Sentenza 12 marzo 1998
Massime • 1
Non è configurabile inosservanza da parte del P. M. dell'obbligo di cui all'art. 416, comma 2, cod. proc. pen., di depositare, con la richiesta di rinvio a giudizio, tutta la documentazione relativa alle indagini espletate, allorché, pur difettando l'immediata disponibilità di parte del materiale probatorio, esso risulti,in base gli atti, trasmesso sicché la difesa è in condizione di chiederne l'acquisizione al fine di prenderne visione ed estrarne copia.(Fattispecie in cui sono state ritenute utilizzabili due videocassette con le quali erano stati ripresi i fatti di causa, pur mancanti dagli atti, ma i cui verbali di sequestro erano stati regolarmente allegati).
Commentari • 2
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 12/03/1998, n. 6950 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 6950 |
| Data del deposito : | 12 marzo 1998 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.: Udienza pubblica
Dott. La Cava Pasquale Presidente del 12.3.1998
1. Dott. Dapelo Carlo Consigliere SENTENZA
2. " SI TR " N. 311
3. " TT LE " REGISTRO GENERALE
4. " AT NA " N. 45161/97
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da D'IA MI nato il [...] ad [...]
avverso la sentenza 30-9-1997 della Corte di Appello Milano Visti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso, Udita in pubblica udienza la relazione fatta dal Consigliere dott. Dapelo Carlo;
Udito il Pubblico Ministero in persona del dott. Cedrangolo Oscar che ha concluso per il rigetto del ricorso.
In fatto e in diritto
Con sentenza in data 30-9-1997 la Corte d'Appello di Milano riduceva la pena inflitta a D'IA MI per plurimi episodi di rapina aggravata e reati connessi, unificati sotto il vincolo della continuazione a danno di istituti bancari, dal Tribunale in sede, con decisione 13-5-1993, a nove anni di reclusione ed a lire 3.500.000 di multa, freno concessione delle attenuanti generiche ritenute equivalenti.
Propone ricorso per cassazione il D'IA, tramite il suo difensore, deducendo: 1) l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di nullità ex art. 606 lett. c) c.p.p. in relazione all'art. 416 c.p.p.; 2) la violazione dell'art. 606 lett b) e c) c.p.p. in relazione al mancato accoglimento dei motivi nuovi ex art. 585 c. 4^ c.p.p.; 3) la violazione dell'art. 606 lett. e) c.p.p. per difetto di motivazione in relazione all'applicazione dell'art. 133. C.p. ed al mancato giudizio di prevalenza ex art. 69 c.p.. Il ricorso è infondato.
Quanto al primo motivo con cui si deduce l'inosservanza dell'art. 416 c.p.p., che impone la trasmissione al G.U.P., con la richiesta di rinvio a giudizio, di tutta la documentazione relativa alle indagini espletate, avendo, nella specie, il P.M., omesso di depositare, per la udienza preliminare, due delle quattro videocassette che avevano ripreso i fatti - reato (in particolare quelli relativi alle rapine commesse ai danni della Banca Popolare di Milano) le cui immagini erano state utilizzate per motivare la condanna del ricorrente, deve osservarsi quanto segue;
gli art. 416 c.p.p. e 130 disp. att. C.p.p. attribuiscono al pubblico ministero l'onere di formare il fascicolo da trasmettere al G.U.P., assieme alla richiesta di rinvio a giudizio, che deve contenere tutta la documentazione relativa alle indagini espletate ed ai verbali degli atti compiuti davanti al G.I.P..
Ciò consente all'imputato di venire a conoscenza del materiale probatorio raccolto dal P.M. e di prendere visione degli atti e delle cose trasmesse ai sensi dell'art. 419 c.p.p. e 131 disp. att., venuta meno la segretezza delle indagini (cosiddetta "discovery"). Nella fattispecie, come ha correttamente osservato la Corte di merito, pur difettando l'immediata disponibilità materiale delle due videocassette in questione, risultava dagli atti la loro trasmissione come materiale di indagine essendo allegati i verbali di sequestro attinenti a tali videocassette sicché era in facoltà della difesa chiederne la materiale acquisizione al fine di prendere visione del loro contenuto.
Non è pertanto configurabile l'ipotesi della inosservanza dell'obbligo del P.M. di trasmissione di detto materiale probatorio cui è fatto riferimento specifico nei verbali di sequestro relativi, nè applicabile la sanzione delle inutilizzabilità dei filmati delle rapine di cui trattasi, dal cui contenuto la difesa era in condizione di prendere visione e di estrarre copia.
Per ciò che concerne il secondo motivo di ricorso con cui si eccepisce il mancato esame dei motivi di gravame presentati dalla difesa ex art. 585 c. 4^ c.p.p. in merito alla affermata responsabilità del D'IA, a nulla rilevando che fossero estranei all'oggetto dell'originario gravame in quanto i motivi nuovi "possono anche esulare completamente dai capi e dai punti della sentenza già enunciati nell'impugnazione originaria" è sufficiente rilevare che le Sezioni Penali Unite di questa Corte, con sentenza 25-2-1998, Bono, hanno ritenuto inammissibili i motivi nuovi che abbiano investito punti della sentenza impugnata diversi da quelli formanti oggetto specifico dell'originario ricorso.
Infine, per quanto attiene al terzo motivo di ricorso con cui si eccepisce vizio logico di motivazione in ordine alla misura della pena ed alla mancata declaratoria di prevalenza anziché di equivalenza delle concesse attenuanti generiche, va evidenziato che la Corte di merito ha valutato, con congruità e adeguatezza, sia gli elementi favorevoli all'imputato - stato di incensuratezza, vita anteatta - sia quelli a suo carico - obiettiva gravità dei fatti, stato di latitanza - con argomentazioni che si sottraggono a censure in questa sede di legittimità.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, il 12 marzo 1998. Depositato in Cancelleria il 10 giugno 1998