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Decreto 7 marzo 2025
Decreto 7 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lagonegro, decreto 07/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lagonegro |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 marzo 2025 |
Testo completo
N. 209/2025 R.G.
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice, dott. Giuseppe Izzo, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato in data 06/03/2025 da
[...]
) e per essa quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
); P.IVA_2
esaminata la documentazione depositata;
ritenuto, stante la natura di persona fisica dell'ingiunto e in assenza di ulteriori elementi contrari, che il contratto posto alla base del ricorso monitorio rientra nell'ambito del Decreto Legislativo n.
206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”); vista la giurisprudenza comunitaria culminata nelle decisioni del 17.05.22 della Corte di Giustizia
Europea (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e Controparte_1
da cui è possibile trarre l'assunto per cui, sul presupposto Controparte_2 dello squilibrio sussistente nell'ambito dei contratti tra consumatore e professionista, il Giudice della fase ordinaria è tenuto a controllare anche in via d'ufficio, ove in possesso degli elementi di fatto e di diritto la natura abusiva o meno delle pattuizioni contenute nel contratto;
verificate le clausole del contratto in atti soggette al controllo ex art. 33 D.lgs. 206/05 e ritenuto che, le stesse, ad un sommario esame, non appaiono abusive;
ritenuto, altresì, di dover avvertire l'ingiunto che, laddove non proporrà opposizione entro il termine perentorio di cui all'articolo 641 c.p.c., non potrà più chiedere l'accertamento e la declaratoria dell'abusività (cioè la nullità) delle predette clausole contenute nel contratto di finanziamento depositato dalla ricorrente davanti a nessun'altra Autorità Giudiziaria, e che su di esso non potrà più esprimersi nessun altro Giudice, neanche d'ufficio (CGUE 17 Maggio 2022 “causa C-600/19
Ibercaja”); ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c.; ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642
c.p.c.; INGIUNGE
a (C.F. ), dom.to come in atti, di pagare alla Controparte_3 C.F._1
ricorrente, nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 12.838,20 per la causale di cui al ricorso;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese della presente procedura che si liquidano in € 145,50 per spese ed € 567,00 per compenso, oltre C.P.A. ed I.V.A. e rimborso forfetario al 15%;
AVVERTE
l'ingiunto della facoltà di proporre opposizione innanzi a questo tribunale nel termine suddetto e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata;
AVVERTE
l'ingiunto, altresì, che, laddove non proporrà opposizione entro il termine perentorio di cui all'articolo
641 c.p.c., non potrà più chiedere l'accertamento e la declaratoria dell'abusività delle clausole contenute nel contratto posto a fondamento del ricorso davanti a nessun'altra Autorità Giudiziaria e che su di esso non potrà più esprimersi nessun altro Giudice, neanche d'ufficio.
Lagonegro, 07/03/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo
TRIBUNALE ORDINARIO DI LAGONEGRO
SEZIONE CIVILE
DECRETO INGIUNTIVO TELEMATICO
Il Giudice, dott. Giuseppe Izzo, letto il ricorso per la concessione di decreto ingiuntivo depositato in data 06/03/2025 da
[...]
) e per essa quale mandataria, Parte_1 P.IVA_1 Parte_2
); P.IVA_2
esaminata la documentazione depositata;
ritenuto, stante la natura di persona fisica dell'ingiunto e in assenza di ulteriori elementi contrari, che il contratto posto alla base del ricorso monitorio rientra nell'ambito del Decreto Legislativo n.
206/2005 (c.d. “Codice del Consumo”); vista la giurisprudenza comunitaria culminata nelle decisioni del 17.05.22 della Corte di Giustizia
Europea (CGUE 17 maggio 2022, cause riunite C-693/19 e C-831/19, e Controparte_1
da cui è possibile trarre l'assunto per cui, sul presupposto Controparte_2 dello squilibrio sussistente nell'ambito dei contratti tra consumatore e professionista, il Giudice della fase ordinaria è tenuto a controllare anche in via d'ufficio, ove in possesso degli elementi di fatto e di diritto la natura abusiva o meno delle pattuizioni contenute nel contratto;
verificate le clausole del contratto in atti soggette al controllo ex art. 33 D.lgs. 206/05 e ritenuto che, le stesse, ad un sommario esame, non appaiono abusive;
ritenuto, altresì, di dover avvertire l'ingiunto che, laddove non proporrà opposizione entro il termine perentorio di cui all'articolo 641 c.p.c., non potrà più chiedere l'accertamento e la declaratoria dell'abusività (cioè la nullità) delle predette clausole contenute nel contratto di finanziamento depositato dalla ricorrente davanti a nessun'altra Autorità Giudiziaria, e che su di esso non potrà più esprimersi nessun altro Giudice, neanche d'ufficio (CGUE 17 Maggio 2022 “causa C-600/19
Ibercaja”); ritenuto che ricorrano i presupposti di cui agli artt. 633 e segg. c.p.c.; ritenuta l'insussistenza dei presupposti per la concessione della provvisoria esecuzione ex art. 642
c.p.c.; INGIUNGE
a (C.F. ), dom.to come in atti, di pagare alla Controparte_3 C.F._1
ricorrente, nel termine di giorni quaranta dalla notifica del presente decreto:
1. la somma di € 12.838,20 per la causale di cui al ricorso;
2. gli interessi come da domanda;
3. le spese della presente procedura che si liquidano in € 145,50 per spese ed € 567,00 per compenso, oltre C.P.A. ed I.V.A. e rimborso forfetario al 15%;
AVVERTE
l'ingiunto della facoltà di proporre opposizione innanzi a questo tribunale nel termine suddetto e che, in mancanza di opposizione, si procederà ad esecuzione forzata;
AVVERTE
l'ingiunto, altresì, che, laddove non proporrà opposizione entro il termine perentorio di cui all'articolo
641 c.p.c., non potrà più chiedere l'accertamento e la declaratoria dell'abusività delle clausole contenute nel contratto posto a fondamento del ricorso davanti a nessun'altra Autorità Giudiziaria e che su di esso non potrà più esprimersi nessun altro Giudice, neanche d'ufficio.
Lagonegro, 07/03/2025
Il Giudice dott. Giuseppe Izzo