TRIB
Sentenza 20 ottobre 2025
Sentenza 20 ottobre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 20/10/2025, n. 1773 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 1773 |
| Data del deposito : | 20 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 30342/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30342/2024 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Giovanni Spinelli e Santoro Erica, che lo Controparte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Prota Margherita, che lo rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Controparte_1 Parte_1 concordatario in TORINO il 03/07/1988.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 598 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 18.04.2023, pubblicata il 18.04.2023.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 27/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori CP_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] Parte_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il sig. versi alla signora a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento, la somma mensile di 100,00 euro, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, a far tempo dal gennaio 2025 compreso.
DÀ ATTO che, ad eccezione di quanto sopra considerato e disciplinato, i coniugi hanno definito ogni rapporto economico tra loro intercorso e che gli stessi non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo o ragione ivi comprese le ragioni di credito e debito reciproche relative alla causa di separazione (RG 14670/2020, Trib. Torino). In particolare, il sig. rinuncia al credito Controparte_1 vantato a titolo di rimborso spese legali stabilito in separazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/10/2025
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Alberto Tetamo Presidente Rel. dott. Lucia Minutella Giudice dott. Isabella Messina Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 30342/2024 promossa da:
, con il patrocinio degli avv.ti Giovanni Spinelli e Santoro Erica, che lo Controparte_1 rappresenta e difende in virtù di procura in atti e
, con il patrocinio dell'avv. Prota Margherita, che lo rappresenta e difende in Parte_1 virtù di procura in atti ricorrenti
Con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Per i ricorrenti: come da ricorso presentato congiuntamente.
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I signori e contraevano matrimonio con rito Controparte_1 Parte_1 concordatario in TORINO il 03/07/1988.
L'atto di matrimonio veniva trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di TORINO (atto n. 598 parte II serie A del registro degli atti di matrimonio dell'anno 1988).
Dal matrimonio non sono nati figli.
I suddetti coniugi sono legalmente separati in virtù di sentenza emessa dal Tribunale di Torino in data 18.04.2023, pubblicata il 18.04.2023.
pagina 1 di 3 Con ricorso depositato il 27/12/2024 i coniugi hanno chiesto a questo Tribunale di pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio, invocando la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2, lettera b) della legge 1/12/1970 n. 898, successivamente modificata.
I ricorrenti, nel termine perentorio loro assegnato, facevano pervenire note scritte in sostituzione dell'udienza di comparizione personale ex artt. 127 ter e 473-bis.51 c.p.c., insistendo nelle loro comuni istanze.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio è accoglibile poiché risulta integrata la fattispecie di cui all'art. 3 n. 2 lett. b) della legge 1.12.1970 n. 898, successivamente modificata.
È provata l'esistenza di una sentenza passata in giudicato.
La domanda è stata proposta quando lo stato di separazione si era protratto ininterrottamente per i termini di legge a far tempo dall'udienza di comparizione dei coniugi nella procedura di separazione personale ovvero dalla scadenza del termine di cui all'art.127 ter, V comma, c.p.c. per il deposito di note scritte sostitutive dell'udienza.
È dimostrato che la comunione spirituale e materiale fra i coniugi non può essere ricostituita.
Vi è accordo economico e nulla osta al suo integrale accoglimento.
Nulla in punto spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunziando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
PRONUNCIA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dai signori CP_1
e , i cui estremi di iscrizione nei registri dello Stato Civile sono
[...] Parte_1 precisati in motivazione.
ORDINA all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di TORINO di annotare la sentenza e di provvedere alle incombenze di legge.
Prende atto degli accordi intervenuti tra le parti e per l'effetto:
DISPONE che il sig. versi alla signora a titolo di contributo al Controparte_1 Parte_1 mantenimento, la somma mensile di 100,00 euro, rivalutabile annualmente secondo gli indici Istat, entro il giorno 5 di ogni mese, a far tempo dal gennaio 2025 compreso.
DÀ ATTO che, ad eccezione di quanto sopra considerato e disciplinato, i coniugi hanno definito ogni rapporto economico tra loro intercorso e che gli stessi non hanno più nulla a pretendere l'uno dall'altra a qualsiasi titolo o ragione ivi comprese le ragioni di credito e debito reciproche relative alla causa di separazione (RG 14670/2020, Trib. Torino). In particolare, il sig. rinuncia al credito Controparte_1 vantato a titolo di rimborso spese legali stabilito in separazione.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 17/10/2025
Il Presidente Rel.
Dott. Alberto Tetamo
pagina 2 di 3 Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
pagina 3 di 3