Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/1998, n. 6950
CASS
Sentenza 12 marzo 1998

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Massime1

Non è configurabile inosservanza da parte del P. M. dell'obbligo di cui all'art. 416, comma 2, cod. proc. pen., di depositare, con la richiesta di rinvio a giudizio, tutta la documentazione relativa alle indagini espletate, allorché, pur difettando l'immediata disponibilità di parte del materiale probatorio, esso risulti,in base gli atti, trasmesso sicché la difesa è in condizione di chiederne l'acquisizione al fine di prenderne visione ed estrarne copia.(Fattispecie in cui sono state ritenute utilizzabili due videocassette con le quali erano stati ripresi i fatti di causa, pur mancanti dagli atti, ma i cui verbali di sequestro erano stati regolarmente allegati).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/1998, n. 6950
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 6950
Data del deposito : 12 marzo 1998

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