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Sentenza 22 ottobre 2025
Sentenza 22 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 22/10/2025, n. 1986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1986 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 22/10/2025 la seguente SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 1545/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. MARCO LIGUORI;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ELISA NANNUCCI;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/03/2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da “Cardiopatia ischemica, ipertensione arteriosa, grave insufficienza respiratoria cronica, aco carotidea con occlusione ica dx e stenosi ica sn, incontinenza da urgenza minzionale, iperuricemia, ipercolesterolemia, vertigini, vasculopatia cerebrale, severo deficit della deambulazione, rallentamento ideo-motorio, diffusa artrosi, BPCO”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto. Nel merito la domanda è fondata e va accolta, alla luce dell'aggravamento delle condizioni sanitarie intervenute in corso di causa (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 30860 del 26/11/2019: “La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicchè la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti” Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP). All'udienza del 26/02/2025, il Giudice invitava il CTU già nominato nella precedente fase – dott. a valutare se fosse intervenuto un peggioramento delle condizioni di salute della parte Per_1 (cfr. verbale di udienza del 26/02/2025: “Il GL rilevato che parte ricorrente ha depositato documentazione sanitaria successiva unitamente al ricorso di opposizione ed alle note di udienza (cfr. certificato neurologico medico legale del 23.02.2024 DS Parte_2
48 dott. certificato diabetologico del 09.06.2023 dott. certificato Per_2 Persona_3 geriatrico domiciliare medico legale del 16.04.2024 DS 48 dott.ssa , Parte_2 Persona_4 certificato medico di intrasportabilità del 23.09.2024 a firma del dott. Persona_5 Pt_2 ritenutane l'opportunità, anche alla luce del tempo trascorso dalla visita (16/12/2022),
[...] invita il CTU già nominato, dott.ssa , sotto il vincolo del già prestato giuramento, Persona_6 ad esaminarla e se del caso a risottoporre a visita la parte al fine di chiarire se nelle more sia intervenuto un peggioramento delle sue condizioni tale da renderla meritevole delle prestazioni invocate)”. Con integrazione di perizia depositata in data 02/10/2025, il CTU alla luce della documentazione depositata agli atti e dell'esame obiettivo eseguito in sede di visita domiciliare, in ragione delle peggiorate condizioni neurologiche della parte (in particolare riscontrava un rallentamento cerebrale cronico con deficit della memoria e dell'orientamento), riteneva il ricorrente in possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Quanto alla decorrenza il CTU retrodatava tale beneficio all'epoca della certificazione neurologica del 23/02/2024. Le conclusioni cui è giunto il CTU, sorrette da valutazioni medico legali condivisibili e corrette, anche in ordine alla decorrenza, possono essere senz'altro poste a base della decisione, né è stata avanzata avverso le stesse alcuna specifica contestazione da parte convenuta.
Peraltro, va rilevato come a fronte del supplemento di perizia depositato dal CTU che ha riconosciuto il diritto invocato dal 23/02/2024, la stessa parte opponente non ha insistito nelle originarie doglianze avverso la perizia e non ha mosso alcuna censura in ordine alla decorrenza, chiedendo anzi la decisione. La domanda va conclusivamente accolta con riconoscimento in capo al ricorrente delle condizioni sanitarie che danno diritto all'indennità di accompagnamento dal 23/02/2024. Alla luce dell'esito complessivo delle due fasi del giudizio (rigetto in ATP e accoglimento con decorrenza successiva alla presentazione della domanda amministrativa in opposizione ad atp) CP_ compensa le spese di lite. Pone a carico dell' le spese di CTU.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara in capo alla parte assistita la sussistenza delle condizioni sanitarie che danno diritto all'indennità di accompagnamento dal 23/02/2024 e compensa le spese di lite, eccetto che le spese di CTU poste a carico dell' come da separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 22/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Fucci
Il Giudice del lavoro del Tribunale di Nola, dott. Francesca Fucci ha pronunziato all'udienza del 22/10/2025 la seguente SENTENZA
Nella Causa iscritta al N° 1545/2024 R.G. sez. LAVORO/PREVIDENZA
TRA
, rapp.ta e difesa dall'avv. MARCO LIGUORI;
Parte_1
E
in persona del suo legale rappresentante p.t. difeso dall'avv. ELISA NANNUCCI;
CP_1
MOTIVI DI FATTO E DI DIRITTO
Con ricorso depositato in data 04/03/2024, ai sensi dell'art. 445bis 6° comma C.P.C., la parte ricorrente in epigrafe, dopo aver ritualmente contestato le conclusioni del CTU, nell'ambito del procedimento per A.T.P., introdotto al fine di ottenere il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento, ha proposto il giudizio di merito rilevando l'erroneità della consulenza tecnica, svolta durante il procedimento di ATP ed affermando la sussistenza del requisito sanitario. Ha dedotto parte ricorrente di essere affetta da “Cardiopatia ischemica, ipertensione arteriosa, grave insufficienza respiratoria cronica, aco carotidea con occlusione ica dx e stenosi ica sn, incontinenza da urgenza minzionale, iperuricemia, ipercolesterolemia, vertigini, vasculopatia cerebrale, severo deficit della deambulazione, rallentamento ideo-motorio, diffusa artrosi, BPCO”. Tanto premesso, la parte ricorrente ha chiesto l'accertamento del diritto alla prestazione richiesta, con vittoria delle spese del giudizio. Si costituiva l' convenuto il quale, sulla base di varie argomentazioni giuridiche, chiedeva CP_2 dichiararsi l'inammissibilità e comunque il rigetto del ricorso con vittoria delle spese del giudizio. All'odierna udienza la causa veniva decisa con la presente sentenza ai sensi dell'art. 429 C.P.C. comma 1° a seguito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. Preliminarmente va rilevato che sono stati rispettati i termini concessi dalla legge per contestare gli esiti dell'ATP e proporre il giudizio de quo. L'art 445 bis cpc prevede al comma 6: “Nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Occorre pertanto esaminare se le deduzioni formulate dalla parte ricorrente rivestano il carattere della specificità richiesta dalla norma per superare la sanzione di inammissibilità. A parere di chi scrive si ha specificità delle contestazioni ogni qual volta la parte contesti le conclusioni del CTU adducendone l'erroneità sotto un profilo scientifico, o perché non rispondenti alla condizione patologica della parte, che, di contro, verte in diverse condizioni, o perché di per sé incongruenti, ma sempre argomentandone con chiarezza le ragioni concrete. Nel caso de quo il detto requisito è soddisfatto. Nel merito la domanda è fondata e va accolta, alla luce dell'aggravamento delle condizioni sanitarie intervenute in corso di causa (cfr. Cass. Sez. L, Ordinanza n. 30860 del 26/11/2019: “La previsione di cui all'art. 149 disp. att. c.p.c., dettata in materia di invalidità pensionabile, che impone la valutazione in sede giudiziaria di tutte le infermità, pur sopravvenute nel corso del giudizio, si applica anche ai giudizi introdotti ai sensi dell'art. 445 bis c.p.c., la cui "ratio" di deflazione del contenzioso e di velocizzazione del processo, nei termini di ragionevolezza di cui alla Convenzione EDU, ben si armonizza con la funzione dell'art. 149 citato, sicchè la sua mancata applicazione vanificherebbe la finalità della novella, creando disarmonie nella protezione dei diritti condizionate dai percorsi processuali prescelti” Nella specie, la S.C. ha cassato la sentenza che aveva ritenuto inammissibile la formulazione del dissenso, ed escluso la sussistenza del requisito sanitario, perché l'aggravamento era intervenuto successivamente al deposito della consulenza tecnica in sede di ATP). All'udienza del 26/02/2025, il Giudice invitava il CTU già nominato nella precedente fase – dott. a valutare se fosse intervenuto un peggioramento delle condizioni di salute della parte Per_1 (cfr. verbale di udienza del 26/02/2025: “Il GL rilevato che parte ricorrente ha depositato documentazione sanitaria successiva unitamente al ricorso di opposizione ed alle note di udienza (cfr. certificato neurologico medico legale del 23.02.2024 DS Parte_2
48 dott. certificato diabetologico del 09.06.2023 dott. certificato Per_2 Persona_3 geriatrico domiciliare medico legale del 16.04.2024 DS 48 dott.ssa , Parte_2 Persona_4 certificato medico di intrasportabilità del 23.09.2024 a firma del dott. Persona_5 Pt_2 ritenutane l'opportunità, anche alla luce del tempo trascorso dalla visita (16/12/2022),
[...] invita il CTU già nominato, dott.ssa , sotto il vincolo del già prestato giuramento, Persona_6 ad esaminarla e se del caso a risottoporre a visita la parte al fine di chiarire se nelle more sia intervenuto un peggioramento delle sue condizioni tale da renderla meritevole delle prestazioni invocate)”. Con integrazione di perizia depositata in data 02/10/2025, il CTU alla luce della documentazione depositata agli atti e dell'esame obiettivo eseguito in sede di visita domiciliare, in ragione delle peggiorate condizioni neurologiche della parte (in particolare riscontrava un rallentamento cerebrale cronico con deficit della memoria e dell'orientamento), riteneva il ricorrente in possesso dei requisiti per il riconoscimento dell'indennità di accompagnamento. Quanto alla decorrenza il CTU retrodatava tale beneficio all'epoca della certificazione neurologica del 23/02/2024. Le conclusioni cui è giunto il CTU, sorrette da valutazioni medico legali condivisibili e corrette, anche in ordine alla decorrenza, possono essere senz'altro poste a base della decisione, né è stata avanzata avverso le stesse alcuna specifica contestazione da parte convenuta.
Peraltro, va rilevato come a fronte del supplemento di perizia depositato dal CTU che ha riconosciuto il diritto invocato dal 23/02/2024, la stessa parte opponente non ha insistito nelle originarie doglianze avverso la perizia e non ha mosso alcuna censura in ordine alla decorrenza, chiedendo anzi la decisione. La domanda va conclusivamente accolta con riconoscimento in capo al ricorrente delle condizioni sanitarie che danno diritto all'indennità di accompagnamento dal 23/02/2024. Alla luce dell'esito complessivo delle due fasi del giudizio (rigetto in ATP e accoglimento con decorrenza successiva alla presentazione della domanda amministrativa in opposizione ad atp) CP_ compensa le spese di lite. Pone a carico dell' le spese di CTU.
P.Q.M.
Il giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede: accoglie l'opposizione e per l'effetto dichiara in capo alla parte assistita la sussistenza delle condizioni sanitarie che danno diritto all'indennità di accompagnamento dal 23/02/2024 e compensa le spese di lite, eccetto che le spese di CTU poste a carico dell' come da separato CP_1 decreto.
Si comunichi.
Così deciso in Nola il 22/10/2025
Il Giudice del Lavoro
Dott.ssa Francesca Fucci