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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verona, sentenza 05/12/2025, n. 2612 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verona |
| Numero : | 2612 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI VERONA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4265/2025
Oggi 5.12.2025, alle ore 11,40 innanzi al dott. OL LM, sono comparsi:
Per l'avv. ALESSANDRO DONDI;
Parte_1
Per E gli avv.ti IA TI e Parte_2 Parte_3
ER CA, oggi sostituiti dall'avv. LAURA MALANDRIN
L'avv. DONDI si riporta alle memorie in atti insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ribadendo che la materia del contendere è cessata.
L'avv. MALANDRIN dichiara di aver interesse a ottenere una pronuncia nel merito con efficacia di giudicato non essendo cessata la materia del contendere in quanto l'ordinanza emessa in sede di reclamo ha solo annullato l'ordinanza di sospensione del Ge relativa alla fase sommaria senza determinare cessazione della materia del contendere in fase di merito considerata la struttura bifasica dell'opposizione esecutiva. Aggiunge che l'ordinanza ha effettuato una prognosi di infondatezza dell'opposizione spiegata. Si riporta agli atti insistendo per l'accoglimento delle conclusioni ivi formulate con condanna della controparte alla rifusione delle spese per le procedure riunite evidenziando che la controparte sta ancora occupando l'immobile.
pagina 1 di 7 Il Giudice dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio rinviando le parti per la lettura della sentenza alle ore 16.00 dispensandole dal comparire. Verbale chiuso alle ore 11,50.
Il Giudice
dott. OL LM
TRIBUNALE DI VERONA
VERBALE DELLA CAUSA n. r.g. 4265/2025
Ad ore 16,00 del giorno 5.12.2025 innanzi al giudice dott. OL LM, viene riaperto il verbale. Il giudice alla presenza di nessuno pronuncia sentenza, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione che viene qui di seguito allegata.
pagina 2 di 7 R.G. 4265/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di VERONA
Seconda Sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. OL LM, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel giudizio di opposizione all'esecuzione iscritto al n. r.g. 4265/2025 promosso da:
, con il patrocinio dell'avv. ALESSANDRO DONDI;
Parte_1
RICORRENTE contro
E con il patrocinio degli avv.ti Parte_2 Parte_3
IA TI e ER CA;
CONVENUTI
Le parti hanno concluso come da verbale di udienza.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 3.07.2025 ha convenuto in giudizio Parte_1 Parte_2
e al fine ottenere la conferma della sospensione dell'esecuzione di
[...] Parte_3
pagina 3 di 7 rilascio, l'applicazione della sospensione dello sfratto per un periodo massimo di 18 mesi, ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 comma 5 del D.lgs. 9 dicembre 1998, n. 431 e la sospensione di ogni atto esecutivo fino all'esito della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento.
A fondamento delle proprie pretese il ricorrente ha dedotto che si era opposto alla procedura di esecuzione promossa in suo danno nelle forme dell'esecuzione per consegna e rilascio promossa dagli odierni convenuti sulla base dell'ordinanza di convalida di sfratto per finita locazione del 10.12.24 del Tribunale di Verona e che il Giudice dell'Esecuzione per rilascio (RGE n. 1269/25), in accoglimento della sua richiesta, aveva sospeso la procedura esecutiva assegnando termine di 30 giorni per l'introduzione del presente giudizio di merito.
Segnatamente, egli ha allegato di essere sottoposto alla procedura di esecuzione per rilascio dell'immobile sito in via Scarpariole, nr.1 in Comune di Villa Bartolomea (VR), frazione
Carpi, per finita locazione, ove è residente con la moglie portatrice di Persona_1 handicap con invalidità superiore al 66%, segnatamente certificata all' 80%, e di aver presentato ricorso all'Organismo di Composizione della Crisi (OCC) dell'Ordine degli
Avvocati di Verona ove con decreto del 10.03.2025 è stato nominato il Gestore della Crisi
(Avv. Matteo Santellani).
Conseguentemente, ha evidenziato che sussistono le condizioni per la sospensione dello sfratto ai sensi dell'art. 6 comma 5 del D.lgs. 9 dicembre 1998, n. 431, che prevede la sospensione fino a 18 mesi in presenza di grave disabilità di un componente del nucleo familiare, nonché ai sensi e per gli effetti della L.3/2012 e successivi aggiornamenti e correttivi in quanto l'avvio della procedura di composizione della crisi da sovraindebitamento comporta la sospensione automatica delle procedure esecutive.
Si sono costituiti in giudizio e i quali hanno chiesto Parte_2 Parte_3 dichiararsi la nullità/improcedibilità/inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'opposizione esecutiva. Essi hanno allegato che in data 21.08.2025 il Tribunale in sede di reclamo ha annullato l'ordinanza del 4.6.25 del Giudice dell'esecuzione e rigettato l'istanza di sospensione dell'esecuzione proposta da . Parte_1
pagina 4 di 7 Con ricorso ex art. 447 bis c.p.c. depositato il 4.07.2025, i proprietari e Parte_3 Pt_2 hanno introdotto anch'essi avanti al Tribunale di Verona il giudizio di merito dell'opposizione esecutiva - procedura rubricata al n. 4334/2025 R.G.- al fine di ottenere la dichiarazione di nullità/improcedibilità/inammissibilità e comunque l'infondatezza dell'opposizione esecutiva.
In data 29.09.2025 ha rinunciato agli atti del giudizio nel procedimento Parte_1
R.G. 4334/2025.
e non hanno accettato la rinuncia, hanno chiesto la Parte_2 Parte_3 riunione del giudizio rubricato al n. 4334/2025 al procedimento n. 4265/2025 R.G., così da ottenere sentenza di accertamento dell'infondatezza dell'avversa opposizione esecutiva con condanna di controparte alle spese di giudizio.
In data 20.11.2025 è stata disposta la riunione della causa rubricata al n. R.G. 4334/2025 alla n. 4265/2025 R.G.
La causa è stata istruita mediante produzioni documentali ed è stata fissata l'udienza odierna per la discussione orale e la decisione.
***
Va, preliminarmente, rilevato che la cessazione della materia del contendere presuppone che le parti si diano reciprocamente atto del sopravvenuto mutamento della situazione sostanziale dedotta in giudizio e sottopongano al giudice conclusioni conformi in tal senso.
In mancanza di tale accordo, l'allegazione di un fatto sopravvenuto, assunto come idoneo a determinare la cessazione della materia del contendere da una sola parte, deve essere valutata dal giudice, il quale, qualora ritenga che tale fatto abbia determinato il soddisfacimento del diritto azionato, e quindi il difetto di interesse ad agire, lo dichiara, regolando le spese giudiziali alla luce del sostanziale riconoscimento di una soccombenza;
qualora, invece, ritenga che il fatto in questione abbia determinato il riconoscimento dell'inesistenza del diritto azionato, pronuncia sul merito dell'azione, dichiarandone l'infondatezza, e statuisce sulle spese secondo le regole generali (Cass. 21757/2021).
Nella presente vertenza si ritiene che l'annullamento dell'ordinanza del Giudice dell'Esecuzione da parte del Tribunale adito in sede di reclamo non abbia determinato la pagina 5 di 7 cessazione della materia del contendere in quanto permane l'interesse dei proprietari e ad ottenere una pronuncia nel merito. Pt_2 Parte_3
L'opposizione è infondata e va rigettata per i seguenti motivi.
Quanto al primo motivo di opposizione va rilevato che ha chiesto la Parte_1 sospensione dello sfratto ai sensi dell'art. 6, comma 5, del D.lgs. 9 dicembre 1998, n. 431 alla luce della condizione di grave disabilità della moglie.
A prescindere da qualsiasi considerazione sulla ritualità dell'istanza di sospensione, va evidenziato che nella presente vertenza non sussistono i presupposti per l'applicazione dell'art. 6 comma 5 l. 431/1998 in quanto, oltre al fatto che tale normativa ha avuto natura transitoria, a fronte della contestazione della parte convenuta, il ricorrente non ha allegato, né documentato, l'ubicazione dell'immobile in un comune ad alta tensione abitativa di cui all'art. 1 del decreto-legge 551/1998 richiamato dall'art. 6 comma 1 l. 431/1998 e risulta documentalmente che il contratto è stato stipulato nel vigore della l. 431/1998 e non nel vigore della precedente normativa sull'equo canone di cui alla l. 392/1978 (v. doc. 10.1. parte convenuta e cfr. C.Cost. 9.11.2000, n. 482).
Né sussistono i presupposti per l'applicazione della legge 9/2007, che ha esteso l'applicazione degli istituti regolati dall'art. 6 della legge 431/1998 ai contratti stipulati ai sensi della legge 431/1998, in quanto non è emerso che l'immobile in esame si trovi in un comune capoluogo di provincia, o in un comune confinante con popolazione superiore a
10.000 abitanti o in un comune ad alta tensione abitativa e che il locatore rientri nella categorie sociali di cui all'art.1, comma terzo, della legge 9/2007.
Quanto al secondo motivo di opposizione, va rilevato, come già evidenziato dal Tribunale in sede di reclamo, che il ricorso ad una procedura di sovraindebitamento non giustifica, di per sé, alcuna sospensione dell'esecuzione, in mancanza della concessione delle specifiche misure protettive previste dal CCII che allo stato non risultano essere state concesse.
L'opposizione svolta va, pertanto, rigettata.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo in base ai valori medi previsti per lo scaglione di riferimento (causa indeterminabile – complessità bassa per un solo procedimento alla luce dell'identità delle allegazioni) dal Dm 55/2014 con l'esclusione della fase istruttoria- trattazione alla luce del deposito dei soli atti introduttivi e del dimezzamento dei compensi pagina 6 di 7 previsti per la fase decisionale alla luce della sola discussione orale della causa, seguono la soccombenza.
PQM
il Giudice, definitivamente pronunciando nella presente controversia, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa o assorbita:
1) rigetta l'opposizione proposta da;
Parte_1
2) condanna a rifondere alla controparte le spese di lite che Parte_1 liquida nell'importo di € 4.358,00, oltre rimborso forfettario al 15%, iva e cpa se dovute per legge.
Verona, 5.12.2025
Il Giudice
OL LM
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