rilievo aziendale inerente al mancato pagamento del premio nel mese di agosto, per insussistenza dei presupposti di erogazione. Va pertanto portato in detrazione l'importo corrispondente a detta mensilità. In conclusione, per tale voce, detratto l'importo di € 208,00 relativo al mese di agosto 2021 il totale dovuto per il suddetto capo di domanda è di € 2.704,00 Il parziale accoglimento della domanda (e dunque la reciproca parziale soccombenza) giustifica la compensazione delle spese in misura della metà, spese che per la restante parte seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Così provvede:
1) Accoglie la domanda per quanto di ragione e condanna la convenuta al pagamento in favore del ricorrente della complessiva somma di euro 2.704,00, oltre interessi legali sulle somme rivalutate annualmente dalla maturazione dei crediti al saldo.
2) condanna la resistente al pagamento di metà delle spese del giudizio che liquida in € 650,00 oltre IVA CPA e spese forfettarie come per legge con attribuzione, compensando la restante parte.
Si comunichi.
Così deciso in Torre Annunziata, il 3.4.25
IL GIUDICE Dr. Rosa Molè