Sentenza 17 dicembre 1997
Massime • 1
Ai fini della caducazione automatica dell'ordinanza applicativa della misura cautelare prevista dall'art. 309, comma decimo, cod. proc. pen., in riferimento al precedente comma quinto, e cioè allorché la trasmissione degli atti non avviene nel termine ivi previsto, si ha inosservanza del termine quando gli atti non pervengono nel termine medesimo al tribunale del riesame, a nulla rilevando che il loro invio sia avvenuto nei cinque giorni dall'avviso.
Commentario • 1
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., SS.UU., sentenza 17/12/1997, n. 13 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 1997 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Sentenza n. 13
Prof. Antonio LA TORRE Presidente
Dott. Ferruccio SCORZELLI Consigliere
Dott. Giuseppe VIOLA " R.G.N. 17838/97
Dott. Alfonso MALINCONICO "
Dott. Raffaele RAIMONDI "
Dott. Francesco MORELLI "
Dott. Mariano BATTISTI "
Dott. Giovanni SILVESTRI "
Dott. Adalberto ALBAMONTE "
ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti nel proc. AC EA;
avverso l'ordinanza del Tribunale di Torino, sezione del riesame, in data 26 marzo 1997;
Visti gli atti, l'ordinanza impugnata ed il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Adalberto Albamonte;
Udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. G. Ciani, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata;
OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO
1. Il Tribunale di Torino, con ordinanza del 26 marzo 1997, decidendo sulla richiesta di riesame proposta da AC EA, al quale era stata applicata la misura cautelare della custodia in carcere, in ordine al delitto di rapina aggravata, dichiarava l'inefficacia del provvedimento custodiale, e, per l'effetto, disponeva la liberazione dell'indagato.
Veniva affermato nell'ordinanza che gli atti di cui al comma 5 dell'art. 309 c.p.p. (presentati cioè a norma dell'art. 291, comma 1, c.p.p.) non erano stati fatti pervenire al tribunale del riesame,
da parte dell'autorità giudiziaria procedente, entro il termine di cinque giorni dall'avviso del presidente del tribunale medesimo. Ha proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Asti, deducendo nei motivi: a) l'erronea applicazione delle norme processuali, avendo il Tribunale fatto derivare l'inefficacia dell'ordinanza applicativa della misura cautelare non dalla mancata trasmissione (id est invio), come previsto dalla lettera del coordinato disposto dei commi 5 e 10 dell'art. 309, mod. dall'art. 16 L. n. 332 del 1995, ma dalla mancata ricezione degli atti da parte del Tribunale entro il termine di cinque giorni dall'avviso; b) la suddetta interpretazione costituiva non solo "una forzatura della norma novellata" , ma un "immotivato" ed "ingiustificato" ampliamento dell'ambito applicativo della norma in esame.
La seconda sezione penale, alla quale era stato assegnato il ricorso, con ordinanza del 17 giugno 1997, ha disposto la rimessione del ricorso medesimo alle Sezioni Unite, rilevando che aveva dato luogo a contrasto giurisprudenziale la questione se la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare, prevista dal comma 10 dell'art. 309, mod. dall'art. 16 L. n. 332 del 1995, relativamente alla trasmissione degli atti oltre i termini allo scopo previsti dal comma 5, si riferisse al mero "invio" degli atti da parte dell'autorità giudiziaria procedente oppure al "far pervenire" gli atti stessi " ... non oltre il quinto giorno ..." al tribunale del riesame.
Il Primo Presidente Aggiunto, previa assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite, fissava la presente udienza in camera di consiglio per la trattazione.
2. Il contrasto giurisprudenziale in esame ha avuto origine quando, con l'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995 n. 332, l'art. 309 c.p.p., recante la disciplina del "riesame delle ordinanze che dispongono una misura coercitiva", ha subito importanti modifiche. La "novella" del 1995 si è ispirata alla scelta di conferire effettività al diritto di difesa, in materia di misure de libertate, onde rafforzare le garanzie poste a presidio della libertà personale. Ha ritenuto, cioè, il legislatore che ogni ostacolo, anche di carattere temporale, frapposto all'esercizio del diritto di difesa finisse per compromettere quel canone di legalità al quale si conformava la disciplina delle limitazioni della libertà personale (art. 13, comma 2, Cost.). Difatti, atteso che il diritto di difesa costituisce un essenziale strumento per assicurare un'equilibrata dialettica tra potestà di giustizia e libertà personale - come affermato più volte dalla Corte Costituzionale -, è apparso conseguente affermare, nella L. n. 332 del 1995 - come risulta dai relativi lavori parlamentari -,
che qualsiasi sbilanciamento determinatosi a favore dell'intervento autoritativo dovesse trovare necessaria compensazione nella perdita di efficacia della misura limitativa della libertà personale. Venendo, in particolare, alle innovazioni introdotte dalla L. n. 332 del 1995 nel procedimento di riesame, esse, oltre alla semplificazione della disciplina delle forme di presentazione della richiesta stessa (comma 4: con il richiamo dell'uso del servizio postale), attengono alla "neutralizzazione" (nel senso del non computo), con riguardo al termine di presentazione della richiesta medesima, dei giorni per i quali sia stato disposto il differimento del colloquio tra imputato detenuto ed il suo difensore (comma 3 bis), nonché hanno introdotto una nuova ipotesi di caducazione dell'ordinanza custodiale, desumibile dal comma 10 in rel. al disposto del comma 5 dell'art. 309.
La norma del comma 5 concerne la trasmissione al tribunale, ad opera dell'autorità giudiziaria procedente (quale il pubblico ministero, nella fase preliminare), degli atti destinati a rappresentare la base conoscitiva ai fini della decisione sulla richiesta di riesame, comprendenti sia gli atti sui quali è stata fondata la richiesta della misura, sia "tutti gli elementi sopravvenuti a favore della persona sottoposta alle indagini". Il relativo termine è fissato "non oltre il quinto giorno", rispetto alla data di ricezione dell'apposito avviso fatto pervenire a cura del presidente del tribunale.
Nel comma 10, come modificato dall'art. 16 L. n. 332 del 1995, poi, è stata disposta la perdita di efficacia dell'ordinanza custodiale in caso di inosservanza del suddetto termine. Sicché è stata estesa a tale ipotesi quella caducazione degli effetti della misura coercitiva già prevista, nel testo previgente, in caso di dilazione della decisione del tribunale oltre i "dieci giorni dalla ricezione degli atti ...".
Il legislatore si è dato così carico, con riferimento alla fase della "trasmissione" degli atti, di evitare - come risulta dai lavori parlamentari - che, a seguito della tardiva trasmissione ovvero di una trasmissione degli atti "a puntate", si venisse in pratica ad eludere il termine fissato per la decisione, impedendo quindi la tempestiva (e rapida) verifica giurisdizionale, nel contraddittorio delle parti, del titolo custodiale. Sicché, per effetto dell'art. 16 L. n. 332, è venuta meno anche l'ipotesi di "slittamento" del dies a quo del termine per la decisione del riesame, elaborata dalla giurisprudenza (Cass. sez. un., 21 luglio Dell'Omo ed altro), nel caso di ricezione frazionata degli atti, essendo prevista la caducazione dell'ordinanza custodiale ove non vengano trasmessi "... non oltre il quinto giorno ..." tutti gli atti a suo tempo presentati al giudice che ha emesso il provvedimento coercitivo (Cass. sez. un., 5 marzo 1997, Haq Navaz ed altri).
Il richiamo della ratio delle innovazioni normative introdotte nell'art. 309 è apparso utile per meglio inquadrare il contrasto sulla questione in esame.
3. L'interpretazione, meno favorevole all'effettività della garanzia imposta dalla novella in esame, è nel senso che il termine di cui al comma 5 debba essere riferito all'invio.
Difatti, si sostiene, sotto il profilo letterale, "trasmettere" significa propriamente "inoltrare", "inviare", "spedire"; e che il legislatore avrebbe formulato diversamente il comma 10, ove avesse voluto dare al termine un diverso significato, al fine di ricollegare la perdita di efficacia - in modo più chiaro - alla "ricezione" da parte del tribunale. Sotto il profilo logico, - si osserva - "... è evidente che con la perenzione della misura coercitiva personale il legislatore ha voluto sanzionare da una parte l'inerzia del tribunale del riesame che ritardi la sua decisione oltre il termine di dieci giorni, e dall'altra l'inerzia dell'autorità procedente ... (Con la conseguenza che) non può aver sanzionato l'inerzia del servizio postale o di altro servizio usato per la trasmissione degli atti". E ciò pur ammettendo che qualsiasi disfunzione del "sistema di trasmissione" possa vanificare quel favor libertatis che ha chiaramente ispirato l'intervento del legislatore del 1995; favore però che non può giustificare interpretazioni non consentite dall'ortodossia ermeneutica (Cass. sez. 3, 8 ottobre 199, P.G. in proc. Sciascia;
sez. 2, 3 aprile 1997, Marangio). In conclusione, la modifica normativa è volta "ad evitare che il diritto primario di libertà dell'indagato possa essere compresso in conseguenza di colpevoli ritardi da parte del giudice procedente, laddove sono irrilevanti, ai fini della prevista inefficacia della misura, inerzia o ritardi o disfunzioni amministrative non addebitabili al p.m. o al di lui ufficio" (sez. 2, 3 aprile 1997, Marangio).
4. L'orientamento, favorevole ad un'efficace e tempestiva conclusione della fase di trasmissione degli atti (necessari al tribunale per la decisione sulla richiesta di riesame) "... non oltre il quinto giorno ...", ha inizio con la sentenza della sez. 3, 14 marzo 1996 (ric. Morgera), che solo incidentalmente ha affrontato la questione, poiché il ricorso concerneva in modo specifico l'applicabilità o meno del disposto del comma 10 dell'art. 309 al riesame dei provvedimenti cautelari reali;
e trova una chiara enunciazione in tre pronunce del 1997 (sez. 2, 14 giugno 1997, p.m. in proc. Di Stefano;
Id., 14 giugno 1997, p.m. in proc. La Mantia;
Id., 14 giugno 1997, p.m. in proc. Lucchese).
Premesso, nelle suddette sentenze, che tutta la sequenza di attività previste dalla normativa in esame è disciplinata secondo "brevi scansioni temporali" alle quali è affidata la tempestiva garanzia del controllo giurisdizionale sull'applicazione della misura cautelare, anche sotto l'aspetto del merito, si rileva che "risulta assai arduo ritenere che il legislatore si sia disinteressato del tempo intermedio tra l'invio degli atti ed il momento in cui pervengono al tribunale, competente a decidere sulla richiesta di riesame". Sicché viene affermato: il "significato del termine "trasmette(re)" non può non assumere, in detta norma, una connotazione diversa da quella dei sinonimi "invia(re)", "manda(re)", proprio nel senso che esso implica l'idea del collegamento tra i due soggetti e/o i due luoghi che resta fissata nel termine del "far pervenire".
Certamente, viene aggiunto nelle sentenze su citate, è il criterio logico che guida l'interpretazione in esame, "ma non v'è, nel ricorso a tale criterio, pretermissione alcuna del canone d'interpretazione letterale prioritariamente ... imposto dall'art. 12 delle preleggi, atteso che ogniqualvolta la lettera della norma - il significato delle sue parole - autorizzi di intenderne il senso in una duplicità o diversità di accezioni, il criterio ermeneutico della mens legis assume ... quel ruolo paritetico e comprimario che è del resto autorizzato dalla stessa richiamata norma delle preleggi, attraverso la congiunzione "e" interposta nell'indicazione dell'uno e dell'altro criterio normativo" (sez. 2, 14 giugno 1997, p.m. in proc. Di Stefano).
5. Esaminate le ragioni dei due orientamenti contrapposti, le Sezioni Unite ritengono di adottare l'interpretazione secondo la quale la perdita di efficacia dell'ordinanza cautelare, prevista dal comma 10 dell'art. 309, mod. dall'art. 16 L. n. 332 del 1995, cioè quando "la trasmissione degli atti non avviene nei termini di cui al comma 5 ...", si riferisca al "far pervenire" gli atti stessi " ... non oltre il quinto giorno ..." al tribunale del riesame. Invero, canone ermeneutico fondamentale è che, nell'applicare la legge, non si possa ad essa attribuire altro senso se non quello fatto palese:
a) "dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse"; b) "e dalla intenzione del legislatore" (art. 12 disp. prel.). Laddove, la congiunzione "e" sta ad indicare che l'operazione ermeneutica coinvolge in modo concorrente e paritario entrambi i criteri sopra indicati.
Il referente sub b), che è indicativo della ratio legis e, come tale, è già una chiave di lettura del senso da attribuire al contesto linguistico considerato dal primo referente (sub a), assume un'importanza preponderante nel caso di "polisemia", cioè quando l'area semantica della parola da interpretare comprende non uno ma diversi significati;
di modo che la scelta di quello più appropriato, nel contesto normativo, dipende dalla sua maggiore coerenza con l'interesse tutelato dalla norma e, quindi, con la ratio legis. Ciò significa che fra due possibili alternative semantiche, l'una e l'altra ugualmente plausibili sul piano lessicale, prevale quella che, nella situazione descritta dalla norma, è la più aderente o la sola corrispondente allo scopo della legge. Tale è il caso della voce "trasmettere" (e derivati) che, stando al vocabolario comune, non ha un significato univoco, potendo essere intesa, nel singolo contesto, tanto nel senso di "inviare" o "mandare" da parte del mittente, quanto nel senso di "far pervenire" al destinatario. Nell'ottica giuridica, il primo dei due significati coglie il momento iniziale dell'operazione traslativa e si addice, quindi, alle situazioni centrate sull'interesse di chi "manda" o "invia" affinché altri riceva, ma a prescindere dal momento in cui questi riceverà (l'atto inviato o la res spedita), risultando con l'invio adempiuto l'onere del compimento di un atto entro un certo termine.
Il secondo significato, invece, gravita sul risultato finale dell'operazione stessa e si addice, quindi, alle situazioni centrate su un interesse estraneo al mittente e la cui tutela è legata, essa sì, alla tempestiva ricezione dell'atto o della res da parte del destinatario, che a quell'interesse, appunto, deve provvedere. Che quest'ultimo e non il primo sia il significato della locuzione "trasmette", di cui all'art. 309 co. 5 c.p.p., non par dubbio, ove si consideri che l'interesse protetto dalla norma non è quello del mittente ("autorità giudiziaria procedente") a compiere l'atto dell'invio entro un certo termine e così ottemperare all'onere suo;
è invece l'interesse de libertate della persona sottoposta a misura coercitiva e la cui richiesta di riesame si vuole sia, in ogni caso, definita entro brevissimi termini, nel rispetto del principio costituzionale che "la libertà personale è inviolabile" (art. 13, co.
1. Cost.).
Ed in vista della tutela della posizione della suddetta persona sottesa al procedimento stesso del riesame, il presidente del tribunale è tenuto a dare "immediatamente avviso all'autorità procedente ..." , ed ancora rispetto alla suddetta posizione l'attività di trasmissione si pone in un rapporto di strumentalità necessaria, non potendosi ritenere soddisfatto l'obbligo se non in quanto gli atti pervengano per la decisione, nella quantità, nella qualità e nel termine imposti normativamente.
6. Quanto in precedenza esposto è sufficiente per superare l'assioma che "trasmette(re)" non può significare "riceve(re)". Ora, rimane da esaminare l'altra argomentazione dell'orientamento contrario, secondo la quale la ratio della perdita di efficacia del provvedimento custodiale, di cui al comma 10 dell'art. 309, va trovata nella volontà del legislatore di sanzionare (mediante decadenza o perenzione), dal un lato, l'"inerzia" del tribunale che ritarda la decisione, e, dall'altro, l'"inerzia" (addirittura "colpevole") dell'autorità procedente che ritardi la "trasmissione".
Con la conseguenza che, quando non possa essere mosso alcun rimprovero di inerzia all'autorità procedente, essendo il ritardo dovuto a disfunzioni (poco importa se prevedibili o meno) del mezzo di trasmissione, non si verificherebbe l'inefficacia del provvedimento custodiale.
Come è dato vedere la suddetta tesi viene a correlare l'inerzia ad una specie di decadenza.
Ma, non sembra che si tenga nella debita considerazione che fa difetto nella disposizione in esame proprio il presupposto per la configurabilità giuridica del suddetto tipo di decadenza, con riguardo alle situazioni (contrapposte) sulle quali essa dovrebbe operare. Difatti, la norma in esame si limita a collegare esclusivamente la situazione de libertate dell'indagato ad un referente temporale.
Prevede, cioè, che l'indagato venga posto in libertà a seguito della sopravvenuta inefficacia del titolo custodiale per il decorso di una scansione temporale del procedimento di riesame, prevista a garanzia dell'interesse dell'indagato stesso ad ottenere una decisione nel termine massimo fissato, e ciò a prescindere da "addebiti" o "rimproveri" di inerzia riferibili all'autorità giudiziaria, estranea all'interesse sotteso al meccanismo caducatorio.
Quanto, poi, alla perdita di efficacia del provvedimento custodiale "se la decisione sulla richiesta di riesame non interviene entro il termine prescritto ...", di cui al comma 10, (già contemplata nel testo precedente alla miniriforma del 1995), si deve osservare che essa determina una situazione incompatibile con l'esercizio della potestà di decisione sull'impugnazione, a cagione del venir meno della misura coercitiva, che si traduce giuridicamente in una causa di preclusione per il tribunale;
e ciò perché è ormai trascorso il termine riservato alla verifica giurisdizionale del titolo custodiale.
E che la disciplina del procedimento di riesame prenda in considerazione in via primaria la posizione dell'imputato appare, peraltro, di tutta evidenza anche dall'art. 101 norme att. c.p.p. ("Termine per la decisione sulla richiesta di riesame"), laddove le sole ipotesi che incidono sul termine per la decisione (con un nuovo decorso o con una proroga dell'inizio del decorso) si ricollegano all'esercizio del diritto di difesa.
7. In conclusione, la perdita di efficacia del provvedimento impositivo della misura coercitiva è volta a comporre l'unica contrapposizione di situazioni ravvisata dalla norma in esame, cioè quella tra libertà personale dell'indagato-detenuto e potere coercitivo, che il legislatore ha appunto risolto secondo l'opzione enunciata nell'art. 13, comma 2, Cost. Proprio all'inderogabile esigenza di rapidità e certezza - che non può essere vanificata da ritardi o disguidi senza subordinare una garanzia costituzionale al rischio di fortuite evenienze - si conforma il precetto contenuto nel comma 10 dell'art. 309.
L'interpretazione accolta, che fa perno sul dato oggettivo, documentalmente verificabile, che gli atti devono pervenire al tribunale entro e non oltre il termine di cinque giorni dall'avviso, indipendentemente dalla data dell'"invio" e del mezzo utilizzato, consente, infine, al tribunale e soprattutto allo stesso indagato o imputato di accertare tempestivamente l'avvenuta scadenza al fine del ripristino della libertà, senza attendere l'arrivo degli atti presso il tribunale al fine di constatarne solo in via postuma la tardività.
Il ricorso deve essere, pertanto, rigettato.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso.
Così deciso in Camera di consiglio il 29 ottobre 1997.