Sentenza 18 gennaio 2003
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 18/01/2003, n. 716 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 716 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2003 |
Testo completo
Aula 'B' INN DI OPOLO ITALIANO007 16 / 0 REGISTRAZIA REPUBBLICA ITALIAN THE DICE DI RACE) L. 21-11-199 TOLLO LA CORTE S R MA DI CASSAZIONE Oge Opposizione a SEZIONE TERZA CIVILE precetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente R.G.N. 13041/01 Dott. Vincenzo CARBONE Dott. Paolo Consigliere VITTORIA Dott. Ernesto LUPO Consigliere Cron. 1560 Dott. Luigi Francesco DI NANNI Consigliere Rep. Ud. 05/11/02 Dott. Alfonso AMATUCCI Rel. Consigliere ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TE CO, TE AD AN, TE AR SA, ON LA LIBERATA, elettivamente domiciliati in ROMA VIA MERULANA 234, presso lo studio dell'avvocato GIULIANO BOLOGNA, che li difende, giusta delega in atti;
- ricorrenti
contro
NE IO, elettivamente domiciliato in ROMA VIA presso 10 studio dell'avvocato LILIANACARINI 32, dall'avvocato GENNARO РАРА, ZERELLA AVOLIO, difeso 2002 giusta delega in atti;
2126 controricorrente avversO la sentenza n. 40/01 del Giudice di pace di BENEVENTO, emessa il 12/01/01 e depositata il 15/01/01 (R.G. 2089/99); udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio il 05/11/02 dal Consigliere Dott. Alfonso AMATUCCI;
lette le conclusioni scritte dal Sostituto Procuratore Generale Dott. Antonietta CARESTIA che ha chiesto si rigetti il ricorso per manifesta infondatezza, con le conseguenze di legge. RILEVATO che il giudice di pace di Benevento, adito dagli attuali ricorrenti TE in opposizione al precetto col quale ND GN aveva loro inti- mato il pagamento della somma di L. 1.545.000, oltre accessori, dovute per spese processuali sulla base di titolo esecutivo costituito dal provvedimento del tri- bunale (del 22.4.1997) emesso ex art. 669 terdecies c.p.c. e reiettivo del reclamo avverso ordinanza preto- rile cautelare (del 28.3.97), ha rigettato la domanda sul rilievo che la transazione intervenuta tra le parti con scrittura del 12.8.1998 non concerneva le spese in questione;
che con l'unico motivo del ricorso è dedotta (nul- lità della sentenza per) "motivazione inesistente o ap- parente", sostenendosi l'impossibilità cogliere la ra- 2 tio decidendi della decisione per non aver il giudice di pace esaminato il contenuto della scrittura dalla - quale risultava un'esplicita pattuizione di compensa- zione di tutte le spese ma apoditticamente affermato di aver proceduto ad un attento esame dell'incartamento processuale;
RITENUTO che
la ratio decidendi è del tutto chiara, avendo il giudice di pace ritenuto che la compensazione delle spese prevista dall'art. 12 della scrittura si riferisse esclusivamente alla procedura concernente l'esecuzione del provvedimento cautelare "e non a quel- la chiusasi definitivamente con il provvedimento del tribunale del 22.4.1997"; che trattasi, all'evidenza, di apprezzamento di me- rito concernente l'interpretazione di un atto negoziale e che l'affermazione della parte, relativa ad un conte- nuto dell'atto palesemente difforme da quello ravvisato dal giudice, si risolve in defintiva nella prospetta- zione di un errore percettivo, denunciabile col mezzo della revocazione e non anche del ricorso per cassazio- ne;
che, pertanto, il ricorso è manifestamente infonda- to e che al rigetto dello stesso consegue la condanna solidale dei ricorrenti alle spese in favore del resi- stente, che ha anche depositato memoria illustrativa;
3 visto l'art. 375, comma 2, c.p.c., come sostituito dall'art. 1 della legge 24 marzo 2001, n. 89;
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti alle 19 46" spese, che liquida in € ' oltre ad € 550,00 per onorari. Roma, 5 novembre 2002 Il consigliere estensore Il presidente 1 C E lic R ie CER VL A aria M N ott.ssa A C IL D 18.01.03 Aj ARA ( TA GOCCE DI PACE) 4