Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 10/04/2025, n. 80 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 80 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
N. 2553/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2553 R. G. dell'anno 2024 tra
(c.f. ), nata a [...] il [...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]
, (c.f. ) nato a [...] il [...] e Parte_2 C.F._2
residente in [...] entrambi rappresentati ed assistiti dall'Avv. Silvia Della Bianca (C.F. – pec: C.F._3
– fax 0324 481692) e presso di lei elettivamente domiciliati in Email_1
Domodossola Piazza Matteotti n. 9, giusta procura alle liti in atti
- ricorrenti -
e
P.M.,
- intervenuto - avente ad oggetto: cessazione effetti civili del matrimonio
Conclusioni
Per le parti congiuntamente: “Dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto dai ricorrenti a Domodossola (VB) in data 6 settembre 2003 e trascritto nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'anno 2003 Parte II Serie A n. 35; Ordinare agli
e alle ulteriori incombenze di cui al R.D. 1238/1939 e di cui al D.P.R. 396/2000: Dichiarare compensate le spese legali.
OMOLOGARE le seguenti condizioni: “Il signor si obbliga a corrispondere, entro il giorno Pt_2
quindici di ogni mese, alla signora , a titolo di concorso nel mantenimento del figlio , Pt_1 Per_1
la somma mensile, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, di Euro 200,00 (duecento/00) oltre al oltre al 50% delle spese mediche non assistite dal SSN, delle spese scolastiche, (spese per
l'acquisto dei libri di testo;
spese di cancelleria, tasse e rette scolastiche;
le eventuali gite scolastiche), delle spese per attività ludiche o sportive (tasse di iscrizione, biglietti e abbigliamento sportivo), straordinarie in genere da sostenersi nell'interesse del figlio e da preventivamente concordarsi tra i coniugi e da documentarsi, compatibilmente con le possibilità economiche dei coniugi;
2. la madre continuerà a percepire e a trattenere in via esclusiva l'assegno familiare accreditato dall'Inps;
3. al fine di risolvere le loro questioni economiche e patrimoniali, quale accordo funzionale e necessario alla definizione della vicenda coniugale, la ex casa famigliare in comproprietà tra i coniugi resterà in uso al marito, il quale provvederà a versare alla moglie entro il giorno quindici di ogni mese, l'importo mensile di euro 350,00 a titolo di indennizzo per l'occupazione in via esclusiva dell'immobile in comunione, a partire dal prossimo mese di dicembre 2024;
4. l'autovettura Ford Fusion targata CN590XA, n. A013380N005, di comproprietà degli ex coniugi, viene attribuita in proprietà esclusiva al Signor il quale provvederà a formalizzare il Pt_2
passaggio di proprietà presso i pubblici registri;
5. le parti, dotate entrambe di propria attività lavorativa ed economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunziare a reciproche richieste di contributo di mantenimento per sé stessi. Nulla per le spese.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 12/11/2024, e chiedevano con domanda Parte_1 Parte_2 congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in Domodossola (VB) in data 9/09/2003.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Giudice Relatore, spediva al Collegio per la decisione, sentito il Pubblico Ministero che concludeva per l'accoglimento della domanda congiunta.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio concordatario in data 09/09/2003 nel comune di
Domodossola (VB) e si sono separati consensualmente con sentenza 60/2024 datata 10/01/2024 e pubblicata in data 19/01/2024, passata in giudicato il 25.1.2024 e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
Si dà atto che provvederà a versare alla moglie, a partire dal mese di dicembre Parte_2
2024, entro il giorno quindici di ogni mese, l'importo mensile di euro 350,00 a titolo di indennizzo per l'occupazione in via esclusiva dell'immobile in comunione.
Si dà, inoltre, atto che l'autovettura Ford Fusion targata CN590XA, n. A013380N005, di comproprietà degli ex coniugi, viene attribuita in proprietà esclusiva il quale provvederà a Parte_2
formalizzare il passaggio di proprietà presso i pubblici registri;
infine si dà atto che le parti, dotate entrambe di propria attività lavorativa ed economicamente autosufficienti, dichiarano di rinunziare a reciproche richieste di contributo di mantenimento.
Nulla per spese.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da e Parte_1 Parte_2
in Domodossola (VB) il 9/09/2003, trascritto nei registri dello stato civile del medesimo
[...]
Comune al n. 35 parte II serie A anno 2003; pone a carico del padre l'obbligo di corrispondere entro il quindici del mese, a titolo di concorso nel mantenimento del figlio , la somma mensile, annualmente rivalutabile secondo gli indici Istat, Per_1
di Euro 200,00 (duecento/00); pone a carico dei genitori l'obbligo di contribuire in misura pari al 50% alle spese nell'interesse del figlio, quali mediche non assistite dal SSN, spese scolastiche, (spese per l'acquisto dei libri di testo;
spese di cancelleria, tasse e rette scolastiche;
le eventuali gite scolastiche), spese per attività ludiche o sportive (tasse di iscrizione, biglietti e abbigliamento sportivo), straordinarie in genere d e da preventivamente concordarsi tra i coniugi e da documentarsi, compatibilmente con le possibilità economiche dei coniugi;
la madre continuerà a percepire e a trattenere in via esclusiva l'assegno unico MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania 08/04/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco