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Sentenza 18 aprile 2025
Sentenza 18 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 18/04/2025, n. 5980 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 5980 |
| Data del deposito : | 18 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 36011/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SESTA SEZIONE
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al 36011 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(CF: ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avvocati Stefano Padovani e Massimei
Gianluca, con i quali ha eletto domicilio in Bologna, alla via della Bevarara, n. 19
Attore
E
(CF: ), con sede in Roma, alla via di Controparte_1 P.IVA_2
Porta Pertusa, n. 4
Convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. fatti controversi.
Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., stante l'irreperibilità del legale rapppresentante della stessa, nei cui confronti era stata tentata la notifica ex art. 145, comma 2
c.p.c., all'indirizzo di residenza risultante da apposito certificato anagrafico,
l subentrata ex latere Parte_1 locatoris all'originaria contraente intimava a CP_2 Controparte_1
lo sfratto per morosità dall'unità immobiliare sita in Roma, Via di Porta Pertusa, n. 2, secondo
[...]
piano, interno 9, concesso in locazione giusta contratto per uso diverso del 10 marzo 2016 regolarmente registrato, per un canone pari ad euro 1.900,00 mensili (canone corrente attualizzato
€ 2.137,95), stante la morosità al mese di gennaio 2024 pari a complessivi di euro 29.049,86 per canoni ed oneri accessori.
1 R.G. 36011/2024
All'udienza di convalida del 6 settembre 2024, il Giudice, osservato che la notifica dell'intimazione era stata officiata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. a causa dell'assoluta irreperibilità del legale rappresentante dell'intimata all'indirizzo di residenza anagrafica risultante da apposito certificato e che tale modalità di notifica per il procedimento di convalida di sfratto non può dirsi aver ritualmente determinato alcuna certezza in merito all'effettiva conoscibilità dell'atto notificato da parte dell'intimata, denegava il provvedimento di rilascio e, ritenuto opportuno disporre il mutamento del rito ed onerare parte intimante alla notifica a parte convenuta dell'originaria intimazione, del decreto di fissazione di udienza e dei verbali di causa, effettuando la notifica anche ai sensi dell'art. 143 c.p.c., essendo tale modalità ammissibile e compatibile con l'ordinario rito locatizio introdotto a mezzo del decreto di conversione, disponeva il mutamento del rito, previa rinotifica dei precedenti atti di causa all'intimata.
Verificato l'ottemperanza di parte intimante a quanto disposto, si procedeva a conoscere delle domande proposte secondo il rito locatizio.
Discussa la causa all'udienza del 18 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio si dava lettura del dispositivo della presente sentenza.
2. merito della lite.
In primo luogo, va dichiarata la contumacia della convenuta, la quale, pur ritualmente vocata nel giudizio di risoluzione per morosità ai sensi dell'art. 143 c.p.c., officiata nei confronti del legale rappresentante ai sensi dell'art. 145 c.p.c., non si è mai costituita.
La domanda di risoluzione contrattuale svolta dall'attore a motivo dell'intimata morosità è fondata ed accoglibile, per quanto di seguito considerato.
In primis, in relazione alla propria legittimazione, l'attore ha provato il contratto di locazione sottoscritto con l'odierna intimata e regolarmente registrato.
A seguito del disposto mutamento di rito, occorre quindi conoscere della domanda di risoluzione dell'immobile locato e di contestuale rilascio e la domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti ed a scadere fino alla data di rilascio, per una morosità complessiva al momento della presente pronuncia ammontante ad € 58.981,16, come risulta aggiungendo a quella dichiarata in intimazione e non contestata quella ulteriore maturata nei 14 mesi decorrenti da febbraio 2024 ad aprile 2025.
Dal canto suo l'intimata, pur ritualmente convenuta nel giudizio di risoluzione susseguente alla modifica del rito, non si è mai costituita, rinunciando a proporre qualsiasi opposizione alle ragioni addotte dall'attore, per cui non vi sono motivi che ostino al pieno accoglimento della domanda come formulata.
2 R.G. 36011/2024
Ne consegue che deve dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione per cui è causa e, per l'effetto, la condanna della conduttrice al pagamento della morosità maturata al rilascio per canoni insoluti, oltre interessi di legge.
Va inoltre condannata la convenuta al pagamento ex art. 1591 c.c. di una somma pari al canone mensile attuale per ogni ulteriore mese di permanenza nei locali a far data da maggio 2025.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi previsti dal D.M.
147/22 per lo scaglione fino ad € 52.000,00, in riferimento alle voci di studio, introduttiva e decisionale, in assenza di attività istruttoria.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ accoglie per quanto di ragione le domande svolte da Parte_1
ai danni di e, per
[...] Parte_1 Controparte_1
l'effetto:
➢ dichiara risolto il contratto di locazione ad uso diverso avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Roma, Via di Porta Pertusa, n. 2, secondo piano, interno 9, stipulato il 10 marzo 2016 e regolarmente registrato;
➢ condanna a pagare ad Controparte_1 [...] la somma di € 58.981,16 quale coacervo di Parte_1
canoni ed oneri maturati a gennaio 2024, oltre ai canoni maturati e non pagati fino alla data della presente sentenza, oltre agli interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
➢ condanna a pagare ad CP_1 CP_1 CP_1 [...]
la somma mensile di € 2.137,95 ex art. 1591 Parte_1
c.c., per ogni mese di ulteriore permanenza nell'immobile a fata data da maggio 2025, oltre agli interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
➢ condanna a rifondere ad Controparte_1 [...] le spese di lite, che liquida in € 245,50 per Parte_1 esborsi ed € 1.700,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali (15%), Ive e Cpa come per legge.
Roma lì 18 aprile 2025
Il GOP – Giudice unico
Roberto Valentino
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Roma
SESTA SEZIONE
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al 36011 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2024, vertente
TRA
(CF: ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dagli Avvocati Stefano Padovani e Massimei
Gianluca, con i quali ha eletto domicilio in Bologna, alla via della Bevarara, n. 19
Attore
E
(CF: ), con sede in Roma, alla via di Controparte_1 P.IVA_2
Porta Pertusa, n. 4
Convenuto contumace
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. fatti controversi.
Con atto di citazione notificato ai sensi dell'art. 143 c.p.c., stante l'irreperibilità del legale rapppresentante della stessa, nei cui confronti era stata tentata la notifica ex art. 145, comma 2
c.p.c., all'indirizzo di residenza risultante da apposito certificato anagrafico,
l subentrata ex latere Parte_1 locatoris all'originaria contraente intimava a CP_2 Controparte_1
lo sfratto per morosità dall'unità immobiliare sita in Roma, Via di Porta Pertusa, n. 2, secondo
[...]
piano, interno 9, concesso in locazione giusta contratto per uso diverso del 10 marzo 2016 regolarmente registrato, per un canone pari ad euro 1.900,00 mensili (canone corrente attualizzato
€ 2.137,95), stante la morosità al mese di gennaio 2024 pari a complessivi di euro 29.049,86 per canoni ed oneri accessori.
1 R.G. 36011/2024
All'udienza di convalida del 6 settembre 2024, il Giudice, osservato che la notifica dell'intimazione era stata officiata ai sensi dell'art. 143 c.p.c. a causa dell'assoluta irreperibilità del legale rappresentante dell'intimata all'indirizzo di residenza anagrafica risultante da apposito certificato e che tale modalità di notifica per il procedimento di convalida di sfratto non può dirsi aver ritualmente determinato alcuna certezza in merito all'effettiva conoscibilità dell'atto notificato da parte dell'intimata, denegava il provvedimento di rilascio e, ritenuto opportuno disporre il mutamento del rito ed onerare parte intimante alla notifica a parte convenuta dell'originaria intimazione, del decreto di fissazione di udienza e dei verbali di causa, effettuando la notifica anche ai sensi dell'art. 143 c.p.c., essendo tale modalità ammissibile e compatibile con l'ordinario rito locatizio introdotto a mezzo del decreto di conversione, disponeva il mutamento del rito, previa rinotifica dei precedenti atti di causa all'intimata.
Verificato l'ottemperanza di parte intimante a quanto disposto, si procedeva a conoscere delle domande proposte secondo il rito locatizio.
Discussa la causa all'udienza del 18 aprile 2025, all'esito della camera di consiglio si dava lettura del dispositivo della presente sentenza.
2. merito della lite.
In primo luogo, va dichiarata la contumacia della convenuta, la quale, pur ritualmente vocata nel giudizio di risoluzione per morosità ai sensi dell'art. 143 c.p.c., officiata nei confronti del legale rappresentante ai sensi dell'art. 145 c.p.c., non si è mai costituita.
La domanda di risoluzione contrattuale svolta dall'attore a motivo dell'intimata morosità è fondata ed accoglibile, per quanto di seguito considerato.
In primis, in relazione alla propria legittimazione, l'attore ha provato il contratto di locazione sottoscritto con l'odierna intimata e regolarmente registrato.
A seguito del disposto mutamento di rito, occorre quindi conoscere della domanda di risoluzione dell'immobile locato e di contestuale rilascio e la domanda di condanna al pagamento dei canoni scaduti ed a scadere fino alla data di rilascio, per una morosità complessiva al momento della presente pronuncia ammontante ad € 58.981,16, come risulta aggiungendo a quella dichiarata in intimazione e non contestata quella ulteriore maturata nei 14 mesi decorrenti da febbraio 2024 ad aprile 2025.
Dal canto suo l'intimata, pur ritualmente convenuta nel giudizio di risoluzione susseguente alla modifica del rito, non si è mai costituita, rinunciando a proporre qualsiasi opposizione alle ragioni addotte dall'attore, per cui non vi sono motivi che ostino al pieno accoglimento della domanda come formulata.
2 R.G. 36011/2024
Ne consegue che deve dichiararsi la risoluzione del contratto di locazione per cui è causa e, per l'effetto, la condanna della conduttrice al pagamento della morosità maturata al rilascio per canoni insoluti, oltre interessi di legge.
Va inoltre condannata la convenuta al pagamento ex art. 1591 c.c. di una somma pari al canone mensile attuale per ogni ulteriore mese di permanenza nei locali a far data da maggio 2025.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano secondo i parametri minimi previsti dal D.M.
147/22 per lo scaglione fino ad € 52.000,00, in riferimento alle voci di studio, introduttiva e decisionale, in assenza di attività istruttoria.
Per Questi Motivi
il Tribunale di Roma, definitivamente pronunziando nella causa civile di primo grado, indicata in epigrafe, ogni diversa istanza, deduzione ed eccezione disattesa, così provvede:
➢ accoglie per quanto di ragione le domande svolte da Parte_1
ai danni di e, per
[...] Parte_1 Controparte_1
l'effetto:
➢ dichiara risolto il contratto di locazione ad uso diverso avente ad oggetto l'unità immobiliare sita in Roma, Via di Porta Pertusa, n. 2, secondo piano, interno 9, stipulato il 10 marzo 2016 e regolarmente registrato;
➢ condanna a pagare ad Controparte_1 [...] la somma di € 58.981,16 quale coacervo di Parte_1
canoni ed oneri maturati a gennaio 2024, oltre ai canoni maturati e non pagati fino alla data della presente sentenza, oltre agli interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
➢ condanna a pagare ad CP_1 CP_1 CP_1 [...]
la somma mensile di € 2.137,95 ex art. 1591 Parte_1
c.c., per ogni mese di ulteriore permanenza nell'immobile a fata data da maggio 2025, oltre agli interessi legali dalle singole maturazioni al saldo;
➢ condanna a rifondere ad Controparte_1 [...] le spese di lite, che liquida in € 245,50 per Parte_1 esborsi ed € 1.700,00 per compensi di avvocato, oltre spese generali (15%), Ive e Cpa come per legge.
Roma lì 18 aprile 2025
Il GOP – Giudice unico
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