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Sentenza 27 gennaio 2025
Sentenza 27 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 27/01/2025, n. 126 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 126 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI TREVISO
SEZIONE PRIMA CIVILE
R.G. n. 2826/2024 V.G.
Il Tribunale in composizione collegiale nelle persone dei seguenti Magistrati: dott.ssa Susanna Menegazzi Presidente dott.ssa Alessandra Pesci Giudice dott.ssa Cristina Bandiera Giudice rel. ed est. ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 2826/2024 V.G., introdotta con ricorso depositato in data 15/05/2024 da:
(CF ) CP_1 C.F._1 con l'avv. PARLANTE CECILIA
e:
(CF ) CP_2 C.F._2 con l'avv. GALIZIA MARIA NOVELLA
con l'intervento del Pubblico Ministero in sede
Avente per oggetto: cumulo della domanda di separazione consensuale e di scioglimento del matrimonio
***
MOTIVI DELLA DECISIONE
FATTO E DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe riportato, le parti hanno richiesto congiuntamente al Tribunale di pronunciare la separazione personale e di dichiarare lo scioglimento del matrimonio, prendendo atto degli accordi intervenuti tra le stesse. La separazione tra le parti è stata pronunciata con sentenza del 18/06/2024, all'esito della pronuncia della quale la causa è stata rimessa sul ruolo vista la domanda di divorzio proposta cumulativamente ex art. 473 bis.49 c.p.c.
Trascorso il termine di legge, le parti medesime, con note ex art. 127 ter cod. proc. civ., depositate il
16/01/2025, in sostituzione dell'udienza del 21/01/2025 hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, precisando che non sussistono possibilità di riconciliazione e dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Poiché la separazione personale dura per il periodo di tempo previsto dall'art. 3 L.1/12/1970 n. 898 e successive modifiche ed integrazioni a far data dal verbale di comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale;
poiché appare evidente che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi non può più essere ricostituita;
ritenuto che
le condizioni concordate tra le parti rispondano all'interesse della prole e non presentino profili di illegittimità; visto il parere favorevole del Pubblico Ministero;
P.Q.M.
Il Tribunale di Treviso in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa iscritta al
RG n. 2826/2024 V.G.:
- dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto il 10/10/2009 da (n. a CP_1
Montebelluna (TV) il 03/06/1975) e , (n. a Treviso (TV) il 28/06/1969), trascritto al n. CP_2
10, parte I, Ufficio 1, Serie -, anno 2009 del registro degli atti di matrimonio del Comune di VOLPAGO
DEL NT (TV) alle condizioni indicate dalle parti che di seguito si riportano:
“1. il figlio minore viene affidato in via condivisa ad entrambi i genitori ed avrà residenza presso la madre, Persona_1 così come residente presso la madre è il figlio maggiorenne ma ancora non economicamente autosufficiente Persona_2
2. i genitori eserciteranno la responsabilità genitoriale separatamente in ordine alle questioni di ordinaria amministrazione durante i rispettivi tempi di permanenza, mentre la eserciteranno congiuntamente per tutto ciò che riguarda l'istruzione,
l'educazione, gli aspetti sanitari e di cura e le questioni più importanti per la crescita del figlio a tale proposito si _1 impegnano ad informarsi reciprocamente in ordine agli aspetti della vita del figlio rilevanti per un suo sviluppo psicofisico equilibrato, con la finalità di condividere ogni relativa decisione;
3. i coniugi danno atto che il signor ha già trasferito la propria abitazione in altro immobile condotto in CP_2 locazione e che non ha prelevato dalla casa familiare tutti i propri effetti personali, tanto che la ricorrente gliene consegna a piccole quantità quando porta al padre il figlio minore delle parti;
4. Il figlio trascorrerà con i genitori i seguenti tempi di permanenza: _1
4.1. i fine settimana in via alternata dalle ore 18.30 del venerdì fino alle ore 19.00 della domenica;
4.2. il martedì dalle ore 18.30 con successivo pernottamento fino al mattino successivo, nelle settimane che si concludono con il fine settimana di spettanza del padre;
4.3. il martedì ed il giovedì dalle ore 18.30 con successivi pernottamenti fino al mattino successivo, nelle settimane che si concludono con il fine settimana di spettanza della madre;
4.4. il padre, nei propri tempi di permanenza, si occuperà di andare a prendere dalla madre e poi di riportarlo _1
(dalla madre, a scuola o dove dovrà recarsi) agli orari sopra indicati;
qualora, all'orario indicato per il prelievo da parte del padre, abbia l'esigenza di terminare ancora i compiti e sia in ritardo, sarà la madre ad accompagnarlo dal _1 padre all'orario in cui sarà pronto;
_1
4.5. durante le vacanze scolastiche natalizie, in via alternata di anno in anno, la settimana dal 23 al 31 dicembre o la settimana dal 31 dicembre fino alla ripresa delle lezioni scolastiche, con la precisazione che il genitore che avrà con sé nella settimana dal 23 al 31 dicembre accompagnerà il figlio dall'altro genitore alle ore 10.00 del 25 dicembre _1 per poi andarlo a riprendere alla sera prima di cena, alle ore 18.30; per l'anno 2024 la signora terrà con sé CP_1 dal 23 dicembre fino alle 18.30 del 31 dicembre, ma la mattina del giorno di Natale lo accompagnerà dal signor _1 alle ore 10.00 per poi andare a riprenderlo la sera alle 18.30; successivamente, il signor andrà a prendere CP_2 CP_2 dalla madre il 31 dicembre alle 18.30 per poi riaccompagnarlo dalla madre la sera prima della ripresa delle _1 lezioni scolastiche;
nel 2025 il calendario sopra descritto si invertirà tra i due genitori e così via di anno in anno;
4.6. durante le vacanze scolastiche pasquali non verrà sospeso il calendario ordinario dei tempi di permanenza, ma ogni anno i genitori alterneranno tra loro la permanenza con il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo; _1
4.7. durante le vacanze scolastiche estive trascorrerà con ciascun genitore due settimane anche non consecutive, _1 da concordarsi entro il 31 maggio di ogni anno tra i genitori;
4.8. i periodi di permanenza come sopra stabiliti per le vacanze scolastiche natalizie ed estive “sospendono” il calendario di permanenza ordinario, che ricomincerà a decorrere considerando il primo fine settimana successivo di competenza del genitore che da più tempo non ha trascorso il tempo con il figlio;
4.9. tutti i tempi di permanenza di con ciascuno dei genitori potranno essere modificati di volta in volta di _1 comune accordo scritto, anche per mezzo di comunicazioni digitali e dovranno comunque essere gestiti compatibilmente con le esigenze di _1
5. in considerazione dei parametri di cui all'art. 337 ter, IV comma, nn. 1), 2), 3), 4) e 5), ed in particolare delle rispettive risorse economiche:
5.1. il signor provvederà al mantenimento dei figli e con modalità diretta durante i periodi CP_2 _1 Per_2 che trascorrerà con gli stessi;
inoltre contribuirà al mantenimento di con decorrenza dal mese di febbraio 2024 _1
(e fermo quanto già corrisposto alla signora a tale titolo per il periodo pregresso), con il versamento alla signora CP_1 dell'importo mensile di € 200,00, rivalutabile annualmente secondo l'indice Istat FOI, da versarsi entro CP_1 il giorno 10 di ogni mese;
dal mese di giugno 2025, quando il signor non dovrà più pagare le rate del finanziamento CP_2 contratto per l'acquisto del furgone, avendolo estinto, detto importo verrà innalzato ad € 250,00, importo a sua volta rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat a partire dall'anno successivo (giugno 2026);
5.2. l'Assegno Unico Universale per i figli (così come ogni eventuale futura diversa forma di beneficio pubblico connesso alla presenza di figli, indipendentemente dalla sua denominazione), verrà percepito al 100% dalla madre CP_1
5.3. l'indennità di frequenza corrisposta dal preposto ente statale in ragione delle condizioni psicofisiche del figlio _1 così come ogni altra eventuale futura indennità/pensione/forma previdenziale legata alle condizioni psicofisiche del figlio verrà percepita al 100% dalla madre _1 CP_1
5.4. la signora provvederà al 100% alle spese ordinarie e straordinarie del figlio e ciascuno dei genitori CP_1 Per_2 concorrerà nella misura del 50% alle spese straordinarie del figlio secondo il protocollo attualmente adottato dal _1
Tribunale di Treviso, che deve intendersi parte integrante del presente atto (doc. 22), con le seguenti precisazioni e deroghe:
5.4.1. la spesa per l'aiuto compiti a casa per per i libri di testo scolastici e per i dispositivi a sostegno della _1 disabilità quali computer e software necessari a supportare lo studio di verrà sostenuta dalla ricorrente _1 CP_1
CP_ mediante i fondi corrisposti dall' a titolo di indennità di frequenza, che la madre percepirà per nove mesi l'anno (e che viene versata in un conto corrente intestato allo stesso minore), e sino al compimento del 18° anno di età di _1
Le spese per le ripetizioni private, per i libri di testo scolastici e per i dispositivi a sostegno della disabilità quali computer e software necessari a supportare lo studio di dopo il 18° compleanno di ove quest'ultimo o, per lui, la _1 _1 madre non riceva alcuna indennità e/o sussidio e/o aiuto economico pubblico che subentri all'indennità di frequenza, andranno divise al 50% tra i genitori, senza necessità di ulteriore accordo specifico.
5.4.2. Alla data del presente verbale si dichiara debitore verso la madre della cifra di Euro CP_2 CP_1
1.200,00 per contributi mensili di mantenimento inevasi (marzo, aprile, maggio, agosto, settembre ottobre 2024).
5.4.3. Il padre si dichiara debitore alla data del presente verbale della cifra di Euro 259,50 (518,90: 2) CP_2 per la quota parte di spettanza del 50% per le spese straordinarie per il figlio.
5.4.4. Di norma, sarà la signora ad affrontare gli esborsi ed il genitore che non ha affrontato direttamente la CP_1 spesa dovrà rimborsare all'altro la propria quota del 50% entro 10 giorni dall'esibizione della documentazione comprovante l'esborso.
6. Il padre si dichiara disponibile ad un maggior impegno economico in ragione delle eventuali future esigenze ed aspirazioni del figlio o cambiamenti di circostanze oggettive, da discutere in concreto al momento in cui si presentasse il caso _1
Pa specifico;
il padre si impegna, inoltre, a partecipare alle riunioni collegiali periodiche del ed ai Glo (Gruppo di Lavoro
Operativo per l'inclusione) convocati a inizio e fine di ogni anno scolastico ed ai progetti educativi per il figlio si _1 impegna a seguire il regime alimentare prescritto dal personale medico e sanitario e dai nutrizionisti per il figlio ed _1
a partecipare alle relative visite di controllo;
ove il padre abbia delle inderogabili esigenze lavorative che gli impediscono di partecipare alle riunioni collegiali ed alle visite di controllo, si adopererà per organizzare il differimento delle riunioni e delle visite o, ove ciò non sia possibile, per chiedere un colloquio di restituzione. Entrambi i genitori si impegnano a darsi reciproca notizia, con un preavviso di almeno due settimane, delle riunioni o delle visite fissate.
7. A fronte anche dell'intervenuto e perfezionato accollo concesso da avente ad oggetto il mutuo contratto Controparte_4 per la ristrutturazione della casa familiare, con conseguente liberazione del signor da ogni relativa obbligazione CP_2
Per_ (Accollo mutuo con atto del Notaio di Ponzano veneto (TV) prot. 11613 serie 1T registrato il 22.04.2024) i coniugi dichiarano di essere entrambi economicamente autosufficienti e, pertanto, che non sussistono i presupposti per prevedere un assegno di mantenimento di uno in favore dell'altro.
8. A fronte anche dell'intervenuto e perfezionato accollo concesso da avente ad oggetto il mutuo contratto Controparte_4 per la ristrutturazione della casa familiare, con conseguente liberazione del signor da ogni relativa obbligazione, i CP_2 coniugi dichiarano altresì di aver definito tutti i rapporti patrimoniali tra gli stessi intercorsi e, rinunciano pertanto a qualsiasi pretesa reciproca riconducibile a detti rapporti.
9. Spese del presente procedimento compensate.
- Ordina all'Ufficiale di Stato civile del Comune di VOLPAGO DEL NT (TV) di procedere all'annotazione della sentenza.
- Dà atto che i coniugi hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
- Spese di lite compensate tra le parti.
Così deciso in Treviso, nella Camera di Consiglio del 21/01/2025.
Il Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi
Il Giudice relatore dott.ssa Cristina Bandiera