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Sentenza 17 novembre 2025
Sentenza 17 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 17/11/2025, n. 10592 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 10592 |
| Data del deposito : | 17 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI OTTAVA SEZIONE CIVILE
VERBALE DI UDIENZA del 17/11/2025
PROC. N. 34546/2019 R.G.
Sono presenti l'avv. Carlo Formisano per parte attrice e l'avv. Domenico De RI in sostituzione dell'avv. Alberto De RI per la società convenuta, i quali discutono oralmente riportandosi al contenuto dei propri scritti difensivi e chiedono che la causa sia decisa.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, a tanto autorizzato dai difensori allontanatisi dall'aula di udienza, dà lettura in pubblica udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza che segue, la quale forma parte integrante del presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio ed ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 34546 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: responsabilità aquiliana, vertente
TRA , C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Carlo Formisano, presso il cui studio in Napoli alla via Scarlatti n. 126 ha eletto domicilio;
- ATTRICE -
CONTRO
P.IV , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IV_1 tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alberto CP_2
De RI, presso il cui studio in Napoli alla via M. Cervantes n. 52 ha eletto domicilio;
- CONVENUTA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha citato in Parte_1 giudizio la chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità CP_1 della predetta società in ordine ad un incidente verificatosi il 02.01.2019, alle ore 19:45 circa, riferendo che, mentre era intenta ad accedere all'interno dell'esercizio commerciale “Amato Point” sito in Napoli al largo Ferrandina n. 8, nel percorrere la piattaforma in metallo posta all'ingresso dello stesso, priva di dispositivi antiscivolo e di corrimano, con piano di appoggio completamente liscio, era scivolata rovinosamente al suolo riportando la frattura del collo chirurgico dell'omero sinistro, successivamente refertata presso l'Ospedale Cardarelli in Napoli, nel cui pronto soccorso si era recata dopo l'accaduto. Ha dedotto di aver riportato una invalidità permanente stimabile nella misura percentuale del 7-8%, successiva ad un periodo di
I.T.T. e di I.T.P.
Ritenuto che dell'accaduto fosse responsabile la società convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., ha rassegnato le conclusioni che seguono: “accogliere la domanda attorea, dichiarando la per le motivazioni di cui in premessa, unica ed esclusiva CP_1 responsabile dell'evento dannoso narrato in citazione e, per l'effetto: - condannare la CP_1
in p.l.r.p.t., al risarcimento delle lesioni personali prodotte all'istante, nella misura di €.
[...]
15.000,00 od in quella diversa che verrà determinata in corso di causa - anche in esito a C.T.U.
2 medica sulla persona della sig.ra , che sin d'ora si richiede -, con l'aggiunta degli Parte_1 interessi come per legge e della rivalutazione monetaria, comunque contenendo espressamente la domanda entro l'importo di €. 26.000,00. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A.”.
Si è costituita in giudizio la precisando che lo scivolo serviva a consentire CP_1 il carico e lo scarico delle merci e l'eventuale accesso ai supporti per disabili e contestando il nesso di causalità fra lo stato del bene in custodia ed il danno, giacché era stato il comportamento della danneggiata causa esclusiva del danno occorsole, non potendo invocarsi la responsabilità ex art. 2051 c.c. qualora la cosa in custodia sia conforme all'utilizzo normale ed alla sua natura e/o struttura e se il suo modo di essere sia noto al soggetto infortunato.
Ha, poi, contestato la quantificazione del danno operata unilateralmente dall'attrice ed ha concluso nei termini che seguono: “1. In punto an, accertare l'assenza di responsabilità ex art. 2051 c.c. della per la causa fortuita generatrice del danno CP_1 lamentato;
2. Per l'effetto rigettare le domande formulate dall'attrice nei confronti della convenuta perché infondate e non provate;
3. Condannare l'attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato per anticipo fattone”.
La causa è stata istruita con ammissione di prova testimoniale ed escussione di due testimoni di parte attrice, nonché con espletamento di una consulenza medica d'ufficio. Formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., con previsione di pagamento in favore dell'attrice, a titolo risarcitorio, dell'importo omnicomprensivo di € 15.000,00 oltre spese di lite;
rifiutata detta proposta, accettata da parte attrice, dalla società convenuta;
assegnata la causa alla scrivente, subentrata nella titolarità del ruolo istruttorio a partire dal 15/09/2025; in data odierna è stata discussa e decisa.
2. Va premesso, per una migliore comprensione della decisione, che la responsabilità invocata da parte attrice si fonda sul disposto dell'art. 2051 c.c., norma la quale stabilisce che ciascuno è responsabile dei danni causati dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il fortuito.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento univocamente affermato a partire dalla pronuncia delle sezioni unite n. 20943/22, afferma che la responsabilità del
3 custode sia una tipologia di responsabilità oggettiva la quale, quindi, prescinde dall'esame della colpa del danneggiato e dalla sua diligenza nel custodire e manutenere il bene. Tale impostazione teorica fa leva sulla differente prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c. (“salvo che provi il caso fortuito”) rispetto a quelle dell'art. 2053 c.c. (“salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”), dell'art. 2048 c.c. (“soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”), dell'art. 2050 c.c. (“se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”)
e dell'art. 2054 c.c. (“se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”).
In altri termini se nei casi delle differenti responsabilità speciali previste dal codice civile la prova liberatoria è incentrata sugli obblighi di diligenza del danneggiante - che può andare esente da responsabilità nel caso in cui provi di essersi attivato, ponendo in essere tutte le condotte da lui esigibili per evitare il danno o, nel caso di cui all'art. 2053 c.c., ovvero di crollo di un edificio, nel caso in cui dimostri che il danno non derivi dal modo di essere della struttura, la quale non sia diventata pericolosa per effetto di un difetto di costruzione e di manutenzione - nel caso in cui il danno derivi dal modo di essere di un bene, così come nella differente ipotesi di danni causati da un animale, la prova liberatoria può essere integrata solo dal fortuito, inteso come evento di portata eccezionale, non prevedibile, né alcun modo prevenibile dal custode.
La Corte di Cassazione ha, quindi, affermato, coerentemente con tale impostazione, che “Il caso fortuito (…) appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, primo comma, c.c.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode” (così Cass. 15447/2023).
Nel riparto dell'onere della prova, il danneggiato non è esonerato dall'onere di provare il nesso causale tra i beni in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. civ., ord. n. 5910 del 11.03.2011;
Cass. civ., sent. n. 7125 del 21.03.2013).
4 L'accertata mancanza della prova positiva dell'esistenza del nesso di causalità tra una caduta e lo stato della cosa in custodia, comporta, infatti, il rigetto della domanda, anche se qualificata come domanda ex art. 2051 c.c., posto che, anche facendo applicazione di tale norma, l'onere della prova dell'esistenza del nesso causale fra lo stato del bene in custodia ed il danno è a carico del danneggiato (cfr. Cass. civ., ord.
n. 11526 del 11.05.2017).
Una volta dimostrato il nesso di derivazione causale fra il bene in custodia ed il danno, il comportamento colposo del danneggiato, il quale non abbia prestato la dovuta attenzione nell'uso del bene, non può integrare fortuito ma potrà, al più, essere valorizzato per ritenere che vi sia stato un suo concorso nel causare il danno, ai sensi dell'art. 1227, I comma, c.c., con conseguente percentuale diminuzione della responsabilità risarcitoria a carico del custode del bene.
La mera disattenzione della vittima, costituendo condotta prevedibile, non può infatti essere ritenuta causa esclusiva del danno, tale da escludere la responsabilità del custode, giacché si ha fortuito nel solo caso in cui la condotta della vittima sia stata imprevedibile, ovvero eccezionale ed inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (cfr. Cass. civ., sent. n. 25837 del 31.10.2017; Cass. civ., sent. n. 4035 del 16.02.2021).
Nel graduare le colpe va rammentato che la natura della cosa rileva “nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale” (cfr., fra le tante, Cass. civ., ord. n. 12663 del 09.05.2024).
3. Tanto premesso in linea teorica e passando all'esame delle risultanze istruttorie, va rimarcato che la custodia del bene, ovvero della pedana metallica di accesso all'esercizio commerciale ad insegna “Amato Point” e raffigurata nelle fotografie prodotte da parte attrice, non è in contestazione.
Circa il motivo della caduta i testimoni di parte attrice ascoltati hanno dichiarato quanto segue: “Era il 2 Gennaio del 2019 mi trovavo in compagnia di quelli che all'epoca erano i miei suoceri, ci stavamo recando in un negozio a comprare il regalo che mi avevano
5 fatto, c'era anche il mio compagno dell'epoca IA CE si è fermata presso il punto CP_3 in Via Largo Ferrandina. IA CE è caduta sulla pedana che porta al negozio, CP_1 preciso che per entrare nel negozio era necessario salire su questa piattaforma che serva per lo scarico merci. (…) Ho visto che MI CE è scivolata, non ho constatato che ci fosse qualcosa sulla pedana tipo del liquido (…) IA CE abita in zona Riviera e si recava al punto CP_1 anche altre volte, in base alle offerte sui prodotti (…) ricordo che non pioveva. (…) la strada è illuminata normalmente c'è anche un palazzo accanto che ha un faro che illumina ulteriormente. (…) la piattaforma non ha il corrimano” (cfr. deposizione del testimone
, verbale di udienza del 03/11/2022) e “IA madre si è fermata Testimone_1 presso il punto per fare degli acquisti (…) per quanto ne so MI madre già conosceva il CP_1 negozio Per accedere bisognava camminare sopra una piattaforma che serve per lo scarico e carico merci. Noi ci siamo tenuto sui gradini distante. (…) Ho visto che noi madre scivolava, non ho visto se c'era del liquido o qualcosa sulla passerella. Non pioveva, l'ingresso del negozio era ben illuminato (…) per quanto ne so la pedana c'è sempre, e c'è ancora è l'unico accesso al negozio, la rampa occupa quasi totalmente l'ingresso” (cfr. deposizione del testimone verbale di udienza del 03/11/2022). Testimone_2
Le due deposizioni hanno, quindi, confermato il fatto storico indicato in citazione e sono pienamente concordanti nella ricostruzione dell'evento di danno, né si ravvisano contraddizioni ed inattendibilità del narrato.
Entrambi i testimoni, inoltre, hanno confermato le lesioni al lato sinistro del corpo ed ulteriore riscontro del nesso causale fra la caduta e le lesioni lo si trae dal certificato di
P.S. dell'Ospedale Cardarelli, dove l'attrice giunse alle ore 20:51 del 02/01/2019, ovvero a distanza di tempo ravvicinata rispetto all'accaduto, riferendo di essere caduta in serata.
Il C.T.U. dott. in merito al nesso di causalità e dei danni riportati Persona_1 dall'attrice, ha infine ritenuto che “la riferita dinamica dell'incidente soddisfa esaustivamente i criteri tecnico-biologici del nesso di causalità materiale tra evento e il trauma riportato. Pertanto, a seguito dei fatti occorsi in data 02.01.2019, la sig.ra , Parte_1 riportava, in dipendenza diretta ed immediata dell'evento, trauma della spalla sinistra con frattura del collo chirurgico e del trochite omerale”.
Tali essendo le risultanze delle prove acquisite, ritiene la scrivente che sia stata provata la derivazione causale fra il particolare stato del bene in custodia ed il danno.
6 La piattaforma sulla quale scivolò l'attrice era, infatti, inclinata, quasi integralmente occupante il varco della porta di ingresso dell'attività commerciale (come si evince dalle fotografie prodotte da parte attrice) ed inidonea al transito pedonale in condizioni di sicurezza, giacché priva di corrimano laterali. La sua funzione, del resto, come dedotto dalla difesa di parte convenuta, era quella di consentire il carico e lo scarico delle merci, non già il transito pedonale che, invece, era praticato sulla stessa, né poteva essere evitato, come riferito dai testimoni e come evincibile dalle fotografie prodotte.
La pedana si è perciò posta con nesso di derivazione causale con la caduta che, infatti, non si sarebbe avuta se non ci fosse stato lo scivolo metallico che occorreva percorrere per entrare nel negozio, posto in appoggio sui sottostanti gradini di accesso al negozio.
Nella graduazione delle colpe, rilevato che lo scivolamento sulla piattaforma fu imputabile all'incedere della medesima danneggiata e considerato, altresì, che lo stato dei luoghi era a lei ben noto, che la pedana era sempre sul posto, che il giorno della caduta era asciutta, poiché non pioveva, e che era, altresì, perfettamente illuminata, deve attribuirsi efficacia causale maggioritaria, nella misura del 60%, al comportamento dell'attrice nella produzione del danno, e nella misura minoritaria del
40% a carico della società convenuta, che aveva apposto uno scivolo in metallo inclinato e privo di corrimano all'ingresso del negozio il quale, per la sua particolare conformazione, agevolò lo scivolamento e la caduta a terra senza possibilità di appiglio per contenere gli effetti della caduta.
4. Tanto premesso in ordine alla graduazione delle responsabilità e passando alla quantificazione del danno, si recepiscono integralmente le conclusioni formulate dal consulente d'ufficio dott. nella relazione peritale del 19/03/2025, in Persona_1 cui, ritenuta sussistente compatibilità tra la dinamica dell'evento lesivo e le lesioni riscontrate, ha stimato il danno biologico permanente riportato per “trauma della spalla sinistra con frattura del collo chirurgico e del trochite omerale” nella misura percentuale del 6%, successivo ad un periodo I.T.T. di 30 giorni;
di I.T.P. al 75% di 60 giorni, di
I.T.P. al 50% di giorni 60 e di I.T.P. al 25% di altri giorni 60, necessari alla completa stabilizzazione clinica dei postumi riportati dopo periodo di fisioterapia.
7 Pertanto, in sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno fisico subito dall'attrice può liquidarsi in via di equità sotto il profilo del c.d. danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto.
Ai fini della quantificazione di tale danno, pur trattandosi di lesioni micropermanenti, vanno utilizzate le Tabelle di Milano costituendo per il giudicante preciso riferimento, esulando dalla fattispecie in esame l'applicabilità della previsione di cui all'art. 139 cod. ass. priv., norma eccezionale non passibile di estensione analogica.
Pertanto, in sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno fisico subito dall'attrice può liquidarsi in via di equità sotto il profilo del c.d. danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto.
L'entità del risarcimento, quindi, come già rilevato, deve tenere conto anche dell'eventuale danno morale subito in conseguenza del sinistro (cfr. Cass. civ., sent. n.
11701 del 20.05.2009) - da intendersi quale ristoro delle conseguenze delle lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” - ed altresì delle ripercussioni che lesioni possano avere avuto sulla vita di relazione dell'infortunata, senza che possa pervenirsi ad una autonoma liquidazione del danno morale ed esistenziale, quali autonome voci di danno (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 del 11.11.2008).
Ciò posto, occorrerà fare riferimento ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti con le tabelle del Tribunale di Milano del 2024, i quali costituiscono criterio di riferimento cui parametrare la liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr Cass. civ., sent. n. 12408 del 07.06.2011; conforme Cass. civ., sent. n. 28290 del 22.12.2011; Cass. civ., sent. n. 20895 del
15.10.2015; Cass. civ., sent. n. 9950 del 20.04.2017, secondo cui “il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha
l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard”).
In applicazione dei criteri della predetta Tabella, tenendo conto dell'età della danneggiata al momento dell'incidente (67 anni) deve essere riconosciuto l'importo di € 7.701,00 per l'invalidità permanente nella misura del 6%, quello di € 2.700,00 per i 30 giorni di invalidità temporanea totale, quello di € 3.600,00 per i 60 giorni di
8 invalidità temporanea parziale al 75%, quello di € 2.700,00 per i 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e quello di € 1.350,00 per i 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, per un totale di € 10.350,00 dovuti per il periodo di invalidità temporanea complessivamente subito ed € 18.051,00 a titolo di danno non patrimoniale complessivamente subito.
Nella liquidazione del danno da invalidità temporanea si è proceduto alla liquidazione del danno calcolando il valore di € 90,00 quale punto base per l'invalidità temporanea totale, al netto dell'incremento per la sofferenza morale, mantenendosi su livelli prossimi a quelli minimi della forbice prevista in tabella, data la mancanza di prova di ricoveri ospedalieri e di interventi chirurgici e/o di trattamenti terapeutici particolarmente invasivi, i quali avrebbero potuto giustificare una maggiorazione del danno liquidabile, ma non potendo attestarsi sul valore minimo indicato in tabella di
€ 84,00 per ciascun giorno di invalidità temporanea dato il lungo periodo resosi necessario per la riabilitazione.
Va, a questo punto, rimarcato, circa il danno morale ed esistenziale, che le Tabelle applicate prevedono la possibilità di aumentare la somma equitativamente determinata a titolo di danno morale, da intendersi quale componente aggiuntiva rispetto al danno biologico/relazionale strettamente inteso, facente parte del danno non patrimoniale liquidabile, il quale può essere personalizzato in aumento a seconda delle particolari ripercussioni concrete che le lesioni abbiano avuto sulle abitudini di vita del danneggiato.
Il danno non patrimoniale copre, infatti, ogni pregiudizio di carattere non economico conseguente all'altrui fatto illecito, sia sotto il profilo del patema d'animo e della sofferenza soggettiva, che dal punto di vista dell'alterazione delle abitudini di vita, senza che possa essere liquidato il danno esistenziale come danno autonomo e distinto
(cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 del 11.11.2008 la quale afferma che “non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di 'danno esistenziale', inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
ove nel 'danno
9 esistenziale' si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 cod. civ.”).
Nell'evoluzione giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire e precisare che la componente relazionale del danno rientra nella più ampia componente del danno biologico, sussistendo dicotoMI fra quest'ultimo, il quale inerisce alle lesioni fisiche e, quindi, alle ripercussioni che il danno ha sulle attività dinamico-relazionali del soggetto danneggiato, rispetto alla differente ed autonoma valutazione da compiersi “con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto” (cfr. Cass. civ., ord. n. 20795 del
20.08.2018; in termini, per la definizione del danno biologico come danno dinamico- relazionale Cass. civ., ord. n. 7513 del 2018).
Entrambe le suddette voci di danno devono essere liquidate, purché allegate e provate.
Infatti “il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato 'in re ipsa', ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art.
2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico” (Cass. civ. ord. n.
28742 del 09.11.2018).
Nel caso in esame, non vi è stata specifica e prova di un danno esistenziale, rimarcandosi che il danno esistenziale consiste “non già nella mera perdita delle abitudini
e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita” (Cass. sent. n. 16992 del 20.08.2015).
Con riferimento al danno morale soggettivo, esso si considera provato quando il fatto illecito sia idoneo a causare un turbamento interiore dell'animo, uno stato di frustrazione ed impotenza.
10 Per la prova del danno morale, inteso come sofferenza interiore, “non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza”
“tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (cfr Cass. civ., 25164 del 10.11.2020).
Nella fattispecie è però mancata qualsivoglia allegazione in ordine alle ripercussioni che le lesioni hanno avuto in termini di afflizione fisica e psicologica, rimarcandosi che, sebbene in linea teorica non sia inibito al giudice, anche nel caso di lesioni cosiddette “micropermanenti”, comportanti una lesione permanente stimabile in misura percentuale inferiore o pari al 9%, riconoscere altresì il danno morale, per la sua liquidazione occorre che vi sia precisa allegazione delle ripercussioni, in termini di sofferenza, delle lesioni (Cass. civ., sent. n. 339 del 13.01.2016 secondo cui il danno morale va liquidato tenendo “conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento”).
Nel caso in esame non è quindi dovuta alcuna maggiorazione risarcitoria a titolo di danno morale.
Al danno non patrimoniale deve essere aggiunto l'ulteriore importo di € 1.091,75, pari alle spese mediche documentate e riconosciute congrue dal C.T.U.
L'importo complessivamente liquidabile a titolo di danno non patrimoniale ammonta, quindi, ad € 19.142,75. Il 40% di detto importo, pari ad € 7.657,10, deve essere liquidato da parte convenuta in favore di parte attrice a titolo risarcitorio.
La somma liquidata a titolo di risarcimento del danno è soggetta al cumulo di interessi e rivalutazione in quanto, vertendosi in tema di risarcimento danni da sinistro stradale e, quindi, di debito di valore, occorre riconoscere il danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (cfr. Cass. civ., sent. n. 1712 del 17.02.1995).
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto sussistente soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data
11 dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla
Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art.
1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
In applicazione dei suddetti calcoli, la somma dovuta all'attrice ammonta ad €
8.500,59, considerando che il credito risarcitorio, devalutato alla data del 02.01.2019, ammonta ad € 6.445,37 e dato che, sullo stesso, vanno riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza, per il complessivo ammontare di € 2.055,22, di cui € 843,49 per interessi sulla somma annualmente rivalutata ed € 1.211,73 per rivalutazione.
Sul credito complessivo maturato a titolo risarcitorio, così determinato, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi, sono, quindi, dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto processuale fra parte attrice e la società convenuta, applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione fino ad € 26.000,00, applicabile dato il valore della domanda, così come accolta, e riconoscendo i compensi in misura inferiore a quella media, dato il parziale accoglimento della domanda e data l'assenza di difese complesse, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con distrazione in favore del difensore costituito, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. nelle note conclusionali.
Parte attrice ha, altresì, diritto al rimborso di quanto pagato a titolo di contributo unificato, una volta provato il versamento di detto importo, in quanto “in tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del d.P.R. n.
12 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell'obbligazione” (cfr Cass. civ., sent. n. 18529 del 10.07.2019; in termini Cass. civ., sent. n. 38943 del 07.12.2021).
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 17.07.2025 (cfr. Cass. civ., sent. n.
28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, ottava sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 34546/2019 R.G.A.C., pendente tra contro la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra domanda ed CP_1 eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 dichiarato il concorso causale, nella misura del 40%, della nella CP_1 produzione del danno, condanna la in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, a pagare in favore di , a titolo risarcimento di tutti i danni Parte_1 subiti, la somma di € 8.500,59, oltre interessi al tasso legale dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo;
b) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare CP_1 in favore di le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 27,00 per Parte_1 spese vive e in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Carlo ForMIno ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
c) pone definitivamente le spese di C.T.U., già liquidate in istruttoria, a carico della
CP_1
Napoli, 17 novembre 2025
Il giudice
Roberta De Luca
13
VERBALE DI UDIENZA del 17/11/2025
PROC. N. 34546/2019 R.G.
Sono presenti l'avv. Carlo Formisano per parte attrice e l'avv. Domenico De RI in sostituzione dell'avv. Alberto De RI per la società convenuta, i quali discutono oralmente riportandosi al contenuto dei propri scritti difensivi e chiedono che la causa sia decisa.
Il giudice si ritira in camera di consiglio.
Il giudice, all'esito della camera di consiglio, a tanto autorizzato dai difensori allontanatisi dall'aula di udienza, dà lettura in pubblica udienza del dispositivo e della contestuale motivazione della sentenza che segue, la quale forma parte integrante del presente verbale.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in composizione monocratica, nella persona della dott.ssa
Roberta De Luca, ha pronunciato, all'esito della camera di consiglio ed ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 34546 del Ruolo Generale per gli Affari Contenziosi dell'anno 2019, avente ad oggetto: responsabilità aquiliana, vertente
TRA , C.F. , rappresentata e difesa, giusta procura Parte_1 C.F._1 in atti, dall'avv. Carlo Formisano, presso il cui studio in Napoli alla via Scarlatti n. 126 ha eletto domicilio;
- ATTRICE -
CONTRO
P.IV , in persona del legale rappresentante pro CP_1 P.IV_1 tempore , rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avv. Alberto CP_2
De RI, presso il cui studio in Napoli alla via M. Cervantes n. 52 ha eletto domicilio;
- CONVENUTA -
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio ha citato in Parte_1 giudizio la chiedendo che fosse accertata e dichiarata la responsabilità CP_1 della predetta società in ordine ad un incidente verificatosi il 02.01.2019, alle ore 19:45 circa, riferendo che, mentre era intenta ad accedere all'interno dell'esercizio commerciale “Amato Point” sito in Napoli al largo Ferrandina n. 8, nel percorrere la piattaforma in metallo posta all'ingresso dello stesso, priva di dispositivi antiscivolo e di corrimano, con piano di appoggio completamente liscio, era scivolata rovinosamente al suolo riportando la frattura del collo chirurgico dell'omero sinistro, successivamente refertata presso l'Ospedale Cardarelli in Napoli, nel cui pronto soccorso si era recata dopo l'accaduto. Ha dedotto di aver riportato una invalidità permanente stimabile nella misura percentuale del 7-8%, successiva ad un periodo di
I.T.T. e di I.T.P.
Ritenuto che dell'accaduto fosse responsabile la società convenuta ai sensi dell'art. 2051 c.c., ha rassegnato le conclusioni che seguono: “accogliere la domanda attorea, dichiarando la per le motivazioni di cui in premessa, unica ed esclusiva CP_1 responsabile dell'evento dannoso narrato in citazione e, per l'effetto: - condannare la CP_1
in p.l.r.p.t., al risarcimento delle lesioni personali prodotte all'istante, nella misura di €.
[...]
15.000,00 od in quella diversa che verrà determinata in corso di causa - anche in esito a C.T.U.
2 medica sulla persona della sig.ra , che sin d'ora si richiede -, con l'aggiunta degli Parte_1 interessi come per legge e della rivalutazione monetaria, comunque contenendo espressamente la domanda entro l'importo di €. 26.000,00. Il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre I.V.A. e C.P.A.”.
Si è costituita in giudizio la precisando che lo scivolo serviva a consentire CP_1 il carico e lo scarico delle merci e l'eventuale accesso ai supporti per disabili e contestando il nesso di causalità fra lo stato del bene in custodia ed il danno, giacché era stato il comportamento della danneggiata causa esclusiva del danno occorsole, non potendo invocarsi la responsabilità ex art. 2051 c.c. qualora la cosa in custodia sia conforme all'utilizzo normale ed alla sua natura e/o struttura e se il suo modo di essere sia noto al soggetto infortunato.
Ha, poi, contestato la quantificazione del danno operata unilateralmente dall'attrice ed ha concluso nei termini che seguono: “1. In punto an, accertare l'assenza di responsabilità ex art. 2051 c.c. della per la causa fortuita generatrice del danno CP_1 lamentato;
2. Per l'effetto rigettare le domande formulate dall'attrice nei confronti della convenuta perché infondate e non provate;
3. Condannare l'attrice al pagamento delle spese, diritti ed onorario del giudizio, con attribuzione al sottoscritto avvocato per anticipo fattone”.
La causa è stata istruita con ammissione di prova testimoniale ed escussione di due testimoni di parte attrice, nonché con espletamento di una consulenza medica d'ufficio. Formulata proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185 bis c.p.c., con previsione di pagamento in favore dell'attrice, a titolo risarcitorio, dell'importo omnicomprensivo di € 15.000,00 oltre spese di lite;
rifiutata detta proposta, accettata da parte attrice, dalla società convenuta;
assegnata la causa alla scrivente, subentrata nella titolarità del ruolo istruttorio a partire dal 15/09/2025; in data odierna è stata discussa e decisa.
2. Va premesso, per una migliore comprensione della decisione, che la responsabilità invocata da parte attrice si fonda sul disposto dell'art. 2051 c.c., norma la quale stabilisce che ciascuno è responsabile dei danni causati dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il fortuito.
La giurisprudenza di legittimità, con orientamento univocamente affermato a partire dalla pronuncia delle sezioni unite n. 20943/22, afferma che la responsabilità del
3 custode sia una tipologia di responsabilità oggettiva la quale, quindi, prescinde dall'esame della colpa del danneggiato e dalla sua diligenza nel custodire e manutenere il bene. Tale impostazione teorica fa leva sulla differente prova liberatoria richiesta dall'art. 2051 c.c. (“salvo che provi il caso fortuito”) rispetto a quelle dell'art. 2053 c.c. (“salvo che provi che questa non è dovuta a difetto di manutenzione o a vizio di costruzione”), dell'art. 2048 c.c. (“soltanto se provano di non aver potuto impedire il fatto”), dell'art. 2050 c.c. (“se non prova di avere adottato tutte le misure idonee a evitare il danno”)
e dell'art. 2054 c.c. (“se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”).
In altri termini se nei casi delle differenti responsabilità speciali previste dal codice civile la prova liberatoria è incentrata sugli obblighi di diligenza del danneggiante - che può andare esente da responsabilità nel caso in cui provi di essersi attivato, ponendo in essere tutte le condotte da lui esigibili per evitare il danno o, nel caso di cui all'art. 2053 c.c., ovvero di crollo di un edificio, nel caso in cui dimostri che il danno non derivi dal modo di essere della struttura, la quale non sia diventata pericolosa per effetto di un difetto di costruzione e di manutenzione - nel caso in cui il danno derivi dal modo di essere di un bene, così come nella differente ipotesi di danni causati da un animale, la prova liberatoria può essere integrata solo dal fortuito, inteso come evento di portata eccezionale, non prevedibile, né alcun modo prevenibile dal custode.
La Corte di Cassazione ha, quindi, affermato, coerentemente con tale impostazione, che “Il caso fortuito (…) appartiene alla categoria dei fatti giuridici e si pone in relazione causale diretta, immediata ed esclusiva con la res, senza intermediazione di alcun elemento soggettivo;
mentre la condotta del terzo e la condotta del danneggiato rilevano come atto giuridico caratterizzato dalla colpa (art. 1227, primo comma, c.c.), con rilevanza causale esclusiva o concorrente (sul concorso tra causa umana e causa naturale, Cass. n. 21619/2007), intesa, nella specie, come caratterizzazione di una condotta oggettivamente imprevedibile ed oggettivamente imprevenibile da parte del custode” (così Cass. 15447/2023).
Nel riparto dell'onere della prova, il danneggiato non è esonerato dall'onere di provare il nesso causale tra i beni in custodia ed il danno, ossia di dimostrare che l'evento si sia prodotto come conseguenza normale della particolare condizione, potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (cfr. Cass. civ., ord. n. 5910 del 11.03.2011;
Cass. civ., sent. n. 7125 del 21.03.2013).
4 L'accertata mancanza della prova positiva dell'esistenza del nesso di causalità tra una caduta e lo stato della cosa in custodia, comporta, infatti, il rigetto della domanda, anche se qualificata come domanda ex art. 2051 c.c., posto che, anche facendo applicazione di tale norma, l'onere della prova dell'esistenza del nesso causale fra lo stato del bene in custodia ed il danno è a carico del danneggiato (cfr. Cass. civ., ord.
n. 11526 del 11.05.2017).
Una volta dimostrato il nesso di derivazione causale fra il bene in custodia ed il danno, il comportamento colposo del danneggiato, il quale non abbia prestato la dovuta attenzione nell'uso del bene, non può integrare fortuito ma potrà, al più, essere valorizzato per ritenere che vi sia stato un suo concorso nel causare il danno, ai sensi dell'art. 1227, I comma, c.c., con conseguente percentuale diminuzione della responsabilità risarcitoria a carico del custode del bene.
La mera disattenzione della vittima, costituendo condotta prevedibile, non può infatti essere ritenuta causa esclusiva del danno, tale da escludere la responsabilità del custode, giacché si ha fortuito nel solo caso in cui la condotta della vittima sia stata imprevedibile, ovvero eccezionale ed inconsueta, mai avvenuta prima, inattesa da una persona sensata (cfr. Cass. civ., sent. n. 25837 del 31.10.2017; Cass. civ., sent. n. 4035 del 16.02.2021).
Nel graduare le colpe va rammentato che la natura della cosa rileva “nel senso che tanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo è suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più il comportamento imprudente di quest'ultimo deve considerarsi incidente nel dinamismo causale” (cfr., fra le tante, Cass. civ., ord. n. 12663 del 09.05.2024).
3. Tanto premesso in linea teorica e passando all'esame delle risultanze istruttorie, va rimarcato che la custodia del bene, ovvero della pedana metallica di accesso all'esercizio commerciale ad insegna “Amato Point” e raffigurata nelle fotografie prodotte da parte attrice, non è in contestazione.
Circa il motivo della caduta i testimoni di parte attrice ascoltati hanno dichiarato quanto segue: “Era il 2 Gennaio del 2019 mi trovavo in compagnia di quelli che all'epoca erano i miei suoceri, ci stavamo recando in un negozio a comprare il regalo che mi avevano
5 fatto, c'era anche il mio compagno dell'epoca IA CE si è fermata presso il punto CP_3 in Via Largo Ferrandina. IA CE è caduta sulla pedana che porta al negozio, CP_1 preciso che per entrare nel negozio era necessario salire su questa piattaforma che serva per lo scarico merci. (…) Ho visto che MI CE è scivolata, non ho constatato che ci fosse qualcosa sulla pedana tipo del liquido (…) IA CE abita in zona Riviera e si recava al punto CP_1 anche altre volte, in base alle offerte sui prodotti (…) ricordo che non pioveva. (…) la strada è illuminata normalmente c'è anche un palazzo accanto che ha un faro che illumina ulteriormente. (…) la piattaforma non ha il corrimano” (cfr. deposizione del testimone
, verbale di udienza del 03/11/2022) e “IA madre si è fermata Testimone_1 presso il punto per fare degli acquisti (…) per quanto ne so MI madre già conosceva il CP_1 negozio Per accedere bisognava camminare sopra una piattaforma che serve per lo scarico e carico merci. Noi ci siamo tenuto sui gradini distante. (…) Ho visto che noi madre scivolava, non ho visto se c'era del liquido o qualcosa sulla passerella. Non pioveva, l'ingresso del negozio era ben illuminato (…) per quanto ne so la pedana c'è sempre, e c'è ancora è l'unico accesso al negozio, la rampa occupa quasi totalmente l'ingresso” (cfr. deposizione del testimone verbale di udienza del 03/11/2022). Testimone_2
Le due deposizioni hanno, quindi, confermato il fatto storico indicato in citazione e sono pienamente concordanti nella ricostruzione dell'evento di danno, né si ravvisano contraddizioni ed inattendibilità del narrato.
Entrambi i testimoni, inoltre, hanno confermato le lesioni al lato sinistro del corpo ed ulteriore riscontro del nesso causale fra la caduta e le lesioni lo si trae dal certificato di
P.S. dell'Ospedale Cardarelli, dove l'attrice giunse alle ore 20:51 del 02/01/2019, ovvero a distanza di tempo ravvicinata rispetto all'accaduto, riferendo di essere caduta in serata.
Il C.T.U. dott. in merito al nesso di causalità e dei danni riportati Persona_1 dall'attrice, ha infine ritenuto che “la riferita dinamica dell'incidente soddisfa esaustivamente i criteri tecnico-biologici del nesso di causalità materiale tra evento e il trauma riportato. Pertanto, a seguito dei fatti occorsi in data 02.01.2019, la sig.ra , Parte_1 riportava, in dipendenza diretta ed immediata dell'evento, trauma della spalla sinistra con frattura del collo chirurgico e del trochite omerale”.
Tali essendo le risultanze delle prove acquisite, ritiene la scrivente che sia stata provata la derivazione causale fra il particolare stato del bene in custodia ed il danno.
6 La piattaforma sulla quale scivolò l'attrice era, infatti, inclinata, quasi integralmente occupante il varco della porta di ingresso dell'attività commerciale (come si evince dalle fotografie prodotte da parte attrice) ed inidonea al transito pedonale in condizioni di sicurezza, giacché priva di corrimano laterali. La sua funzione, del resto, come dedotto dalla difesa di parte convenuta, era quella di consentire il carico e lo scarico delle merci, non già il transito pedonale che, invece, era praticato sulla stessa, né poteva essere evitato, come riferito dai testimoni e come evincibile dalle fotografie prodotte.
La pedana si è perciò posta con nesso di derivazione causale con la caduta che, infatti, non si sarebbe avuta se non ci fosse stato lo scivolo metallico che occorreva percorrere per entrare nel negozio, posto in appoggio sui sottostanti gradini di accesso al negozio.
Nella graduazione delle colpe, rilevato che lo scivolamento sulla piattaforma fu imputabile all'incedere della medesima danneggiata e considerato, altresì, che lo stato dei luoghi era a lei ben noto, che la pedana era sempre sul posto, che il giorno della caduta era asciutta, poiché non pioveva, e che era, altresì, perfettamente illuminata, deve attribuirsi efficacia causale maggioritaria, nella misura del 60%, al comportamento dell'attrice nella produzione del danno, e nella misura minoritaria del
40% a carico della società convenuta, che aveva apposto uno scivolo in metallo inclinato e privo di corrimano all'ingresso del negozio il quale, per la sua particolare conformazione, agevolò lo scivolamento e la caduta a terra senza possibilità di appiglio per contenere gli effetti della caduta.
4. Tanto premesso in ordine alla graduazione delle responsabilità e passando alla quantificazione del danno, si recepiscono integralmente le conclusioni formulate dal consulente d'ufficio dott. nella relazione peritale del 19/03/2025, in Persona_1 cui, ritenuta sussistente compatibilità tra la dinamica dell'evento lesivo e le lesioni riscontrate, ha stimato il danno biologico permanente riportato per “trauma della spalla sinistra con frattura del collo chirurgico e del trochite omerale” nella misura percentuale del 6%, successivo ad un periodo I.T.T. di 30 giorni;
di I.T.P. al 75% di 60 giorni, di
I.T.P. al 50% di giorni 60 e di I.T.P. al 25% di altri giorni 60, necessari alla completa stabilizzazione clinica dei postumi riportati dopo periodo di fisioterapia.
7 Pertanto, in sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno fisico subito dall'attrice può liquidarsi in via di equità sotto il profilo del c.d. danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto.
Ai fini della quantificazione di tale danno, pur trattandosi di lesioni micropermanenti, vanno utilizzate le Tabelle di Milano costituendo per il giudicante preciso riferimento, esulando dalla fattispecie in esame l'applicabilità della previsione di cui all'art. 139 cod. ass. priv., norma eccezionale non passibile di estensione analogica.
Pertanto, in sintonia con il consolidato orientamento giurisprudenziale, il danno fisico subito dall'attrice può liquidarsi in via di equità sotto il profilo del c.d. danno biologico, quale lesione dell'integrità psico-fisica del soggetto.
L'entità del risarcimento, quindi, come già rilevato, deve tenere conto anche dell'eventuale danno morale subito in conseguenza del sinistro (cfr. Cass. civ., sent. n.
11701 del 20.05.2009) - da intendersi quale ristoro delle conseguenze delle lesioni in termini di “dolore” e “sofferenza soggettiva” - ed altresì delle ripercussioni che lesioni possano avere avuto sulla vita di relazione dell'infortunata, senza che possa pervenirsi ad una autonoma liquidazione del danno morale ed esistenziale, quali autonome voci di danno (cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 del 11.11.2008).
Ciò posto, occorrerà fare riferimento ai criteri di liquidazione del danno non patrimoniale stabiliti con le tabelle del Tribunale di Milano del 2024, i quali costituiscono criterio di riferimento cui parametrare la liquidazione equitativa del danno ai sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. (cfr Cass. civ., sent. n. 12408 del 07.06.2011; conforme Cass. civ., sent. n. 28290 del 22.12.2011; Cass. civ., sent. n. 20895 del
15.10.2015; Cass. civ., sent. n. 9950 del 20.04.2017, secondo cui “il danno alla salute, temporaneo o permanente, in assenza di criteri legali va liquidato in base alle cosiddette tabelle diffuse del tribunale di Milano, salvo che il caso concreto presenti specificità, che il giudice ha
l'onere di rilevare, accertare ed esporre in motivazione, tali da consigliare o imporre lo scostamento dai valori standard”).
In applicazione dei criteri della predetta Tabella, tenendo conto dell'età della danneggiata al momento dell'incidente (67 anni) deve essere riconosciuto l'importo di € 7.701,00 per l'invalidità permanente nella misura del 6%, quello di € 2.700,00 per i 30 giorni di invalidità temporanea totale, quello di € 3.600,00 per i 60 giorni di
8 invalidità temporanea parziale al 75%, quello di € 2.700,00 per i 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50% e quello di € 1.350,00 per i 60 giorni di invalidità temporanea parziale al 50%, per un totale di € 10.350,00 dovuti per il periodo di invalidità temporanea complessivamente subito ed € 18.051,00 a titolo di danno non patrimoniale complessivamente subito.
Nella liquidazione del danno da invalidità temporanea si è proceduto alla liquidazione del danno calcolando il valore di € 90,00 quale punto base per l'invalidità temporanea totale, al netto dell'incremento per la sofferenza morale, mantenendosi su livelli prossimi a quelli minimi della forbice prevista in tabella, data la mancanza di prova di ricoveri ospedalieri e di interventi chirurgici e/o di trattamenti terapeutici particolarmente invasivi, i quali avrebbero potuto giustificare una maggiorazione del danno liquidabile, ma non potendo attestarsi sul valore minimo indicato in tabella di
€ 84,00 per ciascun giorno di invalidità temporanea dato il lungo periodo resosi necessario per la riabilitazione.
Va, a questo punto, rimarcato, circa il danno morale ed esistenziale, che le Tabelle applicate prevedono la possibilità di aumentare la somma equitativamente determinata a titolo di danno morale, da intendersi quale componente aggiuntiva rispetto al danno biologico/relazionale strettamente inteso, facente parte del danno non patrimoniale liquidabile, il quale può essere personalizzato in aumento a seconda delle particolari ripercussioni concrete che le lesioni abbiano avuto sulle abitudini di vita del danneggiato.
Il danno non patrimoniale copre, infatti, ogni pregiudizio di carattere non economico conseguente all'altrui fatto illecito, sia sotto il profilo del patema d'animo e della sofferenza soggettiva, che dal punto di vista dell'alterazione delle abitudini di vita, senza che possa essere liquidato il danno esistenziale come danno autonomo e distinto
(cfr. Cass. civ., SS. UU., sent. n. 26972 del 11.11.2008 la quale afferma che “non è ammissibile nel nostro ordinamento l'autonoma categoria di 'danno esistenziale', inteso quale pregiudizio alle attività non remunerative della persona, atteso che: ove in essa si ricomprendano i pregiudizi scaturenti dalla lesione di interessi della persona di rango costituzionale, ovvero derivanti da fatti-reato, essi sono già risarcibili ai sensi dell'art. 2059 cod. civ., interpretato in modo conforme a Costituzione, con la conseguenza che la liquidazione di una ulteriore posta di danno comporterebbe una duplicazione risarcitoria;
ove nel 'danno
9 esistenziale' si intendesse includere pregiudizi non lesivi di diritti inviolabili della persona, tale categoria sarebbe del tutto illegittima, posto che simili pregiudizi sono irrisarcibili, in virtù del divieto di cui all'art. 2059 cod. civ.”).
Nell'evoluzione giurisprudenziale la Corte di Cassazione ha avuto modo di chiarire e precisare che la componente relazionale del danno rientra nella più ampia componente del danno biologico, sussistendo dicotoMI fra quest'ultimo, il quale inerisce alle lesioni fisiche e, quindi, alle ripercussioni che il danno ha sulle attività dinamico-relazionali del soggetto danneggiato, rispetto alla differente ed autonoma valutazione da compiersi “con riferimento alla sofferenza interiore patita dal soggetto, posto che la fenomenologia del pregiudizio non patrimoniale comprende tanto l'aspetto interiore del danno sofferto (danno morale sub specie di dolore, vergogna, disistima di sé, paura, disperazione), quanto quello dinamico-relazionale, coincidente con la modificazione peggiorativa delle relazioni di vita esterne del soggetto” (cfr. Cass. civ., ord. n. 20795 del
20.08.2018; in termini, per la definizione del danno biologico come danno dinamico- relazionale Cass. civ., ord. n. 7513 del 2018).
Entrambe le suddette voci di danno devono essere liquidate, purché allegate e provate.
Infatti “il danno non patrimoniale, con particolare riferimento a quello cd. esistenziale, non può essere considerato 'in re ipsa', ma deve essere provato secondo la regola generale dell'art.
2697 c.c., dovendo consistere nel radicale cambiamento di vita, nell'alterazione della personalità e nello sconvolgimento dell'esistenza del soggetto. Ne consegue che la relativa allegazione deve essere circostanziata e riferirsi a fatti specifici e precisi, non potendo risolversi in mere enunciazioni di carattere generico, astratto, eventuale ed ipotetico” (Cass. civ. ord. n.
28742 del 09.11.2018).
Nel caso in esame, non vi è stata specifica e prova di un danno esistenziale, rimarcandosi che il danno esistenziale consiste “non già nella mera perdita delle abitudini
e dei riti propri della quotidianità, bensì nello sconvolgimento dell'esistenza, rivelato da fondamentali e radicali cambiamenti dello stile di vita” (Cass. sent. n. 16992 del 20.08.2015).
Con riferimento al danno morale soggettivo, esso si considera provato quando il fatto illecito sia idoneo a causare un turbamento interiore dell'animo, uno stato di frustrazione ed impotenza.
10 Per la prova del danno morale, inteso come sofferenza interiore, “non si ravvisano ostacoli sistematici al ricorso al ragionamento probatorio fondato sulla massima di esperienza”
“tale strumento di giudizio consente di evitare che la parte si veda costretta, nell'impossibilità di provare il pregiudizio dell'essere, ovvero della condizione di afflizione fisica e psicologica in cui si è venuta a trovare in seguito alla lesione subita, ad articolare estenuanti capitoli di prova relativi al significativo mutamento di stati d'animo interiori da cui possa inferirsi la dimostrazione del pregiudizio patito” (cfr Cass. civ., 25164 del 10.11.2020).
Nella fattispecie è però mancata qualsivoglia allegazione in ordine alle ripercussioni che le lesioni hanno avuto in termini di afflizione fisica e psicologica, rimarcandosi che, sebbene in linea teorica non sia inibito al giudice, anche nel caso di lesioni cosiddette “micropermanenti”, comportanti una lesione permanente stimabile in misura percentuale inferiore o pari al 9%, riconoscere altresì il danno morale, per la sua liquidazione occorre che vi sia precisa allegazione delle ripercussioni, in termini di sofferenza, delle lesioni (Cass. civ., sent. n. 339 del 13.01.2016 secondo cui il danno morale va liquidato tenendo “conto della lesione in concreto subita, non sussistendo alcuna automaticità parametrata al danno biologico, e il danneggiato è onerato dell'allegazione e della prova, eventualmente anche a mezzo di presunzioni, delle circostanze utili ad apprezzare la concreta incidenza della lesione patita in termini di sofferenza e turbamento”).
Nel caso in esame non è quindi dovuta alcuna maggiorazione risarcitoria a titolo di danno morale.
Al danno non patrimoniale deve essere aggiunto l'ulteriore importo di € 1.091,75, pari alle spese mediche documentate e riconosciute congrue dal C.T.U.
L'importo complessivamente liquidabile a titolo di danno non patrimoniale ammonta, quindi, ad € 19.142,75. Il 40% di detto importo, pari ad € 7.657,10, deve essere liquidato da parte convenuta in favore di parte attrice a titolo risarcitorio.
La somma liquidata a titolo di risarcimento del danno è soggetta al cumulo di interessi e rivalutazione in quanto, vertendosi in tema di risarcimento danni da sinistro stradale e, quindi, di debito di valore, occorre riconoscere il danno da ritardato conseguimento della somma dovuta a ristoro (cfr. Cass. civ., sent. n. 1712 del 17.02.1995).
Nella fattispecie in esame il pregiudizio da ritardo può essere ritenuto sussistente soprattutto in considerazione dello scarto temporale intercorrente tra la data
11 dell'evento dannoso e quello della sua liquidazione, potendosi ragionevolmente sostenere che il creditore avrebbe impiegato fruttuosamente la somma riconosciutagli.
Nella concreta liquidazione di tali interessi, richiamandosi ai criteri fissati dalla
Suprema Corte con la sentenza sopra citata, la quale ha escluso di poter compiere il calcolo sulla somma riconosciuta al danneggiato per il danno emergente già rivalutata, pena “il verificarsi di una sorta di anatocismo all'infuori dei casi previsti dall'art.
1283 c.c.”, essi sono determinati, con decorrenza dal giorno del fatto sino alla data di pubblicazione della presente sentenza.
In applicazione dei suddetti calcoli, la somma dovuta all'attrice ammonta ad €
8.500,59, considerando che il credito risarcitorio, devalutato alla data del 02.01.2019, ammonta ad € 6.445,37 e dato che, sullo stesso, vanno riconosciuti gli interessi e la rivalutazione monetaria fino alla data di deposito della presente sentenza, per il complessivo ammontare di € 2.055,22, di cui € 843,49 per interessi sulla somma annualmente rivalutata ed € 1.211,73 per rivalutazione.
Sul credito complessivo maturato a titolo risarcitorio, così determinato, liquidato all'attualità e comprensivo di interessi, sono, quindi, dovuti gli interessi al tasso legale dalla data di pubblicazione della presente sentenza al saldo.
5. Le spese processuali seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo nel rapporto processuale fra parte attrice e la società convenuta, applicando i parametri di cui al D.M. n. 55/2014, aggiornati in forza del D.M. n. 147/2022, secondo lo scaglione fino ad € 26.000,00, applicabile dato il valore della domanda, così come accolta, e riconoscendo i compensi in misura inferiore a quella media, dato il parziale accoglimento della domanda e data l'assenza di difese complesse, per le fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisionale, con distrazione in favore del difensore costituito, che ne ha fatto richiesta ai sensi dell'art. 93 c.p.c. nelle note conclusionali.
Parte attrice ha, altresì, diritto al rimborso di quanto pagato a titolo di contributo unificato, una volta provato il versamento di detto importo, in quanto “in tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell'ambito di essa, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del d.P.R. n.
12 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della stessa condanna alle spese, la cui statuizione può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell'obbligazione” (cfr Cass. civ., sent. n. 18529 del 10.07.2019; in termini Cass. civ., sent. n. 38943 del 07.12.2021).
Le spese di C.T.U., ferma restando la solidarietà passiva fra tutte le parti nei confronti del consulente in base al decreto di liquidazione del 17.07.2025 (cfr. Cass. civ., sent. n.
28094 del 30.12.2009), si pongono nei rapporti interni fra le parti a carico esclusivo della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, ottava sezione civile, definitivamente pronunziando in ordine alla causa civile iscritta al n. 34546/2019 R.G.A.C., pendente tra contro la Parte_1
in persona del legale rappresentante pro tempore, ogni altra domanda ed CP_1 eccezione disattesa, così provvede:
a) accoglie per quanto di ragione la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 dichiarato il concorso causale, nella misura del 40%, della nella CP_1 produzione del danno, condanna la in persona del legale rappresentante CP_1 pro tempore, a pagare in favore di , a titolo risarcimento di tutti i danni Parte_1 subiti, la somma di € 8.500,59, oltre interessi al tasso legale dalla data di pronuncia della presente sentenza al saldo;
b) condanna la in persona del legale rappresentante pro tempore, a pagare CP_1 in favore di le spese del presente giudizio, che si liquidano in € 27,00 per Parte_1 spese vive e in € 3.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali nella misura del 15%, C.P.A. ed I.V.A., se dovuta, come per legge, con distrazione in favore dell'avv. Carlo ForMIno ai sensi dell'art. 93 c.p.c.;
c) pone definitivamente le spese di C.T.U., già liquidate in istruttoria, a carico della
CP_1
Napoli, 17 novembre 2025
Il giudice
Roberta De Luca
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