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Sentenza 11 marzo 2025
Sentenza 11 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 11/03/2025, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 11 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 14522/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14522/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Rovato (BS) lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Lucia Cossu, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. Roberto Bonometti, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
“1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Quanto ai rapporti con i figli.
Per_ Il figlio è ormai maggiorenne ed indipendente dal punto di vista economico;
la IG , invece, Per_1
è ancora minorenne e per la stessa i genitori intendono adottare la forma dell'affidamento condiviso;
di Per_ fatto la IG dimorerà prevalentemente con la madre sig.ra il padre si Pt_1 Parte_2
1 impegna a contribuire alle spese per il suo mantenimento ordinario versando alla madre la somma mensile di € 350,00 sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della IG , oltre al 50 % delle spese straordinarie che si rendessero necessarie, secondo il protocollo attualmente adottato avanti al Tribunale di
Brescia.
In relazione alla situazione abitativa che verrà di seguito descritta, i sig.ri e decideranno Pt_1 Parte_2
di volta in volta i tempi di permanenza della minore con il padre.
Come sopra specificato, i genitori godono ancora, seppure più limitatamente, del diritto di usufrutto dei
Per_ beni immobili di proprietà dei figli;
tale situazione si riferisce, in particolare, alla IG , la quale gode pertanto della nuda proprietà della quota di ½ di entrambi gli appartamenti e locali annessi siti in Via S.
Giulia a Roncadelle, nei quali peraltro è sempre stata condotta la vita familiare;
a tale proposito, è doveroso evidenziare che il sig. ha dotato tali appartamenti di impianto fotovoltaico, che Parte_2
consentirà agli occupanti un notevole contenimento della spesa per approvvigionamento energetico, con conseguente abbassamento delle relative bollette.
Considerati i rapporti piuttosto sereni e rispettosi tra le parti, i sig.ri e potrebbero Parte_2 Pt_1
continuare ad abitare in Via S. Giulia a Roncadelle, anche in forza del diritto di usufrutto sopra richiamato:
Per_ la sig.ra collocataria della minore, potrebbe abitare insieme alla IG nell'appartamento più Pt_1 grande, mentre il sig. potrebbe abitare nell'appartamento più piccolo, riservandosi però Parte_2
di adottare, anche da subito, una soluzione abitativa diversa rispetto agli appartamenti intestati ai figli.
Come già riferito, invece, il figlio è maggiorenne ed autosufficiente dal punto di vista economico, e Per_1
pertanto deciderà liberamente la sua collocazione abitativa.
3)Quanto ai rapporti economici tra i coniugi.
Seppure esista una certa differenza patrimoniale tra le parti, la situazione viene riequilibrata dal fatto che sul sig. gravano ancora gli impegni economici derivanti dai mutui relativi a tutti gli Parte_2 immobili descritti. Inoltre, come già riferito, l'attività di imprenditore agricolo del sig. volge Parte_2 ormai al termine, anche in ragione dell'età, dei sui problemi di salute e dell'esiguità dei beni immobili di sua proprietà con i quali esercitarla.
Pertanto le parti hanno concordato che in relazione alla presente separazione, il sig. versi Parte_2
alla sig.ra , per il periodo massimo di due anni successivi alla Sentenza di omologa, la Parte_1 somma di € 150,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento;
Inoltre il sig. ha ceduto alla Parte_2 moglie l'autovettura di sua proprietà; il sig. manterrà invece definitivamente la proprietà della Parte_2
sua moto.
2 Le parti dichiarano di aver così regolato e definito ogni reciproco rapporto e diritto di natura economico/patrimoniale derivante dal loro matrimonio, rinunciando, anche per il futuro, ad ulteriori richieste economiche che possano trovare la loro origine nel loro rapporto matrimoniale.
Per quanto necessario, le parti si concedono reciprocamente sin d'ora l'assenso al rilascio del passaporto e Per_ della carta d'identità valida anche per l'espatrio proprio e della IG .
Spese e compensi di causa integralmente compensati tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brescia il giorno 1.6.1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia al n. 212, parte II, serie A, anno 1999, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 11.7.2000 – oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente - Per_1
Per_ ed il 24.7.2009.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della IG della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Sezione Terza Minori
Il Tribunale Ordinario di Brescia in composizione collegiale, nelle persone dei seguenti Magistrati:
Claudia Gheri Presidente relatrice
Francesco Rinaldi Giudice
Andrea Marchesi Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento per separazione consensuale n. 14522/2024 R.G. promosso da
(C.F. ), elettivamente domiciliata a Rovato (BS) lo Parte_1 C.F._1 studio dell'Avv. Lucia Cossu, che la rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso e
(C.F. ), elettivamente domiciliato a Brescia presso lo Parte_2 C.F._2 studio dell'Avv. Roberto Bonometti, che lo rappresenta e difende come da procura in calce al ricorso
RICORRENTI con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO
INTERVENUTO
CONCLUSIONI
(come da note scritte depositate in vista dell'udienza del 14.2.2025)
“1) vita separata con l'obbligo del mutuo rispetto.
2) Quanto ai rapporti con i figli.
Per_ Il figlio è ormai maggiorenne ed indipendente dal punto di vista economico;
la IG , invece, Per_1
è ancora minorenne e per la stessa i genitori intendono adottare la forma dell'affidamento condiviso;
di Per_ fatto la IG dimorerà prevalentemente con la madre sig.ra il padre si Pt_1 Parte_2
1 impegna a contribuire alle spese per il suo mantenimento ordinario versando alla madre la somma mensile di € 350,00 sino al raggiungimento dell'autosufficienza economica della IG , oltre al 50 % delle spese straordinarie che si rendessero necessarie, secondo il protocollo attualmente adottato avanti al Tribunale di
Brescia.
In relazione alla situazione abitativa che verrà di seguito descritta, i sig.ri e decideranno Pt_1 Parte_2
di volta in volta i tempi di permanenza della minore con il padre.
Come sopra specificato, i genitori godono ancora, seppure più limitatamente, del diritto di usufrutto dei
Per_ beni immobili di proprietà dei figli;
tale situazione si riferisce, in particolare, alla IG , la quale gode pertanto della nuda proprietà della quota di ½ di entrambi gli appartamenti e locali annessi siti in Via S.
Giulia a Roncadelle, nei quali peraltro è sempre stata condotta la vita familiare;
a tale proposito, è doveroso evidenziare che il sig. ha dotato tali appartamenti di impianto fotovoltaico, che Parte_2
consentirà agli occupanti un notevole contenimento della spesa per approvvigionamento energetico, con conseguente abbassamento delle relative bollette.
Considerati i rapporti piuttosto sereni e rispettosi tra le parti, i sig.ri e potrebbero Parte_2 Pt_1
continuare ad abitare in Via S. Giulia a Roncadelle, anche in forza del diritto di usufrutto sopra richiamato:
Per_ la sig.ra collocataria della minore, potrebbe abitare insieme alla IG nell'appartamento più Pt_1 grande, mentre il sig. potrebbe abitare nell'appartamento più piccolo, riservandosi però Parte_2
di adottare, anche da subito, una soluzione abitativa diversa rispetto agli appartamenti intestati ai figli.
Come già riferito, invece, il figlio è maggiorenne ed autosufficiente dal punto di vista economico, e Per_1
pertanto deciderà liberamente la sua collocazione abitativa.
3)Quanto ai rapporti economici tra i coniugi.
Seppure esista una certa differenza patrimoniale tra le parti, la situazione viene riequilibrata dal fatto che sul sig. gravano ancora gli impegni economici derivanti dai mutui relativi a tutti gli Parte_2 immobili descritti. Inoltre, come già riferito, l'attività di imprenditore agricolo del sig. volge Parte_2 ormai al termine, anche in ragione dell'età, dei sui problemi di salute e dell'esiguità dei beni immobili di sua proprietà con i quali esercitarla.
Pertanto le parti hanno concordato che in relazione alla presente separazione, il sig. versi Parte_2
alla sig.ra , per il periodo massimo di due anni successivi alla Sentenza di omologa, la Parte_1 somma di € 150,00 mensili a titolo di assegno di mantenimento;
Inoltre il sig. ha ceduto alla Parte_2 moglie l'autovettura di sua proprietà; il sig. manterrà invece definitivamente la proprietà della Parte_2
sua moto.
2 Le parti dichiarano di aver così regolato e definito ogni reciproco rapporto e diritto di natura economico/patrimoniale derivante dal loro matrimonio, rinunciando, anche per il futuro, ad ulteriori richieste economiche che possano trovare la loro origine nel loro rapporto matrimoniale.
Per quanto necessario, le parti si concedono reciprocamente sin d'ora l'assenso al rilascio del passaporto e Per_ della carta d'identità valida anche per l'espatrio proprio e della IG .
Spese e compensi di causa integralmente compensati tra le parti.”
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario a Brescia il giorno 1.6.1999, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di Brescia al n. 212, parte II, serie A, anno 1999, con il regime patrimoniale della separazione dei beni.
Dall'unione sono nati i figli il 11.7.2000 – oggi maggiorenne ed economicamente autosufficiente - Per_1
Per_ ed il 24.7.2009.
Con dichiarazione resa ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., i coniugi hanno ribadito la volontà di separarsi e hanno rinunciato al tentativo di conciliazione, rinunciando altresì all'impugnazione dell'emananda sentenza.
***
Le condizioni concordate appaiono conformi alla legge, nonché all'interesse della IG della coppia che si
è omesso di sentire in quanto l'ascolto sarebbe stato superfluo in considerazione dell'intervenuto accordo delle parti rispettoso del principio della bigenitorialità.
Nulla osta, quindi, all'omologazione della separazione.
P.Q.M.
Il Tribunale di Brescia in composizione collegiale, definitivamente pronunciando: omologa la separazione consensuale dei coniugi, alle condizioni pattuite;
ordina che la presente sentenza sia trasmessa, a cura della Cancelleria, all'Ufficiale dello Stato Civile del
Comune in cui il matrimonio fu trascritto, per l'annotazione ai sensi dell'art. 69 comma 1 lett. d) D.P.R. 3 novembre 2000, n. 396; dispone la compensazione integrale delle spese di lite fra le parti.
Così deciso a Brescia, all'esito della camera di consiglio del giorno 27.2.2025.
La Presidente estensora
Claudia Gheri
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