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Sentenza 30 ottobre 2025
Sentenza 30 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nocera Inferiore, sentenza 30/10/2025, n. 3254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nocera Inferiore |
| Numero : | 3254 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 5544/2020
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento in grado di appello iscritto al n.r.g. 5544/2020
promosso da
(p.i. ) in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Cascone, Giuliana Senatore e Manuela Casilli, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio CP_1 C.F._1
Porfido, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLATO
preso atto che l'udienza del 22.10.2025 fissata per la discussione e decisione è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. r.g. 5544/2020 vertente
TRA (p.i. ) in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Cascone, Giuliana Senatore e Manuela Casilli, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.Vittorio CP_1 C.F._1
Porfido, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in appello il in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 conveniva in giudizio l'odierno appellato al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 274/2020, resa dal Giudice di Pace di nell'ambito del procedimento recante R.G.N. 1420/2019, Parte_1 la quale così provvedeva: “Il Giudice di Pace di in persona dell'Avv. Michele Parte_1
Giovannone, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da , così provvede: CP_1
Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla la ordinanza ingiunzione impugnata di cui all'epigrafe.
Compensa le spese.”. A sostegno del gravame l' in punto di rito, eccepiva l'omessa Parte_2 pronuncia da parte del giudice di prime cure sull'eccezione di incompetenza per materia;
nel merito, alla luce della legittimità del verbale di accertamento e dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, adeguatamente motivate in ordine alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi posti a fondamento della sanzione irrogata, censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui annullava, per le argomentazioni ivi rassegnate, l'ordinanza predetta. Ciò posto, alla luce delle circostanze e delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Nocera Inferiore, previa fissazione con decreto dell'udienza di discussione, rigettata ogni contraria istanza e documentazione, annullare e/o riformare l'impugnata sentenza di primo grado n. 274/2020, depositata il 20 marzo 2020, del Giudice di Pace di dott. Giovannone, non notificata, resa a definizione del giudizio di primo Parte_1 grado iscritto al n.r.g. 1420/2019, per le ragioni di cui ai capi 1, 2 e 3 del presente atto di appello, e per l'effetto: - nel rito, dichiarare l'incompetenza per materia del Giudice di Pace sussistendo quella del Tribunale di Nocera Inferiore;
- nel merito, rigettare il ricorso di primo grado, siccome infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
Con comparsa di risposta depositata il 13.01.2022 si costituiva in giudizio il quale CP_1 contestava l'avversa domanda, nonché tutta la documentazione allegata, ritenendola inammissibile, improponibile e priva di fondamento sul piano fattuale, oltre che giuridico. Contrariamente all'avverso dedotto, riteneva correttamente incardinato il giudizio di prima fase innanzi al Giudice di
Pace; nondimeno, eccepiva la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per mancata indicazione del giudice competente per promuovere l'opposizione. Nel merito, evidenziava la genericità del verbale di accertamento, sfornito di prova in ordine all'accertamento dell'effettiva responsabilità personale in capo all'individuato trasgressore, ed insisteva sull'eccezione di illegittimità della sanzione irrogata fondata su mere presunzioni;
in ogni caso, chiedeva la riduzione della sanzione a € 50,00 in applicazione del principio del favor rei. Rassegnava, pertanto, le conclusioni di seguito riportate:
“…Voglia rigettare l'appello proposto dal con la piena conferma della Parte_1 sentenza nr. 274/2020 emessa dal Giudice di Pace di per i motivi sopra indicati e Parte_1 con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del grado di giudizio. In via meramente gradata rigettare l'appello proposto ed accogliere in ogni caso le conclusioni, anche in via subordinata, spiegate nel giudizio di primo grado, che qui si abbiano ripetute e trascritte. Vinte le spese.”.
Disposti taluni differimenti di udienza per esigenze di ruolo, riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento, veniva calendarizzato per la discussione e decisione all'udienza cartolare del 22.10.2025, con la concessione alle parti del termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali.
Orbene, tanto premesso e richiamato, l'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito evidenziate.
In primo luogo, in riferimento all'eccezione di incompetenza del giudice adito in primo grado, sollevata da parte appellante, si dà atto che le Sezioni Unite (sent. n. 11177 del 09/05/2018) individuano la competenza per materia del Giudice di Pace come regola base comune agli artt. 6 e 7 del DLgs.150/2011 con l'unica differenza che, rispetto alle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione ex art. 6, la competenza viene definita “per materia con limite di valore”, in ragione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5; conseguentemente, la predetta va determinata tenendo conto unicamente della sanzione pecuniaria edittale prevista dalla norma per la singola violazione, trattandosi di competenza per materia con limite di valore. Tanto precisato, ai fini di causa, in ragione del valore della controversia, correttamente è stato incardinato il ricorso in primo grado innanzi al Giudice di Pace di
Parte_1
Quanto al merito, in via preliminare, occorre rammentare che in caso di opposizione ad ordinanza di ingiunzione viene introdotto un giudizio ordinario in cui le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente; conseguentemente, qualora l'Ente creditore non adempia all'onere di dimostrare, compiutamente, l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, il giudice accoglie l'opposizione ai sensi dell'art. 7, comma 10 del D.lgs. n. 150/2011. Sotto ulteriore angolo prospettico
è da rilevare che nel sistema introdotto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto e che il criterio della solidarietà - il quale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, estende la responsabilità al proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione - resta rigorosamente circoscritto alle ipotesi espressamente previste, dovendo rifiutarsi interpretazioni che, estendendo l'ambito delle fattispecie in essa espressamente contemplate, comportino la sostanziale violazione del principio della riserva di legge.
Nel caso di specie, dal tenore del verbale di contestazione ed accertamento della violazione all'ordinanza sindacale n. 61 del 4.3.2011, in atti, emerge che il giorno 24.8.2017, a seguito della contravvenzione, da parte del trasgressore, alle norme prescritte in materia di conferimento di rifiuti solidi urbani, veniva elevato dal Comando della Polizia Municipale del Comune di Parte_1 il verbale di accertamento nei confronti di il quale depositava un sacchetto dei rifiuti, CP_1 munito di un codice a barre, senza provvedere a separare le frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata. Dunque, sul presupposto della fattispecie contestata, puntualmente descritta nel predetto verbale, seguiva l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione n. 97/2019 dell'11.10.2019, previa disamina delle contestazioni formulate dal trasgressore e previo scrutinio della nota di riscontro trasmessa da Metellia S.p.a., società deputata alla raccolta dei rifiuti.
Dalla lettura del verbale di contestazione e della ordinanza ingiunzione, appare di immediata evidenza come siano state rispettate tutte le regole formali di enunciazione del fatto e delle ragioni in base alle quali si è provveduto ad irrogare, nei confronti dell'odierno appellato, la sanzione nei termini di cui all'ingiunzione opposta. Al riguardo, contrariamente alla motivazione resa dal giudice di prime cure nella sentenza gravata, la mancata indicazione della specifica tipologia dei rifiuti conferiti illegittimamente nel sacchetto associato al trasgressore, non inficia, sotto il profilo contenutistico, la correttezza della contestazione della sanzione amministrativa formalizzata dalla P.A. in quanto, di fatto, il conferimento del sacchetto è avvenuto in violazione delle norme sindacali prescritte sulla raccolta differenziata, le quali esigono di separare determinate tipologie di rifiuti, per loro natura, da quelli non differenziabili. Non solo;
la contestazione suddetta ha, in ogni caso, permesso all'odierno appellato di formalizzare in via stragiudiziale le proprie contestazioni mediante l'inoltro di osservazioni all'Amministrazione comunale – (di cui, peraltro, l'ordinanza ingiunzione ha tenuto conto) – quand'anche inidonee a giustificare l'illecito contestato.
La fattispecie illecita risulta, dunque, adeguatamente descritta e circostanziata sia nel verbale di contestazione, che nell'ordinanza ingiunzione, non essendo stata sconfessata da alcuna allegazione probatoria di segno contrario.
Quanto al profilo soggettivo, contrariamente all'assunto sostenuto dal giudice di prime cure, la responsabilità personale del per la condotta di illecito conferimento dei rifiuti, risulta ad esso CP_1 imputabile in quanto al medesimo, in applicazione del sistema di raccolta dei rifiuti “Porta a Porta
Spinto” disciplinato dalla delibera di Giunta Comunale n.10 del 4.2.2016, è stato associato il codice a barre applicato sul sacchetto dei rifiuti malamente conferito. Né, sotto ulteriore aspetto, è possibile attribuire la condotta illecita contestata ad eventuali terzi, non avendo l'appellato, cui spettava il relativo onere, fornito alcuna prova al riguardo nell'ambito del giudizio di primo grado.
In definitiva, l'iter procedimentale provvedimentale per l'accertamento dell'illecito contiene l'esatta indicazione della contestazione dell'addebito, in capo all'effettivo trasgressore, oltre che dell'Autorità giudiziaria ordinaria innanzi alla quale impugnare l'ordinanza ingiunzione, - (“Avverso la presente ordinanza ingiunzione l'interessato può proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, entro 30 gg dalla notificazione del provvedimento. L'opposizione è regolata dall'art. 6 del decreto legislativo 1settembre 2011 n. 150”) - pertanto, lo stesso è pienamente legittimo.
Infine, con riferimento alla richiesta formulata dall'appellato, in ossequio al principio del favor rei, di applicazione della sanzione pecuniaria più favorevole, la stessa va disattesa, alla luce del fatto che in tema di sanzioni amministrative vige il principio di legalità ex art. 1,comma 1 L. 689/1981, non già il principio penalistico di retroattività delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli, non potendosi ritenere che una sanzione qualificata dall'ordinamento come amministrativa abbia sempre ed a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale. Come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità il principio del favore rei non si applica con riferimento alle sanzioni amministrative per le quali vige il diritto del tempo in cui l'atto è stato posto in essere. (Cass. ordinanza n. 27443/2024) Le spese di lite relative al primo ed al secondo grado di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, a norma del D.M. 37/2018, aggiornato al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o ritenuta assorbita, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede: dichiara la competenza del Giudice di Pace di Parte_1 in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da;
CP_1
condanna l'appellato soccombente al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, in favore del appellante, in persona del Sindaco pro tempore, liquidate in complessivi € 207,00, Pt_1 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, oltre iva e cpa come per legge;
condanna, altresì, l'appellato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore del appellante, in persona del Sindaco pro tempore, liquidate in complessivi € 362,00, per Pt_1 compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, oltre iva e cpa come per legge.
Nocera Inferiore,30.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Enrica de Sire
SEZIONE I CIVILE
R.G.N. 5544/2020
Il Giudice,
letti gli atti del procedimento in grado di appello iscritto al n.r.g. 5544/2020
promosso da
(p.i. ) in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Cascone, Giuliana Senatore e Manuela Casilli, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
nei confronti di
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv. Vittorio CP_1 C.F._1
Porfido, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLATO
preso atto che l'udienza del 22.10.2025 fissata per la discussione e decisione è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.; preso atto del deposito telematico delle note di trattazione scritta da parte dei procuratori delle parti;
letto l'art. 127 ter c.p.c.; procede con la emissione della seguente sentenza:
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOCERA INFERIORE
SEZIONE I CIVILE
Il Giudice, dott.ssa Enrica de Sire, pronunzia la seguente:
SENTENZA
nella causa in grado di appello iscritta al n. r.g. 5544/2020 vertente
TRA (p.i. ) in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 P.IVA_1 rappresentato e difeso dagli avv.ti Antonino Cascone, Giuliana Senatore e Manuela Casilli, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLANTE
E
(c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.Vittorio CP_1 C.F._1
Porfido, giusta procura alle liti in atti, ed elettivamente domiciliato come in atti;
APPELLATO
OGGETTO: appello.
CONCLUSIONI: come da rispettivi atti introduttivi e verbali di causa.
FATTO E DIRITTTO
In via preliminare si dà atto che la presente sentenza viene redatta mediante la concisa esposizione dello svolgimento del processo e con una motivazione consistente nella succinta enunciazione dei fatti rilevanti della causa e delle ragioni giuridiche della decisione, così come previsto dagli artt. 132
n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c. nel testo introdotto rispettivamente dagli artt. 45 e 52 della L. n.
69/2009, trattandosi di disposizioni applicabili ratione temporis.
Con atto di citazione in appello il in persona del Sindaco pro tempore, Parte_1 conveniva in giudizio l'odierno appellato al fine di ottenere la riforma della sentenza n. 274/2020, resa dal Giudice di Pace di nell'ambito del procedimento recante R.G.N. 1420/2019, Parte_1 la quale così provvedeva: “Il Giudice di Pace di in persona dell'Avv. Michele Parte_1
Giovannone, definitivamente pronunziando sul ricorso proposto da , così provvede: CP_1
Accoglie l'opposizione e per l'effetto annulla la ordinanza ingiunzione impugnata di cui all'epigrafe.
Compensa le spese.”. A sostegno del gravame l' in punto di rito, eccepiva l'omessa Parte_2 pronuncia da parte del giudice di prime cure sull'eccezione di incompetenza per materia;
nel merito, alla luce della legittimità del verbale di accertamento e dell'ordinanza-ingiunzione impugnata, adeguatamente motivate in ordine alla sussistenza dei presupposti oggettivi e soggettivi posti a fondamento della sanzione irrogata, censurava la sentenza di primo grado nella parte in cui annullava, per le argomentazioni ivi rassegnate, l'ordinanza predetta. Ciò posto, alla luce delle circostanze e delle argomentazioni meglio evidenziate nell'atto introduttivo, l'appellante chiedeva l'accoglimento delle seguenti conclusioni: “Voglia il Tribunale di Nocera Inferiore, previa fissazione con decreto dell'udienza di discussione, rigettata ogni contraria istanza e documentazione, annullare e/o riformare l'impugnata sentenza di primo grado n. 274/2020, depositata il 20 marzo 2020, del Giudice di Pace di dott. Giovannone, non notificata, resa a definizione del giudizio di primo Parte_1 grado iscritto al n.r.g. 1420/2019, per le ragioni di cui ai capi 1, 2 e 3 del presente atto di appello, e per l'effetto: - nel rito, dichiarare l'incompetenza per materia del Giudice di Pace sussistendo quella del Tribunale di Nocera Inferiore;
- nel merito, rigettare il ricorso di primo grado, siccome infondato in fatto e diritto. Con vittoria di spese ed onorari di entrambi i gradi di giudizio.”.
Con comparsa di risposta depositata il 13.01.2022 si costituiva in giudizio il quale CP_1 contestava l'avversa domanda, nonché tutta la documentazione allegata, ritenendola inammissibile, improponibile e priva di fondamento sul piano fattuale, oltre che giuridico. Contrariamente all'avverso dedotto, riteneva correttamente incardinato il giudizio di prima fase innanzi al Giudice di
Pace; nondimeno, eccepiva la nullità dell'ordinanza-ingiunzione per mancata indicazione del giudice competente per promuovere l'opposizione. Nel merito, evidenziava la genericità del verbale di accertamento, sfornito di prova in ordine all'accertamento dell'effettiva responsabilità personale in capo all'individuato trasgressore, ed insisteva sull'eccezione di illegittimità della sanzione irrogata fondata su mere presunzioni;
in ogni caso, chiedeva la riduzione della sanzione a € 50,00 in applicazione del principio del favor rei. Rassegnava, pertanto, le conclusioni di seguito riportate:
“…Voglia rigettare l'appello proposto dal con la piena conferma della Parte_1 sentenza nr. 274/2020 emessa dal Giudice di Pace di per i motivi sopra indicati e Parte_1 con conseguente condanna dell'appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del grado di giudizio. In via meramente gradata rigettare l'appello proposto ed accogliere in ogni caso le conclusioni, anche in via subordinata, spiegate nel giudizio di primo grado, che qui si abbiano ripetute e trascritte. Vinte le spese.”.
Disposti taluni differimenti di udienza per esigenze di ruolo, riassegnato l'affare all'odierno giudicante, subentrato nelle more sul ruolo, il procedimento, veniva calendarizzato per la discussione e decisione all'udienza cartolare del 22.10.2025, con la concessione alle parti del termine fino a dieci giorni prima per il deposito di note conclusionali.
Orbene, tanto premesso e richiamato, l'appello è parzialmente fondato e va accolto nei limiti e per le ragioni di seguito evidenziate.
In primo luogo, in riferimento all'eccezione di incompetenza del giudice adito in primo grado, sollevata da parte appellante, si dà atto che le Sezioni Unite (sent. n. 11177 del 09/05/2018) individuano la competenza per materia del Giudice di Pace come regola base comune agli artt. 6 e 7 del DLgs.150/2011 con l'unica differenza che, rispetto alle opposizioni ad ordinanza-ingiunzione ex art. 6, la competenza viene definita “per materia con limite di valore”, in ragione delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5; conseguentemente, la predetta va determinata tenendo conto unicamente della sanzione pecuniaria edittale prevista dalla norma per la singola violazione, trattandosi di competenza per materia con limite di valore. Tanto precisato, ai fini di causa, in ragione del valore della controversia, correttamente è stato incardinato il ricorso in primo grado innanzi al Giudice di Pace di
Parte_1
Quanto al merito, in via preliminare, occorre rammentare che in caso di opposizione ad ordinanza di ingiunzione viene introdotto un giudizio ordinario in cui le vesti sostanziali di attore e convenuto vengono assunte, anche ai fini dell'onere della prova, rispettivamente dall'Amministrazione e dall'opponente; conseguentemente, qualora l'Ente creditore non adempia all'onere di dimostrare, compiutamente, l'esistenza di fatti costitutivi dell'illecito, il giudice accoglie l'opposizione ai sensi dell'art. 7, comma 10 del D.lgs. n. 150/2011. Sotto ulteriore angolo prospettico
è da rilevare che nel sistema introdotto dalla legge 24 novembre 1981 n. 689, fondato sulla natura personale della responsabilità, autore dell'illecito amministrativo può essere soltanto la persona fisica che ha commesso il fatto e che il criterio della solidarietà - il quale, ai sensi della L. n. 689 del 1981, art. 6, estende la responsabilità al proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione - resta rigorosamente circoscritto alle ipotesi espressamente previste, dovendo rifiutarsi interpretazioni che, estendendo l'ambito delle fattispecie in essa espressamente contemplate, comportino la sostanziale violazione del principio della riserva di legge.
Nel caso di specie, dal tenore del verbale di contestazione ed accertamento della violazione all'ordinanza sindacale n. 61 del 4.3.2011, in atti, emerge che il giorno 24.8.2017, a seguito della contravvenzione, da parte del trasgressore, alle norme prescritte in materia di conferimento di rifiuti solidi urbani, veniva elevato dal Comando della Polizia Municipale del Comune di Parte_1 il verbale di accertamento nei confronti di il quale depositava un sacchetto dei rifiuti, CP_1 munito di un codice a barre, senza provvedere a separare le frazioni merceologiche per le quali è prevista la raccolta differenziata. Dunque, sul presupposto della fattispecie contestata, puntualmente descritta nel predetto verbale, seguiva l'emanazione dell'ordinanza ingiunzione n. 97/2019 dell'11.10.2019, previa disamina delle contestazioni formulate dal trasgressore e previo scrutinio della nota di riscontro trasmessa da Metellia S.p.a., società deputata alla raccolta dei rifiuti.
Dalla lettura del verbale di contestazione e della ordinanza ingiunzione, appare di immediata evidenza come siano state rispettate tutte le regole formali di enunciazione del fatto e delle ragioni in base alle quali si è provveduto ad irrogare, nei confronti dell'odierno appellato, la sanzione nei termini di cui all'ingiunzione opposta. Al riguardo, contrariamente alla motivazione resa dal giudice di prime cure nella sentenza gravata, la mancata indicazione della specifica tipologia dei rifiuti conferiti illegittimamente nel sacchetto associato al trasgressore, non inficia, sotto il profilo contenutistico, la correttezza della contestazione della sanzione amministrativa formalizzata dalla P.A. in quanto, di fatto, il conferimento del sacchetto è avvenuto in violazione delle norme sindacali prescritte sulla raccolta differenziata, le quali esigono di separare determinate tipologie di rifiuti, per loro natura, da quelli non differenziabili. Non solo;
la contestazione suddetta ha, in ogni caso, permesso all'odierno appellato di formalizzare in via stragiudiziale le proprie contestazioni mediante l'inoltro di osservazioni all'Amministrazione comunale – (di cui, peraltro, l'ordinanza ingiunzione ha tenuto conto) – quand'anche inidonee a giustificare l'illecito contestato.
La fattispecie illecita risulta, dunque, adeguatamente descritta e circostanziata sia nel verbale di contestazione, che nell'ordinanza ingiunzione, non essendo stata sconfessata da alcuna allegazione probatoria di segno contrario.
Quanto al profilo soggettivo, contrariamente all'assunto sostenuto dal giudice di prime cure, la responsabilità personale del per la condotta di illecito conferimento dei rifiuti, risulta ad esso CP_1 imputabile in quanto al medesimo, in applicazione del sistema di raccolta dei rifiuti “Porta a Porta
Spinto” disciplinato dalla delibera di Giunta Comunale n.10 del 4.2.2016, è stato associato il codice a barre applicato sul sacchetto dei rifiuti malamente conferito. Né, sotto ulteriore aspetto, è possibile attribuire la condotta illecita contestata ad eventuali terzi, non avendo l'appellato, cui spettava il relativo onere, fornito alcuna prova al riguardo nell'ambito del giudizio di primo grado.
In definitiva, l'iter procedimentale provvedimentale per l'accertamento dell'illecito contiene l'esatta indicazione della contestazione dell'addebito, in capo all'effettivo trasgressore, oltre che dell'Autorità giudiziaria ordinaria innanzi alla quale impugnare l'ordinanza ingiunzione, - (“Avverso la presente ordinanza ingiunzione l'interessato può proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria, entro 30 gg dalla notificazione del provvedimento. L'opposizione è regolata dall'art. 6 del decreto legislativo 1settembre 2011 n. 150”) - pertanto, lo stesso è pienamente legittimo.
Infine, con riferimento alla richiesta formulata dall'appellato, in ossequio al principio del favor rei, di applicazione della sanzione pecuniaria più favorevole, la stessa va disattesa, alla luce del fatto che in tema di sanzioni amministrative vige il principio di legalità ex art. 1,comma 1 L. 689/1981, non già il principio penalistico di retroattività delle disposizioni sanzionatorie più favorevoli, non potendosi ritenere che una sanzione qualificata dall'ordinamento come amministrativa abbia sempre ed a tutti gli effetti natura sostanzialmente penale. Come sostenuto dalla giurisprudenza di legittimità il principio del favore rei non si applica con riferimento alle sanzioni amministrative per le quali vige il diritto del tempo in cui l'atto è stato posto in essere. (Cass. ordinanza n. 27443/2024) Le spese di lite relative al primo ed al secondo grado di giudizio seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo, a norma del D.M. 37/2018, aggiornato al D.M. 147/2022.
P.Q.M.
Il Tribunale di Nocera Inferiore, quale giudice d'appello, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o ritenuta assorbita, in parziale accoglimento dell'appello, così provvede: dichiara la competenza del Giudice di Pace di Parte_1 in riforma della sentenza impugnata, rigetta l'opposizione proposta da;
CP_1
condanna l'appellato soccombente al pagamento delle spese di lite del primo grado di giudizio, in favore del appellante, in persona del Sindaco pro tempore, liquidate in complessivi € 207,00, Pt_1 per compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, oltre iva e cpa come per legge;
condanna, altresì, l'appellato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore del appellante, in persona del Sindaco pro tempore, liquidate in complessivi € 362,00, per Pt_1 compensi, oltre al rimborso delle spese generali al 15%, oltre iva e cpa come per legge.
Nocera Inferiore,30.10.2025
Il Giudice
Dott.ssa Enrica de Sire