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Sentenza 12 gennaio 2026
Sentenza 12 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Catanzaro, sez. III, sentenza 12/01/2026, n. 46 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Catanzaro |
| Numero : | 46 |
| Data del deposito : | 12 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 46/2026 Documento firmato digitalmente Sentenza n. 46/2026
Il Relatore Depositata il 12/01/2026 Depositata il 12/01/2026
RI GE AR Il Segretario
GI PE
Il Presidente
EP RO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RO EP, Presidente
AR RI GE, Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 780/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Regione Calabria - Viale Europa Loc. Germaneto 88100 RO CZ
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - RO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Bovalino - Piazza Camillo Costanzo 89034 Bovalino RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230008025340000 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1087/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Regione Calabria, in persona del Presidente pro-tempore, impugna la Cartella di Pagamento nr. 030
2023 00080253 40 000 , emessa dall'Agenzia delle Entrate IS, di RO, per la porzione inerente il pagamento di “Avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omesso/parziale versamento IMU anno d'imposta 2017 … Provv. Nr. 161 del 08/07/2022”. Sostiene che la pretesa tributaria per la riscossione
è del tutto inesigibile poiché, innanzi alla CGTP di Reggio Calabria era stato proposto ricorso avverso il presupposto avviso di accertamento ad essa sottostante, iscritto al RG 1124/2023, in esito al quale è stata emessa sentenza nr. 6856 del 18/12/2023, che , in accoglimento del ricorso, ha annullato detto avviso;
precisa che la Regione Calabria ha già provveduto a chiedere lo sgravio della posizione con la nota prot. nr. 66124 del 31/01/2024 , in pari data inviata via PEC all'Agenzia delle Entrate ed al Comune di Bovalino.
Chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e competenze.
Non si costituisce L'Agenzia delle Entrate-IS,a cui è stato notificato il ricorso, in data 06.02.2024 via pec al seguente indirizzo: Email_4 ;
Si costituisce il Comune di Bovalino, evidenziando quanto segue : 1 ) avverso la sentenza n.6856/2023 della CGTP di Reggio Calabria, il Comune di Bovalino, ha proposto appello oggi iscritto al n. Rg
895/2024, poiché la Corte è incorsa in errore;
2 ) dall'avviso, tra gli immobili tassati non sono riportati quelli con categoria B04 e D 07 che sebbene indicati nell'avviso nel prospetto riepilogativo, non sono stati tassati ai fini dell'imposta dovuta;
chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 05.11.2025, la Corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha fornito la prova dell'annullamento dell'avviso di accertamento, quale atto presupposto, e, quindi, la cartella esattoriale è inesigibile;
l'appello sospende l'esecutorietà della sentenza impugnata solo nei casi in cui venga richiesto espressamente e accolto dal giudice. In mancanza di sospensione, la parte vittoriosa in primo grado può comunque chiedere l'esecuzione provvisoria , tant'è che la ricorrente ha avviato la procedura di sgravio. Il ricorso è fondato e merita l'accoglimento, con annullamento del'atto impugnato .
Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Sussistono giustificati motivi (contenzioso tra enti pubblici) per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
- spese compensate. Così deciso in RO, alla camera di consiglio del 05 novembre
2025.
Il Relatore Depositata il 12/01/2026 Depositata il 12/01/2026
RI GE AR Il Segretario
GI PE
Il Presidente
EP RO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di CATANZARO Sezione 3, riunita in udienza il 05/11/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
RO EP, Presidente
AR RI GE, Relatore
GARZULLI ROBERTO, Giudice
in data 05/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 780/2024 depositato il 05/03/2024
proposto da
Regione Calabria - Viale Europa Loc. Germaneto 88100 RO CZ
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - IS - RO
elettivamente domiciliato presso Email_2
Comune di Bovalino - Piazza Camillo Costanzo 89034 Bovalino RC
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 03020230008025340000 IMU 2017 a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1087/2025 depositato il
10/11/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La Regione Calabria, in persona del Presidente pro-tempore, impugna la Cartella di Pagamento nr. 030
2023 00080253 40 000 , emessa dall'Agenzia delle Entrate IS, di RO, per la porzione inerente il pagamento di “Avviso di accertamento esecutivo d'ufficio per omesso/parziale versamento IMU anno d'imposta 2017 … Provv. Nr. 161 del 08/07/2022”. Sostiene che la pretesa tributaria per la riscossione
è del tutto inesigibile poiché, innanzi alla CGTP di Reggio Calabria era stato proposto ricorso avverso il presupposto avviso di accertamento ad essa sottostante, iscritto al RG 1124/2023, in esito al quale è stata emessa sentenza nr. 6856 del 18/12/2023, che , in accoglimento del ricorso, ha annullato detto avviso;
precisa che la Regione Calabria ha già provveduto a chiedere lo sgravio della posizione con la nota prot. nr. 66124 del 31/01/2024 , in pari data inviata via PEC all'Agenzia delle Entrate ed al Comune di Bovalino.
Chiede l'accoglimento del ricorso, con vittoria di spese e competenze.
Non si costituisce L'Agenzia delle Entrate-IS,a cui è stato notificato il ricorso, in data 06.02.2024 via pec al seguente indirizzo: Email_4 ;
Si costituisce il Comune di Bovalino, evidenziando quanto segue : 1 ) avverso la sentenza n.6856/2023 della CGTP di Reggio Calabria, il Comune di Bovalino, ha proposto appello oggi iscritto al n. Rg
895/2024, poiché la Corte è incorsa in errore;
2 ) dall'avviso, tra gli immobili tassati non sono riportati quelli con categoria B04 e D 07 che sebbene indicati nell'avviso nel prospetto riepilogativo, non sono stati tassati ai fini dell'imposta dovuta;
chiede il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
All'udienza del 05.11.2025, la Corte di Giustizia, udito il relatore, trattiene la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorrente ha fornito la prova dell'annullamento dell'avviso di accertamento, quale atto presupposto, e, quindi, la cartella esattoriale è inesigibile;
l'appello sospende l'esecutorietà della sentenza impugnata solo nei casi in cui venga richiesto espressamente e accolto dal giudice. In mancanza di sospensione, la parte vittoriosa in primo grado può comunque chiedere l'esecuzione provvisoria , tant'è che la ricorrente ha avviato la procedura di sgravio. Il ricorso è fondato e merita l'accoglimento, con annullamento del'atto impugnato .
Ogni altra eccezione rimane assorbita.
Sussistono giustificati motivi (contenzioso tra enti pubblici) per la compensazione delle spese.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di RO, Sezione Terza, definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe indicato, così provvede: - accoglie il ricorso e, per l'effetto, conferma l'atto impugnato;
- spese compensate. Così deciso in RO, alla camera di consiglio del 05 novembre
2025.