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Sentenza 27 dicembre 2025
Sentenza 27 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Catania, sentenza 27/12/2025, n. 6193 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Catania |
| Numero : | 6193 |
| Data del deposito : | 27 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 6698/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice OV OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6698/2024 R.G. promossa da:
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO di;
Pt_1 opponente contro nato a [...] il [...] (C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'avv. Michele BARTOLI opposto
CONCLUSIONI
Fissata per il 16.12.2025 udienza di discussione all'esito della quale, precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione, con riserva di deposito della sentenza ex art.281 sexies comma 3 c.p.c...
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Il Conservatorio proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1089/2024 del 29/04/2024 (RG n. 3748/2024), notificato il 9 maggio 2024.
La difesa di parte opponente esponeva che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di incarichi professionali conferiti tra il 1996 e il 1999 e conclusi con provvedimenti depositati tra il 2012 e il 2019, per i quali l'avv. aveva richiesto il pagamento di € 49.513,02. CP_1
Ciò premesso, la Avvocatura dello Stato sosteneva che il diritto al compenso degli avvocati è soggetto a prescrizione presuntiva triennale ex artt. 2956 e 2957 c.c. e che la decorrenza va individuata nella data di pubblicazione del provvedimento definitivo o, per gli affari non terminati, nell'ultima prestazione eseguita.
Nel caso di specie, sempre secondo parte opponente, i termini prescrizionali erano ampiamente decorsi, non essendovi stati validi atti interruttivi.
Nel merito, parte opponente sosteneva che il decreto ingiuntivo era stato concesso in difetto dei presupposti di legge;
inoltre, eccepiva che la pretesa non poteva trovare copertura nel bilancio dell'Ente, con rischio di aggravio di spese.
La difesa concludeva chiedendo in via preliminare la sospensione della provvisoria esecuzione e la revoca del decreto ingiuntivo n. 1089/2024, con declaratoria di insussistenza del debito e condanna alle spese.
§§§§§
L'avv. costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con CP_1
conferma del decreto opposto e della sua provvisoria esecutività. La difesa del professionista ha evidenziato come l'eccezione di prescrizione presuntiva triennale sollevata dall'Amministrazione fosse del tutto infondata, atteso che il , quale ente Parte_1 pubblico, era soggetto alle regole della contabilità pubblica e, pertanto, non poteva invocare la pagina 2 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
prescrizione presuntiva bensì soltanto quella ordinaria decennale, che nella fattispecie non risultava maturata.
Parte opposta ha altresì sottolineato che la prescrizione presuntiva si applica esclusivamente a rapporti informali, privi di quietanza scritta, mentre nel caso di specie il credito traeva origine da delibere di incarico formalmente adottate e da documentazione sottoscritta. Quanto ai giudizi conclusi per perenzione, la difesa ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la prescrizione decorre dal decreto di perenzione, quale provvedimento decisorio che definisce il giudizio, e non dall'ultima attività processuale. In ogni caso, erano stati prodotti atti interruttivi del termine prescrizionale, consistenti in diffide e atti di messa in mora inviati dal
2019 al 2024.
In via subordinata, l'opposto ha rilevato che lo stesso aveva riconosciuto Parte_1
l'esistenza del debito, come risultava da una comunicazione del consulente giuridico esterno dell'Ente del 14 settembre 2022, nella quale si ammetteva l'ammontare complessivo delle spettanze dovute all'avv. È stato inoltre richiesto il deferimento del giuramento CP_1
decisorio e valorizzata la confessione del debitore ai sensi dell'art. 2959 c.c.
Infine, la difesa ha qualificato l'opposizione come pretestuosa e dilatoria, fondata su un'eccezione incompatibile con la natura del credito e proposta al solo scopo di procrastinare il pagamento, chiedendo pertanto la condanna del per lite temeraria ai sensi Parte_1
dell'art. 96 c.p.c., oltre che alle spese di lite.
§§§§§
In corso di causa, con ordinanza dell'01.12.2025 venivano rigettate le richieste istruttorie e fissata per il 16.12.2025 udienza di discussione all'esito della quale, precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione, con riserva di deposito della sentenza ex art.281 sexies comma 3 c.p.c..
§§§§§
pagina 3 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della opposizione, proposta nel rispetto dei termini.
§§§§§
Va premesso che l'avv. aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per i compensi CP_1
dovuti in dipendenza di attività professionali prestate in favore dell' opponente. Pt_1
In particolare, l'avv. allegava e documentava di avere ricevuto tredici conferimenti CP_1 di incarico e, segnatamente:
1) Delibera di incarico n. 155/1996 per la difesa nei confronti di nel CP_2 ricorso R.G. n. 1814/1996 innanzi al TAR CT conclusosi con decreto di perenzione n.
7011/12, saldo parcella, al netto dell'acconto ricevuto, € 556,45 (all. 1);
2) Delibera di incarico n. 199/1996 per la difesa nei confronti di Controparte_3
nel ricorso R.G. n. 3612/1996 innanzi al TAR CT conclusosi con sentenza di rigetto n.
183/2014, saldo parcella, al netto dell'acconto ricevuto, € 1.662,66 (all. 2);
3) Delibera di incarico n. 39/1997 per la difesa nei confronti di
[...]
nel ricorso R.G. n. 2817/1997 innanzi al TAR CT conclusosi con CP_4 sentenza di rigetto n. 281/2018, saldo parcella, al netto dell'acconto ricevuto, € 8.424,17
(all. 3);
4) Delibera di incarico n. 82/1997 per la difesa nei confronti di nel CP_5
ricorso R.G. n. 3830/1997 innanzi al TAR CT conclusosi con decreto di perenzione n.
8208/2015, saldo parcella, al netto dell'acconto ricevuto, € 3.732,39 (all. 4);
5) Delibera di incarico n. 100/1997 per la difesa nei confronti di nel CP_6
ricorso R.G. n. 4758/1997 innanzi al TAR CT conclusosi con decreto di perenzione n.
8073/2015, saldo parcella, al netto dell'acconto ricevuto, € 3.732,39 (all. 5);
6) Delibera di incarico n. 101/1997 per la difesa nei confronti di
[...]
nel ricorso R.G. n. 4528/1997 innanzi al TAR CT conclusosi con Parte_2
pagina 4 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
decreto di perenzione n. 7577/2015, saldo parcella, al netto dell'acconto ricevuto, €
3.732,39 (all. 6);
7) Delibera di incarico n. 102/1997 per la difesa nei confronti di
[...] nel ricorso R.G. n. 4831/1997 innanzi al TAR CT conclusosi con Controparte_7
decreto di perenzione n. 6471/2016, saldo parcella, al netto dell'acconto ricevuto, €
3.732,39 (all. 7);
8) Delibera di incarico n. 181/1997 per la difesa nei confronti di
[...]
nel ricorso R.G. n. 5528/1997 innanzi al TAR CT conclusosi con Parte_2 decreto di perenzione n. 338/2016, saldo parcella, al netto dell'acconto ricevuto, €
2.116,09 (all. 8);
9) Delibera di incarico n. 238/1997 per la difesa nei confronti di Controparte_8
nel ricorso R.G. n. 6300/1997 innanzi al TAR CT conclusosi con decreto di perenzione n. 1675/2016, saldo parcella, al netto dell'acconto ricevuto, € 3.732,39 (all. 9);
10) Delibera di incarico n. 21/1998 per la difesa nei confronti di CP_9
nel ricorso R.G. n. 1124/1998 innanzi al TAR CT conclusosi con decreto di
[...] perenzione n. 3720/2016, saldo parcella, al netto dell'acconto ricevuto, € 2.116,90 (all.
10);
11) Delibera di incarico n. 54/1998 per la difesa nei confronti di
[...]
nel ricorso R.G. n. 3075/1998 innanzi al TAR CT conclusosi con decreto Parte_3
di perenzione n. 5607/2016, saldo parcella, al netto dell'acconto ricevuto, € 3.897,98
(all. 11);
12) Delibera di incarico n. 36/1999 per la difesa nei confronti di nel CP_10 ricorso R.G. n. 1130/1999 innanzi al TAR CT conclusosi con sentenza di accoglimento n. 420/2019, saldo parcella, al netto dell'acconto ricevuto, € 8.424,17 (all. 12);
pagina 5 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
13) Delibera di incarico n. 3193/1999 per la difesa nei confronti di Parte_4
nel ricorso R.G. n. 228/1999 innanzi al TAR CT conclusosi con sentenza di
[...]
accoglimento n. 1665/2017, saldo parcella, al netto dell'acconto ricevuto, € 3.652,65
(all. 13).
Il saldo dei compensi, tenuto conto degli acconti, ammontava ad euro 49.513,02.
§§§§§
L'eccezione di prescrizione presuntiva triennale è infondata.
Ed invero, secondo consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, correttamente richiamato dalla difesa di parte opposta e condiviso da questo giudice, 'per crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione dello Stato non è possibile invocare la prescrizione presuntiva, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento' (Cass. civ., sez. VI, 14 novembre 2019 n.29543).
Inoltre, 'la prescrizione presuntiva non opera quando l'incarico professionale sia stato conferito con atto scritto. A tale proposito al giudicante spetta esclusivamente la verifica se sussista un accordo scritto che, in quanto tale, esclude che il rapporto si sia svolto senza formalità e per questo è ritenuto incompatibile con qualsiasi presunzione di pagamento' (Cass. civ., sez. II, 4 giugno 2024 n.15566).
In ogni caso, l'eccezione di prescrizione presuntiva presuppone l'avvenuto adempimento dell'obbligazione ed il riconoscimento dell'obbligazione stessa da parte del debitore: pertanto,
'l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre - con conseguente rigetto dell'eccezione - non solo quando il debitore contesti l'"an" della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il "quantum" della pretesa azionata nei propri confronti' (Cass. civ., sez. VI, 5 giugno 2019 n.15303).
pagina 6 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Nel caso specifico, parte opponente ha anche contestato la sussistenza del credito sostenendo la illegittimità del decreto per difetto dei presupposti di legge.
La eccezione di prescrizione presuntiva è, in conclusione, infondata.
§§§§§
Procedendo con il merito, deve verificarsi la sussistenza e la eventuale mancata prescrizione decennale dei crediti professionali.
Come è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto assume ruolo di attore in senso sostanziale;
in tale qualità processuale, incombe sul professionista opposto l'onere di provare conferimento di incarico, svolgimento della attività professionale ed eventuale accordo sui compensi.
Ed invero, 'nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte' (Cass. civ., sez. II, 20 agosto 2019 n.21522; in senso conforme, ex multis, Cass. civ., sez. VI, 15 gennaio
2018 n.712; Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2005 n.18775; Cass. civ., sez. II, 22 giugno 1994
n.5987; Cass. civ., sez. II, 3 aprile 1971 n. 961).
Parte opposta si è limitata a produrre unicamente le delibere di conferimento incarico nelle quali è indicata una 'spesa preventiva' secondo un certo ammontare nonché la individuazione del capitolo di bilancio su cui avrebbe gravato l'onere (nel caso specifico, capitolo 260).
Tuttavia non risulta documentata in alcun modo la attività professionale svolta nell'interesse dell' : in concreto non risulta prodotto alcun atto processuale relativo ai giudizi nei quali Pt_1
si sarebbero svolte le prestazioni professionali.
Non risulta prodotto nemmeno alcun accordo sui compensi (situazione che rende gli onorari determinabili sulla base delle tariffe professionali e ciò, evidentemente, impone di valutare in pagina 7 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concreto la attività svolta che, come detto, non è stata documentata e, quindi, non può in alcun modo essere valutata per individuarne la qualità e, quindi, la misura dei compensi).
Con l'atto di opposizione, la Avvocatura aveva contestato, nel merito, la fondatezza della pretesa.
La interpretazione consolidata e constante della Suprema Corte è pacificamente nel senso che anche una contestazione generica impone al professionista creditore di provare lo svolgimento della attività professionale onde consentire al Tribunale di valutarne lo spessore e, quindi, potere procedere alla quantificazione degli onorari.
Così, può richiamarsi quanto statuito dalla Suprema Corte secondo cui 'il principio in base la quale l'opposizione al decreto ingiuntivo apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assuma la veste sostanziale di attore e l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, non soffre deroga nel caso di ingiunzione emessa per il pagamento di diritti e onorari di avvocato e procuratore sulla base di parcella corredata dal parere del consiglio dell'ordine professionale con la conseguenza che anche in tale ipotesi di fronte a contestazioni dell'opponente, sia pure generiche, incombe sul professionista l'obbligo di dimostrare
l'effettività delle prestazioni elencate nella parcella, affinché il giudice possa liquidare i relativi compensi secondo tariffa' (Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 1992 n.13181; in senso conforme, ex multis, Cass. civ., sez. II, 20 maggio 1977 n.2101; Cass. civ., sez. II, 13 ottobre
1975 n.3292).
§§§§§
Parte opposta – che, si ribadisce, non risulta avere prodotto documentazione relativa ad alcuno dei tredici giudizi – aveva formulato un'unica richiesta istruttoria ('si chiede sin d'ora deferimento del giuramento decisorio alla parte debitrice ex art. 2960 c.c.') che, non dedotta in articoli, risultava inammissibile già per tale preliminare ragione;
ed invero, ai sensi dell'art.233 comma 2 c.p.c., il giuramento decisorio 'deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico'.
pagina 8 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
All'udienza del 16.12.2025 parte opposta ha riformulato deferimento di giuramento decisorio con i capitoli indicati in note depositate il giorno precedente;
secondo orientamento della
Suprema Corte condiviso da questo giudice, riaffermato anche in epoca recente, però, 'deve escludersi l'ammissibilità del giuramento decisorio, deferito o riferito, nei confronti della persona fisica che ricopre una pubblica funzione o un pubblico incarico, in relazione a diritti della pubblica amministrazione, da costui organicamente rappresentata, poiché il medesimo non ne ha la libera ed autonoma disponibilità' (Cass. civ., sez. II, 15 gennaio 2024 n.1520).
Inoltre, parte opposta aveva sostenuto che vi fosse, in atti, confessione sulla esistenza del debito, richiamando una mail del 14.09.2022 dell'avv. Pierpaolo LUCIFORA nella qualità di consulente esterno dell'Istituto.
Dall'esame del documento non può ritenersi la sussistenza di alcuna confessione processualmente rilevante.
In primo luogo, l'avv. LUCIFORA è consulente esterno dell' e, non essendo legale Pt_1 rappresentante né procuratore speciale dell' , non avrebbe potuto, nemmeno in astratto, Pt_1
vincolare l' medesimo con una 'confessione'. Pt_1
Inoltre, le affermazioni del professionista sono di tutt'altro contenuto in quanto veniva rappresentata la necessità di documentare lo svolgimento della attività anche in relazione al credito che non risulta in alcun modo 'riconosciuto' ma indicato per sottolineare la delicatezza e l'importanza economica della questione.
§§§§§
In conclusione, il credito per saldo dovuto per prestazioni professionali non può ritenersi provato.
L'opposizione va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1089/2024 del
29/04/2024 (RG n. 3748/2024).
pagina 9 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i minimi per fasi studio, introduttiva e decisionale, avuto riguardo alle ragioni della decisione ed alle difese in concreto svolte.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1089/2024 del 29/04/2024 (RG n.
3748/2024); condanna l'avv. al pagamento delle spese processuali che liquida CP_1
in complessivi euro 3.192,00 (di cui euro 286,00 per spese vive), oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Catania, 27 dicembre 2025.
IL GIUDICE
OV OL
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 10 di 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI CATANIA
QUINTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, nella persona del giudice OV OL, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 6698/2024 R.G. promossa da:
Parte_1
(C.F. ), in persona del legale rappresentante pro
[...] P.IVA_1 tempore, con il patrocinio dell'avv. AVVOCATURA DELLO STATO di;
Pt_1 opponente contro nato a [...] il [...] (C.F. ), con il patrocinio CP_1 C.F._1 dell'avv. Michele BARTOLI opposto
CONCLUSIONI
Fissata per il 16.12.2025 udienza di discussione all'esito della quale, precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione, con riserva di deposito della sentenza ex art.281 sexies comma 3 c.p.c...
TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concisa esposizione delle ragioni in fatto ed in diritto della decisione
Il Conservatorio proponeva Parte_1
opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 1089/2024 del 29/04/2024 (RG n. 3748/2024), notificato il 9 maggio 2024.
La difesa di parte opponente esponeva che il decreto ingiuntivo era stato emesso sulla base di incarichi professionali conferiti tra il 1996 e il 1999 e conclusi con provvedimenti depositati tra il 2012 e il 2019, per i quali l'avv. aveva richiesto il pagamento di € 49.513,02. CP_1
Ciò premesso, la Avvocatura dello Stato sosteneva che il diritto al compenso degli avvocati è soggetto a prescrizione presuntiva triennale ex artt. 2956 e 2957 c.c. e che la decorrenza va individuata nella data di pubblicazione del provvedimento definitivo o, per gli affari non terminati, nell'ultima prestazione eseguita.
Nel caso di specie, sempre secondo parte opponente, i termini prescrizionali erano ampiamente decorsi, non essendovi stati validi atti interruttivi.
Nel merito, parte opponente sosteneva che il decreto ingiuntivo era stato concesso in difetto dei presupposti di legge;
inoltre, eccepiva che la pretesa non poteva trovare copertura nel bilancio dell'Ente, con rischio di aggravio di spese.
La difesa concludeva chiedendo in via preliminare la sospensione della provvisoria esecuzione e la revoca del decreto ingiuntivo n. 1089/2024, con declaratoria di insussistenza del debito e condanna alle spese.
§§§§§
L'avv. costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto dell'opposizione con CP_1
conferma del decreto opposto e della sua provvisoria esecutività. La difesa del professionista ha evidenziato come l'eccezione di prescrizione presuntiva triennale sollevata dall'Amministrazione fosse del tutto infondata, atteso che il , quale ente Parte_1 pubblico, era soggetto alle regole della contabilità pubblica e, pertanto, non poteva invocare la pagina 2 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
prescrizione presuntiva bensì soltanto quella ordinaria decennale, che nella fattispecie non risultava maturata.
Parte opposta ha altresì sottolineato che la prescrizione presuntiva si applica esclusivamente a rapporti informali, privi di quietanza scritta, mentre nel caso di specie il credito traeva origine da delibere di incarico formalmente adottate e da documentazione sottoscritta. Quanto ai giudizi conclusi per perenzione, la difesa ha richiamato la giurisprudenza di legittimità secondo cui la prescrizione decorre dal decreto di perenzione, quale provvedimento decisorio che definisce il giudizio, e non dall'ultima attività processuale. In ogni caso, erano stati prodotti atti interruttivi del termine prescrizionale, consistenti in diffide e atti di messa in mora inviati dal
2019 al 2024.
In via subordinata, l'opposto ha rilevato che lo stesso aveva riconosciuto Parte_1
l'esistenza del debito, come risultava da una comunicazione del consulente giuridico esterno dell'Ente del 14 settembre 2022, nella quale si ammetteva l'ammontare complessivo delle spettanze dovute all'avv. È stato inoltre richiesto il deferimento del giuramento CP_1
decisorio e valorizzata la confessione del debitore ai sensi dell'art. 2959 c.c.
Infine, la difesa ha qualificato l'opposizione come pretestuosa e dilatoria, fondata su un'eccezione incompatibile con la natura del credito e proposta al solo scopo di procrastinare il pagamento, chiedendo pertanto la condanna del per lite temeraria ai sensi Parte_1
dell'art. 96 c.p.c., oltre che alle spese di lite.
§§§§§
In corso di causa, con ordinanza dell'01.12.2025 venivano rigettate le richieste istruttorie e fissata per il 16.12.2025 udienza di discussione all'esito della quale, precisate le conclusioni come da verbale in atti, la causa veniva posta in decisione, con riserva di deposito della sentenza ex art.281 sexies comma 3 c.p.c..
§§§§§
pagina 3 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
Deve preliminarmente darsi atto della ritualità della opposizione, proposta nel rispetto dei termini.
§§§§§
Va premesso che l'avv. aveva chiesto ed ottenuto decreto ingiuntivo per i compensi CP_1
dovuti in dipendenza di attività professionali prestate in favore dell' opponente. Pt_1
In particolare, l'avv. allegava e documentava di avere ricevuto tredici conferimenti CP_1 di incarico e, segnatamente:
1) Delibera di incarico n. 155/1996 per la difesa nei confronti di nel CP_2 ricorso R.G. n. 1814/1996 innanzi al TAR CT conclusosi con decreto di perenzione n.
7011/12, saldo parcella, al netto dell'acconto ricevuto, € 556,45 (all. 1);
2) Delibera di incarico n. 199/1996 per la difesa nei confronti di Controparte_3
nel ricorso R.G. n. 3612/1996 innanzi al TAR CT conclusosi con sentenza di rigetto n.
183/2014, saldo parcella, al netto dell'acconto ricevuto, € 1.662,66 (all. 2);
3) Delibera di incarico n. 39/1997 per la difesa nei confronti di
[...]
nel ricorso R.G. n. 2817/1997 innanzi al TAR CT conclusosi con CP_4 sentenza di rigetto n. 281/2018, saldo parcella, al netto dell'acconto ricevuto, € 8.424,17
(all. 3);
4) Delibera di incarico n. 82/1997 per la difesa nei confronti di nel CP_5
ricorso R.G. n. 3830/1997 innanzi al TAR CT conclusosi con decreto di perenzione n.
8208/2015, saldo parcella, al netto dell'acconto ricevuto, € 3.732,39 (all. 4);
5) Delibera di incarico n. 100/1997 per la difesa nei confronti di nel CP_6
ricorso R.G. n. 4758/1997 innanzi al TAR CT conclusosi con decreto di perenzione n.
8073/2015, saldo parcella, al netto dell'acconto ricevuto, € 3.732,39 (all. 5);
6) Delibera di incarico n. 101/1997 per la difesa nei confronti di
[...]
nel ricorso R.G. n. 4528/1997 innanzi al TAR CT conclusosi con Parte_2
pagina 4 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
decreto di perenzione n. 7577/2015, saldo parcella, al netto dell'acconto ricevuto, €
3.732,39 (all. 6);
7) Delibera di incarico n. 102/1997 per la difesa nei confronti di
[...] nel ricorso R.G. n. 4831/1997 innanzi al TAR CT conclusosi con Controparte_7
decreto di perenzione n. 6471/2016, saldo parcella, al netto dell'acconto ricevuto, €
3.732,39 (all. 7);
8) Delibera di incarico n. 181/1997 per la difesa nei confronti di
[...]
nel ricorso R.G. n. 5528/1997 innanzi al TAR CT conclusosi con Parte_2 decreto di perenzione n. 338/2016, saldo parcella, al netto dell'acconto ricevuto, €
2.116,09 (all. 8);
9) Delibera di incarico n. 238/1997 per la difesa nei confronti di Controparte_8
nel ricorso R.G. n. 6300/1997 innanzi al TAR CT conclusosi con decreto di perenzione n. 1675/2016, saldo parcella, al netto dell'acconto ricevuto, € 3.732,39 (all. 9);
10) Delibera di incarico n. 21/1998 per la difesa nei confronti di CP_9
nel ricorso R.G. n. 1124/1998 innanzi al TAR CT conclusosi con decreto di
[...] perenzione n. 3720/2016, saldo parcella, al netto dell'acconto ricevuto, € 2.116,90 (all.
10);
11) Delibera di incarico n. 54/1998 per la difesa nei confronti di
[...]
nel ricorso R.G. n. 3075/1998 innanzi al TAR CT conclusosi con decreto Parte_3
di perenzione n. 5607/2016, saldo parcella, al netto dell'acconto ricevuto, € 3.897,98
(all. 11);
12) Delibera di incarico n. 36/1999 per la difesa nei confronti di nel CP_10 ricorso R.G. n. 1130/1999 innanzi al TAR CT conclusosi con sentenza di accoglimento n. 420/2019, saldo parcella, al netto dell'acconto ricevuto, € 8.424,17 (all. 12);
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13) Delibera di incarico n. 3193/1999 per la difesa nei confronti di Parte_4
nel ricorso R.G. n. 228/1999 innanzi al TAR CT conclusosi con sentenza di
[...]
accoglimento n. 1665/2017, saldo parcella, al netto dell'acconto ricevuto, € 3.652,65
(all. 13).
Il saldo dei compensi, tenuto conto degli acconti, ammontava ad euro 49.513,02.
§§§§§
L'eccezione di prescrizione presuntiva triennale è infondata.
Ed invero, secondo consolidato orientamento interpretativo della Suprema Corte, correttamente richiamato dalla difesa di parte opposta e condiviso da questo giudice, 'per crediti vantati nei confronti dell'Amministrazione dello Stato non è possibile invocare la prescrizione presuntiva, attesa la necessità di fare applicazione delle regole di contabilità pubblica anche in relazione ai pagamenti, dovendosi a tal fine provvedere mediante appositi mandati di pagamento' (Cass. civ., sez. VI, 14 novembre 2019 n.29543).
Inoltre, 'la prescrizione presuntiva non opera quando l'incarico professionale sia stato conferito con atto scritto. A tale proposito al giudicante spetta esclusivamente la verifica se sussista un accordo scritto che, in quanto tale, esclude che il rapporto si sia svolto senza formalità e per questo è ritenuto incompatibile con qualsiasi presunzione di pagamento' (Cass. civ., sez. II, 4 giugno 2024 n.15566).
In ogni caso, l'eccezione di prescrizione presuntiva presuppone l'avvenuto adempimento dell'obbligazione ed il riconoscimento dell'obbligazione stessa da parte del debitore: pertanto,
'l'eccezione di prescrizione presuntiva è incompatibile con qualsiasi comportamento del debitore che importi, anche implicitamente, l'ammissione in giudizio che l'obbligazione non è stata estinta: tale condizione ricorre - con conseguente rigetto dell'eccezione - non solo quando il debitore contesti l'"an" della pretesa creditoria, negandone l'esistenza ovvero eccependo che il credito non sia sorto, ma anche allorché contesti il "quantum" della pretesa azionata nei propri confronti' (Cass. civ., sez. VI, 5 giugno 2019 n.15303).
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Nel caso specifico, parte opponente ha anche contestato la sussistenza del credito sostenendo la illegittimità del decreto per difetto dei presupposti di legge.
La eccezione di prescrizione presuntiva è, in conclusione, infondata.
§§§§§
Procedendo con il merito, deve verificarsi la sussistenza e la eventuale mancata prescrizione decennale dei crediti professionali.
Come è noto, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, il creditore opposto assume ruolo di attore in senso sostanziale;
in tale qualità processuale, incombe sul professionista opposto l'onere di provare conferimento di incarico, svolgimento della attività professionale ed eventuale accordo sui compensi.
Ed invero, 'nei giudizi aventi ad oggetto l'accertamento di un credito per prestazioni professionali, incombe sul professionista la prova dell'avvenuto conferimento dell'incarico, dell'effettivo espletamento dello stesso nonché dell'entità delle prestazioni svolte' (Cass. civ., sez. II, 20 agosto 2019 n.21522; in senso conforme, ex multis, Cass. civ., sez. VI, 15 gennaio
2018 n.712; Cass. civ., sez. III, 26 settembre 2005 n.18775; Cass. civ., sez. II, 22 giugno 1994
n.5987; Cass. civ., sez. II, 3 aprile 1971 n. 961).
Parte opposta si è limitata a produrre unicamente le delibere di conferimento incarico nelle quali è indicata una 'spesa preventiva' secondo un certo ammontare nonché la individuazione del capitolo di bilancio su cui avrebbe gravato l'onere (nel caso specifico, capitolo 260).
Tuttavia non risulta documentata in alcun modo la attività professionale svolta nell'interesse dell' : in concreto non risulta prodotto alcun atto processuale relativo ai giudizi nei quali Pt_1
si sarebbero svolte le prestazioni professionali.
Non risulta prodotto nemmeno alcun accordo sui compensi (situazione che rende gli onorari determinabili sulla base delle tariffe professionali e ciò, evidentemente, impone di valutare in pagina 7 di 10 TRIBUNALE DI CATANIA – Quinta Sezione Civile
concreto la attività svolta che, come detto, non è stata documentata e, quindi, non può in alcun modo essere valutata per individuarne la qualità e, quindi, la misura dei compensi).
Con l'atto di opposizione, la Avvocatura aveva contestato, nel merito, la fondatezza della pretesa.
La interpretazione consolidata e constante della Suprema Corte è pacificamente nel senso che anche una contestazione generica impone al professionista creditore di provare lo svolgimento della attività professionale onde consentire al Tribunale di valutarne lo spessore e, quindi, potere procedere alla quantificazione degli onorari.
Così, può richiamarsi quanto statuito dalla Suprema Corte secondo cui 'il principio in base la quale l'opposizione al decreto ingiuntivo apre un normale giudizio di cognizione in cui il ricorrente assuma la veste sostanziale di attore e l'onere di provare i fatti costitutivi della propria pretesa, non soffre deroga nel caso di ingiunzione emessa per il pagamento di diritti e onorari di avvocato e procuratore sulla base di parcella corredata dal parere del consiglio dell'ordine professionale con la conseguenza che anche in tale ipotesi di fronte a contestazioni dell'opponente, sia pure generiche, incombe sul professionista l'obbligo di dimostrare
l'effettività delle prestazioni elencate nella parcella, affinché il giudice possa liquidare i relativi compensi secondo tariffa' (Cass. civ., sez. II, 14 dicembre 1992 n.13181; in senso conforme, ex multis, Cass. civ., sez. II, 20 maggio 1977 n.2101; Cass. civ., sez. II, 13 ottobre
1975 n.3292).
§§§§§
Parte opposta – che, si ribadisce, non risulta avere prodotto documentazione relativa ad alcuno dei tredici giudizi – aveva formulato un'unica richiesta istruttoria ('si chiede sin d'ora deferimento del giuramento decisorio alla parte debitrice ex art. 2960 c.c.') che, non dedotta in articoli, risultava inammissibile già per tale preliminare ragione;
ed invero, ai sensi dell'art.233 comma 2 c.p.c., il giuramento decisorio 'deve essere formulato in articoli separati, in modo chiaro e specifico'.
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All'udienza del 16.12.2025 parte opposta ha riformulato deferimento di giuramento decisorio con i capitoli indicati in note depositate il giorno precedente;
secondo orientamento della
Suprema Corte condiviso da questo giudice, riaffermato anche in epoca recente, però, 'deve escludersi l'ammissibilità del giuramento decisorio, deferito o riferito, nei confronti della persona fisica che ricopre una pubblica funzione o un pubblico incarico, in relazione a diritti della pubblica amministrazione, da costui organicamente rappresentata, poiché il medesimo non ne ha la libera ed autonoma disponibilità' (Cass. civ., sez. II, 15 gennaio 2024 n.1520).
Inoltre, parte opposta aveva sostenuto che vi fosse, in atti, confessione sulla esistenza del debito, richiamando una mail del 14.09.2022 dell'avv. Pierpaolo LUCIFORA nella qualità di consulente esterno dell'Istituto.
Dall'esame del documento non può ritenersi la sussistenza di alcuna confessione processualmente rilevante.
In primo luogo, l'avv. LUCIFORA è consulente esterno dell' e, non essendo legale Pt_1 rappresentante né procuratore speciale dell' , non avrebbe potuto, nemmeno in astratto, Pt_1
vincolare l' medesimo con una 'confessione'. Pt_1
Inoltre, le affermazioni del professionista sono di tutt'altro contenuto in quanto veniva rappresentata la necessità di documentare lo svolgimento della attività anche in relazione al credito che non risulta in alcun modo 'riconosciuto' ma indicato per sottolineare la delicatezza e l'importanza economica della questione.
§§§§§
In conclusione, il credito per saldo dovuto per prestazioni professionali non può ritenersi provato.
L'opposizione va accolta, con conseguente revoca del decreto ingiuntivo n. 1089/2024 del
29/04/2024 (RG n. 3748/2024).
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Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come da dispositivo secondo i minimi per fasi studio, introduttiva e decisionale, avuto riguardo alle ragioni della decisione ed alle difese in concreto svolte.
P.Q.M.
il Tribunale di Catania, Quinta Sezione Civile, in composizione monocratica, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo n. 1089/2024 del 29/04/2024 (RG n.
3748/2024); condanna l'avv. al pagamento delle spese processuali che liquida CP_1
in complessivi euro 3.192,00 (di cui euro 286,00 per spese vive), oltre IVA, CP e rimborso forfetario spese generali.
Catania, 27 dicembre 2025.
IL GIUDICE
OV OL
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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