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Sentenza 19 febbraio 2026
Sentenza 19 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XV, sentenza 19/02/2026, n. 1103 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 1103 |
| Data del deposito : | 19 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1103/2026
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZZ SE, Presidente AM LUIGI MARIA, Relatore CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2866/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - OS - Roma - Via SE Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Indirizzo_1 Indirizzo_2Regione Lazio - Roma RM
Email_3elettivamente domiciliato presso
Comune di Viterbo - Pol.urb.via Monte Cervino N. 1 01100 Viterbo VT 1 Email_4elettivamente domiciliato presso
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Viterbo - Via IAno Romiti, 80 01100 Viterbo VT
Email_5 elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Rieti E Viterbo - Via Fratelli Rosselli, 4 01100 Viterbo VT
Email_6 elettivamente domiciliato presso
Prefetture Prefettura U.t.g. - Frosinone - Piazza Della Liberta', 14 03100 Frosinone FR
Email_7elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 518/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 2 e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249000860883000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520170007071101001 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520210007474763000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520210011495292000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520220008328730000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520220010447918000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 518/2024, depositata in data 18 novembre 2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo, Sez. 2, rigettava, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ADER, liquidate in € 1.000,00, il ricorso proposto dalla SOCIETÀ Società_1
Società_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 12520249000860883000, notificata il 22 gennaio
2024 e dell'importo totale di € 16.007,90, ed i correlati atti sottesi.
Il primo giudice perveniva a tale decisione rilevando l'avvenuta dimostrazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate-OS, della rituale notificazione delle cartelle presupposto, con la conseguente cristallizzazione dei relativi crediti.
Con atto spedito e consegnato il 15 maggio 2025 all'Agenzia delle Entrate-OS, al
Comune di Viterbo, alla Camera di Commercio di Rieti e Viterbo, alla Prefettura di Frosinone, alla
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo ed alla Regione Lazio e depositato in data 26 maggio 2025 ha proposto appello la ricorrente.
2 Nel gravame si insiste per l'annullamento delle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento perché “mai giunte a parte appellante”; si deduce, altresì, il vizio motivazionale della sentenza appellata e si lamenta il diniego della richiesta di nomina di un CTU affinché provveda a determinare allo stato attuale, per ciascuna cartella, la debitoria di parte appellante nei confronti dell'Erario, al netto dei versamenti eseguiti, dato che dall'esame dell'intimazione di pagamento controversa non si evincerebbe se trattasi di omessi, carenti o ritardati versamenti;
si lamenta, inoltre, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancata prova della sottoscrizione dei ruoli, per omessa indicazione del responsabile del procedimento e della data di loro consegna all'Agente della riscossione nonché per omessa motivazione, per omessa allegazione degli atti prodromici e per omessa indicazione del codice tributo;
stante, poi, l'asserita omessa/irrituale notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito costituenti gli atti prodromici, si rinnova l'eccezione di prescrizione/decadenza dei crediti tributari in questione.
Si chiede, pertanto, la riforma dell'appellata sentenza.
Con atto depositato in data 24 giugno 2025 ha controdedotto l'Agenzia delle
Entrate-OS chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e, comunque, il rigetto dell'appello.
Con atto depositato in data 26 giugno 2025 si è costituito il Comune di Viterbo per eccepire, in relazione alle cartelle che lo riguardano (n. 12520140012440989000 e n. 12520210011495292000), la carenza giurisdizione del giudice tributario perché attinenti a violazioni C.d.S.
Con atto depositato in data 3 luglio 2025 ha controdedotto il MEF-Dipartimento della Giustizia
Tributaria-Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e, comunque, il rigetto dell'appello con condannare della parte contribuente “alle spese del presente giudizio nonché, vista la manifesta pretestuosità ed infondatezza delle richieste di parte avversa, al risarcimento danni ex art. 96 cpc per responsabilità aggravata, oltre ad applicare l'art. 13 c.1 quater del DPR 115/2002”.
In data 29 gennaio 2026 la contribuente ha depositato una memoria insistendo per l'accoglimento dell'appello.
La Camera di Commercio di Rieti e Viterbo, la Prefettura di Frosinone e la Regione Lazio non si sono costituite.
La causa è stata trattata il 12 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Occorre premettere che l'intimazione di pagamento per cui è causa è relativa ai seguenti atti:
- Cartella 12520140012440989000 (Contravvenzione C.d.S.) € 89,71;
3 - Cartella 12520170007071101001 (Contravvenzione C.d.S.) € 312,86;
- Cartella 12520190008565430000 (Contravvenzione C.d.S.) € 258,60;
- Cartella 12520210007474763000 (Tassa automobilistica 2019) € 3.512,79;
- Cartella 12520210011495292000 (Dir. camerali 2018 + sanz. Inail e contravv. cod. strada) € 205,29;
- Cartella 12520220008328730000 (CUT 2020) € 4.583,64;
- Cartella 12520220010447918000 (Diritti camerali 2019) € 251,83;
- Avviso di addebito 42520200000003336000 (Contributi INPS) € 146,51;
- Avviso di addebito 42520220001170751000 (Contributi INPS) € 735,37;
- Avviso di addebito 42520220001534663000 (Contributi INPS) € 5.330,06;
- Avviso di addebito 42520220001774948000 (Contributi INPS) € 580,38.
In primo luogo, dunque, rileva la Corte, ai sensi dell'art. 3 D. lgs. 546/1992, il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle di cui ai nn. 12520140012440989000, 12520170007071101001
e 12520190008565430000 ed in relazione agli avvisi di addebito n. 42520200000003336000, n.
42520220001170751000, n. 42520220001534663000 e n. 42520220001774948000 perché afferenti a crediti non di natura tributaria.
Per la stessa ragione, va, altresì, dichiarato il parziale difetto di giurisdizione in relazione alla cartella n. 12520210011495292000, e cioè limitatamente ai carichi non di natura tributaria (sanzioni
Inail e contravvenzione al codice della strada) portati da detta cartella.
Ne consegue che il presente giudizio deve intendersi limitato ai crediti portati dalle cartelle n.
12520210007474763000, n. 12520220008328730000 e n. 12520220010447918000 nonché al credito a titolo di diritti camerali (anno 2018) portato dalla cartella n. 12520210011495292000.
2. Così precisato l'àmbito del giudizio, va, innanzitutto, rilevato che nel ricorso introduttivo la contribuente aveva eccepito, tra l'altro, che non risultava “alcuna prova di notifica delle cartelle ed atti richiamati nell'intimazione” e che gli atti prodromici/atti presupposti non erano stati “mai notificati”.
Orbene, poiché nel costituirsi in primo grado la OS ha depositato documentazione finalizzata a provare l'avvenuta notificazione degli atti sottesi all'intimazione di pagamento, la contribuente avrebbe dovuto presentare dei motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 24, comma 2 D. lgs.
546/1992, per poter validamente introdurre, quale thema decidendum, eventuali vizi delle procedure di notificazione e poiché tale rituale integrazione della regiudicanda non è avvenuta, risulta in questa sede inammissibile ogni doglianza al riguardo. 4 La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che “In materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica […] non può far ritenere acquisito al
"thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto” (Sez. 5, 5 aprile 2013, n. 8398; conf. Sez. 6, 2 marzo 2017, n. 5369 nonché Sez. 5, 11 settembre 2020, n.
18877, che ha dichiarato inammissibili le doglianze in merito alle modalità di notificazione di una cartella di pagamento, in quanto sollevate soltanto nell'ambito delle memorie illustrative depositate in primo grado ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 546/92; Sez. 5, 22 aprile 2021, n. 10663. che ha ritenuto improponibili, a norma dell'art. 57, comma 1, D.lgs. 546/1992, i motivi d'appello con i quali venivano contestati vizi di invalidità dei procedimenti di notificazione delle cartelle di pagamento diversi dall'originaria eccezione di inesistenza delle notificazioni delle stesse;
Sez. 5, 4 gennaio 2022, n. 16).
In sostanza, “costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art.
24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti - ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione” (Sez.
5, 23 giugno 2025, n. 16797, che precisa come la preclusione processuale, determinatasi per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge, “involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Cass., 30 ottobre
2009, n. 23123; v., altresì, Cass., 24 maggio 2006, n. 12338; Cass., 30 luglio 2002, n. 11222) ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass., 12 dicembre 2019, n. 32637)”.
3. In ogni caso, le doglianze sui vizi di notificazione delle cartelle, oltre che inammissibili sono, comunque, infondate, perché la documentazione prodotta dalla Società_2 prova la loro rituale notificazione tramite PEC (segnatamente, la cartella n. 12520210007474763000 e quella n.
12520210011495292000 in data 28 settembre 2022, la n. 12520220008328730000 in data 7 ottobre
2022 e la n. 12520220010447918000 in data 26 ottobre 2022) e poiché tali cartelle non risultano essere state impugnate, i correlati crediti tributari – come già rilevato dal primo giudice - si sono
5 cristallizzati, con la conseguenza che, in questa sede, possono considerarsi ritualmente devolute soltanto questioni afferenti ad eventuali vizi propri dell'intimazione di pagamento che su quelle cartelle si fonda.
Anche di recente, infatti, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui
“l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata
Banca_1impugnazione non un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito” (Sez. 5, 8 aprile
2025, n. 9185).
4. Nella fattispecie, le uniche doglianze riconducibili ad eventuali vizi propri dell'intimazione di pagamento controversa sono quella attinente ad asserite carenze motivazionali dell'atto e quella con la quale si eccepisce l'avvenuta prescrizione dei crediti.
Entrambe sono infondate.
Quanto alla prima, la Corte di Cassazione ha precisato che l'intimazione di pagamento, in quanto atto a contenuto vincolato, che deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta (cfr. Sez. 5, 11 aprile 2024, n. 10692; Sez. 5, 23 ottobre 2024, n. 27504).
Da tale principio consegue, oltretutto, l'infondatezza in radice della richiesta della contribuente di nominare un CTU affinché provveda a determinare allo stato attuale, per ciascuna cartella, la debitoria di parte appellante nei confronti dell'Erario.
Ciò a prescindere dall'ulteriore rilievo che, comunque, stante la definitività dei crediti tributari in questione per effetto della mancata impugnazione delle cartelle, graverebbe sul contribuente l'onere probatorio di dimostrare ogni eventuale, per quanto parziale, pagamento.
Quanto, poi, all'eccezione di avvenuta prescrizione, essa è palesemente infondata avuto riguardo all'arco temporale, inferiore al biennio, intercorrente tra le suindicate date di notificazione delle cartelle e la data di notificazione dell'intimazione di pagamento (22 gennaio 2024).
In definitiva, rilevato il difetto di giurisdizione nei limiti più sopra esposti, per il resto l'appello deve essere rigettato.
5. Al rigetto dell'appello consegue, in applicazione del criterio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell'Agenzia delle
Entrate-OS ed in favore del MEF-Dipartimento della Giustizia Tributaria-Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo.
6 Tali spese, tenuto conto dei parametri e delle tabelle di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55
(come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147) rapportati al diverso valore della causa riferibile alle due parti appellate, vengono determinate in complessivi € 1.700,00, oltre oneri accessori se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate-OS ed in complessivi € 800,00, ridotti ad € 640,00 per effetto della riduzione del venti per cento stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies D. lgs. 546/1992, oltre oneri accessori se dovuti, in favore del MEF-Dipartimento della Giustizia Tributaria-Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo.
6. Ritiene, invece, la Corte che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda accessoria, formulata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo nelle proprie conclusioni, di condanna dell'appellante “al risarcimento danni ex art. 96 cpc per responsabilità aggravata”.
Manca, infatti, qualsivoglia prova della mala fede o della colpa grave nella condotta dell'appellante nonché del danno subìto in conseguenza della condotta asseritamente temeraria (cfr.
Cass., Sez. 6, 1° settembre 2022, n. 25781).
Inammissibile, infine, è l'ulteriore richiesta formulata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo, vale a dire quella di applicazione dell'art. 13 c.1 quater D.P.R. 115/2002 (che comporta l'obbligo, a carico del soccombente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato), trattandosi di istituto inapplicabile nel giudizio tributario di merito (cfr. Cass., Sez. 5, 22 ottobre 2024, n. 27296).
Ciò al di là di ogni considerazione sulla legittimazione dell'Ufficio a formulare tale richiesta, dato che quella sul doppio contributo è una statuizione di carattere amministrativo in quanto “l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione” (Cass., Sez.
L., 26 gennaio 2017, n. 2017; conf. Sez. 5, 1° settembre 2023, n. 25612).
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle cartelle n. 12520140012440989000, n.
12520170007071101001 e n. 12520190008565430000 ed agli avvisi di addebito n.
42520200000003336000, n. 42520220001170751000, n. 42520220001534663000 e n.
42520220001774948000 nonché, limitatamente ai crediti non di natura tributaria, alla cartella n.
12520210011495292000; rigetta nel resto l'appello. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell'Agenzia delle Entrate-OS ed in favore del 7 MEF-Dipartimento della Giustizia Tributaria-Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo, rispettivamente liquidate in complessivi € 1.700,00, oltre oneri accessori se dovuti, ed in complessivi € 640,00, oltre oneri accessori se dovuti.
Roma, 12 febbraio 2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
LU IA AM SE ZZ
8
Depositata il 19/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 15, riunita in udienza il 12/02/2026 alle ore 09:30 con la seguente composizione collegiale:
ZZ SE, Presidente AM LUIGI MARIA, Relatore CRISANTI PAOLA, Giudice
in data 12/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2866/2025 depositato il 26/05/2025
proposto da
Ricorrente_1 Srl - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
Email_1 ed elettivamente domiciliato presso
contro
Ag.entrate - OS - Roma - Via SE Grezar 14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Indirizzo_1 Indirizzo_2Regione Lazio - Roma RM
Email_3elettivamente domiciliato presso
Comune di Viterbo - Pol.urb.via Monte Cervino N. 1 01100 Viterbo VT 1 Email_4elettivamente domiciliato presso
Mef-Seg.-Corte Gius.trib. Di I Grado Di Viterbo - Via IAno Romiti, 80 01100 Viterbo VT
Email_5 elettivamente domiciliato presso
Camera Di Commercio Rieti E Viterbo - Via Fratelli Rosselli, 4 01100 Viterbo VT
Email_6 elettivamente domiciliato presso
Prefetture Prefettura U.t.g. - Frosinone - Piazza Della Liberta', 14 03100 Frosinone FR
Email_7elettivamente domiciliato presso
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 518/2024 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado VITERBO sez. 2 e pubblicata il 18/11/2024
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 12520249000860883000 DIRITTO ANNUALE CCIAA 2018
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520170007071101001 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520210007474763000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520210011495292000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520220008328730000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 12520220010447918000 ALTRO
a seguito di discussione in pubblica udienza
Richieste delle parti: Come in motivazione
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 518/2024, depositata in data 18 novembre 2024, la Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo, Sez. 2, rigettava, condannando la ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore di ADER, liquidate in € 1.000,00, il ricorso proposto dalla SOCIETÀ Società_1
Società_1 avverso l'intimazione di pagamento n. 12520249000860883000, notificata il 22 gennaio
2024 e dell'importo totale di € 16.007,90, ed i correlati atti sottesi.
Il primo giudice perveniva a tale decisione rilevando l'avvenuta dimostrazione, da parte dell'Agenzia delle Entrate-OS, della rituale notificazione delle cartelle presupposto, con la conseguente cristallizzazione dei relativi crediti.
Con atto spedito e consegnato il 15 maggio 2025 all'Agenzia delle Entrate-OS, al
Comune di Viterbo, alla Camera di Commercio di Rieti e Viterbo, alla Prefettura di Frosinone, alla
Corte di giustizia tributaria di primo grado di Viterbo ed alla Regione Lazio e depositato in data 26 maggio 2025 ha proposto appello la ricorrente.
2 Nel gravame si insiste per l'annullamento delle cartelle di pagamento richiamate nell'intimazione di pagamento perché “mai giunte a parte appellante”; si deduce, altresì, il vizio motivazionale della sentenza appellata e si lamenta il diniego della richiesta di nomina di un CTU affinché provveda a determinare allo stato attuale, per ciascuna cartella, la debitoria di parte appellante nei confronti dell'Erario, al netto dei versamenti eseguiti, dato che dall'esame dell'intimazione di pagamento controversa non si evincerebbe se trattasi di omessi, carenti o ritardati versamenti;
si lamenta, inoltre, l'illegittimità dell'intimazione di pagamento per mancata prova della sottoscrizione dei ruoli, per omessa indicazione del responsabile del procedimento e della data di loro consegna all'Agente della riscossione nonché per omessa motivazione, per omessa allegazione degli atti prodromici e per omessa indicazione del codice tributo;
stante, poi, l'asserita omessa/irrituale notifica delle cartelle di pagamento e degli avvisi di addebito costituenti gli atti prodromici, si rinnova l'eccezione di prescrizione/decadenza dei crediti tributari in questione.
Si chiede, pertanto, la riforma dell'appellata sentenza.
Con atto depositato in data 24 giugno 2025 ha controdedotto l'Agenzia delle
Entrate-OS chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e, comunque, il rigetto dell'appello.
Con atto depositato in data 26 giugno 2025 si è costituito il Comune di Viterbo per eccepire, in relazione alle cartelle che lo riguardano (n. 12520140012440989000 e n. 12520210011495292000), la carenza giurisdizione del giudice tributario perché attinenti a violazioni C.d.S.
Con atto depositato in data 3 luglio 2025 ha controdedotto il MEF-Dipartimento della Giustizia
Tributaria-Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo chiedendo la declaratoria d'inammissibilità e, comunque, il rigetto dell'appello con condannare della parte contribuente “alle spese del presente giudizio nonché, vista la manifesta pretestuosità ed infondatezza delle richieste di parte avversa, al risarcimento danni ex art. 96 cpc per responsabilità aggravata, oltre ad applicare l'art. 13 c.1 quater del DPR 115/2002”.
In data 29 gennaio 2026 la contribuente ha depositato una memoria insistendo per l'accoglimento dell'appello.
La Camera di Commercio di Rieti e Viterbo, la Prefettura di Frosinone e la Regione Lazio non si sono costituite.
La causa è stata trattata il 12 febbraio 2026.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.Occorre premettere che l'intimazione di pagamento per cui è causa è relativa ai seguenti atti:
- Cartella 12520140012440989000 (Contravvenzione C.d.S.) € 89,71;
3 - Cartella 12520170007071101001 (Contravvenzione C.d.S.) € 312,86;
- Cartella 12520190008565430000 (Contravvenzione C.d.S.) € 258,60;
- Cartella 12520210007474763000 (Tassa automobilistica 2019) € 3.512,79;
- Cartella 12520210011495292000 (Dir. camerali 2018 + sanz. Inail e contravv. cod. strada) € 205,29;
- Cartella 12520220008328730000 (CUT 2020) € 4.583,64;
- Cartella 12520220010447918000 (Diritti camerali 2019) € 251,83;
- Avviso di addebito 42520200000003336000 (Contributi INPS) € 146,51;
- Avviso di addebito 42520220001170751000 (Contributi INPS) € 735,37;
- Avviso di addebito 42520220001534663000 (Contributi INPS) € 5.330,06;
- Avviso di addebito 42520220001774948000 (Contributi INPS) € 580,38.
In primo luogo, dunque, rileva la Corte, ai sensi dell'art. 3 D. lgs. 546/1992, il proprio difetto di giurisdizione in relazione alle cartelle di cui ai nn. 12520140012440989000, 12520170007071101001
e 12520190008565430000 ed in relazione agli avvisi di addebito n. 42520200000003336000, n.
42520220001170751000, n. 42520220001534663000 e n. 42520220001774948000 perché afferenti a crediti non di natura tributaria.
Per la stessa ragione, va, altresì, dichiarato il parziale difetto di giurisdizione in relazione alla cartella n. 12520210011495292000, e cioè limitatamente ai carichi non di natura tributaria (sanzioni
Inail e contravvenzione al codice della strada) portati da detta cartella.
Ne consegue che il presente giudizio deve intendersi limitato ai crediti portati dalle cartelle n.
12520210007474763000, n. 12520220008328730000 e n. 12520220010447918000 nonché al credito a titolo di diritti camerali (anno 2018) portato dalla cartella n. 12520210011495292000.
2. Così precisato l'àmbito del giudizio, va, innanzitutto, rilevato che nel ricorso introduttivo la contribuente aveva eccepito, tra l'altro, che non risultava “alcuna prova di notifica delle cartelle ed atti richiamati nell'intimazione” e che gli atti prodromici/atti presupposti non erano stati “mai notificati”.
Orbene, poiché nel costituirsi in primo grado la OS ha depositato documentazione finalizzata a provare l'avvenuta notificazione degli atti sottesi all'intimazione di pagamento, la contribuente avrebbe dovuto presentare dei motivi aggiunti, ai sensi dell'art. 24, comma 2 D. lgs.
546/1992, per poter validamente introdurre, quale thema decidendum, eventuali vizi delle procedure di notificazione e poiché tale rituale integrazione della regiudicanda non è avvenuta, risulta in questa sede inammissibile ogni doglianza al riguardo. 4 La Corte di Cassazione ha, infatti, stabilito che “In materia di contenzioso tributario, la proposizione della mera "eccezione di inesistenza" della notifica […] non può far ritenere acquisito al
"thema decidendum" l'esame di qualsiasi vizio di invalidità del procedimento notificatorio, non ravvisandosi una relazione di continenza tra l'inesistenza ed i vizi di nullità di tale procedimento, altrimenti derivandone un'inammissibile scissione tra il tipo di invalidità denunciato con la formulata eccezione di merito e la specifica deduzione dei fatti sui quali essa si fonda, il cui onere di allegazione ricade esclusivamente sulla parte qualora si facciano valere eccezioni in senso stretto” (Sez. 5, 5 aprile 2013, n. 8398; conf. Sez. 6, 2 marzo 2017, n. 5369 nonché Sez. 5, 11 settembre 2020, n.
18877, che ha dichiarato inammissibili le doglianze in merito alle modalità di notificazione di una cartella di pagamento, in quanto sollevate soltanto nell'ambito delle memorie illustrative depositate in primo grado ai sensi dell'art. 32 D.lgs. 546/92; Sez. 5, 22 aprile 2021, n. 10663. che ha ritenuto improponibili, a norma dell'art. 57, comma 1, D.lgs. 546/1992, i motivi d'appello con i quali venivano contestati vizi di invalidità dei procedimenti di notificazione delle cartelle di pagamento diversi dall'originaria eccezione di inesistenza delle notificazioni delle stesse;
Sez. 5, 4 gennaio 2022, n. 16).
In sostanza, “costituisce eccezione nuova, non consentita (d.lgs. n. 546 del 1992, art. 18 e art.
24), quella con la quale il contribuente introduce una causa petendi diversa, fondata su situazioni giuridiche non prospettate con il ricorso introduttivo, così che il giudice deve attenersi all'esame dei vizi di invalidità dedotti in ricorso, il cui ambito può essere modificato solo con la presentazione di motivi aggiunti - ammissibile, ex art. 24 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esclusivamente in caso di deposito di documenti non conosciuti ad opera delle altre parti o per ordine della commissione” (Sez.
5, 23 giugno 2025, n. 16797, che precisa come la preclusione processuale, determinatasi per difetto di proposizione di motivi aggiunti nel prescritto termine perentorio di legge, “involge materia sottratta alla disponibilità delle parti in quanto rispondente ad esigenze di ordine pubblico, sicché non può essere sanata dall'accettazione del contraddittorio ad opera della controparte (Cass., 30 ottobre
2009, n. 23123; v., altresì, Cass., 24 maggio 2006, n. 12338; Cass., 30 luglio 2002, n. 11222) ed è rilevabile di ufficio, anche nel giudizio di legittimità, non essendo sufficiente a impedire la rilevabilità il giudicato implicito (Cass., 12 dicembre 2019, n. 32637)”.
3. In ogni caso, le doglianze sui vizi di notificazione delle cartelle, oltre che inammissibili sono, comunque, infondate, perché la documentazione prodotta dalla Società_2 prova la loro rituale notificazione tramite PEC (segnatamente, la cartella n. 12520210007474763000 e quella n.
12520210011495292000 in data 28 settembre 2022, la n. 12520220008328730000 in data 7 ottobre
2022 e la n. 12520220010447918000 in data 26 ottobre 2022) e poiché tali cartelle non risultano essere state impugnate, i correlati crediti tributari – come già rilevato dal primo giudice - si sono
5 cristallizzati, con la conseguenza che, in questa sede, possono considerarsi ritualmente devolute soltanto questioni afferenti ad eventuali vizi propri dell'intimazione di pagamento che su quelle cartelle si fonda.
Anche di recente, infatti, la Corte di Cassazione ha ribadito il principio secondo cui
“l'intimazione di pagamento che faccia seguito ad un atto impositivo divenuto definitivo per mancata
Banca_1impugnazione non un nuovo ed autonomo atto impositivo, con la conseguenza che, in base all'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, esso resta sindacabile in giudizio solo per vizi propri e non per questioni attinenti all'atto impositivo da cui è sorto il debito” (Sez. 5, 8 aprile
2025, n. 9185).
4. Nella fattispecie, le uniche doglianze riconducibili ad eventuali vizi propri dell'intimazione di pagamento controversa sono quella attinente ad asserite carenze motivazionali dell'atto e quella con la quale si eccepisce l'avvenuta prescrizione dei crediti.
Entrambe sono infondate.
Quanto alla prima, la Corte di Cassazione ha precisato che l'intimazione di pagamento, in quanto atto a contenuto vincolato, che deve essere redatto in conformità al modello approvato con decreto del Ministero dell'Economia, non necessita di particolare motivazione, essendo sufficiente il richiamo alla cartella di pagamento presupposta (cfr. Sez. 5, 11 aprile 2024, n. 10692; Sez. 5, 23 ottobre 2024, n. 27504).
Da tale principio consegue, oltretutto, l'infondatezza in radice della richiesta della contribuente di nominare un CTU affinché provveda a determinare allo stato attuale, per ciascuna cartella, la debitoria di parte appellante nei confronti dell'Erario.
Ciò a prescindere dall'ulteriore rilievo che, comunque, stante la definitività dei crediti tributari in questione per effetto della mancata impugnazione delle cartelle, graverebbe sul contribuente l'onere probatorio di dimostrare ogni eventuale, per quanto parziale, pagamento.
Quanto, poi, all'eccezione di avvenuta prescrizione, essa è palesemente infondata avuto riguardo all'arco temporale, inferiore al biennio, intercorrente tra le suindicate date di notificazione delle cartelle e la data di notificazione dell'intimazione di pagamento (22 gennaio 2024).
In definitiva, rilevato il difetto di giurisdizione nei limiti più sopra esposti, per il resto l'appello deve essere rigettato.
5. Al rigetto dell'appello consegue, in applicazione del criterio della soccombenza, la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell'Agenzia delle
Entrate-OS ed in favore del MEF-Dipartimento della Giustizia Tributaria-Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo.
6 Tali spese, tenuto conto dei parametri e delle tabelle di cui al D.M. 10 marzo 2014, n. 55
(come modificato dal D.M. 13 agosto 2022, n. 147) rapportati al diverso valore della causa riferibile alle due parti appellate, vengono determinate in complessivi € 1.700,00, oltre oneri accessori se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate-OS ed in complessivi € 800,00, ridotti ad € 640,00 per effetto della riduzione del venti per cento stabilita dall'art. 15, comma 2-sexies D. lgs. 546/1992, oltre oneri accessori se dovuti, in favore del MEF-Dipartimento della Giustizia Tributaria-Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo.
6. Ritiene, invece, la Corte che non sussistano i presupposti per l'accoglimento della domanda accessoria, formulata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo nelle proprie conclusioni, di condanna dell'appellante “al risarcimento danni ex art. 96 cpc per responsabilità aggravata”.
Manca, infatti, qualsivoglia prova della mala fede o della colpa grave nella condotta dell'appellante nonché del danno subìto in conseguenza della condotta asseritamente temeraria (cfr.
Cass., Sez. 6, 1° settembre 2022, n. 25781).
Inammissibile, infine, è l'ulteriore richiesta formulata dalla Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo, vale a dire quella di applicazione dell'art. 13 c.1 quater D.P.R. 115/2002 (che comporta l'obbligo, a carico del soccombente, di versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato), trattandosi di istituto inapplicabile nel giudizio tributario di merito (cfr. Cass., Sez. 5, 22 ottobre 2024, n. 27296).
Ciò al di là di ogni considerazione sulla legittimazione dell'Ufficio a formulare tale richiesta, dato che quella sul doppio contributo è una statuizione di carattere amministrativo in quanto “l'obbligo di tale pagamento aggiuntivo non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo - ed altrettanto oggettivamente insuscettibile di diversa valutazione - del rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l'impugnante, dell'impugnazione, muovendosi, nella sostanza, la previsione normativa nell'ottica di un parziale ristoro dei costi del vano funzionamento dell'apparato giudiziario o della vana erogazione delle, pur sempre limitate, risorse a sua disposizione” (Cass., Sez.
L., 26 gennaio 2017, n. 2017; conf. Sez. 5, 1° settembre 2023, n. 25612).
P.Q.M.
Dichiara il proprio difetto di giurisdizione in ordine alle cartelle n. 12520140012440989000, n.
12520170007071101001 e n. 12520190008565430000 ed agli avvisi di addebito n.
42520200000003336000, n. 42520220001170751000, n. 42520220001534663000 e n.
42520220001774948000 nonché, limitatamente ai crediti non di natura tributaria, alla cartella n.
12520210011495292000; rigetta nel resto l'appello. Condanna parte appellante al pagamento delle spese di lite del grado in favore dell'Agenzia delle Entrate-OS ed in favore del 7 MEF-Dipartimento della Giustizia Tributaria-Ufficio di segreteria della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Viterbo, rispettivamente liquidate in complessivi € 1.700,00, oltre oneri accessori se dovuti, ed in complessivi € 640,00, oltre oneri accessori se dovuti.
Roma, 12 febbraio 2026
L'ESTENSORE IL PRESIDENTE
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