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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 31/10/2025, n. 1045 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 1045 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI PALMI SEZIONE CIVILE Controversie di lavoro e previdenza
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F.
Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 30 ottobre 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto che il decreto che disponeva la trattazione scritta è stato regolarmente comunicato alle parti;
CP_ che parte ricorrente è comparsa mediante il deposito delle suddette note, mentre l' resistente non ha depositato note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2325 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
, codice fiscale , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv.to CALOGERO MARIA, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, in persona del suo Controparte_2 presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Quarta, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Persona_1 resistente oggetto: revoca del reddito di cittadinanza- ripetizione di indebito conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12 luglio 2025, la ricorrente in epigrafe esponeva che, con missiva del 19.10.2021, l' di Palmi la informava che le era stata corrisposta CP_1 indebitamente la somma di € 2.697,87 a titolo di Reddito di Cittadinanza, beneficio che era stato dichiarato decaduto in assenza del requisito della residenza continuativa per due anni in Italia, e di cui chiedeva la restituzione.
Affermava che, al momento della presentazione della domanda per ottenere il reddito di cittadinanza, era in possesso di tutti i requisisti previsti: risiedeva in Italia sin dal 2010 e possedeva un reddito ISEE pari inferiore a € 9.360,00.
Adiva, pertanto, previa capitolazione di prova testimoniale, il Tribunale di Palmi al fine di sentire dichiarare e accertare che nulla doveva restituire per le causali di cui in ricorso e per sentire condannare l' alla restituzione delle somme trattenute in relazione al CP_1 predetto indebito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva l' che argomentava l'infondatezza del ricorso, concludendo per il CP_1 rigetto.
La difesa dell'istituto rivendicava la legittimità del provvedimento di revoca alla luce della normativa vigente, sostenendo che la ricorrente non possedeva il requisito della residenza in Italia per almeno dieci anni, al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.
Precisava che la ricorrente aveva presentato domanda di reddito di cittadinanza in data
05/02/2020, percependolo per 4 mensilità, da marzo 2020 a giugno 2020, per un totale di € 2.700,00.
Successivamente, in data 20/06/2020, la prestazione veniva revocata dal Comune di
Rosarno con motivazione:
“Mancanza del requisito di residenza e di cittadinanza (art.2, co.1, a), 1), 2) L. 26/2019)
- non rispetta i requisiti di cittadinanza e non ha risieduto in Italia negli ultimi due anni in modo continuativo.”.
Riferiva che, dalle verifiche sui portali Arcanet e ConsANPR, era risultato che la richiedente risultava residente sul territorio italiano dal 24/01/2020, senza ulteriori movimentazioni in ingresso antecedenti a tale data.
Di conseguenza, concludeva, la ricorrente non solo non possedeva il requisito della residenza decennale in Italia, ai sensi dell'art.2, co.1, a), 1), 2) L. 26/2019, ma nemmeno
Pag. 2 di 7 il requisito della residenza quinquennale come da ultimo messaggio n. 2355 del CP_1
Parte 25/07/2025 e, tanto meno, la residenza biennale antecedente alla domanda dal momento che essa è stata presentata 12 giorni dopo il suo ingresso in Italia.
Ritenuta la causa matura per la decisione, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione depositate dal ricorrente, la causa è decisa con sentenza depositata telematicamente.
Le domande della ricorrente sono infondate e, come tali, devono essere rigettate.
Deve anzitutto osservarsi - in via pregiudiziale - che oggetto del presente giudizio è
l'accertamento della sussistenza/insussistenza del diritto dell' di ripetere quanto CP_1 pagato alla ricorrente, non anche della legittimità formale dell'atto con cui ha revocato il beneficio e chiesto la restituzione di quanto pagato;
dunque l'accertamento non è limitato alle ragioni indicate dall' nell'atto di revoca ma è esteso Controparte_3 alla verifica dei fatti costitutivi del diritto oggetto del presente giudizio. Oggetto del giudizio non è infatti la legittimità di provvedimenti autoritativi dell' , ma il suo CP_1 diritto soggettivo a ripetere quanto pagato.
La revoca del reddito di cittadinanza da parte dell' è un atto che incide sul diritto CP_2 della ricorrente alla prestazione previdenziale, senza che venga in rilievo un potere autoritativo della P.a., ma solo il diritto soggettivo della ricorrente alla prestazione, dei cui fatti costitutivi si discute (così Cass. civ., sez. lav., n. 26620/24).
Ciò premesso, quanto al requisito della residenza in Italia, l'art. 2, comma 1, lett. a), n.
2) D.L. n. 4/19, convertito in L. n. 26/19, statuisce che: “Il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli
Pag. 3 di 7 ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
La Corte costituzionale ha recentemente dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia “per almeno 10 anni”, anziché prevedere “per almeno 5 anni”
(Corte cost. n. 152/25). A tale proposito ha affermato: “8.2.- Tuttavia, nonostante tali considerazioni - che non si oppongono, ex se, alla possibilità di prevedere un requisito di residenza pregressa, quando si tratti di prestazioni non meramente assistenziali caratterizzate da un complesso progetto di inclusione lavorativa e sociale - il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all'accesso al Rdc che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo. A differenza di altre misure, come l'assegno sociale, che questa Corte ha ritenuto correlate allo «stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo» (sentenza n. 50 del 2019 e ordinanza n. 29 del
2024), il progetto di inclusione previsto dal Rdc non guarda, come invece le suddette misure, al concorso realizzato nel passato, ma alle chances dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta. In quest'ottica il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del Rdc e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost. … 8.3.
- Alla luce di tutte queste considerazioni e nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che, nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore, la ragionevole correlazione con la misura del Rdc appare ricomponibile proprio in riferimento a quest'ultimo termine di cinque anni. Questo dato temporale, infatti, non solo è quello assunto, come detto, dal legislatore nazionale all'interno dell'assegno di inclusione, “erede” del Rdc, ma è anche quello che, in sostanza, è stato giudicato non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost, da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la «relativa stabilità della presenza sul territorio» … Il termine di cinque anni si presenta, quindi, come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento (ex multis, sentenze n. 128, n. 90 e n. 6
Pag. 4 di 7 del 2024 e n. 95 del 2022) utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale …”.
Circa la natura dell'indebito la citata sentenza ha precisato che il reddito di cittadinanza
– abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024 – non ha natura assistenziale, non essendo diretto «a soddisfare un bisogno primario dell'individuo»: si tratta, infatti, di una misura di politica attiva per l'occupazione, di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi e soprattutto a rigide condizionalità che, se disattese, determinano il venir meno del diritto alla prestazione. La sentenza ha quindi affermato l'importanza, nel sistema italiano, del requisito di radicamento territoriale in base alla residenza che, non trattandosi di una prestazione meramente assistenziale, non determina, di per sé, una violazione del divieto di discriminazione indiretta e delle relative disposizioni del diritto dell'Unione, che pure vengono in considerazione nella questione in esame. Per quanto un tale requisito ponga di fatto il cittadino italiano in una posizione più favorevole, «non di meno la discriminazione indiretta ben può ritenersi giustificata quando sussistono ragioni che la rendono necessaria e proporzionata», La corte costituzionale richiama la raccomandazione del Consiglio del 30 gennaio 2023, relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva, consente chiaramente agli Stati membri, per l'accesso a prestazioni aventi struttura e funzioni analoghe a quelle del Rdc, il ricorso al criterio selettivo basato sulla residenza protratta, anche in considerazione dell'esigenza di salvaguardare «la sostenibilità delle finanze pubbliche», purché «la durata del soggiorno legale sia proporzionata».. In quest'ottica il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del
Rdc e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'articolo 3 della Costituzione (con assorbimento di tutte le altre questioni). La ragionevole correlazione con la misura del Rdc si realizza, invece, sostituendo il termine decennale con quello di cinque anni. In questi termini, «si ricompone armonicamente anche il rapporto con la sentenza della Corte di giustizia», prima richiamata, dal momento che, in riferimento a qualsiasi cittadino, sia italiano, sia degli altri Stati membri, sia di Paesi terzi, viene espunto il requisito della residenza decennale, ritenuto, da tale sentenza, contrastante, in riferimento però ai soli cittadini di
Paesi terzi, con l'ordinamento dell'Unione europea. Si evita così, oltretutto, l'insorgere
Pag. 5 di 7 di una discriminazione alla rovescia in relazione ai cittadini dell'Unione europea, che rimanevano ancora soggetti al termine decennale.
Sostanzialmente, per effetto delle pronunce della Corte di giustizia e della corte costituzionale, il termine di 10 anni è stato espunto dal nostro ordinamento per tutte le categorie dei beneficiari, siano essi cittadini comunitari o stranieri extra-UE.
Tanto precisato, in materia di indebito la Corte di Legittimità (cfr. Sez. U, Sentenza n.
18046 del 2010) ha affermato il seguente principio di diritto: “Deve allora essere affermato il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto.”
Posto che l'azione giudiziaria si configura quale azione di accertamento del diritto alla prestazione avente ad oggetto il diritto ed il rapporto e non l'impugnazione/contestazione del provvedimento amministrativo dell'Ente) in base ai principi generali, compete alla parte che agisce in giudizio fornire prova dei presupposti della sussistenza del diritto.
Nel caso che ci occupa, dalle allegazioni di cui in ricorso e dai documenti allegati, non risulta dimostrata la residenza in Italia negli ultimi 5 anni, antecedenti alla domanda amministrativa.
Per quanto attiene al requisito della residenza ritiene il giudice che, al fine di dimostrare la titolarità del requisito di residenza, non rilevi la residenza risultante dai registri anagrafici essendo sufficiente provare che il richiedente abbia risieduto in Italia per almeno dieci anni (rectius 5 anni), di cui gli ultimi due in maniera continuativa, privilegiando, quindi, il dato della residenza effettiva in Italia, con onere di prova a carico del richiedente.
Pertanto, parte ricorrente, a fronte della specifica contestazione dell' , avrebbe CP_1 dovuto far emergere, con adeguate allegazioni e produzioni documentali (contratti di lavoro, estratto contributivo, documenti medici, scolastici, contratti di affitto e quant'altro utile), il dato obbiettivo dell'effettiva residenza per il periodo richiesto.
Pag. 6 di 7 Dall'esame dei documenti prodotti risulta soltanto che la ricorrente, in data 8.10.2010 ha ricevuto l'uso di un fabbricato in comodato.
Nulla deposita per comprovare la permanenza in Italia nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda (5.02.2020).
Né la ricorrente, aldilà di una generica affermazione in merito alla loro sussistenza, allega e prova la sussistenza dei requisiti economici.
La prova testimoniale richiesta, per la sua genericità, sarebbe risultata non conducente ai fini della decisione.
L' dal canto suo, producendo le risultanze della piattaforma Arcanet, ha CP_1 comprovato che la ricorrente è residente in Italia dal 24 gennaio 2020, vale a dire da pochi giorni prima di inoltrare la domanda di R.diC.
Nessuna contestazione ha mosso parte ricorrente, in merito alle allegazioni e produzione documentale dell' , in sede di note di trattazione. CP_1
Ciò comporta la reiezione della domanda.
Le spese di giudizio, attesa la dichiarazione di esenzione resa nelle forme di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;
nulla sulle spese.
Palmi lì, 31 ottobre 2025.
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
Pag. 7 di 7
Il Giudice del lavoro e della previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Fatima F.
Mallamaci, disposta la sostituzione dell'udienza del 30 ottobre 2025 con il deposito di note scritte, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., dato atto che il decreto che disponeva la trattazione scritta è stato regolarmente comunicato alle parti;
CP_ che parte ricorrente è comparsa mediante il deposito delle suddette note, mentre l' resistente non ha depositato note scritte, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia iscritta al n. 2325 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno
2025, vertente
TRA
, codice fiscale , rappresentata e Parte_1 C.F._1 difesa dall'Avv.to CALOGERO MARIA, giusta procura in atti;
ricorrente
CONTRO
, in persona del suo Controparte_2 presidente pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. Rossella Quarta, in virtù di procura generale alle liti a rogito del dott. Persona_1 resistente oggetto: revoca del reddito di cittadinanza- ripetizione di indebito conclusioni delle parti come da note scritte depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c.;
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 12 luglio 2025, la ricorrente in epigrafe esponeva che, con missiva del 19.10.2021, l' di Palmi la informava che le era stata corrisposta CP_1 indebitamente la somma di € 2.697,87 a titolo di Reddito di Cittadinanza, beneficio che era stato dichiarato decaduto in assenza del requisito della residenza continuativa per due anni in Italia, e di cui chiedeva la restituzione.
Affermava che, al momento della presentazione della domanda per ottenere il reddito di cittadinanza, era in possesso di tutti i requisisti previsti: risiedeva in Italia sin dal 2010 e possedeva un reddito ISEE pari inferiore a € 9.360,00.
Adiva, pertanto, previa capitolazione di prova testimoniale, il Tribunale di Palmi al fine di sentire dichiarare e accertare che nulla doveva restituire per le causali di cui in ricorso e per sentire condannare l' alla restituzione delle somme trattenute in relazione al CP_1 predetto indebito, oltre interessi e rivalutazione monetaria dal dì del dovuto al soddisfo;
con vittoria di spese e competenze di giudizio.
Si costituiva l' che argomentava l'infondatezza del ricorso, concludendo per il CP_1 rigetto.
La difesa dell'istituto rivendicava la legittimità del provvedimento di revoca alla luce della normativa vigente, sostenendo che la ricorrente non possedeva il requisito della residenza in Italia per almeno dieci anni, al momento della presentazione della domanda, di cui gli ultimi due anni in modo continuativo.
Precisava che la ricorrente aveva presentato domanda di reddito di cittadinanza in data
05/02/2020, percependolo per 4 mensilità, da marzo 2020 a giugno 2020, per un totale di € 2.700,00.
Successivamente, in data 20/06/2020, la prestazione veniva revocata dal Comune di
Rosarno con motivazione:
“Mancanza del requisito di residenza e di cittadinanza (art.2, co.1, a), 1), 2) L. 26/2019)
- non rispetta i requisiti di cittadinanza e non ha risieduto in Italia negli ultimi due anni in modo continuativo.”.
Riferiva che, dalle verifiche sui portali Arcanet e ConsANPR, era risultato che la richiedente risultava residente sul territorio italiano dal 24/01/2020, senza ulteriori movimentazioni in ingresso antecedenti a tale data.
Di conseguenza, concludeva, la ricorrente non solo non possedeva il requisito della residenza decennale in Italia, ai sensi dell'art.2, co.1, a), 1), 2) L. 26/2019, ma nemmeno
Pag. 2 di 7 il requisito della residenza quinquennale come da ultimo messaggio n. 2355 del CP_1
Parte 25/07/2025 e, tanto meno, la residenza biennale antecedente alla domanda dal momento che essa è stata presentata 12 giorni dopo il suo ingresso in Italia.
Ritenuta la causa matura per la decisione, acquisita la documentazione prodotta e le note di trattazione depositate dal ricorrente, la causa è decisa con sentenza depositata telematicamente.
Le domande della ricorrente sono infondate e, come tali, devono essere rigettate.
Deve anzitutto osservarsi - in via pregiudiziale - che oggetto del presente giudizio è
l'accertamento della sussistenza/insussistenza del diritto dell' di ripetere quanto CP_1 pagato alla ricorrente, non anche della legittimità formale dell'atto con cui ha revocato il beneficio e chiesto la restituzione di quanto pagato;
dunque l'accertamento non è limitato alle ragioni indicate dall' nell'atto di revoca ma è esteso Controparte_3 alla verifica dei fatti costitutivi del diritto oggetto del presente giudizio. Oggetto del giudizio non è infatti la legittimità di provvedimenti autoritativi dell' , ma il suo CP_1 diritto soggettivo a ripetere quanto pagato.
La revoca del reddito di cittadinanza da parte dell' è un atto che incide sul diritto CP_2 della ricorrente alla prestazione previdenziale, senza che venga in rilievo un potere autoritativo della P.a., ma solo il diritto soggettivo della ricorrente alla prestazione, dei cui fatti costitutivi si discute (così Cass. civ., sez. lav., n. 26620/24).
Ciò premesso, quanto al requisito della residenza in Italia, l'art. 2, comma 1, lett. a), n.
2) D.L. n. 4/19, convertito in L. n. 26/19, statuisce che: “Il reddito di cittadinanza è riconosciuto ai nuclei familiari in possesso cumulativamente, al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, dei seguenti requisiti: a) con riferimento ai requisiti di cittadinanza, residenza e soggiorno, il componente richiedente il beneficio deve essere cumulativamente: 1) in possesso della cittadinanza italiana o di Paesi facenti parte dell'Unione europea, ovvero suo familiare, come individuato dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, che sia titolare del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero cittadino di Paesi terzi in possesso del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo;
2) residente in Italia per almeno 10 anni, di cui gli
Pag. 3 di 7 ultimi due, considerati al momento della presentazione della domanda e per tutta la durata dell'erogazione del beneficio, in modo continuativo”.
La Corte costituzionale ha recentemente dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma nella parte in cui prevedeva che il beneficiario del reddito di cittadinanza dovesse essere residente in Italia “per almeno 10 anni”, anziché prevedere “per almeno 5 anni”
(Corte cost. n. 152/25). A tale proposito ha affermato: “8.2.- Tuttavia, nonostante tali considerazioni - che non si oppongono, ex se, alla possibilità di prevedere un requisito di residenza pregressa, quando si tratti di prestazioni non meramente assistenziali caratterizzate da un complesso progetto di inclusione lavorativa e sociale - il periodo di residenza decennale istituisce una barriera temporale all'accesso al Rdc che trascende del tutto la ragionevole correlazione con le finalità di quest'ultimo. A differenza di altre misure, come l'assegno sociale, che questa Corte ha ritenuto correlate allo «stabile inserimento dello straniero in Italia, nel senso che la Repubblica con esse ne riconosce e valorizza il concorso al progresso della società, grazie alla partecipazione alla vita di essa in un apprezzabile arco di tempo» (sentenza n. 50 del 2019 e ordinanza n. 29 del
2024), il progetto di inclusione previsto dal Rdc non guarda, come invece le suddette misure, al concorso realizzato nel passato, ma alle chances dell'integrazione futura, mirando alla prospettiva dello stabile inserimento lavorativo e sociale della persona coinvolta. In quest'ottica il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del Rdc e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'art. 3 Cost. … 8.3.
- Alla luce di tutte queste considerazioni e nell'ottica di allontanarsi il meno possibile dal bilanciamento che, nella sua discrezionalità, è stato operato dal legislatore, la ragionevole correlazione con la misura del Rdc appare ricomponibile proprio in riferimento a quest'ultimo termine di cinque anni. Questo dato temporale, infatti, non solo è quello assunto, come detto, dal legislatore nazionale all'interno dell'assegno di inclusione, “erede” del Rdc, ma è anche quello che, in sostanza, è stato giudicato non irragionevole, ai sensi dell'art. 3 Cost, da questa Corte nella sentenza n. 19 del 2022, in quanto dimostra la «relativa stabilità della presenza sul territorio» … Il termine di cinque anni si presenta, quindi, come una grandezza pre-data idonea a costituire un punto di riferimento presente nell'ordinamento (ex multis, sentenze n. 128, n. 90 e n. 6
Pag. 4 di 7 del 2024 e n. 95 del 2022) utilizzabile al fine di ricomporre la ragionevole correlazione con il requisito di radicamento territoriale …”.
Circa la natura dell'indebito la citata sentenza ha precisato che il reddito di cittadinanza
– abrogato a decorrere dal 1° gennaio 2024 – non ha natura assistenziale, non essendo diretto «a soddisfare un bisogno primario dell'individuo»: si tratta, infatti, di una misura di politica attiva per l'occupazione, di carattere temporaneo, soggetta a precisi obblighi e soprattutto a rigide condizionalità che, se disattese, determinano il venir meno del diritto alla prestazione. La sentenza ha quindi affermato l'importanza, nel sistema italiano, del requisito di radicamento territoriale in base alla residenza che, non trattandosi di una prestazione meramente assistenziale, non determina, di per sé, una violazione del divieto di discriminazione indiretta e delle relative disposizioni del diritto dell'Unione, che pure vengono in considerazione nella questione in esame. Per quanto un tale requisito ponga di fatto il cittadino italiano in una posizione più favorevole, «non di meno la discriminazione indiretta ben può ritenersi giustificata quando sussistono ragioni che la rendono necessaria e proporzionata», La corte costituzionale richiama la raccomandazione del Consiglio del 30 gennaio 2023, relativa a un adeguato reddito minimo che garantisca l'inclusione attiva, consente chiaramente agli Stati membri, per l'accesso a prestazioni aventi struttura e funzioni analoghe a quelle del Rdc, il ricorso al criterio selettivo basato sulla residenza protratta, anche in considerazione dell'esigenza di salvaguardare «la sostenibilità delle finanze pubbliche», purché «la durata del soggiorno legale sia proporzionata».. In quest'ottica il gravoso termine del pregresso periodo decennale non appare ragionevolmente correlato alla funzionalità precipua del
Rdc e si pone in violazione dei principi di eguaglianza, di ragionevolezza e proporzionalità di cui all'articolo 3 della Costituzione (con assorbimento di tutte le altre questioni). La ragionevole correlazione con la misura del Rdc si realizza, invece, sostituendo il termine decennale con quello di cinque anni. In questi termini, «si ricompone armonicamente anche il rapporto con la sentenza della Corte di giustizia», prima richiamata, dal momento che, in riferimento a qualsiasi cittadino, sia italiano, sia degli altri Stati membri, sia di Paesi terzi, viene espunto il requisito della residenza decennale, ritenuto, da tale sentenza, contrastante, in riferimento però ai soli cittadini di
Paesi terzi, con l'ordinamento dell'Unione europea. Si evita così, oltretutto, l'insorgere
Pag. 5 di 7 di una discriminazione alla rovescia in relazione ai cittadini dell'Unione europea, che rimanevano ancora soggetti al termine decennale.
Sostanzialmente, per effetto delle pronunce della Corte di giustizia e della corte costituzionale, il termine di 10 anni è stato espunto dal nostro ordinamento per tutte le categorie dei beneficiari, siano essi cittadini comunitari o stranieri extra-UE.
Tanto precisato, in materia di indebito la Corte di Legittimità (cfr. Sez. U, Sentenza n.
18046 del 2010) ha affermato il seguente principio di diritto: “Deve allora essere affermato il principio secondo cui in tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto.”
Posto che l'azione giudiziaria si configura quale azione di accertamento del diritto alla prestazione avente ad oggetto il diritto ed il rapporto e non l'impugnazione/contestazione del provvedimento amministrativo dell'Ente) in base ai principi generali, compete alla parte che agisce in giudizio fornire prova dei presupposti della sussistenza del diritto.
Nel caso che ci occupa, dalle allegazioni di cui in ricorso e dai documenti allegati, non risulta dimostrata la residenza in Italia negli ultimi 5 anni, antecedenti alla domanda amministrativa.
Per quanto attiene al requisito della residenza ritiene il giudice che, al fine di dimostrare la titolarità del requisito di residenza, non rilevi la residenza risultante dai registri anagrafici essendo sufficiente provare che il richiedente abbia risieduto in Italia per almeno dieci anni (rectius 5 anni), di cui gli ultimi due in maniera continuativa, privilegiando, quindi, il dato della residenza effettiva in Italia, con onere di prova a carico del richiedente.
Pertanto, parte ricorrente, a fronte della specifica contestazione dell' , avrebbe CP_1 dovuto far emergere, con adeguate allegazioni e produzioni documentali (contratti di lavoro, estratto contributivo, documenti medici, scolastici, contratti di affitto e quant'altro utile), il dato obbiettivo dell'effettiva residenza per il periodo richiesto.
Pag. 6 di 7 Dall'esame dei documenti prodotti risulta soltanto che la ricorrente, in data 8.10.2010 ha ricevuto l'uso di un fabbricato in comodato.
Nulla deposita per comprovare la permanenza in Italia nei 5 anni precedenti la presentazione della domanda (5.02.2020).
Né la ricorrente, aldilà di una generica affermazione in merito alla loro sussistenza, allega e prova la sussistenza dei requisiti economici.
La prova testimoniale richiesta, per la sua genericità, sarebbe risultata non conducente ai fini della decisione.
L' dal canto suo, producendo le risultanze della piattaforma Arcanet, ha CP_1 comprovato che la ricorrente è residente in Italia dal 24 gennaio 2020, vale a dire da pochi giorni prima di inoltrare la domanda di R.diC.
Nessuna contestazione ha mosso parte ricorrente, in merito alle allegazioni e produzione documentale dell' , in sede di note di trattazione. CP_1
Ciò comporta la reiezione della domanda.
Le spese di giudizio, attesa la dichiarazione di esenzione resa nelle forme di cui all'art. 152 disp. att. c.p.c.
PQM
Il Giudice, definitivamente pronunciando, respinge il ricorso;
nulla sulle spese.
Palmi lì, 31 ottobre 2025.
IL GOP
Dott.ssa Fatima F. Mallamaci
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