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Sentenza 23 febbraio 2026
Sentenza 23 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. XIX, sentenza 23/02/2026, n. 3079 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 3079 |
| Data del deposito : | 23 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 3079/2026
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PELUSO ROBERTO, Presidente e Relatore GUGLIELMO GERARDINA, Giudice ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3099/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Resistente_1 elettivamente domiciliato presso S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 135468797 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1354681012 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 135468274 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 135468261 IMU 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2443/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato Ricorrente_1 presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo Resistente_1grado di Napoli ricorso avverso gli atti in oggetto emessi da S.r.l. relativamente al mancato pagamento dell'IMU in favore del Comune di Napoli per le annualità di imposta 2019-2020-2021-2022, chiedendone l'annullamento; sostiene il ricorrente la carenza di legittimazione attiva della società di riscossione, la carenza di motivazione e la mancanza del visto di esecutività del ruolo;
deduce, altresì, la mancata notifica di atti prodromici. Resistente_1Si sono costituiti la S.p.A. Municipia e la S.r.l. nonché il Comune di Napoli ed hanno impugnato la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto. All'odierna udienza, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, la Corte provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che è intervenuto provvedimento legislativo ovvero la legge 21 febbraio 2025 n.15 che ha interpretato la normativa in materia con conseguente riconoscimento della legittimazione ad agire della S.r.l. Resistente_1. Sul punto si è pronunciata anche la Corte di Cassazione con sentenza del 20 marzo 2025 n. 7495 cui ci si richiama per la motivazione. La costituzione di Municipia S.p.A. che ingloba la società che ha emesso gli avvisi assorbe ogni ulteriore eccezione. Va accolta l'eccezione del Comune di Napoli di carenza di legittimazione passiva dal momento che l'atto impugnato è stato emesso dalla società di riscossione e non vi sono contestazioni riguardanti l'operato del Comune di Napoli. Nessun obbligo sussiste per i tributi locali di invio di atti prodromici ovvero di richiesta di chiarimenti e sul punto si richiama la decisione della Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 26886 del 05/10/2021 che ha precisato che: “non sussiste alcun obbligo da parte dell'Amministrazione di instaurare un contraddittorio”. Gli atti impugnati si presentano completi sotto il profilo della motivazione essendo ben individuato il bene oggetto di tributo e sussistono tutti gli elementi necessari a garantire l'esercizio del diritto di difesa. Infine, non rileva la questione della esecutività degli atti impugnati dal momento che non risulta dagli atti alcun atto esecutivo successivo alla notifica degli avvisi medesimi. Va rilevato, comunque, che alcun pagamento dell'imposta risulta corrisposto dal ricorrente. Ne segue che il ricorso va rigettato. Resta assorbita ogni ulteriore questione. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della parte resistente legittimata con compensazione delle spese nei confronti del Comune carente di legittimazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Municipia S.p.A. che si liquidano in euro 1.000,00 oltre accessori come per legge. Compensa le spese di giudizio nei confronti del Comune di Napoli.
Così deciso in Napoli in data 9 febbraio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
dott. Roberto Peluso
Depositata il 23/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 19, riunita in udienza il 09/02/2026 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
PELUSO ROBERTO, Presidente e Relatore GUGLIELMO GERARDINA, Giudice ALVINO FEDERICO, Giudice
in data 09/02/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3099/2025 depositato il 19/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Municipia S.p.a. - 01973900838
Difeso da Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_2ed elettivamente domiciliato presso
Resistente_1 S.r.l. - 17142801004
Resistente_1 elettivamente domiciliato presso S.r.l.
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 135468797 IMU 2019
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 1354681012 IMU 2020
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 135468274 IMU 2021
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 135468261 IMU 2022 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 2443/2026 depositato il 10/02/2026
Richieste delle parti: come da memorie in atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto ritualmente depositato Ricorrente_1 presenta alla Corte di Giustizia Tributaria di primo Resistente_1grado di Napoli ricorso avverso gli atti in oggetto emessi da S.r.l. relativamente al mancato pagamento dell'IMU in favore del Comune di Napoli per le annualità di imposta 2019-2020-2021-2022, chiedendone l'annullamento; sostiene il ricorrente la carenza di legittimazione attiva della società di riscossione, la carenza di motivazione e la mancanza del visto di esecutività del ruolo;
deduce, altresì, la mancata notifica di atti prodromici. Resistente_1Si sono costituiti la S.p.A. Municipia e la S.r.l. nonché il Comune di Napoli ed hanno impugnato la domanda con varie argomentazioni chiedendone il rigetto. All'odierna udienza, letti ed esaminati il ricorso e tutti gli atti e documenti depositati, la Corte provvede come da dispositivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
In via preliminare va rilevato che è intervenuto provvedimento legislativo ovvero la legge 21 febbraio 2025 n.15 che ha interpretato la normativa in materia con conseguente riconoscimento della legittimazione ad agire della S.r.l. Resistente_1. Sul punto si è pronunciata anche la Corte di Cassazione con sentenza del 20 marzo 2025 n. 7495 cui ci si richiama per la motivazione. La costituzione di Municipia S.p.A. che ingloba la società che ha emesso gli avvisi assorbe ogni ulteriore eccezione. Va accolta l'eccezione del Comune di Napoli di carenza di legittimazione passiva dal momento che l'atto impugnato è stato emesso dalla società di riscossione e non vi sono contestazioni riguardanti l'operato del Comune di Napoli. Nessun obbligo sussiste per i tributi locali di invio di atti prodromici ovvero di richiesta di chiarimenti e sul punto si richiama la decisione della Corte di Cassazione con l'Ordinanza n. 26886 del 05/10/2021 che ha precisato che: “non sussiste alcun obbligo da parte dell'Amministrazione di instaurare un contraddittorio”. Gli atti impugnati si presentano completi sotto il profilo della motivazione essendo ben individuato il bene oggetto di tributo e sussistono tutti gli elementi necessari a garantire l'esercizio del diritto di difesa. Infine, non rileva la questione della esecutività degli atti impugnati dal momento che non risulta dagli atti alcun atto esecutivo successivo alla notifica degli avvisi medesimi. Va rilevato, comunque, che alcun pagamento dell'imposta risulta corrisposto dal ricorrente. Ne segue che il ricorso va rigettato. Resta assorbita ogni ulteriore questione. Per quanto sopra esposto, la Corte, ogni contraria istanza respinta ed eccezione rigettata, definitivamente pronunziando, decide come da dispositivo. Le spese di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo in favore della parte resistente legittimata con compensazione delle spese nei confronti del Comune carente di legittimazione.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese di giudizio in favore di Municipia S.p.A. che si liquidano in euro 1.000,00 oltre accessori come per legge. Compensa le spese di giudizio nei confronti del Comune di Napoli.
Così deciso in Napoli in data 9 febbraio 2026
IL PRESIDENTE RELATORE
dott. Roberto Peluso