Sentenza 17 dicembre 1999
Massime • 3
La esclusione della colpevolezza nelle contravvenzioni non può essere determinata dall'errore di diritto dipendente da ignoranza non inevitabile della legge penale, quindi, dal mero errore di interpretazione, che diviene scusabile quando è determinato da un atto della pubblica amministrazione o da un orientamento giurisprudenziale univoco e costante, da cui l'agente tragga la convinzione della correttezza dell'interpretazione normativa e, di conseguenza, della liceità della propria condotta.
Il terzo comma dell'art. 18 del D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 157, che estende la disciplina dei subappalti di opere e lavori pubblici ai subappalti di pubblici servizi, è norma autonoma perché i suoi effetti si svolgono interamente nei riguardi dell' art. 18 della legge n. 55 del 1990, avendo come oggetto esclusivamente l'estensione ai subappalti di servizi della disciplina da questo dettata per i subappalti di opere e lavori pubblici. L'effetto estensivo non riguarda le altre norme comprese nella legge 157 del 1995 e, in particolare, quella dettata dall'art. 1, il quale esenta dall'applicazione della disciplina dell'aggiudicazione gli appalti di valore pari o superiore a 200.000 ECU.
L'ampiezza del controllo che la norma di cui all'art. 21 legge 13 settembre 1982 n. 646 (che punisce la condotta di chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse senza autorizzazione) si propone di realizzare sui subappalti e sui cottimi rende incompatibile una interpretazione strettamente letterale del termine opere, inteso come opere pubbliche in contrapposizione con i servizi pubblici; riguardando il citato art. 21 entrambe le categorie dei subappalti.
Commentari • 3
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 17/12/1999, n. 4951 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4951 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1999 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dr. Umberto PAPADIA Presidente del 17/12/1999
Dr. Vincenzo ACCATTATIS Consigliere SENTENZA
Dr. Pierluigi ONORATO Consigliere N.4298
Dr. Saverio Felice MANNINO Consigliere REGISTRO GENERALE
Dr. CE NOVARESE Consigliere N.17003/1999
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
EL CU SC, nato, il 27 maggio 1952 a Palermo, avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo 2 febbraio 1999 n. 475, con la quale è stata confermata la sentenza del Pretore di Palermo 19 novembre 1997 n. 233, da lui appellata, che l'aveva dichiarato colpevole del reato p. e p. dall'art. 21 L. 1982 n. 516, accertato in Corleone, e condannato, con le attenuanti generiche, alla pena di mesi due e giorni venti di arresto e L. 10 milioni di ammenda. Sentita la relazione svolta dal Cons. Dr. S.F. MANNINO;
Sentita la requisitoria del P.G., in persona del Dr. Wladimiro DE NUNZIO, il quale ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata;
Sentita l'arringa del difensore, avv. Ernesto D'Angelo, il quale ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
osserva
IN FATTO E DIRITTO
Avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo 2 febbraio 1999 n. 475 - con la quale, a conferma della sentenza del Pretore di Palermo 19 novembre 1997 n. 233, è stato dichiarato colpevole del reato a lui ascritto perché, quale presidente della Manutencoop Palermo cooperativa a r.l., aveva ricevuto di fatto in subappalto, senza autorizzazione, dalla Cooperativa sociale La Provvidenza soc. coop. a r.l. l'esecuzione del servizio relativo alla raccolta dei sacchi della Nettezza Urbana e per il potenziamento delle strade cittadine e della borgata Ficuzza - CE DE UO propone ricorso per cassazione, chiedendone l'annullamento per i seguenti motivi:
1. violazione e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art. 21 L. 13 settembre 1982 n. 646, la cui disposizione riguarda esclusivamente le opere pubbliche;
2. violazione e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.1 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione agli artt. 5 e 47 c.p. e 21 L. 1982 n. 646 con riferimento all'elemento soggettivo, perché le pronunce giurisprudenziali, la circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 9 marzo 1993, la chiara formulazione degli artt. 1 e 18 D.L. vo 17 marzo 1995 n. 157 hanno ingenerato nell'imputato la convinzione incolpevole della liceità della propria condotta;
3. violazione dell'art.606 lett. b) ed e) c.p.p. in relazione all'art.21 L.1982/646, che prevede per il subappaltatore una sanzione di entità diversa rispetto a quella prevista per l'appaltatore. Il primo motivo d'impugnazione si fonda su un duplice ordine di argomenti.
Di questi, il primo mira a interpretare l'espressione opere riguardanti la pubblica amministrazione, contenuta nel primo comma dell'art. 21 L. 13 settembre 1942 n. 646, come riferita strettamente all'appalto di opere pubbliche, con esclusione delle altre forme contrattuali e subcontrattuali, in base alla considerazione che il richiamo a contratti e subcontratti di appalto di servizi, che figura espressamente in altre norme delle leggi antimafia come l'art. 10 e 10 quinquies L. 31 maggio 1965 n. 575, non si rinviene, invece, nell'art. 21 cit.. Di qui - secondo la tesi del ricorrente - l'intendimento del legislatore di limitare la portata di questa norma all'appalto di opere pubbliche in considerazione e del fatto che essa prevede sanzioni penali molto gravi indipendentemente dall'accertamento dell'affiliazione mafiosa dei contraenti;
e della limitazione dell'autonomia contrattuale di questi ultimi, benché siano estranei al fenomeno mafioso.
La seconda argomentazione parte dalla disposizione dell'art.18 c.3 D. L.vo 17 marzo 1995 n. 157, il quale stabilisce che l'art. 18 L. 19 marzo 1990 n. 55 e succ.modd. e integr. si applica anche nelle ipotesi di subappalto nel settore degli appalti pubblici e di servizi.
Secondo il ricorrente tale norma, per espresso disposto dell'art. 1 del medesimo D. L.vo 1955/157, si applica solo agli appalti di valore superiore a 200.000 ecu, tra i quali non rientra l'appalto per cui si procede.
Ora, in proposito si osserva che la norma incriminatrice dell'art. 21 L. 13 settembre 1982 n. 646 punisce la condotta di chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse senza l'autorizzazione dell'autorità competente. Il precetto penalmente sanzionato è evidentemente rivolto al controllo degli appalti pubblici, senza nessuna necessità, per quanto riguarda l'interesse pubblico a tale controllo, di operare una distinzione sotto il profilo dell'oggetto tra l'appalto di opere pubbliche e l'appalto di servizi.
La spiegazione fornita dal ricorrente per sostenere questo tipo di scelta da parte del legislatore risulta del tutto inappagante, proprio perché non chiarisce per quale ragione si dovrebbe restringere l'ambito del controllo sotto il profilo oggettivo nel momento stesso in cui afferma l'esigenza che esso abbia la massima ampiezza;
perché, cioè, si risolva il problema del rispetto dell'autonomia contrattuale dei non mafiosi restringendo lo spazio oggettivo dell'appalto nel momento stesso in cui amplia senza limiti la sfera del controllo sotto l'aspetto soggettivo;
e, ancora, perché si persegua questo scopo limitando l'appalto alle opere e lasciando fuori i servizi pubblici, che resterebbero esclusi dall'ampio controllo, che la norma ha lo scopo di realizzare, pregiudicando, in tal modo, il fine ultimo di precludere alla criminalità organizzata l'ingresso nell'intero settore degli appalti pubblici. In realtà, la formula adottata dalla norma incriminatrice dell'art.21 L. 13 settembre 1982 n. 646 è la più comprensiva adottabile per realizzare la più ampia determinazione dell'oggetto della condotta, in quanto assume come parametro un qualsiasi rapporto, anche indiretto, dell'opera appaltata con la pubblica amministrazione ed esclude dal controllo solo le opere che in nessun modo la possono riguardare.
L'ampiezza del controllo che la norma si propone di realizzare sui subappalti e sui cottimi rende incompatibile un'interpretazione restrittiva dell'oggetto del controllo stesso in base a un'interpretazione strettamente letterale del termine opere, inteso come opere pubbliche in contrapposizione con i servizi pubblici. L'esegesi è dettata dal contesto normativo, nell'ambito quale al carattere generale della determinazione soggettiva (la titolarità di appalti) e del rapporto con la pubblica amministrazione (opere riguardanti la p.a.) non può non corrispondere una determinazione oggettiva altrettanto generale, comprensiva delle opere in senso stretto e dei servizi pubblici.
Nè una limitazione nel senso della restrizione della portata oggettiva della norma può dedursi dalla richiesta del possesso, da parte del subappaltatore, dei requisiti soggettivi per l'iscrizione all'albo dei costruttori, contenuta nel secondo comma dell'art. 21 cit., perché tale disposizione non ha portata generale e si riferisce alla sola ipotesi in cui l'appalto abbia ad oggetto la costruzione di un'opera. Conferma questa tesi il divieto di autorizzazione, sancito nel medesimo secondo comma dell'art. 21, nei casi previsti dall'art. 10 quinquies L. 31 maggio 1965 n. 575, il quale, sia nella formulazione originaria, sia nel testo sostituito dall'art. 6 L. 19 marzo 1990 n. 55, riguarda letteralmente contratti e subcontratti aventi precisamente ad oggetto opere e servizi pubblici, a dimostrazione del fatto che l'art. 21 suddetto riguarda entrambe le categorie di pubblici appalti.
D'altronde, l'orientamento giurisprudenziale più recente, esprimendosi in senso conforme, rileva come l'Albo nazionale dei costruttori, istituito con L. 10 febbraio 1962 n. 62, non si riferisca esclusivamente alle imprese edili, ma comprenda anche categorie di imprese operanti in settori diversi ed aventi ad oggetto attività gestionali e manutentive, vale a dire servizi (Cass., Sez. I, 20 novembre 1996 n. 9867, ric. Mustica e altri). Conformemente alla tesi suesposta si è mossa la Pubblica Amministrazione, perché all'interpretazione restrittiva dell'art. 21 L. 1982 n. 646, seguita dalla circolare del Ministero dei Lavori Pubblici 8 giugno 1983 n. 477/U.L., si è contrapposta quella della circolare del Ministero della Giustizia 8 giugno 1983 n. 1/2439 U.L. che ha restituito alla norma citata la sua massima ampiezza, confermata dalla circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica - 17 marzo 1984, che ha in tal senso risolto il contrasto tra i due ministeri in conformità ai pareri del Consiglio di Stato, Sez. III, 29 novembre 1983 n. 870 e 20 gennaio 1984 n. 29 (Cass., Sez. III, 14 luglio 1997 n. 6923, ric. Barone). In quest'ottica resta altresì confutato l'argomento che poteva trarsi dall'art. 18 D. L.vo 17 marzo 1995 n. 157, che ai cc. 3, 4 e 5 detta la disciplina per il rilascio dell'autorizzazione al subappalto prevista dall'art. 21 cit. con riferimento agli appalti di opere o lavori pubblici. Infatti, questa disposizione poteva essere analogamente considerata non già come disposizione generale, avente valore interpretativo della portata dell'art. 21 cit., bensì alla stregua di norma riguardante questa particolare categoria di appalti pubblici.
Tuttavia l'art. 18 D. L.vo 17 marzo 1995 n. 157 ha provveduto all'estensione della disciplina dei subappalti contenuta nell'art. 18 c.3 L. 1990 n. 55 cit. anche alle ipotesi di subappalto nel settore degli appalti pubblici di servizi, per cui la disciplina è adesso organica e riguarda tutte le categorie di pubblici appalti, sia di opere che di servizi.
Il primo dei due argomenti appare, dunque, erroneo;
ed anche il secondo non ha migliore valutazione.
Infatti, il terzo comma dell'art. 18 D. L.vo 17 marzo 1995 n. 157, che estende la disciplina dei subappalti di opere e lavori pubblici ai subappalti di pubblici servizi, è norma autonoma, perché i suoi effetti si svolgono interamente nei riguardi dell'art.18 L. 1990 n. 55, avendo come oggetto esclusivamente l'estensione ai subappalti di servizi della disciplina da questo dettata per i subappalti di opere e lavori pubblici. L'effetto estensivo disposto dall'art. 18 D. L.vo 1955 n. 17 non riguarda, quindi, le altre norme comprese in questo provvedimento legislativo e, in particolare, quella dell'art. 1, il quale esenta dall'applicazione della disciplina dell'aggiudicazione gli appalti di servizi di valore pari o superiore a 200.000 E.C.U.. Una simile esenzione peraltro, andrebbe incontro alle stesse obiezioni di illogicità che portano ad escludere qualsiasi limitazione oggettiva alla portata dell'art. 21 L. 1982 n. 646. Pertanto il primo motivo d'impugnazione si rivela del tutto infondato.
Altrettanto infondato appare il secondo motivo d'impugnazione. Il principio di diritto al quale si ispira la sentenza impugnata è assolutamente corretto e rispecchia l'indirizzo giurisprudenziale per cui anche nelle contravvenzioni non basta la semplice volontarietà dell'azione, ma occorre almeno la colpevolezza, sia pure intesa in senso naturalistico, restando escluse situazioni soggettive puramente psicologiche come la consapevolezza dell'antigiuridicità della condotta o l'intenzione di violare la legge.
Secondo questa concezione la colpevolezza resta esclusa dalla verificazione di un elemento estraneo all'agente, idoneo a condizionarne la condotta, che, quindi, risulta comunque ispirata a buona fede. Tale elemento non può essere costituito dall'errore di diritto dipendente da ignoranza non inevitabile della legge penale e, quindi, dal mero errore di interpretazione, che diviene scusabile quando è determinato da un atto della pubblica amministrazione o da un orientamento giurisprudenziale univoco e costante, da cui l'agente tragga la convinzione della correttezza dell'interpretazione normativa e, di conseguenza, della liceità della sua condotta (Cass. Sez. U, 18 luglio 1994 n. 8154, ric. P.G. in proc. Calzetta e altro;
v., fra le altre, Sez. I, 20 maggio 1991 n. 5533, ric. Rocco). Nella specie la Corte d'appello ha escluso la scusabilità dell'errore di diritto, adeguandosi alla soluzione negativa data dalla giurisprudenza di legittimità, che esclude l'elemento soggettivo nella contravvenzione prevista dall'art. 21 cit. rifacendosi all'interpretazione già ricordata, affermatasi in sede amministrativa (Cass., Sez. III, 14 luglio 1997 n. 6923, ric. Barone, cit.).
La motivazione della sentenza impugnata appare anche in fatto di assoluta correttezza, in quanto il dibattito che ha dato luogo alla diversità delle interpretazioni seguite dalle due circolari amministrative avrebbe dovuto richiamare l'attenzione dell'imputato, imponendogli la massima cautela e un preciso obbligo di informazione soprattutto per il fatto di trovarsi ad operare in zona afflitta dalla presenza diffusa ed endemica della criminalità organizzata. Il DE UO si richiama, altresi, alla chiara formulazione degli artt. 1 e 18 D. L.vo 17 marzo 1995 n. 157, il cui collegamento reciproco è stato tuttavia positivamente escluso in esito all'analisi qui svolta in merito al primo motivo d'impugnazione, che ha confermato la legittimità dell'interpretazione opposta, seguita dalle sentenze di primo e secondo grado.
Pertanto la tesi dell'errore di diritto scusabile non appare fondata. E pure infondato è il terzo ed ultimo motivo d'impugnazione. Non può, infatti, ritenersi legittima la tesi che trasferisce la previsione edittale della sanzione - che in ipotesi commina pene di diversa gravità ai concorrenti nel reato in considerazione delle condizioni personali di ognuno di loro - nell'applicazione concreta, richiedendo che la determinazione della pena da irrogare agli imputati in concorso rispetti in pratica la relazione posta in astratto dalla norma nella qualificazione delle rispettive condotte. Infatti, la diversità della sanzione comminata, stabilita in rapporto tra un minimo e un massimo, può dar luogo in concreto all'irrogazione di una pena di pari entità in relazione all'effettivo contributo causale dato da ciascun concorrente nella commissione del reato.
Nella specie si osserva che la sanzione prevista dall'art. 21 L. 1982 n. 646 per l'appaltatore e per il subappaltatore ed il cottimista coincide nella determinazione dell'arresto ed è del tutto simmetrica nel riferimento nel minimo dell'ammenda ad un terzo del valore dell'appalto per il primo e del subappalto e del cottimo per i secondi.
Peraltro, la sentenza impugnata ha dato piena contezza dell'entità della pena irrogata, dovendosi peraltro considerare che la sentenza di primo grado, procedendo nei confronti del solo subappaltatore, non ha operato alcun riferimento alla pena relativa al titolare dell'appalto e che la determinazione dell'ammontare dell'ammenda in relazione al valore complessivo del subappalto è questione di fatto, non deducibile come tale nel giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 1999.
Depositato in Cancelleria il 21 aprile 2000